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| Gazzetta n. 50 del 2 marzo 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 26 gennaio 2005 |  | Apertura  delle  ricevitorie  del  lotto  all'interno delle rivendite speciali-equiparazioni. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma
 dei monopoli di Stato
 
 Vista  la  legge  2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto, come modificata dalla legge 19 aprile 1990, n. 85;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303,  con il quale e' stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione  delle leggi sopra citate, come modificato con decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1994, n. 239;
 Visto  il decreto ministeriale 17 marzo 1993 e successive modifiche ed integrazioni, relativo alla concessione alla Lottomatica S.p.A. di Roma per la gestione del servizio del gioco del lotto;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n.  560,  con il quale e' stato emanato il regolamento concernente la disciplina del gioco del lotto affidato in concessione;
 Visto  il  decreto  15 novembre  2000  di  integrazione  al decreto ministeriale  17 marzo  1993,  relativo  all'atto di concessione alla Lottomatica;
 Visto l'art. 33, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
 Visto l'art. 19, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede  l'estensione  della  rete  di  raccolta  a  tutti i tabaccai richiedenti che ne facciano richiesta entro il 1° marzo di ogni anno, purche'  sia  garantito  un incasso medio annuo da stabilire d'intesa con  le  organizzazioni sindacali dei rispettivi settori maggiormente rappresentative  sul  piano  nazionale,  salvaguardando l'esigenza di garantire la presenza nelle zone periferiche del paese;
 Visto  il  decreto  direttoriale  30 giugno  1998 con il quale sono stati  istituiti millecinquanta nuovi punti di raccolta del gioco del lotto  alle rivendite speciali permanenti di generi di monopolio site in stazioni ferroviarie, marittime, automobilistiche, delle aviolinee ed in stazioni di servizio autostradali;
 Vista  la  circolare  04/61137  del  24 marzo  1999 che ha previsto l'istituzione di rivendite speciali all'interno degli ipermercati;
 Visto  il  decreto  direttoriale  30 dicembre 1999, che ha dato una prima  attuazione al citato art. 19, comma 7, della legge 27 dicembre 1997,  n. 449, attribuendo le concessioni a tutti i soggetti titolari di  rivendite  ordinarie  di  generi di monopolio, i quali ne avevano fatto  richiesta alla data del 1° marzo 1998 e alla data del 1° marzo 1999;
 Visto  il  secondo comma dell'art. 65 della legge 21 novembre 2000, n.  342  che  ha  previsto  la  possibilita' per i titolari di alcune tipologie  di  rivendite speciali di ottenere la trasformazione delle stesse in rivendite ordinarie;
 Visto   il   decreto   ministeriale  del  31 gennaio  2000,  n.  29 concernente  il regolamento recante norme per l'istituzione del gioco del «Bingo»;
 Vista  la  direttiva  del  12 settembre  2000 con la quale e' stato affidato   il   controllo   centralizzato   del   gioco  del  «Bingo» all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;
 Atteso che per l'affluenza di pubblico all'interno delle sale bingo le   stesse  possono  essere  assimilabili  alle  rivendite  speciali individuate nel decreto direttoriale 30 dicembre 1999;
 Visto  il  decreto  15 novembre  2000  di  integrazione  al decreto ministeriale   17 marzo   1993,   relativo  all'atto  di  concessione Lottomatica,  che  prevede,  tra  l'altro,  in  attuazione  di quanto stabilito  dal  decreto direttoriale 30 dicembre 1999, l'allargamento della  rete  di  raccolta del gioco del lotto da 15.000 a complessivi 35.000 punti di raccolta;
 Visto  l'art. 41 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con il quale e'  stato  fissato  il  contributo  una tantum da versare per ciascun terminale installato per la raccolta del gioco del lotto;
 Visto  il  comma 1 dell'art. 5 del decreto direttoriale 12 dicembre 2003  che ha stabilito che partire dall'anno 2004, i piani annuali di attivazione  devono  prevedere  l'attribuzione, alle rivendite di cui all'art.  1  del decreto direttoriale 30 giugno 1998, di un numero di ricevitorie  pari al 5% delle nuove attivazioni, ricomprendendo tutte le domande presentate entro il 1° marzo 2004;
 Decreta:
 Art. 1.
 Le  rivendite  speciali  ubicate  all'interno delle sale bingo, dei centri  commerciali  e  degli  ipermercati  nonche'  quelle di cui al secondo  comma dell'art. 65 della legge 21 novembre 2000, n. 342, che non hanno potuto ottenere i benefici previsti in quanto esercitate in forma  societaria,  sono  equiparate  alle rivendite speciali site in stazioni ferroviarie, marittime, automobilistiche, delle aviolinee ed in stazioni di servizio autostradali.
 |  |  |  | Art. 2. Le  domande  per  ottenere la concessione dei punti di raccolta del gioco   del  lotto  di  cui  al  precedente  art.  1,  devono  essere presentate,  relativamente  al  piano di attivazione per l'anno 2004, entro  il  trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto   nella   Gazzetta   Ufficiale   della  Repubblica  italiana, all'Ispettorato  compartimentale dei Monopoli di Stato competente per territorio; per i successivi piani di attivazione annuali entro il 1° marzo di ogni anno.
 Roma, 26 gennaio 2005
 Il direttore generale: Tino
 
 Registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 2005 Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1,
 Economia e finanze, foglio n. 162
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