| IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI 
 Visto  il  decreto  legislativo  29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi  finanziari  a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamita' naturali e da eventi climatici eccezionali;
 Visti  gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004,  che  disciplinano  gli  interventi  compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;
 Visto,  in  particolare,  l'art.  6 che individua le procedure e le modalita' per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della   Regione   interessata,   demandando  a  questo  Ministero  la dichiarazione  del  carattere di eccezionalita' degli eventi avversi, la   individuazione   dei  territori  danneggiati  e  le  provvidenze concedibili   nonche'   la   ripartizione   periodica  delle  risorse finanziarie  del  Fondo di solidarieta' nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;
 Visto  l'art.  2, comma 1-quater della legge 3 agosto 2004, n. 204, di  conversione  del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, che rinvia all'anno   2005,   l'alternativita'  tra  interventi  assicurativi  e compensativi  dei  danni,  di  cui  all'art.  5, comma 4, del decreto legislativo n. 102/2004;
 Vista   la   proposta   della   regione  Friuli-Venezia  Giulia  di declaratoria   degli   eventi   avversi   di  seguito  indicati,  per l'applicazione  nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale;
 Grandinate  dal  19 giugno  al  26 agosto  2004  nelle  province di Gorizia, Pordenone, Udine;
 Tromba d'aria del 26 agosto 2004 in provincia di Udine;
 Ritenuto   di   accogliere  la  proposta  formulata  dalla  regione Friuli-Venezia  Giulia  subordinando  l'erogazione  degli  aiuti alla decisione della Commissione UE sul decreto legislativo n. 102/2004, a conclusione   dell'esame  tutt'ora  in  corso  e  sulle  informazioni meteorologiche delle avversita' che hanno prodotto i danni;
 Decreta:
 E'  dichiarata  l'esistenza  del  carattere di eccezionalita' degli eventi  calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto  dei  danni  alle  produzioni ed alle Strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le  specifiche  misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:
 Gorizia:  grandinata  del  26 agosto  2004  -  provvidenze di cui all'art.  5,  comma 2 lettera a), b), c), d) nei territori del comune di Cormons;
 Pordenone:  grandinata  del  19 giugno  2004 - provvidenze di cui all'art.  5, comma 2, lettera a), b), c), d) nei territori dei comuni di  Arzene,  Aviano,  Cordenons,  San  Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, Spilimbergo, Valvasone, Vivaro, Zoppola;
 Udine:
 grandinata  del 20 giugno 2004 - provvidenze di cui all'art. 5, comma  2, lettera a), b), c), d) nei territori dei comuni di Aquileia e Fiumicello;
 grandinata  del 26 agosto 2004 - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), b), c), d) nei territori del comune di Faedis;
 tromba  d'aria del 26 agosto 2004 - provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nei territori del comune di Bagnaria Arsa.
 L'erogazione   degli   aiuti  a  favore  degli  aventi  diritto  e' subordinata   alla   decisione   della  Commissione  UE  sul  decreto legislativo n. 102/2004 notificato ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3 del  trattato,  e  sulle  informazioni  meteorologiche  relative alle avversita' avanti elencate, notificate in ottemperanza alla decisione della  medesima  Commissione  del  16 dicembre  2003, n. C(2003)4328, riguardante analoghe misure di intervento.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 18 febbraio 2005
 Il Ministro: Alemanno
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