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| Gazzetta n. 50 del 2 marzo 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |  | DECRETO 23 dicembre 2004 |  | Corrispettivi  per  i  servizi di controllo di sicurezza sul 100% del bagaglio da stiva. |  | 
 |  |  |  | IL VICE MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2001, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 254 del 31 ottobre  2001, con il quale al Sottosegretario di Stato, on. Mario Tassone,  e'  stato  attribuito  il titolo di Vice Ministro presso il Ministero   delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  a  seguito  del conferimento  allo  stesso  di speciali funzioni a norma dell'art. 10 della legge 31 agosto 1988, n. 400;
 Visto l'art. 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1992, n. 217, che consente l'affidamento  in  concessione  dei  servizi  di  controllo esistenti nell'ambito  aeroportuale  per  il  cui espletamento non e' richiesto l'esercizio  di  pubbliche  potesta' o l'impiego di appartenenti alle Forze di polizia;
 Visto  il  decreto  interministeriale  29 gennaio  1999,  n. 85, di approvazione del regolamento recante norme di attuazione dell'art. 5, comma  2,  della  citata legge n. 217/1992, in materia di affidamento dei servizi di sicurezza negli aeroporti;
 Visto  il decreto ministeriale 11 maggio 2000, con il quale, per la copertura   dei   costi   del  servizio  di  controllo  di  sicurezza aeroportuale dei bagagli da stiva per gli aeroporti di Roma Fiumicino e  Roma  Ciampino,  era  stato determinato un contributo a carico dei passeggeri in partenza per voli internazionali;
 Vista  la  delibera  CIPE  4 agosto  2000,  n. 86, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  225  del  26 settembre  2000, concernente lo schema  di  riordino  della  tariffazione  dei  servizi  aeroportuali offerti   in  regime  di  esclusiva,  che  annovera  tra  i  compensi assoggettati a regolamentazione quelli per le operazioni di controllo di sicurezza di cui al citato decreto interministeriale n. 85/1999;
 Viste   le   disposizioni  del  Programma  nazionale  di  sicurezza approvate,  a  seguito dei fatti dell'11 settembre 2001, dal Comitato interministeriale  per  la  sicurezza  dei  trasporti  aerei  e degli aeroporti (C.I.S.A.);
 Visto  il  regolamento  n.  2320/2002  del Parlamento europeo e del consiglio  del  16 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Comunita' europea del 30 dicembre 2002, che detta disposizioni comuni  per  la  sicurezza  dell'aviazione  civile,  alle  cui  linee essenziali  si e' gia' uniformato il Programma nazionale di sicurezza in precedenza richiamato;
 Visto  il  decreto  ministeriale  14 marzo  2003, con il quale sono stati  determinati,  in  prima  applicazione,  i  corrispettivi per i controlli  di sicurezza sul bagaglio da stiva, fissando come scadenza il 30 marzo 2004;
 Visto  il  decreto  ministeriale  31 marzo  2004,  con cui e' stata prorogata la validita' dell'ammontare dei corrispettivi di cui sopra, sino   al   31 dicembre   2004  ed  e'  stata  inoltre  prorogata  al 30 settembre  2004  la  data  entro  la  quale i gestori aeroportuali avrebbero dovuto presentare la contabilita' analitica e certificata;
 Considerato che lo schema di riordino tariffario approvato dal CIPE con   la   delibera   4 agosto  2000,  n.  86,  costituisce,  per  le amministrazioni  e  gli  organi  competenti, atto di indirizzo cui le stesse  devono  uniformarsi  nella  determinazione dei diritti, delle tasse e dei corrispettivi nella stessa indicati;
 Considerato  che  la compiuta applicazione della delibera CIPE puo' avvenire solo sulla base della contabilita' analitica e certificata;
 Considerato che alla data del 21 dicembre 2004 l'ENAC non ha ancora trasmesso l'istruttoria di propria competenza per la rideterminazione dei  corrispettivi per i controlli di sicurezza sul 100% del bagaglio da stiva, a norma della predetta delibera CIPE n. 18/2000;
 Considerato  che,  in  assenza  di  detta  formale  istruttoria, il Ministero  non  puo'  determinare  i corrispettivi per mancanza della necessaria base conoscitiva;
 Considerato che gli operatori del settore aereo hanno la necessita' di essere a conoscenza, con un congruo anticipo, dell'ammontare delle nuove tariffe;
 Ritenuto necessario, pertanto, di fissare, alla data ultimativa del 31 gennaio 2005, la formale conclusione delle operazioni istruttorie, a  cura  dell'ENAC,  anche  avvalendosi  del supporto dei collegi dei revisori  di  ciascun  aeroporto  e  previa diffida nei confronti dei gestori  aeroportuali eventualmente inadempienti, nonche', nelle more dei  suindicati adempimenti, di prorogare i corrispettivi attualmente vigenti fino a tutto il 31 marzo 2005;
 Decreta:
 Art. 1.
 I  corrispettivi  previsti  dal  decreto ministeriale 14 marzo 2003 avente  per  oggetto  «Servizio  controlli  di sicurezza sul 100% dei bagagli da stiva» sono prorogati fino al 31 marzo 2005.
 |  |  |  | Art. 2. A  decorrere  improrogabilmente dal 1° aprile 2005, i corrispettivi di cui all'art. 1, relativi ad ogni singolo aeroporto, determinati in base  alla  delibera  CIPE  n. 86/2000, saranno fissati con ulteriore provvedimento  da  emanarsi entro il 28 febbraio 2005, sulla base dei seguenti criteri:
 a) nuovo  corrispettivo  calcolato  sulla base della contabilita' analitica  e certificata presentata dal gestore aeroportuale, secondo quanto previsto dalla delibera CIPE n. 86/2000;
 ovvero:
 b) nuovo corrispettivo, calcolato secondo la metodologia prevista dalla  delibera  CIPE  n.  86/2000,  sulla  base  della  contabilita' analitica,  ma  non certificata, presentata dal gestore aeroportuale. In tal caso il 50% delle entrate complessive dovra' essere versato, a fini  di  autotutela,  dal  gestore  aeroportuale,  su  di  un  fondo infruttifero   appositamente   costituito  presso  l'ENAC.  Le  somme accantonate  saranno  rese, a cura dell'ENAC, ai gestori aeroportuali entro   i  limiti  della  rideterminazione  del  nuovo  corrispettivo calcolato sulla base della contabilita' analitica e certificata;
 ovvero:
 c) nuovo corrispettivo, da adottare nei casi in cui i gestori non abbiano presentato la contabilita' analitica e certificata, che viene fissato   a   fini  di  autotutela  e  nelle  more  della  successiva determinazione  in  base  alla  predetta  contabilita'  analitica, in misura  pari al 50% di quello riportato nella colonna 2 dell'allegato A al decreto ministeriale 14 marzo 2003.
 |  |  |  | Art. 3. Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 23 dicembre 2004
 Il Vice Ministro: Tassone
 
 Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2005 Ufficio  di  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 111
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