Gazzetta n. 50 del 2 marzo 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 23 dicembre 2004
Corrispettivi per i servizi di controllo di sicurezza sui passeggeri e sui bagagli a mano.

IL VICE MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2001, con il quale al Sottosegretario di Stato, on. Mario Tassone, e' stato attribuito il titolo di Vice Ministro presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a seguito del conferimento allo stesso di speciali funzioni a norma dell'art. 10 della legge 31 agosto 1988, n. 400;
Visto l'art. 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1992, n. 217, che consente l'affidamento in concessione dei servizi di controllo esistenti nell'ambito aeroportuale per il cui espletamento non e' richiesto l'esercizio di pubbliche potesta' o l'impiego di appartenenti alle Forze di polizia;
Visto il decreto interministeriale 29 gennaio 1999, n. 85, di approvazione del regolamento recante norme di attuazione dell'art. 5, comma 2, della citata legge n. 217/1992, in materia di affidamento dei servizi di sicurezza negli aeroporti;
Visti i decreti ministeriali 5 luglio 1999, 14 dicembre 2000 e 21 dicembre 2001, 14 marzo 2003 e 31 marzo 2004 con i quali, in attesa della definitiva determinazione dei corrispettivi previsti dall'art. 5, comma 3, della legge n. 217/1992 e dell'art. 8 del decreto interministeriale n. 85/1999, e' stato fissato, a titolo di contributo per la copertura dei costi del servizio di controllo di sicurezza relativo ai passeggeri ed al bagaglio a mano al seguito, un onere aggiuntivo ai diritti di imbarco passeggeri di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni, pari a Euro 1,81 applicabile, rispettivamente, fino al 31 dicembre 2001, al 31 dicembre 2002, al 30 marzo 2004 ed al 31 dicembre 2004;
Vista la delibera CIPE del 4 agosto 2000, n. 86/2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre 2000, concernente lo schema di riordino della tariffazione dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva, che annovera tra i compensi assoggettati a regolamentazione, quelli per le operazioni di controllo di sicurezza, di cui al citato decreto interministeriale n. 85/1999;
Viste le disposizioni del Programma nazionale di sicurezza approvate, a seguito dei fatti dell'11 settembre 2001, dal Comitato interministeriale per la sicurezza dei trasporti aerei e degli aeroporti (C.I.S.A.);
Visto il regolamento n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del consiglio del 16 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea del 30 dicembre 2002, che detta disposizioni comuni per la sicurezza dell'aviazione civile, alle cui linee essenziali si e' gia' uniformato il Programma nazionale di sicurezza in precedenza richiamato;
Visto il decreto ministeriale 31 marzo 2004, con cui e' stata prorogata la validita' dell'ammontare dei corrispettivi di cui sopra, sino al 31 dicembre 2004 ed e' stata inoltre prorogata al 30 settembre 2004 la data entro la quale i gestori aeroportuali avrebbero dovuto presentare la contabilita' analitica e certificata;
Considerato che lo schema di riordino tariffario approvato dal CIPE con la delibera 4 agosto 2000, n. 86, costituisce, per le amministrazioni e gli organi competenti, atto di indirizzo cui le stesse devono uniformarsi nella determinazione dei diritti, delle tasse e dei corrispettivi nella stessa indicati;
Considerato che la compiuta applicazione della delibera CIPE puo' avvenire solo sulla base della contabilita' analitica e certificata;
Considerato che alla data del 21 dicembre 2004, l'ENAC non ha ancora trasmesso l'istruttoria di propria competenza per la rideterminazione dei corrispettivi per i controlli di sicurezza sui passeggeri e sul bagaglio a mano, a norma della predetta delibera CIPE n. 86/2000;
Considerato che, in assenza di detta formale istruttoria, il Ministero non puo' determinare i corrispettivi per mancanza della necessaria base conoscitiva;
Considerato che gli operatori del settore aereo hanno la necessita' di essere a conoscenza, con un congruo anticipo, dell'ammontare delle nuove tariffe;
Ritenuto necessario, pertanto, di fissare, alla data ultimativa del 31 gennaio 2005, la formale conclusione delle operazioni istruttorie, a cura dell'ENAC, anche avvalendosi del supporto dei collegi dei revisori di ciascun aeroporto e previa diffida nei confronti dei gestori aeroportuali eventualmente inadempienti, nonche', nelle more dei suindicati adempimenti, di prorogare i corrispettivi attualmente vigenti fino a tutto il 31 marzo 2005;
Decreta:
Art. 1.
Il corrispettivo previsti dal decreto ministeriale 14 marzo 2003 avente per oggetto: «Servizio controllo passeggeri e bagagli a mano» e' prorogato fino al 31 marzo 2005.
 
Art. 2.
A decorrere improrogabilmente dal 1° aprile 2005, i corrispettivi, relativi ad ogni singolo aeroporto, saranno fissati con ulteriore provvedimento, da emanarsi entro il 28 febbraio 2005, secondo i seguenti criteri:
a) nuovo corrispettivo calcolato sulla base della contabilita' analitica e certificata secondo quanto previsto dalla delibera CIPE n. 86/2000, presentata dal gestore aeroportuale;
ovvero:
b) nuovo corrispettivo, calcolato secondo la metodologia prevista dalla delibera CIPE n. 86/2000, sulla base della contabilita' analitica, ma non certificata, presentata dal gestore aeroportuale. Il 50% delle entrate complessive, a fini di autotutela, dovra' essere versato, dal gestore aeroportuale, in un fondo infruttifero appositamente costituito presso l'ENAC. Le somme accantonate saranno rese, a cura dell'ENAC, ai gestori aeroportuali entro i limiti della rideterminazione del nuovo corrispettivo calcolato sulla base della contabilita' analitica e certificata;
ovvero:
c) nuovo corrispettivo, da adottare nei casi in cui i gestori non abbiano presentato la contabilita' analitica e certificata, che viene fissato a fini di autotutela e nelle more della successiva determinazione in base alla predetta contabilita' analitica, in misura pari al 50% di quello riportato nel decreto ministeriale 14 marzo 2003 avente per oggetto: «Servizio controllo passeggeri e bagagli a mano».
 
Art. 3.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 dicembre 2004
Il Vice Ministro: Tassone

Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2005 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 110
 
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