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| Gazzetta n. 50 del 2 marzo 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |  | DECRETO 23 dicembre 2004 |  | Corrispettivi  per i servizi di controllo di sicurezza sui passeggeri e sui bagagli a mano. |  | 
 |  |  |  | IL VICE MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2001, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 254 del 31 ottobre  2001, con il quale al Sottosegretario di Stato, on. Mario Tassone,  e'  stato  attribuito  il titolo di Vice Ministro presso il Ministero   delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  a  seguito  del conferimento  allo  stesso  di speciali funzioni a norma dell'art. 10 della legge 31 agosto 1988, n. 400;
 Visto l'art. 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1992, n. 217, che consente l'affidamento  in  concessione  dei  servizi  di  controllo esistenti nell'ambito  aeroportuale  per  il  cui espletamento non e' richiesto l'esercizio  di  pubbliche  potesta' o l'impiego di appartenenti alle Forze di polizia;
 Visto  il  decreto  interministeriale  29 gennaio  1999,  n. 85, di approvazione del regolamento recante norme di attuazione dell'art. 5, comma  2,  della  citata legge n. 217/1992, in materia di affidamento dei servizi di sicurezza negli aeroporti;
 Visti  i  decreti  ministeriali  5 luglio  1999, 14 dicembre 2000 e 21 dicembre  2001,  14 marzo  2003  e  31 marzo  2004 con i quali, in attesa  della  definitiva  determinazione  dei corrispettivi previsti dall'art.  5,  comma  3,  della  legge  n. 217/1992 e dell'art. 8 del decreto  interministeriale  n. 85/1999, e' stato fissato, a titolo di contributo  per  la  copertura dei costi del servizio di controllo di sicurezza relativo ai passeggeri ed al bagaglio a mano al seguito, un onere  aggiuntivo  ai diritti di imbarco passeggeri di cui alla legge 5 maggio  1976,  n. 324, e successive modificazioni, pari a Euro 1,81 applicabile,   rispettivamente,   fino   al   31 dicembre   2001,  al 31 dicembre 2002, al 30 marzo 2004 ed al 31 dicembre 2004;
 Vista  la  delibera  CIPE del 4 agosto 2000, n. 86/2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre 2000, concernente lo schema  di  riordino  della  tariffazione  dei  servizi  aeroportuali offerti   in  regime  di  esclusiva,  che  annovera  tra  i  compensi assoggettati   a   regolamentazione,  quelli  per  le  operazioni  di controllo di sicurezza, di cui al citato decreto interministeriale n. 85/1999;
 Viste   le   disposizioni  del  Programma  nazionale  di  sicurezza approvate,  a  seguito dei fatti dell'11 settembre 2001, dal Comitato interministeriale  per  la  sicurezza  dei  trasporti  aerei  e degli aeroporti (C.I.S.A.);
 Visto  il  regolamento  n.  2320/2002  del Parlamento europeo e del consiglio  del  16 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Comunita' europea del 30 dicembre 2002, che detta disposizioni comuni  per  la  sicurezza  dell'aviazione  civile,  alle  cui  linee essenziali  si e' gia' uniformato il Programma nazionale di sicurezza in precedenza richiamato;
 Visto  il  decreto  ministeriale  31 marzo  2004,  con cui e' stata prorogata la validita' dell'ammontare dei corrispettivi di cui sopra, sino   al   31 dicembre   2004  ed  e'  stata  inoltre  prorogata  al 30 settembre  2004  la  data  entro  la  quale i gestori aeroportuali avrebbero dovuto presentare la contabilita' analitica e certificata;
 Considerato che lo schema di riordino tariffario approvato dal CIPE con   la   delibera   4 agosto  2000,  n.  86,  costituisce,  per  le amministrazioni  e  gli  organi  competenti, atto di indirizzo cui le stesse  devono  uniformarsi  nella  determinazione dei diritti, delle tasse e dei corrispettivi nella stessa indicati;
 Considerato  che  la compiuta applicazione della delibera CIPE puo' avvenire solo sulla base della contabilita' analitica e certificata;
 Considerato  che  alla  data  del  21 dicembre  2004, l'ENAC non ha ancora   trasmesso   l'istruttoria   di  propria  competenza  per  la rideterminazione  dei  corrispettivi per i controlli di sicurezza sui passeggeri  e  sul  bagaglio  a mano, a norma della predetta delibera CIPE n. 86/2000;
 Considerato  che,  in  assenza  di  detta  formale  istruttoria, il Ministero  non  puo'  determinare  i corrispettivi per mancanza della necessaria base conoscitiva;
 Considerato che gli operatori del settore aereo hanno la necessita' di essere a conoscenza, con un congruo anticipo, dell'ammontare delle nuove tariffe;
 Ritenuto necessario, pertanto, di fissare, alla data ultimativa del 31 gennaio 2005, la formale conclusione delle operazioni istruttorie, a  cura  dell'ENAC,  anche  avvalendosi  del supporto dei collegi dei revisori  di  ciascun  aeroporto  e  previa diffida nei confronti dei gestori  aeroportuali eventualmente inadempienti, nonche', nelle more dei  suindicati adempimenti, di prorogare i corrispettivi attualmente vigenti fino a tutto il 31 marzo 2005;
 Decreta:
 Art. 1.
 Il  corrispettivo  previsti  dal decreto ministeriale 14 marzo 2003 avente  per oggetto: «Servizio controllo passeggeri e bagagli a mano» e' prorogato fino al 31 marzo 2005.
 |  |  |  | Art. 2. A  decorrere improrogabilmente dal 1° aprile 2005, i corrispettivi, relativi  ad  ogni  singolo  aeroporto, saranno fissati con ulteriore provvedimento,  da  emanarsi  entro  il  28 febbraio  2005, secondo i seguenti criteri:
 a) nuovo  corrispettivo  calcolato  sulla base della contabilita' analitica  e  certificata secondo quanto previsto dalla delibera CIPE n. 86/2000, presentata dal gestore aeroportuale;
 ovvero:
 b) nuovo corrispettivo, calcolato secondo la metodologia prevista dalla  delibera  CIPE  n.  86/2000,  sulla  base  della  contabilita' analitica,  ma  non certificata, presentata dal gestore aeroportuale. Il 50% delle entrate complessive, a fini di autotutela, dovra' essere versato,   dal   gestore   aeroportuale,  in  un  fondo  infruttifero appositamente  costituito presso l'ENAC. Le somme accantonate saranno rese,  a cura dell'ENAC, ai gestori aeroportuali entro i limiti della rideterminazione  del  nuovo corrispettivo calcolato sulla base della contabilita' analitica e certificata;
 ovvero:
 c) nuovo corrispettivo, da adottare nei casi in cui i gestori non abbiano presentato la contabilita' analitica e certificata, che viene fissato   a   fini  di  autotutela  e  nelle  more  della  successiva determinazione  in  base  alla  predetta  contabilita'  analitica, in misura  pari  al  50%  di  quello  riportato nel decreto ministeriale 14 marzo  2003  avente  per oggetto: «Servizio controllo passeggeri e bagagli a mano».
 |  |  |  | Art. 3. Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 23 dicembre 2004
 Il Vice Ministro: Tassone
 
 Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2005 Ufficio  di  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 110
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