Gazzetta n. 50 del 2 marzo 2005 (vai al sommario)
LEGGE 1 marzo 2005, n. 26
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, recante proroga di termini.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.
1. Il decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, recante proroga di termini, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1° marzo 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati: (atto n. 5521):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi), dal Ministro dell'interno (Pisanu), dal
Ministro delle infrastrutture e trasporti (Lunardi), dal
Ministro senza portafoglio per gli affari regionali (La
Loggia) e dal Ministro per i beni e le attivita' culturali
(Urbani) il 31 dicembre 2004.
Assegnato alle commissioni riunite I (Affari
costituzionali) e V (Bilancio), in sede referente, il
5 gennaio 2005 con pareri del Comitato per la legislazione
e delle commissioni II, VII, IX, XI, XII e della
commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalle commissioni riunite I e V, in sede
referente, il 18, 20, 26, 27 gennaio 2005.
Esaminato in aula il 18 e 31 gennaio 2005; l'1, 2,
8 febbraio 2005 ed approvato il 9 febbraio 2005.
Senato della Repubblica (atto n. 3294):
Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 10 febbraio 2005 con pareri delle
commissioni 2ª, 5ª, 6ª, 7ª 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª
e della commissione parlamentare per le questioni
regionali.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita' il 15 febbraio 2005.
Esaminato dalla 1ª commissione in sede referente, il
15, 17, 22 febbraio 2005.
Esaminato in aula il 23 e 24 febbraio 2005 ed approvato
il 1° marzo 2005.



Avvertenza:
Il decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
306 del 31 dicembre 2004.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e corredato delle relative note e' pubblicato
in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 49.



 
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 314

All'articolo 1:
al comma 1, le parole: «28 febbraio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2005»;
dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio si applicano, per l'anno 2005, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140»;
dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:
«Art. 1-bis (Fondo istituito presso la Cassa depositi e prestiti per le anticipazioni di spese in conto capitale). - 1. All'articolo 1, comma 27, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "31 gennaio 2005" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2005".
Art. 1-ter (Contributi per il finanziamento di interventi a tutela dell'ambiente e dei beni culturali). - 1. Al comma 28 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'ultimo periodo e' soppresso.
2. Il comma 29 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' sostituito dal seguente:
"29. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare, gli interventi e gli enti destinatari dei contributi di cui al comma 28. All'attribuzione dei contributi provvede il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425. I contributi che, alla data del 31 agosto di ciascun anno, non risultino impegnati dagli enti pubblici sono revocati per essere riassegnati secondo la procedura di cui al presente comma. Gli altri soggetti non di diritto pubblico devono produrre annualmente, per la stessa finalita', la dichiarazione di assunzione di responsabilita' in ordine al rispetto del vincolo di destinazione del finanziamento statale. Ai fini dell'erogazione del finanziamento, l'ente beneficiario trasmette entro il 30 settembre di ciascun anno apposita attestazione al citato Dipartimento, secondo lo schema stabilito dal predetto decreto".
Art. 1-quarer (Liquidazione dell'imposta comunale sugli immobili). - 1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione dell'imposta comunale sugli immobili che scadono il 31 dicembre 2004 sono prorogati al 31 dicembre 2005, limitatamente alle annualita' di imposta 2000 e successive».
All'articolo 2, al comma 1, dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente: «Ai fini delle procedure per il successivo conferimento dell'incarico, il posto si considera vacante da tale data».
All'articolo 4, al comma 1, le parole: «28 febbraio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2005, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»; la parola: «elabora» e' sostituita dalla seguente: «approva» e l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Sino alla medesima data, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a concedere anticipazioni, salvo conguaglio, per le finalita' di cui all'articolo 13, comma 6, del citato decreto legislativo n. 56 del 2000, ferme restando, relativamente agli anni 2005, 2006 e 2007, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 184, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».
Dopo l'articolo 4, e' inserito il seguente:
«Art. 4-bis (Adeguamento degli edifici scolastici). - 1. Il termine di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, e' prorogato di sei mesi».
All'articolo 6, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, come integrato dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali in data 21 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2004».
Dopo l'articolo 6, sono inseriti i seguenti:
«Art. 6-bis (Misure di sicurezza nel trattamento dei dati personali). - 1. All'articolo 180 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "30 giugno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005";
b) al comma 3, le parole: "30 settembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2006".
Art. 6-ter (Termini per le imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del 1994). - 1. I termini previsti dagli articoli 1 e 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 dicembre 2003, n. 383, gia' differiti dal decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, sono ulteriormente differiti al 30 giugno 2005.
Art. 6-quater (Occupazioni d'urgenza). - 1. E' differito al 31 dicembre 2005 il termine di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2001, n. 390, convertito dalla legge 21 dicembre 2001, n. 444, e successive modificazioni, in materia di efficacia dei decreti di occupazione di urgenza delle aree interessate dal programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219.
Art. 6-quinquies (Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri e dei tecnici sanitari di radiologia medica). - 1. Per garantire la continuita' assistenziale e fronteggiare l'emergenza nel settore infermieristico, le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 1, 1-bis, 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, si applicano fino al 31 dicembre 2006, nel rispetto delle disposizioni recate in materia di assunzioni dai provvedimenti di finanza pubblica.
Art. 6-sexies (IVA agricola). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2006.
Art. 6-septies (Iscrizione nelle liste di mobilita' dei lavoratori licenziati da aziende con meno di quindici dipendenti o licenziati per giustificato motivo oggettivo). - 1. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato dall'articolo 3, comma 135, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: "31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005" e le parole: "e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004" sono sostituite dalle seguenti: "e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005".
Art. 6-octies (Codice a barre sulle confezioni dei medicinali veterinarti). - 1. Il termine per l'applicazione di un codice a barre relativo alla distribuzione dei medicinali veterinari, di cui all'articolo 13-undecies, comma 1, del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, e' prorogato al 31 dicembre 2007.
Art. 6-nonies (Efficacia delle sanzioni di cui all'articolo 5, comma 6-bis, del decreto-legge n. 143 del 1991). - 1. Il termine di efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6-bis, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e' differito al 1° luglio 2005».
 
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