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| Gazzetta n. 50 del 2 marzo 2005 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 1 marzo 2005, n. 26 |  | Conversione   in   legge,   con   modificazioni,   del  decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, recante proroga di termini. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato; 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 Promulga la seguente legge:
 
 Art. 1.
 1.  Il  decreto-legge  30 dicembre 2004, n. 314, recante proroga di termini,  e'  convertito  in  legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
 2.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 1° marzo 2005
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 LAVORI PREPARATORI
 Camera dei deputati: (atto n. 5521):
 Presentato  dal  Presidente  del Consiglio dei Ministri
 (Berlusconi),   dal  Ministro  dell'interno  (Pisanu),  dal
 Ministro  delle  infrastrutture  e trasporti (Lunardi), dal
 Ministro  senza  portafoglio  per  gli affari regionali (La
 Loggia)  e dal Ministro per i beni e le attivita' culturali
 (Urbani) il 31 dicembre 2004.
 Assegnato    alle   commissioni   riunite   I   (Affari
 costituzionali)  e  V  (Bilancio),  in  sede  referente, il
 5 gennaio  2005 con pareri del Comitato per la legislazione
 e   delle   commissioni  II,  VII,  IX,  XI,  XII  e  della
 commissione parlamentare per le questioni regionali.
 Esaminato  dalle  commissioni  riunite  I  e V, in sede
 referente, il 18, 20, 26, 27 gennaio 2005.
 Esaminato  in  aula  il  18  e 31 gennaio 2005; l'1, 2,
 8 febbraio 2005 ed approvato il 9 febbraio 2005.
 Senato della Repubblica (atto n. 3294):
 Assegnato  alla 1ª commissione (Affari costituzionali),
 in  sede  referente,  il  10 febbraio 2005 con pareri delle
 commissioni  2ª, 5ª, 6ª, 7ª 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª
 e   della   commissione   parlamentare   per  le  questioni
 regionali.
 Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali),
 in  sede  consultiva,  sull'esistenza  dei  presupposti  di
 costituzionalita' il 15 febbraio 2005.
 Esaminato  dalla  1ª  commissione in sede referente, il
 15, 17, 22 febbraio 2005.
 Esaminato in aula il 23 e 24 febbraio 2005 ed approvato
 il 1° marzo 2005.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  decreto-legge  30  dicembre  2004, n. 314, e' stato
 pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
 306 del 31 dicembre 2004.
 A  norma  dell'art.  15, comma 5, della legge 23 agosto
 1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
 ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
 le  modifiche apportate dalla presente legge di conversione
 hanno  efficacia  dal  giorno successivo a quello della sua
 pubblicazione.
 Il  testo  del decreto-legge coordinato con la legge di
 conversione  e  corredato delle relative note e' pubblicato
 in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 49.
 
 
 
 
 |  |  |  | Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
 AL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 314
 
 All'articolo 1:
 al  comma  1, le parole: «28 febbraio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2005»;
 dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
 «1-bis.  Ai  fini  dell'approvazione  del  bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di  bilancio  si  applicano,  per l'anno 2005, le disposizioni di cui all'articolo  1, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140»;
 dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:
 «Art.  1-bis  (Fondo  istituito presso la Cassa depositi e prestiti per  le  anticipazioni di spese in conto capitale). - 1. All'articolo 1, comma 27, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole:  "31 gennaio 2005" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2005".
 Art.  1-ter (Contributi per il finanziamento di interventi a tutela dell'ambiente e dei beni culturali). - 1. Al comma 28 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'ultimo periodo e' soppresso.
 2.  Il  comma  29  dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' sostituito dal seguente:
 "29.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, con decreto da emanare  entro  novanta  giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare, gli interventi e gli enti destinatari dei contributi di cui   al  comma  28.  All'attribuzione  dei  contributi  provvede  il Dipartimento  della  Ragioneria  generale dello Stato anche in deroga alle  disposizioni di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 20 giugno  1996,  n.  323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto  1996,  n. 425. I contributi che, alla data del 31 agosto di ciascun  anno,  non  risultino  impegnati  dagli  enti  pubblici sono revocati  per  essere  riassegnati  secondo  la  procedura  di cui al presente  comma.  Gli  altri  soggetti non di diritto pubblico devono produrre  annualmente,  per  la stessa finalita', la dichiarazione di assunzione  di  responsabilita'  in ordine al rispetto del vincolo di destinazione  del  finanziamento statale. Ai fini dell'erogazione del finanziamento, l'ente beneficiario trasmette entro il 30 settembre di ciascun anno apposita attestazione al citato Dipartimento, secondo lo schema stabilito dal predetto decreto".
 Art.  1-quarer (Liquidazione dell'imposta comunale sugli immobili). -  1.  In  deroga  alle  disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione dell'imposta comunale sugli  immobili  che  scadono  il  31 dicembre 2004 sono prorogati al 31 dicembre  2005,  limitatamente  alle  annualita' di imposta 2000 e successive».
 All'articolo  2,  al comma 1, dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente:  «Ai  fini  delle  procedure per il successivo conferimento dell'incarico, il posto si considera vacante da tale data».
 All'articolo  4,  al  comma  1,  le parole: «28 febbraio 2005» sono sostituite  dalle seguenti: «30 aprile 2005, previa intesa in sede di Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome  di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 2 del decreto  legislativo 28 agosto 1997, n. 281»; la parola: «elabora» e' sostituita dalla seguente: «approva» e l'ultimo periodo e' sostituito dal  seguente:  «Sino alla medesima data, il Ministro dell'economia e delle   finanze  e'  autorizzato  a  concedere  anticipazioni,  salvo conguaglio,  per  le  finalita'  di cui all'articolo 13, comma 6, del citato   decreto   legislativo   n.  56  del  2000,  ferme  restando, relativamente  agli  anni  2005,  2006 e 2007, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 184, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».
 Dopo l'articolo 4, e' inserito il seguente:
 «Art. 4-bis (Adeguamento degli edifici scolastici). - 1. Il termine di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266,  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, e' prorogato di sei mesi».
 All'articolo  6,  al  comma  1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «,  come integrato dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro  per i beni e le attivita' culturali in data 21 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2004».
 Dopo l'articolo 6, sono inseriti i seguenti:
 «Art.   6-bis   (Misure  di  sicurezza  nel  trattamento  dei  dati personali).  -  1. All'articolo 180 del decreto legislativo 30 giugno 2003,  n. 196, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) al  comma 1, le parole: "30 giugno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005";
 b) al  comma  3,  le  parole: "30 settembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2006".
 Art.  6-ter  (Termini  per  le  imprese  danneggiate  dagli  eventi alluvionali  del  1994). - 1. I termini previsti dagli articoli 1 e 2 del  regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  10 dicembre  2003,  n. 383, gia' differiti dal decreto-legge 3 agosto  2004,  n.  220,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre  2004,  n.  257, sono ulteriormente differiti al 30 giugno 2005.
 Art.  6-quater  (Occupazioni  d'urgenza).  -  1. E' differito al 31 dicembre  2005  il  termine  di  cui  all'articolo  1,  comma  1, del decreto-legge   26 ottobre  2001,  n.  390,  convertito  dalla  legge 21 dicembre  2001,  n. 444, e successive modificazioni, in materia di efficacia   dei   decreti   di  occupazione  di  urgenza  delle  aree interessate  dal  programma  di  ricostruzione  di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219.
 Art.  6-quinquies  (Prestazioni  aggiuntive  programmabili da parte degli  infermieri  e dei tecnici sanitari di radiologia medica). - 1. Per garantire la continuita' assistenziale e fronteggiare l'emergenza nel  settore  infermieristico, le disposizioni previste dall'articolo 1,  commi  1,  1-bis,  2,  3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 12 novembre 2001,  n.  402,  convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, si applicano fino al 31 dicembre 2006, nel rispetto delle disposizioni  recate  in  materia  di assunzioni dai provvedimenti di finanza pubblica.
 Art.   6-sexies  (IVA  agricola).  -  1.  Le  disposizioni  di  cui all'articolo   34,   comma  10,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica  26 ottobre  1972, n. 633, si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2006.
 Art.  6-septies (Iscrizione nelle liste di mobilita' dei lavoratori licenziati  da  aziende  con meno di quindici dipendenti o licenziati per  giustificato  motivo  oggettivo).  - 1. All'articolo 1, comma 1, primo  periodo,  del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con  modificazioni,  dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato  dall'articolo 3, comma 135, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: "31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005" e le parole: "e di 45 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2003  e  2004"  sono sostituite dalle seguenti: "e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005".
 Art.  6-octies  (Codice  a  barre  sulle  confezioni dei medicinali veterinarti). - 1. Il termine per l'applicazione di un codice a barre relativo   alla  distribuzione  dei  medicinali  veterinari,  di  cui all'articolo 13-undecies, comma 1, del decreto-legge 25 ottobre 2002, n.  236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, e' prorogato al 31 dicembre 2007.
 Art.  6-nonies  (Efficacia  delle  sanzioni  di cui all'articolo 5, comma  6-bis,  del decreto-legge n. 143 del 1991). - 1. Il termine di efficacia  delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6-bis, del decreto-legge  3 maggio  1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e' differito al 1° luglio 2005».
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