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| Gazzetta n. 50 del 2 marzo 2005 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 10 febbraio 2005, n. 23 |  | Ratifica  ed  esecuzione  dell'Accordo  internazionale del 2001 sul caffe', con Allegato, adottato a Londra il 28 settembre 2000. |  | 
 |  |  |  | La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 Promulga la seguente legge:
 
 Art. 1.
 1.  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato a ratificare l'Accordo  internazionale del 2001 sul caffe', con Allegato, adottato a Londra il 28 settembre 2000.
 |  |  |  | Art. 2. 1.   Piena   ed  intera  esecuzione  e'  data  all'Accordo  di  cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 45 dell'Accordo stesso.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 
 Data a Roma, addi' 10 febbraio 2005
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Fini, Ministro degli affari esteri
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 LAVORI PREPARATORI
 Senato della Repubblica (atto n. 2880):
 Presentato  dal Ministro degli affari esteri (Frattini)
 il 2 aprile 2004.
 Assegnato  alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
 referente,  il  20 aprile 2004 con pareri delle commissioni
 1ª, 5ª, 10ª.
 Esaminato  dalla  3ª  commissione  il  21 aprile 2004 e
 l'11 maggio 2004.
 Relazione scritta annunciata il 14 maggio 2004 (atto n.
 2880-A relatore sen. Provera).
 Esaminato in aula ed approvato il 16 giugno 2004.
 Camera dei deputati (atto n. 5071):
 Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
 referente,  il  22 giugno 2004 con pareri delle commissioni
 I, II, V, VI, X, XI, XIII.
 Esaminato  dalla III commissione il 7 luglio 2004 ed il
 28 settembre 2004.
 Relazione scritta annunciata il 28 settembre 2004 (atto
 n. 5071-A relatore on. Rizzi).
 Esaminato  in  aula  il  24 gennaio 2005 e approvato il
 27 gennaio 2005.
 |  |  |  | ----> vedere Accordo da pag. 7 a pag. 49 del S.O. <---- |  |  |  | Traduzione non ufficiale ACCORDO INTERNAZIONALE DEL 2001 SUL CAFFE'
 
 I Governi Parte del presente Accordo
 
 Riconoscendo  l'eccezionale  importanza del caffe' per le economie di molti paesi che dipendono in gran parte da questa merce per i loro proventi   di   esportazione   e,  di  conseguenza.  l'importanza  di continuare i loro programmi di sviluppo sociale ed economico;
 Riconoscendo  l'importanza  del  settore caffeario, unica fonte di reddito  per  milioni  di persone, in particolare nei paesi in via di sviluppo, e tenendo conto del fatto che, in molti di questi paesi, la produzione avviene per mezzo di piccole aziende agricole a conduzione familiare;
 Riconoscendo  la necessita' d'incoraggiare la valorizzazione delle risorse produttive, nonche' di promuovere e di mantenere il lavoro ed il  reddito  nell'industria  caffearia dei Paesi membri , ottenendovi salari equi, un livello di vita piu' elevato e migliori condizioni di lavoro;
 Considerando  che  una  stretta  cooperazione  internazionale  nel settore  del  commercio  di  caffe'  favorira'  la diversificazione e l'espansione   dell'economia   dei   paesi  produttori  di  caffe'  e contribuira'  a  migliorare  le relazioni politiche ed economiche fra paesi   esportatori   e  paesi  importatori  di  caffe',  nonche'  ad accrescere il consumo di caffe';
 Riconoscendo l'opportunita' di evitare squilibri fra la produzione ed  il  consumo,  tali da dare luogo a forti fluttuazioni dei prezzi, pregiudizievoli sia per i produttori come pure per i consumatori;
 In   considerazione   del   rapporto  esistente  fra  una  stabile commercializzazione  del  caffe'  e  la  stabilita'  dei  mercati  di prodotti manufatti;
 Prendendo  nota  dei  vantaggi  ottenuti  grazie alla cooperazione internazionale suscitata dall'attuazione degli Accordi internazionali del 1962, 1968, 1976, 1983 e 1994 sul caffe',
 Hanno convenuto quanto segue:
 
 CAPITOLO I - Obiettivi
 Articolo 1
 Obiettivi
 
 Gli obiettivi del presente Accordo sono:
 (1)   promuovere   la  cooperazione  internazionale  su  questioni relative al caffe';
 (2)   fornire  un'istanza  per  consultazioni  intergovernative  e negoziati  ,  se  del  caso  su  questioni relative al caffe' e sulle modalita'  per  ottenere un equilibrio ragionevole fra l'offerta e la domanda  mondiale  su una base atta a garantire adeguate forniture di caffe',  a  prezzi  equi, ai consumatori ed ai mercati del caffe' con prezzi  remunerativi  per  i produttori e tali da determinare a lungo termine l'equilibrio fra produzione e consumo;
 (3)  costituire un'istanza per consultazioni su questioni relative al caffe' con il settore privato;
 (4)  agevolare  l'espansione  e  la  trasparenza  del commercio di caffe' internazionale;
 (5)  fungere  da  centro  per  la  raccolta,  la divulgazione e la pubblicazione di informazioni economiche e tecniche, di statistiche e studi,  nonche'  di  elementi  di  ricerca e sviluppo in su questioni relative al caffe', e promuovere queste attivita';
 (6) incoraggiare i Membri a sviluppare un'economia sostenibile del caffe';
 (7) promuovere, incoraggiare ed accrescere il consumo di caffe';
 (8)   analizzare   e   guidare   la   preparazione   di  progetti, nell'interesse  dell'economia caffearia mondiale , per poi sottoporli agli organismi donatori o di finanziamento, come opportuno;
 (9) Promuovere la qualita'; e
 (10)   Promuovere  i  programmi  di  formazione  e  d'informazione destinati   a   facilitare  il  trasferimento,  verso  i  Membri,  di tecnologie appropriate per il caffe'.
 
 ARTICOLO II - Definizioni
 Articolo 2.
 Definizioni
 
 Ai fini del presente Accordo:
 (1)  Caffe'  significa  il  seme  e  la  ciliegia della pianta del caffe',  sia  che si tratti di caffe' pergamenato, di caffe' verde, o di  caffe'  torrefatto,  ivi  compreso  il caffe' macinato, il caffe' decaffeinato,  il caffe' liquido ed il caffe' solubile. Il Consiglio, al  piu'  presto dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, passa in  rassegna  i fattori di conversione per i tipi di caffe' enumerati ai  capoversi  (d),  (e),  (f)  e (g) di seguito. Tre anni dopo, esso procede  ad  un  esame  analogo:  Dopo  ciascuno  di questi esami, il Consiglio,  con  una  maggioranza  ripartita  di  due terzi dei voti, determina  e  pubblica  i  fattori  di conversione appropriati. Prima dell'esame  iniziale,  e  qualora  il  Consiglio  non sia in grado di deliberare,   i   fattori   di  conversione  sono  quelli  utilizzati nell'Accordo   internazionale  del  1994  sul  Caffe'  i  quali  sono enumerati  all'Allegato  I  del  presente  Accordo.  Fatte salve tali disposizioni, i termini in appresso avranno il seguente significato:
 (a)  <<caffe'  verde>>  significa  qualsiasi  caffe'  in  seme, decorticato, prima della torrefazione;
 (b)  ciliegia di caffe' essiccata significa il frutto essiccato della pianta del caffe', l'equivalente in caffe' verde delle ciliegie di  caffe'  essiccate si ottiene moltiplicando per 0.50 il peso netto delle ciliegie essiccate;
 (c)  caffe'  pergamenato  significa  il  seme  di  caffe' verde avvolto  nel  pergamino;  l'equivalente  di  caffe'  verde del caffe' pergamenato  si  ottiene  moltiplicando  per  0.80  il peso netto del caffe' pergamenato;
 (d)  caffe'  torrefatto significa il caffe' verde torrefatto ad un qualsiasi grado e comprende il caffe' macinato;
 (e) caffe' decaffeinato significa il caffe' verde, torrefatto o solubile, dopo estrazione della caffeina;
 (f)  Caffe'  liquido  significa  i  solidi  solubili  in acqua, ottenuti  a  partire  dal  caffe' torrefatto e presentati sotto forma liquida;
 (g)  Caffe'  solubile significa i solidi disidratati e solubili in acqua, ottenuti a partire dal caffe' torrefatto;
 (2)  Sacco  significa  un  quantitativo  di  60 chilogrammi pari a 132,276  libbre  di  caffe' verde; tonnellata significa la tonnellata metrica pari a 2.204,6 libbre; la libbra equivale a 453, 597 grammi.
 (3)  "Annata caffearia" significa il periodo di dodici mesi che va dal 1° ottobre al 30 settembre.
 (4)  Organizzazione  significa l'Organizzazione internazionale del caffe'; Consiglio significa il Consiglio internazionale del Caffe'.
 (5)  Parte  Contraente  significa  un  Governo o un'organizzazione intergovernativa  di  cui  al  paragrafo  3)  dell'Articolo 4, che ha depositato uno strumento di ratifica, di accettazione di approvazione o  di  applicazione  provvisoria  del presente Accordo in conformita' alle  disposizioni  degli  Articoli  44  e  45,  o che vi ha aderito, secondo le disposizioni dell'Articolo 46.
 (6)  Membro  significa  una  Parte  contraente;  il territorio o i territori designati che sono stati dichiarati Membro separato a norma dell'Articolo  5;  oppure  due  o  piu'  Parti contraenti o territori designati  o  piu'  Parti  contraenti e territori designati che fanno parte  dell'Organizzazione  in  qualita'  di  gruppo  Membro, a norma dell'Articolo 6.
 (7)    Membro   esportatore   o   paese   esportatore   significa, rispettivamente  un  Membro  o  un paese esportatore netto di caffe', vale  a  dire  un  Membro  o  paese  le  cui esportazioni superano le importazioni.
 (8)    Membro    importatore   o   paese   importatore   significa rispettivamente  un  Membro  o  un paese importatore netto di caffe', ossia   un  Membro  o  un  paese  le  cui  importazioni  superano  le esportazioni.
 (9)  Maggioranza  ripartita  semplice  significa una votazione che richiede piu' della meta' dei Membri esportatori presenti e votanti e piu'  della meta' dei voti espressi dai membri importatori presenti e votanti conteggiati separatamente.
 (10)  Maggioranza  ripartita  di due terzi significa una votazione che  richiede  piu'  di  due  terzi  dei  voti  espressi  dai  Membri esportatori  presenti e votanti e piu' di due terzi dei voti espressi dai Membri importatori presenti e votanti conteggiati separatamente.
 (11)  Entrata in vigore significa, salvo indicazione contraria, la data  alla  quale  l'Accordo  entra  in  vigore  in via provvisoria o definitiva.
 
 CAPITOLO III - impegni generali dei Membri
 Articolo 3.
 Impegni generali dei Membri
 
 (1)  I  Membri si impegnano ad adottare ogni misura necessaria che consenta   loro  di  adempiere  agli  obblighi  prescritti  nei  loro confronti  dal presente Accordo ed a cooperare pienamente tra di loro per conseguire la realizzazione degli obiettivi del presente Accordo; i  Membri  s'impegnano in particolare a fornire tutte le informazioni necessarie per agevolare il funzionamento dell'Accordo.
 (2)  I  Membri  riconoscono  che i certificati di origine sono una fonte  importante  d'informazioni  sugli  scambi di' caffe'. I Membri esportatori  pertanto  si  assumono  la  responsabilita'  di vigilare affinche'  i certificati di origine siano correttamente rilasciati ed utilizzati  ad  ogni buon fine, secondo la regolamentazione stabilita dal Consiglio.
 (3)  I  Membri  riconoscono  inoltre  che  le  informazioni  sulle riesportazioni  sono  ugualmente  importanti  per  procedere  ad  una appropriata analisi dell'economia caffearia mondiale. Di conseguenza, i  membri  importatori si impegnano a fornire informazioni regolari e precise  sulle riesportazioni, nella forma e nei modi determinati dal Consiglio.
 
 CAPITOLO IV-Membri
 ARTICOLO 4.
 Membri dell'Organizzazione
 
 (1)  Ciascuna  parte  contraente costituisce con quei territori ai quali  si  applica  il  presente  Accordo  ai  sensi  del paragrafo 1 dell'Articolo  48,  un  solo  e  medesimo Membro dell'Organizzazione, salvo quanto disposto dagli Articoli 5 e 6.
 (2)  Un  Membro  puo'  cambiare  la  sua  categoria di adesione in condizioni da stabilirsi dal Consiglio.
 (3) Qualsiasi riferimento nel presente Accordo ad un Governo sara' interpretato  nel  senso  di  includere un riferimento alla Comunita' europea o a qualsiasi organizzazione intergovernativa avente analoghe responsabilita',  per quanto riguarda la negoziazione, la conclusione e  l'attuazione  di  accordi  internazionali,  in  particolare  degli accordi sui prodotti di base.
 (4) Tale organizzazione intergovernativa non dispone di un proprio voto,  tuttavia, in caso di votazione su questioni di sua competenza, essa  e'  autorizzata  a  disporre dei voti dei suoi Stati Membri, ed essa  li  esprime  in  blocco.  In  questi  casi,  gli  Stati  membri dell'organizzazione   intergovernativa   non   sono   autorizzati  ad esercitare individualmente il loro diritto di voto.
 (5)  Tale  organizzazione  intergovernativa  non  e' eleggibile al Comitato  esecutivo  ai  sensi del paragrafo (1) dell'articolo 17, ma puo'  partecipare ai dibattiti del Comitato Esecutivo sulle questioni di  sua competenza. In caso di voto su questioni di sua competenza ed in  deroga  al disposto del paragrafo (1) dell'Articolo 20, i voti di cui  gli  Stati  Membri  sono  autorizzati  a  disporre  nel Comitato esecutivo  ,  possono  essere espressi in blocco da uno qualsiasi dei medesimi Stati Membri.
 ARTICOLO 5.
 Partecipazione separata di territori designati
 
 Ogni  Parte  Contraente  importatrice netta di caffe' puo' ad ogni momento   ,   per  mezzo  della  notifica  prevista  al  paragrafo  2 dell'Articolo   49,   dichiarare  che  partecipa  all'Organizzazione, indipendentemente  da  ogni  territorio tra quelli di cui assicura la rappresentanza internazionale e che sono esportatori netti di caffe'. In  questo  caso  il territorio metropolitano ed i suoi territori non designati  costituiscono  un  solo ed unico Membro mentre i territori designati hanno, individualmente o collettivamente, secondo i termini della notifica, la qualita' di Membro distinto.
 ARTICOLO 6.
 Partecipazione in gruppo
 
 1)  Due  o  piu'  Parti  Contraenti che sono esportatrici nette di caffe'  possono  dichiarare  mediante  una  notifica  indirizzata  al Consiglio ed al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite   all'atto  del  deposito  dei  loro  rispettivi  strumenti  di ratifica, di accettazione, di approvazione, di attuazione provvisoria o  di adesione, che esse sono Membri dell'Organizzazione come gruppo. Puo'  far  parte  di  tale  gruppo un territorio al quale il presente Accordo  si  applica in forza del paragrafo 2 dell'articolo 48, se il governo  dello  Stato  che  ne  cura  le  relazioni internazionali ha trasmesso  la  notifica  di cui al paragrafo 2 dell'Articolo 48. Tali Parti  Contraenti  e  tali  territori  designati devono soddisfare le seguenti condizioni:
 a)  dichiararsi  disposti  ad  accettare la responsabilita' sia individuale che collettiva, del rispetto degli obblighi del gruppo;
 b)  successivamente  provare  in  forma  soddisfacente  per  il Consiglio:
 i)  che il gruppo dispone dell'organizzazione necessaria per l'applicazione  di  una  politica  comune  in materia di caffe' e che hanno  i  mezzi per adempiere, unitamente ad altri membri del gruppo, agli obblighi ad essi imposti dal presente Accordo;
 ii)  che  essi  hanno  una politica commerciale ed economica comune  o coordinata in materia di caffe' ed una politica monetaria e finanziaria  coordinata, e che dispongono degli organi occorrenti per l'applicazione  di dette politiche, in modo che il Consiglio abbia la garanzia  che il gruppo membro e' in grado di conformarsi a tutti gli obblighi collettivi che ne derivano.
 2)   Ogni   gruppo   Membro  riconosciuto  ai  sensi  dell'Accordo Internazionale  del  1994  sul caffe' continua ad essere riconosciuto come  gruppo  salvo  se  notifica  al Consiglio che non desidera piu' essere riconosciuto in quanto tale.
 3)  I1  gruppo  Membro  costituisce  un  solo  e  medesimo  Membro dell'Organizzazione, rimanendo tuttavia inteso che ciascun membro del gruppo  sara'  trattato  come  Membro  distinto  per  le questioni di competenza delle seguenti disposizioni:
 a) Articoli 11 e 12; e
 b) Articolo 51.
 4) Le Parti Contraenti ed i territori designati che entrano a far parte  dell'Organizzazione  in  quanto  gruppo  indicano il governo o l'organizzazione  che li rappresenta al Consiglio per le questioni di cui  tratta  il presente Accordo, ad eccezione di quelle enumerate al paragrafo 3) del presente Articolo.
 5)Il diritto di voto del gruppo si esercita come segue:
 a) Il gruppo Membro ha, come cifra di base, lo stesso numero di voti   di   un   solo  Paese  Membro  entrato  a  titolo  individuale nell'Organizzazione. Il Governo o l'organizzazione che rappresenta il gruppo riceve tali voti e ne dispone;
 b)  se  la  questione  posta  ai  voti rientra nel quadro delle disposizioni  di  cui al paragrafo 3 del presente Articolo, i diversi membri  del  Gruppo  possono  disporre separatamente dei voti ad essi attribuiti dal paragrafo 3 dell'articolo 13, come se ciascuno di essi fosse  un  membro  individuale  dell'Organizzazione, tranne che per i voti  di  base  che  rimangono  in  tal  caso  assegnati al governo o all'organizzazione che rappresenta il gruppo.
 6)  Ogni  Parte Contraente o territorio designato che fa parte di un   gruppo   Membro  puo',  mediante  una  notifica  indirizzata  al Consiglio,  ritirarsi  dal  gruppo  e  divenire Membro in proprio. Il ritiro ha effetto dalla data di ricezione della notifica da parte del Consiglio.  Quando  una  delle Parti di un gruppo Membro si ritira da esso, o cessa di partecipare all'Organizzazione, gli altri membri del gruppo  possono  chiedere  al  Consiglio  di mantenere il gruppo ; il gruppo  continua  a  sussistere,  salvo  nel caso in cui il Consiglio respinga  la  domanda.  In  caso  di  scioglimento del gruppo membro, ciascuno  dei  suoi  ex-membri diviene Membro a se' stante. Un Membro che ha cessato di appartenere ad un gruppo non puo' ridivenire membro di un gruppo qualsiasi finche' il presente Accordo rimane in vigore.
 7)  Ogni  Parte  Contraente  che  desidera  far parte di un gruppo Membro  dopo  l'entrata  in  vigore del presente Accordo , puo' farlo previa notifica al Consiglio, a condizione:
 a)  che  gli  altri  membri  del  gruppo  dichiarino  di essere disposti  ad  accettare  il Membro in questione come parte del gruppo Membro;
 b)  di  notificare  al  Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite la sua appartenenza al gruppo.
 8)  Due  o piu' Membri esportatori possono richiedere in qualsiasi momento   al   Consiglio,  dopo  l'entrata  in  vigore  dell'Accordo, l'autorizzazione  a  costituirsi in gruppo. Il Consiglio li autorizza se constata che essi hanno inviato la dichiarazione e gli elementi di prova  richiesti  dal paragrafo 1) del presente Articolo. Dal momento in  cui  il Consiglio concede l'autorizzazione, divengono applicabili al  gruppo  le  norme  dei  paragrafi  3),  4),  5)  e 6 del presente Articolo.
 
 CAPITOLO V - ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL CAFFE'
 ARTICOLO 7.
 Sede e struttura dell'Organizzazione internazionale del caffe'
 
 1)  L'Organizzazione  internazionale  del  caffe'  costituita  con l'Accordo  internazionale del 1962 sul caffe' continua ad esistere al fine di provvedere all'attuazione del presente Accordo e sorvegliarne il funzionamento.
 2)  L'Organizzazione ha sede a Londra, salvo diversa decisione del Consiglio deliberante a maggioranza ripartita di due terzi dei voti.
 3)  L'Organizzazione esercita le sue funzioni tramite il Consiglio internazionale  del  Caffe'  ed il Comitato Esecutivo, assistiti come opportuno   dalla   Conferenza  Mondiale  del  Caffe',  dal  Comitato Consultivo  per  il  settore privato, dal Comitato di promozione e da comitati specializzati.
 ARTICOLO 8.
 Privilegi ed immunita'.
 
 1)  L'Organizzazione  e'  dotata  di  personalita' giuridica. Essa dispone  in particolare della capacita' di contrattare, acquistare ed alienare beni mobili ed immobili, nonche' di stare in giudizio.
 2) Lo Statuto, i privilegi e le immunita' dell'Organizzazione, del Direttore  esecutivo,  dei  membri  del  personale  e  degli esperti, nonche'  dei  rappresentanti  dei  paesi  Membri  che  si trovano sul territorio  del paese ospite al fine di esercitarvi le loro funzioni, continueranno ad essere regolati dall'Accordo di Sede concluso fra il Governo ospite e l'Organizzazione il 28 maggio 1969.
 3)L'Accordo di sede di cui al paragrafo 2 del presente Articolo e' indipendente dal presente Accordo. Tuttavia esso puo' estinguersi:
 a) per mutuo consenso del Governo ospite e dell'Organizzazione;
 b)  nel  caso  che  la  sede dell'Organizzazione sia trasferita fuori dal territorio del Governo ospite; oppure
 c) qualora l'Organizzazione cessi di esistere.
 4)  L'Organizzazione  puo'  concludere con uno o piu' altri Membri degli  accordi  che dovranno essere approvati dal Consiglio, vertenti sui  privilegi e le immunita', che potrebbero essere necessari per il buon funzionamento del presente Accordo.
 5)  I  Governi  dei  Paesi  Membri  diversi  dal  Governo ospite , concedono    all'Organizzazione,    per    cio'   che   riguarda   le regolamentazioni  valutarie  o  di  cambio,  il mantenimento di conti bancari  ed  il  trasferimento  di  fondi, le stesse facilitazioni in vigore   di   quelle   previste   per  le  Istituzioni  specializzate dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
 
 CAPITOLO VI- CONSIGLIO INTERNAZIONALE DEL CAFFE'
 ARTICOLO 9.
 Composizione del Consiglio Internazionale del Caffe'
 
 1)   L'Autorita'   suprema  dell'Organizzazione  e'  il  Consiglio Internazionale  del  Caffe',  di  cui  fanno  parte  tutti  i  Membri dell'Organizzazione.
 2) Ciascun Membro nomina un proprio rappresentante al Consiglio e, se  lo  desidera,  uno  o piu' supplenti. Ciascun Membro puo' inoltre fare assistere il suo rappresentante o i suoi supplenti da uno o piu' consiglieri.
 ARTICOLO 10.
 Poteri e funzioni del Consiglio
 
 1)  Il  Consiglio,  investito  di  tutti  i  poteri  espressamente conferiti  dal  presente  Accordo,  dispone dei poteri ed esercita le funzioni  necessarie per l'esecuzione delle disposizioni del presente Accordo.
 2) Il Consiglio delega al suo Presidente il compito di verificare, con  l'assistenza  del Segretariato, la validita' delle comunicazioni per   iscritto   che  gli  sono  indirizzate  in  applicazione  delle disposizioni  del  paragrafo  2  dell'articolo  9),  del  paragrafo 3 dell'articolo 12 e del paragrafo 2 dell'articolo 14. Il Presidente fa rapporto al Consiglio.
 3)  Il  Consiglio  puo' istituire ogni comitato o gruppo di lavoro che ritiene necessario.
 4) Il Consiglio stabilisce , a maggioranza ripartita di due terzi, i   regolamenti  necessari  all'esecuzione  del  presente  Accordo  e conformi alle sue disposizioni, in particolare il proprio regolamento interno  ed  i  regolamenti  applicabili  alla  gestione  finanziaria dell'Organizzazione  ed al suo personale. Il Consiglio puo' prevedere nel  suo  regolamento  interno  una  procedura  che  gli  consenta di prendere, senza riunirsi, decisioni su questioni specifiche.
 5)   Il   Consiglio   provvede   inoltre  all'aggiornamento  della documentazione  necessaria  per l'espletamento delle funzioni che gli sono  conferite  dal presente Accordo, e di ogni altra documentazione che ritiene auspicabile.
 ARTICOLO 11.
 Presidente e Vice-presidenti del Consiglio
 
 1)  Il  Consiglio  elegge per ogni annata caffearia un Presidente, nonche' un primo, un secondo ed un terzo Vicepresidente, che non sono retribuiti dall'Organizzazione.
 2) Come regola generale, il Presidente ed il primo Vice Presidente sono  entrambi  eletti  tra i rappresentanti dei Membri esportatori o tra  quelli  dei  Membri  importatori  ,  ed  il  secondo ed il terzo Vicepresidente   tra  i  rappresentanti  dell'altra  categoria.  Tale ripartizione si alterna dall'una all'altra annata caffearia.
 3)  Ne'  il  Presidente  ne' il Vicepresidente facente funzione di presidente  hanno  diritto di voto. In questo caso, il loro supplente esercita il diritto di voto del paese Membro.
 ARTICOLO 12.
 Sessioni del Consiglio
 
 1)  Come regola generale il Consiglio tiene sessioni ordinarie due volte  l'anno.  Esso puo' tenere sessioni straordinarie qualora cosi' decida. Sono anche tenute sessioni speciali su richiesta del Comitato esecutivo  o  di  cinque Membri o di uno o piu' Membri che riuniscono almeno 200 voti. Le sessioni del Consiglio sono indette con almeno 30 giorni  di  anticipo, salvo in caso di emergenza , nel qual caso sono indette con un preavviso di almeno 10 giorni.
 2)  Le  sessioni si svolgono presso la sede dell'Organizzazione, a meno  che  il  Consiglio  non decida diversamente con una votazione a maggioranza  ripartita  di due terzi dei voti. Se un Membro invita il Consiglio  a svolgere una riunione sul suo territorio ed il Consiglio da'  il  suo  accordo,  le  spese  supplementari  che ne derivano per l'Organizzazione,  eccedenti  quelle  normalmente sostenute quando la sessione si svolge in sede, saranno a carico di detto Membro.
 3)  Il  Consiglio  puo'  invitare  ogni  paese  non  membro o ogni organizzazione  di  cui  all'Articolo 16 ad assistere a qualunque sua sessione  in qualita' di osservatore. Se l'invito viene accettato, il paese  o  l'organizzazione  in  questione  invia  al  Presidente  una comunicazione  scritta  a  tal fine. Se lo desidera, puo' chiedere in tale   comunicazione   l'autorizzazione   a   fare  dichiarazioni  al Consiglio.
 4) Il quorum necessario affinche' una sessione del Consiglio possa prendere   decisioni  e'  costituito  dalla  maggioranza  dei  Membri esportatori  ed  importatori che rappresentano rispettivamente almeno due  terzi  dei  voti  per  ciascuna  categoria. Se all'inizio di una sessione  del  Consiglio o di una riunione plenaria, il quorum non e' raggiunto,   il  Presidente  decide  di  ritardare  l'apertura  della sessione  o  della  riunione  plenaria  di almeno due ore. Se all'ora prevista  per  la  nuova  riunione,  il  quorum  non  e' ancora stato raggiunto, il Presidente puo' di nuovo differire per almeno altre due ore  l'inizio  della sessione o della riunione plenaria. Se alla fine di  questo  nuovo rinvio, il quorum non e' ancora stato raggiunto, il numero legale richiesto per prendere decisioni sara' costituito dalla presenza  di oltre la meta' dei Membri esportatori ed importatori che detengono  rispettivamente  almeno  la  meta'  dei  voti per ciascuna categoria.  I  Membri  rappresentati  per  procura  in conformita' al paragrafo 2) dell'articolo 14 sono considerati presenti.
 ARTICOLO 13.
 Voti
 
 1)  Sia  i  Membri esportatori che i Membri importatori dispongono rispettivamente  di'  un totale di 1 000 voti, i quali sono ripartiti all'interno  di ciascuna categoria, quella degli esportatori e quella degli  importatori, come indicato nei seguenti paragrafi del presente Articolo.
 2) Ciascun Membro avra' cinque voti, come cifra di base.
 3)  La  rimanenza dei voti dei Membri esportatori e' suddivisa fra di  essi,  proporzionalmente  al  volume  medio dello loro rispettive esportazioni  di caffe' verso qualsiasi destinazione nei quattro anni civili precedenti.
 4)  La  rimanenza dei voti dei Membri importatori e' suddivisa fra di  essi  proporzionalmente  al  volume  medio  delle loro rispettive importazioni di caffe' nei quattro anni civili precedenti.
 5)  La  ripartizione  dei  voti  e'  stabilita  dal  Consiglio  in conformita'  con  le disposizioni del presente Articolo all'inizio di ogni  annata  caffearia  e  la  ripartizione  cosi' fissata rimane in vigore  per  tutto  l'anno  in  questione, salvo nei casi previsti al paragrafo 6) del presente Articolo.
 6)   Qualora   sopravvenga  un  cambiamento  nella  partecipazione all'Organizzazione, o se il diritto di voto di un Membro e' sospeso o ristabilito  ai sensi degli Articoli 25 o 42, il Consiglio procede ad una  nuova  ripartizione  dei  voti,  in conformita' con le norme del presente Articolo.
 7) Nessun Membro puo' disporre di oltre 400 voti.
 8) Non sono ammesse le frazioni di voto.
 ARTICOLO 14.
 Procedura di voto del Consiglio
 
 1)  Ciascun  Membro  ha  diritto  di esprimere tutti i voti di cui dispone  e  non e' autorizzato a frazionarli. Tuttavia un Membro puo' disporre  differentemente  dei voti che gli sono dati per procura, in base alle disposizioni del paragrafo 2) del presente Articolo.
 2) Ogni Membro esportatore puo' autorizzare qualsiasi altro Membro esportatore,  ed  ogni  Membro importatore puo' autorizzare qualsiasi altro  Membro  importatore  a  rappresentare  i  suoi  interessi e ad esercitare  il  suo  diritto  di  voto  in  una  o  piu' riunioni del Consiglio.  In  tal caso non si applica il limite di cui al paragrafo 7) dell'Articolo 13.
 ARTICOLO 15.
 Decisioni del Consiglio
 
 1)  Il  Consiglio adotta tutte le sue decisioni e formula tutte le sue raccomandazioni a maggioranza ripartita semplice dei voti , salvo disposizione contraria del presente Accordo.
 2)La  procedura  in  appresso  si applica ad ogni decisione che il Consiglio, ai sensi del presente Accordo, deve adottare a maggioranza ripartita di due terzi dei voti :
 a)  Se  la proposta non ottiene la maggioranza ripartita di due terzi  dei  voti  a  causa del voto negativo di uno, due o tre Membri esportatori o di uno, due o tre Membri importatori, e se il Consiglio cosi'  decide  a maggioranza dei Membri presenti e con la maggioranza ripartita  semplice dei voti, la proposta e' rimessa ai voti entro 48 ore;
 b)  se, in questo secondo scrutinio, la proposta non ottiene la maggioranza  ripartita  di  due  terzi  dei  voti,  a  causa del voto negativo  di  uno  o  due  Membri  esportatori  o di uno o due membri importatori,  e se il Consiglio cosi' decide a maggioranza dei membri presenti  e  con  la  maggioranza  ripartita  semplice  dei  voti, la proposta e' rimessa ai voti entro 24 ore;
 c)  se  nemmeno  al  terzo  scrutinio,  la  proposta ottiene la maggioranza  ripartita  di  due  terzi  dei  voti  , a causa del voto negativo  di  un  Membro  esportatore  o di un Membro importatore, la proposta e' considerata adottata;
 d)   se   il  Consiglio  non  rimette  una  proposta  ai  voti, quest'ultima e' considerata respinta.
 3)  I  Membri  s'impegnano ad accettare come obbligatorie tutte le decisioni che il Consiglio prende in forza del presente Accordo.
 ARTICOLO 16.
 Collaborazione con altri organismi
 
 l) Il Consiglio puo' prendere disposizioni per avere consultazioni e  collaborare  con  l'Organizzazione  delle  Nazioni  Unite e le sue istituzioni   specializzate,   nonche'   con   altre   organizzazioni intergovernative  appropriate.  Esso  utilizza  in maniera ottimale i meccanismi del Fondo comune per i prodotti di base, ed altre fonti di finanziamento. Tra queste disposizioni possono rientrare le misure di ordine finanziario che il Consiglio riterra' opportune per conseguire gli  scopi  del  presente  Accordo.  Tuttavia, per quanto concerne la realizzazione  di  qualsiasi  progetto  nel  quadro di queste misure, l'Organizzazione  non  assume  alcun  obbligo  finanziario, neanche a titolo  delle  garanzie  fornite  da  Membri  o da altri enti. Nessun Membro    e'   responsabile,   per   via   della   sua   appartenenza all'Organizzazione,  riguardo  a  somme  di denaro prese a prestito o prestiti  concessi  da  ogni  altro Membro o ente nell'ambito di tali progetti.
 2)  Quando  cio'  e'  possibile, l'Organizzazione puo' raccogliere presso  i  paesi  Membri, i paesi non membri, le agenzie donatrici ed altre  agenzie,  informazioni sui progetti ed i programmi di sviluppo incentrati  sul settore caffeario. Se del caso, e con l'accordo delle Parti  in  causa,  l'Organizzazione  puo'  rendere disponibili queste informazioni a tali altre organizzazioni nonche' ai Membri.
 
 CAPITOLO VII - COMITATO ESECUTIVO
 ARTICOLO 17.
 Composizione e riunioni del Comitato esecutivo
 
 1)  Il  Comitato esecutivo si compone di otto Membri esportatori e di   otto   membri  importatori  eletti  per  ogni  annata  caffearia conformemente al disposto dell'articolo 18. I Membri rappresentati al Comitato esecutivo sono rieleggibili.
 2)  Ciascun  Membro rappresentato al Comitato esecutivo designa un rappresentante  e,  se  lo  desidera,  uno o piu' supplenti. Inoltre, ciascun membro rappresentato al Comitato esecutivo puo' designare uno o  piu'  consiglieri  per accompagnare il suo rappresentante o i suoi supplenti.
 3)  Il  Presidente  ed  Il  Vice presidente del Comitato esecutivo vengono  eletti  per  ogni  annata  caffearia  dal  Consiglio  e sono rieleggibili.  Essi  non  sono retribuiti dall'Organizzazione. Ne' il Presidente,  ne'  il  Vice  presidente facente funzione di Presidente hanno  diritto  di  voto  nelle  riunioni  del Comitato esecutivo. In questo  caso,  il  diritto  di  voto del Membro e' esercitato dal suo supplente.  Di  norma,  il  Presidente ed il Vice presidente per ogni annata  caffearia  sono  entrambi  eletti  fra i rappresentanti della stessa categoria di Membri.
 4)  Il  Comitato esecutivo si riunisce, di regola , presso la sede dell'Organizzazione,  ma  puo' riunirsi altrove se il Consiglio cosi' decide  a  maggioranza  ripartita  di  due  terzi  dei  voti  . Se il Consiglio  accetta l'invito di un Membro ad ospitare una riunione del Comitato  esecutivo,  saranno  ugualmente applicabili le disposizioni del   paragrafo  2)  dell'Articolo  12  relativo  alle  sessioni  del Consiglio.
 5)  Il  quorum  richiesto per ogni riunione dei Comitato esecutivo destinata  a prendere decisioni e' costituito dalla presenza di oltre la  meta' dei " Membri esportatori e dei Membri importatori eletti al Comitato  esecutivo, che detengono rispettivamente almeno i due terzi dei  voti per ciascuna categoria. Se all'apertura di una riunione del Comitato  esecutivo  non  vi  e'  quorum,  il Presidente del Comitato esecutivo  pospone  l'inizio  della  riunione  di  almeno due ore. Se all'ora stabilita per la nuova riunione non e' ancora stato raggiunto il  quorum,  il  Presidente  del  Comitato  esecutivo  puo'  di nuovo differire  di  almeno  altre due ore l'inizio della riunione .Se alla fine di questo nuovo rinvio, il quorum non e' ancora stato raggiunto, il  numero  legale  richiesto per prendere decisioni sara' costituito dalla  presenza  di  piu'  della  meta'  dei Membri esportatori e dei Membri  importatori  eletti  al  Comitato  esecutivo,  che  detengono rispettivamente  almeno  la  meta'  del  totale dei voti per ciascuna categoria.
 ARTICOLO 18.
 Elezione del Comitato esecutivo
 
 1)  I  Membri  esportatori  ed  i  Membri importatori del Comitato esecutivo  sono eletti al Consiglio dai rispettivi Membri esportatori e  Membri importatori dell'Organizzazione. Le elezioni nell'ambito di ciascuna categoria hanno luogo secondo le seguenti disposizioni.
 2)  Ciascun Membro vota per un solo candidato , assegnando ad esso tutti i voti di cui dispone a norma dell'Articolo 13. Un. Membro puo' assegnare  ad  un altro candidato i voti di cui eventualmente dispone per  procura, conformemente alle disposizioni del paragrafo 2) della' Articolo 14.
 3)  Sono eletti gli otto candidati che ottengono il maggior numero di  voti;  tuttavia  nessun  candidato e' considerato eletto al primo scrutinio se non ha ottenuto almeno 75 voti.
 4)  Se  in  base  alle  disposizioni del paragrafo 3) del presente Articolo   risultano   eletti   meno   di  otto  candidati  al  primo ballottaggio, saranno indetti ulteriori scrutini in cui solo i Membri che  non  hanno votato per nessuno dei candidati eletti hanno diritto di votare. In ogni successivo scrutinio, il numero minimo di voti per essere eletto sara' successivamente diminuito di cinque unita' e cio' fino a quando non risultino eletti otto candidati.
 5)  Un  Membro  che  non  ha  votato  per  uno  dei Membri eletti, conferisce  ad  uno  di  essi  i  voti di cui dispone, fatte salve le disposizioni dei paragrafi 6) e 7) del presente Articolo.
 6) Si considera che un Membro eletto ha ottenuto il numero di voti espressi  a  suo favore al momento della sua elezione, piu' i voti ad esso  conferiti in seguito, a condizione che il numero totale di voti non superi 499 per ogni Membro eletto.
 7)  Se  il  numero  di voti considerati come ottenuti da un Membro eletto supera 499, i Membri che hanno votato per questo Membro eletto o  gli  hanno  conferito  i  loro  voti,  si accorderanno fra di loro affinche' uno o piu' di essi ritirino i voti che gli hanno concesso e li conferiscano o li trasferiscano ad un altro Membro eletto, in modo che  i  voti ricevuti da ciascun Membro eletto non superino il numero massimo di 499.
 ARTICOLO 19.
 Competenza del Comitato esecutivo
 
 1)  Il  Comitato  esecutivo e' responsabile dinanzi al Consiglio e lavora in conformita' alle sue direttive generali.
 2)  Il  Consiglio  puo', a' maggioranza ripartita di due terzi dei voti,  delegare  al  Comitato  esecutivo la totalita' o una parte dei suoi poteri, ad esclusione dei seguenti:
 a)  Votare  il bilancio preventivo amministrativo e stabilire i contributi, in forza dell'Articolo 24;
 b)  sospendere  il  diritto  di  voto  di  un  Membro, in forza dell'Articolo 42;
 c) pronunciarsi sulle controversie, in forza dell'Articolo 42;
 d)   fissare   le   condizioni   per   l'adesione  ,  in  forza dell'Articolo 46;
 e)  decidere  l'esclusione di un Membro dall'Organizzazione, in forza dell'Articolo 50;
 f)   decidere   di   negoziare   un   nuovo  Accordo  in  forza dell'Articolo  32,  oppure  decidere  la proroga o la rescissione del presente Accordo ai sensi dell'Articolo 52; e
 g)   raccomandare   un   emendamento   ai   Membri,   in  forza dell'Articolo 53.
 3) Il Consiglio puo' in qualsiasi momento, a maggioranza ripartita semplice  dei  voti,  revocare  i  poteri che ha delegato al Comitato esecutivo.
 4)   Il   Comitato  esecutivo  esamina  il  progetto  di  bilancio preventivo  amministrativo  presentato  dal  Direttore esecutivo e lo sottopone  al  Consiglio  raccomandando a quest'ultimo di approvarlo. Esso elabora il piano annuale dei lavori dell'Organizzazione , decide sulle    questioni   amministrative   e   finanziarie   relative   al funzionamento  dell'Organizzazione quando non dipendano dal Consiglio in applicazione del paragrafo 2 del presente Articolo. Esso esamina i progetti  ed  i  programmi  in  materia  di  caffe',  prima che siano sottoposti  al  Consiglio  per approvazione. Il Comitato esecutivo fa rapporto al Consiglio. Le decisioni del Comitato esecutivo entrano in vigore  se  nessuna  obiezione di un Membro del Consiglio e' ricevuta entro  cinque  giorni  lavorativi successivi al rapporto del Comitato esecutivo  presso  il  Consiglio,  o entro i cinque giorni lavorativi successivi  alla  diffusione  delle decisioni del Comitato esecutivo, qualora  il  Consiglio  non  si  riunisca nello stesso mese in cui si riunisce  il  Comitato  esecutivo.  Tuttavia,  tutti  i  Membri hanno diritto  di  fare appello al Consiglio contro qualsiasi decisione del Comitato esecutivo.
 5) Il Comitato esecutivo puo' costituire ogni comitato o gruppo di lavoro che ritiene necessario.
 ARTICOLO 20.
 Procedura di voto del Comitato esecutivo
 
 1)  Ciascun  Membro del Comitato esecutivo dispone dei voti che ha ottenuto  in  forza  dei  paragrafi  6) e 7) dell'Articolo 18. Non e' ammesso  il voto per procura. Nessun Membro del Comitato esecutivo e' autorizzato a frazionare i suoi voti.
 2) Le decisioni del Comitato esecutivo sono adottate con la stessa maggioranza di quella delle decisioni analoghe del Consiglio.
 
 CAPITOLO VIII - SETTORE CAFFEARIO PRIVATO
 Articolo 21.
 Conferenza mondiale del caffe'
 
 1) Il Consiglio prende provvedimenti ai fini dello svolgimento, ad intervalli  appropriati,  di  una  Conferenza mondiale del caffe' (di seguito   denominata  "Conferenza")  che  sara'  composta  da  Membri esportatori  e  da  Membri importatori, da rappresentanti del settore privato  e da altri partecipanti interessati, compresi i partecipanti dei  paesi non membri. Il Consiglio si accerta, con la collaborazione del  Presidente  della  Conferenza,  che la Conferenza contribuisca a promuovere gli obiettivi del presente Accordo.
 2)   La   Conferenza  ha  un  Presidente  che  non  e'  rimunerato dall'Organizzazione.  Il  Presidente e' nominato dal Consiglio per un periodo  di  tempo  adeguato  e  sara'  invitato  a  partecipare alle riunioni del Consiglio come osservatore.
 3) Il Consiglio decide, di concerto con il Comitato consultivo del settore privato (CCSP), sulla forma, la denominazione, l'argomento ed i  tempi della Conferenza. La Conferenza si svolge normalmente presso la sede dell'Organizzazione durante una sessione del Consiglio. Se il Consiglio  accetta  l'invito  di un Membro di tenere una sessione nel suo   territorio,  anche  la  Conferenza  potra'  svolgersi  in  tale territorio,  nel qual caso i costi supplementari per l'organizzazione interessata,  rispetto  a  quelli incorsi quando la sessione ha luogo presso  la sede dell'Organizzazione saranno a carico del paese che e' responsabile di tale invito.
 4)  A  meno che il Consiglio non decida diversamente a maggioranza ripartita di due terzi dei voti, la Conferenza si autofinanzia.
 5)  Il  Presidente  della  Conferenza  sottopone  al  Consiglio le conclusioni di ciascuna sessione.
 ARTICOLO 22.
 Comitato consultivo del settore privato
 
 1)  Il  Comitato  consultivo  per  il settore privato ( di seguito denominato  CCSP)  e'  un  organo  consultivo  abilitato  a formulare raccomandazioni  quando  e'  consultato  dal  Consiglio,  e  che puo' invitare  il  Consiglio  a considerare questioni relative al presente Accordo.
 2)  Il CCSP e' composto da otto rappresentanti del settore privato dei  paesi  esportatori  e da otto rappresentanti del settore privato dei paesi importatori.
 3)  I  membri  del  CCSP  sono  rappresentati di associazioni o di organismi  designati  dal  Consiglio  ogni due annate caffearie; essi possono  essere  rinominati.  Il  Consiglio  prende  cura, per quanto possibile di designare:
 a) due associazioni o organismi del settore caffeario privato di regioni  o  di paesi esportatori che rappresentano ciascuno i quattro gruppi  del caffe' , e che rappresentano preferibilmente i produttori e   gli  esportatori,  nonche'  uno  o  piu'  supplenti  per  ciascun rappresentante; e
 b)  otto associazioni o organismi del settore caffeario privato di  paesi importatori, a prescindere che siano Membri o non-membri, e che  rappresentano  preferibilmente  gli  importatori e le imprese di torrefazione   ,   nonche'   uno   o   piu'   supplenti  per  ciascun rappresentante.
 4)  Ciascun  membro  del  CCSP e' abilitato a designare uno o piu' consiglieri.
 5)  Il  CCSP  ha  un Presidente ed un Vice Presidente eletto fra i suoi  membri per un periodo di un anno. I titolari di queste funzioni sono  rieleggibili.  IL  Presidente  ed  il  Vice Presidente non sono retribuiti   dall'Organizzazione.   Il   Presidente   e'  invitato  a partecipare alle riunioni del Consiglio in qualita' di osservatore.
 6)    Di   regola   il   CCSP   si   riunisce   presso   la   sede dell'Organizzazione,  durante il periodo delle sessioni ordinarie del Consiglio.  Se  il  Consiglio  accetta l'invito di un Membro a tenere riunioni  sul  suo  territorio, anche il CCSP potra' riunirsi su tale territorio, nel qual caso i costi supplementari per l'Organizzazione, oltre  a  quelli  normalmente  sostenuti quando la riunione si svolge presso  la  sede  dell'Organizzazione,  sono  a  carico  del  paese o dell'organizzazione del settore privato responsabile di tale invito.
 7)Il  CCSP puo', con l'approvazione del Consiglio, tenere riunioni speciali.
 8)Il CCSP sottopone rapporti regolari al Consiglio.
 9)Il  CCSP  elabora  il  proprio regolamento interno, nel rispetto delle disposizioni del presente Accordo.
 
 CAPITOLO IX - FINANZE
 Articolo 23.
 Disposizioni finanziarie
 
 1)   Le   spese   delle  delegazioni  al  Consiglio,  nonche'  dei rappresentanti  al  Comitato  esecutivo  e ad ogni altro Comitato del Consiglio  o  del  Comitato  esecutivo, sono a carico dello Stato che rappresentano.
 2)   Le  altre  spese  che  l'applicazione  del  presente  Accordo comporta,  sono  coperte  dai  contributi annuali dei Membri, i quali sono  ripartiti  come indicato all'articolo 24 , nonche' dai proventi della  vendita  ai  Membri  di  servizi  particolari, e della vendita d'informazioni   e   di   studi  risultanti  dall'applicazione  delle disposizioni degli articoli 29 e 31.
 3)   L'esercizio   finanziario  dell'Organizzazione  coincide  con l'annata caffearia.
 ARTICOLO 24. Votazione  per  il  bilancio  preventivo  amministrativo e fissazione
 delle quote di contribuzione
 1)  Nel  secondo  semestre  di  ciascun  esercizio finanziario, il Consiglio    approva    il    bilancio    preventivo   amministrativo dell'Organizzazione   per   l'esercizio   finanziario   successivo  e stabilisce  il  contributo  di  ciascun  Membro  a  tale bilancio. Il Direttore  esecutivo  predispone  un  progetto di bilancio preventivo amministrativo  che  viene  controllato  dal  Comitato  esecutivo  in conformita' alle disposizioni del paragrafo 4) dell'Articolo 19.
 2)  Per  ciascun  esercizio  finanziario, il contributo di ciascun Membro  al  bilancio  preventivo  amministrativo  e' proporzionale al rapporto  esistente  al momento della votazione del bilancio , tra il numero  dei  voti  di' cui il Membro dispone ed il numero complessivo dei  voti  di  tutti i Membri. Tuttavia, se all'inizio dell'esercizio finanziario  per  il quale vengono fissate le quote , la ripartizione dei  voti  tra  i  Membri si trovi ad essere modificata in virtu' del paragrafo 5) dell'Articolo 13, il Consiglio aggiusta adeguatamente le quote  di  contribuzione  per  tale  esercizio. Per la determinazione delle  quote  di  contribuzione,  si  conteggiano  i voti dei singoli Membri  senza  tenere conto dell'eventuale sospensione del diritto di voto   di  un  Membro  o  della  ridistribuzione  dei  voti  ad  essa eventualmente conseguente.
 3)  Il  Consiglio fissa il contributo iniziale e di ogni paese che diviene  Membro  dell'Organizzazione  dopo  l'entrata  in  vigore del presente  Accordo in funzione del numero di voti ad esso attribuiti e della  frazione  non  decorsa dell'esercizio finanziario in corso; le quote di contribuzione assegnate agli altri Membri per l'esercizio in corso rimangono tuttavia immutate.
 ARTICOLO 25.
 Versamento delle quote
 
 1) Le quote di contribuzione al bilancio preventivo amministrativo di  ciascun esercizio finanziario sono pagabili in valuta liberamente convertibile   e   sono  esigibili  il  primo  giorno  dell'esercizio finanziario.
 2) Un Membro che non abbia versato integralmente il suo contributo al  bilancio  preventivo amministrativo entro sei mesi dal momento in cui e' esigibile, perde, fino a quando non abbia integralmente pagato la  sua  contribuzione , i suoi diritti di voto, la sua eleggibilita' al  Comitato  esecutivo  nonche' il suo diritto di esprimere o di far esprimere  per  suo conto voti al Comitato esecutivo. Tuttavia, salvo decisione  presa  dal  Consiglio a maggioranza ripartita di due terzi dei  voti , il Membro in questione non viene privato di nessuno degli altri  diritti  che  gli  sono  conferiti  dal  presente Accordo, ne' sollevato da alcuno degli obblighi che quest'ultimo impone.
 3) Un Membro il cui diritto di voto e' sospeso in applicazione sia delle  disposizioni del paragrafo 2) del presente Articolo, sia delle disposizioni dell'Articolo 42, rimane tuttavia obbligato a versare la sua quota.
 ARTICOLO 26.
 Responsabilita' finanziarie
 
 1)  L'Organizzazione funzionante nel modo indicato nel paragrafo 3 dell'Articolo  7,  non  e' abilitata a contrarre qualsivoglia obbligo che  non  rientra  nella sfera di applicazione del presente Accordo e non  puo'  essere  considerata come essendo stata autorizzata a farlo dai  Membri;  in  particolare  essa non e' qualificata a prendere del denaro  in  prestito.  Nell'esercizio della sua facolta' di stipulare contratti,   l'Organizzazione   inserira'   nei   suoi  contratti  le condizioni  del presente Articolo in modo da portarle alla conoscenza delle  altre  Parti interessate; tuttavia qualora tali condizioni non vengano  inserite,  non  per  questo  il contratto sara' inficiato di nullita'  ,  ne'  si  riterra'  che l'Organizzazione ha prevaricato i poteri che le sono conferiti.
 2)  La  responsabilita' finanziaria di un Membro si limita ai suoi obblighi  relativi alle quote di contribuzione espressamente previste nel   presente   Accordo.   Le   parti   terze   che   trattano   con l'Organizzazione  sono  tenute ad essere a conoscenza delle norme del presente   Accordo  relative  alle  responsabilita'  finanziarie  dei Membri.
 ARTICOLO 27.
 Verifica e pubblicazione dei conti
 
 Nel  piu'  breve  tempo  possibile,  e  non oltre sei mesi dopo la chiusura  di  ciascun  esercizio  finanziario,  sara'  predisposto un rendiconto  per  il  Consiglio  debitamente  verificato da un esperto abilitato,  relativo  all'attivo  ed  al  passivo, ai redditi ed alle spese   dell'Organizzazione   durante   l'esercizio   finanziario  in questione.   Tal   rendiconto   sara'  sottoposto  al  Consiglio  per approvazione fin dalla sua prossima sessione.
 
 CAPITOLO X - IL DIRETTORE ESECUTIVO ED IL PERSONALE
 ARTICOLO 26.
 Il Direttore esecutivo ed il personale
 
 1)  IL Consiglio nomina il Direttore esecutivo. Esso stabilisce le condizioni  d'impiego  del  Direttore  esecutivo;  queste ultimi sono equiparabili  a  quelle  dei  funzionari  omologhi  di organizzazioni intergovernative similari.
 2)  Il  Direttore  esecutivo e' il capo dei servizi amministrativi dell'Organizzazione  ed  e'  responsabile dell'esecuzione dei compiti che gli incombono nella gestione del presente Accordo.
 3)  Il  Direttore  esecutivo nomina il personale in conformita' al regolamento stabilito dal Consiglio.
 4)  Il Direttore esecutivo e gli altri funzionari non devono avere interessi  finanziari ne' nell'industria caffearia, ne' nel commercio o nel trasporto del caffe'.
 5) Nell'adempimento delle loro mansioni, il Direttore esecutivo ed il  personale  non  sollecitano  ne'  accettano  istruzioni  da alcun Membro,  ne'  da alcuna autorita' esterna all'Organizzazione. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il loro status di funzionari internazionali e sono responsabili unicamente verso l'Organizzazione. Ciascun  Membro  s'impegna  a  rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del Direttore esecutivo e del personale e a non cercare di influenzarli nell'esecuzione dei loro compiti.
 
 ARTICOLO XI - INFORMAZIONI, STUDI E RICERCHE
 ARTICOLO 29.
 Informazioni
 
 1)  L'Organizzazione  funge da centro per raccogliere, scambiare e pubblicare:
 a)  dati  statistici  concernenti  la  produzione, i prezzi, le esportazioni,  le  importazioni e le riesportazioni, la distribuzione ed il consumo di caffe' nel mondo;
 b)   qualora   lo   giudichi   opportuno,  dati  tecnici  sulla coltivazione, la lavorazione e l'utilizzazione del caffe'.
 2)  II  Consiglio puo' chiedere ai Membri di fornirgli, in materia di  caffe',  le  informazioni  che esso giudica necessarie per la sua attivita',  in  particolare rapporti statistici periodici concernenti la  produzione di caffe', le tendenze di produzione, le esportazioni, le importazioni e le riesportazioni, la distribuzione, il consumo, le scorte,  i  prezzi  e la tassazione, ma non rende pubblici i dati che consentono  d'identificare  le  operazioni  di persone o societa' che producono,   lavorano,  o  commercializzano  il  caffe'.  Per  quanto possibile,  i Membri forniranno le informazioni richieste nella forma piu' particolareggiata, tempestiva ed accurata possibile.
 3)  Il Consiglio istituira' un sistema di prezzi indicativi atto a consentire  la  pubblicazione  di  un  prezzo  indicativo  quotidiano composito , che dovra' riflettere le attuali condizioni del mercato .
 4)  Se  un  Membro  non fornisce, o trova difficolta' a fornire in tempi ragionevoli informazioni statistiche e di altro tipo, richieste dal  Consiglio  per  il  buon  funzionamento  dell'Organizzazione, il Consiglio  potra'  chiedere al Membro interessato di dare spiegazioni circa  i motivi di tale inadempienza. Se constata che occorre fornire al  riguardo  un'  assistenza  tecnica,  il Consiglio puo' prendere i provvedimenti necessari.
 ARTICOLO 30.
 Certificati di origine.
 
 1)  Al  fine di agevolare la raccolta di statistiche sul commercio internazionale  del caffe' e di verificare le quantita' di caffe' che sono  state esportate da ciascun Membro esportatore, l'Organizzazione istituisce  un  sistema  di certificati di origine disciplinato dalle regole approvate dal Consiglio.
 2) Tutto il caffe' esportato da un Membro esportatore e' provvisto di  un  certificato  di origine valido. I certificati di origine sono rilasciati  , in conformita' al regolamento pertinente del Consiglio, da  un  organo qualificato scelto dal Membro in questione e approvato dall' Organizzazione.
 3)  Ciascun Membro esportatore comunica all'Organizzazione il nome dell'organismo  governativo  o  non  governativo che ha designato per adempiere  alle  funzioni  previste  al  paragrafo  2)  del  presente Articolo.  L'Organizzazione  approva  specificamente un organismo non governativo in conformita' con le regole approvate dal Consiglio.
 4)  Ogni  Membro esportatore, a titolo eccezionale e con un'adatta giustificazione, puo' chiedere al Consiglio di autorizzare che i dati relativi alle sue esportazioni di caffe' che figurano nei certificati di origine, siano trasmessi all'Organizzazione in forma diversa.
 ARTICOLO 31.
 Studi e ricerche
 
 1)  L'Organizzazione  favorisce  la  preparazione  di  studi  e di ricerche  riguardanti  le  condizioni  economiche  della produzione e della  distribuzione  del  caffe', l'incidenza delle misure prese dai governi nei paesi produttori e nei paesi consumatori sulla produzione ed  il  consumo di caffe', nonche' le possibilita' di incrementare il consumo di caffe' nei suoi impieghi tradizionali ed eventualmente nei suoi nuovi usi.
 2)  Al  fine  di  attuare  le  disposizioni  del  paragrafo 1) del presente   Articolo,  il  Consiglio  adotta  nella  seconda  sessione ordinaria  di  ogni  annata  caffearia,  un  progetto di programma di lavoro  annuale  di  studi  e di ricerche accompagnato da valutazioni riguardanti   le   risorse   necessarie,  predisposto  dal  Direttore esecutivo.
 3)   Il   Consiglio  puo'  approvare  la  preparazione,  da  parte dell'Organizzazione,   di   studi   e   di   ricerche   da   svolgere congiuntamente  o  con  la  collaborazione di altre organizzazioni ed istituzioni.  In  questi  casi,  il  Direttore  esecutivo presenta al Consiglio un conto dettagliata delle risorse necessaire da fornire da parte  dell'Organizzazione  o del socio o dei soci che partecipano al progetto.
 4)  I studi e le ricerche da svolgere ad opera dell'Organizzazione in  applicazione  delle  disposizioni  del  presente  Articolo , sono finanziate  con  le  risorse  che  figurano  nel  bilancio preventivo amministrativo,  predisposto  in  conformita'  alle  disposizioni del paragrafo  1)  dell'Articolo  24,  e  sono  eseguiti  dai  membri del personale dell'Organizzazione e, se del caso, da consulenti.
 
 CAPITOLO XII - DISPOSIZIONI GENERALI
 ARTICOLO 32.
 Preparativi per un nuovo Accordo
 
 Articolo 28.
 
 1)  Il  Consiglio  puo'  esaminare la possibilita' di negoziare un nuovo Accordo internazionale sul caffe'.
 2)  Al  fine  di attuare questa possibilita', il Consiglio esamina l'avanzamento   compiuto   dall'Organizzazione   nel  conseguire  gli obiettivi del presente Accordo, come specificato all'Articolo 1.
 ARTICOLO 33.
 Eliminazione degli ostacoli al consumo
 
 1)  I Membri riconoscono che e' estremamente importante realizzare al  piu'  presto il massimo sviluppo possibile del consumo di caffe', in  particolare  tramite  l'eliminazione progressiva di ogni ostacolo suscettibile di intralciare tale sviluppo.
 2)  I  Membri  riconoscono  che  alcune misure vigenti possono, in misura  piu'  o meno importante, intralciare l'aumento del consumo di caffe', in particolare :
 a) alcuni regimi d'importazione applicabili al caffe', comprese le   tariffe   preferenziali  o  altre  tariffe,  i  contingenti,  le operazioni  di  monopoli  governativi  o degli organismi ufficiali di acquisto; varie regole amministrative o prassi commerciali;
 b) alcuni regimi di esportazione, per quanto concerne i sussidi diretti   o   indiretti  ed  altre  regole  amministrative  o  prassi commerciali; e
 c)   alcune   condizioni   interne   di  commercializzazione  e disposizioni   interne   e   regionali  di  carattere  legislativo  e amministrativo che potrebbero incidere sul consumo.
 3)  In  considerazione  degli  obiettivi  di  cui  sopra  e  delle disposizioni  del  paragrafo  4)  del  presente Articolo, i Membri si adoperano  affinche'  siano  ridotte  le  tariffe  sul caffe' o siano adottate  altre misure volte a rimuovere gli ostacoli all'aumento del consumo.
 4)   In   considerazione  del  loro  comune  interesse,  i  Membri s'impegnano a ricercare i mezzi con i quali ridurre progressivamente, e  a breve termine eliminare per quanto possibile , gli ostacoli allo sviluppo  del  commercio  e  del  consumo  di cui al paragrafo 2) del presente  Articolo,  ovvero  i  mezzi  con  i  quali  i  loro effetti potrebbero essere sensibilmente diminuiti.
 5) Per quanto riguarda gli impegni contratti a norma del paragrafo 4  del  presente Articolo, i Membri comunicano ogni anno al Consiglio tutte  le  misure  da  essi  adottate  al  fine  di dare seguito alle disposizioni del presente Articolo.
 6)  Il Direttore esecutivo prepara periodicamente uno studio sugli ostacoli al consumo, il quale e' passato in rassegna dal Consiglio.
 7)  Per  conseguire gli obiettivi di cui nel presente Articolo, il Consiglio  puo'  rivolgere  raccomandazioni  ai  Membri,  i  quali lo informano appena possibile delle misure che hanno adottato al fine di attuare tali raccomandazioni.
 ARTICOLO 34.
 Promozione
 
 1)  I Membri riconoscono l'esigenza di promuovere, incoraggiare ed aumentare  il  consumo  di  caffe' e si adoperano per incoraggiare le attivita' intraprese a tal fine.
 2)   Il  Comitato  di  promozione,  composto  da  tutti  i  Membri dell'Organizzazione,  promuove il consumo di caffe' mediante adeguate attivita',  ivi  comprese  campagne  d'informazione, ricerche e studi connessi al consumo di caffe'.
 3)  Tali  attivita' di promozione sono finanziate mediante risorse che   possono   essere   stanziate   da  Membri,  non  membri,  altre organizzazioni  e  dal  settore  privato,  durante  le  riunioni  del Comitato di promozione.
 4)   Possono  inoltre  essere  finanziati  progetti  specifici  di promozione mediante contributi volontari da parte dei Membri, dei non membri, di altre organizzazioni e del settore privato.
 5)  Il  Consiglio  gestisce  una contabilita' separata ai fini dei paragrafi 3) e 4) del presente Articolo.
 6)  Il  Comitato  di  promozione istituisce il proprio regolamento interno Esso stabilisce altresi' le regolamentazioni che disciplinano la   partecipazione  di  non  membri  dell'Organizzazione,  di  varie organizzazioni   e   del  settore  privato  alle  sue  attivita',  in conformita'  alle  norme  del  presente Accordo. Esso fa regolarmente rapporto al Consiglio.
 ARTICOLO 35.
 Misure relative al caffe' trasformato
 
 I  Membri riconoscono che i paesi in via di sviluppo hanno bisogno di   allargare   le   basi  della  loro  economia,  segnatamente  con l'industrializzazione  e  l'esportazione  di  prodotti manufatti, ivi compresa  la  trasformazione  del  caffe' e l'esportazione del caffe' trasformato, come indicato ai capoversi d), e), f) e g) del paragrafo 1)  dell'Articolo  2.  In  questa  ottica,  i Membri fanno in modo di evitare  che siano adottate misure governative suscettibili di essere contrarie  al  settore  caffeario  di  altri  membri.  I  Membri sono incoraggiati  a  consultarsi riguardo all'introduzione di tali misure al  fine  di  valutare  ogni  rischio  di  perturbazione.  Qualora le consultazioni   non   diano   modo   di  giungere  ad  una  soluzione reciprocamente  soddisfacente, le Parti sono abilitate ad invocare le procedure previste agli Articoli 41 e 42.
 ARTICOLO 36.
 Miscele e succedanei
 
 1)  I  Membri  si  astengono  dal  mantenere  in  vigore qualsiasi regolamentazione  che  stabilisca  che  altri prodotti possono essere mescolati,  trattati o lavorati con caffe' ai fini della rivendita in commercio  con  la denominazione di caffe'. I Membri si adoperano per vietare  la  pubblicita'  e  la  vendita,  con  il nome di caffe', di prodotti che contengono meno dell'equivalente del 95% di caffe' verde come materia prima di base.
 2) Il Consiglio puo' chiedere a qualsiasi paese Membro di prendere i   provvedimenti   necessari   per   assicurare  l'osservanza  delle disposizioni del presente Articolo.
 3) Il Direttore esecutivo presenta periodicamente al Consiglio una relazione riguardo all'osservanza delle norme del presente articolo.
 ARTICOLO 37.
 Consultazione e cooperazione con organizzazioni non governative
 
 Fatte   salve   le  disposizioni  degli  Articoli  16,  21  e  22, l'Organizzazione   si   mantiene   in  stretto  collegamento  con  le organizzazioni  non  governative  appropriate  preposte  al commercio internazionale del caffe' e con esperti in materia di caffe'.
 ARTICOLO 38.
 Canali istituzionali per il commercio di caffe'
 
 I  Membri  svolgono  le  loro  attivita'  nell'ambito del presente Accordo  in  maniera consona ai canali commerciali istituzionali e si astengono  da  prassi  di  vendita discriminatorie. Nello svolgimento delle  loro  attivita'  essi  si sforzano di tenere in debito conto i legittimi interessi del settore caffeario.
 ARTICOLO 39.
 Economia caffearia sostenibile
 
 I  Membri  tengono  debitamente  conto  della gestione sostenibile delle  risorse  di  caffe'  e  della  trasformazione  del  caffe', in considerazione  dei principi e degli obiettivi relativi allo sviluppo sostenibile  contenuti  nell'Agenda 21 della Conferenza delle Nazioni Unite  sull'ambiente  e  lo  sviluppo,  svoltasi a Rio de Janeiro nel 1992.
 ARTICOLO 40.
 Livello di vita e condizioni di lavoro delle popolazioni.
 
 I  Membri  considerano  di  migliorare  il  livello  di  vita e le condizioni  di  lavoro  delle  popolazioni  che  lavorano nel settore caffeario  in funzione del loro stadio di sviluppo, tenendo a mente i principi riconosciuti sul piano internazionale al riguardo. Inoltre I Membri  stabiliscono  di  comune  accordo  che le norme di lavoro non saranno utilizzate ai fini di un commercio protezionista.
 
 CAPITOLO XIII - CONSULTAZIONI , CONTROVERSIE E RICORSI
 ARTICOLO 41.
 Consultazioni
 
 Ogni   Membro   accoglie   favorevolmente,   e  fornisce  adeguate possibilita' per consultazioni relative ad osservazioni eventualmente presentate  da  un  altro  Membro  su qualsiasi questione relativa al presente  Accordo.  Nel  corso di tali consultazioni, su richiesta di una  delle Parti e con il consenso dell'altra, il Direttore esecutivo istituisce una commissione indipendente che offre i suoi buoni uffici al fine di addivenire ad una conciliazione . Le spese sostenute dalla commissione non sono a carico dell'Organizzazione. Se una delle Parti non  accetta che il Direttore esecutivo istituisca una commissione, o se  la  consultazione  non  ha  un  esito positivo, la questione puo' essere  sottoposta  al  Consiglio  in  virtu' dell'articolo 42. Se la consultazione  da'  luogo  ad  una soluzione, un rapporto al riguardo sara'  sottoposto  al  Direttore esecutivo il quale lo distribuira' a tutti i Membri.
 ARTICOLO 42.
 Controversie e ricorsi
 
 1)    Ogni    controversia    relativa    all'interpretazione    o all'applicazione  del presente Accordo, che non viene risolta per via negoziale   e',   su   richiesta   di  qualsiasi  Membro  Parte  alla controversia, deferita al Consiglio che decidera' in merito.
 2)  Quando  una  controversia  e'  stata  deferita al Consiglio in virtu'  del  paragrafo  1  del  presente Articolo, la maggioranza dei Membri  ,  o  piu'  Membri  che detengono insieme almeno il terzo del totale  dei  voti,  puo' chiedere al Consiglio di sollecitare, previa discussione  della  questione e prima di comunicare la sua decisione, il  parere  della  commissione  consultiva di cui al paragrafo 3) del presente Articolo sulle questioni oggetto di controversia.
 3)   a)  Salvo  decisione  contraria  adottata  all'unanimita' dal Consiglio, la commissione consultiva si compone di:
 (i)  due  persone designate dai Membri esportatori di cui un esperto  specializzato  in questioni del tipo di quella oggetto della controversia, ed un autorevole esperto nel campo giuridico;
 (ii)  due  persone  designate dai Membri importatori in base agli stessi criteri;
 (iii)  un  presidente  scelto  all'unanimita'  dalle quattro persone  nominate  in  virtu'  dei capoversi (i) e (ii), o in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio.
 b) I cittadini dei paesi che sono Parti contraenti del presente Accordo possono far parte della commissione consultiva.
 c)  I  membri  della  commissione  consultiva agiscono a titolo personale e senza ricevere istruzioni da alcun governo.
 d)   Le  spese  della  commissione  consultiva  sono  a  carico dell'Organizzazione.
 4)  Il  parere motivato della commissione consultiva e' sottoposto al Consiglio il quale si pronuncia in via definitiva dopo avere preso in considerazione tutti i dati pertinenti.
 5)  Il  Consiglio  delibera  su  ogni  controversia  nei  sei mesi successivi  alla  data  in cui tale controversia e' sottoposta al suo esame.
 6)  Quando  un Membro si lamenta del fatto che un altro Membro non ha  adempiuto  agli  obblighi  impostigli  dal presente Accordo, tale reclamo  e',  a  richiesta  del ricorrente, deferito al Consiglio, il quale decide.
 7)  Nessun  Membro puo' essere riconosciuto colpevole d'infrazione al  presente Accordo, se non per mezzo di una votazione a maggioranza ripartita  semplice  dei  voti  . Ogni constatazione di un'infrazione all'Accordo  da  parte  di  un  Membro,  deve  specificare  la natura dell'infrazione stessa.
 8)  Qualora  il  Consiglio  constati  che  un  Membro  ha commesso un'infrazione al presente Accordo, esso puo', senza pregiudizio delle altre  misure  vincolanti  previste da altri articoli dell'Accordo, e con una decisione presa a maggioranza ripartita di due terzi dei voti , sospendere il diritto di voto di cui tale Membro dispone in seno al Consiglio, nonche' il diritto di votare o di far votare per suo conto in  seno  al Comitato esecutivo, fino a quando quest'ultimo non abbia assolto  ai  suoi  obblighi, oppure decidere di escludere tale Membro dall'Organizzazione ai sensi delle disposizioni dell'articolo 50.
 9)  Un  Membro  puo'  chiedere  un  parere preliminare al Comitato esecutivo in caso di controversia o di ricorso prima che la questione sia esaminata dal Consiglio.
 
 CAPITOLO XIV - DISPOSIZIONI FINALI
 ARTICOLO 43.
 Firma
 
 Il  presente Accordo sara' depositato dal 1° novembre 2000 fino al 25  settembre 2001 compreso, presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni  Unite  affinche'  sia  firmato  sia  dalle  Parti Contraenti dell'Accordo  internazionale  del  1994  sul  caffe'  o del prorogato Accordo  Internazionale  del 1994 sul caffe' quale prorogato, sia dai governi  invitati  alla  sessione  del  Consiglio  Internazionale del caffe' in cui il presente Accordo e' stato negoziato.
 ARTICOLO 44.
 Ratifica, accettazione o approvazione
 
 1)    Il   presente   Accordo   e'   sottoposto   alla   ratifica, all'accettazione    o   all'approvazione   dei   governi   firmatari, conformemente alle loro rispettive procedure costituzionali.
 2)  Salvo  nei  casi  previsti  all'Articolo  45, gli strumenti di ratifica,  accettazione  o  approvazione saranno depositati presso il Segretario  Generale  dell'Organizzazione delle Nazioni Unite entro e non  oltre  il 25 settembre 2001. Tuttavia il Consiglio puo' decidere di  concedere  proroghe del termine ai governi firmatari che non sono in  grado  di  depositare  i  loro strumenti prima di tale data. Tali decisioni  del  Consiglio  saranno  trasmesse  al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. .
 ARTICOLO 45.
 Entrata in vigore
 
 1) Il presente Accordo entrera' in vigore a titolo definitivo il 1 ottobre 2001 , sempre che, a tale data, dei governi che rappresentano almeno  15  Membri  esportatori  aventi  come minimo almeno il 70 per cento   dei   voti  dei  Membri  esportatori,  ed  almeno  10  Membri importatori  aventi  come  minimo il 70 per cento dei voti dei Membri importatori,  secondo  la  ripartizione  in data 25 settembre 2001, e senza  che sia fatto riferimento ad un'eventuale sospensione ai sensi degli  Articoli 25 e 42, abbiano depositato strumenti di ratifica, di accettazione   o  di  approvazione.  Peraltro,  il  presente  Accordo entrera'  definitivamente  in  vigore in qualsiasi momento dopo il 1° ottobre  2001, ove esso sia provvisoriamente in vigore in conformita' alle  disposizioni  del paragrafo 2) del presente Articolo, e purche' le  condizioni concernenti la percentuale siano soddisfatte per mezzo del  deposito  degli  strumenti  di  ratifica,  di  accettazione,  di approvazione o di adesione.
 2) Il presente Accordo puo' entrare in vigore a titolo provvisorio il  1  ottobre 2001. A tal fine, se un governo firmatario o qualsiasi altra  Parte  Contraente  dell'Accordo  internazionale  del  1994 sul caffe'    quale    prorogato    notifica   al   Segretario   Generale dell'Organizzazione  delle Nazioni Unite, il quale dovra' ricevere la notifica  non  oltre il 25 settembre 2001, che s'impegna ad applicare le disposizioni di tale nuovo Accordo provvisorio in conformita' alle sue  leggi  ed  ai  suoi regolamenti ed a cercare di ottenere al piu' presto, secondo quanto consentito dalla sua procedura costituzionale, la  ratifica,  l'accettazione  o  l'approvazione, tale notifica sara' considerata  come  avendo  lo  stesso  effetto  di  uno  strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione. Un Governo che s'impegna ad  applicare  provvisoriamente le disposizioni del presente Accordo, in   conformita'  alle  sue  leggi  ed  ai  suoi  regolamenti,  sara' considerato,  in  pendenza del deposito di uno strumento di ratifica, di  accettazione,  o di approvazione, provvisoriamente Parte di detto Accordo  fino  a quella di queste due date che sara' la piu' vicina : quella del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, o di  approvazione  o  il  30  giugno  2002  compreso.  Il Consiglio ha facolta'  di  concedere  una  proroga  del  termine entro il quale un governo   che  applica  provvisoriamente  il  presente  Accordo  puo' depositare   lo   strumento   di   ratifica,  di  accettazione  o  di approvazione.
 3) Se il presente Accordo non e' entrato in vigore definitivamente o   provvisoriamente   il   1°   ottobre   2001,  conformemente  alle disposizioni  del  paragrafo 1) o 2) del presente Articolo, i governi che  hanno  depositato  strumenti  di  ratifica,  di accettazione, di approvazione  o  di  adesione,  o  che  hanno  inviato  le  notifiche contenenti   il   loro   impegno  ad  applicare  provvisoriamente  le disposizioni  di  detto  Accordo in conformita' alle loro leggi ed ai loro regolamenti, e a cercare di ottenere la ratifica, l'accettazione o  l'approvazione,  possono  decidere  di  comune  accordo  che  esso entrera'  in  vigore  fra  di  loro. Allo stesso modo, se il presente Accordo    e'    entrato   in   vigore   provvisoriamente,   ma   non definitivamente,  il  31  marzo  2002, i governi che hanno depositato strumenti   di  ratifica,  di  accettazione,  di  approvazione  o  di adesione,  o  che hanno effettuato le notifiche di cui al paragrafo 2 del  presente  Articolo,  possono decidere di comune accordo che esso continuera'  ad  essere  provvisoriamente  in  vigore, o che entrera' definitivamente in vigore fra di loro.
 ARTICOLO 46.
 Adesione
 
 1)  Il  Governo  di  ogni  Stato  Membro dell'Organizzazione delle Nazioni  Unite  o  Membro di una delle sue istituzioni specializzate, puo'   aderire   al  presente  Accordo  a  condizioni  stabilite  dal Consiglio.
 2)  Gli strumenti di adesione sono depositati presso il Segretario Generale  dell'Organizzazione  delle  Nazioni  Unite.  L'adesione  ha effetto al momento del deposito dello strumento.
 Articolo 47.
 Riserve
 
 Non  possono  essere  espresse  riserve  riguardo  a  qualsivoglia disposizione del presente Accordo.
 Articolo 48.
 Applicazione a territori designati
 
 1)  Ogni  Governo ha facolta', all'atto della firma o del deposito del   proprio   strumento   di   ratifica,   di  accettazione,  o  di approvazione,  di  applicazione  provvisoria,  o  di  adesione,  o in qualsiasi  momento  successivo  mediante  una  notifica al Segretario Generale delle Nazioni Unite di dichiarare che il presente Accordo si applica  a  tale  o  tal'altro  dei territori di cui esso assicura la rappresentanza  internazionale; il presente Accordo si applichera' ai territori  designati  nella  notifica,  a  decorrere  dalla  data  di quest'ultima.
 2)  Ogni Parte Contraente che desidera esercitare nei confronti di uno   dei   territori   di   cui   esso  assicura  la  rappresentanza internazionale,  i  diritti  che le sono conferiti dall'articolo 5, o che intende autorizzare un territorio a far parte di un gruppo Membro costituito  a  norma  dell'Articolo  6,  puo'  farlo  trasmettendo al Segretario  Generale  dell'Organizzazione  delle  Nazioni  Unite, sia all'atto del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di  approvazione  o  di adesione, sia in qualsiasi altro momento, una notifica in tal senso.
 3) Ogni Parte Contraente che ha effettuato la dichiarazione di cui al  paragrafo  1) del presente Articolo puo' in seguito notificare in qualsiasi  momento  al  Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni  Unite  che  l'Accordo  non e' piu' applicabile al territorio designato  nella  notifica. Il presente Accordo cessa di applicarsi a questo territorio a decorrere dalla data della notifica.
 4)  Se  un  territorio al quale si applicava il presente Accordo a norma del paragrafo 1) del presente Articolo diviene indipendente, il governo  del  nuovo  Stato  puo',  entro 90 giorni dal momento in cui accede    all'indipendenza,   notificare   al   Segretario   Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che si assume i diritti e gli obblighi propri di una Parte Contraente dalla data di detta notifica. Esso  diviene Parte contraente del presente Accordo a decorrere dalla data della notifica.
 ARTICOLO 49.
 Recesso volontario
 
 Ogni  Parte  Contraente  puo'  in  qualsiasi momento ritirarsi dal presente  Accordo,  notificando  per  iscritto  il proprio recesso al Segretario  Generale  dell'Organizzazione  delle  Nazioni  Unite . Il recesso ha effetto 90 giorni dopo la ricezione della notifica.
 ARTICOLO 50.
 Esclusione
 
 Se  il Consiglio considera che un Membro ha commesso un'infrazione agli  obblighi  che  gli  sono  imposti  dal  presente Accordo, ed e' inoltre  d'avviso  che  tale  inadempienza  intralcia  seriamente  il funzionamento dell'Accordo, esso puo', a maggioranza ripartita di due terzi   dei  voti,  escludere  tale  Membro  dall'Organizzazione.  Il Consiglio  notifica  immediatamente  questa  esclusione al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Novanta giorni dopo la  decisione  del  Consiglio,  questo  Membro  cessa  di appartenere all'Organizzazione   internazionale   del  caffe',  e,  se  e'  Parte Contraente, di essere Parte dell'Accordo.
 Articolo 51.
 Liquidazione dei conti in caso di recesso o di esclusione.
 
 1)  In caso di recesso o di esclusione di un Membro, il Consiglio, se   del   caso,   procede   alla   liquidazione   dei   suoi  conti. L'Organizzazione conserva le somme gia' versate dal Membro che recede o  e'  escluso,  il quale e' peraltro tenuto a pagare le somme di cui risulti  debitore  verso  l'Organizzazione  alla  data  effettiva del recesso  o  dell'esclusione;  tuttavia qualora si tratti di una Parte contraente che non e' in grado di accettare un emendamento e che , di conseguenza,   cessa  di  essere  Parte  dell'Accordo  ai  sensi  del paragrafo  2)  dell'Articolo  53, il Consiglio puo' liquidare i conti nel modo che riterra' piu' equo.
 2)  Il Membro che ha cessato di far parte del presente Accordo non ha  diritto  a  nessuna  quota  del ricavo della liquidazione o degli altri  averi  dell'Organizzazione;  ad  esso  non puo' nemmeno essere imputata alcuna parte dell'eventuale disavanzo dell'Organizzazione al momento della cessazione del presente Accordo.
 Articolo 52.
 Durata, cessazione o rescissione
 
 1) Il presente Accordo rimane in vigore per un periodo di sei anni fino  al  30 settembre 2007, a meno che non sia prorogato a norma del paragrafo  2) del presente Articolo, o risolto in forza del paragrafo 3) del presente Articolo.
 2)  Il  Consiglio  ha  facolta',  con  una  decisione  adottata  a maggioranza dei Membri che detengono almeno una maggioranza ripartita di  due  terzi  del  totale  dei  voti,  di  decidere di prorogare il presente  Accordo  oltre  il 30 settembre 2007 per uno o piu' periodi successivi, in modo da non eccedere sei anni in totale. Il Membro che non  accetta  tale  proroga  del  presente  Accordo,  ne  informa per iscritto  il  Consiglio ed il Segretario Generale dell'Organizzazione delle  Nazioni Unite prima dell'inizio del periodo di proroga e cessa di  essere  Parte  al  presente  Accordo a decorrere dallo inizio del periodo di proroga.
 3)   Il  Consiglio,  con  una  decisione  adottata  deliberando  a maggioranza dei Membri che detengono almeno una maggioranza ripartita di  due  terzi  del  totale  dei  voti,  ha  facolta' di risolvere in qualsiasi momento il presente Accordo. La rescissione ha effetto alla data decisa dal Consiglio.
 4)  Nonostante  la  cessazione  del presente Accordo, il Consiglio rimane  in  funzione  per tutto il tempo necessario per adottare ogni provvedimento  necessario  nel  periodo di tempo richiesto al fine di liquidare l'Organizzazione, chiudere la contabilita' e disporre degli averi.
 5)  Qualsiasi  decisione  adottata  riguardo  alla durata e/o alla rescissione  del  presente  Accordo e qualsiasi notifica ricevuta dal Consiglio,  in  conformita'  al  presente Articolo, sara' debitamente trasmessa dal Consiglio al Segretario Generale delle Nazioni Unite.
 Articolo 53.
 Emendamenti
 
 1) Il Consiglio, puo' con una votazione a maggioranza ripartita di due terzi dei voti, raccomandare alle Parti Contraenti un emendamento al  presente  Accordo. L' emendamento entra in vigore 100 giorni dopo che il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ha ricevuto   notifiche  di  accettazione  dalle  Parti  contraenti  che rappresentano almeno il 70% dei Membri esportatori che detengono come minimo  il  75  per cento dei voti dei Membri esportatori, e da Parti contraenti che rappresentano almeno il 70% dei Membri importatori che detengono  come  minimo  il  75%  dei voti dei Membri importatori. Il Consiglio  fissa  un  termine  entro  il  quale  le  Parti contraenti notificano  al  Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite  che  esse  accettano  l'emendamento.  Se, allo scadere di tale termine,  le  condizioni  relative  alla  percentuale  richiesta  per l'entrata   in   vigore  non  sono  soddisfatte,  l'emendamento  deve intendersi ritirato.
 2)  Se  una Parte contraente , o un territorio che e' Membro o che fa parte di un gruppo Membro, non ha notificato o fatto notificare la sua accettazione di un emendamento nel termine fissato a tal fine dal Consiglio  ,  tale Parte contraente o tale territorio cessa di essere Parte   del   presente   Accordo   a  decorrere  dalla  data  in  cui l'emendamento entra in vigore.
 3)     Il    Consiglio    notifica    al    Segretario    generale dell'Organizzazione  delle  Nazioni  Unite ogni emendamento divulgato alle Parti Contraenti in forza del presente Articolo.
 Articolo 54.
 Disposizioni supplementari e transitorie.
 
 Le  seguenti  disposizioni si applicano all'Accordo Internazionale del 1994 sul caffe' come prorogato.
 a)   Tutte   le   misure   adottate   ai   sensi   dell'Accordo internazionale  del  1994  sul  caffe'  quale  prorogato, che sono in vigore  alla  data  del  30  settembre  2001  e  per  le quali non e' specificato  che  il  loro  effetto  scade in tale data, rimangono in vigore, a meno che esse non siano modificate dalle norme del presente Accordo; e
 b)  tutte  le  decisioni che il Consiglio deve prendere durante l'annata   caffearia   2000/01   ai   fini  della  loro  applicazione nell'annata   caffearia   2001/02   sono  adottate  durante  l'annata caffearia  2000/01;  esse sono applicate a titolo provvisorio come se il presente Accordo fosse gia' entrato in vigore.
 ARTICOLO 55.
 Testi autentici dell'Accordo
 
 I   testi  del  presente  Accordo  in  lingua  francese,  inglese, portoghese e spagnola fanno tutti ugualmente fede. Gli originali sono depositati  presso  il  Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
 
 IN  FEDE DI CHE, i sottoscritti a tal fine debitamente autorizzati dai  loro  rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo alle date che figurano a fronte della loro firma.
 
 ALLEGATO I
 
 Fattori  di  conversione  per  il  caffe'  torrefatto,  decaffeinato, liquido e solubile come definito nell'accordo internazionale del 1994
 sul caffe'.
 
 Caffe' torrefatto
 Per  moltiplicare  l'equivalente  di caffe' torrefatto rispetto al caffe'  verde,  moltiplicare  il peso netto del caffe' torrefatto per 1,19.
 
 Caffe' decaffeinato
 Per  ottenere  l'equivalente  di  caffe'  decaffeinato rispetto al caffe'  verde , moltiplicare il peso netto del caffe' decaffeinato in forma   verde,   torrefatta   o   solubile   per  1,00,  1,19  o  2,6 rispettivamente.
 
 Caffe' liquido
 Per  ottenere  l'equivalente  di caffe' liquido rispetto al caffe' verde  , moltiplicare per 2,6 il peso netto dei solidi disidratati di caffe' contenuti nel caffe' liquido.
 
 Caffe' solubile
 Per  ottenere  l'equivalente di caffe' solubile rispetto al caffe' verde, moltiplicare il peso netto del caffe' solubile per 2,6.
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