Gazzetta n. 50 del 2 marzo 2005 (vai al sommario)
LEGGE 10 febbraio 2005, n. 23
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale del 2001 sul caffe', con Allegato, adottato a Londra il 28 settembre 2000.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo internazionale del 2001 sul caffe', con Allegato, adottato a Londra il 28 settembre 2000.
 
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 45 dell'Accordo stesso.
 
Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 10 febbraio 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Fini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 2880):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini)
il 2 aprile 2004.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 20 aprile 2004 con pareri delle commissioni
1ª, 5ª, 10ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 21 aprile 2004 e
l'11 maggio 2004.
Relazione scritta annunciata il 14 maggio 2004 (atto n.
2880-A relatore sen. Provera).
Esaminato in aula ed approvato il 16 giugno 2004.
Camera dei deputati (atto n. 5071):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 22 giugno 2004 con pareri delle commissioni
I, II, V, VI, X, XI, XIII.
Esaminato dalla III commissione il 7 luglio 2004 ed il
28 settembre 2004.
Relazione scritta annunciata il 28 settembre 2004 (atto
n. 5071-A relatore on. Rizzi).
Esaminato in aula il 24 gennaio 2005 e approvato il
27 gennaio 2005.
 
----> vedere Accordo da pag. 7 a pag. 49 del S.O. <----
 
Traduzione non ufficiale
ACCORDO INTERNAZIONALE DEL 2001 SUL CAFFE'

I Governi Parte del presente Accordo

Riconoscendo l'eccezionale importanza del caffe' per le economie di molti paesi che dipendono in gran parte da questa merce per i loro proventi di esportazione e, di conseguenza. l'importanza di continuare i loro programmi di sviluppo sociale ed economico;
Riconoscendo l'importanza del settore caffeario, unica fonte di reddito per milioni di persone, in particolare nei paesi in via di sviluppo, e tenendo conto del fatto che, in molti di questi paesi, la produzione avviene per mezzo di piccole aziende agricole a conduzione familiare;
Riconoscendo la necessita' d'incoraggiare la valorizzazione delle risorse produttive, nonche' di promuovere e di mantenere il lavoro ed il reddito nell'industria caffearia dei Paesi membri , ottenendovi salari equi, un livello di vita piu' elevato e migliori condizioni di lavoro;
Considerando che una stretta cooperazione internazionale nel settore del commercio di caffe' favorira' la diversificazione e l'espansione dell'economia dei paesi produttori di caffe' e contribuira' a migliorare le relazioni politiche ed economiche fra paesi esportatori e paesi importatori di caffe', nonche' ad accrescere il consumo di caffe';
Riconoscendo l'opportunita' di evitare squilibri fra la produzione ed il consumo, tali da dare luogo a forti fluttuazioni dei prezzi, pregiudizievoli sia per i produttori come pure per i consumatori;
In considerazione del rapporto esistente fra una stabile commercializzazione del caffe' e la stabilita' dei mercati di prodotti manufatti;
Prendendo nota dei vantaggi ottenuti grazie alla cooperazione internazionale suscitata dall'attuazione degli Accordi internazionali del 1962, 1968, 1976, 1983 e 1994 sul caffe',
Hanno convenuto quanto segue:

CAPITOLO I - Obiettivi
Articolo 1
Obiettivi

Gli obiettivi del presente Accordo sono:
(1) promuovere la cooperazione internazionale su questioni relative al caffe';
(2) fornire un'istanza per consultazioni intergovernative e negoziati , se del caso su questioni relative al caffe' e sulle modalita' per ottenere un equilibrio ragionevole fra l'offerta e la domanda mondiale su una base atta a garantire adeguate forniture di caffe', a prezzi equi, ai consumatori ed ai mercati del caffe' con prezzi remunerativi per i produttori e tali da determinare a lungo termine l'equilibrio fra produzione e consumo;
(3) costituire un'istanza per consultazioni su questioni relative al caffe' con il settore privato;
(4) agevolare l'espansione e la trasparenza del commercio di caffe' internazionale;
(5) fungere da centro per la raccolta, la divulgazione e la pubblicazione di informazioni economiche e tecniche, di statistiche e studi, nonche' di elementi di ricerca e sviluppo in su questioni relative al caffe', e promuovere queste attivita';
(6) incoraggiare i Membri a sviluppare un'economia sostenibile del caffe';
(7) promuovere, incoraggiare ed accrescere il consumo di caffe';
(8) analizzare e guidare la preparazione di progetti, nell'interesse dell'economia caffearia mondiale , per poi sottoporli agli organismi donatori o di finanziamento, come opportuno;
(9) Promuovere la qualita'; e
(10) Promuovere i programmi di formazione e d'informazione destinati a facilitare il trasferimento, verso i Membri, di tecnologie appropriate per il caffe'.

ARTICOLO II - Definizioni
Articolo 2.
Definizioni

Ai fini del presente Accordo:
(1) Caffe' significa il seme e la ciliegia della pianta del caffe', sia che si tratti di caffe' pergamenato, di caffe' verde, o di caffe' torrefatto, ivi compreso il caffe' macinato, il caffe' decaffeinato, il caffe' liquido ed il caffe' solubile. Il Consiglio, al piu' presto dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, passa in rassegna i fattori di conversione per i tipi di caffe' enumerati ai capoversi (d), (e), (f) e (g) di seguito. Tre anni dopo, esso procede ad un esame analogo: Dopo ciascuno di questi esami, il Consiglio, con una maggioranza ripartita di due terzi dei voti, determina e pubblica i fattori di conversione appropriati. Prima dell'esame iniziale, e qualora il Consiglio non sia in grado di deliberare, i fattori di conversione sono quelli utilizzati nell'Accordo internazionale del 1994 sul Caffe' i quali sono enumerati all'Allegato I del presente Accordo. Fatte salve tali disposizioni, i termini in appresso avranno il seguente significato:
(a) <<caffe' verde>> significa qualsiasi caffe' in seme, decorticato, prima della torrefazione;
(b) ciliegia di caffe' essiccata significa il frutto essiccato della pianta del caffe', l'equivalente in caffe' verde delle ciliegie di caffe' essiccate si ottiene moltiplicando per 0.50 il peso netto delle ciliegie essiccate;
(c) caffe' pergamenato significa il seme di caffe' verde avvolto nel pergamino; l'equivalente di caffe' verde del caffe' pergamenato si ottiene moltiplicando per 0.80 il peso netto del caffe' pergamenato;
(d) caffe' torrefatto significa il caffe' verde torrefatto ad un qualsiasi grado e comprende il caffe' macinato;
(e) caffe' decaffeinato significa il caffe' verde, torrefatto o solubile, dopo estrazione della caffeina;
(f) Caffe' liquido significa i solidi solubili in acqua, ottenuti a partire dal caffe' torrefatto e presentati sotto forma liquida;
(g) Caffe' solubile significa i solidi disidratati e solubili in acqua, ottenuti a partire dal caffe' torrefatto;
(2) Sacco significa un quantitativo di 60 chilogrammi pari a 132,276 libbre di caffe' verde; tonnellata significa la tonnellata metrica pari a 2.204,6 libbre; la libbra equivale a 453, 597 grammi.
(3) "Annata caffearia" significa il periodo di dodici mesi che va dal 1° ottobre al 30 settembre.
(4) Organizzazione significa l'Organizzazione internazionale del caffe'; Consiglio significa il Consiglio internazionale del Caffe'.
(5) Parte Contraente significa un Governo o un'organizzazione intergovernativa di cui al paragrafo 3) dell'Articolo 4, che ha depositato uno strumento di ratifica, di accettazione di approvazione o di applicazione provvisoria del presente Accordo in conformita' alle disposizioni degli Articoli 44 e 45, o che vi ha aderito, secondo le disposizioni dell'Articolo 46.
(6) Membro significa una Parte contraente; il territorio o i territori designati che sono stati dichiarati Membro separato a norma dell'Articolo 5; oppure due o piu' Parti contraenti o territori designati o piu' Parti contraenti e territori designati che fanno parte dell'Organizzazione in qualita' di gruppo Membro, a norma dell'Articolo 6.
(7) Membro esportatore o paese esportatore significa, rispettivamente un Membro o un paese esportatore netto di caffe', vale a dire un Membro o paese le cui esportazioni superano le importazioni.
(8) Membro importatore o paese importatore significa rispettivamente un Membro o un paese importatore netto di caffe', ossia un Membro o un paese le cui importazioni superano le esportazioni.
(9) Maggioranza ripartita semplice significa una votazione che richiede piu' della meta' dei Membri esportatori presenti e votanti e piu' della meta' dei voti espressi dai membri importatori presenti e votanti conteggiati separatamente.
(10) Maggioranza ripartita di due terzi significa una votazione che richiede piu' di due terzi dei voti espressi dai Membri esportatori presenti e votanti e piu' di due terzi dei voti espressi dai Membri importatori presenti e votanti conteggiati separatamente.
(11) Entrata in vigore significa, salvo indicazione contraria, la data alla quale l'Accordo entra in vigore in via provvisoria o definitiva.

CAPITOLO III - impegni generali dei Membri
Articolo 3.
Impegni generali dei Membri

(1) I Membri si impegnano ad adottare ogni misura necessaria che consenta loro di adempiere agli obblighi prescritti nei loro confronti dal presente Accordo ed a cooperare pienamente tra di loro per conseguire la realizzazione degli obiettivi del presente Accordo; i Membri s'impegnano in particolare a fornire tutte le informazioni necessarie per agevolare il funzionamento dell'Accordo.
(2) I Membri riconoscono che i certificati di origine sono una fonte importante d'informazioni sugli scambi di' caffe'. I Membri esportatori pertanto si assumono la responsabilita' di vigilare affinche' i certificati di origine siano correttamente rilasciati ed utilizzati ad ogni buon fine, secondo la regolamentazione stabilita dal Consiglio.
(3) I Membri riconoscono inoltre che le informazioni sulle riesportazioni sono ugualmente importanti per procedere ad una appropriata analisi dell'economia caffearia mondiale. Di conseguenza, i membri importatori si impegnano a fornire informazioni regolari e precise sulle riesportazioni, nella forma e nei modi determinati dal Consiglio.

CAPITOLO IV-Membri
ARTICOLO 4.
Membri dell'Organizzazione

(1) Ciascuna parte contraente costituisce con quei territori ai quali si applica il presente Accordo ai sensi del paragrafo 1 dell'Articolo 48, un solo e medesimo Membro dell'Organizzazione, salvo quanto disposto dagli Articoli 5 e 6.
(2) Un Membro puo' cambiare la sua categoria di adesione in condizioni da stabilirsi dal Consiglio.
(3) Qualsiasi riferimento nel presente Accordo ad un Governo sara' interpretato nel senso di includere un riferimento alla Comunita' europea o a qualsiasi organizzazione intergovernativa avente analoghe responsabilita', per quanto riguarda la negoziazione, la conclusione e l'attuazione di accordi internazionali, in particolare degli accordi sui prodotti di base.
(4) Tale organizzazione intergovernativa non dispone di un proprio voto, tuttavia, in caso di votazione su questioni di sua competenza, essa e' autorizzata a disporre dei voti dei suoi Stati Membri, ed essa li esprime in blocco. In questi casi, gli Stati membri dell'organizzazione intergovernativa non sono autorizzati ad esercitare individualmente il loro diritto di voto.
(5) Tale organizzazione intergovernativa non e' eleggibile al Comitato esecutivo ai sensi del paragrafo (1) dell'articolo 17, ma puo' partecipare ai dibattiti del Comitato Esecutivo sulle questioni di sua competenza. In caso di voto su questioni di sua competenza ed in deroga al disposto del paragrafo (1) dell'Articolo 20, i voti di cui gli Stati Membri sono autorizzati a disporre nel Comitato esecutivo , possono essere espressi in blocco da uno qualsiasi dei medesimi Stati Membri.
ARTICOLO 5.
Partecipazione separata di territori designati

Ogni Parte Contraente importatrice netta di caffe' puo' ad ogni momento , per mezzo della notifica prevista al paragrafo 2 dell'Articolo 49, dichiarare che partecipa all'Organizzazione, indipendentemente da ogni territorio tra quelli di cui assicura la rappresentanza internazionale e che sono esportatori netti di caffe'. In questo caso il territorio metropolitano ed i suoi territori non designati costituiscono un solo ed unico Membro mentre i territori designati hanno, individualmente o collettivamente, secondo i termini della notifica, la qualita' di Membro distinto.
ARTICOLO 6.
Partecipazione in gruppo

1) Due o piu' Parti Contraenti che sono esportatrici nette di caffe' possono dichiarare mediante una notifica indirizzata al Consiglio ed al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite all'atto del deposito dei loro rispettivi strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione, di attuazione provvisoria o di adesione, che esse sono Membri dell'Organizzazione come gruppo. Puo' far parte di tale gruppo un territorio al quale il presente Accordo si applica in forza del paragrafo 2 dell'articolo 48, se il governo dello Stato che ne cura le relazioni internazionali ha trasmesso la notifica di cui al paragrafo 2 dell'Articolo 48. Tali Parti Contraenti e tali territori designati devono soddisfare le seguenti condizioni:
a) dichiararsi disposti ad accettare la responsabilita' sia individuale che collettiva, del rispetto degli obblighi del gruppo;
b) successivamente provare in forma soddisfacente per il Consiglio:
i) che il gruppo dispone dell'organizzazione necessaria per l'applicazione di una politica comune in materia di caffe' e che hanno i mezzi per adempiere, unitamente ad altri membri del gruppo, agli obblighi ad essi imposti dal presente Accordo;
ii) che essi hanno una politica commerciale ed economica comune o coordinata in materia di caffe' ed una politica monetaria e finanziaria coordinata, e che dispongono degli organi occorrenti per l'applicazione di dette politiche, in modo che il Consiglio abbia la garanzia che il gruppo membro e' in grado di conformarsi a tutti gli obblighi collettivi che ne derivano.
2) Ogni gruppo Membro riconosciuto ai sensi dell'Accordo Internazionale del 1994 sul caffe' continua ad essere riconosciuto come gruppo salvo se notifica al Consiglio che non desidera piu' essere riconosciuto in quanto tale.
3) I1 gruppo Membro costituisce un solo e medesimo Membro dell'Organizzazione, rimanendo tuttavia inteso che ciascun membro del gruppo sara' trattato come Membro distinto per le questioni di competenza delle seguenti disposizioni:
a) Articoli 11 e 12; e
b) Articolo 51.
4) Le Parti Contraenti ed i territori designati che entrano a far parte dell'Organizzazione in quanto gruppo indicano il governo o l'organizzazione che li rappresenta al Consiglio per le questioni di cui tratta il presente Accordo, ad eccezione di quelle enumerate al paragrafo 3) del presente Articolo.
5)Il diritto di voto del gruppo si esercita come segue:
a) Il gruppo Membro ha, come cifra di base, lo stesso numero di voti di un solo Paese Membro entrato a titolo individuale nell'Organizzazione. Il Governo o l'organizzazione che rappresenta il gruppo riceve tali voti e ne dispone;
b) se la questione posta ai voti rientra nel quadro delle disposizioni di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, i diversi membri del Gruppo possono disporre separatamente dei voti ad essi attribuiti dal paragrafo 3 dell'articolo 13, come se ciascuno di essi fosse un membro individuale dell'Organizzazione, tranne che per i voti di base che rimangono in tal caso assegnati al governo o all'organizzazione che rappresenta il gruppo.
6) Ogni Parte Contraente o territorio designato che fa parte di un gruppo Membro puo', mediante una notifica indirizzata al Consiglio, ritirarsi dal gruppo e divenire Membro in proprio. Il ritiro ha effetto dalla data di ricezione della notifica da parte del Consiglio. Quando una delle Parti di un gruppo Membro si ritira da esso, o cessa di partecipare all'Organizzazione, gli altri membri del gruppo possono chiedere al Consiglio di mantenere il gruppo ; il gruppo continua a sussistere, salvo nel caso in cui il Consiglio respinga la domanda. In caso di scioglimento del gruppo membro, ciascuno dei suoi ex-membri diviene Membro a se' stante. Un Membro che ha cessato di appartenere ad un gruppo non puo' ridivenire membro di un gruppo qualsiasi finche' il presente Accordo rimane in vigore.
7) Ogni Parte Contraente che desidera far parte di un gruppo Membro dopo l'entrata in vigore del presente Accordo , puo' farlo previa notifica al Consiglio, a condizione:
a) che gli altri membri del gruppo dichiarino di essere disposti ad accettare il Membro in questione come parte del gruppo Membro;
b) di notificare al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite la sua appartenenza al gruppo.
8) Due o piu' Membri esportatori possono richiedere in qualsiasi momento al Consiglio, dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, l'autorizzazione a costituirsi in gruppo. Il Consiglio li autorizza se constata che essi hanno inviato la dichiarazione e gli elementi di prova richiesti dal paragrafo 1) del presente Articolo. Dal momento in cui il Consiglio concede l'autorizzazione, divengono applicabili al gruppo le norme dei paragrafi 3), 4), 5) e 6 del presente Articolo.

CAPITOLO V - ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL CAFFE'
ARTICOLO 7.
Sede e struttura dell'Organizzazione internazionale del caffe'

1) L'Organizzazione internazionale del caffe' costituita con l'Accordo internazionale del 1962 sul caffe' continua ad esistere al fine di provvedere all'attuazione del presente Accordo e sorvegliarne il funzionamento.
2) L'Organizzazione ha sede a Londra, salvo diversa decisione del Consiglio deliberante a maggioranza ripartita di due terzi dei voti.
3) L'Organizzazione esercita le sue funzioni tramite il Consiglio internazionale del Caffe' ed il Comitato Esecutivo, assistiti come opportuno dalla Conferenza Mondiale del Caffe', dal Comitato Consultivo per il settore privato, dal Comitato di promozione e da comitati specializzati.
ARTICOLO 8.
Privilegi ed immunita'.

1) L'Organizzazione e' dotata di personalita' giuridica. Essa dispone in particolare della capacita' di contrattare, acquistare ed alienare beni mobili ed immobili, nonche' di stare in giudizio.
2) Lo Statuto, i privilegi e le immunita' dell'Organizzazione, del Direttore esecutivo, dei membri del personale e degli esperti, nonche' dei rappresentanti dei paesi Membri che si trovano sul territorio del paese ospite al fine di esercitarvi le loro funzioni, continueranno ad essere regolati dall'Accordo di Sede concluso fra il Governo ospite e l'Organizzazione il 28 maggio 1969.
3)L'Accordo di sede di cui al paragrafo 2 del presente Articolo e' indipendente dal presente Accordo. Tuttavia esso puo' estinguersi:
a) per mutuo consenso del Governo ospite e dell'Organizzazione;
b) nel caso che la sede dell'Organizzazione sia trasferita fuori dal territorio del Governo ospite; oppure
c) qualora l'Organizzazione cessi di esistere.
4) L'Organizzazione puo' concludere con uno o piu' altri Membri degli accordi che dovranno essere approvati dal Consiglio, vertenti sui privilegi e le immunita', che potrebbero essere necessari per il buon funzionamento del presente Accordo.
5) I Governi dei Paesi Membri diversi dal Governo ospite , concedono all'Organizzazione, per cio' che riguarda le regolamentazioni valutarie o di cambio, il mantenimento di conti bancari ed il trasferimento di fondi, le stesse facilitazioni in vigore di quelle previste per le Istituzioni specializzate dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

CAPITOLO VI- CONSIGLIO INTERNAZIONALE DEL CAFFE'
ARTICOLO 9.
Composizione del Consiglio Internazionale del Caffe'

1) L'Autorita' suprema dell'Organizzazione e' il Consiglio Internazionale del Caffe', di cui fanno parte tutti i Membri dell'Organizzazione.
2) Ciascun Membro nomina un proprio rappresentante al Consiglio e, se lo desidera, uno o piu' supplenti. Ciascun Membro puo' inoltre fare assistere il suo rappresentante o i suoi supplenti da uno o piu' consiglieri.
ARTICOLO 10.
Poteri e funzioni del Consiglio

1) Il Consiglio, investito di tutti i poteri espressamente conferiti dal presente Accordo, dispone dei poteri ed esercita le funzioni necessarie per l'esecuzione delle disposizioni del presente Accordo.
2) Il Consiglio delega al suo Presidente il compito di verificare, con l'assistenza del Segretariato, la validita' delle comunicazioni per iscritto che gli sono indirizzate in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 9), del paragrafo 3 dell'articolo 12 e del paragrafo 2 dell'articolo 14. Il Presidente fa rapporto al Consiglio.
3) Il Consiglio puo' istituire ogni comitato o gruppo di lavoro che ritiene necessario.
4) Il Consiglio stabilisce , a maggioranza ripartita di due terzi, i regolamenti necessari all'esecuzione del presente Accordo e conformi alle sue disposizioni, in particolare il proprio regolamento interno ed i regolamenti applicabili alla gestione finanziaria dell'Organizzazione ed al suo personale. Il Consiglio puo' prevedere nel suo regolamento interno una procedura che gli consenta di prendere, senza riunirsi, decisioni su questioni specifiche.
5) Il Consiglio provvede inoltre all'aggiornamento della documentazione necessaria per l'espletamento delle funzioni che gli sono conferite dal presente Accordo, e di ogni altra documentazione che ritiene auspicabile.
ARTICOLO 11.
Presidente e Vice-presidenti del Consiglio

1) Il Consiglio elegge per ogni annata caffearia un Presidente, nonche' un primo, un secondo ed un terzo Vicepresidente, che non sono retribuiti dall'Organizzazione.
2) Come regola generale, il Presidente ed il primo Vice Presidente sono entrambi eletti tra i rappresentanti dei Membri esportatori o tra quelli dei Membri importatori , ed il secondo ed il terzo Vicepresidente tra i rappresentanti dell'altra categoria. Tale ripartizione si alterna dall'una all'altra annata caffearia.
3) Ne' il Presidente ne' il Vicepresidente facente funzione di presidente hanno diritto di voto. In questo caso, il loro supplente esercita il diritto di voto del paese Membro.
ARTICOLO 12.
Sessioni del Consiglio

1) Come regola generale il Consiglio tiene sessioni ordinarie due volte l'anno. Esso puo' tenere sessioni straordinarie qualora cosi' decida. Sono anche tenute sessioni speciali su richiesta del Comitato esecutivo o di cinque Membri o di uno o piu' Membri che riuniscono almeno 200 voti. Le sessioni del Consiglio sono indette con almeno 30 giorni di anticipo, salvo in caso di emergenza , nel qual caso sono indette con un preavviso di almeno 10 giorni.
2) Le sessioni si svolgono presso la sede dell'Organizzazione, a meno che il Consiglio non decida diversamente con una votazione a maggioranza ripartita di due terzi dei voti. Se un Membro invita il Consiglio a svolgere una riunione sul suo territorio ed il Consiglio da' il suo accordo, le spese supplementari che ne derivano per l'Organizzazione, eccedenti quelle normalmente sostenute quando la sessione si svolge in sede, saranno a carico di detto Membro.
3) Il Consiglio puo' invitare ogni paese non membro o ogni organizzazione di cui all'Articolo 16 ad assistere a qualunque sua sessione in qualita' di osservatore. Se l'invito viene accettato, il paese o l'organizzazione in questione invia al Presidente una comunicazione scritta a tal fine. Se lo desidera, puo' chiedere in tale comunicazione l'autorizzazione a fare dichiarazioni al Consiglio.
4) Il quorum necessario affinche' una sessione del Consiglio possa prendere decisioni e' costituito dalla maggioranza dei Membri esportatori ed importatori che rappresentano rispettivamente almeno due terzi dei voti per ciascuna categoria. Se all'inizio di una sessione del Consiglio o di una riunione plenaria, il quorum non e' raggiunto, il Presidente decide di ritardare l'apertura della sessione o della riunione plenaria di almeno due ore. Se all'ora prevista per la nuova riunione, il quorum non e' ancora stato raggiunto, il Presidente puo' di nuovo differire per almeno altre due ore l'inizio della sessione o della riunione plenaria. Se alla fine di questo nuovo rinvio, il quorum non e' ancora stato raggiunto, il numero legale richiesto per prendere decisioni sara' costituito dalla presenza di oltre la meta' dei Membri esportatori ed importatori che detengono rispettivamente almeno la meta' dei voti per ciascuna categoria. I Membri rappresentati per procura in conformita' al paragrafo 2) dell'articolo 14 sono considerati presenti.
ARTICOLO 13.
Voti

1) Sia i Membri esportatori che i Membri importatori dispongono rispettivamente di' un totale di 1 000 voti, i quali sono ripartiti all'interno di ciascuna categoria, quella degli esportatori e quella degli importatori, come indicato nei seguenti paragrafi del presente Articolo.
2) Ciascun Membro avra' cinque voti, come cifra di base.
3) La rimanenza dei voti dei Membri esportatori e' suddivisa fra di essi, proporzionalmente al volume medio dello loro rispettive esportazioni di caffe' verso qualsiasi destinazione nei quattro anni civili precedenti.
4) La rimanenza dei voti dei Membri importatori e' suddivisa fra di essi proporzionalmente al volume medio delle loro rispettive importazioni di caffe' nei quattro anni civili precedenti.
5) La ripartizione dei voti e' stabilita dal Consiglio in conformita' con le disposizioni del presente Articolo all'inizio di ogni annata caffearia e la ripartizione cosi' fissata rimane in vigore per tutto l'anno in questione, salvo nei casi previsti al paragrafo 6) del presente Articolo.
6) Qualora sopravvenga un cambiamento nella partecipazione all'Organizzazione, o se il diritto di voto di un Membro e' sospeso o ristabilito ai sensi degli Articoli 25 o 42, il Consiglio procede ad una nuova ripartizione dei voti, in conformita' con le norme del presente Articolo.
7) Nessun Membro puo' disporre di oltre 400 voti.
8) Non sono ammesse le frazioni di voto.
ARTICOLO 14.
Procedura di voto del Consiglio

1) Ciascun Membro ha diritto di esprimere tutti i voti di cui dispone e non e' autorizzato a frazionarli. Tuttavia un Membro puo' disporre differentemente dei voti che gli sono dati per procura, in base alle disposizioni del paragrafo 2) del presente Articolo.
2) Ogni Membro esportatore puo' autorizzare qualsiasi altro Membro esportatore, ed ogni Membro importatore puo' autorizzare qualsiasi altro Membro importatore a rappresentare i suoi interessi e ad esercitare il suo diritto di voto in una o piu' riunioni del Consiglio. In tal caso non si applica il limite di cui al paragrafo 7) dell'Articolo 13.
ARTICOLO 15.
Decisioni del Consiglio

1) Il Consiglio adotta tutte le sue decisioni e formula tutte le sue raccomandazioni a maggioranza ripartita semplice dei voti , salvo disposizione contraria del presente Accordo.
2)La procedura in appresso si applica ad ogni decisione che il Consiglio, ai sensi del presente Accordo, deve adottare a maggioranza ripartita di due terzi dei voti :
a) Se la proposta non ottiene la maggioranza ripartita di due terzi dei voti a causa del voto negativo di uno, due o tre Membri esportatori o di uno, due o tre Membri importatori, e se il Consiglio cosi' decide a maggioranza dei Membri presenti e con la maggioranza ripartita semplice dei voti, la proposta e' rimessa ai voti entro 48 ore;
b) se, in questo secondo scrutinio, la proposta non ottiene la maggioranza ripartita di due terzi dei voti, a causa del voto negativo di uno o due Membri esportatori o di uno o due membri importatori, e se il Consiglio cosi' decide a maggioranza dei membri presenti e con la maggioranza ripartita semplice dei voti, la proposta e' rimessa ai voti entro 24 ore;
c) se nemmeno al terzo scrutinio, la proposta ottiene la maggioranza ripartita di due terzi dei voti , a causa del voto negativo di un Membro esportatore o di un Membro importatore, la proposta e' considerata adottata;
d) se il Consiglio non rimette una proposta ai voti, quest'ultima e' considerata respinta.
3) I Membri s'impegnano ad accettare come obbligatorie tutte le decisioni che il Consiglio prende in forza del presente Accordo.
ARTICOLO 16.
Collaborazione con altri organismi

l) Il Consiglio puo' prendere disposizioni per avere consultazioni e collaborare con l'Organizzazione delle Nazioni Unite e le sue istituzioni specializzate, nonche' con altre organizzazioni intergovernative appropriate. Esso utilizza in maniera ottimale i meccanismi del Fondo comune per i prodotti di base, ed altre fonti di finanziamento. Tra queste disposizioni possono rientrare le misure di ordine finanziario che il Consiglio riterra' opportune per conseguire gli scopi del presente Accordo. Tuttavia, per quanto concerne la realizzazione di qualsiasi progetto nel quadro di queste misure, l'Organizzazione non assume alcun obbligo finanziario, neanche a titolo delle garanzie fornite da Membri o da altri enti. Nessun Membro e' responsabile, per via della sua appartenenza all'Organizzazione, riguardo a somme di denaro prese a prestito o prestiti concessi da ogni altro Membro o ente nell'ambito di tali progetti.
2) Quando cio' e' possibile, l'Organizzazione puo' raccogliere presso i paesi Membri, i paesi non membri, le agenzie donatrici ed altre agenzie, informazioni sui progetti ed i programmi di sviluppo incentrati sul settore caffeario. Se del caso, e con l'accordo delle Parti in causa, l'Organizzazione puo' rendere disponibili queste informazioni a tali altre organizzazioni nonche' ai Membri.

CAPITOLO VII - COMITATO ESECUTIVO
ARTICOLO 17.
Composizione e riunioni del Comitato esecutivo

1) Il Comitato esecutivo si compone di otto Membri esportatori e di otto membri importatori eletti per ogni annata caffearia conformemente al disposto dell'articolo 18. I Membri rappresentati al Comitato esecutivo sono rieleggibili.
2) Ciascun Membro rappresentato al Comitato esecutivo designa un rappresentante e, se lo desidera, uno o piu' supplenti. Inoltre, ciascun membro rappresentato al Comitato esecutivo puo' designare uno o piu' consiglieri per accompagnare il suo rappresentante o i suoi supplenti.
3) Il Presidente ed Il Vice presidente del Comitato esecutivo vengono eletti per ogni annata caffearia dal Consiglio e sono rieleggibili. Essi non sono retribuiti dall'Organizzazione. Ne' il Presidente, ne' il Vice presidente facente funzione di Presidente hanno diritto di voto nelle riunioni del Comitato esecutivo. In questo caso, il diritto di voto del Membro e' esercitato dal suo supplente. Di norma, il Presidente ed il Vice presidente per ogni annata caffearia sono entrambi eletti fra i rappresentanti della stessa categoria di Membri.
4) Il Comitato esecutivo si riunisce, di regola , presso la sede dell'Organizzazione, ma puo' riunirsi altrove se il Consiglio cosi' decide a maggioranza ripartita di due terzi dei voti . Se il Consiglio accetta l'invito di un Membro ad ospitare una riunione del Comitato esecutivo, saranno ugualmente applicabili le disposizioni del paragrafo 2) dell'Articolo 12 relativo alle sessioni del Consiglio.
5) Il quorum richiesto per ogni riunione dei Comitato esecutivo destinata a prendere decisioni e' costituito dalla presenza di oltre la meta' dei " Membri esportatori e dei Membri importatori eletti al Comitato esecutivo, che detengono rispettivamente almeno i due terzi dei voti per ciascuna categoria. Se all'apertura di una riunione del Comitato esecutivo non vi e' quorum, il Presidente del Comitato esecutivo pospone l'inizio della riunione di almeno due ore. Se all'ora stabilita per la nuova riunione non e' ancora stato raggiunto il quorum, il Presidente del Comitato esecutivo puo' di nuovo differire di almeno altre due ore l'inizio della riunione .Se alla fine di questo nuovo rinvio, il quorum non e' ancora stato raggiunto, il numero legale richiesto per prendere decisioni sara' costituito dalla presenza di piu' della meta' dei Membri esportatori e dei Membri importatori eletti al Comitato esecutivo, che detengono rispettivamente almeno la meta' del totale dei voti per ciascuna categoria.
ARTICOLO 18.
Elezione del Comitato esecutivo

1) I Membri esportatori ed i Membri importatori del Comitato esecutivo sono eletti al Consiglio dai rispettivi Membri esportatori e Membri importatori dell'Organizzazione. Le elezioni nell'ambito di ciascuna categoria hanno luogo secondo le seguenti disposizioni.
2) Ciascun Membro vota per un solo candidato , assegnando ad esso tutti i voti di cui dispone a norma dell'Articolo 13. Un. Membro puo' assegnare ad un altro candidato i voti di cui eventualmente dispone per procura, conformemente alle disposizioni del paragrafo 2) della' Articolo 14.
3) Sono eletti gli otto candidati che ottengono il maggior numero di voti; tuttavia nessun candidato e' considerato eletto al primo scrutinio se non ha ottenuto almeno 75 voti.
4) Se in base alle disposizioni del paragrafo 3) del presente Articolo risultano eletti meno di otto candidati al primo ballottaggio, saranno indetti ulteriori scrutini in cui solo i Membri che non hanno votato per nessuno dei candidati eletti hanno diritto di votare. In ogni successivo scrutinio, il numero minimo di voti per essere eletto sara' successivamente diminuito di cinque unita' e cio' fino a quando non risultino eletti otto candidati.
5) Un Membro che non ha votato per uno dei Membri eletti, conferisce ad uno di essi i voti di cui dispone, fatte salve le disposizioni dei paragrafi 6) e 7) del presente Articolo.
6) Si considera che un Membro eletto ha ottenuto il numero di voti espressi a suo favore al momento della sua elezione, piu' i voti ad esso conferiti in seguito, a condizione che il numero totale di voti non superi 499 per ogni Membro eletto.
7) Se il numero di voti considerati come ottenuti da un Membro eletto supera 499, i Membri che hanno votato per questo Membro eletto o gli hanno conferito i loro voti, si accorderanno fra di loro affinche' uno o piu' di essi ritirino i voti che gli hanno concesso e li conferiscano o li trasferiscano ad un altro Membro eletto, in modo che i voti ricevuti da ciascun Membro eletto non superino il numero massimo di 499.
ARTICOLO 19.
Competenza del Comitato esecutivo

1) Il Comitato esecutivo e' responsabile dinanzi al Consiglio e lavora in conformita' alle sue direttive generali.
2) Il Consiglio puo', a' maggioranza ripartita di due terzi dei voti, delegare al Comitato esecutivo la totalita' o una parte dei suoi poteri, ad esclusione dei seguenti:
a) Votare il bilancio preventivo amministrativo e stabilire i contributi, in forza dell'Articolo 24;
b) sospendere il diritto di voto di un Membro, in forza dell'Articolo 42;
c) pronunciarsi sulle controversie, in forza dell'Articolo 42;
d) fissare le condizioni per l'adesione , in forza dell'Articolo 46;
e) decidere l'esclusione di un Membro dall'Organizzazione, in forza dell'Articolo 50;
f) decidere di negoziare un nuovo Accordo in forza dell'Articolo 32, oppure decidere la proroga o la rescissione del presente Accordo ai sensi dell'Articolo 52; e
g) raccomandare un emendamento ai Membri, in forza dell'Articolo 53.
3) Il Consiglio puo' in qualsiasi momento, a maggioranza ripartita semplice dei voti, revocare i poteri che ha delegato al Comitato esecutivo.
4) Il Comitato esecutivo esamina il progetto di bilancio preventivo amministrativo presentato dal Direttore esecutivo e lo sottopone al Consiglio raccomandando a quest'ultimo di approvarlo. Esso elabora il piano annuale dei lavori dell'Organizzazione , decide sulle questioni amministrative e finanziarie relative al funzionamento dell'Organizzazione quando non dipendano dal Consiglio in applicazione del paragrafo 2 del presente Articolo. Esso esamina i progetti ed i programmi in materia di caffe', prima che siano sottoposti al Consiglio per approvazione. Il Comitato esecutivo fa rapporto al Consiglio. Le decisioni del Comitato esecutivo entrano in vigore se nessuna obiezione di un Membro del Consiglio e' ricevuta entro cinque giorni lavorativi successivi al rapporto del Comitato esecutivo presso il Consiglio, o entro i cinque giorni lavorativi successivi alla diffusione delle decisioni del Comitato esecutivo, qualora il Consiglio non si riunisca nello stesso mese in cui si riunisce il Comitato esecutivo. Tuttavia, tutti i Membri hanno diritto di fare appello al Consiglio contro qualsiasi decisione del Comitato esecutivo.
5) Il Comitato esecutivo puo' costituire ogni comitato o gruppo di lavoro che ritiene necessario.
ARTICOLO 20.
Procedura di voto del Comitato esecutivo

1) Ciascun Membro del Comitato esecutivo dispone dei voti che ha ottenuto in forza dei paragrafi 6) e 7) dell'Articolo 18. Non e' ammesso il voto per procura. Nessun Membro del Comitato esecutivo e' autorizzato a frazionare i suoi voti.
2) Le decisioni del Comitato esecutivo sono adottate con la stessa maggioranza di quella delle decisioni analoghe del Consiglio.

CAPITOLO VIII - SETTORE CAFFEARIO PRIVATO
Articolo 21.
Conferenza mondiale del caffe'

1) Il Consiglio prende provvedimenti ai fini dello svolgimento, ad intervalli appropriati, di una Conferenza mondiale del caffe' (di seguito denominata "Conferenza") che sara' composta da Membri esportatori e da Membri importatori, da rappresentanti del settore privato e da altri partecipanti interessati, compresi i partecipanti dei paesi non membri. Il Consiglio si accerta, con la collaborazione del Presidente della Conferenza, che la Conferenza contribuisca a promuovere gli obiettivi del presente Accordo.
2) La Conferenza ha un Presidente che non e' rimunerato dall'Organizzazione. Il Presidente e' nominato dal Consiglio per un periodo di tempo adeguato e sara' invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio come osservatore.
3) Il Consiglio decide, di concerto con il Comitato consultivo del settore privato (CCSP), sulla forma, la denominazione, l'argomento ed i tempi della Conferenza. La Conferenza si svolge normalmente presso la sede dell'Organizzazione durante una sessione del Consiglio. Se il Consiglio accetta l'invito di un Membro di tenere una sessione nel suo territorio, anche la Conferenza potra' svolgersi in tale territorio, nel qual caso i costi supplementari per l'organizzazione interessata, rispetto a quelli incorsi quando la sessione ha luogo presso la sede dell'Organizzazione saranno a carico del paese che e' responsabile di tale invito.
4) A meno che il Consiglio non decida diversamente a maggioranza ripartita di due terzi dei voti, la Conferenza si autofinanzia.
5) Il Presidente della Conferenza sottopone al Consiglio le conclusioni di ciascuna sessione.
ARTICOLO 22.
Comitato consultivo del settore privato

1) Il Comitato consultivo per il settore privato ( di seguito denominato CCSP) e' un organo consultivo abilitato a formulare raccomandazioni quando e' consultato dal Consiglio, e che puo' invitare il Consiglio a considerare questioni relative al presente Accordo.
2) Il CCSP e' composto da otto rappresentanti del settore privato dei paesi esportatori e da otto rappresentanti del settore privato dei paesi importatori.
3) I membri del CCSP sono rappresentati di associazioni o di organismi designati dal Consiglio ogni due annate caffearie; essi possono essere rinominati. Il Consiglio prende cura, per quanto possibile di designare:
a) due associazioni o organismi del settore caffeario privato di regioni o di paesi esportatori che rappresentano ciascuno i quattro gruppi del caffe' , e che rappresentano preferibilmente i produttori e gli esportatori, nonche' uno o piu' supplenti per ciascun rappresentante; e
b) otto associazioni o organismi del settore caffeario privato di paesi importatori, a prescindere che siano Membri o non-membri, e che rappresentano preferibilmente gli importatori e le imprese di torrefazione , nonche' uno o piu' supplenti per ciascun rappresentante.
4) Ciascun membro del CCSP e' abilitato a designare uno o piu' consiglieri.
5) Il CCSP ha un Presidente ed un Vice Presidente eletto fra i suoi membri per un periodo di un anno. I titolari di queste funzioni sono rieleggibili. IL Presidente ed il Vice Presidente non sono retribuiti dall'Organizzazione. Il Presidente e' invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio in qualita' di osservatore.
6) Di regola il CCSP si riunisce presso la sede dell'Organizzazione, durante il periodo delle sessioni ordinarie del Consiglio. Se il Consiglio accetta l'invito di un Membro a tenere riunioni sul suo territorio, anche il CCSP potra' riunirsi su tale territorio, nel qual caso i costi supplementari per l'Organizzazione, oltre a quelli normalmente sostenuti quando la riunione si svolge presso la sede dell'Organizzazione, sono a carico del paese o dell'organizzazione del settore privato responsabile di tale invito.
7)Il CCSP puo', con l'approvazione del Consiglio, tenere riunioni speciali.
8)Il CCSP sottopone rapporti regolari al Consiglio.
9)Il CCSP elabora il proprio regolamento interno, nel rispetto delle disposizioni del presente Accordo.

CAPITOLO IX - FINANZE
Articolo 23.
Disposizioni finanziarie

1) Le spese delle delegazioni al Consiglio, nonche' dei rappresentanti al Comitato esecutivo e ad ogni altro Comitato del Consiglio o del Comitato esecutivo, sono a carico dello Stato che rappresentano.
2) Le altre spese che l'applicazione del presente Accordo comporta, sono coperte dai contributi annuali dei Membri, i quali sono ripartiti come indicato all'articolo 24 , nonche' dai proventi della vendita ai Membri di servizi particolari, e della vendita d'informazioni e di studi risultanti dall'applicazione delle disposizioni degli articoli 29 e 31.
3) L'esercizio finanziario dell'Organizzazione coincide con l'annata caffearia.
ARTICOLO 24. Votazione per il bilancio preventivo amministrativo e fissazione
delle quote di contribuzione
1) Nel secondo semestre di ciascun esercizio finanziario, il Consiglio approva il bilancio preventivo amministrativo dell'Organizzazione per l'esercizio finanziario successivo e stabilisce il contributo di ciascun Membro a tale bilancio. Il Direttore esecutivo predispone un progetto di bilancio preventivo amministrativo che viene controllato dal Comitato esecutivo in conformita' alle disposizioni del paragrafo 4) dell'Articolo 19.
2) Per ciascun esercizio finanziario, il contributo di ciascun Membro al bilancio preventivo amministrativo e' proporzionale al rapporto esistente al momento della votazione del bilancio , tra il numero dei voti di' cui il Membro dispone ed il numero complessivo dei voti di tutti i Membri. Tuttavia, se all'inizio dell'esercizio finanziario per il quale vengono fissate le quote , la ripartizione dei voti tra i Membri si trovi ad essere modificata in virtu' del paragrafo 5) dell'Articolo 13, il Consiglio aggiusta adeguatamente le quote di contribuzione per tale esercizio. Per la determinazione delle quote di contribuzione, si conteggiano i voti dei singoli Membri senza tenere conto dell'eventuale sospensione del diritto di voto di un Membro o della ridistribuzione dei voti ad essa eventualmente conseguente.
3) Il Consiglio fissa il contributo iniziale e di ogni paese che diviene Membro dell'Organizzazione dopo l'entrata in vigore del presente Accordo in funzione del numero di voti ad esso attribuiti e della frazione non decorsa dell'esercizio finanziario in corso; le quote di contribuzione assegnate agli altri Membri per l'esercizio in corso rimangono tuttavia immutate.
ARTICOLO 25.
Versamento delle quote

1) Le quote di contribuzione al bilancio preventivo amministrativo di ciascun esercizio finanziario sono pagabili in valuta liberamente convertibile e sono esigibili il primo giorno dell'esercizio finanziario.
2) Un Membro che non abbia versato integralmente il suo contributo al bilancio preventivo amministrativo entro sei mesi dal momento in cui e' esigibile, perde, fino a quando non abbia integralmente pagato la sua contribuzione , i suoi diritti di voto, la sua eleggibilita' al Comitato esecutivo nonche' il suo diritto di esprimere o di far esprimere per suo conto voti al Comitato esecutivo. Tuttavia, salvo decisione presa dal Consiglio a maggioranza ripartita di due terzi dei voti , il Membro in questione non viene privato di nessuno degli altri diritti che gli sono conferiti dal presente Accordo, ne' sollevato da alcuno degli obblighi che quest'ultimo impone.
3) Un Membro il cui diritto di voto e' sospeso in applicazione sia delle disposizioni del paragrafo 2) del presente Articolo, sia delle disposizioni dell'Articolo 42, rimane tuttavia obbligato a versare la sua quota.
ARTICOLO 26.
Responsabilita' finanziarie

1) L'Organizzazione funzionante nel modo indicato nel paragrafo 3 dell'Articolo 7, non e' abilitata a contrarre qualsivoglia obbligo che non rientra nella sfera di applicazione del presente Accordo e non puo' essere considerata come essendo stata autorizzata a farlo dai Membri; in particolare essa non e' qualificata a prendere del denaro in prestito. Nell'esercizio della sua facolta' di stipulare contratti, l'Organizzazione inserira' nei suoi contratti le condizioni del presente Articolo in modo da portarle alla conoscenza delle altre Parti interessate; tuttavia qualora tali condizioni non vengano inserite, non per questo il contratto sara' inficiato di nullita' , ne' si riterra' che l'Organizzazione ha prevaricato i poteri che le sono conferiti.
2) La responsabilita' finanziaria di un Membro si limita ai suoi obblighi relativi alle quote di contribuzione espressamente previste nel presente Accordo. Le parti terze che trattano con l'Organizzazione sono tenute ad essere a conoscenza delle norme del presente Accordo relative alle responsabilita' finanziarie dei Membri.
ARTICOLO 27.
Verifica e pubblicazione dei conti

Nel piu' breve tempo possibile, e non oltre sei mesi dopo la chiusura di ciascun esercizio finanziario, sara' predisposto un rendiconto per il Consiglio debitamente verificato da un esperto abilitato, relativo all'attivo ed al passivo, ai redditi ed alle spese dell'Organizzazione durante l'esercizio finanziario in questione. Tal rendiconto sara' sottoposto al Consiglio per approvazione fin dalla sua prossima sessione.

CAPITOLO X - IL DIRETTORE ESECUTIVO ED IL PERSONALE
ARTICOLO 26.
Il Direttore esecutivo ed il personale

1) IL Consiglio nomina il Direttore esecutivo. Esso stabilisce le condizioni d'impiego del Direttore esecutivo; queste ultimi sono equiparabili a quelle dei funzionari omologhi di organizzazioni intergovernative similari.
2) Il Direttore esecutivo e' il capo dei servizi amministrativi dell'Organizzazione ed e' responsabile dell'esecuzione dei compiti che gli incombono nella gestione del presente Accordo.
3) Il Direttore esecutivo nomina il personale in conformita' al regolamento stabilito dal Consiglio.
4) Il Direttore esecutivo e gli altri funzionari non devono avere interessi finanziari ne' nell'industria caffearia, ne' nel commercio o nel trasporto del caffe'.
5) Nell'adempimento delle loro mansioni, il Direttore esecutivo ed il personale non sollecitano ne' accettano istruzioni da alcun Membro, ne' da alcuna autorita' esterna all'Organizzazione. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il loro status di funzionari internazionali e sono responsabili unicamente verso l'Organizzazione. Ciascun Membro s'impegna a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del Direttore esecutivo e del personale e a non cercare di influenzarli nell'esecuzione dei loro compiti.

ARTICOLO XI - INFORMAZIONI, STUDI E RICERCHE
ARTICOLO 29.
Informazioni

1) L'Organizzazione funge da centro per raccogliere, scambiare e pubblicare:
a) dati statistici concernenti la produzione, i prezzi, le esportazioni, le importazioni e le riesportazioni, la distribuzione ed il consumo di caffe' nel mondo;
b) qualora lo giudichi opportuno, dati tecnici sulla coltivazione, la lavorazione e l'utilizzazione del caffe'.
2) II Consiglio puo' chiedere ai Membri di fornirgli, in materia di caffe', le informazioni che esso giudica necessarie per la sua attivita', in particolare rapporti statistici periodici concernenti la produzione di caffe', le tendenze di produzione, le esportazioni, le importazioni e le riesportazioni, la distribuzione, il consumo, le scorte, i prezzi e la tassazione, ma non rende pubblici i dati che consentono d'identificare le operazioni di persone o societa' che producono, lavorano, o commercializzano il caffe'. Per quanto possibile, i Membri forniranno le informazioni richieste nella forma piu' particolareggiata, tempestiva ed accurata possibile.
3) Il Consiglio istituira' un sistema di prezzi indicativi atto a consentire la pubblicazione di un prezzo indicativo quotidiano composito , che dovra' riflettere le attuali condizioni del mercato .
4) Se un Membro non fornisce, o trova difficolta' a fornire in tempi ragionevoli informazioni statistiche e di altro tipo, richieste dal Consiglio per il buon funzionamento dell'Organizzazione, il Consiglio potra' chiedere al Membro interessato di dare spiegazioni circa i motivi di tale inadempienza. Se constata che occorre fornire al riguardo un' assistenza tecnica, il Consiglio puo' prendere i provvedimenti necessari.
ARTICOLO 30.
Certificati di origine.

1) Al fine di agevolare la raccolta di statistiche sul commercio internazionale del caffe' e di verificare le quantita' di caffe' che sono state esportate da ciascun Membro esportatore, l'Organizzazione istituisce un sistema di certificati di origine disciplinato dalle regole approvate dal Consiglio.
2) Tutto il caffe' esportato da un Membro esportatore e' provvisto di un certificato di origine valido. I certificati di origine sono rilasciati , in conformita' al regolamento pertinente del Consiglio, da un organo qualificato scelto dal Membro in questione e approvato dall' Organizzazione.
3) Ciascun Membro esportatore comunica all'Organizzazione il nome dell'organismo governativo o non governativo che ha designato per adempiere alle funzioni previste al paragrafo 2) del presente Articolo. L'Organizzazione approva specificamente un organismo non governativo in conformita' con le regole approvate dal Consiglio.
4) Ogni Membro esportatore, a titolo eccezionale e con un'adatta giustificazione, puo' chiedere al Consiglio di autorizzare che i dati relativi alle sue esportazioni di caffe' che figurano nei certificati di origine, siano trasmessi all'Organizzazione in forma diversa.
ARTICOLO 31.
Studi e ricerche

1) L'Organizzazione favorisce la preparazione di studi e di ricerche riguardanti le condizioni economiche della produzione e della distribuzione del caffe', l'incidenza delle misure prese dai governi nei paesi produttori e nei paesi consumatori sulla produzione ed il consumo di caffe', nonche' le possibilita' di incrementare il consumo di caffe' nei suoi impieghi tradizionali ed eventualmente nei suoi nuovi usi.
2) Al fine di attuare le disposizioni del paragrafo 1) del presente Articolo, il Consiglio adotta nella seconda sessione ordinaria di ogni annata caffearia, un progetto di programma di lavoro annuale di studi e di ricerche accompagnato da valutazioni riguardanti le risorse necessarie, predisposto dal Direttore esecutivo.
3) Il Consiglio puo' approvare la preparazione, da parte dell'Organizzazione, di studi e di ricerche da svolgere congiuntamente o con la collaborazione di altre organizzazioni ed istituzioni. In questi casi, il Direttore esecutivo presenta al Consiglio un conto dettagliata delle risorse necessaire da fornire da parte dell'Organizzazione o del socio o dei soci che partecipano al progetto.
4) I studi e le ricerche da svolgere ad opera dell'Organizzazione in applicazione delle disposizioni del presente Articolo , sono finanziate con le risorse che figurano nel bilancio preventivo amministrativo, predisposto in conformita' alle disposizioni del paragrafo 1) dell'Articolo 24, e sono eseguiti dai membri del personale dell'Organizzazione e, se del caso, da consulenti.

CAPITOLO XII - DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 32.
Preparativi per un nuovo Accordo

Articolo 28.

1) Il Consiglio puo' esaminare la possibilita' di negoziare un nuovo Accordo internazionale sul caffe'.
2) Al fine di attuare questa possibilita', il Consiglio esamina l'avanzamento compiuto dall'Organizzazione nel conseguire gli obiettivi del presente Accordo, come specificato all'Articolo 1.
ARTICOLO 33.
Eliminazione degli ostacoli al consumo

1) I Membri riconoscono che e' estremamente importante realizzare al piu' presto il massimo sviluppo possibile del consumo di caffe', in particolare tramite l'eliminazione progressiva di ogni ostacolo suscettibile di intralciare tale sviluppo.
2) I Membri riconoscono che alcune misure vigenti possono, in misura piu' o meno importante, intralciare l'aumento del consumo di caffe', in particolare :
a) alcuni regimi d'importazione applicabili al caffe', comprese le tariffe preferenziali o altre tariffe, i contingenti, le operazioni di monopoli governativi o degli organismi ufficiali di acquisto; varie regole amministrative o prassi commerciali;
b) alcuni regimi di esportazione, per quanto concerne i sussidi diretti o indiretti ed altre regole amministrative o prassi commerciali; e
c) alcune condizioni interne di commercializzazione e disposizioni interne e regionali di carattere legislativo e amministrativo che potrebbero incidere sul consumo.
3) In considerazione degli obiettivi di cui sopra e delle disposizioni del paragrafo 4) del presente Articolo, i Membri si adoperano affinche' siano ridotte le tariffe sul caffe' o siano adottate altre misure volte a rimuovere gli ostacoli all'aumento del consumo.
4) In considerazione del loro comune interesse, i Membri s'impegnano a ricercare i mezzi con i quali ridurre progressivamente, e a breve termine eliminare per quanto possibile , gli ostacoli allo sviluppo del commercio e del consumo di cui al paragrafo 2) del presente Articolo, ovvero i mezzi con i quali i loro effetti potrebbero essere sensibilmente diminuiti.
5) Per quanto riguarda gli impegni contratti a norma del paragrafo 4 del presente Articolo, i Membri comunicano ogni anno al Consiglio tutte le misure da essi adottate al fine di dare seguito alle disposizioni del presente Articolo.
6) Il Direttore esecutivo prepara periodicamente uno studio sugli ostacoli al consumo, il quale e' passato in rassegna dal Consiglio.
7) Per conseguire gli obiettivi di cui nel presente Articolo, il Consiglio puo' rivolgere raccomandazioni ai Membri, i quali lo informano appena possibile delle misure che hanno adottato al fine di attuare tali raccomandazioni.
ARTICOLO 34.
Promozione

1) I Membri riconoscono l'esigenza di promuovere, incoraggiare ed aumentare il consumo di caffe' e si adoperano per incoraggiare le attivita' intraprese a tal fine.
2) Il Comitato di promozione, composto da tutti i Membri dell'Organizzazione, promuove il consumo di caffe' mediante adeguate attivita', ivi comprese campagne d'informazione, ricerche e studi connessi al consumo di caffe'.
3) Tali attivita' di promozione sono finanziate mediante risorse che possono essere stanziate da Membri, non membri, altre organizzazioni e dal settore privato, durante le riunioni del Comitato di promozione.
4) Possono inoltre essere finanziati progetti specifici di promozione mediante contributi volontari da parte dei Membri, dei non membri, di altre organizzazioni e del settore privato.
5) Il Consiglio gestisce una contabilita' separata ai fini dei paragrafi 3) e 4) del presente Articolo.
6) Il Comitato di promozione istituisce il proprio regolamento interno Esso stabilisce altresi' le regolamentazioni che disciplinano la partecipazione di non membri dell'Organizzazione, di varie organizzazioni e del settore privato alle sue attivita', in conformita' alle norme del presente Accordo. Esso fa regolarmente rapporto al Consiglio.
ARTICOLO 35.
Misure relative al caffe' trasformato

I Membri riconoscono che i paesi in via di sviluppo hanno bisogno di allargare le basi della loro economia, segnatamente con l'industrializzazione e l'esportazione di prodotti manufatti, ivi compresa la trasformazione del caffe' e l'esportazione del caffe' trasformato, come indicato ai capoversi d), e), f) e g) del paragrafo 1) dell'Articolo 2. In questa ottica, i Membri fanno in modo di evitare che siano adottate misure governative suscettibili di essere contrarie al settore caffeario di altri membri. I Membri sono incoraggiati a consultarsi riguardo all'introduzione di tali misure al fine di valutare ogni rischio di perturbazione. Qualora le consultazioni non diano modo di giungere ad una soluzione reciprocamente soddisfacente, le Parti sono abilitate ad invocare le procedure previste agli Articoli 41 e 42.
ARTICOLO 36.
Miscele e succedanei

1) I Membri si astengono dal mantenere in vigore qualsiasi regolamentazione che stabilisca che altri prodotti possono essere mescolati, trattati o lavorati con caffe' ai fini della rivendita in commercio con la denominazione di caffe'. I Membri si adoperano per vietare la pubblicita' e la vendita, con il nome di caffe', di prodotti che contengono meno dell'equivalente del 95% di caffe' verde come materia prima di base.
2) Il Consiglio puo' chiedere a qualsiasi paese Membro di prendere i provvedimenti necessari per assicurare l'osservanza delle disposizioni del presente Articolo.
3) Il Direttore esecutivo presenta periodicamente al Consiglio una relazione riguardo all'osservanza delle norme del presente articolo.
ARTICOLO 37.
Consultazione e cooperazione con organizzazioni non governative

Fatte salve le disposizioni degli Articoli 16, 21 e 22, l'Organizzazione si mantiene in stretto collegamento con le organizzazioni non governative appropriate preposte al commercio internazionale del caffe' e con esperti in materia di caffe'.
ARTICOLO 38.
Canali istituzionali per il commercio di caffe'

I Membri svolgono le loro attivita' nell'ambito del presente Accordo in maniera consona ai canali commerciali istituzionali e si astengono da prassi di vendita discriminatorie. Nello svolgimento delle loro attivita' essi si sforzano di tenere in debito conto i legittimi interessi del settore caffeario.
ARTICOLO 39.
Economia caffearia sostenibile

I Membri tengono debitamente conto della gestione sostenibile delle risorse di caffe' e della trasformazione del caffe', in considerazione dei principi e degli obiettivi relativi allo sviluppo sostenibile contenuti nell'Agenda 21 della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo, svoltasi a Rio de Janeiro nel 1992.
ARTICOLO 40.
Livello di vita e condizioni di lavoro delle popolazioni.

I Membri considerano di migliorare il livello di vita e le condizioni di lavoro delle popolazioni che lavorano nel settore caffeario in funzione del loro stadio di sviluppo, tenendo a mente i principi riconosciuti sul piano internazionale al riguardo. Inoltre I Membri stabiliscono di comune accordo che le norme di lavoro non saranno utilizzate ai fini di un commercio protezionista.

CAPITOLO XIII - CONSULTAZIONI , CONTROVERSIE E RICORSI
ARTICOLO 41.
Consultazioni

Ogni Membro accoglie favorevolmente, e fornisce adeguate possibilita' per consultazioni relative ad osservazioni eventualmente presentate da un altro Membro su qualsiasi questione relativa al presente Accordo. Nel corso di tali consultazioni, su richiesta di una delle Parti e con il consenso dell'altra, il Direttore esecutivo istituisce una commissione indipendente che offre i suoi buoni uffici al fine di addivenire ad una conciliazione . Le spese sostenute dalla commissione non sono a carico dell'Organizzazione. Se una delle Parti non accetta che il Direttore esecutivo istituisca una commissione, o se la consultazione non ha un esito positivo, la questione puo' essere sottoposta al Consiglio in virtu' dell'articolo 42. Se la consultazione da' luogo ad una soluzione, un rapporto al riguardo sara' sottoposto al Direttore esecutivo il quale lo distribuira' a tutti i Membri.
ARTICOLO 42.
Controversie e ricorsi

1) Ogni controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo, che non viene risolta per via negoziale e', su richiesta di qualsiasi Membro Parte alla controversia, deferita al Consiglio che decidera' in merito.
2) Quando una controversia e' stata deferita al Consiglio in virtu' del paragrafo 1 del presente Articolo, la maggioranza dei Membri , o piu' Membri che detengono insieme almeno il terzo del totale dei voti, puo' chiedere al Consiglio di sollecitare, previa discussione della questione e prima di comunicare la sua decisione, il parere della commissione consultiva di cui al paragrafo 3) del presente Articolo sulle questioni oggetto di controversia.
3) a) Salvo decisione contraria adottata all'unanimita' dal Consiglio, la commissione consultiva si compone di:
(i) due persone designate dai Membri esportatori di cui un esperto specializzato in questioni del tipo di quella oggetto della controversia, ed un autorevole esperto nel campo giuridico;
(ii) due persone designate dai Membri importatori in base agli stessi criteri;
(iii) un presidente scelto all'unanimita' dalle quattro persone nominate in virtu' dei capoversi (i) e (ii), o in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio.
b) I cittadini dei paesi che sono Parti contraenti del presente Accordo possono far parte della commissione consultiva.
c) I membri della commissione consultiva agiscono a titolo personale e senza ricevere istruzioni da alcun governo.
d) Le spese della commissione consultiva sono a carico dell'Organizzazione.
4) Il parere motivato della commissione consultiva e' sottoposto al Consiglio il quale si pronuncia in via definitiva dopo avere preso in considerazione tutti i dati pertinenti.
5) Il Consiglio delibera su ogni controversia nei sei mesi successivi alla data in cui tale controversia e' sottoposta al suo esame.
6) Quando un Membro si lamenta del fatto che un altro Membro non ha adempiuto agli obblighi impostigli dal presente Accordo, tale reclamo e', a richiesta del ricorrente, deferito al Consiglio, il quale decide.
7) Nessun Membro puo' essere riconosciuto colpevole d'infrazione al presente Accordo, se non per mezzo di una votazione a maggioranza ripartita semplice dei voti . Ogni constatazione di un'infrazione all'Accordo da parte di un Membro, deve specificare la natura dell'infrazione stessa.
8) Qualora il Consiglio constati che un Membro ha commesso un'infrazione al presente Accordo, esso puo', senza pregiudizio delle altre misure vincolanti previste da altri articoli dell'Accordo, e con una decisione presa a maggioranza ripartita di due terzi dei voti , sospendere il diritto di voto di cui tale Membro dispone in seno al Consiglio, nonche' il diritto di votare o di far votare per suo conto in seno al Comitato esecutivo, fino a quando quest'ultimo non abbia assolto ai suoi obblighi, oppure decidere di escludere tale Membro dall'Organizzazione ai sensi delle disposizioni dell'articolo 50.
9) Un Membro puo' chiedere un parere preliminare al Comitato esecutivo in caso di controversia o di ricorso prima che la questione sia esaminata dal Consiglio.

CAPITOLO XIV - DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 43.
Firma

Il presente Accordo sara' depositato dal 1° novembre 2000 fino al 25 settembre 2001 compreso, presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite affinche' sia firmato sia dalle Parti Contraenti dell'Accordo internazionale del 1994 sul caffe' o del prorogato Accordo Internazionale del 1994 sul caffe' quale prorogato, sia dai governi invitati alla sessione del Consiglio Internazionale del caffe' in cui il presente Accordo e' stato negoziato.
ARTICOLO 44.
Ratifica, accettazione o approvazione

1) Il presente Accordo e' sottoposto alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione dei governi firmatari, conformemente alle loro rispettive procedure costituzionali.
2) Salvo nei casi previsti all'Articolo 45, gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite entro e non oltre il 25 settembre 2001. Tuttavia il Consiglio puo' decidere di concedere proroghe del termine ai governi firmatari che non sono in grado di depositare i loro strumenti prima di tale data. Tali decisioni del Consiglio saranno trasmesse al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. .
ARTICOLO 45.
Entrata in vigore

1) Il presente Accordo entrera' in vigore a titolo definitivo il 1 ottobre 2001 , sempre che, a tale data, dei governi che rappresentano almeno 15 Membri esportatori aventi come minimo almeno il 70 per cento dei voti dei Membri esportatori, ed almeno 10 Membri importatori aventi come minimo il 70 per cento dei voti dei Membri importatori, secondo la ripartizione in data 25 settembre 2001, e senza che sia fatto riferimento ad un'eventuale sospensione ai sensi degli Articoli 25 e 42, abbiano depositato strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione. Peraltro, il presente Accordo entrera' definitivamente in vigore in qualsiasi momento dopo il 1° ottobre 2001, ove esso sia provvisoriamente in vigore in conformita' alle disposizioni del paragrafo 2) del presente Articolo, e purche' le condizioni concernenti la percentuale siano soddisfatte per mezzo del deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
2) Il presente Accordo puo' entrare in vigore a titolo provvisorio il 1 ottobre 2001. A tal fine, se un governo firmatario o qualsiasi altra Parte Contraente dell'Accordo internazionale del 1994 sul caffe' quale prorogato notifica al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale dovra' ricevere la notifica non oltre il 25 settembre 2001, che s'impegna ad applicare le disposizioni di tale nuovo Accordo provvisorio in conformita' alle sue leggi ed ai suoi regolamenti ed a cercare di ottenere al piu' presto, secondo quanto consentito dalla sua procedura costituzionale, la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, tale notifica sara' considerata come avendo lo stesso effetto di uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione. Un Governo che s'impegna ad applicare provvisoriamente le disposizioni del presente Accordo, in conformita' alle sue leggi ed ai suoi regolamenti, sara' considerato, in pendenza del deposito di uno strumento di ratifica, di accettazione, o di approvazione, provvisoriamente Parte di detto Accordo fino a quella di queste due date che sara' la piu' vicina : quella del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, o di approvazione o il 30 giugno 2002 compreso. Il Consiglio ha facolta' di concedere una proroga del termine entro il quale un governo che applica provvisoriamente il presente Accordo puo' depositare lo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.
3) Se il presente Accordo non e' entrato in vigore definitivamente o provvisoriamente il 1° ottobre 2001, conformemente alle disposizioni del paragrafo 1) o 2) del presente Articolo, i governi che hanno depositato strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, o che hanno inviato le notifiche contenenti il loro impegno ad applicare provvisoriamente le disposizioni di detto Accordo in conformita' alle loro leggi ed ai loro regolamenti, e a cercare di ottenere la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, possono decidere di comune accordo che esso entrera' in vigore fra di loro. Allo stesso modo, se il presente Accordo e' entrato in vigore provvisoriamente, ma non definitivamente, il 31 marzo 2002, i governi che hanno depositato strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, o che hanno effettuato le notifiche di cui al paragrafo 2 del presente Articolo, possono decidere di comune accordo che esso continuera' ad essere provvisoriamente in vigore, o che entrera' definitivamente in vigore fra di loro.
ARTICOLO 46.
Adesione

1) Il Governo di ogni Stato Membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o Membro di una delle sue istituzioni specializzate, puo' aderire al presente Accordo a condizioni stabilite dal Consiglio.
2) Gli strumenti di adesione sono depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. L'adesione ha effetto al momento del deposito dello strumento.
Articolo 47.
Riserve

Non possono essere espresse riserve riguardo a qualsivoglia disposizione del presente Accordo.
Articolo 48.
Applicazione a territori designati

1) Ogni Governo ha facolta', all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, o di approvazione, di applicazione provvisoria, o di adesione, o in qualsiasi momento successivo mediante una notifica al Segretario Generale delle Nazioni Unite di dichiarare che il presente Accordo si applica a tale o tal'altro dei territori di cui esso assicura la rappresentanza internazionale; il presente Accordo si applichera' ai territori designati nella notifica, a decorrere dalla data di quest'ultima.
2) Ogni Parte Contraente che desidera esercitare nei confronti di uno dei territori di cui esso assicura la rappresentanza internazionale, i diritti che le sono conferiti dall'articolo 5, o che intende autorizzare un territorio a far parte di un gruppo Membro costituito a norma dell'Articolo 6, puo' farlo trasmettendo al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, sia all'atto del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, sia in qualsiasi altro momento, una notifica in tal senso.
3) Ogni Parte Contraente che ha effettuato la dichiarazione di cui al paragrafo 1) del presente Articolo puo' in seguito notificare in qualsiasi momento al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che l'Accordo non e' piu' applicabile al territorio designato nella notifica. Il presente Accordo cessa di applicarsi a questo territorio a decorrere dalla data della notifica.
4) Se un territorio al quale si applicava il presente Accordo a norma del paragrafo 1) del presente Articolo diviene indipendente, il governo del nuovo Stato puo', entro 90 giorni dal momento in cui accede all'indipendenza, notificare al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che si assume i diritti e gli obblighi propri di una Parte Contraente dalla data di detta notifica. Esso diviene Parte contraente del presente Accordo a decorrere dalla data della notifica.
ARTICOLO 49.
Recesso volontario

Ogni Parte Contraente puo' in qualsiasi momento ritirarsi dal presente Accordo, notificando per iscritto il proprio recesso al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite . Il recesso ha effetto 90 giorni dopo la ricezione della notifica.
ARTICOLO 50.
Esclusione

Se il Consiglio considera che un Membro ha commesso un'infrazione agli obblighi che gli sono imposti dal presente Accordo, ed e' inoltre d'avviso che tale inadempienza intralcia seriamente il funzionamento dell'Accordo, esso puo', a maggioranza ripartita di due terzi dei voti, escludere tale Membro dall'Organizzazione. Il Consiglio notifica immediatamente questa esclusione al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Novanta giorni dopo la decisione del Consiglio, questo Membro cessa di appartenere all'Organizzazione internazionale del caffe', e, se e' Parte Contraente, di essere Parte dell'Accordo.
Articolo 51.
Liquidazione dei conti in caso di recesso o di esclusione.

1) In caso di recesso o di esclusione di un Membro, il Consiglio, se del caso, procede alla liquidazione dei suoi conti. L'Organizzazione conserva le somme gia' versate dal Membro che recede o e' escluso, il quale e' peraltro tenuto a pagare le somme di cui risulti debitore verso l'Organizzazione alla data effettiva del recesso o dell'esclusione; tuttavia qualora si tratti di una Parte contraente che non e' in grado di accettare un emendamento e che , di conseguenza, cessa di essere Parte dell'Accordo ai sensi del paragrafo 2) dell'Articolo 53, il Consiglio puo' liquidare i conti nel modo che riterra' piu' equo.
2) Il Membro che ha cessato di far parte del presente Accordo non ha diritto a nessuna quota del ricavo della liquidazione o degli altri averi dell'Organizzazione; ad esso non puo' nemmeno essere imputata alcuna parte dell'eventuale disavanzo dell'Organizzazione al momento della cessazione del presente Accordo.
Articolo 52.
Durata, cessazione o rescissione

1) Il presente Accordo rimane in vigore per un periodo di sei anni fino al 30 settembre 2007, a meno che non sia prorogato a norma del paragrafo 2) del presente Articolo, o risolto in forza del paragrafo 3) del presente Articolo.
2) Il Consiglio ha facolta', con una decisione adottata a maggioranza dei Membri che detengono almeno una maggioranza ripartita di due terzi del totale dei voti, di decidere di prorogare il presente Accordo oltre il 30 settembre 2007 per uno o piu' periodi successivi, in modo da non eccedere sei anni in totale. Il Membro che non accetta tale proroga del presente Accordo, ne informa per iscritto il Consiglio ed il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite prima dell'inizio del periodo di proroga e cessa di essere Parte al presente Accordo a decorrere dallo inizio del periodo di proroga.
3) Il Consiglio, con una decisione adottata deliberando a maggioranza dei Membri che detengono almeno una maggioranza ripartita di due terzi del totale dei voti, ha facolta' di risolvere in qualsiasi momento il presente Accordo. La rescissione ha effetto alla data decisa dal Consiglio.
4) Nonostante la cessazione del presente Accordo, il Consiglio rimane in funzione per tutto il tempo necessario per adottare ogni provvedimento necessario nel periodo di tempo richiesto al fine di liquidare l'Organizzazione, chiudere la contabilita' e disporre degli averi.
5) Qualsiasi decisione adottata riguardo alla durata e/o alla rescissione del presente Accordo e qualsiasi notifica ricevuta dal Consiglio, in conformita' al presente Articolo, sara' debitamente trasmessa dal Consiglio al Segretario Generale delle Nazioni Unite.
Articolo 53.
Emendamenti

1) Il Consiglio, puo' con una votazione a maggioranza ripartita di due terzi dei voti, raccomandare alle Parti Contraenti un emendamento al presente Accordo. L' emendamento entra in vigore 100 giorni dopo che il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ha ricevuto notifiche di accettazione dalle Parti contraenti che rappresentano almeno il 70% dei Membri esportatori che detengono come minimo il 75 per cento dei voti dei Membri esportatori, e da Parti contraenti che rappresentano almeno il 70% dei Membri importatori che detengono come minimo il 75% dei voti dei Membri importatori. Il Consiglio fissa un termine entro il quale le Parti contraenti notificano al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che esse accettano l'emendamento. Se, allo scadere di tale termine, le condizioni relative alla percentuale richiesta per l'entrata in vigore non sono soddisfatte, l'emendamento deve intendersi ritirato.
2) Se una Parte contraente , o un territorio che e' Membro o che fa parte di un gruppo Membro, non ha notificato o fatto notificare la sua accettazione di un emendamento nel termine fissato a tal fine dal Consiglio , tale Parte contraente o tale territorio cessa di essere Parte del presente Accordo a decorrere dalla data in cui l'emendamento entra in vigore.
3) Il Consiglio notifica al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ogni emendamento divulgato alle Parti Contraenti in forza del presente Articolo.
Articolo 54.
Disposizioni supplementari e transitorie.

Le seguenti disposizioni si applicano all'Accordo Internazionale del 1994 sul caffe' come prorogato.
a) Tutte le misure adottate ai sensi dell'Accordo internazionale del 1994 sul caffe' quale prorogato, che sono in vigore alla data del 30 settembre 2001 e per le quali non e' specificato che il loro effetto scade in tale data, rimangono in vigore, a meno che esse non siano modificate dalle norme del presente Accordo; e
b) tutte le decisioni che il Consiglio deve prendere durante l'annata caffearia 2000/01 ai fini della loro applicazione nell'annata caffearia 2001/02 sono adottate durante l'annata caffearia 2000/01; esse sono applicate a titolo provvisorio come se il presente Accordo fosse gia' entrato in vigore.
ARTICOLO 55.
Testi autentici dell'Accordo

I testi del presente Accordo in lingua francese, inglese, portoghese e spagnola fanno tutti ugualmente fede. Gli originali sono depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti a tal fine debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo alle date che figurano a fronte della loro firma.

ALLEGATO I

Fattori di conversione per il caffe' torrefatto, decaffeinato, liquido e solubile come definito nell'accordo internazionale del 1994
sul caffe'.

Caffe' torrefatto
Per moltiplicare l'equivalente di caffe' torrefatto rispetto al caffe' verde, moltiplicare il peso netto del caffe' torrefatto per 1,19.

Caffe' decaffeinato
Per ottenere l'equivalente di caffe' decaffeinato rispetto al caffe' verde , moltiplicare il peso netto del caffe' decaffeinato in forma verde, torrefatta o solubile per 1,00, 1,19 o 2,6 rispettivamente.

Caffe' liquido
Per ottenere l'equivalente di caffe' liquido rispetto al caffe' verde , moltiplicare per 2,6 il peso netto dei solidi disidratati di caffe' contenuti nel caffe' liquido.

Caffe' solubile
Per ottenere l'equivalente di caffe' solubile rispetto al caffe' verde, moltiplicare il peso netto del caffe' solubile per 2,6.
 
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