| IL DIRETTORE DELL'AGENZIA 
 In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nei riferimenti  normativi  del presente atto e considerato il parere del 16 febbraio  2005 espresso dalla commissione degli esperti, istituita ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146,
 dispone quanto segue:
 Art. 1.
 Studi di settore previsti per la revisione
 1.  Nell'allegato  1  sono individuati gli studi di settore gia' in vigore,  con i relativi codici di attivita', che saranno sottoposti a revisione.  Gli  studi  di  settore revisionati saranno applicabili a partire dal periodo d'imposta 2005. Motivazioni.
 Il  presente  provvedimento, previsto dall'art. 1, comma 399, della legge   30 dicembre  2004,  n.  311,  recante  «Disposizioni  per  la formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria  2005),  prevede la programmazione degli studi di settore che verranno sottoposti a revisione.
 Il  citato  art. 1, comma 399, della legge n. 311 del 2004, dispone che  gli studi di settore previsti dall'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto  1993,  n.  331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre  1993,  n.  427, siano soggetti a revisione, di norma ogni quattro anni, al fine di mantenere la rappresentativita' degli stessi rispetto  alla  realta'  economica cui si riferiscono. Tale revisione puo'  anche essere disposta prima del termine sopra citato, dopo aver sentito il parere della commissione degli esperti, istituita ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998. La programmazione degli  studi  di  settore  da revisionare, sara', comunque, resa nota entro  la  fine  di febbraio  di  ogni  anno,  con  provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
 Nel  provvedimento  in  questione  sono  individuati  gli  studi di settore e i codici di attivita' che verranno sottoposti a revisione e che  daranno  luogo  a  studi  di  settore  applicabili a partire dal periodo d'imposta 2005.
 Detti studi sono stati selezionati in relazione all'anno della loro approvazione  (studi  approvati  in anni meno recenti), nonche' sulla base  delle  segnalazioni  pervenute  da  parte delle associazioni di categoria ovvero degli osservatori provinciali.
 Le  revisioni  sono  effettuate  non  solo  al  fine di cogliere le modificazioni  intervenute  nel  tempo  relativamente ai prodotti, ai processi  produttivi  e  al  mercato,  ma  anche per semplificare gli adempimenti  fiscali  dei soggetti obbligati all'annotazione separata nei casi di attivita' multipunto e/o multiattivita'.
 Al  termine  delle  elaborazioni  potrebbero  anche essere previsti accorpamenti  tra  studi o tra codici di attivita', che si renderanno necessari durante l'elaborazione degli stessi. Riferimenti normativi.
 a) attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:
 decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1) e successive modifiche;
 statuto  dell'Agenzia  delle  entrate  (art.  5, comma 1; art. 6, comma 1);
 regolamento  di  amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1);
 decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000;
 b) disciplina degli studi di settore:
 decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
 decreto  legislativo  30 agosto  1993,  n.  331,  convertito  con modificazioni  dalla  legge  29 ottobre  1993,  n. 427 (art. 62-bis): istituzione degli studi di settore; legge 8 maggio 1998, n. 146 (art. 10):  individuazione  delle modalita' di utilizzazione degli studi di settore  in sede di accertamento nonche' le cause di esclusione degli stessi;
 decreto  del  Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195: disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore;
 decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,  art. 23, che ha trasferito le funzioni dei Ministeri del bilancio, del tesoro e della programmazione economica e delle finanze al Ministero dell'economia e delle finanze e art. 57, che ha istituito le agenzie fiscali;
 art.  1, comma 399, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato» (legge finanziaria 2005) sulla revisione degli studi di settore;
 parere  della  commissione  degli  esperti,  istituita  ai  sensi dell'art.  10,  comma  7,  della  legge  146  del 10 maggio 1998, del 16 febbraio 2005.
 Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 21 febbraio 2005
 Il direttore dell'Agenzia: Ferrara
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