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| Gazzetta n. 48 del 28 febbraio 2005 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 2005, n. 20 |  | Regolamento   per   la  determinazione  delle  caratteristiche  della bandiera d'Istituto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' delle relative modalita' di uso e custodia. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visti gli articoli 12 ed 87 della Costituzione;
 Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Vista   la   legge   27   dicembre  1941,  n.  1570,  e  successive modificazioni;
 Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398;
 Vista la legge 5 febbraio 1998, n. 22;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 121;
 Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 febbraio 2005;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2005;
 Sulla proposta del Ministro dell'interno;
 
 Emana
 
 il seguente regolamento:
 
 Art. 1.
 Bandiera d'Istituto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
 1.  Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato: «Corpo», e' dotato della bandiera d'Istituto.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
 valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
 Note alle premesse:
 -  Si  riporta  il  testo  degli articoli 12 e 87 della
 Costituzione della Repubblica italiana:
 «Art.   12.  -  La  bandiera  della  Repubblica  e'  il
 tricolore  italiano:  verde  bianco  e  rosso,  a tre bande
 verticali di eguali dimensioni.»
 «Art.  87.  - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
 dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
 Puo' inviare messaggi alle Camere.
 Indice  le  elezioni  delle  nuove Camere e ne fissa la
 prima riunione.
 Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di
 legge di iniziativa del Governo.
 Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di
 legge e i regolamenti.
 Indice  il  referendum popolare nei casi previsti dalla
 Costituzione.
 Nomina,  nei  casi  indicati  dalla legge, i funzionari
 dello Stato.
 Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
 ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
 l'autorizzazione delle Camere.
 Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
 supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
 stato di guerra deliberato dalle Camere.».
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 17, comma 1, della
 legge   23 agosto   1988,   n.  400,  recante:  «Disciplina
 dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
 del Consiglio dei Ministri»:
 «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
 della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
 Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
 pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
 essere emanati regolamenti per disciplinare:
 a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
 legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
 b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
 decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
 quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
 regionale;
 c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
 leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
 tratti di materie comunque riservate alla legge;
 d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
 amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
 dalla legge;».
 - La  legge  27 dicembre  1941,  n.  1570, reca: «Nuove
 norme per l'organizzazione dei servizi antincendi.».
 - La  legge 13 maggio  1961, n. 469, reca: «Ordinamento
 dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del
 fuoco   e  stato  giuridico  e  trattamento  economico  del
 personale  dei  sottufficiali,  vigili  scelti e vigili del
 Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».
 - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
 7 settembre   2001,  n.  398,  reca:  «Regolamento  recante
 l'organizzazione   degli   uffici   centrali   di   livello
 dirigenziale generale del Ministero dell'interno.».
 - La  legge 5 febbraio 1998, n. 22, reca: «Disposizioni
 generali  sull'uso della bandiera della Repubblica italiana
 e di quella dell'Unione europea.».
 - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 7 aprile
 2000,   n.   121,  reca:  «Regolamento  recante  disciplina
 dell'uso   delle   bandiere  della  Repubblica  italiana  e
 dell'Unione  europea  da  parte delle amministrazioni dello
 Stato e degli enti pubblici.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Foggia della bandiera d'Istituto
 1.  La bandiera d'Istituto del Corpo si compone di un drappo, di un puntale, di un'asta, di una fascia, di una cordoniera.
 2.  Il drappo e' quadrato, di cm 99 per lato, suddiviso in tre pali uguali di verde, di bianco e di rosso.
 3.  Il puntale e' in ottone ed e' costituito da un codolo a sezione quadrata,  sostenente  un globo sul cui asse orizzontale e' inscritta la denominazione del Corpo. Il globo sostiene, a sua volta, una punta di  lancia  modellata  a  traforo, entro la quale sono saldate le due asce poste in decusse, attraversate dalla granata fiammeggiante.
 4.  Sulla  faccia  del codolo opposta al drappo e' inciso l'anno di fondazione  del  Corpo;  sulle altre, in senso orario a partire dalla prima, sono riportate in ordine cronologico le ricompense concesse al Corpo e l'anno di conferimento.
 5.  L'asta  e' in legno rivestito di velluto amaranto, ed e' ornata da  bullette di ottone poste a spirale. E' provvista di calcio e puo' essere suddivisa in due parti, riunibili con una ghiera di ottone.
 6. La fascia, in seta naturale di colore amaranto, e' formata da un fiocco  a  due  code,  ciascuna  lunga  66 cm  e  larga  8 cm, ornata all'estremita'  inferiore  da  una  frangia  di granoni di canutiglia dorata  di  8  cm  di altezza. L'amaranto e' il colore distintivo del Corpo.
 7.  La cordoniera, dorata, e' annodata alla base del globo. Ciascun segmento  misura  cm  67 di lunghezza e termina con una nappa alta cm 10.
 8.  La rappresentazione grafica della bandiera d'Istituto del Corpo e'  contenuta  nell'allegato  A, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
 |  |  |  | Art. 3. Custodia e uso della bandiera
 1.  La  bandiera  d'Istituto  del  Corpo  e' custodita nell'ufficio dell'Ispettore  generale  capo  del  Corpo  nazionale  dei vigili del fuoco,  in  apposita  teca,  libera  dal  fodero.  Fuori  della  sede ordinaria, la bandiera e' custodita in idoneo locale.
 2.  La  bandiera  d'Istituto del Corpo viene spiegata alla presenza ufficiale del Capo dello Stato e, altresi', in occasione:
 a) della festa del Corpo;
 b) di cerimonie di consegna di ricompense al valore;
 c) di  altre  circostanze stabilite dal Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
 3.  Nelle  giornate  di lutto nazionale, la bandiera d'Istituto del Corpo,  se  esposta,  viene  abbrunata  con  un velo nero, annodato a fiocco sotto il puntale.
 |  |  |  | Art. 4. Trasporto della bandiera
 1.  Quando trasportata fuori sede, la bandiera d'Istituto del Corpo e'  racchiusa  nel  fodero  o nella custodia e viaggia, adeguatamente scortata,  secondo  le disposizioni impartite dall'Ispettore generale del Corpo.
 2.  L'Ispettore  generale  capo  del  Corpo stabilisce, di volta in volta,  l'impiego di un reparto d'onore e, eventualmente, della banda nell'accompagnamento,   ritiro   o   ricevimento  della  bandiera  in occasione di cerimonie ufficiali.
 |  |  |  | Art. 5. Riparazione e rinnovazione della bandiera
 1.   La   rinnovazione   delle  parti  deteriorate  della  bandiera d'Istituto  del  Corpo  nazionale  dei vigili del fuoco e' a cura del Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del soccorso pubblico e della difesa civile.
 2.  Il  drappo  e  gli  altri  elementi  della  bandiera d'Istituto sostituiti  per rinnovazione dovranno essere decorosamente conservati nella  sede  della  Scuola di formazione di base del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
 |  |  |  | Art. 6. Decorazioni e stendardo del Corpo
 1.  Le  decorazioni  concesse allo stendardo del Corpo si appendono alla bandiera d'Istituto nelle forme consuete.
 2.   Ulteriori  decorazioni  che  saranno  conferite  al  Corpo  si intenderanno  concesse  «alla bandiera d'Istituto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».
 3.  Lo  stendardo  del  Corpo,  in uso fino alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto, verra' decorosamente conservato nella sede   della  Scuola  di  formazione  di  base  di  cui  al  comma  2 dell'articolo 5.
 |  |  |  | Art. 7. Invarianza degli oneri
 1.  L'attuazione  del  presente  regolamento  non  comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 18 febbraio 2005
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Pisanu, Ministro dell'interno
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2005 Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 304
 |  |  |  | Allegato A CARATTERISTICHE DELLA BANDIERA D'ISTITUTO
 DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
 
 ----> vedere LOGO a pag. 5 della G.U. <----
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