Gazzetta n. 47 del 26 febbraio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 15 febbraio 2005
Proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «Istituto Nord Est Qualita' - INEQ», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di San Daniele».

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;
Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Prosciutto di San Daniele» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il decreto 13 ottobre 1998, con il quale l'organismo di controllo «Istituto Nord Est Qualita' - INEQ», con sede in San Daniele del Friuli (Udine), via Rodeano n. 71, e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di San Daniele»;
Visto il decreto 11 marzo 2002, con il quale all'organismo di controllo «Istituto Nord Est Qualita' - INEQ», con sede in San Daniele del Friuli (Udine), via Rodeano n. 71, e' stata rinnovata l'autorizzazione ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di San Daniele»;
Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Prosciutto di San Daniele» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa;
Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa fissata al 10 marzo 2005, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;
Decreta:
Art. 1.
L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Istituto Nord Est Qualita' - INEQ», con sede in San Daniele del Friuli (Udine), via Rodeano n. 71, con decreto 11 marzo 2002, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di San Daniele» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 11107/96 del 12 giugno 1996, e' prorogata di centoventi giorni a far data dal 10 marzo 2005.
 
Art. 2.
Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 11 marzo 2002.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2005

Il direttore generale: Abate
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone