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| Gazzetta n. 47 del 26 febbraio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 15 febbraio 2005 |  | Proroga  dell'autorizzazione,  rilasciata  all'organismo di controllo denominato  «Istituto  Nord  Est  Qualita'  -  INEQ», ad effettuare i controlli  sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di San Daniele». |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 e la tutela del consumatore
 
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei  prodotti  agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;
 Visto   il  regolamento  della  Commissione  (CE)  n.  1107/96  del 12 giugno  1996,  con  il  quale  l'Unione europea ha provveduto alla registrazione,  fra le altre, della denominazione di origine protetta «Prosciutto  di  San  Daniele»  nel  quadro  della  procedura  di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
 Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite  disposizioni  concernenti  i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
 Visto  il  decreto  13 ottobre  1998,  con  il quale l'organismo di controllo  «Istituto  Nord  Est  Qualita'  -  INEQ»,  con sede in San Daniele  del  Friuli (Udine), via Rodeano n. 71, e' stato autorizzato ad  effettuare  i  controlli  sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di San Daniele»;
 Visto  il  decreto  11 marzo  2002,  con  il quale all'organismo di controllo  «Istituto  Nord  Est  Qualita'  -  INEQ»,  con sede in San Daniele  del  Friuli  (Udine),  via Rodeano n. 71, e' stata rinnovata l'autorizzazione  ad  effettuare  i  controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di San Daniele»;
 Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di controllo   concernente   la   denominazione   di   origine  protetta «Prosciutto  di  San  Daniele»  anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa;
 Ritenuto  di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza  dell'autorizzazione  per  un  periodo  di  tempo fissato in centoventi  giorni,  a  decorrere dalla data di scadenza della stessa fissata  al  10 marzo  2005, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;
 Decreta:
 Art. 1.
 L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo «Istituto  Nord  Est  Qualita'  -  INEQ», con sede in San Daniele del Friuli  (Udine),  via  Rodeano  n.  71, con decreto 11 marzo 2002, ad effettuare  i  controlli  sulla  denominazione  di  origine  protetta «Prosciutto  di  San  Daniele»  registrata  con  il regolamento della Commissione  (CE)  n.  11107/96  del  12 giugno 1996, e' prorogata di centoventi giorni a far data dal 10 marzo 2005.
 |  |  |  | Art. 2. Nell'ambito   del   periodo  di  validita'  della  proroga  di  cui all'articolo  precedente  l'organismo  di  controllo  e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 11 marzo 2002.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 15 febbraio 2005
 
 Il direttore generale: Abate
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