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| Gazzetta n. 47 del 26 febbraio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 15 febbraio 2005 |  | Differimento  del  termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo   di   controllo   denominato  «SoCert  -  Societa'  di certificazione  Srl»,  ad  effettuare  i  controlli sulla indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino». |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 e la tutela del consumatore
 
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  decreto  19 ottobre  2004,  con  il  quale  la validita' dell'autorizzazione  triennale  rilasciata all'organismo di controllo denominato  «SoCert  -  Societa'  di certificazione Srl», con decreto 10 aprile  2003,  e'  stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 20 novembre 2004;
 Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione  geografica  protetta  «Pomodoro di Pachino», allo schema tipo  di  controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 28 maggio 2004, protocollo n. 63583;
 Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino»;
 Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga dell'autorizzazione  di  un  ulteriore  periodo  di  novanta giorni a decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con decreto 10 aprile 2003;
 Decreta:
 Art. 1.
 L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo «SoCert  - Societa' di certificazione Srl», con sede in S. Lazzaro di Savena  (Bologna),  via  Gorizia n. 9, con decreto 10 aprile 2003, ad effettuare   i   controlli   sulla  indicazione  geografica  protetta «Pomodoro di Pachino» registrata con il regolamento della Commissione (CE)  n.  617/2003  del  4 aprile  2003,  gia'  prorogata con decreto 19 ottobre  2004,  e' ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dal 20 marzo 2005.
 |  |  |  | Art. 2. Nell'ambito   del   periodo  di  validita'  della  proroga  di  cui all'articolo  precedente  l'organismo  di  controllo  e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 10 aprile 2003.
 
 Roma, 15 febbraio 2005
 
 Il direttore generale: Abate
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