Gazzetta n. 46 del 25 febbraio 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 2 febbraio 2005 |
Scioglimento della societa' cooperativa sociale «Elpis» a r.l., in Molfetta. |
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IL DIRIGENTE della direzione provinciale del lavoro di Bari
Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400; Considerato che ai sensi del predetto art. 2545-septiesdecies del codice civile, l'Autorita' amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi; Atteso che l'Autorita' amministrativa per le societa' cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attivita' produttive; Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi; Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli Uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli Uffici del Ministero delle attivita' produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001; Visto il verbale di revisione del 5 dicembre 2003 e successivo accertamento del 6 ottobre 2004 relativo all'attivita' della societa' cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-septiesdecies del codice civile; Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 24 novembre 2004;
Decreta:
La societa' cooperativa sociale «Elpis» a r.l. con sede in Molfetta, numero pos. 7973 costituita per rogito del notaio Castellaneta Teresa in data 5 gennaio 1999, repertorio n. 4484, codice fiscale n. 05277330725, registro societa' n. 14892/99, R.E.A. n. 409491, omologato dal tribunale di Bari, e' sciolta senza nomina di commissario liquidatore. Avverso il presente provvedimento e' proponibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di sessanta e centoventi giorni, a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto. Bari, 2 febbraio 2005 Il dirigente: Baldi |
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