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| Gazzetta n. 45 del 24 febbraio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |  | DECRETO 31 gennaio 2005 |  | Riapertura  delle  attivita' istruttorie per i progetti autonomi gia' presentati  sul  Fondo  per  le  agevolazioni  alla  ricerca  in zona Centro/Nord. |  | 
 |  |  |  | IL VICE-MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
 
 Visto  il  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo, tra  l'altro,  del  Ministero  dell'istruzione, universita' e ricerca (d'ora in poi MIUR);
 Visto  il  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  123, recante: «Disposizioni  per  la razionalizzazione degli interventi di sostegno alle  imprese,  a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
 Visto  il  decreto ministeriale n. 954 dell'8 agosto 1997, recante: «Nuove  modalita'  procedurali  per la concessione delle agevolazioni previste  degli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata»;
 Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297, pubblicato nella   Gazzetta  Ufficiale  n.  201  del  27 agosto  1999,  recante: «Riordino  della  disciplina  e  snellimento  delle  procedure per il sostegno  della  ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori» e, in particolare l'art.   5  il  quale  prevede  che  tutti  gli  interventi  da  esso disciplinati gravino sulle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca  (FAR),  istituito  nello  stato  di previsione del Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca;
 Visto  il  decreto  ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, recante le:  «Modalita'  procedurali  per  la  concessione delle agevolazioni previste  dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297», pubblicato nel  supplemento  ordinario  n.  10 alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2001;
 Visto  il  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze del 10 ottobre  2003  (pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 25 novembre  2003)  che reca i nuovi criteri e modalita' di concessione, ai  sensi  dell'art.  72  della legge 27 dicembre 2002, n. 289, delle agevolazioni  previste  dagli  interventi  a  valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca;
 Visto  il  decreto  direttoriale  n.  1866  del  12 dicembre  2002, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 18 dicembre 2002, con il quale e' stato disposto, in particolare:
 a) la   sospensione   della   ricezione   di   nuove  domande  di finanziamento,  da  presentarsi al MIUR ai sensi degli articoli 5, 6, 7,  8,  9  del  decreto  ministeriale  n.  593 dell'8 agosto 2000, ad esclusione   delle   domande  comprendenti  costi  per  attivita'  da svolgersi,  per almeno il 75% del totale, nelle aree dell'obiettivo 1 del territorio nazionale;
 b) la sospensione, sia con riferimento sia alle domande pervenute a  valere  sui predetti articoli 5, 6, 7, 8, 9 del richiamato decreto ministeriale  n.  593  dell'8 agosto  2000,  sia con riferimento alle domande  pervenute  a  valere  sugli articoli 4, 5, 6, 11 del decreto ministeriale  n.  954  dell'8  agosto  1997,  dello svolgimento delle attivita' istruttorie, ad esclusione delle domande comprendenti costi per  attivita' da svolgersi, per almeno il 75% del totale, nelle aree dell'obiettivo 1 del territorio nazionale;
 Visto  il  decreto  direttoriale  del 17 marzo 2003 con il quale e' stata  disposta  la conclusione del periodo di sospensione, di cui al predetto  decreto  direttoriale  del  12 dicembre 2002, con esclusivo riferimento alle attivita' istruttorie dei citati progetti presentati a  valere  sugli articoli 4, 5, 6, 11 del decreto ministeriale n. 954 dell'8 agosto 1997;
 Vista   la   direttiva   per  la  ripartizione  del  Fondo  per  le agevolazioni alla ricerca n. 1556/Ric. del 25 novembre 2004, adottata ai  sensi  dell'art. 6 del predetto decreto legislativo n. 297 del 29 luglio 1999;
 Visto  il  decreto direttoriale n. 1572 del 29 novembre 2004 con il quale, in coerenza con la predetta direttiva, sono state ripartite le risorse del FAR per l'anno 2004, secondo le ivi indicate finalita';
 Visto,  in  particolare,  che,  ai  sensi  del predetto decreto del 29 novembre  2004,  una quota pari a 231,498 milioni di euro e' stata destinata,  secondo  la  ivi  descritta  ripartizione, alla copertura delle esigenze dei progetti non ricomprendenti costi per attivita' da svolgersi  per  almeno  il 75% del totale nelle aree dell'obiettivo 1 del territorio nazionale, presentati ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8,  9  del  decreto  ministeriale  n.  593/2000, e per i quali con il citato decreto direttoriale del 12 dicembre 2002 e' stata disposta la sospensione delle attivita' istruttorie;
 Visto,  inoltre, il punto 3 della richiamata direttiva che prevede, in   particolare,   l'adozione   di  uno  specifico  decreto  per  la definizione   dei   criteri  e  della  modalita'  di  utilizzo  della richiamata quota, secondo i principi indicati nella stessa direttiva;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 
 1.  Ai  sensi del decreto direttoriale n. 1572 del 29 novembre 2004 con  il  quale,  in  coerenza  con  la  direttiva  adottata  in  data 25 novembre  2004,  sono  state ripartite le risorse del Fondo per le agevolazioni  alla  ricerca  (FAR)  per  l'anno  2004,  la  quota  di 231.498.825,01  euro  e'  destinata alla copertura delle esigenze dei progetti  non  ricomprendenti  costi  per  attivita' da svolgersi per almeno  il  75% del totale nelle aree dell'obiettivo 1 del territorio nazionale,  presentati  ai  sensi  degli  articoli 5,  6, 7, 8, 9 del decreto   ministeriale  n.  593/2000,  e  per  i  quali  con  decreto direttoriale  del  12 dicembre  2002 e' stata disposta la sospensione delle attivita' istruttorie.
 2.   Ai  sensi  del  predetto  decreto  direttoriale  n.  1572  del 29 novembre 2004, la citata quota e' ripartita nel modo seguente:
 
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 Articolo  |       Risorse       |   assegnate    | =====================================================================
 |    Credito agevolato|   Fondo perduto|           Totale 5           |       102.159.620,01|   25.539.905,00|   127.699.525,01 6           |        54.479.855,37|   13.619.963,84|    68.099.819,21 7           |         8.437.115,04|    2.109.278,76|    10.546.393,80 8           |         1.415.028,64|      353.757,16|     1.768.785,80 9           |        18.707.440,95|    4.676.860,24|    23.384.301,19 Totale      |       185.199.060,00|    6.299.765,00|   231.498.825,01
 
 3. L'utilizzo della quota di cui al precedente comma 1, ai fini ivi previsti,  e' disciplinato secondo i criteri e le modalita' di cui ai seguenti articoli del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 2. 
 1.  Al fine di individuare progetti di elevato livello qualitativo, e  nel  quadro dell'esigenza di contenimento delle spese istruttorie, il  Comitato  di  cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 297/1999, anche  avvalendosi  di  esperti all'uopo nominati, dovra' operare una preliminare  preselezione  dei  progetti da sottoporre alle attivita' istruttorie  disciplinate  nel  richiamato decreto n. 593/2000, sulla base dei seguenti criteri tecnico-scientifici:
 novita'   e  originalita'  delle  conoscenze  acquisibili  e  dei risultati conseguibili rispetto allo stato dell'arte;
 utilita'  delle medesime conoscenze per innovazioni di prodotto e di  processo,  che  accrescano  la  competitivita'  e  favoriscano lo sviluppo;
 qualita'  e  idoneita'  delle  strutture  di ricerca previste dal soggetto  proponente,  anche  in  ordine  alle forme organizzative di coordinamento tra le stesse;
 attendibilita'   delle   ricadute   economico-occupazionali   del progetto indicate dal proponente;
 congruita' di massima dei costi indicati per la realizzazione del progetto.
 |  |  |  | Art. 3. 
 1.  La  preselezione  di  cui al precedente art. 2 dovra' operarsi, nell'ambito  dei  singoli  articoli di  cui al precedente art. 1, nel limite delle disponibilita' sopra citate maggiorate del 20%.
 2.  La  durata  delle predette attivita' di preselezione non potra' superare i tre mesi dal suo avvio.
 3.  La  preselezione  di cui al precedente comma 1 non operera' nei confronti  dei progetti per i quali e' stato gia' acquisito il parere finale del richiamato Comitato.
 4.  I  progetti preselezionati ai sensi del precedente comma 1 sono trasmessi,    per    l'espletamento   delle   attivita'   istruttorie disciplinate dal richiamato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000,  all'istituto  di  credito  indicato dai soggetti proponenti in sede  di  domanda  di  finanziamento  e  ad  uno o piu' degli esperti scientifici   indicati  dal  predetto  Comitato  o,  in  alternativa, all'esperto   scientifico   eventualmente  gia'  incaricato  in  data precedente al richiamato decreto direttoriale del 12 dicembre 2002.
 5.  Il Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca si riserva, in  presenza di ulteriori disponibilita' finanziarie, di trasmettere, per  l'espletamento  delle attivita' istruttorie di cui al precedente comma  2, progetti preselezionati positivamente ma non rientranti nel limite finanziario di cui al precedente comma 1.
 6.  Al  fine  di garantire la massima efficacia degli interventi di cui  alle precedenti disposizioni, anche con riferimento all'esigenza del  miglior utilizzo delle risorse provenienti dai fondi strutturali della   Unione   europea,  le  convenzioni  stipulate  dal  Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca con gli istituti bancari   per   la  gestione  degli  interventi  di  cui  al  decreto legislativo  n. 297 del 27 luglio 1999, sono prorogate, dalla data di scadenza  delle convenzioni stesse, sino all'espletamento delle nuove operazioni  per la selezione, ai sensi delle normative comunitarie in materia, di nuovi soggetti cui affidare i predetti servizi.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 31 gennaio 2005
 Il Vice - Ministro: Possa
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