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| Gazzetta n. 45 del 24 febbraio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |  | DECRETO 7 febbraio 2005 |  | Ammissione,  ai  progetti  autonomamente presentati, per attivita' di ricerca, proposte da costituende societa', per un impegno di spesa di Euro 7.219.242,94. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca
 
 Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'universita' e della ricerca»;
 Vista  la  legge 17 febbraio 1982, n. 46, «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione  dei  progetti  presentati  e  la proposta di ammissione degli  stessi  agli  interventi  del fondo predetto siano affidate al Comitato  tecnico  scientifico  composto  secondo  le  modalita'  ivi specificate;
 Vista  la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;
 Visto  il  decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;
 Vista la legge 14 gennaio 1994 n. 20;
 Visto  il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della  disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca   scientifica   e   tecnologica,   per  la  diffusione  delle tecnologie,  per  la mobilita' dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5  e  7  che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;
 Visto  il  decreto  ministeriale  8 agosto  1997,  recante:  «Nuove modalita'  procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli   interventi  a  valere  sul  Fondo  speciale  per  la  ricerca applicata;
 Visto  il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina  del  Comitato,  cosi'  come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;
 Viste  le  domande presentate ai sensi dell'art. 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;
 Tenuto  conto  delle proposte formulate dal Comitato nelle riunioni del  23 novembre  2004  e  14 dicembre  2004  di  cui  ai  rispettivi resoconti sommari;
 Vista   la  circolare  prot.  n.  760/ric.  del  29 dicembre  1999, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  7  dell'11 gennaio  2000, recante:   «Disciplina   transitoria   delle  attivita'  di  sostegno nazionale  alla  ricerca  industriale  di cui al decreto ministeriale 8 agosto  1997, n. 954 (legge n. 46/1982), nelle more dell'entrata in vigore   dei   regolamenti  di  attuazione  del  decreto  legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;
 Visto il decreto ministeriale del 12 dicembre 2002 pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale del 18 dicembre 2003 e riguardante tra l'altro la sospensione    delle   attivita'   istruttorie   delle   domande   di finanziamento  pervenute  ai  sensi  degli  articoli 4,  5, 6, 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954;
 Tenuto  conto del decreto ministeriale del 17 marzo 2003 pubblicato nella   Gazzetta   Ufficiale   del   1° aprile  2003  concernente  la conclusione  del  periodo di sospensione delle attivita' istruttorie, relativamente  alle domande pervenute a valere sugli articoli 4, 5, 6 e 11 del decreto 8 agosto 1997, n. 954;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze n. 90402  del  10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e della ricerca «Criteri e modalita' di concessione delle  agevolazioni  previste dagli interventi a valere sul Fondo per le  agevolazioni  alla  ricerca  (F.A.R.),  registrato alla Corte dei conti  il  30 ottobre  2003 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2003, n. 274;
 Viste  le disponibilita' del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2004;
 Considerato  che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nelle  predette  riunioni  esiste  o  e'  in corso di acquisizione la certificazione  di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 
 I  seguenti  progetti  di  ricerca  sono  ammessi  agli  interventi previsti  dalle  leggi  citate  nelle  premesse,  nella  forma, nella misura,  le  modalita'  e le condizioni indicate, per ciascuno, nelle schede allegate al presente decreto (allegato 1).
 |  |  |  | Art. 2. Condizioni generali
 
 1.  Gli  interventi  di  cui  al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
 2. Per il progetto di cui al presente decreto il tasso di interesse da applicare al finanziamento agevolato e' fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.
 3.  La  durata  del  finanziamento  e'  stabilita in un periodo non superiore  a  dieci anni a decorrere dalla data del presente decreto, comprensivo  di  un periodo di preammortamento ed utilizzo fino ad un massimo  di  cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate  semestrali  con  scadenza  primo gennaio e primo luglio di ogni anno  solare) non puo' superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del  progetto  di  ricerca  e/o formazione. Le rate dell'ammortamento sono  semestrali,  costanti,  posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima  di  esse  coincide  con  la seconda scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto.
 Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.
 4.  La  durata dei progetti potra' essere maggiorata fino a 12 mesi per  compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attivita'  poste  in  essere  dal  contratto,  fermo  restando quanto stabilito al comma 3.
 |  |  |  | Art. 3. 
 L'ammontare  del contributo in conto interessi previsto dalla legge n.  346/1988,  disposto ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, e' determinato  in  via  preliminare in Euro 576.989,84 e gravera' sulle disponibilita'  del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2004.
 Con successivo provvedimento in relazione al finanziamento concesso dall'Istituto  finanziatore  all'uopo  convenzionato  ed  al tasso di riferimento   previsto   dal  relativo  contratto  di  mutuo,  verra' determinato in via definitiva.
 |  |  |  | Art. 4. 
 Le  risorse  necessarie  per  gli  interventi di cui all'art. 1 del presente  decreto,  disposto  ai  sensi  della  legge  n. 1089/1968 e successive     modifiche    e    integrazioni,    sono    determinate complessivamente  in Euro 7.219.242,94 ripartita in Euro 2.748.580,72 nella  forma di contributo nella spesa, Euro 3.893.672,38 nella forma di  credito  agevolato e Euro 576.989,84 nella forma di contributo in conto  interessi  e  graveranno sulle disponibilita' del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2004.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 7 febbraio 2005
 Il direttore generale: Criscuoli
 |  |  |  | Allegato 
 ---->   Vedere allegato da pag. 47 a pag. 49  <----
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