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| Gazzetta n. 45 del 24 febbraio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 11 febbraio 2005 |  | Riconoscimento,  al  sig.  Chiminello  Mariano,  di  titolo di studio estero,  quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in Italia della professione di ingegnere. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  cosi' come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;
 Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione  della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988 - relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di durata minima di tre anni;
 Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, cosi'  come  modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede l'applicabilita'  del  decreto  legislativo stesso anche ai cittadini degli  Stati  membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
 Vista l'istanza del sig. Chiminello Mariano, nato il 1° agosto 1974 a  Rosario  (Argentina),  cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi  dell'art.  49  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999  in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n.   115/1992,   il  riconoscimento  del  proprio  titolo  accademico professionale  di «Ingeniero civil» conseguito in Argentina presso la «Universidad  Nacional  de  Rosario»  (Argentina) in data 17 dicembre 1999  e rilasciato il 6 febbraio 2001 ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;
 Preso  atto  che il richiedente risulta essere iscritto al «Colegio de  Profesionales de la Ingenieria Civil de la Provincia de Santa Fe» dal 20 agosto 2004;
 Viste  le  determinazioni  della conferenza di servizi nella seduta del 23 novembre 2004;
 Considerato  il  conforme  parere  del rappresentante del Consiglio Nazionale  di  categoria  espresso  nella seduta di cui sopra e nella nota in atti datata 30 novembre 2004;
 Rilevato  che  comunque  permangono  differenze  tra  la formazione accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della professione  di  «ingegnere  - settore civile ambientale» e quella di cui  e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
 Visto  l'art.  49,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
 Visto  l'art.  6,  n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Al  sig.  Chiminello  Mariano,  nato  il  1° agosto  1974 a Rosario (Argentina),   cittadino   italiano,   e'   riconosciuto   il  titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo  degli  ingegneri  sezione  A  - settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia.
 |  |  |  | Art. 2. Detto  riconoscimento  e'  subordinato  al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) estimo.
 |  |  |  | Art. 3. La  prova  si  compone  di  un  esame  scritto  e un esame orale da svolgersi  in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro  sono  indicate  nell'allegato  A,  che  costituisce parte integrante del presente decreto.
 Roma, 11 febbraio 2005
 Il direttore generale: Mele
 |  |  |  | Allegato A 
 a) Il   candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
 b) La  prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia  indicata  nel  testo  del  decreto,  si  compone di un esame scritto  ed  un  esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto  consiste  nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni  tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 2.
 c) L'esame  orale  consiste  nella discussione di brevi questioni tecniche  vertenti  sulla  materia indicata nel precedente art. 2, ed altresi' sulle conoscenze di deontologia ed ordinamento professionale del  candidato.  A  questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
 d) La   commissione   rilascia   all'interessato   certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sez. A settore «civile ambientale».
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