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| Gazzetta n. 45 del 24 febbraio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | COMUNICATO |  | Proposta   di   modifica   del   disciplinare   di  produzione  della denominazione d'origine protetta «Robiola di Roccaverano» |  | 
 |  |  |  | Il  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali ha ricevuto l'istanza   intesa  ad  ottenere  la  modifica  del  disciplinare  di produzione   della   denominazione  d'origine  protetta  «Robiola  di Roccaverano»,  registrata  con  Reg. (CE) n. 1263 del 1° luglio 1996, nel quadro della procedura prevista dall'art. 17 del reg. 2081/92 del Consiglio   del  14 luglio  1992,  presentata  dal  Consorzio  Tutela Formaggio   Robiola   di   Roccaverano   riconosciuto   con   decreto ministeriale  4 novembre  2003,  ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999; Considerato  che  il  Consorzio  di cui sopra e' l'unico soggetto legittimato  a  presentare  l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi del gia' citato art. 14;
 Considerato   che  l'istanza  di  modifica  del  disciplinare  di produzione  della  D.O.P. «Robiola di Roccaverano», comprensiva delle mere   correzioni   e  delle  necessarie  integrazioni,  riguarda  in particolare  gli  elementi  che  favoriscono  la  tracciabilita' e il controllo  della  produzione, nonche' la designazione e presentazione del prodotto all'atto della sua immissione al consumo;
 Considerato  che le modifiche apportate riportano in maniera piu' precisa  ed  esplicita  le  tecniche produttive che erano indicate in modo non dettagliato nel disciplinare attualmente vigente;
 Ritenuto  che  le  modifiche  apportate risultano non alterare le caratteristiche del prodotto e non attenuare il legame con l'ambiente geografico;
 Considerato  altresi'  che  l'art.  9  del  citato  Reg. (CEE) n. 2081/92  prevede  la  possibilita',  da  parte degli Stati membri, di chiedere   la   modifica   ai   disciplinari   di   produzione  delle denominazioni registrate;
 Considerato   che  l'attuale  disciplinare  di  produzione  della denominazione  d'origine protetta «Robiola di Roccaverano» e' formato dall'insieme  della documentazione trasmessa alla Commissione europea per la registrazione della denominazione;
 Il  Ministero delle politiche agricole e forestali, in attesa che la  Regione  Piemonte  esprima  il  proprio  motivato parere circa la richiesta  di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione comprensivo delle modifiche;
 Le  eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente  proposta  dovranno  essere  presentate,  nel rispetto della disciplina  fissata  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre   1972,  n.  642  «disciplina  dell'imposta  di  bollo»  e successive   modifiche,  al  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali - Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei  servizi  -  Direzione  generale  per  la  qualita'  dei prodotti agroalimentari   e   la   tutela  del  consumatore  -  QTC  III,  via XX settembre  n.  20  - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana della  presente  proposta,  dai  soggetti interessati e costituiranno oggetto  di opportuna valutazione da parte del Ministero, prima della trasmissione  della  suddetta  proposta  di modifica alla Commissione Europea.
 |  |  |  | Allegato 
 PROPOSTA  DI  MODIFICA  DEL  DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL FORMAGGIO
 «ROBIOLA DI ROCCAVERANO» DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA (DOP).
 
 La  denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano» e' riservata   esclusivamente   al   formaggio  prodotto,  stagionato  e marchiato  nella zona di produzione e che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
 La  DOP  «Robiola  di Roccaverano» si presenta cilindrica a facce piane leggermente orlate con scalzo leggermente convesso. Il diametro delle facce e' compreso tra i 10 e 13 cm, con altezza dello scalzo da 2,5 a 4 cm. Il peso di una forma varia dai 250 ai 400 grammi.
 Questi  parametri  sono riferiti al termine del periodo minimo di maturazione.
 La Robiola di Roccaverano si produce per l'intero arco dell'anno, e' un formaggio ottenuto con l'impiego della cagliata lattica, fresco sottoposto a maturazione, affinatura o stagionatura.
 Le   caratteristiche   sensoriali   del   formaggio  «Robiola  di Roccaverano», in base al grado di maturazione, vengono distinte in:
 Prodotto fresco.
 
 Crosta:  puo'  presentarsi  sotto  forma  di  una lieve fioritura naturale di muffe o essere inesistente.
 Aspetto esteriore: bianco latte oppure paglierino.
 Pasta: di colore bianco latte.
 Struttura: cremosa, morbida.
 Sapore e aroma: delicato, saporito e/o leggermente acidulo.
 Prodotto affinato o stagionato.
 
 Crosta: presenta una fioritura naturale di muffe.
 Aspetto  esteriore:  bianco  crema, paglierino oppure leggermente rossiccia.
 Pasta: di colore bianco latte.
 Struttura:  morbida e leggermente compatta con il protrarsi della stagionatura, puo' essere cremosa nel sottocrosta.
 Sapore e aroma: saporito.
 Prodotto secco.
 
 Crosta: secca e dura.
 Aspetto esteriore: paglierino o rossiccia.
 Pasta: di colore crema e/o giallo.
 Struttura: compatta.
 Sapore e aroma: fortemente saporito.
 Nella  Robiola di Roccaverano gli aromi ed i sapori si presentano decisi fino al piccante in funzione della stagionatura.
 I parametri di riferimento per la Robiola di Roccaverano relativi al grasso, alle sostanze proteiche e alle ceneri sono:
 grasso: minimo 40% sul secco;
 sostanze proteiche: minimo 34% sul secco;
 ceneri: minimo 3% sulla materia secca.
 Per  la  produzione della Robiola di Roccaverano si adopera latte crudo  intero  di capra delle razze Roccaverano e Camosciata Alpina e loro incroci, di pecora di razza Pecora delle Langhe e di vacca delle razze   Piemontese   e  Bruna  Alpina  e  loro  incroci,  proveniente esclusivamente  dall'area di produzione, con le seguenti percentuali: latte  crudo  intero  di  capra in purezza o in rapporto variabile in misura  minima  del 50% con latte crudo intero di vacca e/o pecora in misura   massima  del  50%,  proveniente  da  mungiture  consecutive, effettuate in un arco di tempo tra le 24 e le 48 ore.
 L'alimentazione  degli  ovi-caprini  e' ottenuta dal pascolamento degli  animali nel periodo compreso fra il 1° marzo ed il 30 novembre e  dall'utilizzo  di  foraggi  verdi  e/o  conservati  e  granella di cereali, leguminose, oleose e loro trasformazioni.
 Gli  appezzamenti  di  prato, prato-pascolo e bosco devono essere iscritti in un elenco tenuto dall'organismo di controllo.
 L'alimentazione   delle   vacche   puo'   essere  costituita  dal pascolamento e da foraggi verdi e/o conservati e granella di cereali, leguminose, oleose e loro trasformazioni.
 L'alimentazione di tutti gli animali deve provenire dalla zona di produzione  per  una  quota percentuale superiore all'80%. E' vietato l'uso  di insilati di mais e di foraggio. Tutta l'alimentazione degli animali non deve contenere organismi geneticamente modificati.
 E'  vietato  l'utilizzo di latte proveniente da allevamenti senza terra.
 Durante  tutte  le fasi di lavorazione non e' consentito l'uso di pigmenti, coloranti e di aromi particolari.
 Il latte, eventualmente inoculato con culture di fermenti lattici naturali  ed  autoctoni  dell'area  di  produzione  (lattoinnesti e/o sieroinnesti), e' addizionato con caglio di origine animale non prima che  sia  iniziato il processo di acidificazione e ad una temperatura compresa  tra  i  18 °C  e  i  24 °³C e viene lasciato a riposo, alla stessa  temperatura,  per  un  tempo di coagulazione da 8 a 36 ore in funzione delle condizioni climatiche ed ambientali di lavorazione. Si procede quindi delicatamente al trasferimento della cagliata acida in appositi  stampi  forati  muniti di fondo. Prima della formatura puo' essere  effettuato  uno spurgo del siero per sgocciolamento in tele a trama  fine.  La  sosta  negli  stampi  si  protrae fino a 48 ore con rivoltamenti periodici al fine di favorire lo spurgo del siero.
 La  salatura  deve  essere effettuata a secco sulle due facce del prodotto  durante  i  rivoltamenti  oppure al termine del processo di formatura.  La  maturazione  naturale viene effettuata conservando il prodotto  fresco in appositi locali per almeno tre giorni dal momento della  messa negli stampi. Dal quarto giorno dalla messa negli stampi e'  consentita  la  vendita  o  la  prosecuzione della maturazione in azienda  e/o  a carico degli affinatori (stagionatori). A partire dal quarto  giorno  dalla  messa  negli  stampi  e'  consentito  l'uso di vegetali  aromatizzanti.  La  Robiola  di  Roccaverano e' considerata stagionata  a  partire dal decimo giorno dalla messa negli stampi. La Robiola  di  Roccaverano  e considerata secca quando ha raggiunto una maturazione di almeno trenta giorni dalla messa negli stampi.
 All'atto  dell'immissione  al  consumo,  al formaggio deve essere applicato,  a  sigillo della confezione, il logo comunitario adesivo. il  logo della denominazione e' costituito da una «R» stilizzata. Nel simbolo  grafico della «R» maiuscola stilizzata di colore marrone, e' disegnata  una  torre  con  i merli sovrastanti ispirata alla storica torre  del  comune  di Roccaverano; l'occhiello della «R» rappresenta una  forma  di  Robiola  di  Roccaverano e nella gamba sottostante un fregio  colorato  di  verde e di giallino/verde che ricorda i prati e l'andamento  sinuoso  tipico  delle  colline  della  Langa.  Il tutto inserito  in  una  corona  circolare di colore verde scuro recante la scritta  in  bianco  a carattere maiuscolo «ROBIOLA DI ROCCAVERANO» e con  in basso al centro un piccolo fiore stilizzato di colore bianco. Tutto  il  logo  e'  stampato  su  sfondo  bianco. Alla base del logo comunitario  viene  riportato  il  codice identificativo dell'azienda produttrice  e  Il  numero progressivo di marchiatura: su sfondo ocra per  la Robiola di Roccaverano prodotta con solo latte di capra, e su sfondo bianco per quelle ottenute da latte misto.
 Solo  a  seguito  di  tale  marchiatura il prodotto potra' essere immesso sul mercato con la denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano».
 Ogni  singola forma viene immessa al consumo intera, confezionata e  marchiata.  Qualora  il  formaggio  «Robiola di Roccaverano» venga trasferito  non  confezionato a stagionatori e/o affinatori, comunque operanti  all'interno  della  zona di produzione per il proseguimento della   maturazione,   deve   essere  accompagnato  da  un  documento riportante:
 a) il  numero di forme prodotte con latte caprino e/o il numero di forme di latte misto;
 b) la dicitura «Robiola di Roccaverano»;
 c) il   numero   dei   rispettivi   loghi   comunitari  nonche' l'indicazione della loro numerazione progressiva.
 I    prodotti   ottenuti   dall'elaborazione   del   prodotto   a denominazione  sono  immessi  al  consumo  in  confezioni  recanti il riferimento   alla   denominazione   senza   l'apposizione  del  logo comunitario a condizione che:
 il prodotto a denominazione costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica;
 gli utilizzatori del prodotto a denominazione siano autorizzati dai  titolari del diritto di proprieta' intellettuale conferito dalla registrazione  della  D.O.P.  riuniti  in  Consorzio  incaricato alla tutela  dal  Ministro delle politiche agricole e forestali. Lo stesso consorzio  incaricato  provvedera'  anche  ad  iscriverli in appositi registri e a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta.
 In  assenza  di  un  Consorzio  di  tutela incaricato le predette funzioni  saranno  svolte  dal  Ministero  delle politiche agricole e forestali  in  quanto autorita' nazionale preposta all'attuazione del reg. (CEE) n. 2081/1992.
 La   zona   di  provenienza  del  latte,  di  trasformazione,  di raggiungimento    dei    termini    di   maturazione   previsti,   il confezionamento    e   la   marchiatura   comprende   il   territorio amministrativo dei seguenti comuni:
 provincia di Asti:
 Bubbio,  Cessole,  Loazzolo,  Mombaldone,  Monastero Bormida, Olmo Gentile, Roccaverano, San Giorgio Scarampi, Serole e Vesime;
 provincia di Alessandria:
 Castelletto  d'Erro,  Denice,  Malvicino, Merana, Montechiaro d'Acqui,  Pareto,  Ponti,  Spigno  ed  il  territorio  del  comune di Cartosio ubicato sulla sponda sinistra del torrente Erro.
 
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