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| Gazzetta n. 45 del 24 febbraio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  | DECRETO 7 febbraio 2005 |  | Scioglimento  della  societa'  cooperativa  «Centro  P.R. Societa' di servizi a r.l. (gia' M.C.R. Service a r.l.)», in Novate Milanese. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO di Milano
 
 Visto  l'art.  2545-septiesdecies  del  codice  civile nel quale, a seguito  del  decreto  legislativo  n.  6/2003,  sono  confluite, con modificazioni ed integrazioni, le norme che erano contenute nel primo comma dell'art. 2544 del codice civile;
 Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
 Visto  il  decreto  del  direttore  generale della cooperazione del 6 marzo  1996  di  decentramento  agli  uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di societa' cooperative;
 Visto  il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione   alle  direzioni  provinciali  del  lavoro,  servizio politiche  del  lavoro  delle  funzioni  gia'  attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;
 Visti  i  due  decreti  del  Sottosegretario di Stato del Ministero delle attivita' produttive in data 17 luglio 2003, il primo dei quali aveva determinato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio  per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di societa' cooperative e il secondo  dei  quali  aveva rideterminato l'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di societa' cooperative;
 Vista  la  circolare  del  Ministero  delle  attivita' produttive - Direzione  generale  per  gli  enti  cooperativi  - Div. IV, prot. n. 1579551  del  30 settembre  2003  relativa  ai  decreti  ministeriali 17 luglio 2003;
 Visto   l'unanime   parere   della   Commissione  centrale  per  le cooperative     espresso    nella    seduta    dell'8 ottobre    1997 sull'applicabilita'   dell'art.  2544  del  codice  civile  anche  in presenza  delle  fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorche'  preesistenti;  nel  caso  in  specie:  l'impossibilita' di funzionamento  dell'assemblea della societa' cooperativa «Centro P.R. Societa' di servizi (gia' M.C.R. Service) a r.l.», con sede in Novate Milanese (Milano ), via Vialba n. 52;
 Vista  la  nota  prot.  n.  676 del 1° marzo 1999 del Ministero del lavoro   e  della  previdenza  sociale  -  Direzione  generale  della cooperazione - Divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio  ex art. 2544 del codice civile di societa' cooperative nei cui  confronti si verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;
 Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
 Vista  la  convenzione  per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti  tra  gli  uffici  centrali  e  periferici del Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali e gli uffici del Ministero delle attivita' produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, del 30 novembre 2001;
 Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero del  lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento per le politiche del  lavoro  e  dell'occupazione  e tutela dei lavoratori - Direzione generale degli affari generali, risorse umane e attivita' ispettiva - Divisione I,  relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuita' dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - Problematiche connesse alla fase transitoria»;
 Vista la relazione finale del commissario governativo, nominato con decreto  ministeriale 29 gennaio 2003, datata 4 giugno 2003, relativa alla  societa  cooperativa  «Centro  P.R.  Societa'  di servizi (gia' M.C.R.  Service)  a  r.l.», con sede in Novate Milanese (Milano), via Vialba  n.  52, da cui emerge l'assoluto disinteresse della compagine sociale  per  le  sorti  della  cooperativa  e  l'insussistenza delle condizioni  materiali  indispensabili  per  ripristinarne il corretto funzionamento;
 Vista  la nota del Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale  per  gli  enti cooperativi - Divisione IV, prot. n. 1578685 del  24 luglio  2003,  nella  quale,  tenuto  conto della sostanziale inattendibilita'    delle   scritture   contabili   evidenziata   dal commissario  governativo,  anche a proposito dell'attivo patrimoniale per  quanto  concerne  la  voce  altri crediti, l'amministrazione non ritiene  che  ricorrano,  nei  confronti  dell'ente  in  argomento, i presupposti  per  la  liquidazione coatta amministrativa bensi quelli per lo scioglimento d'ufficio senza nomina di commissario liquidatore ex art. 2544 (ora 2545-septiesdecies) del codice civile;
 Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative espresso  all'unanimita' nella seduta del 22 dicembre 2004, in merito alla  ricorrenza  dei presupposti per l'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio senza nomina di commissario liquidatore;
 Decreta:
 
 La  societa'  cooperativa  «Centro  P.R. Societa' di servizi a r.l. (gia'  M.C.R. Service a r.l.)», sede legale Novate Milanese (Milano), via  Vialba  n. 52, costituita per rogito notaio dott. Enrico Lainati di  Milano in data 19 gennaio 1998, repertorio n. 211400, raccolta n. 30065, BUSC n. 16488/286007, codice fiscale: 12349880158, e' sciolta, senza  dar  luogo  a  nomina  di  commissario  liquidatore,  ai sensi dell'art.  2545-septiesdecies  del codice civile e dell'art. 2, comma 1,  della  legge 17 luglio 1975, n. 400, in quanto non e' in grado di raggiungere  lo  scopo  per il quale e' stata costituita e non emerge attivo da liquidare.
 Il presente decreto verra' trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio   pubblicazioni   leggi   e   decreti,   per  la  conseguente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
 Milano, 7 febbraio 2005 Il direttore provinciale: Truppi
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