| 
| Gazzetta n. 45 del 24 febbraio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  | DECRETO 7 febbraio 2005 |  | Scioglimento  della  societa'  cooperativa  di  trasporti  «Consorzio A.N.I.C.A.» a r.l., in Aprilia. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO di Latina
 
 Visto  l'art. 9 (art. 223-septiesdecies) del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;
 Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
 Visto  il  decreto  del  direttore  generale della cooperazione del 6 marzo  1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento  d'ufficio,  limitatamente  a  quelle  senza  nomina  di liquidatore;
 Vista  la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e  della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6;
 Vista   la   convenzione  del  30 novembre 2001  stipulata  tra  il Ministero  del  lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attivita' produttive;
 Considerato  che la cooperativa in calce elencata non ha depositato i  bilanci  d'esercizio  da  oltre  cinque  anni  e  che  nello stato patrimoniale non sono iscritti valore di natura immobiliare;
 Decreta
 
 lo  scioglimento  ai  sensi  dell'art. 9 (art. 223-septiesdecies) del decreto  legislativo  n.  6 del 17 gennaio 2003, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, della sottoelencata cooperativa:
 societa'  cooperativa  di trasporti «Consorzio A.N.I.C.A» a r.l., con  sede  in  Aprilia  (Latina)  via  Paisiello n. 2, costituita per rogito notaio Vincenzo De Carolis in data 2 febbraio 1983, repertorio n. 3169 - B.U.S.C. n. 2124.
 I  creditori  o  altri  interessati  alla  nomina  del  commissario liquidatore  possono  presentare  formale  e  motivata  domanda  alla direzione provinciale del lavoro di Latina, viale P.L. Nervi n. 180 - scala  C  -  Latina,  entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
 Latina, 7 febbraio 2005
 Il direttore provinciale: Trinchella
 |  |  |  |  |