| IL DIRETTORE GENERALE della sanita' veterinaria e degli alimenti
 
 Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
 Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del 10 giugno  1995,  n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995)  concernenti  «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
 Visto  l'art.  4,  comma  1,  del  sopraccitato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni pubbliche;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290,  concernente  il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
 Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo  2003, n. 65, corretto ed integrato  dal  decreto  del  28 luglio  2004,  n.  260,  concernente l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati pericolosi;
 Vista  la  domanda  presentata  il  29 dicembre  2000  e successiva integrazione    del    16    febbraio    2001,    dall'impresa   Basf Aktiengesellschaft  -  D  67056  Ludwingshafen,  Germania, diretta ad ottenere  la  registrazione  provvisoria  del  prodotto fitosanitario denominato «Cabrio», contenente la sostanza attiva pyraclostrobin;
 Visti  gli  atti  da  cui  risulta  che  l'impresa  sopraccitata ha trasferito  la  titolarita' dei prodotti gia' registrati, ed in corso di registrazione, all'impresa Basf Agro S.p.A.;
 Visto  il  decreto  24 gennaio 2005, con cui e' stata trasferita la titolarita' dei prodotti gia' registrati ed in corso di registrazione dall'impresa  Basf  Agro  S.p.A.  all'impresa Basf Italia S.p.A., con sede in Cesano Maderno (Milano), via Marconato, 8;
 Visto  il  decreto  del  7 maggio  2004, relativo all'inclusione di alcune  sostanze  attive  tra cui pyraclostrobin, nell'allegato I del decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194,  in  attuazione della direttiva 2004/30/CE della Commissione del 10 marzo 2004;
 Visto  il parere favorevole espresso in data 17 novembre 2004 dalla Commissione  Consultiva  di  cui  all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
 Vista  la nota dell'Ufficio del 13 dicembre 2004, con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;
 Vista la nota pervenuta in data 14 gennaio 2005, da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;
 Visto  il  versamento  effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;
 Decreta:
 
 A  decorrere  dalla  data  del presente decreto e fino al 31 maggio 2014, l'impresa Basf Italia S.p.A., con sede legale in Cesano Maderno (Milano),  via  Marconato 8, e' autorizzata ad immettere in commercio il  prodotto fitosanitario denominato «Cabrio», con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.
 Per  la  sostanza  attiva  pyraclostrobin  sono  approvati  in  via provvisoria, fino all'emanazione di apposita direttiva comunitaria, i seguenti   limiti  massimi  di  residui,  che  saranno  inseriti  nel provvedimento  di  aggiornamento  del  decreto ministeriale 27 agosto 2004:
 prodotti  destinati  all'alimentazione:  Uve  - limiti massimi di residui (mg/kg): 2.
 Il prodotto e' confezionato nelle taglie da g 250-500 e litri 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 10.
 Il  prodotto  in  questione  e'  importato in confezioni pronte per l'impiego     dallo    stabilimento    dell'impresa    estera    Basf Aktiengesellschaft D-67056 Ludwigshafen, Germania.
 Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 12529.
 E'   approvata   quale   parte   integrante  del  presente  decreto l'etichetta  allegata,  con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.
 Il   presente   decreto  sara'  notificato  in  via  amministrativa all'impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 2 febbraio 2005
 Il direttore generale: Marabelli
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