| 
| Gazzetta n. 45 del 24 febbraio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI |  | DECRETO 15 settembre 2004, n. 337 |  | Regolamento   di   semplificazione   delle  procedure  amministrative relative alle Organizzazioni Non Governative. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI 
 Visto  il  regio  decreto  18 novembre  1923, n. 2440, e successive modificazioni    ed   integrazioni,   recante   «Nuove   disposizioni sull'amministrazione  del  patrimonio  e  sulla contabilita' generale dello Stato»;
 Visto  il  regio  decreto  23 maggio  1924,  n.  827,  e successive modificazioni    ed    integrazioni,    recante    «Regolamento   per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato»;
 Vista  la  legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo»;
 Visto  l'articolo  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante  «Disciplina  dell'attivita'  di  Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
 Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed  integrazioni,  recante  «Nuove  norme  in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
 Vista  la  legge  8 agosto  1996,  n.  426, recante «Conversione in legge,  con  modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, recante  differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti  il  Ministero  degli  affari  esteri e norme relative ad impegni internazionali ed alla cooperazione allo sviluppo»;
 Visto  il  decreto  legislativo  4 dicembre  1997,  n. 460, recante «Riordino  della  disciplina  tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale»;
 Vista la legge 13 aprile 1999, n. 95, e successive modificazioni ed integrazioni,  recante  «Disposizioni in materia di finanziamenti del Ministero  degli  affari  esteri alle iniziative di cooperazione allo sviluppo svolte da universita' e da organizzazioni non governative»;
 Vista  la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria  2003»,  e,  in  particolare, l'articolo 3, comma 43, che prevede che «il Ministro degli affari esteri, con decreto da adottare entro  novanta  giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,   sentite   le   competenti  Commissioni  parlamentari,  emana disposizioni  per razionalizzare i flussi di erogazione finanziaria e per  semplificare le procedure relative alla gestione delle attivita' di  cooperazione  internazionale,  con  particolare  riferimento alle procedure    amministrative    relative   alle   organizzazioni   non governative»;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1988, n. 177,  recante regolamento di esecuzione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo»;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252,  recante  regolamento  recante «Norme per la semplificazione dei procedimenti   relativi  al  rilascio  delle  comunicazioni  e  delle informazioni antimafia»;
 Udito  il  parere interlocutorio del Consiglio di Stato n. 2887/04, espresso   dalla   sezione   consultiva   per   gli   atti  normativi nell'Adunanza del 22 marzo 2004;
 Udito  il parere favorevole con osservazioni del Consiglio di Stato n.  2887/04, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 31 maggio 2004;
 Sentite   le   competenti   commissioni   parlamentari,   ai  sensi dell'articolo 3, comma 43, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
 Ritenuto,  in particolare, di aderire, per ragioni di correntezza e semplificazione  procedurale,  alla  osservazione formulata dalla III Commissione  della  Camera  dei  deputati con parere espresso in data 1° luglio  2004,  prevedendo  lo  svincolo  automatico  delle polizze fideiussorie  decorsi  centottanta  giorni dalla data di consegna del rapporto finale da parte della organizzazione non governativa;
 Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi  dell'articolo  17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n.  400,  in  data 3 settembre 2004 ed il relativo nulla osta in data 10 settembre 2004, prot. n. 16836/DAGL/3.3.1/1;
 
 Emana
 
 il seguente regolamento:
 
 Art. 1. Esame   e   approvazione   dei   rapporti  delle  organizzazioni  non
 governative
 
 1. Ai progetti promossi dalle organizzazioni non governative di cui all'articolo  29  della  legge  26 febbraio  1987, n. 49, relativi ad attivita'  di cooperazione internazionale, ivi compresi i progetti di informazione e di educazione allo sviluppo, approvati successivamente all'entrata  in  vigore  del  presente  regolamento,  si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6.
 2.  Ai  fini  dell'approvazione da parte del Ministero degli affari esteri  e  dei successivi controlli dell'Ufficio centrale di bilancio presso  il  Ministero  degli  affari  esteri,  i rapporti intermedi e finali  presentati  allo  stesso  Ministero degli affari esteri dalle organizzazioni   non   governative   sono  corredati  dalla  seguente documentazione:
 a) lo   stato   di   avanzamento   descrittivo   delle  attivita' realizzate;
 b) il    rendiconto    finanziario,   sottoscritto   dal   legale rappresentante  della organizzazione non governativa, composto da: 1) elenco  dei trasferimenti di valuta nel Paese beneficiario; 2) elenco delle spese effettuate, in Italia e nel Paese beneficiario, per voci;
 c) la  relazione  di un revisore contabile iscritto da almeno tre anni  nell'apposito  Registro  di  cui  al  decreto  legislativo  del 27 gennaio  1992,  n.  88,  e  successive  modificazioni,  attestante l'attendibilita'  del  rendiconto  finanziario  a  seguito dell'esame della  documentazione giustificativa e la sua corrispondenza al piano finanziario al quale esso si riferisce.
 3.  Gli  oneri  relativi alla relazione del revisore contabile sono evidenziati  tra  le  voci  di  spesa  del  programma  e  gravano sul contributo del Ministero degli affari esteri.
 4.  L'organizzazione  non  governativa  ha  l'obbligo di conservare tutta  la  documentazione  amministrativa  e  contabile  relativa  ai progetti  di  cui al comma 1 presso la propria sede per un periodo di almeno  cinque anni successivi alla presentazione del rapporto finale e  della  scheda di chiusura da parte della stessa organizzazione non governativa.
 5.  L'amministrazione  ha  comunque  facolta' di effettuare, sia in corso  d'opera, sia entro cinque anni dalla data di presentazione del rapporto  finale,  qualsiasi  controllo  sia  presso  la  sede  delle organizzazioni  non  governative,  sia  nei Paesi nei quali si stanno realizzando o si sono realizzati i progetti di cui al comma 1.
 6.  Il  rapporto finale e', inoltre, corredato da una dichiarazione del Ministero degli affari esteri che attesta il raggiungimento degli obiettivi  previsti  dal  progetto e da una analoga dichiarazione del legale rappresentante della organizzazione non governativa.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
 approvato con D.P.R 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine
 di  facilitare  la lettura delle disposizioni di legge alle
 quali  e'  operato il rinvio. Restano invariati il valore e
 l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 Note all'art. 1.
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  29,  della  legge
 26 febbraio  1987,  n.  49, pubblicata nel suppl. ord. alla
 Gazzetta  Ufficiale  28 febbraio  1987, n. 49, reca: «Nuova
 disciplina  della  cooperazione  dell'ltalia con i Paesi in
 via di Sviluppo.»:
 «Art.  29  (Effetti  della  idoneita). - 1. Il Comitato
 direzionale  verifica - ai fini dell'ammissione ai benefici
 della presente legge - la conformita', ai criteri stabiliti
 dalla  legge  stessa,  dei  programmi  e  degli  interventi
 predisposti    dalle    organizzazioni    non   governative
 riconosciute   idonee,   sentita   la  Commissione  per  le
 organizzazioni non governative di cui all'art. 8, comma 10.
 2.   Alle   organizzazioni  suindicate  possono  essere
 concessi  contributi  per  lo  svolgimento  di attivita' di
 cooperazione  da  loro promosse, in misura non superiore al
 70 per cento dell'importo delle iniziative programmate, che
 deve  essere  integrato  per  la  quota  restante  da forme
 autonome,  dirette  o  indirette,  di  finanziamento  salvo
 quanto  previsto agli articoli 31, comma 2-bis, e 32, comma
 2-ter.  Ad esse puo' essere altresi' affidato l'incarico di
 realizzare  specifici programmi di cooperazione i cui oneri
 saranno   finanziati   dalla   Direzione  generale  per  la
 cooperazione allo sviluppo.
 3.  Le  modalita'  di  concessione dei contributi e dei
 finanziamenti e la determinazione dei relativi importi sono
 stabilite  con  apposita delibera del Comitato direzionale,
 sentito  il  parere della Commissione per le organizzazioni
 non governative.
 4.   Le   attivita'   di   cooperazione   svolte  dalle
 organizzazioni  non governative riconosciute idonee sono da
 considerarsi,  ai  fini  fiscali,  attivita'  di natura non
 commerciale.».
 -  Il  decreto  legislativo  27 gennaio  1992,  n.  88,
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 1992, n. 37
 S.O.  reca:  «Attuazione  della  direttiva  n.  84/253/CEE,
 relativa  alla  abilitazione  delle  persone incaricate del
 controllo di legge dei documenti contabili.».
 Note all'art. 3.
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 5, del decreto del
 Presidente   della   Repubblica  3  giugno  1998,  n.  252,
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 1998, n. 176,
 «Regolamento  recante  norme  per  la  semplificazione  dei
 procedimenti  relativi  al  rilascio  delle comunicazioni e
 delle informazioni antimafia.»:
 «Art.  5.  (Autocertificazione).  -  1.  Fuori dei casi
 previsti  dall'art. 10, i contratti e subcontratti relativi
 a  lavori o forniture dichiarati urgenti ed i provvedimenti
 di  rinnovo conseguenti a provvedimenti gia' disposti, sono
 stipulati,  autorizzati  o  adottati previa acquisizione di
 apposita  dichiarazione  con la quale l'interessato attesti
 che  nei  propri  confronti  non  sussistono  le  cause  di
 divieto,  di  decadenza o di sospensione di cui all'art. 10
 della legge 31 maggio 1965, n. 575. La sottoscrizione della
 dichiarazione  deve  essere  autenticata  con  le modalita'
 dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
 2.  La  predetta dichiarazione e' resa dall'interessato
 anche  quando  gli  atti  e  i provvedimenti della pubblica
 amministrazione riguardano:
 a) attivita'    private,    sottoposte    a    regime
 autorizzatorio,  che  possono essere intraprese su denuncia
 di    inizio   da   parte   del   privato   alla   pubblica
 amministrazione competente;
 b) attivita'  private  sottoposte alla disciplina del
 silenzio-assenso,  indicate  nella  tabella  C  annessa  al
 regolamento  approvato  con  decreto  del  Presidente della
 Repubblica   26   aprile   1992,   n.   300,  e  successive
 modificazioni e integrazioni.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Polizze fideiussorie
 
 1. Alle polizze fideiussorie attivate nell'ambito delle convenzioni firmate  dal  Ministero  degli  affari esteri per la realizzazione di progetti   relativi   ad  attivita'  di  cooperazione  internazionale affidati   ad   organizzazioni   non  governative,  si  applicano  le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.
 2.  L'importo  coperto  dalla  polizza  fideiussoria a garanzia del finanziamento  massimo  non puo' essere superiore al 5 per cento, ne' inferiore  al  2 per cento del finanziamento stesso, mentre l'importo coperto  dalla  polizza fideiussoria a garanzia dell'anticipo e' pari all'importo dell'anticipo stesso.
 3.  L'importo  della  garanzia  richiesta  e' stabilito di volta in volta,  nei limiti consentiti dal precedente comma, dalle convenzioni di cui al comma 1.
 4.  Trascorsi centottanta giorni dalla conclusione del procedimento di  approvazione  del  rapporto  finale,  le  polizze fideiussorie si intendono    svincolate    senza   necessita'   di   ulteriori   atti amministrativi.  Il  predetto  termine  viene  sospeso  per  i giorni necessari  alla  organizzazione  non  governativa  per  rispondere ad eventuali  richieste  di  chiarimenti  da  parte  del Ministero degli affari esteri.
 |  |  |  | Art. 3. Certificazione antimafia
 
 1.  Il  Ministero  degli  affari  esteri  procede all'acquisizione, presso  le  Prefetture  o  gli altri organi eventualmente competenti, delle  comunicazioni  e  delle  informazioni  antimafia relative alle organizzazioni non governative.
 2.  Nei  casi  di  urgenza  si  applicano  le  disposizioni  di cui all'articolo  5, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
 |  |  |  | Art. 4. Esame e approvazione dei rapporti relativi ai progetti in corso
 
 1. Ai progetti relativi ad attivita' di cooperazione internazionale promossi dalle organizzazioni non governative, ivi compresi quelli di informazione e di educazione allo sviluppo, in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si applicano le  disposizioni  di  cui  ai  commi  2, lettere a) e b), 3, 4, 5 e 6 dell'articolo  1.  La  disposizione di cui al comma 2, lettera c), si applica ai rapporti finali di chiusura dei progetti.
 2.  I  rapporti  relativi  a  progetti  inerenti  ad  attivita'  di cooperazione    internazionale   promossi   da   organizzazioni   non governative   o   ad  esse  affidati,  ivi  compresi  i  progetti  di informazione e di educazione allo sviluppo, in corso di verifica alla data  di  entrata  in vigore del presente regolamento, sono approvati sulla base dell'accertata esistenza della seguente documentazione: a) lo stato di avanzamento descrittivo delle attivita' realizzate; b) il rendiconto   finanziario,   che   e'   composto  da:  1)  elenco  dei trasferimenti  di valuta; 2) elenco delle spese effettuate, in Italia e   nell'eventuale   Paese   beneficiario   per   voci,   debitamente sottoscritto   dal   legale  rappresentante  dell'organizzazione  non governativa;   3)   dichiarazione  del  legale  rappresentante  della organizzazione   non   governativa   attestante,   sotto  la  propria responsabilita',  il  raggiungimento  degli  obiettivi  previsti  dal progetto.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
 Roma, 15 settembre 2004
 Il Ministro: Frattini
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 Registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 2005
 
 Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 99
 |  |  |  |  |