Gazzetta n. 45 del 24 febbraio 2005 (vai al sommario) |
|
LEGGE 10 febbraio 2005, n. 18 |
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uganda per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Kampala il 6 ottobre 2000. |
|
|
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge: Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uganda per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Kampala il 6 ottobre 2000. |
| Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa. |
| Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla ossevare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 10 febbraio 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Fini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
-----------------
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 2036): Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) il 26 febbraio 2003. Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 20 marzo 2003, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 10ª e 11ª. Esaminato dalla 3ª commissione il 25 novembre 2003 ed il 21 gennaio 2004. Relazione scritta annunciata il 27 gennaio 2004 (atto n. 2036/A - relatore sen. Provera). Esaminato in aula e approvato il 20 aprile 2004.
Camera dei deputati (atto n. 4010): Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 28 aprile 2004, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VII, IX, X e XI. Esaminato dalla III commissione l'11 maggio 2004 ed il 16 giugno 2004. Esaminato in aula il 24 gennaio 2005 e approvato il 27 gennaio 2005. |
| Convenzione
tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uganda per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali Capitolo I CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE Articolo 1 SOGGETTI
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti. Articolo 2 IMPOSTE CONSIDERATE
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: a) per quanto concerne la Repubblica dell'Uganda: - l'imposta sul reddito (the incame tax) ancorche' riscossa mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicata quale "imposta ugandese"); b) per quanto concerne l'Italia: 1 - l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 2 - l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; 3 - l'imposta regionale sulle attivita' produttive ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate quali "imposta italiana"). 4. La Convenzione si applichera' anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si notificheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
Capitolo II DEFINIZIONI Articolo 3 DEFINIZIONI GENERALI
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: a) termine "Uganda" designa la Repubblica dell'Uganda; b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana; c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, l'Uganda o l'Italia; d) il termine "persona" comprende una persona fisica, una societa' ed ogni altra associazione di persone; e) il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che e' considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione; f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva e' situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra localita' situate nell'altro Stato contraente; h) il termine "nazionali" designa: (i) le persone fisiche che hanno la nazionalita' di uno Stato contraente; (ii) le persone giuridiche, le societa' di persone, e le associazioni costituite in conformita' della legislazione in vigore in uno Stato contraente; (i) l'espressione "autorita' competente" designa: (i)in Uganda, il Ministro delle Finanze pro tempore od il suo rappresentate autorizzato; (ii)in Italia, il Ministero delle Finanze; 2. Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse e' attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione. Articolo 4 RESIDENTI
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtu' della legislazione di detto Stato, e' ivi assoggettata ad imposta, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato. 2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione e' determinata nel seguente modo: a) detta persona e' considerata residente dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente; quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati, e' considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono piu' strette (centro degli interessi vitali); b) se non si puo' determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa e considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente; c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa e' considerata residente dello Stato del quale ha la nazionalita'; a) se detta persona ha la nazionalita' di entrambi gli Stati, o se non ha la nazionalita' di alcuno di essi, le autorita' competenti degli Stati risolvono la questione di comune accordo. d 3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica e' residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa e' residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva. Articolo 5 STABILE ORGANIZZAZIONE
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita'. 2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: a) una sede di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) un'officina; e) un laboratorio; f) un magazzino, relativamente ad una persona che mette a disposizione di altri strutture adibite a deposito; g) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava od ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali; h) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i sei mesi; i) la prestazione di servizi, ivi compresi i servizi di consulenza, effettuati da una impresa per mezzo di lavoratori dipendenti o altro personale, quando le attivita' di tale natura si protraggono nel Paese (per il medesimo progetto o per uno collegato) per un periodo o periodi che oltrepassano in totale i sei mesi nell'arco di un periodo di dodici mesi. 3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa; b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per la impresa; e) una sede fissa di affari e' utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicita', di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attivita' analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario. 4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 - e' considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attivita' di detta persona sia limitata all'acquisto di beni o merci per l'impresa. 5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attivita' per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attivita'. 6. Il fatto che una societa' residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una societa' residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attivita' in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per se' motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra. Capitolo III IMPOSIZIONE DEI REDDITI
Articolo 6 REDDITI IMMOBILIARI
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attivita' agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. L'espressione "beni immobili" ha il significato che ad essa e' attribuito dalla legislazione dello Stato contraente in cui i beni sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprieta' fondiaria. Si considerano altresi "beni immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di un'impresa nonche' ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente. Articolo 7 UTILI DELLE IMPRESE
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attivita', gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione. 2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attivita' identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione. 3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui e' situata la stabile organizzazione, sia altrove. Tuttavia, tale deduzione non sara' ammessa relativamente agli importi, eventualmente pagati, (diversamente che per rimborso di spese effettive) dalla stabile organizzazione alla direzione dell'impresa o ad altri uffici della stessa, a titolo di canoni, di onorari o altri pagamenti similari in corrispettivo per l'uso di brevetti o altri diritti, o a titolo di commissione, per la prestazione di specifici servizi o per la direzione, o, tranne il caso di un'impresa bancaria, a titolo di interesse sulle somme prestate alla stabile organizzazione. Parimenti, non si terra' alcun conto, nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione, degli importi addebitati (diversamente che per rimborso di spese effettive) dalla stabile organizzazione alla direzione dell'impresa o ad altri uffici della stessa, a titolo di canoni, onorari o altri pagamenti similari in corrispettivo per l'uso di brevetti o altri diritti, o a titolo di commissione, per la prestazione di specifici servizi o per la direzione, o, tranne il caso di un'impresa bancaria, a titolo di interesse sulle somme prestate alla direzione dell'impresa o ad altri uffici della stessa. 4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso. Tuttavia, il metodo di riparto adottato dovra' essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo. 5. Nessun utile puo' essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l'impresa. 6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente. 7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo. Articolo 8 NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA
1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. 2. Se la sede della direzione effettiva di una impresa di navigazione marittima e' situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui e' residente l'esercente la nave. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio. Articolo 9 IMPRESE ASSOCIATE
1. Allorche' a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza. 2. Allorche' uno Stato contraente include tra gli utili di un'impresa di detto Stato - e di conseguenza assoggetta a tassazione - utili per i quali un'impresa dell'altro Stato contraente e' stata sottoposta a tassazione in detto altro Stato, e gli utili cosi' inclusi sono utili che sarebbero maturati a favore dell'impresa del primo Stato se le condizioni fissate tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, allora detto altro Stato fara' un'apposita rettifica all'importo dell'imposta ivi applicata su tali utili. Tali rettifiche dovranno effettuarsi unicamente in conformita' alla procedura amichevole di cui all'articolo 26. Articolo 10 DIVIDENDI
1. I dividendi pagati da una societa' residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la societa' che paga i dividendi e' residente ed in conformita' della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi. Le autorita' competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione. Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della societa' per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi. 3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonche' i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui e' residente la societa' distributrice. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui e' residente la societa' che paga i dividendi, un'attivita' industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione. 5. Qualora una societa' residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non puo' applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa', a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro Stato, ne' prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della societa', anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato. Articolo 11 INTERESSI
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformita' alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. Le autorita' competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione. 3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti sono esenti da imposta in detto Stato se: a) il debitore degli interessi e' il Governo di detto Stato contraente o un suo ente locale; o b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprieta' di questo altro Stato contraente o di un suo ente locale; o c) gli interessi sono pagati, per conto del Governo, ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi nel quadro di accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti. 4. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, di buoni od obbligazioni di prestiti garantiti o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonche' ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono. 5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, un'attivita' industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione. 6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore e lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa, per le cui necessita' viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui e' situata la stabile organizzazione o la base fissa. 7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' imponibile in conformita' della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione. Articolo 12 CANONI
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato se tale residente ne e' il beneficiario effettivo. 2. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformita' alla legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei canoni e' un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. Le autorita' competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione. 3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonche', per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico. 4. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, un'attivita' commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione. 5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore e' lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessita' e' stato contratto l'obbligo del pagamento dei canoni, e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui e' situata la stabile organizzazione o la base fissa. 6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per i quali sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' imponibile in conformita' della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione. Articolo 13 COMPENSI PER SERVIZI TECNICI
1. I compensi per servizi tecnici provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali compensi per servizi tecnici sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformita' alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i compensi per servizi tecnici ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei compensi per servizi tecnici. 3. Ai fini del presente articolo l'espressione "compensi per servizi tecnici" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti a una persona, diversa da un proprio lavoratore dipendente, in relazione a qualsiasi servizio di carattere amministrativo, tecnico, gestionale o di consulenza. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei compensi per servizi tecnici, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i compensi per servizi tecnici, un'attivita' commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e i compensi per servizi tecnici si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, i compensi per servizi tecnici sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione. 5. I compensi per servizi tecnici si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore e' lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei compensi per servizi tecnici, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessita' e' stato contratto l'obbligo del pagamento dei compensi per servizi tecnici, e tali pagamenti sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i compensi per servizi tecnici stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui e' situata la stabile organizzazione o la base fissa. 6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo dei compensi per servizi tecnici o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei compensi per servizi tecnici eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' imponibile in conformita' alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Articolo 14 UTILI DI CAPITALE
1. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati. 2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato. 3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale o di beni mobili adibiti all'esercizio di dette navi od aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. 4. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante e' residente. Articolo 15 PROFESSIONI INDIPENDENTI
1. I redditi che una persona fisica residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre analoghe attivita' di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, ad eccezione delle seguenti circostanze, nelle quali detti redditi sono imponibili anche nell'altro Stato contraente: a) qualora essa disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attivita'; in tal caso, i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa; oppure b) qualora essa dimori nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi pari o superiori a 183 giorni complessivi nell'arco di un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell'anno fiscale considerato; in tal caso i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono percepiti in corrispettivo di attivita' esercitate in detto altro Stato. 2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attivita' indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonche' le attivita' indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti, contabili, statistici ed economisti. Articolo 16 LAVORO SUBORDINATO
1. Salve le disposizioni degli articoli 17; 19, 20 e 21 i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attivita' non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attivita' e' quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell'anno fiscale considerato, e b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non e' residente dell'altro Stato, e c) l'onere delle remunerazioni non e' sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato. 3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. Articolo 17 COMPENSI E GETTONI DI PRESENZA
I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualita' di membro del consiglio di amministrazione di una societa' residente dell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato. Articolo 18 ARTISTI E SPORTIVI
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 15 e 16, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato contraente in qualita' di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualita' di musicista, nonche' di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato. 2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo, in tale qualita', e' attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito puo' essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15. Articolo 19 PENSIONI
1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 20, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato. 2. Se un residente di uno Stato contraente diviene residente dell'altro Stato contraente, le somme ricevute da detto residente all'atto della cessazione dell'impiego nel primo Stato come indennita' di fine rapporto o remunerazioni forfetarie di natura analoga sono imponibili soltanto nel primo Stato contraente. Ai fini del presente paragrafo, l'espressione "indennita' di fine rapporto" comprende i pagamenti effettuati all'atto della cessazione di un incarico o di un impiego di una persona fisica. Articolo 20 FUNZIONI PUBBLICHE
1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in detto Stato. b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se i servizi vengono resi in questo Stato e la persona fisica e' un residente di questo Stato che: i) ha la nazionalita' di questo Stato; o ii) non e' divenuto residente di questo Stato al solo scopo di rendervi i servizi. 2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se la persona fisica e' un residente di questo Stato e ne ha la nazionalita'. 3. Le disposizioni degli articoli 16, 17 e 19 si applicano alle remunerazioni e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attivita' industriale o commerciale esercitata da uno degli Stati contraenti o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale. Articolo 21 PROFESSORI E INSEGNANTI
Un professore od un insegnante il quale soggiorni temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una universita', collegio, scuola od altro analogo istituto di istruzione, e che e', o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato contraente e' esente da imposta nel primo Stato contraente limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attivita' di insegnamento o di ricerca. Articolo 22 STUDENTI
Le somme che uno studente o un apprendista il quale e', o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato. Articolo 23 ALTRI REDDITI
1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in detto Stato. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente un'attivita' industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto od il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso gli elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione. Capitolo IV METODI PER ELIMINARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE Articolo 24 ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE
1. Si conviene che la doppia imposizione sara' eliminata in conformita' ai seguenti paragrafi del presente articolo. 2. Per quanto concerne l'Italia: Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Uganda, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve detrarre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sui redditi pagata in Uganda ma l'ammontare della detrazione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna detrazione sara' accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana. 3. Per quanto concerne l'Uganda: Se un residente dell'Uganda ritrae redditi che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, l'Uganda ammettera' in detrazione dall'imposta sul reddito di tale residente, un ammontare pari alla relativa imposta sul reddito pagata in Italia. Tuttavia, tale detrazione non potra' eccedere la quota dell'imposta sul reddito, calcolata prima che venga concessa la detrazione, che e' attribuibile, al reddito imponibile in Italia. Capitolo V DISPOSIZIONI PARTICOLARI Articolo 25 NON DISCRIMINAZIONE
1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione si applica altresi', nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti. 2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non puo' essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attivita'. La presente disposizione non puo' essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia. 3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 7 dell'articolo 11 o del paragrafo 4 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato. 4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale e' in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o piu' residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato. 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell'articolo 2, alle imposte di ogni genere e denominazione. 6. Tuttavia, le disposizioni dei paragrafi precedenti del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni interne per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale e, in particolare, le limitazioni della deducibilita' di spese ed altri .elementi negativi derivanti da transazioni tra imprese di uno Stato contraente ed imprese situate nell'altro Stato contraente. Articolo 26 PROCEDURA AMICHEVOLE
1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per essa un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa puo', indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso all'autorita' competente dello Stato contraente di cui e' residente, o, se il suo caso ricade nel paragrafo 1 dell'articolo 24, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalita'. Il caso deve essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notifica della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione. 2. L'autorita' competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non e' in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, fara' del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorita' competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. 3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficolta' o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. 4. Le autorita' competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle autorita' competenti degli Stati contraenti. 5. Nei casi previsti dai paragrafi precedenti, se le autorita' competenti degli Stati contraenti non raggiungono un accordo che elimini la doppia imposizione entro due anni dalla data in cui il caso e' stato sottoposto per la prima volta ad una di esse, le autorita' competenti possono istituire, per ogni caso specifico, una Commissione arbitrale con l'incarico di emettere un parere sul modo di eliminare la doppia imposizione, sempreche' il/i contribuente/i si impegna(no) ad ottemperare alle decisioni della stessa. L'istituzione della Commissione puo' aver luogo soltanto se le parti in causa rinunciano preventivamente - senza riserve o condizioni - agli atti del giudizio in corso presso il tribunale nazionale. La Commissione arbitrale e' composta da tre membri cosi' designati: ciascuna autorita' competente designa un membro ed i due membri designano, di comune accordo, il Presidente, scegliendolo tra personalita' indipendenti appartenenti agli Stati contraenti o ad uno Stato terzo. La Commissione, nel pronunciare il suo parere, applichera' le disposizioni della presente Convenzione ed i principi generali di diritto internazionale, tenendo conto della legislazione interna degli Stati contraenti. La Commissione stabilisce essa stessa le regole del procedimento arbitrale. Il/i contribuente/i puo/possono, qualora ne faccia/no richiesta, essere ascoltato/i o farsi rappresentare dinanzi alla Commissione e, se la Commissione lo richiede, detto contribuente/i e' tenuto/i a presentarsi dinanzi alla medesima o a farvisi rappresentare. 6. La Commissione rende il suo parere entro sei mesi dalla data in cui e' stato sottoposto il caso. La Commissione arbitrale delibera a maggioranza semplice dei suoi componenti. Il voto del Presidente e' prevalente nel caso in cui i membri designati da ciascuna autorita' competente esprimano voti diversi. Entro sei mesi dalla pronuncia del parere da parte della Commissione arbitrale, le autorita' competenti delle Parti possono ancora adottare, di comune accordo, misure volte ad eliminare la causa che ha determinato l'insorgere della controversia. Le misure cosi' adottate possono essere non conformi al parere della Commissione arbitrale. Qualora entro sei mesi dall'emissione del parere da parte della Commissione arbitrale le autorita' competenti delle Parti non hanno raggiunto un accordo per eliminare la causa della controversia, esse devono conformarsi a detto parere e dargli esecuzione. 7. Le spese procedurali della Commissione sono suddivise in parti uguali tra gli Stati contraenti. Articolo 27 SCAMBIO DI INFORMAZIONI
1. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non e' contraria alla Convenzione, nonche', per prevenire le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorita' (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Dette persone o le predette autorita' utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo: a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente; b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente; c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico. Articolo 28 AGENTI DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtu' delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari. Articolo 29 RIMBORSI
1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta dell'interessato o dello Stato di cui esso e' residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione. 2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente e' residente certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione. 3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 26 della presente Convenzione, le modalita' di applicazione del presente articolo.
Capitolo VI DISPOSIZIONI FINALI Articolo 30 ENTRATA IN VIGORE
1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Kampala non appena possibile. 2. La Convenzione entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno: a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme realizzate il, o successivamente al, 1° gennaio 1998; b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio 1998. 3. Le domande di rimborso o di accreditamento d'imposta cui da diritto la presente Convenzione con riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di uno degli Stati contraenti relativa ai periodi che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio 1998 e fino all'entrata in vigore della presente Convenzione possono essere presentate entro due anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione o, se piu' favorevole, dalla data in cui e' stata prelevata l'imposta. Articolo 31 DENUNCIA
La presente Convenzione rimarra' in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente puo' denunciare la Convenzione per via diplomatica non prima che siano trascorsi cinque anni dalla sua entrata in vigore, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In questo caso, la Convenzione cessera' di avere effetto: a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, sulle somme realizzate il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale e' stata notificata la denuncia; b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, sulle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale e' stata notificata la denuncia. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione. FATTA a Kampala, il 6 ottobre 2000, in duplice esemplare, nelle lingue inglese e italiana, entrambi i testi facenti egualmente fede.
Per il Governo della Per il Governo della
Repubblica dell'Uganda Repubblica italiana PROTOCOLLO AGGIUNTIVO alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uganda per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali. All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uganda per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni aggiuntive che formano parte integrante della Convenzione. Resta inteso che: 1. Per quanto concerne il paragrafo 3 dell'articolo 7, per "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione" si intendono le spese direttamente connesse con l'attivita' della stabile organizzazione. 2. Per, quanto concerne l'articolo 8, gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili comprendono: a) gli utili derivanti dal noleggio a scafo nudo di navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale, b) gli utili derivanti dall'impiego o dal noleggio di container qualora essi costituiscano utili occasionali e secondari rispetto agli altri utili derivanti dall'esercizio in traffico internazionale di navi o di aeromobili. 3. Con riferimento al paragrafo 4 dell'articolo 10, al paragrafo 5 dell'articolo 11, al paragrafo 4 dell'articolo 12, al paragrafo 4 dell'articolo 13, ed al paragrafo 2 dell'articolo 23, l'ultima frase ivi contenuta non puo' essere interpretata come contraria ai principi contenuti negli articoli 7 e 15 della presente Convenzione. 4. Con riferimento all'articolo 27, paragrafo 1, le autorita' competenti metteranno a punto, per mezzo di consultazioni, condizioni, procedure e modalita' appropriate relativamente alle questioni rispetto alle quali effettuare tali scambi di informazioni, comprendendo, ove opportuno, scambi di informazioni riguardanti l'elusione fiscale. 5. Le disposizioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 29 non pregiudicano il diritto delle autorita' competenti degli Stati contraenti di stabilire, di comune accordo, procedure diverse per l'applicazione delle limitazioni previste dalla presente Convenzione. IN FEDE DI CHE i sottoscritti debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Protocollo aggiuntivo. Fatto a Kampala, il 6 ottobre 2000, in duplice esemplare, nelle lingue inglese e italiana, entrambi i testi facenti egualmente fede.
Per il Governo della Per il Governo della
Repubblica dell'Uganda Repubblica italiana |
|
|
|