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| Gazzetta n. 45 del 24 febbraio 2005 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 10 febbraio 2005, n. 18 |  | Ratifica  ed  esecuzione  della  Convenzione  tra  il  Governo  della Repubblica  italiana  ed  il Governo della Repubblica dell'Uganda per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire  le  evasioni  fiscali,  con Protocollo aggiuntivo, fatta a Kampala il 6 ottobre 2000. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato; 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 Promulga la seguente legge:
 Art. 1.
 
 1. Il  Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione  tra  il  Governo della Repubblica italiana ed il Governo della  Repubblica  dell'Uganda  per  evitare le doppie imposizioni in materia  di  imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Kampala il 6 ottobre 2000.
 |  |  |  | Art. 2. 
 1. Piena  ed  intera  esecuzione  e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita'  a  quanto  disposto  dall'articolo 30  della Convenzione stessa.
 |  |  |  | Art. 3. 
 1. La  presente  legge  entra  in  vigore  il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla ossevare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 10 febbraio 2005
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,      Presidente     del
 Consiglio dei Ministri
 Fini, Ministro degli affari esteri
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
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 LAVORI PREPARATORI
 
 Senato della Repubblica (atto n. 2036):
 Presentato  dal Ministro degli affari esteri (Frattini)
 il 26 febbraio 2003.
 Assegnato  alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
 referente,   il   20   marzo   2003,  con  pareri  delle
 commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 10ª e 11ª.
 Esaminato  dalla  3ª commissione il 25 novembre 2003 ed
 il 21 gennaio 2004.
 Relazione  scritta  annunciata il 27 gennaio 2004 (atto
 n. 2036/A - relatore sen. Provera).
 Esaminato in aula e approvato il 20 aprile 2004.
 
 Camera dei deputati (atto n. 4010):
 Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
 referente,   il   28 aprile   2004,   con  pareri  delle
 commissioni I, II, V, VI, VII, IX, X e XI.
 Esaminato  dalla III commissione l'11 maggio 2004 ed il
 16 giugno 2004.
 Esaminato  in aula il 24 gennaio 2005 e approvato il 27
 gennaio 2005.
 |  |  |  | Convenzione 
 tra  il  Governo  della  Repubblica  italiana  ed  il  Governo  della Repubblica  dell'Uganda  per evitare le doppie imposizioni in materia
 di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali
 Capitolo I
 CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE
 Articolo 1
 SOGGETTI
 
 La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti
 di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
 Articolo 2
 IMPOSTE CONSIDERATE
 
 1.  La  presente  Convenzione  si applica alle imposte sul reddito
 prelevate  per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue
 suddivisioni  politiche  o  amministrative o dei suoi enti locali,
 qualunque sia il sistema di prelevamento.
 2.  Sono  considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul
 reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte
 sugli  utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili,
 le  imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari
 corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori.
 3.  Le  imposte  attuali  cui  si  applica  la Convenzione sono in
 particolare: a) per quanto concerne la Repubblica dell'Uganda: - l'imposta sul reddito (the incame tax)
 ancorche' riscossa mediante ritenuta alla fonte
 (qui di seguito indicata quale "imposta ugandese"); b) per quanto concerne l'Italia: 1 - l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 2 - l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; 3 - l'imposta regionale sulle attivita' produttive
 ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte;
 (qui di seguito indicate quali "imposta italiana").
 4.  La  Convenzione  si  applichera'  anche alle imposte future di
 natura  identica  o  analoga  che  verranno istituite dopo la data
 della   firma   della   presente  Convenzione  in  aggiunta  o  in
 sostituzione  delle  imposte  esistenti.  Le  autorita' competenti
 degli  Stati  contraenti si notificheranno le modifiche importanti
 apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
 
 Capitolo II
 DEFINIZIONI
 Articolo 3
 DEFINIZIONI GENERALI
 
 1.  Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non
 richieda una diversa interpretazione:
 a) termine "Uganda" designa la Repubblica dell'Uganda;
 b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana;
 c)  le  espressioni  "uno  Stato  contraente"  e  "l'altro  Stato
 contraente"  designano,  come  il  contesto  richiede,  l'Uganda o
 l'Italia;
 d)  il  termine  "persona"  comprende  una  persona  fisica,  una
 societa' ed ogni altra associazione di persone;
 e)  il  termine  "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o
 qualsiasi  ente  che  e'  considerato  persona  giuridica  ai fini
 dell'imposizione;
 f)  le  espressioni  "impresa di uno Stato contraente" e "impresa
 dell'altro  Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa
 esercitata  da  un  residente di uno Stato contraente e un'impresa
 esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
 g)   l'espressione  "traffico  internazionale"  designa  qualsiasi
 attivita'  di  trasporto  effettuato per mezzo di una nave o di un
 aeromobile  da  parte  di  un'impresa  la  cui  sede  di direzione
 effettiva  e'  situata  in  uno Stato contraente, ad eccezione del
 caso  in  cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente
 tra localita' situate nell'altro Stato contraente;
 h) il termine "nazionali" designa:
 (i)  le  persone fisiche che hanno la nazionalita' di uno Stato
 contraente;
 (ii)  le  persone  giuridiche,  le  societa'  di  persone, e le
 associazioni  costituite  in  conformita'  della  legislazione  in
 vigore in uno Stato contraente;
 (i) l'espressione "autorita' competente" designa:
 (i)in  Uganda,  il Ministro delle Finanze pro tempore od il suo
 rappresentate autorizzato;
 (ii)in Italia, il Ministero delle Finanze;
 2.  Per  l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno
 Stato  contraente,  le espressioni non diversamente definite hanno
 il  significato  che  ad  esse e' attribuito dalla legislazione di
 detto   Stato  contraente  relativa  alle  imposte  oggetto  della
 Convenzione,  a  meno  che  il  contesto  non richieda una diversa
 interpretazione.
 Articolo 4
 RESIDENTI
 
 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di
 uno  Stato  contraente"  designa ogni persona che, in virtu' della
 legislazione  di  detto  Stato,  e' ivi assoggettata ad imposta, a
 motivo  del  suo  domicilio, della sua residenza, della sede della
 sua  direzione  o  di  ogni  altro  criterio  di  natura  analoga.
 Tuttavia,  tale  espressione  non  comprende  le  persone che sono
 assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito che
 esse ricavano da fonti situate in detto Stato.
 2.  Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona
 fisica  e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti,
 la sua situazione e' determinata nel seguente modo:
 a) detta persona e' considerata residente dello Stato nel quale
 ha  un'abitazione permanente; quando essa dispone di un'abitazione
 permanente  in  entrambi gli Stati, e' considerata residente dello
 Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono piu'
 strette (centro degli interessi vitali);
 b)  se non si puo' determinare lo Stato nel quale detta persona
 ha  il  centro  dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha
 un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa e considerata
 residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;
 c)  se  detta  persona  soggiorna  abitualmente in entrambi gli
 Stati,  ovvero  non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa
 e' considerata residente dello Stato del quale ha la nazionalita';
 a) se detta persona ha la nazionalita' di entrambi gli Stati, o
 se  non  ha  la  nazionalita'  di  alcuno  di  essi,  le autorita'
 competenti degli Stati risolvono la questione di comune accordo. d
 3.  Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona
 diversa  da  una persona fisica e' residente di entrambi gli Stati
 contraenti, si ritiene che essa e' residente dello Stato in cui si
 trova la sede della sua direzione effettiva.
 Articolo 5
 STABILE ORGANIZZAZIONE
 
 1.  Ai  fini  della  presente  Convenzione, l'espressione "stabile
 organizzazione"  designa una sede fissa di affari in cui l'impresa
 esercita in tutto o in parte la sua attivita'.
 2.    L'espressione    "stabile   organizzazione"   comprende   in
 particolare:
 a) una sede di direzione;
 b) una succursale;
 c) un ufficio;
 d) un'officina;
 e) un laboratorio;
 f)  un  magazzino,  relativamente  ad  una  persona che mette a
 disposizione di altri strutture adibite a deposito;
 g)  una  miniera,  un giacimento petrolifero o di gas naturale,
 una cava od ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali;
 h)  un  cantiere  di  costruzione  o di montaggio la cui durata
 oltrepassa i sei mesi;
 i)  la  prestazione  di  servizi,  ivi  compresi  i  servizi di
 consulenza,  effettuati  da  una  impresa  per mezzo di lavoratori
 dipendenti  o  altro personale, quando le attivita' di tale natura
 si  protraggono  nel  Paese  (per  il  medesimo progetto o per uno
 collegato)  per  un periodo o periodi che oltrepassano in totale i
 sei mesi nell'arco di un periodo di dodici mesi.
 3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:
 a)  si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di
 esposizione   o   di   consegna   di  beni  o  merci  appartenenti
 all'impresa;
 b)   i   beni   o   le   merci  appartenenti  all'impresa  sono
 immagazzinate  ai  soli  fini  di  deposito,  di  esposizione o di
 consegna;
 c)   i   beni   o   le   merci  appartenenti  all'impresa  sono
 immagazzinate  ai  soli  fini  della  trasformazione  da  parte di
 un'altra impresa;
 d)  una  sede  fissa  di  affari  e' utilizzata ai soli fini di
 acquistare  beni  o  merci  o  di  raccogliere informazioni per la
 impresa;
 e)  una  sede  fissa di affari e' utilizzata, per l'impresa, ai
 soli  fini  di  pubblicita',  di fornire informazioni, di ricerche
 scientifiche   o  di  attivita'  analoghe  che  abbiano  carattere
 preparatorio o ausiliario.
 4.  Una  persona  che  agisce in uno Stato contraente per conto di
 un'impresa  dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che
 goda  di  uno  status  indipendente,  di  cui  al paragrafo 5 - e'
 considerata  "stabile  organizzazione"  nel primo Stato se dispone
 nello  Stato  stesso  di poteri che esercita abitualmente e che le
 permettono  di  concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il
 caso in cui l'attivita' di detta persona sia limitata all'acquisto
 di beni o merci per l'impresa.
 5.  Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una
 stabile  organizzazione  nell'altro  Stato  contraente per il solo
 fatto  che  essa  vi esercita la propria attivita' per mezzo di un
 mediatore,   di   un  commissionario  generale  o  di  ogni  altro
 intermediario  che  goda  di uno status indipendente, a condizione
 che  dette  persone  agiscano  nell'ambito  della  loro  ordinaria
 attivita'.
 6.  Il  fatto  che  una societa' residente di uno Stato contraente
 controlli  o  sia controllata da una societa' residente dell'altro
 Stato  contraente  ovvero  svolga la sua attivita' in questo altro
 Stato  (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non
 costituisce  di per se' motivo sufficiente per far considerare una
 qualsiasi   delle   dette   societa'  una  stabile  organizzazione
 dell'altra.
 Capitolo III
 IMPOSIZIONE DEI REDDITI
 
 Articolo 6
 REDDITI IMMOBILIARI
 
 1.  I  redditi  che un residente di uno Stato contraente ritrae da
 beni  immobili  (compresi  i  redditi  delle  attivita' agricole o
 forestali)  situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in
 detto altro Stato.
 2.  L'espressione "beni immobili" ha il significato che ad essa e'
 attribuito dalla legislazione dello Stato contraente in cui i beni
 sono  situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori,
 le  scorte  morte  o  vive  delle  imprese agricole e forestali, i
 diritti  ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato
 riguardanti  la proprieta' fondiaria. Si considerano altresi "beni
 immobili"  l'usufrutto  dei  beni  immobili e i diritti relativi a
 pagamenti  variabili  o fissi per lo sfruttamento o la concessione
 dello  sfruttamento  di  giacimenti  minerari,  sorgenti  ed altre
 risorse  naturali.  Le  navi, i battelli e gli aeromobili non sono
 considerati beni immobili.
 3.  Le  disposizioni  del  paragrafo  1  si  applicano  ai redditi
 derivanti  dalla  utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni
 altra forma di utilizzazione di beni immobili.
 4.  Le  disposizioni  dei  paragrafi  1  e 3 si applicano anche ai
 redditi  derivanti  dai  beni  immobili  di  un'impresa nonche' ai
 redditi  dei  beni  immobili  utilizzati  per  l'esercizio  di una
 professione indipendente.
 Articolo 7
 UTILI DELLE IMPRESE
 
 1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili
 soltanto  in  detto  Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua
 attivita'  nell'altro  Stato  contraente  per mezzo di una stabile
 organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua
 attivita', gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato
 ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla
 stabile organizzazione.
 2.  Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa
 di  uno  Stato contraente svolge la sua attivita' nell'altro Stato
 contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in
 ciascuno   Stato  contraente  vanno  attribuiti  a  detta  stabile
 organizzazione  gli  utili  che si ritiene sarebbero stati da essa
 conseguiti  se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata
 svolgente attivita' identiche o analoghe in condizioni identiche o
 analoghe   e  in  piena  indipendenza  dall'impresa  di  cui  essa
 costituisce una stabile organizzazione.
 3.  Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione
 sono  ammesse  in  deduzione  le  spese  sostenute  per  gli scopi
 perseguiti  dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese
 di  direzione  e  le  spese generali di amministrazione, sia nello
 Stato  in  cui  e' situata la stabile organizzazione, sia altrove.
 Tuttavia,  tale  deduzione  non  sara'  ammessa relativamente agli
 importi,  eventualmente  pagati, (diversamente che per rimborso di
 spese  effettive)  dalla  stabile  organizzazione  alla  direzione
 dell'impresa  o  ad altri uffici della stessa, a titolo di canoni,
 di  onorari  o altri pagamenti similari in corrispettivo per l'uso
 di  brevetti  o  altri  diritti, o a titolo di commissione, per la
 prestazione  di specifici servizi o per la direzione, o, tranne il
 caso  di  un'impresa  bancaria,  a titolo di interesse sulle somme
 prestate alla stabile organizzazione.
 Parimenti,  non  si terra' alcun conto, nella determinazione degli
 utili  di  una  stabile  organizzazione,  degli importi addebitati
 (diversamente  che  per rimborso di spese effettive) dalla stabile
 organizzazione alla direzione dell'impresa o ad altri uffici della
 stessa,  a titolo di canoni, onorari o altri pagamenti similari in
 corrispettivo per l'uso di brevetti o altri diritti, o a titolo di
 commissione,  per  la  prestazione  di  specifici servizi o per la
 direzione,  o,  tranne il caso di un'impresa bancaria, a titolo di
 interesse  sulle  somme  prestate alla direzione dell'impresa o ad
 altri uffici della stessa.
 4.   Qualora  uno  degli  Stati  contraenti  segua  la  prassi  di
 determinare  gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione
 in  base  al  riparto  degli utili complessivi dell'impresa fra le
 diverse  parti  di  essa,  la  disposizione  del  paragrafo  2 non
 impedisce  a  detto  Stato  contraente  di  determinare  gli utili
 imponibili  secondo la ripartizione in uso. Tuttavia, il metodo di
 riparto  adottato dovra' essere tale che il risultato ottenuto sia
 conforme ai principi contenuti nel presente articolo.
 5.   Nessun   utile   puo'   essere   attribuito  ad  una  stabile
 organizzazione  per  il  solo  fatto che essa ha acquistato beni o
 merci per l'impresa.
 6.  Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla
 stabile  organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso
 metodo,  a  meno  che non esistano validi e sufficienti motivi per
 procedere diversamente.
 7.  Quando  gli  utili comprendono elementi di reddito considerati
 separatamente  in  altri  articoli  della presente Convenzione, le
 disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del
 presente articolo.
 Articolo 8
 NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA
 
 1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale,
 di  navi  o  di  aeromobili  sono  imponibili soltanto nello Stato
 contraente  in  cui  e'  situata la sede della direzione effettiva
 dell'impresa.
 2.  Se  la  sede  della  direzione  effettiva  di  una  impresa di
 navigazione  marittima  e' situata a bordo di una nave, detta sede
 si  considera  situata  nello  Stato contraente in cui si trova il
 porto  di  immatricolazione  della nave, oppure, in mancanza di un
 porto  di  immatricolazione,  nello  Stato  contraente  di  cui e'
 residente l'esercente la nave.
 3.  Le  disposizioni  del  paragrafo 1 si applicano parimenti agli
 utili  derivanti  dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a
 un  esercizio  in  comune  o  ad  un  organismo  internazionale di
 esercizio.
 Articolo 9
 IMPRESE ASSOCIATE
 
 1. Allorche'
 a)  un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o
 indirettamente,  alla  direzione,  al  controllo  o al capitale di
 un'impresa dell'altro Stato contraente,
 o
 b)    le    medesime   persone   partecipano   direttamente   o
 indirettamente  alla  direzione,  al  controllo  o  al capitale di
 un'impresa  di  uno  Stato  contraente  e di un'impresa dell'altro
 Stato contraente,
 e,  nell'uno  e  nell'altro  caso,  le  due  imprese,  nelle  loro
 relazioni  commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni
 accettate  o  imposte,  diverse  da  quelle  che  sarebbero  state
 convenute  tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di
 tali  condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese,
 ma  che  a  causa  di  dette condizioni non lo sono stati, possono
 essere  inclusi  negli  utili  di  questa  impresa  e  tassati  in
 conseguenza.
 2.  Allorche'  uno  Stato  contraente  include  tra  gli  utili di
 un'impresa  di  detto  Stato  -  e  di  conseguenza  assoggetta  a
 tassazione  -  utili  per  i  quali  un'impresa  dell'altro  Stato
 contraente  e' stata sottoposta a tassazione in detto altro Stato,
 e  gli  utili  cosi'  inclusi  sono utili che sarebbero maturati a
 favore  dell'impresa  del primo Stato se le condizioni fissate tra
 le  due imprese fossero state quelle che sarebbero state convenute
 tra   imprese   indipendenti,   allora  detto  altro  Stato  fara'
 un'apposita  rettifica  all'importo  dell'imposta ivi applicata su
 tali  utili.  Tali  rettifiche  dovranno effettuarsi unicamente in
 conformita' alla procedura amichevole di cui all'articolo 26.
 Articolo 10
 DIVIDENDI
 
 1.  I  dividendi  pagati  da  una  societa' residente di uno Stato
 contraente  ad  un  residente  dell'altro  Stato  contraente  sono
 imponibili in detto altro Stato.
 2.  Tuttavia,  tali  dividendi  possono essere tassati anche nello
 Stato  contraente  di  cui  la  societa'  che  paga i dividendi e'
 residente ed in conformita' della legislazione di detto Stato, ma,
 se  la  persona  che  percepisce  i  dividendi  ne  e' l'effettivo
 beneficiario,  l'imposta  cosi'  applicata non puo' eccedere il 15
 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.
 Le  autorita'  competenti  degli  Stati  contraenti regoleranno di
 comune accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione.
 Il  presente  paragrafo  non riguarda l'imposizione della societa'
 per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
 3.  Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i
 redditi  derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da
 quote  minerarie,  da  quote  di  fondatore  o  da  altre quote di
 partecipazione  agli  utili,  ad  eccezione dei crediti, nonche' i
 redditi  di  altre  quote  sociali assoggettati al medesimo regime
 fiscale  dei  redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale
 dello Stato di cui e' residente la societa' distributrice.
 4.  Le  disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso
 in  cui  il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno
 Stato  contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui e'
 residente   la   societa'   che  paga  i  dividendi,  un'attivita'
 industriale  o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione
 ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base
 fissa  ivi  situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi
 si  ricolleghi  effettivamente  ad  esse. In tal caso, i dividendi
 sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria
 legislazione.
 5.  Qualora  una societa' residente di uno Stato contraente ricavi
 utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non
 puo' applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa',
 a  meno  che  tali dividendi siano pagati ad un residente di detto
 altro  Stato  o che la partecipazione generatrice dei dividendi si
 ricolleghi  effettivamente  ad  una stabile organizzazione o a una
 base  fissa  situate  in  detto  altro Stato, ne' prelevare alcuna
 imposta,  a  titolo  di  imposizione  degli utili non distribuiti,
 sugli  utili  non distribuiti della societa', anche se i dividendi
 pagati  o  gli  utili  non distribuiti costituiscono in tutto o in
 parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
 Articolo 11
 INTERESSI
 
 1.  Gli  interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad
 un  residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto
 altro Stato.
 2.  Tuttavia,  tali  interessi  sono  imponibili anche nello Stato
 contraente  dal  quale  essi  provengono  ed  in  conformita' alla
 legislazione  di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli
 interessi   ne   e'   l'effettivo  beneficiario,  l'imposta  cosi'
 applicata  non  puo' eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo
 degli  interessi.  Le  autorita' competenti degli Stati contraenti
 regoleranno di comune accordo le modalita' di applicazione di tale
 limitazione.
 3.  Nonostante  le  disposizioni  del  paragrafo  2, gli interessi
 provenienti  da  uno degli Stati contraenti sono esenti da imposta
 in detto Stato se:
 a)  il  debitore  degli  interessi e' il Governo di detto Stato
 contraente o un suo ente locale; o
 b)  gli  interessi  sono  pagati  al  Governo  dell'altro Stato
 contraente  o  ad  un  suo  ente  locale o ad un ente od organismo
 (compresi  gli  istituti  finanziari) interamente di proprieta' di
 questo altro Stato contraente o di un suo ente locale; o
 c)  gli  interessi sono pagati, per conto del Governo, ad altri
 enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza
 di  finanziamenti  da essi concessi nel quadro di accordi conclusi
 tra i Governi degli Stati contraenti.
 4.  Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i
 redditi  dei  titoli del debito pubblico, di buoni od obbligazioni
 di  prestiti  garantiti  o  non  da  ipoteca e portanti o meno una
 clausola  di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi
 natura,  nonche'  ogni  altro  provento assimilabile ai redditi di
 somme  date  in  prestito  in base alla legislazione fiscale dello
 Stato da cui i redditi provengono.
 5.  Le  disposizioni  dei  paragrafi da 1 a 3 non si applicano nel
 caso  in  cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente
 di  uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal
 quale   provengono   gli  interessi,  un'attivita'  industriale  o
 commerciale  per  mezzo di una stabile organizzazione ivi situata,
 oppure  una  professione  indipendente mediante una base fissa ivi
 situata,  ed  il  credito generatore degli interessi si ricolleghi
 effettivamente ad esse. In tal caso, gli interessi sono imponibili
 in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
 6.   Gli   interessi  si  considerano  provenienti  da  uno  Stato
 contraente   quando  il  debitore  e  lo  Stato  stesso,  una  sua
 suddivisione  politica  o  amministrativa, un suo ente locale o un
 residente  di  detto  Stato.  Tuttavia,  quando  il debitore degli
 interessi,  sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in
 uno  Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa,
 per  le  cui  necessita'  viene contratto il debito sul quale sono
 pagati  gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile
 organizzazione  o  della  base  fissa,  gli  interessi  stessi  si
 considerano  provenienti  dallo Stato contraente in cui e' situata
 la stabile organizzazione o la base fissa.
 7.  Se,  in  conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il
 debitore  e  il  beneficiario  effettivo  o tra ciascuno di essi e
 terze  persone,  l'ammontare  degli  interessi,  tenuto  conto del
 credito  per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato
 convenuto  tra  il debitore e il beneficiario effettivo in assenza
 di  simili  relazioni,  le  disposizioni  del presente articolo si
 applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte
 eccedente   dei  pagamenti  e'  imponibile  in  conformita'  della
 legislazione  di  ciascuno  Stato  contraente e tenuto conto delle
 altre disposizioni della presente Convenzione.
 Articolo 12
 CANONI
 
 1.  I  canoni  provenienti  da uno Stato contraente e pagati ad un
 residente  dell'altro  Stato  contraente  sono imponibili in detto
 altro Stato se tale residente ne e' il beneficiario effettivo.
 2.  Tuttavia,  tali  canoni  sono  imponibili  anche  nello  Stato
 contraente  dal  quale  essi  provengono  ed  in  conformita' alla
 legislazione  di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei
 canoni  e'  un  residente  dell'altro  Stato contraente, l'imposta
 cosi'  applicata  non puo' eccedere il 10 per cento dell'ammontare
 lordo  dei  canoni. Le autorita' competenti degli Stati contraenti
 regoleranno di comune accordo le modalita' di applicazione di tale
 limitazione.
 3.  Ai  fini  del  presente articolo il termine "canoni" designa i
 compensi   di   qualsiasi   natura  corrisposti  per  l'uso  o  la
 concessione  in  uso,  di un diritto d'autore su opere letterarie,
 artistiche    o    scientifiche,   ivi   comprese   le   pellicole
 cinematografiche  e le registrazioni per trasmissioni radiofoniche
 o  televisive,  di  brevetti,  marchi  di fabbrica o di commercio,
 disegni  o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonche',
 per  l'uso  o  la  concessione in uso di attrezzature industriali,
 commerciali   o   scientifiche   o  per  informazioni  concernenti
 esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
 4.  Le  disposizioni  del paragrafo 1 non si applicano nel caso in
 cui  il  beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato
 contraente,   eserciti   nell'altro  Stato  contraente  dal  quale
 provengono  i  canoni,  un'attivita' commerciale o industriale per
 mezzo  di  una  stabile  organizzazione  ivi  situata,  oppure una
 professione  indipendente  mediante una base fissa ivi situata, ed
 il  diritto  o  il  bene  generatore  dei  canoni  si ricolleghino
 effettivamente  ad  esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in
 detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
 5.  I  canoni  si  considerano provenienti da uno Stato contraente
 quando  il  debitore  e'  lo  Stato  stesso,  una sua suddivisione
 politica  o  amministrativa,  un suo ente locale o un residente di
 detto  Stato.  Tuttavia,  quando  il debitore dei canoni, sia esso
 residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente
 una  stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessita'
 e'  stato  contratto  l'obbligo  del  pagamento dei canoni, e tali
 canoni  sono  a  carico  della stabile organizzazione o della base
 fissa,  i  canoni  stessi  si  considerano provenienti dallo Stato
 contraente  in  cui e' situata la stabile organizzazione o la base
 fissa.
 6.  Se,  in  conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il
 debitore  e  il  beneficiario  effettivo  o tra ciascuno di essi e
 terze  persone,  l'ammontare  dei  canoni,  tenuto conto dell'uso,
 diritto  o informazione per i quali sono pagati, eccede quello che
 sarebbe  stato  convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in
 assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo
 si  applicano  soltanto  a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la
 parte  eccedente  dei pagamenti e' imponibile in conformita' della
 legislazione  di  ciascuno  Stato  contraente e tenuto conto delle
 altre disposizioni della presente Convenzione.
 Articolo 13
 COMPENSI PER SERVIZI TECNICI
 
 1.  I  compensi  per  servizi  tecnici  provenienti  da  uno Stato
 contraente  e  pagati  ad un residente dell'altro Stato contraente
 sono imponibili in detto altro Stato.
 2.  Tuttavia,  tali  compensi  per servizi tecnici sono imponibili
 anche  nello  Stato  contraente  dal  quale  essi provengono ed in
 conformita'  alla  legislazione  di detto Stato, ma, se la persona
 che  percepisce  i  compensi per servizi tecnici ne e' l'effettivo
 beneficiario,  l'imposta  cosi'  applicata non puo' eccedere il 10
 per cento dell'ammontare lordo dei compensi per servizi tecnici.
 3.  Ai  fini  del  presente  articolo  l'espressione "compensi per
 servizi   tecnici"   designa   i   compensi  di  qualsiasi  natura
 corrisposti  a  una  persona,  diversa  da  un  proprio lavoratore
 dipendente,   in  relazione  a  qualsiasi  servizio  di  carattere
 amministrativo, tecnico, gestionale o di consulenza.
 4.  Le  disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non
 si  applicano  nel  caso  in  cui  il  beneficiario  effettivo dei
 compensi  per  servizi tecnici, residente di uno Stato Contraente,
 eserciti  nell'altro  Stato  contraente  dal  quale  provengono  i
 compensi   per   servizi   tecnici,   un'attivita'  commerciale  o
 industriale  per  mezzo di una stabile organizzazione ivi situata,
 oppure  una  professione  indipendente mediante una base fissa ivi
 situata,   e  i  compensi  per  servizi  tecnici  si  ricolleghino
 effettivamente  ad  esse.  In  tal  caso,  i  compensi per servizi
 tecnici sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la
 propria legislazione.
 5.  I  compensi  per servizi tecnici si considerano provenienti da
 uno  Stato  contraente  quando il debitore e' lo Stato stesso, una
 sua  suddivisione  politica o amministrativa, un suo ente locale o
 un  residente  di  detto  Stato.  Tuttavia, quando il debitore dei
 compensi per servizi tecnici, sia esso residente o no di uno Stato
 contraente,  ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione
 o  una  base  fissa  per  le  cui  necessita'  e'  stato contratto
 l'obbligo  del  pagamento dei compensi per servizi tecnici, e tali
 pagamenti  sono a carico della stabile organizzazione o della base
 fissa,  i  compensi  per  servizi  tecnici  stessi  si considerano
 provenienti  dallo  Stato  contraente in cui e' situata la stabile
 organizzazione o la base fissa.
 6.  Se,  in  conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il
 debitore  e  il  beneficiario  effettivo  dei compensi per servizi
 tecnici  o  tra  ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei
 compensi  per servizi tecnici eccede l'ammontare che sarebbe stato
 convenuto  tra  debitore  e  beneficiario  effettivo in assenza di
 simili   relazioni,  le  disposizioni  del  presente  articolo  si
 applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte
 eccedente   dei   pagamenti  e'  imponibile  in  conformita'  alla
 legislazione  di  ciascuno  Stato  contraente e tenuto conto delle
 altre disposizioni della presente Convenzione.
 
 Articolo 14
 UTILI DI CAPITALE
 
 1.  Gli  utili derivanti dall'alienazione di beni immobili secondo
 la  definizione  di  cui  al  paragrafo  2  dell'articolo  6, sono
 imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati.
 2.  Gli  utili  derivanti  dall'alienazione di beni mobili facenti
 parte  dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di
 uno  Stato  contraente  ha  nell'altro Stato contraente, ovvero di
 beni  mobili  appartenenti  ad  una  base  fissa di cui dispone un
 residente  di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per
 l'esercizio  di  una  professione indipendente, compresi gli utili
 provenienti  dall'alienazione  di detta stabile organizzazione (da
 sola  od  in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono
 imponibili in detto altro Stato.
 3.  Gli  utili  derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili
 impiegati  in  traffico  internazionale  o  di beni mobili adibiti
 all'esercizio di dette navi od aeromobili sono imponibili soltanto
 nello  Stato  contraente in cui e' situata la sede della direzione
 effettiva dell'impresa.
 4. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso
 da  quelli  menzionati  ai  paragrafi  1,  2  e 3, sono imponibili
 soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante e' residente.
 Articolo 15
 PROFESSIONI INDIPENDENTI
 
 1.  I  redditi  che  una  persona  fisica  residente  di uno Stato
 contraente  ritrae  dall'esercizio  di una libera professione o da
 altre analoghe attivita' di carattere indipendente sono imponibili
 soltanto  in detto Stato, ad eccezione delle seguenti circostanze,
 nelle  quali  detti redditi sono imponibili anche nell'altro Stato
 contraente:
 a)   qualora   essa   disponga  abitualmente  nell'altro  Stato
 contraente  di una base fissa per l'esercizio delle sue attivita';
 in  tal  caso,  i  redditi  sono  imponibili  nell'altro  Stato ma
 unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa;
 oppure
 b)  qualora  essa  dimori  nell'altro  Stato  contraente per un
 periodo  o  periodi  pari  o  superiori  a  183 giorni complessivi
 nell'arco  di  un  periodo  di dodici mesi che inizi o termini nel
 corso  dell'anno  fiscale  considerato; in tal caso i redditi sono
 imponibili nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono
 percepiti  in corrispettivo di attivita' esercitate in detto altro
 Stato.
 2.  L'espressione "libera professione" comprende in particolare le
 attivita'   indipendenti  di  carattere  scientifico,  letterario,
 artistico,   educativo   o   pedagogico,   nonche'   le  attivita'
 indipendenti   dei   medici,   avvocati,   ingegneri,  architetti,
 dentisti, contabili, statistici ed economisti.
 Articolo 16
 LAVORO SUBORDINATO
 
 1.  Salve le disposizioni degli articoli 17; 19, 20 e 21 i salari,
 gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di
 uno  Stato  contraente  riceve  in  corrispettivo  di un'attivita'
 dipendente  sono  imponibili  soltanto  in detto Stato, a meno che
 tale  attivita'  non  venga svolta nell'altro Stato contraente. Se
 l'attivita'  e'  quivi  svolta,  le  remunerazioni percepite a tal
 titolo sono imponibili in questo altro Stato.
 2.  Nonostante  le  disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni
 che  un  residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo
 di un'attivita' dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono
 imponibili soltanto nel primo Stato se:
 a)  il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o
 periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di
 dodici  mesi  che  inizi  o  termini  nel  corso dell'anno fiscale
 considerato, e
 b)  le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di
 lavoro che non e' residente dell'altro Stato, e
 c)  l'onere delle remunerazioni non e' sostenuto da una stabile
 organizzazione  o  da  una  base  fissa che il datore di lavoro ha
 nell'altro Stato.
 3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le
 remunerazioni  percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato
 svolto  a  bordo  di  navi  o  di aeromobili impiegati in traffico
 internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale e'
 situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
 Articolo 17
 COMPENSI E GETTONI DI PRESENZA
 
 I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe
 che  un  residente  di  uno Stato contraente riceve in qualita' di
 membro  del consiglio di amministrazione di una societa' residente
 dell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.
 Articolo 18
 ARTISTI E SPORTIVI
 
 1.  Nonostante  le  disposizioni degli articoli 15 e 16, i redditi
 che  un  residente  di  uno  Stato  contraente  ritrae  dalle  sue
 prestazioni   personali  svolte  nell'altro  Stato  contraente  in
 qualita'  di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro,
 del  cinema,  della  radio  o  della televisione, o in qualita' di
 musicista,  nonche'  di  sportivo,  sono imponibili in detto altro
 Stato.
 2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali esercitate
 da  un  artista  dello  spettacolo  o  da  uno  sportivo,  in tale
 qualita',  e'  attribuito  ad  una  persona diversa dall'artista o
 dallo  sportivo  medesimi, detto reddito puo' essere tassato nello
 Stato  contraente dove dette prestazioni sono svolte nonostante le
 disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.
 Articolo 19
 PENSIONI
 
 1.  Fatte  salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 20,
 le  pensioni  e  le  altre  remunerazioni  analoghe,  pagate ad un
 residente  di  uno  Stato  contraente  in  relazione ad un cessato
 impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
 2.  Se  un  residente  di  uno  Stato contraente diviene residente
 dell'altro  Stato contraente, le somme ricevute da detto residente
 all'atto  della  cessazione  dell'impiego  nel  primo  Stato  come
 indennita'  di  fine rapporto o remunerazioni forfetarie di natura
 analoga  sono  imponibili  soltanto nel primo Stato contraente. Ai
 fini  del  presente  paragrafo,  l'espressione "indennita' di fine
 rapporto"   comprende   i   pagamenti  effettuati  all'atto  della
 cessazione di un incarico o di un impiego di una persona fisica.
 Articolo 20
 FUNZIONI PUBBLICHE
 
 1.  a)  Le  remunerazioni,  diverse  dalle pensioni, pagate da uno
 Stato   contraente   o   da   una   sua  suddivisione  politica  o
 amministrativa  o  da  un suo ente locale a una persona fisica, in
 corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione
 od ente, sono imponibili soltanto in detto Stato.
 b)   Tuttavia,   tali  remunerazioni  sono  imponibili  soltanto
 nell'altro  Stato  contraente  se i servizi vengono resi in questo
 Stato e la persona fisica e' un residente di questo Stato che:
 i) ha la nazionalita' di questo Stato; o
 ii) non e' divenuto residente di questo Stato al solo scopo di
 rendervi i servizi.
 2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua
 suddivisione  politica  od amministrativa o da un suo ente locale,
 sia  direttamente  sia  mediante  prelevamento  da  fondi  da essi
 costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi
 a  detto  Stato  o  a  detta suddivisione od ente, sono imponibili
 soltanto in questo Stato.
 b)  Tuttavia,  tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro
 Stato  contraente  se  la persona fisica e' un residente di questo
 Stato e ne ha la nazionalita'.
 3.  Le  disposizioni  degli articoli 16, 17 e 19 si applicano alle
 remunerazioni  e  pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi
 nell'ambito  di una attivita' industriale o commerciale esercitata
 da uno degli Stati contraenti o da una sua suddivisione politica o
 amministrativa o da un suo ente locale.
 Articolo 21
 PROFESSORI E INSEGNANTI
 
 Un professore od un insegnante il quale soggiorni temporaneamente,
 per  un  periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente
 allo  scopo  di  insegnare  o  di  effettuare  ricerche presso una
 universita',   collegio,  scuola  od  altro  analogo  istituto  di
 istruzione,   e  che  e',  o  era  immediatamente  prima  di  tale
 soggiorno,  residente  dell'altro  Stato  contraente  e' esente da
 imposta    nel   primo   Stato   contraente   limitatamente   alle
 remunerazioni   derivanti  dall'attivita'  di  insegnamento  o  di
 ricerca.
 Articolo 22
 STUDENTI
 
 Le  somme  che  uno  studente  o un apprendista il quale e', o era
 immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente
 dell'altro  Stato  contraente  e  che  soggiorna  nel  primo Stato
 contraente  al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere
 la  propria  formazione  professionale,  riceve per sopperire alle
 spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale,
 non  sono  imponibili  in detto Stato, a condizione che tali somme
 provengano da fonti situate fuori di detto Stato.
 Articolo 23
 ALTRI REDDITI
 
 1.   Gli  elementi  di  reddito  di  un  residente  di  uno  Stato
 contraente,  qualunque  ne  sia la provenienza, che non sono stati
 trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono
 imponibili soltanto in detto Stato.
 2.  Le  disposizioni  del  paragrafo 1 non si applicano ai redditi
 diversi da quelli derivanti da beni immobili definiti al paragrafo
 2  dell'articolo  6,  nel  caso  in  cui  il  beneficiario di tali
 redditi,  residente  di  uno Stato contraente, eserciti nell'altro
 Stato  contraente un'attivita' industriale o commerciale per mezzo
 di  una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione
 indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto od
 il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente a tale
 stabile  organizzazione  o base fissa. In tal caso gli elementi di
 reddito sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la
 propria legislazione.
 Capitolo IV
 METODI PER ELIMINARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE
 Articolo 24
 ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE
 
 1.  Si  conviene  che  la  doppia  imposizione  sara' eliminata in
 conformita' ai seguenti paragrafi del presente articolo.
 2. Per quanto concerne l'Italia:
 Se  un  residente  dell'Italia possiede elementi di reddito che
 sono  imponibili  in  Uganda,  l'Italia,  nel calcolare le proprie
 imposte  sul  reddito  specificate  nell'articolo 2 della presente
 Convenzione,  puo' includere nella base imponibile di tali imposte
 detti  elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della
 presente Convenzione non stabiliscano diversamente.
 In  tal  caso,  l'Italia  deve  detrarre  dalle  imposte  cosi'
 calcolate  l'imposta  sui  redditi pagata in Uganda ma l'ammontare
 della  detrazione  non  puo' eccedere la quota di imposta italiana
 attribuibile  ai predetti elementi di reddito nella proporzione in
 cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
 Tuttavia,  nessuna detrazione sara' accordata ove l'elemento di
 reddito  venga  assoggettato  in  Italia  ad  imposizione mediante
 ritenuta  a  titolo  di  imposta su richiesta del beneficiario del
 reddito in base alla legislazione italiana.
 3. Per quanto concerne l'Uganda:
 Se  un  residente dell'Uganda ritrae redditi che, conformemente
 alle  disposizioni  della presente Convenzione, sono imponibili in
 Italia, l'Uganda ammettera' in detrazione dall'imposta sul reddito
 di  tale  residente,  un  ammontare pari alla relativa imposta sul
 reddito  pagata  in  Italia.  Tuttavia, tale detrazione non potra'
 eccedere  la  quota  dell'imposta sul reddito, calcolata prima che
 venga  concessa  la  detrazione,  che  e' attribuibile, al reddito
 imponibile in Italia.
 Capitolo V
 DISPOSIZIONI PARTICOLARI
 Articolo 25
 NON DISCRIMINAZIONE
 
 1.  I  nazionali  di  uno  Stato  contraente non sono assoggettati
 nell'altro  Stato  contraente  ad alcuna imposizione od obbligo ad
 essa  relativo,  diversi  o  piu'  onerosi  di  quelli  cui sono o
 potranno  essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che
 si  trovino  nella  stessa situazione. La presente disposizione si
 applica altresi', nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle
 persone  che  non  sono  residenti  di uno o di entrambi gli Stati
 contraenti.
 2.  L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di
 uno  Stato  contraente  ha  nell'altro  Stato  contraente non puo'
 essere  in  questo  altro Stato meno favorevole dell'imposizione a
 carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima
 attivita'.  La  presente disposizione non puo' essere interpretata
 nel  senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare
 ai  residenti  dell'altro Stato contraente le deduzioni personali,
 le  esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri
 residenti  in  relazione alla loro situazione o ai loro carichi di
 famiglia.
 3.  Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9,
 del  paragrafo  7 dell'articolo 11 o del paragrafo 4 dell'articolo
 12,  gli  interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa
 di   uno   Stato  contraente  ad  un  residente  dell'altro  Stato
 contraente  sono  deducibili,  ai  fini della determinazione degli
 utili  imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui
 sarebbero  deducibili  se fossero pagati ad un residente del primo
 Stato.
 4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale e' in tutto
 o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato
 da  uno  o  piu'  residenti  dell'altro Stato contraente, non sono
 assoggettate  nel  primo Stato contraente ad alcuna imposizione od
 obbligo  ad  essa  relativo,  diversi o piu' onerosi di quelli cui
 sono  o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa
 natura del primo Stato.
 5.  Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante
 le  disposizioni  dell'articolo  2,  alle imposte di ogni genere e
 denominazione.
 6. Tuttavia, le disposizioni dei paragrafi precedenti del presente
 articolo   non   pregiudicano  l'applicazione  delle  disposizioni
 interne  per  prevenire  l'evasione  e  l'elusione  fiscale  e, in
 particolare,  le limitazioni della deducibilita' di spese ed altri
 .elementi  negativi  derivanti  da  transazioni tra imprese di uno
 Stato contraente ed imprese situate nell'altro Stato contraente.
 Articolo 26
 PROCEDURA AMICHEVOLE
 
 1.  Quando  una persona ritiene che le misure adottate da uno o da
 entrambi  gli Stati contraenti comportano o comporteranno per essa
 un'imposizione  non  conforme  alle  disposizioni  della  presente
 Convenzione,  essa  puo',  indipendentemente  dai ricorsi previsti
 dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio
 caso  all'autorita'  competente  dello  Stato contraente di cui e'
 residente,  o, se il suo caso ricade nel paragrafo 1 dell'articolo
 24,   a   quella   dello  Stato  contraente  di  cui  possiede  la
 nazionalita'.  Il caso deve essere sottoposto entro i due anni che
 seguono la prima notifica della misura che comporta un'imposizione
 non conforme alle disposizioni della Convenzione.
 2.  L'autorita'  competente,  se il ricorso le appare fondato e se
 essa  non  e' in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione,
 fara'  del  suo  meglio per regolare il caso per via di amichevole
 composizione   con   l'autorita'   competente   dell'altro   Stato
 contraente,  al  fine  di evitare una tassazione non conforme alla
 Convenzione.
 3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti faranno del loro
 meglio  per  risolvere  per  via  di  amichevole  composizione  le
 difficolta'    o    i   dubbi   inerenti   all'interpretazione   o
 all'applicazione della Convenzione.
 4.   Le  autorita'  competenti  degli  Stati  contraenti  potranno
 comunicare  direttamente  tra  loro  al  fine  di  pervenire ad un
 accordo  come  indicato  nei  paragrafi  precedenti. Qualora venga
 ritenuto  che  degli scambi verbali di opinioni possano facilitare
 il  raggiungimento  di  tale  accordo, essi potranno aver luogo in
 seno  ad una Commissione formata da rappresentanti delle autorita'
 competenti degli Stati contraenti.
 5.  Nei  casi  previsti  dai paragrafi precedenti, se le autorita'
 competenti  degli  Stati contraenti non raggiungono un accordo che
 elimini  la doppia imposizione entro due anni dalla data in cui il
 caso  e'  stato  sottoposto  per la prima volta ad una di esse, le
 autorita'  competenti  possono istituire, per ogni caso specifico,
 una Commissione arbitrale con l'incarico di emettere un parere sul
 modo   di   eliminare   la  doppia  imposizione,  sempreche'  il/i
 contribuente/i  si impegna(no) ad ottemperare alle decisioni della
 stessa.  L'istituzione  della Commissione puo' aver luogo soltanto
 se  le parti in causa rinunciano preventivamente - senza riserve o
 condizioni  -  agli atti del giudizio in corso presso il tribunale
 nazionale.
 La   Commissione   arbitrale  e'  composta  da  tre  membri  cosi'
 designati:  ciascuna  autorita'  competente designa un membro ed i
 due   membri   designano,   di   comune  accordo,  il  Presidente,
 scegliendolo tra personalita' indipendenti appartenenti agli Stati
 contraenti o ad uno Stato terzo.
 La  Commissione,  nel  pronunciare  il  suo parere, applichera' le
 disposizioni  della presente Convenzione ed i principi generali di
 diritto  internazionale,  tenendo conto della legislazione interna
 degli  Stati  contraenti. La Commissione stabilisce essa stessa le
 regole del procedimento arbitrale.
 Il/i  contribuente/i  puo/possono, qualora ne faccia/no richiesta,
 essere  ascoltato/i o farsi rappresentare dinanzi alla Commissione
 e, se la Commissione lo richiede, detto contribuente/i e' tenuto/i
 a presentarsi dinanzi alla medesima o a farvisi rappresentare.
 6. La Commissione rende il suo parere entro sei mesi dalla data in
 cui e' stato sottoposto il caso. La Commissione arbitrale delibera
 a maggioranza semplice dei suoi componenti. Il voto del Presidente
 e'  prevalente  nel  caso  in  cui  i membri designati da ciascuna
 autorita' competente esprimano voti diversi.
 Entro   sei  mesi  dalla  pronuncia  del  parere  da  parte  della
 Commissione arbitrale, le autorita' competenti delle Parti possono
 ancora  adottare,  di comune accordo, misure volte ad eliminare la
 causa che ha determinato l'insorgere della controversia. Le misure
 cosi'  adottate  possono  essere  non  conformi  al  parere  della
 Commissione  arbitrale.  Qualora entro sei mesi dall'emissione del
 parere   da   parte   della  Commissione  arbitrale  le  autorita'
 competenti   delle  Parti  non  hanno  raggiunto  un  accordo  per
 eliminare  la  causa della controversia, esse devono conformarsi a
 detto parere e dargli esecuzione.
 7.  Le spese procedurali della Commissione sono suddivise in parti
 uguali tra gli Stati contraenti.
 Articolo 27
 SCAMBIO DI INFORMAZIONI
 
 1.  Le autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno
 le  informazioni  necessarie  per  applicare le disposizioni della
 presente  Convenzione  o  quelle  delle  leggi interne degli Stati
 contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella
 misura  in  cui  la  tassazione  che  tali  leggi prevedono non e'
 contraria  alla  Convenzione,  nonche',  per prevenire le evasioni
 fiscali.   Lo   scambio   di   informazioni   non  viene  limitato
 dall'articolo  1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente
 saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in
 base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate
 soltanto alle persone od autorita' (ivi compresi i tribunali e gli
 organi   amministrativi)   incaricate  dell'accertamento  o  della
 riscossione   delle  imposte  previste  dalla  Convenzione,  delle
 procedure  o  dei  procedimenti  concernenti tali imposte, o delle
 decisioni  di ricorsi presentati per tali imposte. Dette persone o
 le predette autorita' utilizzeranno tali informazioni soltanto per
 questi  fini.  Esse  potranno  servirsi di queste informazioni nel
 corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi.
 2.  Le  disposizioni  del  paragrafo  1 non possono in nessun caso
 essere  interpretate  nel senso di imporre ad uno Stato contraente
 l'obbligo:
 a)  di  adottare  provvedimenti  amministrativi  in deroga alla
 propria  legislazione  o  alla  propria  prassi amministrativa o a
 quelle dell'altro Stato contraente;
 b)  di  fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute
 in  base  alla  propria  legislazione  o  nel quadro della propria
 normale   prassi  amministrativa  o  di  quelle  dell'altro  Stato
 contraente;
 c)  di  fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto
 commerciale,  industriale, professionale o un processo commerciale
 oppure   informazioni   la  cui  comunicazione  sarebbe  contraria
 all'ordine pubblico.
 Articolo 28
 AGENTI DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI
 
 Le  disposizioni  della  presente  Convenzione  non pregiudicano i
 privilegi  fiscali  di  cui beneficiano gli agenti diplomatici o i
 funzionari  consolari  in virtu' delle regole generali del diritto
 internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.
 Articolo 29
 RIMBORSI
 
 1.  Le  imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta
 alla  fonte  sono  rimborsate a richiesta dell'interessato o dello
 Stato  di cui esso e' residente qualora il diritto alla percezione
 di  dette  imposte  sia limitato dalle disposizioni della presente
 Convenzione.
 2.  Le  istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini
 stabiliti  dalla  legislazione  dello  Stato  contraente tenuto ad
 effettuare  il  rimborso  stesso,  devono  essere  corredate da un
 attestato  ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente
 e'  residente  certificante che sussistono le condizioni richieste
 per  aver  diritto  all'applicazione  dei  benefici previsti dalla
 presente Convenzione.
 3.  Le autorita' competenti degli Stati contraenti stabiliranno di
 comune  accordo,  conformemente alle disposizioni dell'articolo 26
 della  presente  Convenzione,  le  modalita'  di  applicazione del
 presente articolo.
 
 Capitolo VI
 DISPOSIZIONI FINALI
 Articolo 30
 ENTRATA IN VIGORE
 
 1.  La  presente  Convenzione  sara' ratificata e gli strumenti di
 ratifica saranno scambiati a Kampala non appena possibile.
 2. La Convenzione entrera' in vigore alla data dello scambio degli
 strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:
 a)  con  riferimento  alle  imposte prelevate mediante ritenuta
 alla  fonte,  alle  somme  realizzate il, o successivamente al, 1°
 gennaio 1998;
 b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte
 relative  ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente
 al, 1° gennaio 1998.
 3.  Le  domande  di  rimborso o di accreditamento d'imposta cui da
 diritto  la  presente  Convenzione con riferimento ad ogni imposta
 dovuta  dai  residenti  di  uno degli Stati contraenti relativa ai
 periodi  che  iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio 1998 e
 fino  all'entrata  in  vigore  della  presente Convenzione possono
 essere  presentate  entro  due  anni  dall'entrata in vigore della
 presente  Convenzione  o, se piu' favorevole, dalla data in cui e'
 stata prelevata l'imposta.
 Articolo 31
 DENUNCIA
 
 La  presente  Convenzione rimarra' in vigore sino alla denuncia da
 parte  di  uno  degli  Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente
 puo'  denunciare  la Convenzione per via diplomatica non prima che
 siano   trascorsi   cinque  anni  dalla  sua  entrata  in  vigore,
 notificandone  la  cessazione  almeno  sei  mesi  prima della fine
 dell'anno solare. In questo caso, la Convenzione cessera' di avere
 effetto:
 a)  con  riferimento  alle  imposte prelevate alla fonte, sulle
 somme  realizzate  il,  o successivamente al, 1° gennaio dell'anno
 solare  successivo  a  quello  nel  quale  e'  stata notificata la
 denuncia;
 b)  con  riferimento  alle  altre  imposte  sul  reddito, sulle
 imposte   relative  ai  periodi  imponibili  che  iniziano  il,  o
 successivamente al 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello
 nel quale e' stata notificata la denuncia.
 IN  FEDE  DI  CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo,
 hanno firmato la presente Convenzione.
 FATTA  a  Kampala,  il 6 ottobre 2000, in duplice esemplare, nelle
 lingue  inglese  e  italiana,  entrambi i testi facenti egualmente
 fede.
 
 Per il Governo della                     Per il Governo della
 
 Repubblica dell'Uganda                    Repubblica italiana
 PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
 alla  Convenzione  tra  il  Governo  della Repubblica italiana e il
 Governo   della  Repubblica  dell'Uganda  per  evitare  le  doppie
 imposizioni  in  materia di imposte sul reddito e per prevenire le
 evasioni fiscali.
 All'atto  della  firma  della Convenzione conclusa in data odierna
 tra  il  Governo  della  Repubblica  italiana  e  il Governo della
 Repubblica  dell'Uganda  per  evitare  le  doppie  imposizioni  in
 materia  di  imposte  sul  reddito  e  per  prevenire  le evasioni
 fiscali,  i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni
 aggiuntive che formano parte integrante della Convenzione.
 Resta inteso che:
 1.  Per quanto concerne il paragrafo 3 dell'articolo 7, per "spese
 sostenute  per  gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione"
 si  intendono le spese direttamente connesse con l'attivita' della
 stabile organizzazione.
 2.   Per,  quanto  concerne  l'articolo  8,  gli  utili  derivanti
 dall'esercizio,   in   traffico   internazionale,  di  navi  o  di
 aeromobili comprendono:
 a)  gli  utili  derivanti  dal  noleggio a scafo nudo di navi o
 aeromobili utilizzati in traffico internazionale,
 b) gli utili derivanti dall'impiego o dal noleggio di container
 qualora  essi costituiscano utili occasionali e secondari rispetto
 agli    altri   utili   derivanti   dall'esercizio   in   traffico
 internazionale di navi o di aeromobili.
 3. Con riferimento al paragrafo 4 dell'articolo 10, al paragrafo 5
 dell'articolo  11, al paragrafo 4 dell'articolo 12, al paragrafo 4
 dell'articolo  13,  ed  al  paragrafo 2 dell'articolo 23, l'ultima
 frase ivi contenuta non puo' essere interpretata come contraria ai
 principi   contenuti   negli   articoli  7  e  15  della  presente
 Convenzione.
 4.  Con  riferimento  all'articolo  27,  paragrafo 1, le autorita'
 competenti   metteranno  a  punto,  per  mezzo  di  consultazioni,
 condizioni,  procedure  e modalita' appropriate relativamente alle
 questioni   rispetto   alle   quali   effettuare  tali  scambi  di
 informazioni,  comprendendo, ove opportuno, scambi di informazioni
 riguardanti l'elusione fiscale.
 5.  Le  disposizioni  di  cui  al paragrafo 3 dell'articolo 29 non
 pregiudicano  il  diritto  delle  autorita' competenti degli Stati
 contraenti  di stabilire, di comune accordo, procedure diverse per
 l'applicazione   delle   limitazioni   previste   dalla   presente
 Convenzione.
 IN  FEDE  DI  CHE  i sottoscritti debitamente autorizzati a farlo,
 hanno firmato il presente Protocollo aggiuntivo.
 Fatto  a  Kampala,  il 6 ottobre 2000, in duplice esemplare, nelle
 lingue  inglese  e  italiana,  entrambi i testi facenti egualmente
 fede.
 
 Per il Governo della                     Per il Governo della
 
 Repubblica dell'Uganda                    Repubblica italiana
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