Gazzetta n. 44 del 23 febbraio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 27 dicembre 2004
Norme di omologazione e di installazione degli evidenziatori retroriflettenti per la segnalazione dei veicoli pesanti e lunghi e dei loro rimorchi.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 72, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Visto l'art. 72, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2003, n. 214;
Visto l'art. 5, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, in legge 27 febbraio 2004, n. 47;
Visto l'art. 7, comma 2, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266;
Visto il regolamento ECE/ONU n. 104 le cui prescrizioni sono contenute nel documento E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505/Rev.2 Add.103;
Visto il supplemento 1 alla serie 00 di emendamenti al regolamento ECE/ONU n. 104 le cui prescrizioni sono contenute nel documento E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505/Rev.2 Add.103/Amend.1;
Visto il supplemento 2 alla serie 00 di emendamenti al regolamento ECE/ONU n. 104 le cui prescrizioni sono contenute nel documento E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505/Rev.2 Add. 103/Amend.2;
Considerato che il regolamento ECE/ONU n. 104 e' uno dei regolamenti ai quali la Comunita' europea ha aderito con decisione del Consiglio n. 97/836/CE del 27 novembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 346 del 17 dicembre 1997;
Espletata la procedura d'informazione in materia di norme e regolamentazioni tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata ed integrata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, di attuazione delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE;

A d o t t a

il seguente decreto:

Art. 1. Veicoli soggetti all'obbligo dell'installazione degli evidenziatori
retroriflettenti

1. Gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose, immatricolati nel territorio nazionale, la cui massa complessiva a pieno carico supera 3,5 t (categorie, internazionali N2 e N3), devono essere segnalati lateralmente e posteriormente con evidenziatori retroriflettenti continui.
2. I rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose, immatricolati nel territorio nazionale, la cui massa complessiva a pieno carico supera 3,5 t (categorie internazionali O3 e O4), devono essere segnalati lateralmente e posteriormente con evidenziatori retroriflettenti continui.
3. Le prescrizioni del presente decreto si applicano altresi' ai veicoli indicati ai commi 1 e 2, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, classificati per uso speciale o per trasporti specifici.
 
Art. 2.
Caratteristiche tecniche degli evidenziatori retroriflettenti

1. Gli evidenziatori retroriflettenti impiegati per la segnalazione dei veicoli di cui all'art. 1, devono essere di tipo omologato conformemente alle prescrizioni tecniche stabilite nel regolamento ECE/ONU n. 104, riportate nell'allegato B al presente decreto.
2. La conformita' degli evidenziatori retroriflettenti e' attestata dalla presenza del marchio internazionale di omologazione riprodotto nell'allegato 3 al regolamento ECE/ONU n. 104.
3. In deroga alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2, possono essere accettati evidenziatori retroriflettenti, provenienti da altri Stati membri dell'Unione europea, nonche' dai Paesi sottoscrittori dell'Accordo sullo spazio economico europeo, firmato ad Oporto il 2 maggio 1992, il cui livello di sicurezza e' equivalente a quello assicurato dal regolamento ECE/ONU n. 104.
 
Art. 3.
Modalita' di applicazione degli evidenziatori sui veicoli

1. Le modalita' di applicazione sui veicoli e le caratteristiche colorimetriche degli evidenziatori sono riportate nell'allegato A al presente decreto.
 
Art. 4.
Revisioni

1. I veicoli di cui all'art. 1 privi di evidenziatori retroriflettenti, ovvero muniti di evidenziatori non conformi alle caratteristiche del presente decreto o che presentano danneggiamenti quali lacerazioni o scolorimenti, saranno esclusi dalla circolazione sino al ripristino delle condizioni previste dal presente decreto.
2. La verifica di cui al comma 1 e' effettuata in occasione della revisione periodica, disposta ai sensi dell'art. 80 del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, oppure in occasione dei controlli previsti dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 marzo 2001, di attuazione della direttiva 2000/30/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2001.
 
Art. 5.
A l l e g a t i

1. Gli allegati al presente decreto ne costituiscono parte integrante.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 dicembre 2004
Il Ministro: Lunardi

Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2005

Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 230
 
ALLEGATO A

----> Vedere allegato da pag. 23 a pag. 25 <----
 
ALLEGATO B

----> Vedere allegato da pag. 26 a pag. 46 <----
 
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