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| Gazzetta n. 44 del 23 febbraio 2005 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |  | DELIBERAZIONE 2 febbraio 2005 |  | Regolamento  per  la  disciplina delle aspettative e dei permessi dei presidenti   e   dei  componenti  dei  CO.RE.COM.  (Deliberazione  n. 70/05/CONS). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 
 Nella riunione del Consiglio del 2 febbraio 2005;
 Vista  la  legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e, in particolare, l'art. 1, comma  13,  che  concerne  i comitati regionali per le comunicazioni, funzionalmente organi dell'Autorita' per le esigenze di decentramento sul territorio;
 Vista  la  delibera  del  Consiglio  dell'Autorita'  n.  52/99  del 28 aprile  1999,  recante gli indirizzi generali relativi ai comitati regionali per le comunicazioni;
 Vista la delibera del Consiglio dell'Autorita' n. 53/99, recante il regolamento  per  la definizione delle materie delegabili ai comitati regionali per le comunicazioni;
 Viste  le leggi regionali che istituiscono i comitati regionali per le comunicazioni - CO.RE.COM.;
 Vista  la  legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in   materia   di   assetto   del  sistema  radiotelevisivo  e  della RAI-Radiotelevisione  Italiana  S.p.a., nonche' delega al Governo per l'emanazione   del   testo   unico   della  radiotelevisione»  ed  in particolare  l'art.  13,  comma  2,  che demanda all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni l'emanazione di apposito regolamento per la  disciplina  delle aspettative e dei permessi dei presidenti e dei componenti dei CO.RE.COM.;
 Udita la relazione del commissario relatore, prof. Silvio Traversa, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
 Delibera:
 
 Art. 1. Adozione  del  regolamento  per la disciplina delle aspettative e dei
 permessi dei presidenti e componenti dei CO.RE.COM.
 
 1.  L'Autorita'  adotta  il  regolamento  per  la  disciplina delle aspettative  e  dei permessi dei presidenti e componenti dei comitati regionali per le comunicazioni.
 2.  Il  testo  del  regolamento  di  cui  al  comma  1 e' riportato nell'allegato  A  alla  presente  delibera  e  ne  costituisce  parte integrante ed essenziale.
 La  presente  delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,  nel  Bollettino ufficiale dell'Autorita' ed e' resa disponibile nel sito web dell'Autorita': www.agcom.it
 Napoli, 2 febbraio 2005
 Il presidente: Cheli
 |  |  |  | Allegato A alla delibera 70/05/CONS del 2 febbraio 2005
 
 REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA DELLE ASPETTATIVE E DEI PERMESSI DEI
 PRESIDENTI E DEI COMPONENTI DEI CO.RE.COM.
 
 Art. 1.
 Aspettativa
 
 1.  I  presidenti  dei comitati regionali per le comunicazioni, o coloro  che  in  caso  di  assenza  o  impedimento  del presidente ne svolgano   le   funzioni,  qualora  siano  lavoratori  dipendenti,  a richiesta,  sono  collocati  in  aspettativa  non  retribuita  per il periodo di espletamento del mandato.
 2.  Al  componente  dei  comitati regionali per le comunicazioni, lavoratore  dipendente,  che  ricopra  la  carica  di vicepresidente, qualora  espressamente  prevista  dalla legge regionale, a richiesta, puo'  essere concessa un'aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato.
 3.  Il  collocamento in aspettativa e' considerato come legittimo impedimento  per  il  compimento  del  periodo di prova e costituisce servizio effettivamente prestato.
 
 Art. 2.
 Permessi
 
 1.  I  presidenti  e  i  componenti dei Comitati regionali per le comunicazioni,  che  siano  lavoratori  dipendenti,  non collocati in aspettativa,  hanno  diritto  ad assentarsi dal servizio per il tempo necessario   a  partecipare  alle  sedute  del  comitato  formalmente convocate.
 2. Ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative  mensili  possono  essere concessi ai componenti di cui al comma 1, elevate a 48 ore per i presidenti, ai fini dello svolgimento di  attivita'  inerenti all'espletamento del mandato, compatibilmente con le esigenze di servizio del datore di lavoro.
 3.  Le  attivita'  e  i  tempi per i quali sia stato richiesto il permesso  devono  essere  adeguatamente documentati mediante apposita attestazione.
 
 Art. 3.
 O n e r i
 
 1.  L'amministrazione regionale prevede a proprio carico, dandone tempestiva   comunicazione   ai   datori   di   lavoro,   gli   oneri previdenziali,  assistenziali e assicurativi da versare ai rispettivi istituti  per  i presidenti e i componenti dei comitati regionali per le   comunicazioni   che   siano   collocati  in  aspettativa  o  che usufruiscano dei permessi ai sensi degli articoli 1 e 2.
 2.  La  presente  disciplina  non  deve produrre nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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