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| Gazzetta n. 44 del 23 febbraio 2005 (vai al sommario) |  | GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI |  | DELIBERAZIONE 26 gennaio 2005 |  | Modifiche    regolamentari    in   tema   di   ordinamento   interno. (Deliberazione n. 5). |  | 
 |  |  |  | IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 Nella  riunione  odierna,  con  la partecipazione del prof. Stefano Rodota', presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del  dott.  Mauro Paissan e del prof. Gaetano Rasi, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
 Visto  il  codice  in  materia  di  protezione  dei  dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196);
 Vista  la  propria  deliberazione 28 giugno 2000, n. 15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 luglio 2000, n. 162,  con  la  quale sono stati adottati i regolamenti numeri 1, 2, e 3/2000  concernenti,  rispettivamente,  il  trattamento  giuridico ed economico   del   personale   del   Garante,  l'organizzazione  e  il funzionamento   dell'Ufficio,   la   gestione   amministrativa  e  la contabilita';
 Rilevata  la  necessita' di menzionare nel regolamento n. 1/2000, a completamento  del  percorso  di  aggiornamento organizzativo volto a potenziare   l'attivita'   dell'Ufficio   iniziato   nel   2001,   in particolare:  a) la prevista costituzione di un comitato scientifico; b)  alcune  formali precisazioni per cio' che riguarda lo svolgimento delle   riunioni  del  collegio  e  i  compiti  di  coordinamento  di dirigenti;   c)  talune  figure  organizzative  introdotte  da  tempo nell'Ufficio;  d)  la possibilita' di inserire in futuro nell'Ufficio ulteriori  risorse  dirigenziali  generali, con funzioni e compiti da stabilire  con  successive  determinazioni  in relazione alle diverse opportunita' organizzative rese possibili dalle previsioni di seguito indicate;  e)  la  possibilita' che, parimenti, future determinazioni possano  eventualmente  istituire articolazioni composte da unita' di primo livello;
 Ritenuto  di  dover  conseguentemente apportare alcune circoscritte modifiche  ed  integrazioni  al  predetto  regolamento n. 1/2000, nei termini strettamente necessari alle predette finalita';
 Ritenuto  superfluo  menzionare  le  eventuali,  future  unita'  di dirigenti  generali all'interno della tabella allegata al regolamento n.  1/2000 e successivamente modificata, nella quale, a differenza di quanto  previsto  in passato dal decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri 27 giugno 1997 e successive modificazioni, l'unica voce «dirigenza»  puo'  racchiudere ora i posti sia di «dirigente», sia di «dirigente  generale»; ritenuto, pertanto, che le unita' di dirigente generale che verranno eventualmente introdotte in futuro si intendono ricomprese  nel  numero di ventisei unita' che attualmente compongono la dotazione della dirigenza dell'Ufficio;
 Visti  la  documentazione  e  gli  atti  preparatori  alle predette modifiche  ed integrazioni regolamentari, anche per quanto riguarda i rapporti intercorsi con organizzazioni sindacali;
 Visto l'art. 156 del codice;
 Viste  le  osservazioni  formulate dal segretario generale ai sensi dell'art.  15, comma 1, del regolamento n. 1/2000 sull'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio;
 Relatore il prof. Gaetano Rasi;
 Delibera:
 
 Di   apportare   al   regolamento  n.  1/2000  le  modifiche  e  le integrazioni riportate nell'allegato A.
 Il segretario generale curera' la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 156, comma 3, del codice.
 Roma, 26 gennaio 2005
 Il presidente: Rodota'
 
 Il relatore: Rasi
 
 Il segretario generale: Buttarelli
 |  |  |  | Allegato A 
 MODIFICHE   AL   REGOLAMENTO   n.  1/2000  SULL'ORGANIZZAZIONE  E  IL FUNZIONAMENTO  DELL'UFFICIO  DEL  GARANTE  PER LA PROTEZIONE DEI DATI
 PERSONALI
 
 Art. 2, comma 1, lettera b).
 
 Nell'art. 2, comma 1, lettera b), tra le parole: «ai dirigenti» e le  parole:  «delle  unita' organizzative» sono inserite le seguenti: «anche generali e».
 
 Art. 5, comma 6.
 
 All'art.  5,  comma  6, il periodo da: «Il dirigente del» fino a: «riunioni  del  collegio,» e' sostituito dal seguente: «Il segretario generale  e  il  dirigente  del  servizio  di segreteria del collegio partecipano  alle  riunioni  del  collegio,  salvo  che sia da questo altrimenti  disposto  di volta in volta. Il medesimo dirigente svolge di regola le funzioni di segretario,».
 
 Art. 5-bis.
 
 Dopo l'art. 5, e' inserito il seguente:
 «Art. 5-bis.
 Il comitato scientifico, costituito con deliberazione del Garante che  ne  disciplina  l'attivita'  e il funzionamento, svolge funzioni consultive e di proposta in collaborazione con il collegio.
 Il comitato e' composto da personalita' indipendenti e competenti nella  promozione  delle  liberta'  e  dei diritti fondamentali e dai componenti e segretari generali cessati dall'incarico.».
 
 Art. 7, comma 1.
 
 Nell'art.  7,  comma  1,  la parola: «trenta» e' sostituita dalla parola: «sessanta».
 
 Art. 7, comma 2, lettera a).
 
 Nell'art.  7, comma 2, sono inserite nel primo periodo, prima del punto, le parole: «e dei dirigenti anche generali» e alla lettera a), tra le parole: «l'attivita' dei dirigenti» e: «dei dipartimenti e dei servizi» sono inserite le seguenti: «generali o».
 
 Art. 7, comma 4-bis.
 
 Nell'art. 7, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
 «4-bis.  Il segretario generale puo' avvalersi di uno o piu' vice segretari  generali,  nominati  dal  Garante  su sua proposta. Per la durata dell'incarico e per la nomina si applica il comma 1.».
 
 Art. 8, comma 2.
 
 Nell'art.  8,  comma  2,  e'  aggiunto  dopo il punto il seguente periodo:  «Con  deliberazione  del  Garante  possono essere istituite articolazioni  di  livello superiore composte da unita' organizzative di primo livello.».
 
 Art. 8, comma 5.
 
 Nell'art. 8, comma 5, secondo periodo, tra le parole: «un ufficio di  segreteria,»  e:  «la  segreteria di sicurezza» «sono inserite le seguenti: «un direttore di gestione, un direttore di supporto,».
 
 Art. 9, comma 1.
 
 Nell'art.  9,  comma  1,  primo  periodo, le parole: «graduazione delle   funzioni   dirigenziali»   sono   sostituite   dalle  parole: «graduazione   delle   funzioni   dirigenziali   anche  di  dirigenti generali».
 
 Art. 9, comma 2.
 
 Nell'art.  9,  comma  2,  tra  le parole: «di primo livello» e le parole:  «di  regola  a  personale»  sono inserite le seguenti: «e di coordinamento».
 
 Art. 9, comma 4.
 
 Nell'art.  9,  comma  4, lettera a), tra le parole: «e i processi che  da  essi  dipendono,»  e  le  parole: «curano l'attuazione» sono inserite  le  seguenti:  «svolgono gli altri compiti di coordinamento affidati,».
 
 Art. 11, comma 3.
 
 Nell'art.  11,  comma  3,  le  parole:  «possono  svolgere»  sono sostituite dalla seguente: «svolgono».
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