Gazzetta n. 44 del 23 febbraio 2005 (vai al sommario) |
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI |
DELIBERAZIONE 26 gennaio 2005 |
Modifiche regolamentari in tema di ordinamento interno. (Deliberazione n. 5). |
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IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodota', presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del prof. Gaetano Rasi, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Visto il codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196); Vista la propria deliberazione 28 giugno 2000, n. 15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 luglio 2000, n. 162, con la quale sono stati adottati i regolamenti numeri 1, 2, e 3/2000 concernenti, rispettivamente, il trattamento giuridico ed economico del personale del Garante, l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio, la gestione amministrativa e la contabilita'; Rilevata la necessita' di menzionare nel regolamento n. 1/2000, a completamento del percorso di aggiornamento organizzativo volto a potenziare l'attivita' dell'Ufficio iniziato nel 2001, in particolare: a) la prevista costituzione di un comitato scientifico; b) alcune formali precisazioni per cio' che riguarda lo svolgimento delle riunioni del collegio e i compiti di coordinamento di dirigenti; c) talune figure organizzative introdotte da tempo nell'Ufficio; d) la possibilita' di inserire in futuro nell'Ufficio ulteriori risorse dirigenziali generali, con funzioni e compiti da stabilire con successive determinazioni in relazione alle diverse opportunita' organizzative rese possibili dalle previsioni di seguito indicate; e) la possibilita' che, parimenti, future determinazioni possano eventualmente istituire articolazioni composte da unita' di primo livello; Ritenuto di dover conseguentemente apportare alcune circoscritte modifiche ed integrazioni al predetto regolamento n. 1/2000, nei termini strettamente necessari alle predette finalita'; Ritenuto superfluo menzionare le eventuali, future unita' di dirigenti generali all'interno della tabella allegata al regolamento n. 1/2000 e successivamente modificata, nella quale, a differenza di quanto previsto in passato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 1997 e successive modificazioni, l'unica voce «dirigenza» puo' racchiudere ora i posti sia di «dirigente», sia di «dirigente generale»; ritenuto, pertanto, che le unita' di dirigente generale che verranno eventualmente introdotte in futuro si intendono ricomprese nel numero di ventisei unita' che attualmente compongono la dotazione della dirigenza dell'Ufficio; Visti la documentazione e gli atti preparatori alle predette modifiche ed integrazioni regolamentari, anche per quanto riguarda i rapporti intercorsi con organizzazioni sindacali; Visto l'art. 156 del codice; Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15, comma 1, del regolamento n. 1/2000 sull'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio; Relatore il prof. Gaetano Rasi; Delibera:
Di apportare al regolamento n. 1/2000 le modifiche e le integrazioni riportate nell'allegato A. Il segretario generale curera' la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 156, comma 3, del codice. Roma, 26 gennaio 2005 Il presidente: Rodota'
Il relatore: Rasi
Il segretario generale: Buttarelli |
| Allegato A
MODIFICHE AL REGOLAMENTO n. 1/2000 SULL'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Art. 2, comma 1, lettera b).
Nell'art. 2, comma 1, lettera b), tra le parole: «ai dirigenti» e le parole: «delle unita' organizzative» sono inserite le seguenti: «anche generali e».
Art. 5, comma 6.
All'art. 5, comma 6, il periodo da: «Il dirigente del» fino a: «riunioni del collegio,» e' sostituito dal seguente: «Il segretario generale e il dirigente del servizio di segreteria del collegio partecipano alle riunioni del collegio, salvo che sia da questo altrimenti disposto di volta in volta. Il medesimo dirigente svolge di regola le funzioni di segretario,».
Art. 5-bis.
Dopo l'art. 5, e' inserito il seguente: «Art. 5-bis. Il comitato scientifico, costituito con deliberazione del Garante che ne disciplina l'attivita' e il funzionamento, svolge funzioni consultive e di proposta in collaborazione con il collegio. Il comitato e' composto da personalita' indipendenti e competenti nella promozione delle liberta' e dei diritti fondamentali e dai componenti e segretari generali cessati dall'incarico.».
Art. 7, comma 1.
Nell'art. 7, comma 1, la parola: «trenta» e' sostituita dalla parola: «sessanta».
Art. 7, comma 2, lettera a).
Nell'art. 7, comma 2, sono inserite nel primo periodo, prima del punto, le parole: «e dei dirigenti anche generali» e alla lettera a), tra le parole: «l'attivita' dei dirigenti» e: «dei dipartimenti e dei servizi» sono inserite le seguenti: «generali o».
Art. 7, comma 4-bis.
Nell'art. 7, dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. Il segretario generale puo' avvalersi di uno o piu' vice segretari generali, nominati dal Garante su sua proposta. Per la durata dell'incarico e per la nomina si applica il comma 1.».
Art. 8, comma 2.
Nell'art. 8, comma 2, e' aggiunto dopo il punto il seguente periodo: «Con deliberazione del Garante possono essere istituite articolazioni di livello superiore composte da unita' organizzative di primo livello.».
Art. 8, comma 5.
Nell'art. 8, comma 5, secondo periodo, tra le parole: «un ufficio di segreteria,» e: «la segreteria di sicurezza» «sono inserite le seguenti: «un direttore di gestione, un direttore di supporto,».
Art. 9, comma 1.
Nell'art. 9, comma 1, primo periodo, le parole: «graduazione delle funzioni dirigenziali» sono sostituite dalle parole: «graduazione delle funzioni dirigenziali anche di dirigenti generali».
Art. 9, comma 2.
Nell'art. 9, comma 2, tra le parole: «di primo livello» e le parole: «di regola a personale» sono inserite le seguenti: «e di coordinamento».
Art. 9, comma 4.
Nell'art. 9, comma 4, lettera a), tra le parole: «e i processi che da essi dipendono,» e le parole: «curano l'attuazione» sono inserite le seguenti: «svolgono gli altri compiti di coordinamento affidati,».
Art. 11, comma 3.
Nell'art. 11, comma 3, le parole: «possono svolgere» sono sostituite dalla seguente: «svolgono». |
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