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| Gazzetta n. 44 del 23 febbraio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 8 febbraio 2005 |  | Revoca  della  concessione 20 dicembre 2001 n. 021/01 per la gestione della  sala  destinata  al gioco del Bingo, nei confronti della Mille Uno Bingo s.r.l., in Villorba. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma
 di monopoli di stato
 
 Visto  il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 recante nonne per  l'istituzione del gioco bingo, ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;
 Vista  la  direttiva  del Ministro delle finanze 12 settembre 2000, con  la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco bingo e' affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
 Visto   il   decreto  direttoriale  16 novembre  2000,  concernente l'approvazione  del  regolamento  di  gioco del bingo e le successive modificazioni ed integrazioni;
 Vista  la  convenzione  di concessione n. 021/01, stipulata in data 20 dicembre  2001,  tra  l'Amministrazione  autonoma  dei monopoli di Stato  e  la  Mille Uno Bingo Srl per la gestione del gioco del Bingo nella sala di Villorba (Treviso), Viale della Repubblica, 19/b;
 Visti,  in  particolare, l'art. 3, comma 5, lettera h) e l'art. 11, ultimo   periodo,   della   citata  convenzione  i  quali  prevedono, rispettivamente,   l'obbligo  del  concessionario  di  «garantire  la continuita'  del  servizio  per almeno undici mesi l'anno, per almeno sei  giorni alla settimana, compresi in ogni caso i giorni festivi, e per  almeno  otto  ore  al  giorno» e che, in caso di sospensione non autorizzata  dell'attivita'  «per  piu'  di  trenta giorni, anche non consecutivi,   l'Amministrazione   ha   facolta'   di   revocare   la concessione»;
 Vista  la  motivata  istanza del 24 settembre 2003, con la quale la Mille Uno Bingo S.r.l. ha chiesto la sospensione dell'attivita' nella sala-bingo  di  Villorba  (Treviso), a decorrere dal l° ottobre 2003, preannunciando   l'inoltro   di   una   successiva   istanza  per  il trasferimento dei locali della sala stessa;
 Vista  la  lettera  raccomandata  a/r del 29 ottobre 2004, prot. n. 2003/46868/COA/BNG,  ricevuta  il  10 novembre 2003, con la quale, in riferimento  alla  sopraindicata  istanza,  e'  stata autorizzata, in deroga   all'art.  3,  comma  5,  lettera  h)  della  convenzione  di concessione,  la  sospensione dell'attivita' ed e' stato assegnato un periodo  massimo  di  sessanta  giorni,  a  decorrere  dalla  data di ricevimento  della  lettera stessa, per l'inoltro della preannunciata istanza  di  trasferimento  dei  locali,  decorsi inutilmente i quali l'autorizzazione e' da ritenersi revocata e la Mille Uno Bingo S.r.l. e'  tenuta  ad  assicurare  la  continuita'  del servizio ai sensi di quanto  stabilito  dall'art. 3, comma 5, lettera h) della convenzione di concessione;
 Vista  la  lettera  raccomandata  a/r  del  12 marzo 2004, prot. n. 2004/14419/COA/BNG,  ricevuta  il 26 aprile 2004, il cui contenuto si intende  interamente richiamato, con la quale nell'evidenziare che la Mille   Uno   Bingo   S.r.l.   non  ha  inoltrato  ne'  l'istanza  di trasferimento  dei locali della sala-bingo di Villorba (Treviso), ne' ha  ripreso l'attivita' nella sala stessa, entro i termini assegnati, che  sono  scaduti il 9 gennaio 2004, e' stato comunicato, ai sensi e per  gli  effetti  di  cui  agli articoli 7 e seguenti della legge n. 241/1990,  l'avvio  dei  procedimenti  di revoca della concessione n. 021/01  del 20 dicembre 2004 e di escussione della cauzione prestata, a  garanzia  dei  propri  obblighi,  ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29;
 Vista  la  lettera  del  26 aprile 2004, con la quale in nome e per conto  della  Mille  Uno  Bingo S.r.l., in riscontro alla lettera del 12 marzo  2004,  viene  comunicato,  tra l'altro, che «non mancheremo entro  il  mese  di maggio 2004 di darvi contezza della provincia che formera' oggetto di scelta per il trasferimento della concessione»;
 Considerato che fino alla data del presente provvedimento l'istanza di  trasferimento  dei  locali della sala-bingo di Villorba (Treviso) non  e'  stata prodotta, e che nella sala stessa non e' stata ripresa l'attivita',  come  risulta  anche  dalle  lettere  della questura di Treviso  del  13 gennaio  2004,  nr. 11E/03, del 13 dicembre 2004, n. 11E/04,  e  del  19 gennaio  2005,  nr. 11E/05, con le quali e' stato comunicato che la sala e' chiusa al pubblico e che la Mille Uno Bingo S.r.l.   ha  cessato  definitivamente  l'attivita'  restituendo  alla questura stessa l'autorizzazione di cui all'art. 88 del TULPS;
 Considerato  che il danno erariale medio derivante dalla cessazione dell'attivita'  da  parte  di  una  sala-bingo e' stimabile in misura superiore  a  Euro 1.000.000 su base annua, atteso che nell'anno 2004 le  entrate  erariali  sono  state pari a circa Euro 360.000.000 e le sale-bingo  attive  a  circa  300, e che pertanto si rende escutibile l'importo,  pari  ad  Euro  516.456,89, della cauzione complessiva di Euro 531.951,00  prestata  a  garanzia degli obblighi della Mille Uno Bingo   S.r.l.,   ai  sensi  dell'art.  9  del  decreto  ministeriale 31 gennaio  2000, n. 29 (per Euro 516.456,89) e ai sensi dell'art. 8, comma  14  del  decreto-legge  24 giugno  2003, n. 147, convertito in legge 1° agosto 2003, n. 2000 (per Euro 15.494,11);
 Visti gli ulteriori elementi istruttori relativi ai procedimenti il cui  avvio  e'  stato  comunicato  con  la  sopraindicata lettera del 12 marzo 2004, prot. n. 2004/14419/COA/BNG;
 Decreta:
 
 1.  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 11, ultimo periodo, della convenzione  di  concessione n. 021/01, stipulata in data 20 dicembre 2001,  e'  revocata,  nei  confronti della Mille Uno Bingo S.r.l., la concessione per la gestione del gioco del Bingo.
 2.  Per  i  motivi  indicati  in  premessa,  si rende escutibile la cauzione  di  Euro  531.951,00  di  cui  all'atto  di fideiussione n. S/11762/04   dell'11 novembre   2004,  rilasciato  dalla  Sant'Andrea Finanziaria   S.p.a.,   per   un   importo  pari  ad  Euro 516.456,89 costituente  cauzione a garanzia degli obblighi della Mille Uno Bingo S.r.l.,  ai  sensi  dell'art.  9,  comma  1  del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29.
 Avverso  il  presente  decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  e' ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.
 Roma, 8 febbraio 2005
 p. Il direttore generale: Tagliaferri
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