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| Gazzetta n. 43 del 22 febbraio 2005 (vai al sommario) |  | COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI |  | PROVVEDIMENTO 16 febbraio 2005 |  | Disposizioni   in   materia   di   comunicazione  politica,  messaggi autogestiti  e  informazione  della  concessionaria pubblica, nonche' tribune elettorali per le elezioni regionali, comunali e provinciali, fissate per i giorni 3 e 4 aprile 2005. |  | 
 |  |  |  | (Disposizioni   approvate   dalla   Commissione   nella   seduta  del 16 febbraio 2005)
 
 LA  COMMISSIONE  PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI
 
 a)  visti,  quanto  alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla  RAI e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;
 b)  visti, quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza,  dell'obiettivita'  e  della apertura alle diverse forze  politiche nel sistema radiotelevisivo, nonche' la tutela delle pari  opportunita'  tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'art.  1, secondo comma, della legge n. 103/1975, l'art. 1, comma 2, del   decreto-legge   6 dicembre   1984,   n.  807,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, l'art. 1, comma 2, della  legge  6 agosto 1990, n. 223, l'art. 1 della legge 22 febbraio 2000,  n.  28,  l'art.  1,  comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero  delle  comunicazioni  e  la  RAI,  gli  atti  di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio ed il 30 luglio 1997;
 c)    viste,    quanto   alla   disciplina   delle   trasmissioni radiotelevisive  in  periodo  elettorale e le relative potesta' della Commissione,  la  legge  10 dicembre  1993,  n.  515, e le successive modificazioni;   nonche',   per   l'illustrazione   delle   fasi  del procedimento elettorale, l'art. 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53;
 d) vista in particolare la legge 22 febbraio 2000, n. 28;
 e)  vista la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante: «Nuove norme per l'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario»;
 f) vista la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante: «Disposizioni  concernenti  l'elezione  diretta  del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni»;
 g) vista la legge della regione Toscana n. 25 del 13 maggio 2004, recante:   «Norme  per  l'elezione  del  Consiglio  regionale  e  del presidente della Giunta regionale»;
 h)  vista  la  legge  della  regione Lazio 13 gennaio 2005, n. 2, recante:  «Disposizioni  in  materia  l'elezione del presidente della regione  e del Consiglio regionale ed in materia di ineleggibilita' e di  incompatibilita'  dei  componenti  della  Giunta  e del Consiglio regionale»;
 i)  vista,  quanto alla disciplina delle consultazioni elettorali comunali  e  provinciali, la legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni;
 j)  tenuto  conto  che  per  sabato 3 e domenica 4 aprile 2005 e' previsto  lo  svolgimento  delle elezioni per il rinnovo dei Consigli regionali  e  dei  Presidenti  delle  Giunte  regionali nelle regioni Abruzzo,   Basilicata,  Calabria,  Campania,  Emilia-Romagna,  Lazio, Liguria,  Lombardia,  Marche,  Piemonte,  Puglia,  Toscana,  Umbria e Veneto,   nonche'   per   il   rinnovo  di  un  rilevante  numero  di amministrazioni comunali e provinciali;
 k) rilevato altresi' che, in data 17 febbraio 2005, sara' affisso il  manifesto  di  convocazione  dei  comizi  relativi  alle predette elezioni;
 l)  rilevato altresi' con riferimento a quanto disposto dal comma 2  dell'art.  1  della  delibera  sulla  comunicazione  politica ed i messaggi   autogestiti   nei  periodi  non  interessati  da  campagne elettorali  o  referendarie  approvata dalla Commissione parlamentare per  l'indirizzo  generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella   seduta   del  18 dicembre  2002,  che  le  predette  elezioni interessano oltre un quarto del corpo elettorale;
 m) consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
 Dispone
 
 nei   confronti   della   RAI   Radiotelevisione  italiana,  societa' concessionaria   del   servizio  radiotelevisivo  pubblico,  come  di seguito:
 Art. 1. Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni
 
 1.  Le  disposizioni del presente provvedimento si riferiscono alle campagne  per  le  elezioni regionali, comunali e provinciali fissate per i giorni 3 e 4 aprile 2005.
 2.  Le  disposizioni  del  presente  provvedimento cessano di avere efficacia   il  giorno  successivo  alle  votazioni  di  ballottaggio relative alle consultazioni comunali e provinciali di cui al comma 1. Successivamente  al primo turno di votazione la Commissione puo', con le modalita' di cui all'art. 11, indicare gli ambiti territoriali nei quali  l'efficacia  del  presente  provvedimento  o  di  sue  singole disposizioni  puo'  cessare  anticipatamente,  salve le previsioni di legge.
 3.  La  RAI  cura  che alcune delle trasmissioni di cui al presente provvedimento  siano  ritrasmesse  per l'estero da RAI International, garantendo comunque complessivamente la presenza equilibrata di tutti i soggetti politici aventi diritto.
 4. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle campagne delle elezioni di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali politiche, regionali o referendarie, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.
 5. Nessuna delle disposizioni di cui al presente provvedimento puo' essere interpretata nel senso di precludere, nelle trasmissioni della RAI,  la  possibilita'  di  riferirsi alle consultazioni referendarie previste per la primavera del 2005.
 |  |  |  | Art. 2. Tipologia della programmazione RAI in periodo elettorale
 
 1.   Nel   periodo   di  vigenza  del  presente  provvedimento,  la programmazione   radiotelevisiva   nazionale   della   RAI  ha  luogo esclusivamente nelle forme e con le modalita' indicate di seguito:
 a) la  comunicazione  politica, di cui all'art. 4, comma 1, della legge  22 febbraio  2000,  n.  28, puo' effettuarsi mediante forme di contraddittorio,  interviste  ed  ogni  altra  forma  che consenta il raffronto  tra  differenti  posizioni  politiche  e  tra candidati in competizione.  Essa  si  realizza  mediante  le  Tribune elettorali e politiche  disposte dalla Commissione, di cui all'art. 8 del presente provvedimento, e con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui agli articoli 3 e 4;
 b) i  messaggi  politici  autogestiti di cui all'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalita' di cui all'art. 5.
 c) l'informazione   e'  assicurata  mediante  i  notiziari  ed  i relativi   approfondimenti,   purche'  la  loro  responsabilita'  sia ricondotta  a  quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai  sensi  dell'art.  10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Essi sono piu' specificamente disciplinati dall'art. 6;
 d) in  tutte le altre trasmissioni della programmazione nazionale della  RAI,  nonche'  della  programmazione  regionale  nelle regioni interessate  dalla  consultazione elettorale non e' ammessa, ad alcun titolo,  la  presenza  di  candidati  o  di esponenti politici, e non possono  essere  trattati  temi  di  evidente  rilevanza  politica ed elettorale.
 2. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma precedente si  applicano  altresi' alla programmazione regionale della RAI nelle Regioni  in  cui  si  voti per l'elezione del Presidente della Giunta regionale  e  del  Consiglio  provinciale,  ovvero per l'elezione del Presidente  della  Provincia  e  del Consiglio provinciale ovvero per l'elezione  del  Sindaco e del Consiglio comunale in comuni che siano capoluogo di provincia.
 |  |  |  | Art. 3. Trasmissioni   di   comunicazione  politica  a  diffusione  nazionale autonomamente disposte dalla RAI
 
 1.  Nel  periodo  di  vigenza  del  presente  provvedimento  la RAI programma   trasmissioni   di  comunicazione  politica  a  diffusione nazionale.
 2.  Nelle  trasmissioni di cui al comma 1, nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione  delle candidature, gli spazi di comunicazione politica sono garantiti:
 a)  nei  confronti delle forze politiche che costituiscono gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;
 b)  nei confronti delle forze politiche, diverse da quelle di cui alla  lettera  a),  che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo.
 3.  Nelle  trasmissioni  di cui al comma 2, il tempo disponibile e' ripartito  tra  i  soggetti  aventi  diritto  per  il 50 per cento in proporzione  alla  loro consistenza e per il restante 50 per cento in modo paritario.
 4.  Nel  periodo  compreso  tra  lo  spirare  del  termine  per  la presentazione  delle  candidature  e la mezzanotte del secondo giorno precedente  la  data delle elezioni, le trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo garantiscono spazi:
 a)  alle  liste  regionali,  ovvero  ai  gruppi  di  liste o alle coalizioni  di liste collegati all'elezione alla carica di Presidente dalla Giunta regionale;
 b)  ai  soggetti politici che presentano liste di candidati per i Consigli regionali in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un  quarto  del  totale  degli  elettori  che  votano  per i Consigli regionali.
 5.  Nelle  trasmissioni  di cui al comma 4, il tempo disponibile e' ripartito tra i soggetti politici con criterio paritario.
 6.   In   rapporto   al  numero  dei  partecipanti  ed  agli  spazi disponibili,  il  principio  delle  pari  opportunita' tra gli aventi diritto  puo' essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione,  anche  nell'ambito  di  un ciclo di piu' trasmissioni, purche' ciascuna di queste abbia analoghe opportunita' di ascolto. E' altresi'   possibile   realizzare   trasmissioni  anche  mediante  la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti.
 7.  In  ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione  politica  nei  confronti  dei soggetti politici aventi diritto  deve  essere  effettuata  su  base bisettimanale, garantendo l'applicazione  dei  principi  di equita' e di parita' di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione.
 8.  Le  trasmissioni  di  cui al presente articolo sono sospese nei giorni 2, 3 e 4 aprile 2005.
 9.  La  responsabilita'  delle  trasmissioni  di  cui  al  presente articolo  deve  essere  ricondotta  a  quella  di  specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.
 |  |  |  | Art. 4. Trasmissioni   di   comunicazione  politica  a  diffusione  regionale autonomamente disposte dalla RAI
 
 1.  Nel  periodo  di  vigenza  del  presente  provvedimento  la RAI programma  nelle  regioni  interessate  alla consultazione elettorale trasmissioni di comunicazione politica.
 2.  Nelle  trasmissioni di cui al comma 1, nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione  delle candidature, gli spazi di comunicazione politica sono garantiti:
 a)  nei  confronti  delle  forze  politiche  che costituiscono da almeno un anno un autonomo gruppo nei Consigli regionali, provinciali o   nei  Consigli  comunali  di  comuni  capoluogo  di  provincia  da rinnovare;
 b)  nei confronti delle forze politiche, diverse di quelle di cui alla  lettera a), presenti in uno dei rami del Parlamento nazionale o che  hanno  eletto,  con  proprio  simbolo, almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo.
 3.  Nelle  trasmissioni  di cui al comma 2, il tempo disponibile e' ripartito  per il 50 per cento tra i soggetti di cui alla lettera a), in  proporzione  alla  consistenza dei rispettivi gruppi nei Consigli regionali, nei Consigli provinciali o nei Consigli comunali, e per il restante 50 per cento tra tutti i soggetti in modo paritario.
 4.  Nel  periodo  compreso  tra  lo  spirare  del  termine  per  la presentazione  delle  candidature  e la mezzanotte del secondo giorno precedente  la  data delle elezioni, le trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo garantiscono spazi:
 a)  alle  liste  regionali  ovvero  ai  gruppi  di  liste  o alle coalizioni  di liste collegate alla carica di Presidente della Giunta regionale,  nonche'  alle  liste o alle coalizioni di liste collegate alla  carica di Presidente della provincia o di Sindaco nei comuni di cui alla lettera a) del comma 2;
 b)  alle  forze  politiche  che  presentano gruppi di candidati o liste  di  candidati  per  l'elezione  dei  Consigli  regionali,  dei Consigli  provinciali  e dei Consigli comunali di cui alla lettera a) del comma 2.
 5.  Nelle  trasmissioni  di cui al comma 4, il tempo disponibile e' ripartito  per  una  meta' in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera a) e per una meta' in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera b).
 6. Nel periodo intercorrente tra lo svolgimento della consultazione e  lo  svolgimento  dei  turni  di  ballottaggio  per  la  carica  di Presidente  della  provincia  o di Sindaco di cui alla lettera a) del comma  2,  le  trasmissioni  di  comunicazione  politica garantiscono spazi, in maniera paritaria, ai candidati ammessi ai ballottaggi.
 7.  Nelle trasmissioni di cui al comma 4, le coalizioni di cui alla lettera a) dello stesso comma 4, individuano tre rappresentanti delle liste  che le compongono, ai quali e' affidato il compito di tenere i rapporti con la RAI che si rendono necessari. In caso di dissenso tra tali  rappresentanti  prevalgono  le  proposte  formulate  dalla loro maggioranza.
 8.   In   rapporto   al  numero  dei  partecipanti  ed  agli  spazi disponibili,  il  principio  delle  pari  opportunita' tra gli aventi diritto  puo' essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione,  anche  nell'ambito  di  un ciclo di piu' trasmissioni, purche' ciascuna di queste abbia analoghe opportunita' di ascolto. E' altresi'   possibile   realizzare   trasmissioni  anche  mediante  la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti.
 9.  In  ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione  politica  nei  confronti  dei soggetti politici aventi diritto  deve  essere  effettuata  su  base bisettimanale, garantendo l'applicazione  dei  principi  di equita' e di parita' di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione.
 10.  La  responsabilita'  delle  trasmissioni  di  cui  al presente articolo  deve  essere  ricondotta  a  quella  di  specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.
 |  |  |  | Art. 5. Messaggi autogestiti
 
 1.  Dalla data di presentazione delle candidature la RAI trasmette, sia   sulle  reti  nazionali  sia  nelle  regioni  interessate  dalla consultazione   elettorale,  messaggi  politici  autogestiti  di  cui all'art.  4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dall'art. 2, comma 1, lettera b) del presente provvedimento.
 2.  Gli  spazi  per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'art. 4, comma 4.
 3. Entro il quinto giorno dalla data di approvazione della seguente delibera,  la  RAI  comunica  all'Autorita'  per  le  garanzie  nelle comunicazioni   ed   alla  Commissione,  il  numero  giornaliero  dei contenitori  destinati  ai  messaggi  autogestiti  di cui all'art. 4, comma  3,  della  legge  22 febbraio  2000,  n.  28,  nonche' la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessita' di coprire  piu'  di una fascia oraria. Le indicazioni di cui all'art. 4 della   legge   22 febbraio   2000,  n.  28,  si  intendono  riferite all'insieme   della   programmazione   nazionale   e   regionale.  La comunicazione   della  RAI  e'  valutata  dalla  Commissione  con  le modalita' di cui all'art. 11 del presente provvedimento.
 4.  I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, la quale:
 a)  e'  presentata  alla  sede di Roma della RAI ovvero alle sedi regionali  della  RAI  delle  regioni  interessate alla consultazione elettorale  entro  i  due  giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;
 b)   se  il  messaggio  cui  e'  riferita  e'  richiesto  da  una coalizione,  deve  essere  sottoscritta  dal candidato all'elezione a Presidente della Regione o della Giunta regionale, a Presidente della Provincia o a Sindaco;
 c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;
 d)  specifica  se  ed  in  quale  misura  il  richiedente intende avvalersi  delle  strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purche' con tecniche e standard  equivalenti  a quelli abituali della RAI. Messaggi prodotti con  il  contributo  tecnico  della  RAI  potranno  essere realizzati unicamente  negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla  RAI  nella sua sede di Roma, ovvero nelle sedi regionali per i messaggi a diffusione regionale.
 5. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 4, lettera a),   la   RAI  provvede  a  ripartire  le  richieste  pervenute  nei contenitori.
 6.  Per  quanto non e' espressamente previsto dal presente articolo si  applicano  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
 |  |  |  | Art. 6. Informazione
 
 1.  Nel  periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari diffusi  dalla  RAI  ed  i  relativi  programmi di approfondimento si conformano   con   particolare   rigore  ai  criteri  di  tutela  del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, della obiettivita' e della apertura alle diverse forze politiche.
 2.  I  direttori  responsabili  dei  programmi  di  cui al presente articolo,  nonche' i loro conduttori e registi, comunque osservano in maniera  particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati  competitori  elettorali.  In particolare essi curano che gli  utenti  non  siano  oggettivamente  nella  condizione  di  poter attribuire,   in   base  alla  conduzione  del  programma,  specifici orientamenti  politici  ai  conduttori  o  alla  testata,  e che, nei notiziari  propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di  riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Governo, o di esponenti politici.
 3.  Nei  programmi  di approfondimento informativo, qualora in essi assuma  carattere  rilevante  l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche,  dovra'  essere  complessivamente  garantita  la  presenza equilibrata  dei  soggetti  politici  che  partecipano alle elezioni, assicurando sempre e comunque un equilibrato contraddittorio.
 |  |  |  | Art. 7. Programmi dell'Accesso
 
 1.  I  programmi  nazionali  dell'accesso, nonche' quelli regionali nelle   regioni  interessate  dalla  consultazione  elettorale,  sono sospesi  dalla  data  di  convocazione  dei comizi elettorali fino al giorno  successivo  a  quello  dello  svolgimento della consultazione elettorale.
 2.  Nelle regioni nelle quali si vota per l'elezione del Presidente della  Provincia  e  del  Consiglio  provinciale  o del Sindaco e del Consiglio   comunale   nei   comuni   capoluogo   di   provincia,  la programmazione  dell'accesso  regionale  e' sospesa fino al giorno di cessazione  dell'efficacia  del  presente provvedimento. Su richiesta del  competente  Corecom  la  Commissione,  con le modalita' previste dall'art.  11,  puo'  autorizzare  la  ripresa  delle  trasmissioni a partire  dal giorno successivo al primo turno delle elezioni nel caso che non vi siano turni di ballottaggio particolarmente significativi.
 3.  Nel  periodo  successivo  allo  svolgimento della consultazione elettorale e fino alla data di cessazione dell'efficacia del presente provvedimento,  i programmi nazionali dell'accesso sono soggetti alla disciplina  prevista  per le trasmissioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera d).
 |  |  |  | Art. 8. Illustrazione delle modalita' di voto e presentazione delle liste
 
 1.   A   far   luogo  almeno  dal  quinto  giorno  successivo  alla convocazione  dei  comizi  elettorali, la RAI predispone e trasmette, sia  con  diffusione  nazionale,  sia  nelle regioni interessate alla consultazione elettorale, una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano  gli  adempimenti  previsti  per  la  presentazione  delle candidature  e  la  sottoscrizione  delle  liste.  Nei  trenta giorni precedenti  il voto la RAI predispone e trasmette altresi' una scheda televisiva   e   una   radiofonica   che   illustrano  le  principali caratteristiche  delle  consultazioni  comunali  e  provinciali delle regioni  interessate  alle  consultazioni  regionali,  provinciali  e comunali del 3 e 4 aprile 2005 con particolare riferimento al sistema elettorale ed alle modalita' di espressione del voto.
 2.  Le  schede  o  i  programmi di cui al presente articolo saranno trasmessi  anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune.
 |  |  |  | Art. 9. Tribune elettorali
 
 1.  In  riferimento alle elezioni regionali, comunali e provinciali del  3  e  4 aprile  2005,  la  RAI  organizza e trasmette sulle reti nazionali  e  nelle  regioni  di  cui  al  comma  2,  art. 2, Tribune politiche-elettorali,  televisive  e  radiofoniche,  privilegiando la formula del confronto o quella della conferenza stampa.
 2.   Alle   Tribune   di   cui   al  presente  articolo,  trasmesse anteriormente  allo  spirare  del  termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'art. 3, comma 2, ovvero, per le trasmissioni a diffusione regionale, all'art. 4 comma 2.
 3.   Alle   Tribune   di   cui   al  presente  articolo,  trasmesse successivamente  allo  spirare del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'art. 3, comma 4, ovvero, per le trasmissioni a diffusione regionale, all'art. 4, comma 4.
 4.  Alle  Tribune  di  cui  al presente articolo, trasmesse dopo il primo   turno  delle  elezioni  e  anteriormente  alla  votazione  di ballottaggio,   partecipano   unicamente   i   candidati  ammessi  al ballottaggio  per  le  cariche  di  Presidente  della  provincia e di Sindaco nei comuni di cui alla lettera a) del comma 4, dell'art. 4.
 5.  Alle  trasmissioni  di  cui  al  presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'art. 3, commi 5, 6, 7 e 9.
 6.  Le Tribune sono registrate e trasmesse dalla sede di Roma della RAI  ovvero,  per  le  trasmissioni a diffusione regionale dalle sedi regionali della RAI.
 7.  La  ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni, ove necessaria, ha luogo mediante sorteggio, per il quale la RAI puo' proporre alla Commissione criteri di ponderazione.
 8.    L'organizzazione   e   la   conduzione   delle   trasmissioni radiofoniche,  tenendo  conto  della  specificita'  del  mezzo,  deve tuttavia   conformarsi   quanto   piu'  possibile  alle  trasmissioni televisive.  L'orario  delle  trasmissioni  e' determinato in modo da garantire  in  linea  di principio la medesima percentuale di ascolto delle corrispondenti televisive.
 9.  Tutte  le  Tribune  sono  trasmesse di regola in diretta, salvo diverso  accordo  tra  tutti  i  partecipanti; se sono registrate, la registrazione e' effettuata nelle ventiquattr'ore precedenti la messa in onda, ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte  alla  trasmissione.  Qualora  le  Tribune non siano riprese in diretta,  il  conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.
 10.   L'eventuale   rinuncia   di  un  soggetto  avente  diritto  a partecipare  alle  Tribune  non pregiudica la facolta' degli altri di intervenirvi,  anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento   del   tempo   loro   spettante.   Nelle  trasmissioni interessate e' fatta menzione della rinuncia.
 11.  La ripresa o la registrazione delle Tribune da sedi diverse da quelle  indicate nel presente provvedimento e' possibile col consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.
 12.  Le  ulteriori  modalita'  di  svolgimento  delle  Tribune sono delegate  alla Direzione delle Tribune e servizi parlamentari, ovvero per  le  trasmissioni  a  diffusione  regionale,  alla  Direzione del Telegiornale  regionale  che  riferiscono  alla  Commissione tutte le volte  che lo ritengono necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'art. 11.
 13. Le tribune di cui al presente articolo, nonche' le trasmissioni di  cui  agli articoli 4 e 5, non possono essere trasmesse nei giorni in  cui  si  svolgono le votazioni di primo turno o di ballottaggio a cui si riferiscono, nonche' nel giorno immediatamente precedente.
 |  |  |  | Art. 10. Trasmissione per i non udenti
 
 1.  Nel  periodo  successivo  alla presentazione delle liste la RAI cura  la pubblicazione di pagine di televideo recanti l'illustrazione dei  programmi  delle  liste  e  delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale.
 2.  I  messaggi  autogestiti  di  cui  all'art.  4  possono  essere organizzati,  su  richiesta  della  forza  politica  interessata, con modalita'  che  ne  consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.
 |  |  |  | Art. 11. Comunicazioni e consultazione della Commissione
 
 1.  I  calendari  delle Tribune e le loro modalita' di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, sono  preventivamente  trasmessi  alla  Commissione  parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
 2.  Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di  Presidenza,  tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per  l'attuazione  della  presente delibera, in particolare valutando gli  atti  di  cui al comma 1 e definendo le questioni specificamente menzionate dal presente provvedimento, nonche' le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.
 |  |  |  | Art. 12. Responsabilita'  del  Consiglio  d'amministrazione  e  del  Direttore generale
 
 1.  Il  Consiglio  d'amministrazione ed il Direttore generale della RAI  sono  impegnati,  nell'ambito  delle  rispettive  competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente documento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le   tribune   essi   potranno   essere   sostituiti   dai  direttori rispettivamente competenti per le trasmissioni a diffusione nazionale e per quelle a diffusione regionale.
 Roma, 16 febbraio 2005
 Il Presidente: Petruccioli
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