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| Gazzetta n. 43 del 22 febbraio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 24 gennaio 2005 |  | Modifica   dell'articolo  1  del  decreto  29 aprile  2004,  relativo all'autorizzazione  all'organismo di controllo «CSQA - Certificazioni Srl»,   ad  effettuare  i  controlli  sulla  protezione  transitoria, accordata  a  livello  nazionale,  alla  modifica del disciplinare di produzione   della   denominazione   di  origine  protetta  «Asiago», registrata  con  regolamento  (CE)  n.  1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 e la tutela del consumatore
 
 Visto   il   decreto  legislativo  30 marzo  2001  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;
 Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che  modifica  il  Regolamento  (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;
 Visto   il  regolamento  (CE)  n.  1107/96  della  Commissione  del 12 giugno  1996,  relativo  alla registrazione della denominazione di origine  protetta  «Asiago»,  ai  sensi  dell'art.  17  del  predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
 Vista  la proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione  di origine protetta «Asiago» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 19 febbraio 2003;
 Visto  il  decreto  ministeriale  28 luglio  2003, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 203 del 2 settembre 2003  con  il  quale  e'  stata accordata la protezione transitoria a livello  nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Asiago»;
 Visto  il  decreto  ministeriale  29 aprile  2004, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 126 del 31 maggio 2004 con il quale e' stato autorizzato l'organismo di controllo «CSAQ -  Certificazioni  Srl»  ad  effettuare  i controlli sulla protezione transitoria   accordata   a   livello  nazionale  alla  modifica  del disciplinare  di  produzione  della denominazione di origine protetta «Asiago»;
 Considerato  che il Consorzio per la tutela del formaggio Asiago ha integrato  la  richiesta di modifica con ulteriori elementi che senza incidere   sulla   modifica   del  disciplinare  di  produzione  gia' richiesta,  servono a fornire maggiore evidenza delle caratteristiche di produzione al consumatore;
 Vista la nota protocollo n. 60251 del 18 gennaio 2005, con la quale il  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali, ritenendo che l'integrazione  di  cui  sopra,  meriti  accoglimento,  ha notificato all'organismo   comunitario   competente   la   nuova   stesura   del disciplinare  di  produzione  della denominazione di origine protetta «Asiago»;
 Ritenuto   di   dover   modificare  l'art.  1  del  citato  decreto ministeriale 29 aprile 2004.
 Decreta:
 
 Articolo unico
 
 L'art.  1 del decreto ministeriale 29 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 126 del 31 maggio 2004 viene cosi' modificato:
 1.  E'  accordata  la  protezione  a titolo transitorio a livello nazionale,  ai  sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo  2  del regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997,  alla  modifica  del  disciplinare  di produzione denominazione della denominazione di origine protetta «Asiago».
 2. La modifica del disciplinare di produzione denominazione della denominazione  di  origine protetta «Asiago» e' riservata al prodotto ottenuto  in  conformita'  al  disciplinare di produzione allegato al presente decreto.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 24 gennaio 2005
 Il direttore generale: Abate
 |  |  |  | Allegato 
 DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DOP «ASIAGO»
 
 Art. 1.
 
 Denominazione
 
 La  denominazione  di  origine  protetta «Asiago» e' riservata al formaggio  a  pasta  semicotta,  prodotto  esclusivamente  con  latte vaccino,   ottenuto   nel   rispetto  del  presente  disciplinare  di produzione,  distinto  in  due diverse tipologie di formaggio, Asiago pressato e Asiago d'allevo, le cui caratteristiche vengono di seguito indicate.
 Art. 2.
 
 Zona di produzione
 
 Il  formaggio D.O.P. «Asiago» si produce con latte di allevamenti bovini  ubicati  all'interno  della  zona  delimitata ed in caseifici ubicati all'interno della zona stessa che di seguito si precisa:
 provincia di Vicenza: tutto il territorio;
 provincia di Trento: tutto il territorio;
 provincia  di Padova: il territorio dei comuni di Carmignano di Brenta,  S.  Pietro  in  Gu',  Grantorto, Gazzo, Piazzola sul Brenta, Villafranca  Padovana,  Campodoro,  Mestrino,  Veggiano, Cervarese S. Croce e Rovolon;
 provincia di Treviso: il territorio cosi' delimitato: prendendo come punto di riferimento il paese di Rossano Veneto, in provincia di Vicenza, il limite segue la strada Rossano - Castelfranco Veneto fino al  suo  incrocio  con  la  strada  statale  n.  53  «Postumia». Esso costeggia tale strada, attraversa la tangenziale sud di Treviso, fino alla  sua  intersezione  con  l'autostrada  di  Alemagna.  Il  limite prosegue  a nord lungo il tracciato di detta autostrada fino al fiume Piave. Piega quindi ad ovest lungo la riva destra di detto fiume fino al  confine  della  provincia  di  Treviso  con quella di Belluno. Da questo  punto  il limite si identifica con il confine della provincia di  Treviso  fino al punto di incontro di questo con il confine della provincia di Vicenza.
 Le  zone  di  produzione  sopraindicate,  che  sono  situate ad un'altitudine  non  inferiore ai 600 metri, vengono identificate come territorio montano.
 Art. 3.
 
 Alimentazione del bestiame
 
 Il  bestiame  il  cui  latte  e' destinato alla trasformazione in formaggio D.O.P. «Asiago» non deve essere alimentato con i foraggi ed i mangimi di seguito indicati:
 Foraggi:
 erbai di colza, ravizzone, senape, fieno greco;
 foglie di piante da frutto, foglie e colletti di bietola;
 erba silo di trifoglio, di pisello, sottoprodotti insilati;
 frutta  e  relativi sottoprodotti della lavorazione industriale freschi e conservati umidi;
 ortaggi e relativi sottoprodotti freschi e conservati umidi;
 sottoprodotti   delle  industrie  di  fermentazione  freschi  e conservati umidi (trebbie di birra, distilleria, vinacce ecc.);
 sottoprodotti  dell'industria  saccarifera: polpe di bietole da zucchero fresche ed insilate;
 sottoprodotti      dell'industria     di     macellazione     e dell'allevamento:  residui  vari,  tal  quali  o  associati  ad altri foraggi;
 urea, urea-fosfato, biureto.
 Mangimi:
 farine di carne, pesce e di penne;
 farine di panelli di ravizzone, semi di agrumi, vinaccioli;
 ortaggi e frutta essiccati;
 sottoprodotti   essiccati   della  lavorazione  industriale  di ortaggi  e frutta (bucce di piselli e di fagioli, carciofi, castagne, pastazzo, sanse, vinaccioli, fecce, vinacce);
 sottoprodotti  dell'industria saccarifera: concentrato proteico del melasso, borlande varie, polpe borlandate essiccate ed altri;
 sottoprodotti   essiccati   dell'industria   di  fermentazione: borlande, residui di fermentazione ed altri.
 Qualora  il  latte sia destinato alla produzione di formaggio Dop Asiago  che  si  fregia  della  menzione «prodotto della montagna» e' altresi' vietata l'alimentazione con ogni tipo di insilati.
 Art. 4.
 
 Modalita' di produzione
 
 Il formaggio «Asiago», sia nella tipologia pressato che in quella d'allevo,   viene  prodotto  con  latte  conforme  alle  disposizioni sanitarie  vigenti  in  materia. E' tuttavia consentita la produzione dell'Asiago  allevo  nelle  malghe durante il periodo di monticazione con  latte  in deroga alle normative sanitarie vigenti. Il latte deve essere stoccato a temperatura compresa fra i 4 e gli 11 gradi Celsius e  deve  essere  trasformato  entro  il tempo massimo di 60 ore dalla prima  o  dalla eventuale seconda munta. Nel caso in cui il formaggio «Asiago»  sia  prodotto da latte crudo, la trasformazione deve essere ottenuta   entro   le   36-48   ore   successive  all'ingresso  nello stabilimento, secondo le vigenti disposizioni.
 Per  la  produzione  del  formaggio «Asiago» pressato puo' essere utilizzato   latte,  derivante  da  una  o  due  mungiture,  crudo  o pastorizzato  a  72  gradi Celsius per 15 secondi, secondo le vigenti normative.
 Per  la  produzione  di  formaggio  «Asiago» d'allevo puo' essere utilizzato latte derivante da due mungiture parzialmente scremate per affioramento,  o  derivante  da due mungiture di cui una parzialmente scremata  per affioramento, o da una sola mungitura pure parzialmente scremata  per  affioramento.  Puo'  essere  utilizzato  latte crudo o termizzato  a  57/68  gradi  Celsius  per  15  secondi  con parametro analitico  della  fosfatasi  positivo.  Non sono consentiti ulteriori trattamenti al latte oltre quelli espressamente previsti nel presente disciplinare di produzione.
 Per  la  produzione  del formaggio Dop Asiago che si fregia della menzione  «prodotto della montagna e consentito utilizzare latte di 2 o  4 munte, ma la trasformazione di tale latte deve avvenire entro 18 ore  dal  ricevimento,  nel  caso di utilizzo di latte di 2 munte, ed entro  24  ore  dal  ricevimento  nel  caso di utilizzo di latte di 4 munte.
 Il  latte  posto  in  lavorazione  per  la produzione di «Asiago» pressato deve essere latte intero e la miscela in caldaia deve essere costituita  da  latte, fermenti lattici o lattoinnesto, caglio bovino ed  eventualmente  modeste  quantita' di cloruro di sodio. Durante la lavorazione   possono   essere   inoltre   aggiunte,   per   esigenze tecnologiche, delle quantita' di acqua potabile.
 Nel  caso  di  produzione  di «Asiago» d'allevo il latte posto in lavorazione   e'   latte   parzialmente  scremato  per  affioramento, eventualmente  addizionato  di lisozima (E 1105) nei limiti di legge; la  miscela  e'  pertanto  costituita da latte parzialmente scremato, fermenti  lattici  o  lattoinnesto,  caglio bovino, eventuali modeste quantita' di cloruro di sodio e di lisozima.
 L'uso  del  Lisozima  (E  1105)  e'  in  ogni  caso vietato nella produzione della Dop «Asiago» che si fregia della menzione aggiuntiva «prodotto della montagna».
 Il  latte  destinato  alla trasformazione in Asiago pressato deve derivare   da   una   o   due  mungiture.  Il  latte  destinato  alla trasformazione  in  Asiago  d'allevo  deve  derivare da due mungiture parzialmente  scremate per affioramento, da due mungiture, di cui una scremata  per affioramento o, da una sola mungitura pure parzialmente scremata per affioramento.
 Nella   trasformazione   del  latte  in  «Asiago»  pressato  sono rispettati i seguenti parametri tecnologici:
 temperatura di coagulazione 35/40 °C
 taglio  della cagliata a 15/25 minuti dall'addizione del caglio fino alla dimensione di noce/nocciola;
 temperatura di semicottura: 44 +/- 2 °C;
 pressatura per massimo 12 ore;
 Nella   trasformazione   del  latte  in  «Asiago»  d'allevo  sono rispettati i seguenti parametri tecnologici:
 temperatura di coagulazione: 33/37 °C;
 taglio  della cagliata a 15/30 minuti dall'addizione del caglio fino alla dimensione di nocciola o inferiore;
 temperatura di semicottura: 47 +/- 2 °C.
 Gli  sfridi  o  ritagli di cagliata di lavorazioni precedenti non sono  utilizzabili  nelle  successive  produzioni di formaggio D.O.P. «Asiago».
 Art. 5.
 
 Identificazione e marchiatura
 
 Tutte  le  forme di formaggio D.O.P. «Asiago» sono identificate a mezzo  di  placchette  di  caseina  numerate  e marchiate con fascere marchianti,  detenute  dal Consorzio di Tutela incaricato e assegnate in  uso  a  tutti  gli  aventi  diritto,  contenenti il seguente logo costitutivo della denominazione,
 
 ---->   Vedere logo  a pag. 45  <----
 
 quale  parte integrante del presente disciplinare di produzione. Tale logo  rappresenta  una  forma di formaggio tagliata e mancante di uno spicchio; lo spicchio mancante, trasformato in una «A» stilizzata, e' inserito  parzialmente  nella  forma.  L'altezza complessiva del logo apposto sulla forma di formaggio e' di mm 100 per l'Asiago pressato e di  mm  80  per  l'Asiago allevo. Nella fascere marchianti e' inoltre inserita  la  sigla alfanumerica del caseificio produttore ed il nome della denominazione,
 
 ---->   Vedere sigla a pag. 45  <----
 
 ripetuto  piu' volte e di altezza 25 mm per l'Asiago pressato e di 20 mm per l'Asiago allevo.
 Le  forme di «Asiago» d'allevo presentano inoltre, impressa sullo scalzo, una lettera alfabetica indicatrice del mese di produzione:
 
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 gennaio ....              |              B =====================================================================
 febbraio ....              |              C
 marzo ....               |              D
 aprile ....               |              E
 maggio ....               |              H
 giugno ....               |              I
 luglio ....               |             L
 agosto ....               |              N
 settembre ....             |             P
 ottobre ....              |              S
 novembre ....              |             T
 dicembre ....              |              U
 
 Le  forme  di  Asiago  che  si fregiano della menzione aggiuntiva «prodotto     della     montagna»si    contraddistinguono    mediante l'inserimento,  nelle fascere marchianti indicate al precedente comma primo  del  presente  articolo,  e  per  una sola volta, delle parole «prodotto  della montagna». Inoltre, al termine del periodo minimo di stagionatura,  le citate forme sono ulteriormente identificate da una marchiatura  a  fuoco, apposta sullo scalzo, realizzata con strumenti di  proprieta'  del Consorzio di tutela incaricato e assegnati in uso ai caseifici aventi diritto, e riportante il seguente emblema:
 
 ---->   Vedere emblema a pag. 45  <----
 
 Art. 6.
 
 Modalita' di conservazione e stagionatura
 
 Prima  della  salatura le forme vengono conservate per un periodo minimo  di  48  ore  in  locali  a 10/15° C con Umidita' relativa del 80-85%.
 La  salatura, qualora non sia gia' stata ultimata in pasta, viene completata a secco o in salamoia a 20 ° +/-2° Be.
 La  stagionatura  minima  dell'«Asiago»  pressato e' di giorni 20 dalla data di produzione.
 La  stagionatura  minima  dell'«Asiago»  d'allevo e' di giorni 60 dall'ultimo giorno del mese di produzione.
 La  stagionatura  minima dell'Asiago che si fregia della menzione «prodotto della montagna» e' di giorni 90 dall'ultimo giorno del mese di  produzione  per l'Asiago d'allevo e di 30 giorni dalla produzione per l'Asiago pressato.
 La   stagionatura   deve   avvenire  all'interno  della  zona  di produzione  stessa  in  magazzini  aventi  temperature comprese fra i 10/15° C con umidita' relativa compresa fra 80-85%.
 Tali    condizioni    devono   essere   evidenziate   da   idonea strumentazione.
 Per  i  primi 15 giorni dopo la salatura l'«Asiago» d'allevo puo' essere conservato in magazzino con temperature comprese fra 5/8° C.
 Il  formaggio  Asiago,  che  utilizza la menzione «prodotto della montagna»,  deve  essere  stagionato in aziende ubicate in territorio montano  in  locali  che  possono  avere  condizioni di temperatura e umidita' determinate dalle condizioni ambientali naturali.
 Art. 7.
 
 Caratteristiche del prodotto finito
 
 Caratteristiche  specifiche  tecniche  per  il formaggio «Asiago» pressato a 20 giorni di maturazione.
 
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 Specifiche              |          Tolleranze =====================================================================
 a) visive organolettiche:         | ---------------------------------------------------------------------
 - pasta di colore bianco o      | leggermente paglierino                | ---------------------------------------------------------------------
 - occhiatura marcata ed         | irregolare                            | ---------------------------------------------------------------------
 - sapore delicato e gradevole   | ---------------------------------------------------------------------
 - crosta sottile ed elastica    | ---------------------------------------------------------------------
 b) chimiche:                      | ---------------------------------------------------------------------
 - umidita'....39,5%             |+/-4,5 ---------------------------------------------------------------------
 - proteine....24,0%             |+/-3,5 ---------------------------------------------------------------------
 - grasso....30,0%               |+/-4,0 ---------------------------------------------------------------------
 - cloruro di sodio....1,7%      |+/- 1,0 ---------------------------------------------------------------------
 - grasso sul secco    non       | inferiore a 44%                       |Nessuna ---------------------------------------------------------------------
 c) fisiche:                       | ---------------------------------------------------------------------
 - Scalzo                        |diritto o leggermente convesso ---------------------------------------------------------------------
 - Facce                         |piane o quasi piane ---------------------------------------------------------------------
 - Peso                          |da 11 a 15 Kg ---------------------------------------------------------------------
 - Altezza                       |dalla 11 a 15 cm ---------------------------------------------------------------------
 - Diametro                      |da 30 a 40 cm ---------------------------------------------------------------------
 d) microbiologiche ed igienico    | sanitarie:                            | ---------------------------------------------------------------------
 - Patogeni                      |Assenti ---------------------------------------------------------------------
 - S. Aureus                     |*M<1.000 per g ---------------------------------------------------------------------
 - E. coli                       |*M<1.000 per g ---------------------------------------------------------------------
 - Coliformi 30° C               |*M<100.000 per g
 
 *  Tali  dati  si  riferiscono ad un formaggio ottenuto con latte trattato termicamente.
 Caratteristiche  specifiche  tecniche  per  il formaggio «Asiago» d'allevo a 60 giorni di maturazione.
 
 =====================================================================
 Specifiche                  |      Tolleranze =====================================================================
 a) visive/organolettiche:                | ---------------------------------------------------------------------
 - Pasta di colore paglierino o         | leggermente paglierino                       | ---------------------------------------------------------------------
 - Occhiatura di piccola e media        | grandezza                                    | ---------------------------------------------------------------------
 - Sapore dolce(mezzano)/fragrante      | (vecchio)                                    | ---------------------------------------------------------------------
 - Crosta liscia e regolare             | ---------------------------------------------------------------------
 b) chimiche:                             | ---------------------------------------------------------------------
 - Umidita'....34,50%                   |+/- 4,00 ---------------------------------------------------------------------
 - Proteine....28,00%                   |+/- 4,00 ---------------------------------------------------------------------
 - Grasso....31,00%                     |+/- 4,50 ---------------------------------------------------------------------
 - Cloruro di sodio....2,40%            |+/- 1,00 ---------------------------------------------------------------------
 - Grasso sul secco....non inferiore a  | 34%                                          |Nessuna ---------------------------------------------------------------------
 c) fisiche:                              | ---------------------------------------------------------------------
 - Scalzo                               |diritto o quasi diritto ---------------------------------------------------------------------
 - Facce                                |piane o quasi piane ---------------------------------------------------------------------
 - Peso                                 |da 8 a 12 kg ---------------------------------------------------------------------
 - Altezza                              |da 9 a 12 cm ---------------------------------------------------------------------
 - Diametro                             |da 30 a 36 cm ---------------------------------------------------------------------
 d) microbiologiche ed igienico sanitarie:| ---------------------------------------------------------------------
 - Patogeni                             |Assenti ---------------------------------------------------------------------
 - S.Aureus                             |M<10.000 per g ---------------------------------------------------------------------
 - E. coli                              |M<100.000 per g
 
 Le  forme  di  formaggio  «Asiago»,  dopo  il  raggiungimento del periodo  minimo di stagionatura del prodotto, possono essere trattate in   superficie   con  sostanze  consentite  a  norma  delle  vigenti disposizioni.  La  parte  superficiale  delle  forme  (crosta) non e' edibile.
 Il  trattamento  superficiale  delle  forme  deve  in  ogni  caso consentire la leggibilita' della placchetta di caseina identificativa della forma e del logo della denominazione.
 E'  vietato  il trattamento superficiale con sostanze coloranti e antimuffa  per  le  forme  di  Asiago  che si fregiano della menzione aggiuntiva «prodotto della montagna».
 
 Art. 8.
 
 Confezionamento
 
 Le  forme  intere  di  formaggio  D.O.P.  «Asiago» possono essere porzionate  e preconfezionate in tranci che consentano la visibilita' dello  scalzo della forma. E' in ogni caso consentito confezionare in porzioni  il centro della forma purche' il suo peso totale non superi il 10% del peso della forma stessa.
 Queste  porzioni dovranno comunque avere la crosta del piatto. E' consentito   indicare  in  etichetta  l'eventuale  non  utilizzo  del Lisozima (E 1105).
 Il   confezionamento,  qualora  le  operazioni  di  porzionamento comportino  la  raschiatura  e/o  asportazione della crosta, rendendo cosi'  invisibile  la  marchiatura di origine (cubetti, fettine ecc.) deve  avvenire  nella  zona  di  produzione  al  fine di garantire la rintracciabilita' del prodotto.
 Il formaggio Asiago prodotto con latte proveniente da stalle site in  territorio  montano,  trasformato  in  caseifici  ubicati in zona montana  e stagionato in zona montana, si puo' fregiare in etichetta, della menzione aggiuntiva «prodotto della montagna».
 Il  formaggio  «Asiago»  pressato  puo' recare in etichetta anche l'indicazione fresco.
 Il  formaggio  «Asiago»  d'allevo  puo' recare in etichetta anche l'indicazione stagionato.
 Il  formaggio  «Asiago» d'allevo, con stagionatura compresa fra i 4/6 mesi, puo' recare in etichetta anche l'indicazione mezzano.
 Il  formaggio  «Asiago» d'allevo, con stagionatura superiore a 10 mesi, puo' recare in etichetta anche l'indicazione vecchio.
 Il  formaggio  «Asiago»  allevo  con  stagionatura superiore a 15 mesi, puo' recare in etichetta anche l'indicazione stravecchio.
 Eventuali   etichette,   timbri,   serigrafie,  ecc.,  riportanti indicazioni   aziendali   devono   essere   conformi   alle   vigenti disposizioni  normative  in  materia di etichettatura e presentazione dei  prodotti  alimentari ed in ogni caso devono sempre consentire la completa  leggibilita'  dei  contrassegni  costitutivi  della  D.O.P. «Asiago»  (marchiatura a mezzo fascere marchianti) e delle placchette di caseina identificative delle forme di formaggio «Asiago».
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