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| Gazzetta n. 43 del 22 febbraio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 8 febbraio 2005 |  | Revoca  della  concessione  n.  088/02  del  7  febbraio 2002, per la gestione  della sala destinata al gioco del Bingo nei confronti della Bingo Net S.r.l., in Genova. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma
 dei monopoli di Stato
 
 Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per  l'istituzione del gioco bingo, ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;
 Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la  quale  l'incarico di controllore centralizzato del gioco bingo e' affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
 Visto   il   decreto  direttoriale  16 novembre  2000,  concernente l'approvazione  del  regolamento  di  gioco del bingo e le successive modificazioni ed integrazioni;
 Vista  la  convenzione  di  concessione n. 088/02 stipulata in data 7 febbraio 2002, tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e  la Bingo Net S.r.l. per la gestione del gioco del Bingo nella sala di via Donghi n. 38, in Genova;
 Visti,  in particolare, l'art. 3, comma 5, lettera h), e l'art. 13, comma  1,  lettera  c),  della  citata convenzione i quali prevedono, rispettivamente,   l'obbligo  del  concessionario  di  «garantire  la continuita'  del  servizio  per almeno undici mesi l'anno, per almeno sei  giorni alla settimana, compresi in ogni caso i giorni festivi, e per  almeno  otto  ore al giorno» e che l'Amministrazione dichiara la revoca  della concessione «in caso di interruzione dell'attivita' per cause non dipendenti da forza maggiore»;
 Vista  la  lettera  raccomandata  a/r  del  14 aprile  2003,  prot. 18061/COA/BNG, ricevuta il 2 maggio 2003, il cui contenuto si intende interamente richiamato, con la quale, tra l'altro, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti della legge n. 241/1990, e' stato comunicato che e' stato dato l'avvio del procedimento di revoca della concessione  di  cui  alla  convenzione  n. 088/02, stipulata in data 7 febbraio   2002,  per  violazione  dell'obbligo  di  assicurare  la continuita'  del  servizio  sancito dall'art. 3, comma 5, lettera h), della convenzione, ed in applicazione delle norme contenute nell'art. 3,  comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, e nell'art. 13, comma 1, lettera c), in base alle quali la revoca della   concessione   e'   dichiarata   in   caso   di   interruzione dell'attivita'  per  cause  non dipendenti da forza maggiore, nonche' che  e'  stato  dato  l'avvio  dei  procedimenti  di escussione della cauzione   prevista   dall'art.   9,  comma  1,  del  citato  decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, e dall'art. 6 della convenzione, e di quantificazione del danno;
 Considerato  che  la  Bingo Net S.r.l., come risulta dagli elementi istruttori  indicati  nella sopraindicata lettera del 14 aprile 2003, prot.  18061/COA/BNG,  non  esercita  l'attivita'  di  gioco dal mese di marzo   2002,   in   violazione   dell'obbligo  di  assicurare  la continuita'  del  servizio,  di  cui all'art. 3, comma 5, lettera h), della convenzione di concessione;
 Considerato  che il danno erariale medio derivante dalla cessazione dell'attivita'  da  parte  di  una  sala-bingo e' stimabile in misura superiore  a  Euro 1.000.000 su base annua, atteso che nell'anno 2004 le  entrate  erariali  sono  state pari a circa Euro 360.000.000 e le sale-bingo  attive  a  circa  300, e che pertanto si rende escutibile l'intero  importo  della  cauzione prestata a garanzia degli obblighi della  Bingo  Net  S.r.l.  ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29;
 Visti  gli  atti  istruttori relativi ai procedimenti sopraindicati nei quali la Bingo Net S.r.l. non e' intervenuta;
 Decreta:
 
 1.  Ai  sensi  dell'art.  3,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, e dell'art. 13, comma 1, lettera c) della convenzione di concessione, e' revocata, nei confronti della Bingo  Net  S.r.l., la concessione n. 088/02 del 7 febbraio 2002, per la  gestione  del  gioco  del Bingo nella sala di via Donghi n. 38 in Genova, per i motivi indicati in premessa.
 2.  Per  i  motivi  indicati  in premessa, si rende escutibile, per l'intero  importo di Euro 516.456,90, la cauzione di cui alla polizza assicurativa   n.  1362533  del  29 gennaio  2002,  rilasciata  dalla Viscontea S.p.a.
 Avverso  il  presente  decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana, e' ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.
 Roma, 8 febbraio 2005
 p. Il direttore generale: Tagliaferri
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