Gazzetta n. 43 del 22 febbraio 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 8 febbraio 2005 |
Revoca della concessione n. 088/02 del 7 febbraio 2002, per la gestione della sala destinata al gioco del Bingo nei confronti della Bingo Net S.r.l., in Genova. |
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IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco bingo, ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133; Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco bingo e' affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; Visto il decreto direttoriale 16 novembre 2000, concernente l'approvazione del regolamento di gioco del bingo e le successive modificazioni ed integrazioni; Vista la convenzione di concessione n. 088/02 stipulata in data 7 febbraio 2002, tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e la Bingo Net S.r.l. per la gestione del gioco del Bingo nella sala di via Donghi n. 38, in Genova; Visti, in particolare, l'art. 3, comma 5, lettera h), e l'art. 13, comma 1, lettera c), della citata convenzione i quali prevedono, rispettivamente, l'obbligo del concessionario di «garantire la continuita' del servizio per almeno undici mesi l'anno, per almeno sei giorni alla settimana, compresi in ogni caso i giorni festivi, e per almeno otto ore al giorno» e che l'Amministrazione dichiara la revoca della concessione «in caso di interruzione dell'attivita' per cause non dipendenti da forza maggiore»; Vista la lettera raccomandata a/r del 14 aprile 2003, prot. 18061/COA/BNG, ricevuta il 2 maggio 2003, il cui contenuto si intende interamente richiamato, con la quale, tra l'altro, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti della legge n. 241/1990, e' stato comunicato che e' stato dato l'avvio del procedimento di revoca della concessione di cui alla convenzione n. 088/02, stipulata in data 7 febbraio 2002, per violazione dell'obbligo di assicurare la continuita' del servizio sancito dall'art. 3, comma 5, lettera h), della convenzione, ed in applicazione delle norme contenute nell'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, e nell'art. 13, comma 1, lettera c), in base alle quali la revoca della concessione e' dichiarata in caso di interruzione dell'attivita' per cause non dipendenti da forza maggiore, nonche' che e' stato dato l'avvio dei procedimenti di escussione della cauzione prevista dall'art. 9, comma 1, del citato decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, e dall'art. 6 della convenzione, e di quantificazione del danno; Considerato che la Bingo Net S.r.l., come risulta dagli elementi istruttori indicati nella sopraindicata lettera del 14 aprile 2003, prot. 18061/COA/BNG, non esercita l'attivita' di gioco dal mese di marzo 2002, in violazione dell'obbligo di assicurare la continuita' del servizio, di cui all'art. 3, comma 5, lettera h), della convenzione di concessione; Considerato che il danno erariale medio derivante dalla cessazione dell'attivita' da parte di una sala-bingo e' stimabile in misura superiore a Euro 1.000.000 su base annua, atteso che nell'anno 2004 le entrate erariali sono state pari a circa Euro 360.000.000 e le sale-bingo attive a circa 300, e che pertanto si rende escutibile l'intero importo della cauzione prestata a garanzia degli obblighi della Bingo Net S.r.l. ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29; Visti gli atti istruttori relativi ai procedimenti sopraindicati nei quali la Bingo Net S.r.l. non e' intervenuta; Decreta:
1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, e dell'art. 13, comma 1, lettera c) della convenzione di concessione, e' revocata, nei confronti della Bingo Net S.r.l., la concessione n. 088/02 del 7 febbraio 2002, per la gestione del gioco del Bingo nella sala di via Donghi n. 38 in Genova, per i motivi indicati in premessa. 2. Per i motivi indicati in premessa, si rende escutibile, per l'intero importo di Euro 516.456,90, la cauzione di cui alla polizza assicurativa n. 1362533 del 29 gennaio 2002, rilasciata dalla Viscontea S.p.a. Avverso il presente decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente. Roma, 8 febbraio 2005 p. Il direttore generale: Tagliaferri |
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