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| Gazzetta n. 43 del 22 febbraio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  | DECRETO 14 gennaio 2005 |  | Graduatoria  ordinaria  e  speciale della Regione Campania di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio   e   dell'artigianato,  n.  527  del  20 ottobre  1995,  e successive   modifiche  e  integrazioni,  concernenti  le  iniziative ammissibili relative alle domande di agevolazione presentate ai sensi del   decreto-legge   22 ottobre   1992,   n.  415,  convertito,  con modificazioni,  dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 per il bando del 2003  del  settore «industria» (attivita' estrattive, manifatturiere, di  servizi,  delle  costruzioni  e  dell'energia)  -  17°  bando  di attuazione. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per il coordinamento degli incentivi alle imprese
 
 Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente  i  criteri  per  la  concessione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
 Visto  l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96,  che  attribuisce  al  Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato  la  competenza  in  materia di adempimenti tecnici, amministrativi  e  di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attivita' produttive;
 Visto  il  decreto  ministeriale  20 ottobre  1995,  n.  527,  e le successive   modifiche   e   integrazioni,   di   seguito  denominato «regolamento»,  concernente  le  modalita'  e  le  procedure  per  la concessione   ed   erogazione  delle  agevolazioni  in  favore  delle attivita' produttive nelle aree depresse del paese;
 Visto  il  decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico  delle  direttive  per  la  concessione  e  l'erogazione  delle agevolazioni  alle  attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi della  predetta  legge  n.  488/1992 che, in particolare, al punto 5, comma  4, prevede, per l'assegnazione delle risorse, la formazione di graduatorie regionali ordinarie e speciali;
 Visto,  in  particolare,  l'art.  6, comma 3, del citato decreto n. 527/1995  e  successive  modifiche e integrazioni, che attribuisce al Ministero   dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  la competenza di formare, sulla base delle risultanze degli accertamenti istruttori delle banche concessionarie, le suddette graduatorie delle iniziative  ammissibili  alle  agevolazioni e di provvedere alla loro pubblicazione;
 Vista  la  circolare  esplicativa del Ministero dell'industria, del commercio   e   dell'artigianato  n.  900315  del  14 luglio  2000  e successive modifiche e integrazioni;
 Visto  il decreto ministeriale del 15 novembre 2004, pubblicato nel supplemento  ordinario  n.  172  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 281 del 30 novembre  2004,  con  il quale sono state approvate le graduatorie regionali,   speciali  ed  ordinarie,  delle  iniziative  ammissibili relative  alle  domande  di  agevolazione  presentate  ai sensi della predetta  legge  n.  488/1992  per  il  bando  del  2003  del settore «industria»  (attivita' estrattive, manifatturiere, di servizi, delle costruzioni  e  dell'energia)  ovvero del 17° bando di attuazione, ad eccezione di quelle della Regione Campania la cui formazione e' stata sospesa per i motivi indicati nelle premesse del medesimo decreto;
 Visto che la Regione Campania con delibera n. 290/1 del 23 novembre 2004  ha  confermato  i  criteri  regionali  per  la formazione della graduatoria   ordinaria  e  speciale  relativamente  al  detto  bando «industria»  del 2003, gia' individuati dalla giunta regionale con la delibera  n.  2840  dell'8 ottobre  2003 e confermati successivamente dalla medesima giunta con la delibera n. 1545 del 6 agosto 2004;
 Visto  il decreto ministeriale del 23 dicembre 2004 con il quale e' stata  approvata  la  proposta  regionale  di  cui sopra e sono stati pertanto  rimossi  gli  impedimenti giudiziari di ordine formale alla formazione delle graduatorie della Regione Campania;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 25 novembre  2003,  concernente l'individuazione delle gestioni fuori bilancio,  ai  sensi  del quale gli interventi nelle aree depresse di cui  alla  legge  n.  488/1992, gestiti dal Ministero delle attivita' produttive,  limitatamente  alle  agevolazioni cofinanziate dall'U.E. e/o dalle Regioni, mantengono le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione e quindi permangono in gestione fuori bilancio;
 Vista  la  circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 29  del  30 giugno  2004  nella  quale  con  riferimento  alla  legge 23 dicembre  2002,  n.  289, art. 93, sono state elencate le gestioni fuori  bilancio ed in particolare e' stata riconosciuta alla legge n. 488/1992 la caratteristica di fondo rotativo misto;
 Visto  l'art.  16  del  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
 
 Decreta:
 Art. 1.
 
 1. Le  graduatorie  speciale  ed  ordinaria  della Regione Campania concernenti  le iniziative di cui in premessa per il bando del 2003 - 17°  - del settore «industria» (attivita' estrattive, manifatturiere, di  servizi,  delle  costruzioni  e  dell'energia),  ammissibili alle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992,  n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992,  n. 488, sono riportate negli allegati n. 2/1 e 2/2 al presente decreto.
 2. Al  fine  di  facilitare  la  lettura  dei  dati contenuti nelle graduatorie  e  l'individuazione  di  ciascuna iniziativa ammissibile nella  graduatoria  di pertinenza, si forniscono, nell'allegato n. 1, le  opportune  note  esplicative  e,  nell'allegato n. 3, l'elenco di tutte le iniziative ammissibili, ordinate per numero di progetto, con l'indicazione  della  graduatoria  nella  quale  ciascuna  di esse e' inserita ed il numero della relativa posizione occupata.
 |  |  |  | Art. 2. 
 1.  I  decreti di concessione provvisoria delle agevolazioni di cui alla  citata  legge  n.  488/1992  vengono  adottati  in favore delle domande inserite in ciascuna delle graduatorie, in ordine decrescente dalla  prima,  fino  all'esaurimento delle risorse disponibili di cui alle  premesse  tenendo  conto  della riserva di fondi a favore delle piccole  e  medie imprese, nonche' del compenso spettante alle banche concessionarie   e   dell'onere   relativo  agli  accertamenti  sulla realizzazione dei programmi di investimenti, di cui, rispettivamente, all'art.  1,  comma 2,  ed  all'art.  10,  comma  1,  del regolamento medesimo.
 2.  Per  le  iniziative ammissibili al cofinanziamento UE e/o delle Regioni  le corrispondenti risorse sono gestite in contabilita' fuori bilancio,  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri  del  25 novembre  2003  citato  in premessa, a valere sulla contabilita'   speciale  n.  1726  istituita  nell'ambito  del  Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio  1982,  n.  46.  Per  le  iniziative  non  ammissibili ai predetti  cofinanziamenti  le  risorse  sono  gestite in contabilita' ordinaria  e,  pertanto,  con  successivi  decreti, si provvedera' ad impegnare  i  conseguenti  oneri  a  carico  del  cap. 7420, piano di gestione  n.  26  dello stato di previsione della spesa del Ministero delle   attivita'   produttive,   a   favore   delle  singole  banche concessionarie.
 |  |  |  | Art. 3. 
 1.  Ad  eccezione  delle  iniziative  che sono state inserite nelle graduatorie  di  cui al precedente art. 1 ai sensi dell'art. 6, comma 8,  del  regolamento  che,  se  non  agevolate,  non  possono  essere ulteriormente  ripresentate  con le medesime modalita', le iniziative che,  a  causa  della insufficienza delle disponibilita' finanziarie, occupano  una  posizione  nella  relativa graduatoria che risulti non utile   per   la   concessione   delle  agevolazioni,  sono  inserite automaticamente, invariate, nella graduatoria relativa al primo bando utile  successivo,  nel  pieno  rispetto,  tuttavia, delle condizioni vigenti  con  riferimento  a tale graduatoria e fatte salve eventuali diverse  disposizioni introdotte da modifiche normative che dovessero intervenire  successivamente  al presente decreto, mantenendo valida, ai  soli  fini  dell'ammissibilita'  temporale del programma, la data della  domanda  originaria,  rimanendo  comunque  salve  le eventuali modifiche   introdotte   in   ordine   agli   ulteriori   criteri  di ammissibilita'.  Fatto  sempre  salvo  quanto  detto  in  merito alle eventuali  modifiche  normative,  qualora l'impresa intenda mantenere valida,  ai soli fini dell'ammissibilita' temporale del programma, la data  della  detta  domanda originaria e, al contempo, riformulare la domanda  stessa, rinuncia al suddetto inserimento automatico con nota raccomandata  da  inviare alla banca concessionaria entro e non oltre il termine di cui all'art. 6, comma 8 citato e ripresenta la domanda, riformulata,  entro i termini di presentazione relativi al solo primo bando  utile  successivo  alla rinuncia medesima, termini che saranno fissati  con  decreto  del  Ministro  delle  attivita' produttive. Le predette  modalita'  di inserimento automatico o di riformulazione si applicano  anche alle domande che, sempre a causa della insufficienza delle  disponibilita'  finanziarie, sono state agevolate parzialmente rispetto  alla  richiesta dell'impresa, alle condizioni richiamate al punto 5.6 della circolare n. 900315 del 14 luglio 2000.
 2.  Le  iniziative  collocate  nelle graduatorie regionali speciali che,   a   causa  dell'insufficienza  delle  relative  disponibilita' finanziarie,  occupano  una  posizione  che  risulti non utile per la concessione  delle  agevolazioni nella misura richiesta dall'impresa, concorrono automaticamente all'attribuzione delle risorse disponibili per la relativa graduatoria regionale ordinaria. Le risorse destinate dalle   regioni   alle  graduatorie  speciali  ed  eventualmente  non attribuite,  sono  automaticamente  utilizzate  per le corrispondenti graduatorie regionali ordinarie.
 |  |  |  | Art. 4. 
 1.  Per  le  iniziative  escluse dalle agevolazioni, con successivi provvedimenti    sono   individualmente   comunicati   alle   imprese interessate  gli  specifici  motivi dell'esclusione totale o parziale dalle  agevolazioni  e  dalla  data  di  ricezione  del provvedimento decorrera' il termine per l'impugnazione dello stesso. Si precisa che tali   provvedimenti  individuali  non  saranno  inviati  per  quelle iniziative  escluse dalle agevolazioni con le note di rigetto inviate dalle   banche   concessionarie   alle  imprese  interessate  e,  per conoscenza, al Ministero, per i casi di invalidita' o decadenza della domanda  previsti  dall'art.  5,  comma 4, del regolamento, in quanto tali note contengono gia' specifici motivi di esclusione.
 
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 14 gennaio 2005
 
 Il direttore generale: Pasca di Magliano
 |  |  |  | Allegato 1 
 NOTE ESPLICATIVE
 
 Le graduatorie sono due, come di seguito specificato :
 1) Campania ordinaria (All. 2/1);
 2) Campania speciale (All. 2/2).
 La  singola  graduatoria contiene le domande ritenute ammissibili alle   agevolazioni  di  cui  alla  legge  n.  488/1992  ubicate  nel territorio  di riferimento (graduatorie regionali ordinarie, speciali per  area  o  grandi  progetti) o operanti nei settori di riferimento (graduatoria regionale speciale per attivita).
 La  posizione di ciascuna domanda nella graduatoria di pertinenza e'  determinata sulla base del valore riportato nella colonna L, pari alla  somma  dei valori dei cinque indicatori, di cui al punto 5. c5) del  testo  unico  delle  direttive per la concessione e l'erogazione delle  agevolazioni  alle attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992 (per la graduatoria dei grandi progetti  gli  indicatori  sono  quattro,  con  esclusione  di quello relativo alle priorita' regionali), normalizzati.
 Per   consentire  di  verificare  il  valore  di  ciascuno  degli indicatori  normalizzati  attraverso  la  formula n. 3 dell'appendice alla  circolare n. 900315 del 14 luglio 2000 e, quindi, attraverso la somma  degli  stessi, il dato della colonna L, vengono riportati, per ogni  graduatoria,  il valore medio (M nella formula) e la deviazione standard  (D  nella  formula)  relativi  a ciascuno degli indicatori, oltre  che il numero delle domande inserite nella graduatoria e sulla base del quale tali valori sono stati determinati.
 Si ricorda che il valore degli indicatori e' cosi' determinato:
 indicatore n. 1:
 
 capitale proprio attualizzato investito nel programma -----------------------------------------------------
 investimento ammissibile attualizzato
 
 indicatore n. 2:
 
 numero di occupati attivati dal programma -----------------------------------------
 investimento ammissibile attualizzato
 
 indicatore n. 3:
 
 100 ---------------------------------------------------
 agevolazione richiesta (in punti percentuali di quella massima consentita)
 indicatore n. 4: punteggio (compreso tra 0 e 30) conseguito dal programma  sulla  base delle specifiche priorita' regionali di cui al punto  5.c5.4 del testo unico per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni  alle  attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi della  predetta legge n. 488/1992 (si ricorda che tale indicatore non e' utilizzato nella graduatoria dei grandi progetti);
 indicatore n. 5: punteggio (compreso tra 0 e 10) conseguito dal programma  sulla  base  delle  prestazioni ambientali di cui al punto 5.c5.5  del  testo  unico  per  la  concessione  e l'erogazione delle agevolazioni  alle  attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992.
 Nelle  graduatorie, in corrispondenza a ciascuna domanda, vengono riportati i seguenti elementi:
 colonna A (Posiz. in grad.): il numero della posizione occupata dalla  domanda  nella  graduatoria; le domande classificatesi ex equo occupano  la  stessa  posizione,  con  il medesimo valore della somma degli indicatori normalizzati riportato nella colonna L;
 colonna  B  (Numero  di  progetto): il numero di progetto della domanda;
 colonna  C  (Ragione  sociale): la ragione sociale dell'impresa titolare dell'eventuale concessione delle agevolazioni;
 colonna  D  (Prov.):  la  provincia  del  comune ove e' ubicata l'unita' produttiva o, per le imprese di costruzioni che utilizzano i beni  agevolati  nelle aree ammissibili della regione, ove e' ubicata la sede operativa;
 colonna  E (1 - Capitale proprio): il valore dell'indicatore n. 1, relativo al capitale proprio investito;
 colonna F (2 - Occupazione attivata): il valore dell'indicatore n.  2,  relativo  agli  occupati  attivati  dal  programma.  Esso  e' convenzionalmente  pari  a zero nel caso di diminuzione del numero di occupati;
 colonna   G   (3   -   Agevolazione   richiesta):   il   valore dell'indicatore   n.  3,  determinato  sulla  base  dell'agevolazione richiesta rispetto a quella massima consentita;
 colonna H (4 - Indicatore regionale): il valore dell'indicatore n.  4  relativo alle priorita' regionali; esso e' compreso tra 0 e 30 nella  graduatoria  regionale ordinaria, tra 0 e 20 nella graduatoria regionale  speciale  e non e' utilizzato nella graduatoria dei grandi progetti;
 colonna    I   (5   -   Indicatore   ambientale):   il   valore dell'indicatore  n.  5  relativo alle prestazioni ambientali; esso e' compreso tra 0 e 10;
 colonna  L (Somma indicatori normalizzati): la somma dei valori normalizzati degli indicatori. Tale valore e' quello che determina la posizione della domanda nella graduatoria;
 colonna  N  (Dimensione):  la  dimensione dell'impresa titolare dell'eventuale concessione delle agevolazioni:
 P = piccola impresa;
 M = media impresa;
 G = grande impresa;
 colonna  O  (Ob.)  l'obiettivo FESR cui appartiene l'area nella quale insiste l'unita' produttiva interessata dal programma:
 1 = Obiettivo 1 (Mezzogiorno);
 2 = Obiettivo 2 (Centro-nord aree in declino industriale);
 ST  -  Sostegno  transitorio  (Centro-nord,  aree  ammesse al sostegno transitorio);
 FO = fuori obiettivo;
 colonna  P  (Cofin.):  l'ammissibilita' o meno della domanda al cofinanziamento U.E.:
 SI = ammissibile;
 Nulla = non ammissibile;
 colonna   Q  (Esito  conclusivo):  l'esito  finale  e,  quindi, l'agevolabilita' o meno della domanda:
 A = agevolabile;
 N = non agevolabile;
 P  = parzialmente agevolabile (non ricorre per le graduatorie regionali speciali);
 colonna R (Cod. escl.): le motivazioni della esclusione, totale o parziale, dalle agevolazioni:
 1 = esaurimento delle risorse attribuibili;
 4  = superamento della riserva del 70% destinata alle PMI, in presenza di altre PMI da agevolare;
 5 = motivi 1 e 4 insieme;
 colonna   S   (Agevolaz.   concedibile):  l'ammontare  in  euro dell'agevolazione  concedibile  per  il  programma  di investimenti a valere sulle risorse nazionali o, eventualmente, su quelle FESR. Tale ammontare e' inferiore a quello richiesto qualora nella colonna P sia indicato  «P»;  e'  pari  a zero qualora nella colonna P sia indicato «N»;
 colonna  T  (Reg)  l'utilizzo  o meno delle risorse POR o DOCUP regionali:
 SI= utilizzate;
 Nulla= non utilizzate.
 |  |  |  | Allegato 2/1 
 LEGGE 488/92 - BANDO DEL 2003 (17°) DEL SETTORE INDUSTRIA
 GRADUATORIA ORDINARIA DELLA REGIONE CAMPANIA
 
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 Allegato 2/2
 
 LEGGE 488/92 - BANDO DEL 2003 (17°) DEL SETTORE INDUSTRIA
 GRADUATORIA SPECIALE DELLA REGIONE CAMPANIA
 
 ---->  Vedere immagini da pag. 39 a pag. 62  <----
 |  |  |  | Allegato 3 
 LEGGE 488/92 - BANDO DEL 2003 (17°) DEL SETTORE INDUSTRIA
 ---->  Vedere immagini da pag. 63 a pag. 79  <----
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