| IL DIRETTORE GENERALE della sanita' veterinaria e degli alimenti
 
 Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
 Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del 10 giugno  1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  145  del  23 giugno  1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
 Visto  l'art.  8,  comma  1,  del  sopracitato  decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente  «Autorizzazioni provvisorie o eccezionali»;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni pubbliche;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione  alla  produzione,  all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
 Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo  2003,  n. 65 corretto ed integrato   dal  decreto  del  28 luglio  2004  n.  260,  concernente l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati pericolosi;
 Vista  la  domanda  presentata il 28 novembre 2002 dall'impresa Dow AgroSciences  B.V.  con  sede  legale  in  Aert  Van  Nestraat,  45 - Rotterdam  -  Olanda,  e sede secondaria in Italia, via Patroclo 21 - Milano, diretta ad ottenere la registrazione provvisoria del prodotto fitosanitario   denominato   Viper   contenente  la  sostanza  attiva penoxsulam,  di  cui  l'Italia e' relatore nel processo di inclusione nell'allegato 1 della direttiva 91/414/CEE;
 Vista  la  decisione  della  commissione  dell'Unione  europea  del 9 febbraio 2004 «che riconosce in linea di massima la conformita' del fascicolo trasmesso per un esame dettagliato in vista di un eventuale inserimento  della  sostanza  attiva penoxsulam nell'allegato 1 della direttiva   91/414/CEE  del  consiglio,  relativa  all'immissione  in commercio di prodotti fitosanitari»;
 Visto  il parere favorevole espresso in data 17 novembre 2004 dalla commissione  consultiva  di  cui  all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 relativo all'autorizzazione provvisoria per tre anni del prodotto fitosanitario in questione;
 Ritenuto   di   poter  rilasciare  l'autorizzazione  provvisoria  e limitare la validita' della stessa al tempo determinato in anni tre a decorrere dalla data del presente decreto;
 Vista  la nota dell'ufficio del 10 dicembre 2004, con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;
 Vista la nota pervenuta in data 23 dicembre 2004 da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;
 Visto  il  versamento  effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;
 Decreta:
 
 A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni tre,  l'impresa  Dow  AgroSciences  B.V.  con sede legale in Aert Van Nestraat,  45  -  Rotterdam - Olanda e sede secondaria in Italia, via Patroclo  21 - Milano, e' autorizzata in via provvisoria ad immettere in  commercio  il  prodotto  fitosanitario  denominato  VIPER  con la composizione  e  alle  condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente   decreto,   fatto   salvo  l'obbligo  di  adeguamento  alle conclusioni della valutazione comunitaria riguardante l'inclusione in allegato 1   della   direttiva   91/414/CEE   della  sostanza  attiva penoxsulam.
 Per   la   sostanza   attiva   penoxsulam  sono  approvati  in  via provvisoria, fino all'emanazione di apposita direttiva comunitaria, i seguenti   limiti  massimi  di  residui,  che  saranno  inseriti  nel provvedimento  di  aggiornamento  del  decreto ministeriale 27 agosto 2004:
 prodotti destinati all'alimentazione: riso;
 limiti massimi di residui (mg/kg): 0,01.
 Il prodotto e' confezionato nelle taglie da litri 1-3-5-10.
 Il  prodotto  in  questione  e'  preparato negli stabilimenti delle imprese  Diachem  S.p.a.  -  Caravaggio  (Bergamo),  autorizzato  con decreti  del  26 marzo 1987 - 7 giugno 2002 e Dow Agrosciences B.V. - Mozzanica  (Bergamo),  autorizzato  con decreti del 22 gennaio 1973 - 20 settembre  2001  e  importato  in  confezioni pronte per l'impiego dagli  stabilimenti  delle  imprese estere The Dow Chemical Company - Medan (Indonesia) e AG Formulators - California (U.S.A.).
 Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 12514.
 E'   approvata   quale   parte   integrante  del  presente  decreto l'etichetta  allegata,  con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.
 Il   presente   decreto  sara'  notificato  in  via  amministrativa all'impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 28 gennaio 2005
 Il direttore generale: Marabelli
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