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| Gazzetta n. 42 del 21 febbraio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  | DECRETO 9 dicembre 2004 |  | Modifica  del decreto di concessione del trattamento straordinario di integrazione  salariale  e  delle  proroghe del medesimo trattamento, previsto dall'articolo 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla societa' Valtellina S.p.a. (Decreto n. 35274). |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 di concerto con
 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
 E DELLE FINANZE
 
 Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  il  decreto-legge  1° ottobre  1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
 Visto  l'art.  1-quinquies  del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 5 giugno 1998, n. 176 e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  il  decreto  ministeriale  dell'11 gennaio  1999, registrato dalla  Corte  dei  conti  in  data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati   predeterminati   obiettivi   e  criteri  selettivi  circa  le condizioni  e  i requisiti di ammissibilita' al trattamento di cui al sopracitato art. l-quinquies della legge n. 176 del 1998;
 Visto l'art. 41, comma 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
 Visto  l'art.  1  del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328, ed in particolare commi 1 e 2;
 Visto  l'art.  3  della  legge  24 dicembre  2003,  n.  350,  ed in particolare i commi 137 e 139;
 Visto  il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze del 10 aprile 2003, n. 32220, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2003, registro n. 2, foglio n. 331;
 Visto  il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 32410 del 27 maggio 2003;
 Visti i verbali di accordo stipulati presso il Ministero del lavoro e  delle politiche sociali, tra le societa' appaltatrici di lavoro di installazione  di  reti  telefoniche e le organizzazioni sindacali di categoria,  nei  quali  e' stato concordato il ricorso al trattamento CIGS  per  l'anno  2004, ai sensi del citato art. 3, comma 137, della legge  n.  350/2003,  al  fine  di  agevolare  la realizzazione delle iniziative finalizzate al reimpiego e alle gestione non traumatica di lavoratori interessati al beneficio;
 Visto  il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze del 7 maggio  2004,  n.  34013,  registrato  dalla  Corte  dei  conti  il 14 giugno 2004, registro n. 4, foglio n. 243;
 Visto  il  verbale  di  accordo,  stipulato  in data 18 giugno 2004 presso  il  Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali tra la societa'   Valtellina   S.p.a.   e  le  organizzazioni  sindacali  di categoria,  nel  quale e' stata concordata - fermo restando il numero massimo  di  271  unita'  lavorative  gia'  convenuto nel verbale del 30 dicembre  2003  -  la ridefinizione del numero dei beneficiari per singola unita' produttiva;
 Vista  l'istanza  di rettifica della societa' Valtellina S.p.a. del 29 settembre 2004;
 Ritenuto   pertanto   di   rettificare   il  sopra  citato  decreto limitatamente  alla  ridefinizione  del  numero  dei  beneficiari per singola unita' produttiva;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 
 Per  le  motivazioni  in  premessa  esplicitate  la concessione del trattamento  straordinario  di integrazione salariale in favore della societa'  Valtellina  S.p.a. disposta alla lettera R) del decreto del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche sociali di concerto con il Ministro  dell'economia  e delle finanze del 7 maggio 2004, n. 34013, registrato  dalla  Corte  dei conti il 14 giugno 2004, registro n. 4, foglio  n.  243, e' rettificata, limitatamente alle unita' produttive di  seguito  indicate  e  per  il  numero  dei  lavoratori di seguito elencati:
 Levata di Curtatone (Mantova): da 6 a 4 unita';
 Rimini: da 17 a 12 unita';
 Avellino: da 2l a 20 unita';
 Lecce: da 32 a 31 unita';
 Castelletto Cervo (Biella): da 4 a 3 unita';
 Castellana (Varese): da 2 a 1 unita';
 Brescia: da 7 a 5 unita';
 Bergamo: da 22 a 35 unita'.
 |  |  |  | Art. 2. 
 La misura del trattamento di cui all'art. 1, e' ridotta del 20 %.
 |  |  |  | Art. 3. 
 L'impegno  di spesa previsto per l'applicazione del richiamato art. 1  rientra  nella disponibilita' finanziaria disposta dall'art. 4 del citato  decreto  del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze del 7 maggio 2004 n. 34013.
 |  |  |  | Art. 4. 
 Le  aziende  di  cui  al  precedente  art. 1, possono usufruire del trattamento  di cui trattasi a condizione che ricorrano i presupposti previsti   dagli   articoli 1,   2   e  3  del  decreto  ministeriale dell'11 gennaio  1999,  registrato  dalla  Corte  dei  conti  in data 20 gennaio  1999,  con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilita' al  trattamento  di  cui  all'art. 1-quinquies della legge n. 176 del 1998, richiamato nel preambolo.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 9 dicembre 2004
 
 Il Ministro del lavoro
 e delle politiche sociali
 Maroni
 
 Il Ministro dell'economia
 e delle finanze
 Siniscalco
 
 Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2004
 
 Ufficio  di  controllo  sui  Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 396
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