Gazzetta n. 42 del 21 febbraio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 9 dicembre 2004
Modifica del decreto di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e delle proroghe del medesimo trattamento, previsto dall'articolo 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in favore dei lavoratori dipendenti dalla societa' Valtellina S.p.a. (Decreto n. 35274).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
Visto l'art. 1-quinquies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato dalla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilita' al trattamento di cui al sopracitato art. l-quinquies della legge n. 176 del 1998;
Visto l'art. 41, comma 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328, ed in particolare commi 1 e 2;
Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare i commi 137 e 139;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 10 aprile 2003, n. 32220, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2003, registro n. 2, foglio n. 331;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 32410 del 27 maggio 2003;
Visti i verbali di accordo stipulati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tra le societa' appaltatrici di lavoro di installazione di reti telefoniche e le organizzazioni sindacali di categoria, nei quali e' stato concordato il ricorso al trattamento CIGS per l'anno 2004, ai sensi del citato art. 3, comma 137, della legge n. 350/2003, al fine di agevolare la realizzazione delle iniziative finalizzate al reimpiego e alle gestione non traumatica di lavoratori interessati al beneficio;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 7 maggio 2004, n. 34013, registrato dalla Corte dei conti il 14 giugno 2004, registro n. 4, foglio n. 243;
Visto il verbale di accordo, stipulato in data 18 giugno 2004 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali tra la societa' Valtellina S.p.a. e le organizzazioni sindacali di categoria, nel quale e' stata concordata - fermo restando il numero massimo di 271 unita' lavorative gia' convenuto nel verbale del 30 dicembre 2003 - la ridefinizione del numero dei beneficiari per singola unita' produttiva;
Vista l'istanza di rettifica della societa' Valtellina S.p.a. del 29 settembre 2004;
Ritenuto pertanto di rettificare il sopra citato decreto limitatamente alla ridefinizione del numero dei beneficiari per singola unita' produttiva;
Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicitate la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore della societa' Valtellina S.p.a. disposta alla lettera R) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 7 maggio 2004, n. 34013, registrato dalla Corte dei conti il 14 giugno 2004, registro n. 4, foglio n. 243, e' rettificata, limitatamente alle unita' produttive di seguito indicate e per il numero dei lavoratori di seguito elencati:
Levata di Curtatone (Mantova): da 6 a 4 unita';
Rimini: da 17 a 12 unita';
Avellino: da 2l a 20 unita';
Lecce: da 32 a 31 unita';
Castelletto Cervo (Biella): da 4 a 3 unita';
Castellana (Varese): da 2 a 1 unita';
Brescia: da 7 a 5 unita';
Bergamo: da 22 a 35 unita'.
 
Art. 2.

La misura del trattamento di cui all'art. 1, e' ridotta del 20 %.
 
Art. 3.

L'impegno di spesa previsto per l'applicazione del richiamato art. 1 rientra nella disponibilita' finanziaria disposta dall'art. 4 del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 7 maggio 2004 n. 34013.
 
Art. 4.

Le aziende di cui al precedente art. 1, possono usufruire del trattamento di cui trattasi a condizione che ricorrano i presupposti previsti dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato dalla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilita' al trattamento di cui all'art. 1-quinquies della legge n. 176 del 1998, richiamato nel preambolo.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 dicembre 2004

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Siniscalco

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2004

Ufficio di controllo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 396
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone