Gazzetta n. 42 del 21 febbraio 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 9 dicembre 2004 |
Modifica del decreto di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e delle proroghe del medesimo trattamento, previsto dall'articolo 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in favore dei lavoratori dipendenti dalla societa' Valtellina S.p.a. (Decreto n. 35274). |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608; Visto l'art. 1-quinquies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato dalla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilita' al trattamento di cui al sopracitato art. l-quinquies della legge n. 176 del 1998; Visto l'art. 41, comma 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; Visto l'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328, ed in particolare commi 1 e 2; Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare i commi 137 e 139; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 10 aprile 2003, n. 32220, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2003, registro n. 2, foglio n. 331; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 32410 del 27 maggio 2003; Visti i verbali di accordo stipulati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tra le societa' appaltatrici di lavoro di installazione di reti telefoniche e le organizzazioni sindacali di categoria, nei quali e' stato concordato il ricorso al trattamento CIGS per l'anno 2004, ai sensi del citato art. 3, comma 137, della legge n. 350/2003, al fine di agevolare la realizzazione delle iniziative finalizzate al reimpiego e alle gestione non traumatica di lavoratori interessati al beneficio; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 7 maggio 2004, n. 34013, registrato dalla Corte dei conti il 14 giugno 2004, registro n. 4, foglio n. 243; Visto il verbale di accordo, stipulato in data 18 giugno 2004 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali tra la societa' Valtellina S.p.a. e le organizzazioni sindacali di categoria, nel quale e' stata concordata - fermo restando il numero massimo di 271 unita' lavorative gia' convenuto nel verbale del 30 dicembre 2003 - la ridefinizione del numero dei beneficiari per singola unita' produttiva; Vista l'istanza di rettifica della societa' Valtellina S.p.a. del 29 settembre 2004; Ritenuto pertanto di rettificare il sopra citato decreto limitatamente alla ridefinizione del numero dei beneficiari per singola unita' produttiva; Decreta:
Art. 1.
Per le motivazioni in premessa esplicitate la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore della societa' Valtellina S.p.a. disposta alla lettera R) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 7 maggio 2004, n. 34013, registrato dalla Corte dei conti il 14 giugno 2004, registro n. 4, foglio n. 243, e' rettificata, limitatamente alle unita' produttive di seguito indicate e per il numero dei lavoratori di seguito elencati: Levata di Curtatone (Mantova): da 6 a 4 unita'; Rimini: da 17 a 12 unita'; Avellino: da 2l a 20 unita'; Lecce: da 32 a 31 unita'; Castelletto Cervo (Biella): da 4 a 3 unita'; Castellana (Varese): da 2 a 1 unita'; Brescia: da 7 a 5 unita'; Bergamo: da 22 a 35 unita'. |
| Art. 2.
La misura del trattamento di cui all'art. 1, e' ridotta del 20 %. |
| Art. 3.
L'impegno di spesa previsto per l'applicazione del richiamato art. 1 rientra nella disponibilita' finanziaria disposta dall'art. 4 del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 7 maggio 2004 n. 34013. |
| Art. 4.
Le aziende di cui al precedente art. 1, possono usufruire del trattamento di cui trattasi a condizione che ricorrano i presupposti previsti dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato dalla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilita' al trattamento di cui all'art. 1-quinquies della legge n. 176 del 1998, richiamato nel preambolo. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 dicembre 2004
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni
Il Ministro dell'economia e delle finanze Siniscalco
Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 396 |
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