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| Gazzetta n. 42 del 21 febbraio 2005 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO-LEGGE 21 febbraio 2005, n. 16 |  | Interventi  urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilita' e per la sicurezza pubblica. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
 Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di assicurare interventi  connessi  all'ambiente  e  alla  viabilita', nonche' alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2005;
 Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i  Ministri  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, dell'interno e dell'economia e delle finanze;
 
 E m a n a
 
 il seguente decreto-legge:
 
 Art. 1 (1)
 
 1.  Nello  stato  di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  e' istituito un fondo da ripartire per le esigenze di tutela ambientale con una dotazione di 140 milioni di euro annui a decorrere dal  2006. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, si provvede  alla  ripartizione tra le unita' previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni interessate.
 2. Al fine di assicurare il rinnovo del primo biennio del contratto collettivo  2004-2007  relativo  al  settore  del  trasporto pubblico locale,  e'  autorizzata  la  spesa  di  260  milioni di euro annui a decorrere  dall'anno 2005; al conseguente onere si provvede, quanto a 200  milioni  di  euro  annui, con quota parte delle maggiori entrate derivanti  dal  comma  9  e,  quanto  a 60 milioni di euro annui, con riduzione   dei   trasferimenti  erariali  attribuiti  dal  Ministero dell'economia   e  delle  finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria generale  dello  Stato  a  qualsiasi  titolo assegnati a ciascun ente territoriale  sulla  base del riparto stabilito con il decreto di cui al comma 3.
 3.  Le risorse di cui al comma 2 sono assegnate alle regioni e alle province  autonome  di  Trento  e di Bolzano con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le  risorse  sono  attribuite  con  riferimento  alla consistenza del personale  in  servizio  alla  data  del  30  novembre 2004 presso le aziende  di  trasporto pubblico locale. Le spese sostenute dagli enti territoriali   per  la  corresponsione  alle  aziende  degli  importi assegnati sono escluse dal patto di stabilita' interno.
 4.  Nelle  more  della  stipulazione  del  contratto  di  programma 2003-2005  tra  il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto  con  il  Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene   gli   aspetti  finanziari,  e  Anas  S.p.A.,  il  Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e' autorizzato a corrispondere alla Anas  S.p.A.,  in  relazione  agli  obblighi di servizio pubblico nel settore  stradale  previsti  dalla  convenzione  di  concessione, una anticipazione  a  valere  sulle  somme iscritte nel conto dei residui dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno  2005,  per  complessivi  650  milioni  di  euro, di cui, rispettivamente,  per  l'ammontare di 450 milioni di euro nell'ambito dell'unita'  previsionale  di  base 3.1.2.45 e per l'ammontare di 200 milioni   di   euro  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base 3.2.3.48.
 5.  Per  assicurare  il rispetto degli obblighi finanziari connessi alla   gestione   di   altri   servizi  pubblici  gestiti  in  regime convenzionale,  a  decorrere  dal  2005 e' autorizzata la spesa di 20 milioni  di  euro.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri,  da  emanare  entro  trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla attuazione del presente comma.
 6.  Per  le specifiche esigenze connesse al mantenimento di elevati standard  di  ordine  pubblico,  sicurezza  e tutela dell'incolumita' pubblica,   nell'ambito   delle   finalita'   di  cui  al  comma  548 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per l'anno 2005 e'  autorizzata  la  spesa  complessiva  di  100  milioni di euro per l'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza,  compresa  l'Arma  dei carabinieri  e  le  altre  forze messe a disposizione dalle autorita' provinciali  di  pubblica  sicurezza,  e  per  il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Alle somme di cui al presente comma si applicano le disposizioni  previste dall'articolo 1, comma 549, della citata legge n.  311  del  2004.  Per  le  esigenze  correnti di funzionamento dei servizi dell'Amministrazione penitenziaria e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2005.
 7.  Per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi del Corpo della  guardia  di  finanza,  nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da ripartire, con una  dotazione,  per  l'anno 2005, di 20 milioni di euro. Con decreti del  Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare, anche con evidenze  informatiche,  all'Ufficio  centrale  del bilancio, nonche' alle  competenti  Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede  alla  ripartizione  del fondo tra le unita' previsionali di base del medesimo stato di previsione relative al Corpo della guardia di finanza.
 8.  Il  comma  235 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' abrogato.
 9. L'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonche'  l'aliquota  dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui  all'allegato  I  del  testo unico delle disposizioni legislative concernenti  le  imposte  sulla  produzione  e sui consumi e relative sanzioni  penali  e  amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre  1995,  n.  504,  e successive modificazioni, sono aumentate, rispettivamente,  a  euro  564  ed  a  euro  413  per mille litri. Le maggiori  entrate  rivenienti  dall'aumento  dell'aliquota  di accisa riscossa  nei  territori  delle  regioni  a  statuto speciale e delle province  autonome  di  Trento e di Bolzano sono riservate allo Stato per il finanziamento del concorso statale al rinnovo del contratto di cui  al  comma  2.  Non  trova  applicazione l'articolo 1, comma 154, secondo  periodo,  della  legge 23 dicembre 1996, n. 662. A decorrere dal  novantesimo  giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente   decreto,   il  gasolio  usato  come  combustibile  per  il riscaldamento,  indipendentemente  dal  tenore  di zolfo, deve essere denaturato  secondo la formula e le modalita' stabilite dalla Agenzia delle dogane.
 10.  Per  i  soggetti  di  cui  all'articolo  5,  commi  1 e 2, del decreto-legge   28   dicembre   2001,   n.   452,   convertito,   con modificazioni,  dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente   alle   disposizioni   di   cui  al  comma  9,  relative all'incremento  dell'accisa  sul  gasolio  usato  come carburante, e' rimborsato,  anche  mediante  la compensazione di cui all'articolo 17 del   decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  e  successive modificazioni,    a   seguito   della   presentazione   di   apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le  modalita'  e  con  gli  effetti  previsti dal regolamento recante disciplina  dell'agevolazione  fiscale  a  favore  degli esercenti le attivita'  di  trasporto  merci,  emanato  con decreto del Presidente della  Repubblica  9  giugno  2000,  n.  277.  Tali  effetti rilevano altresi'  ai  fini  delle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo  15 dicembre 1997, n. 446. A tale fine, e' autorizzata la spesa di euro 88.070.000 annui, a decorrere dall'anno 2005. ((1))
 11.  Agli  oneri  derivanti dal presente articolo, ad eccezione dei commi  2  e  4,  pari  a  euro  238.070.000 per l'anno 2005 ed a euro 248.070.000  annui a decorrere dal 2006, si fa fronte con le maggiori entrate  derivanti  dal  comma  9.  Il Ministro dell'economia e delle finanze   e'   autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le occorrenti variazioni di bilancio. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
 Si  riporta,  in  nota,  il  testo  dei  commi 10 e 11 del presente articolo,   a   segiuto  della  modifica  introdotta  dall'avviso  di rettifica in G.U. 22/2/2005, n. 43:
 "10.  Per  i  soggetti  di  cui  all'articolo  5,  commi 1 e 2, del decreto-legge   28   dicembre   2001,   n.   452,   convertito,   con modificazioni,  dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente   alle   disposizioni   di   cui  al  comma  9,  relative all'incremento  dell'accisa  sul  gasolio  usato  come carburante, e' rimborsato,  anche  mediante  la compensazione di cui all'articolo 17 del   decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  e  successive modificazioni,    a   seguito   della   presentazione   di   apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le  modalita'  e  con  gli  effetti  previsti dal regolamento recante disciplina  dell'agevolazione  fiscale  a  favore  degli esercenti le attivita'  di  trasporto  merci,  emanato  con decreto del Presidente della  Repubblica  9  giugno  2000,  n.  277.  Tali  effetti rilevano altresi'  ai  fini  delle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo  15 dicembre 1997, n. 446. A tale fine, e' autorizzata la spesa di euro 88.070.000 annui, a decorrere dall'anno (( 2006. ))
 11.  Agli  oneri  derivanti dal presente articolo, ad eccezione dei commi  2 e 4, pari a euro (( 150.000.000 )) per l'anno 2005 ed a euro 248.070.000  annui a decorrere dal 2006, si fa fronte con le maggiori entrate  derivanti  dal  comma  9.  Il Ministro dell'economia e delle finanze   e'   autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le occorrenti variazioni di bilancio.". La suddetta modifica entra in vigore il 22/2/2005.
 |  |  |  | Art. 2. 
 1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 21 febbraio 2005
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Matteoli,   Ministro   dell'ambiente  e
 della tutela del territorio
 Lunardi,  Ministro delle infrastrutture
 e dei trasporti
 Pisanu, Ministro dell'interno
 Siniscalco,  Ministro  del-l'economia e
 delle finanze
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
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