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| Gazzetta n. 42 del 21 febbraio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE E MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 16 dicembre 2004, n. 336 |  | Regolamento  recante  norme  in  materia di procreazione medicalmente assistita. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA e
 IL MINISTRO DELLA SALUTE
 
 Vista  la  legge  19 febbraio  2004,  n.  40,  concernente norme in materia  di  procreazione  medicalmente  assistita  ed in particolare l'articolo 6;
 Visti  gli  articoli 1  e  33 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;
 Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 19 maggio  1995,  concernente lo schema generale di riferimento della carta dei servizi pubblici sanitari;
 Vista  la  legge  28 marzo  2001, n. 145, di ratifica ed esecuzione della  Convenzione  del  Consiglio  d'Europa  per  la  protezione dei diritti   dell'uomo  e  della  dignita'  dell'essere  umano  riguardo all'applicazione  della  biolo-gia  e della medicina: Convenzione sui diritti  dell'uomo  e  sulla  biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, nonche' del protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani;
 Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice  in materia di protezione dei dati personali e visto il parere del  Garante  per  la  protezione  dei  dati personali, reso ai sensi dell'articolo  154  del  predetto  codice,  comunicato  con  nota del 23 luglio 2004, prot. n. 26780;
 Considerata  la necessita' di acquisire per iscritto la volonta' di entrambi  i  soggetti,  di cui all'articolo 5 della legge 19 febbraio 2004,  n.  40, di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita;
 Considerata  la  necessita'  di  fornire elementi conoscitivi utili all'espressione della volonta' attraverso il consenso informato;
 Atteso  che le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono soggette  ad  una possibile evoluzione e che i contenuti del consenso informato devono, di conseguenza, essere adeguati ad essa;
 Ravvisata  la  necessita'  di  individuare i punti essenziali utili alla  formulazione del consenso, lasciando alla struttura o al centro di  procreazione medicalmente assistita, per i punti ove previsto, la stesura delle specifiche connesse alla tecnica;
 Visto  l'articolo  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente  la  disciplina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 26 luglio 2004;
 
 Adottano
 il seguente regolamento:
 
 Art. 1.
 
 1.  Gli elementi minimi di conoscenza necessari alla formazione del consenso  informato in caso di richiesta di accesso alla procreazione medicalmente assistita concernono:
 a)  la  possibilita'  di  ricorrere  agli strumenti offerti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di affidamento ed adozione, come alternativa alla procreazione medicalmente assistita;
 b)   la  disciplina  giuridica  della  procreazione  medicalmente assistita  (con riguardo anche ai divieti, alle sanzioni, alle tutele e  alle  conseguenze  giuridiche  per  l'uomo,  per la donna e per il nascituro  di  cui  agli  articoli 8,  9  e  12, comma 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40);
 c) i problemi bioetici connessi all'utilizzo delle tecniche;
 d)  le diverse tecniche impiegabili e le procedure/fasi operative di ciascuna tecnica, con particolare riguardo alla loro invasivita';
 e)  l'impegno dovuto dai richiedenti (con riguardo anche ai tempi di  realizzazione,  all'eventuale  terapia  farmacologica da seguire, agli  accertamenti  strumentali  e  di  laboratorio da esperire, alle visite  ambulatoriali  ed  ai  ricoveri,  anche  in  day hospital, da effettuare);
 f)   gli   effetti   indesiderati   o   collaterali  relativi  ai trattamenti;
 g) le probabilita' di successo delle diverse tecniche;
 h)  i  rischi  per  la madre e per il/i nascituro/i, accertarti o possibili, quali evidenziabili dalla letteratura scientifica;
 i)  gli aspetti psicologici relativi ai singoli richiedenti, alla coppia e al nuovo nato;
 j)  la  possibilita'  di  crioconservazione dei gameti maschili e femminili;
 k)   la   possibilita'  di  revoca  del  consenso  da  parte  dei richiedenti fino al momento della fecondazione dell'ovulo;
 l)  la  possibilita',  da  parte  del  medico  responsabile della struttura  di  non procedere alla procreazione medicalmente assistita esclusivamente  per  motivi  di  ordine medico-sanitario, motivata in forma scritta;
 m)  la  possibilita' di crioconservazione degli embrioni nei casi conformi a quanto disposto dall'articolo 14 della legge n. 40/2004.
 2.  Le  strutture  autorizzate  di  cui  all'articolo 10 nonche' le strutture  ed  i  centri di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 19 febbraio  2004,  n.  40,  sono  tenuti,  per il tramite dei propri medici, a fornire ai richiedenti, in maniera chiara ed esaustiva, nel corso  di  uno  o  piu'  colloqui, gli elementi informativi di cui al comma 1 preliminarmente alla sottoscrizione del consenso informato ed al  conseguente  avvio  del  trattamento di procreazione medicalmente assistita. Tale consenso e' acquisito unitamente al consenso relativo al connesso trattamento dei dati personali, qualora quest'ultimo atto di  consenso  non  sia  gia'  stato  precedentemente  e separatamente acquisito.
 3.  Le strutture private autorizzate sono altresi' tenute a fornire con chiarezza ai richiedenti i costi economici totali derivanti dalle diverse  procedure,  preliminarmente alla sottoscrizione del consenso informato  ed  al  conseguente  avvio del trattamento di procreazione medicalmente assistita.
 
 
 
 Avvertenza:
 
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
 valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 Note all'art. 1:
 -  La  legge  4 maggio 1983, n. 184, reca: «Diritto del
 minore ad una famiglia».
 -  Si riporta il testo degli articoli 8, 9, 10, 12, 14,
 e  17 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia
 di procreazione medicalmente assistita):
 «Art.  8  (Stato  giuridico  del  nato). - 1.  I nati a
 seguito  dell'applicazione  delle  tecniche di procreazione
 medicalmente  assistita hanno lo stato di figli legittimi o
 di  figli  riconosciuti  della  coppia  che  ha espresso la
 volonta'  di  ricorrere  alle  tecniche  medesime  ai sensi
 dell'art. 6.».
 «Art. 9 (Divieto del disconoscimento della paternita' e
 dell'anonimato  della  madre). - 1.  Qualora  si  ricorra a
 tecniche  di  procreazione  medicalmente  assistita di tipo
 eterologo  in  violazione  del  divieto  di cui all'art. 4,
 comma  3,  il  coniuge  o  il convivente il cui consenso e'
 ricavabile da atti concludenti non puo' esercitare l'azione
 di  disconoscimento  della  paternita'  nei  casi  previsti
 dall'art.  235,  primo  comma,  numeri  1) e 2), del codice
 civile, ne' l'impugnazione di cui all'art. 263 dello stesso
 codice.
 2.  La  madre  del  nato a seguito dell'applicazione di
 tecniche  di  procreazione  medicalmente assistita non puo'
 dichiarare  la  volonta'  di  non essere nominata, ai sensi
 dell'art.  30,  comma  1, del regolamento di cui al decreto
 del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
 3.   In  caso  di  applicazione  di  tecniche  di  tipo
 eterologo  in  violazione  del  divieto  di cui all'art. 4,
 comma  3,  il  donatore  di  gameti  non  acquisisce alcuna
 relazione  giuridica  parentale  con il nato e non puo' far
 valere nei suoi confronti alcun diritto ne' essere titolare
 di obblighi.».
 «Art.  10  (Strutture autorizzate). - 1. Gli interventi
 di  procreazione  medicalmente  assistita  sono  realizzati
 nelle  strutture  pubbliche  e  private  autorizzate  dalle
 regioni e iscritte al registro di cui all'art. 11.
 2.  Le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
 Bolzano  definiscono con proprio atto, entro tre mesi dalla
 data di entrata in vigore della presente legge:
 a) i  requisiti  tecnico-scientifici  e organizzativi
 delle strutture;
 b) le caratteristiche del personale delle strutture;
 c) i criteri per la determinazione della durata delle
 autorizzazioni e dei casi di revoca delle stesse;
 d) i  criteri  per  lo  svolgimento dei controlli sul
 rispetto  delle  disposizioni  della  presente  legge e sul
 permanere dei requisiti tecnico-scientifici e organizzativi
 delle strutture.».
 «Art. 12 (Divieti generali e sanzioni). - 1. Chiunque a
 qualsiasi  titolo  utilizza  a  fini  procreativi gameti di
 soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di
 quanto  previsto  dall'art.  4,  comma  3, e' punito con la
 sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  300.000 a 600.000
 euro.
 2. Chiunque a qualsiasi titolo, in violazione dell'art.
 5,  applica tecniche di procreazione medicalmente assistita
 a  coppie i cui componenti non siano entrambi viventi o uno
 dei  cui componenti sia minorenne ovvero che siano composte
 da  soggetti  dello  stesso  sesso  o  non  coniugati o non
 conviventi   e'   punito  con  la  sanzione  amministrativa
 pecuniaria da 200.000 a 400.000 euro.
 3.  Per  l'accertamento dei requisiti di cui al comma 2
 il  medico  si avvale di una dichiarazione sottoscritta dai
 soggetti  richiedenti.  In caso di dichiarazioni mendaci si
 applica  l'art.  76,  commi 1  e  2,  del testo unico delle
 disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia di
 documentazione   amministrativa,  di  cui  al  decreto  del
 Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
 4.    Chiunque   applica   tecniche   di   procreazione
 medicalmente  assistita  senza  avere  raccolto il consenso
 secondo  le  modalita'  di  cui all'art. 6 e' punito con la
 sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
 5.  Chiunque  a  qualsiasi  titolo  applica tecniche di
 procreazione medicalmente assistita in strutture diverse da
 quelle  di  cui  all'art.  10  e'  punito  con  la sanzione
 amministrativa pecuniaria da 100.000 a 300.000 euro.
 6.  Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o
 pubblicizza  la commercializzazione di gameti o di embrioni
 o la surrogazione di maternita' e' punito con la reclusione
 da  tre  mesi  a  due  anni  e con la multa da 600.000 a un
 milione di euro.
 7.  Chiunque  realizza un processo volto ad ottenere un
 essere  umano  discendente da un'unica cellula di partenza,
 eventualmente   identico,  quanto  al  patrimonio  genetico
 nucleare,  ad  un  altro  essere  umano in vita o morto, e'
 punito  con  la  reclusione  da dieci a venti anni e con la
 multa da 600.000 a un milione di euro. Il medico e' punito,
 altresi',  con l'interdizione perpetua dall'esercizio della
 professione.
 8.  Non  sono  punibili l'uomo o la donna ai quali sono
 applicate le tecniche nei casi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.
 9.  E'  disposta  la  sospensione  da  uno  a  tre anni
 dall'esercizio  professionale  nei confronti dell'esercente
 una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti
 di  cui  al  presente  articolo,  salvo quanto previsto dal
 comma 7.
 10.  L'autorizzazione  concessa  ai  sensi dell'art. 10
 alla  struttura  al  cui  interno  e'  eseguita  una  delle
 pratiche  vietate ai sensi del presente articolo e' sospesa
 per un anno. Nell'ipotesi di piu' violazioni dei divieti di
 cui  al  presente  articolo  o di recidiva l'autorizzazione
 puo' essere revocata.».
 «Art.  14 (Limiti all'applicazione delle tecniche sugli
 embrioni).  - 1.  E'  vietata  la  crioconservazione  e  la
 soppressione  di  embrioni,  fermo restando quanto previsto
 dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.
 2.  Le  tecniche  di  produzione degli embrioni, tenuto
 conto   dell'evoluzione  tecnico-scientifica  e  di  quanto
 previsto  dall'art. 7, comma 3, non devono creare un numero
 di  embrioni  superiore a quello strettamente necessario ad
 un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a
 tre.
 3.  Qualora  il trasferimento nell'utero degli embrioni
 non  risulti  possibile  per  grave  e documentata causa di
 forza  maggiore  relativa  allo stato di salute della donna
 non prevedibile al momento della fecondazione e' consentita
 la  crioconservazione  degli embrioni stessi fino alla data
 del trasferimento, da realizzare non appena possibile.
 4.  Ai  fini  della  presente  legge sulla procreazione
 medicalmente  assistita e' vietata la riduzione embrionaria
 di  gravidanze plurime, salvo nei casi previsti dalla legge
 22 maggio 1978, n. 194.
 5.  I  soggetti  di  cui  all'art. 5 sono informati sul
 numero  e,  su  loro richiesta, sullo stato di salute degli
 embrioni prodotti e da trasferire nell'utero.
 6. La violazione di uno dei divieti e degli obblighi di
 cui  ai commi precedenti e' punita con la reclusione fino a
 tre anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro.
 7.   E'   disposta  la  sospensione  fino  ad  un  anno
 dall'esercizio  professionale  nei confronti dell'esercente
 una  professione  sanitaria condannato per uno dei reati di
 cui al presente articolo.
 8.   E'  consentita  la  crioconservazione  dei  gameti
 maschile e femminile, previo consenso informato e scritto.
 9.  La  violazione delle disposizioni di cui al comma 8
 e'  punita  con  la  sanzione  amministrativa pecuniaria da
 5.000 a 50.000 euro.».
 «Art.  17 (Disposizioni transitorie). - 1. Le strutture
 e   i   centri   iscritti  nell'elenco  predisposto  presso
 l'Istituto  superiore  di  sanita'  ai sensi dell'ordinanza
 ministeriale  5 marzo  1997  del  Ministro  della  sanita',
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 1997,
 sono  autorizzati  ad applicare le tecniche di procreazione
 medicalmente  assistita,  nel  rispetto  delle disposizioni
 della  presente  legge,  fino  al nono mese successivo alla
 data di entrata in vigore della presente legge.
 2.  Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
 della  presente  legge,  le  strutture e i centri di cui al
 comma  1  trasmettono  al  Ministero della salute un elenco
 contenente l'indicazione numerica degli embrioni prodotti a
 seguito   dell'applicazione  di  tecniche  di  procreazione
 medicalmente  assistita  nel  periodo precedente la data di
 entrata  in  vigore  della  presente  legge,  nonche',  nel
 rispetto  delle  vigenti  disposizioni  sulla  tutela della
 riservatezza  dei  dati personali, l'indicazione nominativa
 di  coloro che hanno fatto ricorso alle tecniche medesime a
 seguito  delle  quali  sono  stati formati gli embrioni. La
 violazione  della disposizione del presente comma e' punita
 con  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  25.000 a
 50.000 euro.
 3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
 presente   legge  il  Ministro  della  salute,  avvalendosi
 dell'Istituto  superiore di sanita', definisce, con proprio
 decreto,  le  modalita'  e i termini di conservazione degli
 embrioni di cui al comma 2.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. 
 1.   La   volonta'  di  accedere  al  trattamento  di  procreazione medicalmente   assistita  e'  espressa  con  apposita  dichiarazione, sottoscritta   e   datata,  in  duplice  esemplare,  dai  richiedenti congiuntamente al medico responsabile della struttura o centro di cui all'articolo  10 ed all'articolo 17, comma 1, della legge 19 febbraio 2004,  n.  40.  Una  delle  copie e' consegnata ai richiedenti ed una trattenuta  agli  atti  della struttura o centro, che provvedono alla sua custodia nel tempo.
 2.  L'allegato  1  al  presente  regolamento, del quale costituisce parte  integrante,  contiene  gli  elementi  minimi che devono essere riportati  nel  modello di dichiarazione di consenso informato di cui al comma 1.
 Il  presente  regolamento,  munito  del  sigillo dello Stato, sara' inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Roma, 16 dicembre 2004
 
 Il Ministro della giustizia: Castelli
 
 Il Ministro della salute: Sirchia
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2005
 
 Ministeri istituzionali - Giustizia, registro n. 1, foglio n. 152
 
 
 
 Note all'art. 2:
 -  Per  il  testo  degli  articoli  10 e 17 della legge
 19 febbraio 2004, n. 40, vedi note all'art. 1.
 
 
 
 
 |  |  |  | Allegato 1 
 ---->   Vedere Allegato da pag. 17 a pag. 21  <----
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