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| Gazzetta n. 42 del 21 febbraio 2005 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 11 febbraio 2005, n. 15 |  | Modifiche   ed   integrazioni  alla  legge  7 agosto  1990,  n.  241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato; 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 Promulga
 
 la seguente legge:
 Art. 1.
 
 1. All'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) al comma 1, le parole: «e di pubblicita» sono sostituite dalle seguenti:  «,  di  pubblicita'  e di trasparenza» e sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole: «, nonche' dai principi dell'ordinamento comunitario»;
 b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
 «1-bis.  La  pubblica  amministrazione,  nell'adozione  di  atti di natura  non  autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.
 1-ter.  I  soggetti  privati  preposti  all'esercizio  di attivita' amministrative  assicurano  il  rispetto dei principi di cui al comma 1».
 
 
 
 Avvertenza:
 
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 Nota all'art. 1:
 -  Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 7 agosto
 1990,   n.   241,   recante  «Nuove  norme  in  materia  di
 procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai
 documenti   amministrativi»   (pubblicata   nella  Gazzetta
 Ufficiale  18 agosto  1990,  n. 192), come modificato dalla
 presente legge:
 «Art.     1     (Principi    generali    dell'attivita'
 amministrativa). - 1. L'attivita' amministrativa persegue i
 fini  determinati  dalla  legge  ed  e' retta da criteri di
 economicita', di efficacia, di pubblicita' e di trasparenza
 secondo  le modalita' previste dalla presente legge e dalle
 altre  disposizioni  che disciplinano singoli procedimenti,
 nonche' dai principi dell'ordinamento comunitario.
 1-bis.  La  pubblica  amministrazione, nell'adozione di
 atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di
 diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.
 1-ter.  I  soggetti  privati  preposti all'esercizio di
 attivita'   amministrative   assicurano   il  rispetto  dei
 principi di cui al comma 1.
 2.  La  pubblica  amministrazione non puo' aggravare il
 procedimento  se  non per straordinarie e motivate esigenze
 imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. 
 1.  All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
 «4-bis. Decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il ricorso avverso il  silenzio,  ai  sensi  dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, puo' essere proposto anche senza  necessita'  di  diffida  all'amministrazione  inadempiente fin tanto  che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza  dei  termini  di  cui  ai  commi  2  o 3. E' fatta salva la riproponibilita'  dell'istanza  di  avvio  del  procedimento  ove  ne ricorrano i presupposti».
 
 
 
 Nota all'art. 2:
 -  Si  riporta  il testo dell'art. 2 della citata legge
 7 agosto  1990,  n.  241,  come  modificato  dalla presente
 legge:
 «Art.  2  (Conclusione  del  procedimento). - 1. Ove il
 procedimento  consegua  obbligatoriamente  ad  una istanza,
 ovvero   debba   essere  iniziato  d'ufficio,  la  pubblica
 amministrazione   ha  il  dovere  di  concluderlo  mediante
 l'adozione di un provvedimento espresso.
 2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun
 tipo  di  procedimento, in quanto non sia gia' direttamente
 disposto  per legge o per regolamento, il termine entro cui
 esso  deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di
 ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se
 il procedimento e' ad iniziativa di parte.
 3.  Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano
 ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni.
 4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono
 rese   pubbliche   secondo   quanto  previsto  dai  singoli
 ordinamenti.
 4-bis.  Decorsi  i  termini  di  cui ai commi 2 o 3, il
 ricorso  avverso  il  silenzio,  ai  sensi dell'art. 21-bis
 della   legge   6 dicembre  1971,  n.  1034,  e  successive
 modificazioni,  puo' essere proposto anche senza necessita'
 di  diffida  all'amministrazione inadempiente fin tanto che
 perdura  l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla
 scadenza  dei termini di cui ai commi 2 o 3. E' fatta salva
 la  riproponibilita' dell'istanza di avvio del procedimento
 ove ne ricorrano i presupposti.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. 
 1. Dopo l'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' inserito il seguente:
 «Art.  3-bis  (Uso  della telematica). - 1. Per conseguire maggiore efficienza   nella   loro  attivita',  le  amministrazioni  pubbliche incentivano  l'uso  della  telematica,  nei  rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati».
 |  |  |  | Art. 4. 
 1.  All'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990, n.  241,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «L'organo competente  per  l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile  del procedimento, non puo' discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria  condotta  dal  responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale».
 
 
 
 Nota all'art. 4:
 -  Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 7 agosto
 1990, n. 241, come modificato dalla presente legge:
 «Art.  6 (Compiti del responsabile del procedimento). -
 1. Il responsabile del procedimento:
 a) valuta,  ai  fini  istruttori,  le  condizioni  di
 ammissibilita',   i   requisiti   di  legittimazione  ed  i
 presupposti   che   siano  rilevanti  per  l'emanazione  di
 provvedimento;
 b) accerta   di   ufficio   i  fatti,  disponendo  il
 compimento  degli  atti  all'uopo  necessari, e adotta ogni
 misura    per    l'adeguato    e    sollecito   svolgimento
 dell'istruttoria. In particolare, puo' chiedere il rilascio
 di  dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze
 erronee  o  incomplete e puo' esperire accertamenti tecnici
 ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
 c) propone  l'indizione  o,  avendone  la competenza,
 indice le conferenze di servizi di cui all'art. 14;
 d) cura  le  comunicazioni,  le  pubblicazioni  e  le
 modificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
 e) adotta,   ove   ne   abbia   la   competenza,   il
 provvedimento  finale, ovvero trasmette gli atti all'organo
 competente   per   l'adozione.   L'organo   competente  per
 l'adozione   del  provvedimento  finale,  ove  diverso  dal
 responsabile  del  procedimento, non puo' discostarsi dalle
 risultanze  dell'istruttoria  condotta dal responsabile del
 procedimento   se   non   indicandone  la  motivazione  nel
 provvedimento finale.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 5. 
 1. All'articolo 8, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo la lettera c), sono inserite le seguenti:
 «c-bis)  la  data  entro  la  quale,  secondo  i termini previsti dall'articolo  2,  commi  2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
 c-ter)  nei  procedimenti  ad  iniziativa  di  parte,  la data di presentazione della relativa istanza;».
 
 
 
 Nota all'art. 5:
 -  Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 7 agosto
 1990, n. 241, come modificato dalla presente legge:
 «Art.  8  (Modalita' e contenuti della comunicazione di
 avvio  del procedimento). - 1. L'amministrazione provvede a
 dare   notizia   dell'avvio   del   procedimento   mediante
 comunicazione personale.
 2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
 a) l'amministrazione competente;
 b) l'oggetto del procedimento promosso;
 c) l'ufficio    e   la   persona   responsabile   del
 procedimento;
 c-bis)  la  data  entro  la  quale, secondo i termini
 previsti  dall'art.  2,  commi  2  o 3, deve concludersi il
 procedimento  e  i  rimedi  esperibili  in  caso di inerzia
 dell'amministrazione;
 c-ter)  nei  procedimenti  ad iniziativa di parte, la
 data di presentazione della relativa istanza;
 d) l'ufficio  in  cui  si puo' prendere visione degli
 atti.
 3.   Qualora   per   il   numero   dei  destinatari  la
 comunicazione   personale   non  sia  possibile  o  risulti
 particolarmente   gravosa,   l'amministrazione  provvede  a
 rendere  noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme
 di   pubblicita'   idonee   di  volta  in  volta  stabilite
 dall'amministrazione medesima.
 4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte
 puo'   essere  fatta  valere  solo  dal  soggetto  nel  cui
 interesse la comunicazione e' prevista.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 6. 
 1.  Dopo  l'articolo  10  della  legge  7 agosto  1990,  n. 241, e' inserito il seguente:
 «Art.  10-bis  (Comunicazione  dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza). - 1.   Nei   procedimenti   ad  istanza  di  parte  il responsabile  del  procedimento o l'autorita' competente, prima della formale    adozione    di   un   provvedimento   negativo,   comunica tempestivamente  agli  istanti  i  motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione,  gli  istanti  hanno  il  diritto  di  presentare  per iscritto  le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La  comunicazione  di  cui  al primo periodo interrompe i termini per concludere  il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data  di  presentazione  delle  osservazioni  o,  in  mancanza, dalla scadenza  del  termine  di  cui  al  secondo  periodo. Dell'eventuale mancato  accoglimento  di  tali  osservazioni  e'  data ragione nella motivazione  del  provvedimento  finale.  Le  disposizioni  di cui al presente  articolo  non  si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali».
 |  |  |  | Art. 7. 
 1.  All'articolo  11  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) al  comma  1,  sono  soppresse le parole: «, nei casi previsti dalla legge,»;
 b) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
 «4-bis.   A   garanzia  dell'imparzialita'  e  del  buon  andamento dell'azione  amministrativa,  in  tutti  i  casi  in cui una pubblica amministrazione  conclude  accordi nelle ipotesi previste al comma l, la  stipulazione  dell'accordo  e'  preceduta  da  una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento».
 
 
 
 Nota all'art. 7:
 - Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 7 agosto
 1990,   n.   241,   recante  «Nuove  norme  in  materia  di
 procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai
 documenti   amministrativi»   (pubblicata   nella  Gazzetta
 Ufficiale  18 agosto  1990,  n. 192), come modificato dalla
 presente legge:
 «Art.   11   (Accordi  integrativi  o  sostitutivi  del
 provvedimento).  -  1. In  accoglimento  di  osservazioni e
 proposte presentate a norma dell'art. 10, l'amministrazione
 procedente  puo'  concludere, senza pregiudizio dei diritti
 dei  terzi,  e  in ogni caso nel perseguimento del pubblico
 interesse,   accordi   con   gli  interessati  al  fine  di
 determinare  il  contenuto  discrezionale del provvedimento
 finale ovvero in sostituzione di questo.
 1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi
 di  cui  al  comma 1, il responsabile del procedimento puo'
 predisporre   un   calendario   di   incontri  cui  invita,
 separatamente   o   contestualmente,  il  destinatario  del
 provvedimento ed eventuali controinteressati.
 2.  Gli  accordi  di  cui  al presente articolo debbono
 essere  stipulati,  a  pena  di nullita', per atto scritto,
 salvo   che  la  legge  disponga  altrimenti.  Ad  essi  si
 applicano,  ove  non  diversamente previsto, i principi del
 codice  civile  in  materia  di obbligazioni e contratti in
 quanto compatibili.
 3.   Gli  accordi  sostitutivi  di  provvedimenti  sono
 soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.
 4.   Per  sopravvenuti  motivi  di  pubblico  interesse
 l'amministrazione   recede   unilateralmente  dall'accordo,
 salvo  l'obbligo  di  provvedere  alla  liquidazione  di un
 indennizzo   in   relazione   agli   eventuali   pregiudizi
 verificatisi in danno del privato.
 4-bis.   A   garanzia  dell'imparzialita'  e  del  buon
 andamento  dell'azione  amministrativa,  in tutti i casi in
 cui  una  pubblica  amministrazione  conclude accordi nelle
 ipotesi  previste  al comma 1, la stipulazione dell'accordo
 e'  preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe
 competente per l'adozione del provvedimento.
 5.   Le   controversie   in   materia   di  formazione,
 conclusione  ed esecuzione degli accordi di cui al presente
 articolo  sono  riservate  alla giurisdizione esclusiva del
 giudice amministrativo.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 8. 
 1.  All'articolo  14  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) al comma 2:
 1)  le  parole  da: «entro quindici giorni» fino a: «richiesti» sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta»;
 2)  e'  aggiunto,  in fine, il seguente periodo: «La conferenza puo'   essere   altresi'  indetta  quando  nello  stesso  termine  e' intervenuto il dissenso di una o piu' amministrazioni interpellate»;
 b) al comma 3, il terzo periodo e' soppresso;
 c) al comma 5:
 1)  dopo le parole: «dal concedente» sono inserite le seguenti: «ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario»;
 2)  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo: «Quando la conferenza  e' convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto»;
 d) dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente:
 «5-bis.   Previo  accordo  tra  le  amministrazioni  coinvolte,  la conferenza  di  servizi  e'  convocata  e  svolta  avvalendosi  degli strumenti  informatici  disponibili,  secondo  i tempi e le modalita' stabiliti dalle medesime amministrazioni».
 
 
 
 Nota all'art. 8:
 - Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 7 agosto
 1990, n. 241, come modificato dalla presente legge:
 «Art.  14  (Conferenza  di  servizi).  - 1. Qualora sia
 opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi
 pubblici   coinvolti  in  un  procedimento  amministrativo,
 l'amministrazione   procedente   indice   di   regola   una
 conferenza di servizi.
 2.  La  conferenza  di servizi e' sempre indetta quando
 l'amministrazione   procedente   deve   acquisire   intese,
 concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
 amministrazioni  pubbliche  e  non li ottenga, entro trenta
 giorni   dalla  ricezione,  da  parte  dell'amministrazione
 competente,  della  relativa  richiesta. La conferenza puo'
 essere  altresi'  indetta  quando  nello  stesso termine e'
 intervenuto  il  dissenso  di  una  o  piu' amministrazioni
 interpellate.
 3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche
 per  l'esame  contestuale  di  interessi  coinvolti in piu'
 procedimenti  amministrativi connessi, riguardanti medesimi
 attivita'  o  risultati.  In  tal  caso,  la  conferenza e'
 indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da
 una  delle  amministrazioni che curano l'interesse pubblico
 prevalente.   L'indizione   della  conferenza  puo'  essere
 richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
 4.  Quando  l'attivita'  del privato sia subordinata ad
 atti  di  consenso,  comunque  denominati, di competenza di
 piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e'
 convocata,    anche    su    richiesta    dell'interessato,
 dall'amministrazione    competente   per   l'adozione   del
 provvedimento finale.
 5.  In  caso  di  affidamento  di concessione di lavori
 pubblici   la   conferenza  di  servizi  e'  convocata  dal
 concedente  ovvero,  con  il  consenso di quest'ultimo, dal
 concessionario  entro  quindici  giorni  fatto salvo quanto
 previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di
 impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza e' convocata
 ad  istanza  del  concessionario  spetta  in  ogni  caso al
 concedente il diritto di voto.
 5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte,
 la  conferenza di servizi e' convocata e svolta avvalendosi
 degli  strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e
 le modalita' stabiliti dalle medesime amministrazioni.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 9. 
 1.  All'articolo  14-bis  della  legge  7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) al comma 1, primo periodo:
 1)  dopo la parola: «complessita» sono inserite le seguenti: «e di insediamenti produttivi di beni e servizi»;
 2)   le   parole:   «su   motivata   e   documentata  richiesta dell'interessato»   sono  sostituite  dalle  seguenti:  «su  motivata richiesta  dell'interessato,  documentata,  in assenza di un progetto preliminare, da uno studio di fattibilita»;
 b)  al  comma  2, secondo periodo, dopo le parole: «della salute» sono inserite le seguenti: «e della pubblica incolumita»;
 c) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
 «3-bis.  Il  dissenso espresso in sede di conferenza preliminare da una     amministrazione     preposta    alla    tutela    ambientale, paesaggistico-territoriale,  del  patrimonio storico-artistico, della salute  o  della  pubblica  incolumita',  con  riferimento alle opere interregionali,  e'  sottoposto  alla  disciplina di cui all'articolo 14-quater, comma 3».
 
 
 
 Nota all'art. 9:
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 14-bis della legge
 7 agosto  1990,  n.  241,  come  modificato  dalla presente
 legge:
 «Art.  14-bis (Conferenza di servizi preliminare). - 1.
 La conferenza di servizi puo' essere convocata per progetti
 di particolare complessita' e di insediamenti produttivi di
 beni  e  servizi  su  motivata  richiesta dell'interessato,
 documentata,  in assenza di un progetto preliminare, da uno
 studio  di  fattibilita',  prima della presentazione di una
 istanza  o di un progetto definitivi, al fine di verificare
 quali   siano   le   condizioni  per  ottenere,  alla  loro
 presentazione,  i  necessari atti di consenso. In tale caso
 la  conferenza  si pronuncia entro trenta giorni dalla data
 della  richiesta  e  i  relativi  costi  sono  a carico del
 richiedente.
 2.  Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche
 e  di  interesse  pubblico,  la  conferenza  di  servizi si
 esprime  sul progetto preliminare al fine di indicare quali
 siano  le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo,
 le  intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le
 licenze,  i  nulla osta e gli assensi, comunque denominati,
 richiesti   dalla  normativa  vigente.  In  tale  sede,  le
 amministrazioni    preposte    alla    tutela   ambientale,
 paesaggistico-territoriale,          del         patrimonio
 storico-artistico  o  alla  tutela  della  salute  e  della
 pubblica  incolumita',  si pronunciano, per quanto riguarda
 l'interesse   da   ciascuna   tutelato,   sulle   soluzioni
 progettuali  prescelte.  Qualora  non  emergano, sulla base
 della   documentazione   disponibile,   elementi   comunque
 preclusivi  della  realizzazione  del progetto, le suddette
 amministrazioni  indicano,  entro quarantacinque giorni, le
 condizioni  e  gli elementi necessari per ottenere, in sede
 di  presentazione  del  progetto  definitivo,  gli  atti di
 consenso.
 3.  Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di
 servizi  si  esprime  entro trenta giorni dalla conclusione
 della  fase  preliminare di definizione dei contenuti dello
 studio  d'impatto  ambientale,  secondo  quanto previsto in
 materia  di  VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro
 novanta  giorni  dalla  richiesta  di  cui  al  comma 1, la
 conferenza   di   servizi   si  esprime  comunque  entro  i
 successivi  trenta  giorni. Nell'ambito di tale conferenza,
 l'autorita' competente alla VIA si esprime sulle condizioni
 per  la elaborazione del progetto e dello studio di impatto
 ambientale.  In tale fase, che costituisce parte integrante
 della  procedura  di  VIA, la suddetta autorita' esamina le
 principali  alternative,  compresa  l'alternativa  zero, e,
 sulla   base  della  documentazione  disponibile,  verifica
 l'esistenza  di  eventuali  elementi  di  incompatibilita',
 anche  con  riferimento  alla  localizzazione  prevista dal
 progetto  e,  qualora  tali elementi non sussistano, indica
 nell'ambito  della  conferenza di servizi le condizioni per
 ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo,
 i necessari atti di consenso.
 3-bis.  Il  dissenso  espresso  in  sede  di conferenza
 preliminare  da  una  amministrazione  preposta alla tutela
 ambientale,   paesaggistico-territoriale,   del  patrimonio
 storico-artistico,    della   salute   o   della   pubblica
 incolumita',  con riferimento alle opere interregionali, e'
 sottoposto alla disciplina di cui all'art. 14-quater, comma
 3.
 4.  Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di
 servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione
 e  le  indicazioni  fornite  in  tale  sede  possono essere
 motivatamente  modificate  o  integrate solo in presenza di
 significativi  elementi  emersi  nelle  fasi successive del
 procedimento,   anche  a  seguito  delle  osservazioni  dei
 privati sul progetto definitivo.
 5.  Nel  caso  di cui al comma 2, il responsabile unico
 del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate
 il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni
 indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza
 di   servizi   sul   progetto  preliminare,  e  convoca  la
 conferenza  tra  il  trentesimo  e  il  sessantesimo giorno
 successivi   alla  trasmissione.  In  caso  di  affidamento
 mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici,
 l'amministrazione  aggiudicatrice  convoca la conferenza di
 servizi  sulla  base del solo progetto preliminare, secondo
 quanto  previsto  dalla  legge  11 febbraio 1994, n. 109, e
 successive modificazioni.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 10. 
 1.  All'articolo  14-ter  della  legge  7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) al comma 1 e' anteposto il seguente:
 «01.  La  prima  riunione  della conferenza di servizi e' convocata entro  quindici  giorni  ovvero,  in caso di particolare complessita' dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione»;
 b) al  comma  2, le parole: «almeno dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «almeno cinque giorni»;
 c) al  comma  3,  le  parole:  «ai  sensi  dei commi 2 e seguenti dell'articolo  14-quater»  sono  sostituite dalle seguenti: «ai sensi dei commi 6-bis e 9 del presente articolo»;
 d) al  comma  4,  primo  periodo,  dopo  le  parole: «valutazione medesima» sono inserite le seguenti: «ed il termine di cui al comma 3 resta   sospeso,   per   un   massimo   di   novanta   giorni,   fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilita' ambientale»;
 e) al comma 5, in fine, la parola: «pubblica» e' sostituita dalle seguenti:  «,  del  patrimonio  storico-artistico  e  della  pubblica incolumita»;
 f) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
 «6-bis.  All'esito  dei  lavori  della  conferenza,  e in ogni caso scaduto  il  termine  di cui al comma 3, l'amministrazione procedente adotta  la  determinazione  motivata di conclusione del procedimento, valutate  le  specifiche  risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede»;
 g) al  comma  7,  sono  soppresse  le  parole  da:  «e  non abbia notificato» fino alla fine del comma;
 h) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
 «9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di  cui  al  comma  6-bis  sostituisce,  a  tutti  gli  effetti, ogni autorizzazione,  concessione,  nulla  osta o atto di assenso comunque denominato   di  competenza  delle  amministrazioni  partecipanti,  o comunque  invitate  a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza».
 
 
 
 Nota all'art. 10:
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 14-ter della legge
 7 agosto  1990,  n.  241,  come  modificato  dalla presente
 legge:
 «Art.  14-ter  (Lavori  della conferenza di servizi). -
 01.  La  prima  riunione  della  conferenza  di  servizi e'
 convocata   entro   quindici  giorni  ovvero,  in  caso  di
 particolare  complessita'  dell'istruttoria,  entro  trenta
 giorni dalla data di indizione.
 1.  La  conferenza  di servizi assume le determinazioni
 relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza
 dei presenti.
 2.   La   convocazione   della   prima  riunione  della
 conferenza  di  servizi deve pervenire alle amministrazioni
 interessate, anche per via telematica o informatica, almeno
 cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi
 cinque   giorni,   le   amministrazioni  convocate  possono
 richiedere,    qualora   impossibilitate   a   partecipare,
 l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale
 caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data,
 comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.
 3.  Nella prima riunione della conferenza di servizi, o
 comunque   in   quella   immediatamente   successiva   alla
 trasmissione  dell'istanza  o  del  progetto  definitivo ai
 sensi   dell'art.   14-bis,   le   amministrazioni  che  vi
 partecipano  determinano  il  termine  per l'adozione della
 decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono
 superare  i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma
 4.  Decorsi  inutilmente  tali  termini,  l'amministrazione
 procedente  provvede  ai  sensi  dei  commi  6-bis  e 9 del
 presente articolo.
 4.  Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza
 di  servizi  si  esprime dopo aver acquisito la valutazione
 medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per
 un  massimo  di novanta giorni, fino all'acquisizione della
 pronuncia  sulla  compatibilita'  ambientale. Se la VIA non
 interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo
 provvedimento,  l'amministrazione  competente si esprime in
 sede  di  conferenza  di  servizi, la quale si conclude nei
 trenta  giorni  successivi al termine predetto. Tuttavia, a
 richiesta  della maggioranza dei soggetti partecipanti alla
 conferenza  di  servizi, il termine di trenta giorni di cui
 al  precedente  periodo e' prorogato di altri trenta giorni
 nel  caso  che si appalesi la necessita' di approfondimenti
 istruttori.
 5.  Nei  procedimenti  relativamente  ai quali sia gia'
 intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni
 di  cui  al  comma 3 dell'art. 14-quater, nonche' quelle di
 cui  agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano
 alle   sole  amministrazioni  preposte  alla  tutela  della
 salute,  del  patrimonio storico-artistico e della pubblica
 incolumita'.
 6.   Ogni   amministrazione  convocata  partecipa  alla
 conferenza  di  servizi  attraverso un unico rappresentante
 legittimato,  dall'organo  competente, ad esprimere in modo
 vincolante  la  volonta'  dell'amministrazione  su tutte le
 decisioni di competenza della stessa.
 6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni
 caso    scaduto   il   termine   di   cui   al   comma   3,
 l'amministrazione   procedente   adotta  la  determinazione
 motivata  di  conclusione  del  procedimento,  valutate  le
 specifiche  risultanze  della  conferenza  e  tenendo conto
 delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.
 7.      Si      considera      acquisito      l'assenso
 dell'amministrazione   il   cui  rappresentante  non  abbia
 espresso  definitivamente  la volonta' dell'amministrazione
 rappresentata.
 8.  In  sede  di  conferenza  di servizi possono essere
 richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o
 ai  progettisti  chiarimenti o ulteriore documentazione. Se
 questi  ultimi  non  sono  forniti  in  detta sede, entro i
 successivi   trenta   giorni,   si  procede  all'esame  del
 provvedimento.
 9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione
 conclusiva  di  cui al comma 6-bis sostituisce, a tutti gli
 effetti,  ogni  autorizzazione,  concessione,  nulla osta o
 atti  di  assenso  comunque  denominato di competenza delle
 amministrazioni   partecipanti,   o   comunque  invitate  a
 partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.
 10.   Il   provvedimento   finale   concernente   opere
 sottoposte  a  VIA  e'  pubblicato,  a cura del proponente,
 unitamente  all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta
 Ufficiale  o  nel  Bollettino  regionale  in  caso  di  VIA
 regionale  e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla
 data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono
 i    termini    per    eventuali   impugnazioni   in   sede
 giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 11. 
 1.  All'articolo  l4-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) il comma 2 e' abrogato;
 b) il comma 3 e' sostituito dai seguenti:
 «3.  Se  il  motivato  dissenso  e'  espresso da un'amministrazione preposta  alla  tutela  ambientale,  paesaggistico-territoriale,  del patrimonio  storico-artistico  o  alla  tutela  della  salute e della pubblica  incolumita',  la  decisione e' rimessa dall'amministrazione procedente, entro dieci giorni: a) al Consiglio dei Ministri, in caso di   dissenso   tra   amministrazioni  statali;  b)  alla  Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni",  in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una   regionale   o  tra  piu'  amministrazioni  regionali;  c)  alla Conferenza  unificata,  di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale  o  regionale  e  un  ente  locale  o  tra  piu' enti locali. Verificata  la  completezza  della  documentazione  inviata  ai  fini istruttori, la decisione e' assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei Ministri, della Conferenza Stato-regioni o    della    Conferenza    unificata,   valutata   la   complessita' dell'istruttoria,  decida  di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.
 3-bis.  Se il motivato dissenso e' espresso da una regione o da una provincia  autonoma  in  una  delle materie di propria competenza, la determinazione    sostitutiva    e'    rimessa   dall'amministrazione procedente,  entro dieci giorni: a) alla Conferenza Stato-regioni, se il  dissenso  verte  tra un'amministrazione statale e una regionale o tra  amministrazioni regionali; b) alla Conferenza unificata, in caso di  dissenso  tra  una regione o provincia autonoma e un ente locale. Verificata  la  completezza  della  documentazione  inviata  ai  fini istruttori, la decisione e' assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente   della   Conferenza   Stato-regioni  o  della  Conferenza unificata,  valutata  la  complessita'  dell'istruttoria,  decida  di prorogare  tale  termine  per  un  ulteriore  periodo non superiore a sessanta giorni.
 3-ter.  Se  entro i termini di cui ai commi 3 e 3-bis la Conferenza Stato-regioni  o  la Conferenza unificata non provvede, la decisione, su  iniziativa  del  Ministro per gli affari regionali, e' rimessa al Consiglio  dei Ministri, che assume la determinazione sostitutiva nei successivi  trenta  giorni,  ovvero,  quando  verta  in  materia  non attribuita  alla  competenza  statale  ai  sensi  dell'articolo  117, secondo   comma,   e   dell'articolo  118  della  Costituzione,  alla competente  Giunta  regionale  ovvero  alle  competenti  Giunte delle province   autonome   di   Trento  e  di  Bolzano,  che  assumono  la determinazione  sostitutiva  nei successivi trenta giorni; qualora la Giunta regionale non provveda entro il termine predetto, la decisione e'   rimessa   al   Consiglio  dei  Ministri,  che  delibera  con  la partecipazione dei Presidenti delle regioni interessate.
 3-quater.  In  caso  di  dissenso  tra amministrazioni regionali, i commi  3  e  3-bis  non  si applicano nelle ipotesi in cui le regioni interessate  abbiano  ratificato,  con  propria  legge, intese per la composizione  del  dissenso ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della  Costituzione,  anche  attraverso  l'individuazione  di  organi comuni  competenti  in  via  generale  ad  assumere la determinazione sostitutiva in caso di dissenso.
 3-quinquies.   Restano  ferme  le  attribuzioni  e  le  prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di  Trento  e  di Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione»;
 c) il comma 4 e' abrogato.
 
 
 
 Nota all'art. 11:
 -  Si  riporta il testo dell'art. 14-quater della legge
 7 agosto  1990,  n.  241,  come  modificato  dalla presente
 legge:
 «Art.  14-quater  (Effetti  del dissenso espresso nella
 conferenza  di  servizi).  -  1.  Il dissenso di uno o piu'
 rappresentanti    delle    amministrazioni,    regolarmente
 convocate   alla   conferenza   di   servizi,   a  pena  di
 inammissibilita',  deve essere manifestato nella conferenza
 di  servizi,  deve  essere  congruamente motivato, non puo'
 riferirsi   a  questioni  connesse  che  non  costituiscono
 oggetto   della   conferenza  medesima  e  deve  recare  le
 specifiche    indicazioni   delle   modifiche   progettuali
 necessarie ai fini dell'assenso.
 2. (Abrogato).
 3.   Se   il   motivato   dissenso   e'   espresso   da
 un'amministrazione   preposta   alla   tutela   ambientale,
 paesaggistico-territoriale,          del         patrimonio
 storico-artistico  o  alla  tutela  della  salute  e  della
 pubblica    incolumita',    la    decisione    e'   rimessa
 dall'amministrazione  procedente, entro dieci giorni: a) al
 Consiglio   dei   Ministri,   in   caso   di  dissenso  tra
 amministrazioni  statali; b) alla Conferenza permanente per
 i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
 di  Trento  e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza
 Stato-regioni",  in caso di dissenso tra un'amministrazione
 statale   e   una  regionale  o  tra  piu'  amministrazioni
 regionali;  c) alla Conferenza unificata, di cui all'art. 8
 del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso di
 dissenso  tra  un'amministrazione  statale o regionale e un
 ente   locale   o  tra  piu'  enti  locali.  Verificata  la
 completezza della documentazione invita ai fini istruttori,
 la  decisione  e' assunta entro trenta giorni, salvo che il
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, della Conferenza
 Stato-regioni  o  della  Conferenza  unificata, valutata la
 complessita'  dell'istruttoria,  decida  di  prorogare tale
 termine  per  un ulteriore periodo non superiore a sessanta
 giorni.
 3-bis.  Se  il  motivato  dissenso  e'  espresso da una
 regione o da una provincia autonoma in una delle materie di
 propria   competenza,   la  determinazione  sostitutiva  e'
 rimessa   dall'amministrazione   procedente,   entro  dieci
 giorni:  a)  alla  Conferenza Stato-regioni, se il dissenso
 verte  tra un'amministrazione statale e una regionale o tra
 amministrazioni regionali; b) alla Conferenza unificata, in
 caso  di dissenso tra una regione o provincia autonoma e un
 ente locale. Verificata la completezza della documentazione
 invita  ai  fini  istruttori, la decisione e' assunta entro
 trenta  giorni,  salvo  che  il Presidente della Conferenza
 Stato-regioni  o  della  Conferenza  unificata, valutata la
 complessita'  dell'istruttoria,  decida  di  prorogare tale
 termine  per  un ulteriore periodo non superiore a sessanta
 giorni.
 3-ter.  Se entro i termini di cui ai commi 3 e 3-bis la
 Conferenza  Stato-regioni  o  la  Conferenza  unificata non
 provvede,  la decisione, su iniziativa del Ministro per gli
 affari regionali, e' rimessa al Consiglio dei Ministri, che
 assume  la determinazione sostitutiva nei successivi trenta
 giorni, ovvero, quando verta in materia non attribuita alla
 competenza statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, e
 dell'art.  118  della  Costituzione, alla competente Giunta
 regionale  ovvero  alle  competenti  Giunte  delle province
 autonome   di   Trento   e  di  Bolzano,  che  assumono  la
 determinazione  sostitutiva  nei  successivi trenta giorni;
 qualora  la  Giunta regionale non provveda entro il termine
 predetto,   la   decisione  e'  rimessa  al  Consiglio  dei
 Ministri, che delibera con la partecipazione dei Presidenti
 delle regioni interessate.
 3-quater.  In  caso  di  dissenso  tra  amministrazioni
 regionali, i commi 3 e 3-bis non si applicano nelle ipotesi
 in  cui  le  regioni  interessate  abbiano  ratificato, con
 propria  legge,  intese per la composizione del dissenso ai
 sensi  dell'art.  117,  ottavo  comma,  della Costituzione,
 anche   attraverso   l'individuazione   di   organi  comuni
 competenti  in  via  generale ad assumere la determinazione
 sostitutiva in caso di dissenso.
 3-quinquies.   Restano   ferme  le  attribuzioni  e  le
 prerogative  riconosciute alle regioni a statuto speciale e
 alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti
 speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.
 4. (Abrogato).
 5.  Nell'ipotesi  in cui l'opera sia sottoposta a VIA e
 in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'art.
 5,  comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n.
 400,   introdotta   dall'art.  12,  comma  2,  del  decreto
 legislativo 30 luglio 1999, n. 303.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 12. 
 1.  Dopo l'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' inserito il seguente:
 «Art.  14-quinquies (Conferenza di servizi in materia di finanza di progetto). - 1.  Nelle  ipotesi  di conferenza di servizi finalizzata all'approvazione  del  progetto  definitivo  in  relazione alla quale trovino  applicazione  le  procedure  di  cui  agli articoli 37-bis e seguenti  della  legge  11 febbraio 1994, n. 109, sono convocati alla conferenza,  senza diritto di voto, anche i soggetti aggiudicatari di concessione individuati all'esito della procedura di cui all'articolo 37-quater della legge n. 109 del 1994, ovvero le societa' di progetto di cui all'articolo 37-quinquies della medesima legge».
 |  |  |  | Art. 13. 
 1.  All'articolo 14, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, le parole da: «, salvo quanto previsto» sino alla fine del comma sono soppresse.
 
 
 
 Nota all'art. 13:
 -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  14  della  legge
 24 novembre  2000,  n.  340,  recante  «Disposizioni per la
 delegificazione  di  norme  e  per  la  semplificazione  di
 procedimenti  amministrativi  -  Legge  di  semplificazione
 1999»  (pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  24 novembre
 2000, n. 275) come modificato dalla presente legge:
 «Art.14   (Abrogazioni  e  norma  di  raccordo).  -  1.
 All'art.  7  della  legge 11 febbraio 1994, n. 109, come da
 ultimo sostituito dall'art. 5 della legge 18 novembre 1998,
 n. 415, i commi da 7 a 14 sono abrogati.
 2.  Il  regolamento  di  cui all'art. 3, comma 2, della
 legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni,
 e  le  leggi  regionali  prevedono forme di pubblicita' dei
 lavori  della  conferenza  di  servizi,  nonche' degli atti
 assunti da ciascuna amministrazione interessata.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 14. 
 1.  Dopo  l'articolo  21  della  legge  7 agosto  1990,  n. 241, e' inserito il seguente capo:
 
 «Capo IV-bis
 
 Efficacia  ed  invalidita' del provvedimento amministrativo. Revoca e recesso    Art.  21-bis (Efficacia del provvedimento limitativo della sfera  giuridica dei privati). - 1. Il provvedimento limitativo della sfera  giuridica  dei  privati  acquista  efficacia  nei confronti di ciascun  destinatario  con  la  comunicazione  allo stesso effettuata anche  nelle  forme  stabilite  per la notifica agli irreperibili nei casi  previsti  dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei  destinatari  la  comunicazione  personale  non  sia  possibile o risulti  particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme   di   pubblicita'   idonee   di   volta   in  volta  stabilite dall'amministrazione  medesima.  Il  provvedimento  limitativo  della sfera  giuridica  dei privati non avente carattere sanzionatorio puo' contenere   una   motivata   clausola   di   immediata  efficacia.  I provvedimenti  limitativi  della  sfera  giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci.
 Art.  21-ter  (Esecutorieta).  -  1.  Nei  casi  e con le modalita' stabiliti  dalla  legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente  l'adempimento  degli  obblighi  nei loro confronti. Il provvedimento   costitutivo  di  obblighi  indica  il  termine  e  le modalita'  dell'esecuzione  da  parte del soggetto obbligato. Qualora l'interessato  non  ottemperi,  le  pubbliche amministrazioni, previa diffida,  possono  provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalita' previste dalla legge.
 2.  Ai  fini  dell'esecuzione  delle obbligazioni aventi ad oggetto somme  di  denaro  si  applicano  le  disposizioni  per  l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato.
 Art.  21-quater (Efficacia ed esecutivita' del provvedimento). - 1. I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo  che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.
 2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo puo'  essere  sospesa,  per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario,  dallo  stesso  organo  che lo ha emanato ovvero da altro organo   previsto  dalla  legge.  Il  termine  della  sospensione  e' esplicitamente  indicato  nell'atto  che  la  dispone  e  puo' essere prorogato  o  differito  per  una  sola  volta,  nonche'  ridotto per sopravvenute esigenze.
 Art. 21-quinquies (Revoca del provvedimento). - 1. Per sopravvenuti motivi  di  pubblico  interesse  ovvero  nel  caso di mutamento della situazione  di  fatto  o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario,  il  provvedimento  amministrativo  ad efficacia durevole puo' essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneita' del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta  pregiudizi  in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione  ha  l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. Le controversie   in   materia   di   determinazione   e  corresponsione dell'indennizzo  sono  attribuite  alla  giurisdizione  esclusiva del giudice amministrativo.
 Art. 21-sexies (Recesso dai contratti). - 1. Il recesso unilaterale dai  contratti  della  pubblica  amministrazione  e' ammesso nei casi previsti dalla legge o dal contratto.
 Art.  21-septies  (Nullita'  del  provvedimento).  - 1. E' nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che e' viziato da difetto assoluto di attribuzione, che e' stato adottato in  violazione  o  elusione  del  giudicato, nonche' negli altri casi espressamente previsti dalla legge.
 2.   Le   questioni   inerenti   alla  nullita'  dei  provvedimenti amministrativi in violazione o elusione del giudicato sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
 Art.   21-octies   (Annullabilita'  del  provvedimento).  -  1.  E' annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.
 2.  Non  e'  annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme  sul  procedimento  o  sulla  forma  degli atti qualora, per la natura  vincolata  del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo  non  avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non e' comunque annullabile per   mancata   comunicazione  dell'avvio  del  procedimento  qualora l'amministrazione   dimostri   in   giudizio  che  il  contenuto  del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
 Art.  21-nonies  (Annullamento  d'ufficio).  -  1. Il provvedimento amministrativo  illegittimo  ai  sensi  dell'articolo  21-octies puo' essere  annullato  d'ufficio,  sussistendone  le ragioni di interesse pubblico,   entro  un  termine  ragionevole  e  tenendo  conto  degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.
 2.  E'  fatta  salva la possibilita' di convalida del provvedimento annullabile,  sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole».
 |  |  |  | Art. 15. 
 1.  L'articolo  22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' sostituito dal seguente:
 «Art.  22  (Definizioni  e principi in materia di accesso). - 1. Ai fini del presente capo si intende:
 a) per  "diritto  di  accesso",  il  diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;
 b) per  "interessati",  tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori  di  interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto,   concreto  e  attuale,  corrispondente  ad  una  situazione giuridicamente  tutelata e collegata al documento al quale e' chiesto l'accesso;
 c) per  "controinteressati",  tutti  i  soggetti,  individuati  o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che   dall'esercizio  dell'accesso  vedrebbero  compromesso  il  loro diritto alla riservatezza;
 d) per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto  di  atti,  anche  interni  o non relativi ad uno specifico procedimento,  detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attivita'  di  pubblico  interesse,  indipendentemente  dalla  natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;
 e) per  "pubblica  amministrazione",  tutti i soggetti di diritto pubblico  e  i  soggetti  di  diritto privato limitatamente alla loro attivita'  di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.
 2.  L'accesso  ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalita'  di  pubblico  interesse,  costituisce  principio  generale dell'attivita' amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di  assicurarne  l'imparzialita'  e  la  trasparenza,  ed  attiene ai livelli  essenziali  delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali  che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai   sensi  dell'articolo  117,  secondo  comma,  lettera  m),  della Costituzione.  Resta  ferma  la  potesta'  delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela.
 3.  Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.
 4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione  che  non  abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in  materia  di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.
 5.  L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma 2,  del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia  di  documentazione  amministrativa,  di  cui  al decreto del Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.
 6.  Il diritto di accesso e' esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione  ha  l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere».
 |  |  |  | Art. 16. 
 1.  L'articolo  24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' sostituito dal seguente:
 «Art.  24  (Esclusione  dal diritto di accesso). - 1. Il diritto di accesso e' escluso:
 a) per  i  documenti  coperti  da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di  segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge,  dal  regolamento  governativo  di  cui  al  comma  6  e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;
 b) nei  procedimenti  tributari,  per  i  quali  restano ferme le particolari norme che li regolano;
 c) nei  confronti  dell'attivita'  della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione  e  di  programmazione,  per  i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
 d) nei   procedimenti  selettivi,  nei  confronti  dei  documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.
 2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti   da   esse   formati  o  comunque  rientranti  nella  loro disponibilita' sottratti all'accesso ai sensi del comma 1.
 3.  Non  sono  ammissibili  istanze  di  accesso  preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.
 4. L'accesso ai documenti amministrativi non puo' essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
 5.  I  documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di  tale  connessione.  A  tale  fine  le  pubbliche  amministrazioni fissano,  per  ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.
 6.  Con  regolamento,  adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo puo' prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:
 a) quando,  al  di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare  una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa  nazionale,  all'esercizio  della  sovranita' nazionale e alla continuita'  e  alla  correttezza delle relazioni internazionali, con particolare  riferimento  alle  ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;
 b) quando  l'accesso  possa  arrecare  pregiudizio ai processi di formazione,   di   determinazione  e  di  attuazione  della  politica monetaria e valutaria;
 c) quando  i  documenti  riguardino  le  strutture,  i  mezzi, le dotazioni,  il  personale  e  le azioni strettamente strumentali alla tutela  dell'ordine  pubblico,  alla  prevenzione  e alla repressione della   criminalita'   con   particolare  riferimento  alle  tecniche investigative,  alla  identita'  delle  fonti  di informazione e alla sicurezza  dei  beni  e  delle  persone  coinvolte,  all'attivita' di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
 d) quando   i   documenti   riguardino   la  vita  privata  o  la riservatezza  di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e   associazioni,   con   particolare   riferimento   agli  interessi epistolare,  sanitario,  professionale,  finanziario,  industriale  e commerciale  di  cui siano in concreto titolari, ancorche' i relativi dati  siano  forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;
 e) quando   i   documenti  riguardino  l'attivita'  in  corso  di contrattazione  collettiva  nazionale  di  lavoro  e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato.
 7.  Deve  comunque  essere  garantito  ai  richiedenti l'accesso ai documenti  amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o  per  difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti  dati  sensibili e giudiziari, l'accesso e' consentito nei limiti  in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo  60  del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso  di  dati  idonei  a  rivelare  lo  stato  di  salute  e la vita sessuale».
 |  |  |  | Art. 17. 
 1.  All'articolo  25  della  legge  7 agosto  1990,  n.  241,  sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
 «4.  Decorsi  inutilmente  trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente  puo'  presentare  ricorso  al  tribunale  amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e   nei   confronti   degli   atti  delle  amministrazioni  comunali, provinciali  e  regionali,  al difensore civico competente per ambito territoriale,   ove  costituito,  che  sia  riesaminata  la  suddetta determinazione.  Qualora  tale  organo  non  sia  stato istituito, la competenza  e' attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni  centrali e periferiche dello Stato tale richiesta e' inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27. Il  difensore  civico  o  la Commissione per l'accesso si pronunciano entro   trenta   giorni  dalla  presentazione  dell'istanza.  Scaduto infruttuosamente  tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il  diniego  o  il  differimento,  ne  informano  il richiedente e lo comunicano   all'autorita'   disponente.   Se  questa  non  emana  il provvedimento   confermativo   motivato   entro   trenta  giorni  dal ricevimento   della   comunicazione  del  difensore  civico  o  della Commissione,   l'accesso   e'   consentito.  Qualora  il  richiedente l'accesso  si  sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del  richiedente,  dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla  Commissione  stessa.  Se  l'accesso  e'  negato o differito per motivi  inerenti  ai  dati  personali  che  si riferiscono a soggetti terzi,  la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei  dati  personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni  dalla  richiesta,  decorso  inutilmente il quale il parere si intende  reso.  Qualora  un  procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  o  di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico  di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi  l'accesso  ai  documenti amministrativi, il Garante per la protezione  dei  dati  personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante,    della   Commissione   per   l'accesso   ai   documenti amministrativi.  La  richiesta  di  parere sospende il termine per la pronuncia  del  Garante  sino all'acquisizione del parere, e comunque per  non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione»;
 b) al  comma  5,  dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «In pendenza di un ricorso presentato ai sensi della legge 6 dicembre 1971,  n.  1034,  e  successive modificazioni, il ricorso puo' essere proposto  con istanza presentata al presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui e' assegnato il ricorso, previa notifica all'amministrazione  o  ai  controinteressati,  e  viene  deciso  con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio»;
 c) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
 «5-bis.  Nei  giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in   giudizio   personalmente   senza   l'assistenza  del  difensore. L'amministrazione  puo'  essere  rappresentata e difesa da un proprio dipendente,   purche'  in  possesso  della  qualifica  di  dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente»;
 d) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
 «6.  Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti».
 2.  Il  comma 3 dell'articolo 4 della legge 21 luglio 2000, n. 205, e'  abrogato.  All'articolo  21,  primo comma, della legge 6 dicembre 1971,  n.  1034,  e  successive  modificazioni,  il  terzo periodo e' soppresso.
 
 
 
 Note all'art. 17:
 -  Il  testo dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n.
 241, come modificato dalla presente legge e' il seguente:
 «Art. 25 (Modalita' di esercizio del diritto di accesso
 e ricorsi). - 1. Il diritto di accesso si esercita mediante
 esame  ed estrazione di copia dei documenti amministrativi,
 nei  modi  e  con  i  limiti indicati dalla presente legge.
 L'esame  dei documenti e' gratuito. Il rilascio di copia e'
 subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione,
 salve  le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonche'
 i diritti di ricerca e di visura.
 2.  La  richiesta  di  accesso ai documenti deve essere
 motivata.  Essa deve essere rivolta all'amministrazione che
 ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
 3.   Il  rifiuto,  il  differimento  e  la  limitazione
 dell'accesso  sono  ammessi nei casi e nei limiti stabiliti
 dall'art. 24 e debbono essere motivati.
 4.  Decorsi  inutilmente trenta giorni dalla richiesta,
 questa   si   intende   respinta.   In   caso   di  diniego
 dell'accesso,  espresso  o  tacito, o di differimento dello
 stesso  ai sensi dell'art. 24, comma 4, il richiedente puo'
 presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai
 sensi  del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e
 nei  confronti  degli  atti delle amministrazioni comunali,
 provinciali e regionali, al difensore civico competente per
 ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la
 suddetta  determinazione. Qualora tale organo non sia stato
 istituito,  la competenza e' attribuita al difensore civico
 competente   per   l'ambito   territoriale   immediatamente
 superiore.  Nei  confronti degli atti delle amministrazioni
 centrali  e  periferiche  dello  Stato  tale  richiesta  e'
 inoltrata  presso  la  Commissione  per  l'accesso  di  cui
 all'art.  27.  Il  difensore  civico  o  la Commissione per
 l'accesso   si   pronunciano   entro  trenta  giorni  dalla
 presentazione  dell'istanza.  Scaduto infruttuosamente tale
 termine,  il  ricorso  si intende respinto. Se il difensore
 civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo
 il  diniego o il differimento ne informano il richiedente e
 lo comunicano all'autorita' disponente. Se questo non emana
 il  provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni
 dal  ricevimento della comunicazione del difensore civico o
 della  Commissione,  l'accesso  e'  consentito.  Qualora il
 richiedente  l'accesso si sia rivolto al difensore civico o
 alla  Commissione,  il  termine  di  cui al comma 5 decorre
 dalla  data  di  ricevimento,  da  parte  del  richiedente,
 dell'esito  della  sua  istanza  al difensore civico o alla
 Commissione  stessa. Se l'accesso e' negato o differito per
 motivi  inerenti  ai  dati  personali  che si riferiscono a
 soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante
 per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia
 entro  il  termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso
 inutilmente  il quale il parere si intende reso. Qualora un
 procedimento  di  cui  alla sezione del capo I del titolo I
 della  parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
 196,  o  di  cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del
 medesimo  decreto  legislativo n. 196 del 2003, relativo al
 trattamento  pubblico  di  dati  personali  da parte di una
 pubblica  amministrazione, interessi l'accesso ai documenti
 amministrativi,  il  Garante  per  la  protezione  dei dati
 personali  chiede  il  parere, obbligatorio non vincolante,
 della    Commissione    per    l'accesso    ai    documenti
 amministrativi.  La richiesta di parere sospende il termine
 per  la  pronuncia  del  Garante  sino all'acquisizione del
 parere,  e  comunque per non oltre quindici giorni. Decorso
 inutilmente  detto  termine,  il  Garante adotta la propria
 decisione.
 5.  Contro le determinazioni amministrative concernenti
 il  diritto  di  accesso e nei casi previsti dal comma 4 e'
 dato  ricorso,  nel  termine di trenta giorni, al tribunale
 amministrativo  regionale,  il  quale  decide  in camera di
 consiglio  entro  trenta  giorni dalla scadenza del termine
 per  il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti
 che  ne  abbiano fatto richiesta. In pendenza di un ricorso
 presentato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e
 successive  modificazioni,  il ricorso puo' essere proposto
 con istanza presentata al presidente e depositata presso la
 segreteria  della  sezione  cui  e'  assegnato  il ricorso,
 previa notifica all'amministrazione o ai controinteressati,
 e viene deciso con ordinanza istruttoria adottata in camera
 di  consiglio.  La  decisione del tribunale e' appellabile,
 entro   trenta  giorni  dalla  notifica  della  stessa,  al
 Consiglio  di  Stato,  il  quale  decide  con  le  medesime
 modalita' e negli stessi termini.
 5-bis.  Nei  giudizi  in  materia  di accesso, le parti
 possono  stare in giudizio personalmente senza l'assistenza
 del  difensore. L'amministrazione puo' essere rappresentata
 e  difesa  da  un  proprio  dipendente, purche' in possesso
 della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentate
 legale dell'ente.
 6.   Il   giudice   amministrativo,   sussistendone   i
 presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti.».
 - Il comma 3 dell'art. 4 della legge 21 luglio 2000, n.
 205,   recante   «Disposizioni   in  materia  di  giustizia
 amministrativa»   (pubblicata   nella   Gazzetta  Ufficiale
 26 luglio  2000,  n.  173),  abrogato dalla presente legge,
 prevedeva la possibilita' per le parti di stare in giudizio
 personalmente  senza l'assistenza del difensore nei giudizi
 in materia di accesso.
 -  Si riporta il testo dell'art. 21, primo comma, della
 legge  6 dicembre  1971,  n. 1034, recante «Istituzione dei
 tribunali   amministrativi   regionali»  (pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale 13 dicembre 1971, n. 314), e successive
 modificazioni, come modificato dalla presente legge:
 «Art.  21.  -  Il  ricorso deve essere notificato tanto
 all'organo   che  ha  emesso  l'atto  impugnato  quanto  ai
 controinteressati   ai   quali   l'atto   direttamente   si
 riferisce, o almeno ad alcuno tra essi, entro il termine di
 sessanta  giorni  da  quello  in cui l'interessato ne abbia
 ricevuta  la  notifica,  o  ne  abbia  comunque avuta piena
 conoscenza,  o,  per  gli  atti di cui non sia richiesta la
 notifica  individuale,  dal  giorno  in  cui sia scaduto il
 termine  della  pubblicazione,  se  questa  sia prevista da
 disposizioni  di legge o di regolamento, salvo l'obbligo di
 integrare  le  notifiche  con  le  ulteriori notifiche agli
 altri  controinteressati,  che siano ordinate dal tribunale
 amministrativo regionale. Tutti i provvedimenti adottati in
 pendenza   del   ricorso  tra  le  stesse  parti,  connessi
 all'oggetto  del  ricorso  stesso,  sono impugnati mediante
 proposizione di motivi aggiunti.
 Omissis.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 18. 
 1.  L'articolo  27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' sostituito dal seguente:
 «Art. 27 (Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi). - 1.  E'  istituita  presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.
 2.  La  Commissione  e'  nominata  con  decreto  del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  sentito il Consiglio dei Ministri. Essa e' presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri ed e' composta da dodici membri, dei quali due senatori e  due  deputati,  designati  dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro  scelti  fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97,  su  designazione dei rispettivi organi di autogoverno, due fra i professori di ruolo in materie giuridiche e uno fra i dirigenti dello Stato  e  degli  altri  enti  pubblici.  E'  membro  di diritto della Commissione  il  capo  della struttura della Presidenza del Consiglio dei  Ministri  che  costituisce  il  supporto  organizzativo  per  il funzionamento  della Commissione. La Commissione puo' avvalersi di un numero  di  esperti  non superiore a cinque unita', nominati ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
 3.  La  Commissione  e'  rinnovata  ogni  tre  anni.  Per  i membri parlamentari  si  procede  a  nuova  nomina  in  caso  di  scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio.
 4.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, di concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno  2004,  sono  determinati i compensi dei componenti e degli esperti  di cui al comma 2, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
 5.  La  Commissione adotta le determinazioni previste dall'articolo 25,  comma  4;  vigila  affinche'  sia  attuato il principio di piena conoscibilita'  dell'attivita'  della pubblica amministrazione con il rispetto   dei  limiti  fissati  dalla  presente  legge;  redige  una relazione  annuale  sulla  trasparenza  dell'attivita' della pubblica amministrazione,  che  comunica  alle  Camere  e  al  Presidente  del Consiglio  dei  Ministri;  propone  al  Governo  modifiche  dei testi legislativi  e  regolamentari  che  siano  utili a realizzare la piu' ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 22.
 6.   Tutte   le  amministrazioni  sono  tenute  a  comunicare  alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i  documenti  da  essa  richiesti,  ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.
 7.  In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma 1  dell'articolo  18,  le  misure  ivi  previste  sono adottate dalla Commissione di cui al presente articolo».
 |  |  |  | Art. 19. 
 1.  L'articolo  29 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' sostituito dal seguente:
 «Art. 29 (Ambito di applicazione della legge). - 1. Le disposizioni della  presente legge si applicano ai procedimenti amministrativi che si  svolgono  nell'ambito  delle amministrazioni statali e degli enti pubblici  nazionali  e,  per  quanto  stabilito  in tema di giustizia amministrativa, a tutte le amministrazioni pubbliche.
 2.  Le  regioni  e  gli  enti  locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto  del  sistema  costituzionale e delle garanzie del cittadino nei  riguardi  dell'azione  amministrativa,  cosi'  come definite dai principi stabiliti dalla presente legge».
 |  |  |  | Art. 20. 
 1. L'articolo 31 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' abrogato.
 |  |  |  | Art. 21. 
 1.  Ai  seguenti  articoli della  legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apposte, rispettivamente, le rubriche di seguito indicate:
 a) articolo 1:       «(Principi      generali      dell'attivita' amministrativa)»;
 b) articolo 2: «(Conclusione del procedimento)»;
 c) articolo 3: «(Motivazione del provvedimento)»;
 d) articolo    4:   «(Unita'   organizzativa   responsabile   del procedimento)»;
 e) articolo 5: «(Responsabile del procedimento)»;
 f) articolo 6: «(Compiti del responsabile del procedimento)»;
 g) articolo 7: «(Comunicazione di avvio del procedimento)»;
 h) articolo 8:  «(Modalita'  e  contenuti  della comunicazione di avvio del procedimento)»;
 i) articolo 9: «(Intervento nel procedimento)»;
 l) articolo 10: «(Diritti dei partecipanti al procedimento)»;
 m) articolo 11:   «(Accordi   integrativi   o   sostitutivi   del provvedimento)»;
 n) articolo 12:    «(Provvedimenti    attributivi   di   vantaggi economici)»;
 o) articolo 13:   «(Ambito  di  applicazione  delle  norme  sulla partecipazione)»;
 p) articolo 14: «(Conferenza di servizi)»;
 q) articolo 14-bis: «(Conferenza di servizi preliminare)»;
 r) articolo 14-ter: «(Lavori della conferenza di servizi)»;
 s) articolo  14-quater:  «(Effetti  del  dissenso  espresso nella conferenza di servizi)»;
 t) articolo 15: «(Accordi fra pubbliche amministrazioni)»;
 u) articolo 16: «(Attivita' consultiva)»;
 v) articolo 17: «(Valutazioni tecniche)»;
 z) articolo 18: «(Autocertificazione)»;
 aa) articolo 19: «(Denuncia di inizio attivita)»;
 bb) articolo 20: «(Silenzio assenso)»;
 cc) articolo 21: «(Disposizioni sanzionatorie)»;
 dd)  articolo 23:   «(Ambito   di  applicazione  del  diritto  di accesso)»;
 ee) articolo 25:  «(Modalita' di esercizio del diritto di accesso e ricorsi)»;
 ff) articolo 26: «(Obbligo di pubblicazione)»;
 gg) articolo 28:  «(Modifica  dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in materia di segreto di ufficio)»;
 hh) articolo 30: «(Atti di notorieta)».
 |  |  |  | Art. 22. 
 1.  Fino  alla data di entrata in vigore della disciplina regionale di  cui  all'articolo 29, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 19 della presente legge, i procedimenti amministrativi  sono  regolati  dalle  leggi  regionali  vigenti.  In mancanza,  si  applicano  le disposizioni della legge n. 241 del 1990 come modificata dalla presente legge.
 |  |  |  | Art. 23. 
 1.  Entro  tre  mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri adotta le misure necessarie  alla  ricostituzione  della  Commissione  per  l'accesso. Decorso tale termine, l'attuale Commissione decade.
 2.  Entro  tre  mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,  il Governo e' autorizzato ad adottare, ai sensi dell'articolo 17,  comma  2,  della  legge  23 agosto  1988, n. 400, un regolamento inteso  a integrare o modificare il regolamento di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  27 giugno  1992,  n.  352,  al fine di adeguarne  le  disposizioni  alle modifiche introdotte dalla presente legge.
 3.  Le  disposizioni  di  cui  agli  articoli 15, 16 e 17, comma 1, lettera  a), della presente legge hanno effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 del presente articolo.
 4.  Ciascuna pubblica amministrazione, ove necessario, nel rispetto dell'autonomia ad essa riconosciuta, adegua i propri regolamenti alle modifiche  apportate  al  capo  V  della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla  presente  legge  nonche'  al regolamento di cui al comma 2 del presente articolo.
 La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 11 febbraio 2005
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Baccini,   Ministro   per  la  funzione
 pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 LAVORI PREPARATORI
 
 Senato della Repubblica (atto n. 1281):
 
 Presentato  dal  Presidente  del Consiglio dei Ministri
 (Berlusconi)   e   dal  Ministro  della  funzione  pubblica
 (Frattini) il 21 marzo 2002.
 Assegnato  alla 1ª commissione (Affari costituzionali),
 in  sede  referente,  il  2  aprile  2002, con pareri delle
 commissioni  2ª,  5ª,  13ª, e parlamentare per le questioni
 regionali.
 Esaminato  dalla  1ª commissione il 16 maggio 2002; 5 e
 25 giugno  2002;  10  e 17 luglio 2002; 6, 12 e 14 novembre
 2002.
 Relazione  scritta annunciata il 12 marzo 2002 (atto n.
 1281-A) relatore sen. Bassanini.
 Esaminato  in aula il 20 marzo 2003; 1, 2, 3 e 9 aprile
 2003; e approvato il 10 aprile 2003.
 
 Camera dei deputati (atto n. 3890):
 
 Assegnato  alla  I commissione (Affari costituzionali),
 in  sede  referente,  il  15  aprile 2003, con pareri delle
 commissioni  II, V, VI, VII, VIII, XII, XIV, e parlamentare
 per le questioni regionali.
 Esaminato  dalla  I commissione il 15 e 27 maggio 2003;
 22 luglio 2003; 21, 22 e 30 ottobre 2003; 6 novembre 2003.
 Esaminato in aula il 10 novembre 2003; 2 dicembre 2003;
 e approvato il 14 gennaio 2004.
 
 Senato della Repubblica (atto n. 1281-B):
 
 Assegnato  alla 1ª commissione (Affari costituzionali),
 in  sede  referente,  il  22 gennaio 2004, con parere delle
 commissioni  2ª,  5ª,  7ª,  12ª, 13ª, e parlamentare per le
 questioni regionali.
 Esaminato  dalla  1ª commissione, in sede referente, il
 12, 18 e 25 febbraio 2004; 2 marzo 2004.
 Assegnato  nuovamente  alla  1ª  commissione,  in  sede
 deliberante, l'11 maggio 2004, con parere delle commissioni
 2ª,  5ª,  7ª,  12ª,  13ª,  e  parlamentare per le questioni
 regionali.
 Esaminato dalla 1ª commissione, in sede deliberante, il
 25  maggio  2004; 30 giugno 2004; 7 luglio 2004 e approvato
 il 21 luglio 2004.
 
 Camera dei deputati (atto n. 3890-B):
 
 Assegnato  alla  I commissione (Affari costituzionali),
 in  sede  referente,  il  29  luglio 2004, con pareri delle
 commissioni II e XI.
 Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 17
 e 25 novembre 2004; 1° dicembre 2004.
 Esaminato in aula il 24 gennaio 2005 ed approvato il 26
 gennaio 2005.
 
 
 
 Note all'art. 23:
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 17, comma 2, della
 legge   23 agosto   1988,   n.   400,  recante  «Disciplina
 dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
 del  Consiglio  dei  Ministri»  (pubblicata  nella Gazzetta
 Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214):
 «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Omissis.
 2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
 deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
 Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
 disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
 di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
 della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
 regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
 regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
 norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
 norme regolamentari.
 3.-4-bis. Omissis.».
 -  Il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno
 1992,  n.  352,  reca  «Regolamento per la disciplina delle
 modalita' di esercizio e dei casi di esclusione del diritto
 di  accesso  ai  documenti  amministrativi,  in  attuazione
 dell'art.  24,  comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
 recante    nuove   norme   in   materia   di   procedimento
 amministrativo   e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti
 amministrativi»   (pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale
 29 luglio 1992, n. 177).
 
 
 
 
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