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| Gazzetta n. 40 del 18 febbraio 2005 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |  | DELIBERAZIONE 10 febbraio 2005 |  | Modalita'  di  attuazione  dell'articolo 18, commi 1 e 2, della legge 3 maggio  2004,  n.  112,  recante: «Norme di principio in materia di assetto  del  sistema  radiotelevisivo  e  della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione». (Deliberazione n. 102/05/CONS). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' Nella sua riunione di consiglio del 10 febbraio 2005;
 Vista  la  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  recante: «Istituzione dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
 Vista  la  legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in   materia   di   assetto   del  sistema  radiotelevisivo  e  della RAI-Radiotelevisione  italiana  S.p.a., nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione»;
 Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, recante  «Approvazione della convenzione tra il Ministero delle poste e  delle  telecomunicazioni e la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. per  la  concessione in esclusiva del servizio pubblico di diffusione circolare  di  programmi  sonori  e televisivi sull'intero territorio nazionale»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana, n. 188 del 12 agosto 1994;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2003, recante  «Approvazione  del  contratto  di  servizio tra il Ministero delle  comunicazioni e la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. per il triennio   2003-2005»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana, n. 59 del 12 marzo 2003;
 Vista  la  raccomandazione  della Commissione europea dell'8 aprile 1998, n. 322, sull'interconnessione in un mercato liberalizzato delle telecomunicazioni,   pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale  della Comunita' europea L 141 del 13 maggio 1998;
 Vista   la   comunicazione   della   Commissione  europea  relativa all'applicazione  delle  norme  sugli  aiuti  di  Stato  al  servizio pubblico   di   radiodiffusione  (2001/C  320/04),  pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale  della  Comunita'  europea  C 320 del 15 novembre 2001;
 Vista  la  comunicazione  della  Commissione europea del 15 ottobre 2003    sulle    misure    (attuate   dall'Italia)   in   favore   di RAI-Radiotelevisione   italiana  S.p.a.,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale  della  Comunita'  europea  L 119  del  23 aprile 2004 e la lettera della Commissione europea del 31 agosto 2004 (D/56267) con la quale   si   e'   constatata   l'accettazione   integrale   da  parte dell'Autorita'  italiana  delle  misure  indicate  nella  lettera  ex articolo 71   del   regolamento  n.  659/99  relative  al  canone  di abbonamento RAI;
 Considerato  che  l'art. 18, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112,  prevede  che  la  societa' concessionaria del servizio pubblico generale   radiotelevisivo   predisponga  il  bilancio  di  esercizio indicando in una contabilita' separata i ricavi derivanti dal gettito del  canone  e gli oneri sostenuti nell'anno solare precedente per la fornitura  del  suddetto servizio, sulla base di uno schema approvato dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
 Considerato che tale separazione e' finalizzata alla determinazione del    costo    di   fornitura   del   servizio   pubblico   generale radiotelevisivo,  coperto  dal  canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge  21 febbraio  1938,  n.  246,  convertito  dalla  legge 4 giugno  1938,  n.  880, e successive modificazioni, e ad assicurare che  il  contributo  pubblico percepito dalla societa' concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, risultante dal canone di  abbonamento  alla radiotelevisione, sia utilizzato esclusivamente ai  fini  dell'adempimento  dei compiti di servizio pubblico generale affidati alla stessa;
 Considerato  che  l'imputazione  o  l'attribuzione  dei  costi deve avvenire  in  conformita'  a  quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, della  legge  3 maggio 2004, n. 112, ovvero sulla base di principi di contabilita'    applicati   in   modo   coerente   e   obiettivamente giustificati;
 Considerata la necessita' di stabilire e pubblicare preventivamente modalita'  di  attuazione  dell'art.  18,  commi  1  e 2, della legge 3 maggio  2004,  n.  112,  anche  al  fine  di evidenziare i principi fondamentali della separazione contabile che devono essere rispettati ai  fini della successiva approvazione dello schema della separazione contabile stessa;
 Udita  la relazione del commissario Paola Maria Manacorda, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
 Delibera:
 Art. 1.
 Schema di contabilita' separata
 1.  La  societa'  RAI-Radiotelevisione  italiana  (di  seguito RAI) predispone  uno  schema  di  contabilita'  separata  relativamente al servizio  pubblico  generale  radiotelevisivo,  in  conformita' con i principi  contabili  nazionali ed internazionali, tenendo in conto la metodologia    della    contabilita'    analitica   enunciata   nella raccomandazione    della    Commissione    98/322/CE    (di   seguito raccomandazione)  e  sue successive modificazioni ed integrazioni. Lo schema    di    separazione   contabile   prevede   l'imputazione   o l'attribuzione  dei  costi  sulla  base  di principi di contabilita', applicati in modo coerente e obiettivamente giustificati, e definisce con  chiarezza  i  principi  di  contabilita'  analitica  secondo cui vengono   tenuti   conti  separati.  In  particolare  la  separazione contabile deve avvenire nel rispetto del principio di causalita' come definito nella raccomandazione.
 2.  Lo  schema  predisposto  e'  idoneo ad evidenziare le attivita' aziendali in tre distinti aggregati contabili:
 a) aggregato  di servizio pubblico al quale vengono attribuite le voci  dei  costi e dei ricavi relative alle attivita' di produzione e programmazione  riconducibili  al  servizio  pubblico  secondo quanto previsto dalla legge n. 112/2004;
 b) aggregato  commerciale al quale vengono attribuite le voci dei costi   e   dei   ricavi   relative  alle  attivita'  di  produzione, programmazione e vendita con finalita' commerciali;
 c) aggregato  servizi tecnici al quale vengono attribuite le voci dei  costi  e  dei  ricavi  relative  alle  attivita'  strumentali di supporto e trasmissione finalizzate alla realizzazione, conservazione e messa in onda dei programmi.
 3.  La  valorizzazione  dei  cespiti  e  l'attribuzione  dei  costi congiunti  e comuni ai tre aggregati avviene secondo il principio dei costi storici pienamente allocati (HCA-FDC).
 4.  Ai  fini  della  corretta  separazione fra i tre aggregati, gli scambi fra i diversi aggregati dovranno essere evidenziati attraverso un idoneo sistema di «transfer charges» (prezzi di trasferimento). In particolare   dovranno   essere  separatamente  evidenziati  i  costi generati  dall'utilizzo  dei  servizi tecnici da parte dell'aggregato commerciale  e  da  quello di servizio pubblico. Qualora i vincoli di legge  comportino  un  mancato  ricavo  da  attribuirsi all'aggregato commerciale,  il  meccanismo  dei transfer charges dovra' evidenziare l'onere  corrispondente nell'aggregato di servizio pubblico. I prezzi di  trasferimento  dovranno tener conto di una equa remunerazione del capitale    impiegato    secondo    i    principi   contabili   della raccomandazione.
 5.  La  RAI  e'  tenuta  ad  inviare  all'Autorita'  lo  schema  di contabilita'  separata  entro  30  giorni dalla data di pubblicazione della  presente  delibera  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 |  |  |  | Art. 2. Modalita' di approvazione
 dello schema di contabilita' separata
 1. L'Autorita', entro trenta giorni dalla ricezione dello schema di contabilita'  separata  di  cui all'art. 1, invia alla RAI le proprie eventuali osservazioni.
 2.  L'Autorita'  indica  un  termine,  non inferiore a dieci giorni solari,  entro  il quale la RAI puo' dichiarare di volersi conformare alle   osservazioni  dell'Autorita'  oppure  inviare  una  memoria  e chiedere di essere sentita in audizione.
 3.   Lo   schema   di   contabilita'   separata  e'  approvato  con provvedimento  motivato  dell'Autorita'  entro  trenta  giorni  dalla ricezione  della  dichiarazione  o della memoria di cui al precedente comma 2.
 |  |  |  | Art. 3. Contabilita' separata della RAI
 1.  La  RAI  predispone  la  contabilita' separata sulla base dello schema   approvato   di  cui  all'art.  2,  comma  3,  garantendo  la riconciliazione con il bilancio di esercizio.
 2. Il primo esercizio utile ai fini della revisione di cui all'art. 4  e'  l'anno  2005.  In  prima applicazione per l'anno 2004 potranno essere   adottate  procedure  di  verifica  concordate  (agreed  upon procedures)  secondo gli standard di revisione contabile nazionali ed internazionali.
 3.   Entro   sessanta  giorni  dall'approvazione  del  bilancio  di esercizio la RAI predispone la contabilita' separata sulla base dello schema approvato dall'Autorita'.
 4.   La  societa'  di  revisione  completa  la  revisione  entro  i successivi sessanta giorni.
 |  |  |  | Art. 4. Scelta della societa' di revisione
 1. La contabilita' separata tenuta ai sensi dell'art. 3 e' soggetta a  controllo da parte di una societa' di revisione nominata dalla RAI e  scelta  dall'Autorita'  per  le garanzie nelle comunicazioni sulla base  di  una proposta formulata dalla RAI entro novanta giorni dalla data  di  pubblicazione  della  presente delibera. La proposta dovra' indicare   tutte   le   informazioni   necessarie   a  verificare  la professionalita'  e  l'indipendenza  della societa' di revisione e la rispondenza  del  piano  di lavoro alle disposizioni di legge e della presente delibera. In caso di mancato accoglimento della proposta, la RAI  dovra'  presentare  una nuova proposta entro trenta giorni dalla comunicazione da parte dell'Autorita'.
 2. All'attivita' della societa' di revisione, iscritta all'apposito albo  tenuto  presso  la  Commissione  nazionale per le societa' e la borsa  ai  sensi  dell'art.  161  del  testo  unico di cui al decreto legislativo  24 febbraio  1998,  n.  58, si applicano le norme di cui alla  sezione IV del capo II del titolo III della parte IV del citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
 3. Ogni onere e spesa contrattuale e' a carico della RAI.
 La  presente  delibera  e'  notificata  alla  RAI, pubblicata nella Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica  italiana,  nel  bollettino ufficiale dell'Autorita' e nel sito web dell'Autorita' www.agcom.it
 Napoli, 10 febbraio 2005
 Il presidente: Cheli
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