| IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con
 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA DELLE FINANZE
 Visto  l'art. 36 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante  disposizioni  in  materia  di  indennita'  di disponibilita' nell'ambito del contratto di lavoro intermittente;
 Visto, in particolare, il comma 7 del citato art. 36 che demanda ad un  decreto  del  Ministro  del  lavoro e delle politiche sociali, di concerto   con   il   Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  la determinazione  di  una  retribuzione convenzionale in relazione alla quale  i  lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente ai sensi  dell'art.  33  del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, possono  versare  la  differenza  contributiva  per  i periodi in cui abbiano   percepito   una   retribuzione   ovvero  abbiano  usufruito dell'indennita' di disponibilita' di cui al citato art. 36, in misura inferiore rispetto alla predetta retribuzione convenzionale;
 Visto  il  decreto ministeriale del 10 marzo 2004, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana del 22 marzo 2004, n. 68;
 Ritenuto  di  assumere,  quale  parametro  di  riferimento  per  la determinazione della menzionata retribuzione convenzionale, l'art. 7, comma  1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito,  con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come   modificato   dall'art.   1,   comma   2,  primo  periodo,  del decreto-legge  9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni;
 Rilevata  la  necessita'  di  determinare, in attuazione del citato art.  36,  comma  7,  del  decreto  legislativo  n.  276 del 2003, la retribuzione  convenzionale cui rapportare, nei casi ivi previsti, il versamento  volontario  da  parte  dei  lavoratori  assunti  ai sensi dell'art.   33  del  citato  decreto  legislativo,  della  differenza contributiva  ai  fini  delle  prestazioni  per  l'assicurazione  per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  I  lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente, ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per  i  periodi  coperti da contribuzione obbligatoria in cui abbiano percepito  una  retribuzione ovvero abbiano usufruito dell'indennita' di  disponibilita'  di cui all'art. 36 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, in misura inferiore a quella che garantisce, per gli stessi  periodi,  il  rispetto  del parametro introdotto dall'art. 7, comma  1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito,  con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come   modificato   dall'art.   1,   comma   2,  primo  periodo,  del decreto-legge  9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7  dicembre  1989,  n. 389, e successive modificazioni, possono,    a    domanda,    versare   la   contribuzione   ai   fini dell'assicurazione  per  l'invalidita',  la vecchiaia ed i superstiti sulla differenza della retribuzione ovvero della citata indennita' di disponibilita' percepite, fino a concorrenza del predetto parametro.
 2.   Le   modalita'  del  predetto  versamento  sono  rimesse  alle determinazioni dell'ente impositore.
 Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di controllo   e   sara'   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana.
 Roma, 30 dicembre 2004
 Il Ministro del lavoro
 e delle politiche sociali
 Maroni
 Il Ministro dell'economia
 e delle finanze
 Siniscalco Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 2005 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 57
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