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| Gazzetta n. 40 del 18 febbraio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |  | DECRETO 28 gennaio 2005 |  | Riconoscimento,   in  favore  della  cittadina  comunitaria  prof.ssa Christine   Marchant,   di  titolo  di  formazione,  acquisito  nella Comunita'  europea,  quale  titolo abilitante all'esercizio in Italia della  professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio  delle Comunita' europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del  relativo  decreto  legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per gli ordinamenti scolastici
 Visti:  la  legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n.  341;  la  legge  5 febbraio  1992,  n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio  1992,  n.  115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;  il  decreto  ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni;  il  decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996,  n. 471; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto   ministeriale   28 maggio   1992;  il  decreto  ministeriale 26 maggio  1998;  il  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto    legislativo    30 marzo   2001,   n.   165;   il   decreto interministeriale  4  giugno  2001;  il  decreto del Presidente della Repubblica  18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277;
 Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato  decreto  legislativo  n.  115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunita' europea  dalla  sig.ra  Christine Marchant, nonche' la documentazione prodotta  a  corredo  dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali  prescritti  dall'art.  10  del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione, oggetto di riconoscimento;
 Rilevato,  in  base a quanto comprovato da apposita documentazione, che  il  riconoscimento  e'  richiesto  ai  fini dell'esercizio della professione   corrispondente   (art.   1,  comma  2,  citato  decreto legislativo  n. 115) a quella cui la persona interessata e' abilitata nel  Paese  che  ha  rilasciato  il  titolo  (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);
 Rilevato   che   l'esercizio  della  professione  in  argomento  e' subordinato,  sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art.  2  citato  decreto  legislativo  n.  115),  al  possesso di una fonnazione  comprendente  un  ciclo di studi post secondari di durata minima di tre anni;
 Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte   la   formazione  attestata  dal  titolo  professionale;  alle attivita' comprese nella professione cui si riferisce il titolo; alla conoscenza  della  lingua  italiana;  alla  esperienza  professionale posseduta;
 Ritenuto,  conformemente  alla  valutazione  espressa  in  sede  di conferenza  di  servizi nella seduta del 13 mag-gio 2004, indetta per quanto  prescrive  l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115:
 che  sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il titolo  posseduto  dalla  persona interessata comprova una formazione professionale  che  soddisfa  le  condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;
 che   il   riconoscimento,  tenuto  anche  conto  dell'esperienza professionale  documentata,  non  debba  essere  subordinato a misure compensative  (art.  6  del citato decreto legislativo n. 115) atteso che:  la  formazione  professionale  attestata  non  verte su materie sostanzialmente   diverse  da  quelle  contemplate  nella  formazione professionale  prescritta  dalla legislazione vigente; la professione cui  si  riferisce  il riconoscimento non comprende attivita' che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato il titolo;
 che  la  formazione  professionale  attestata  dal  titolo non e' inferiore,  per durata, a quella prevista in Italia (art. 5, comma 2, citato decreto legislativo n. 115);
 Decreta:
 1.  Il  titolo  di formazione: «Diplôme d'Instituteur» - D.E.U.G. - conseguito  presso  l'Accademia di Lille il 1° luglio 1984, posseduto da  Marchant  Christine, nata a Valenciennes (Francia), il 10 ottobre 1963,  (francese),  comprovante  una  formazione professionale al cui possesso la legislazione dal Paese membro della Comunita' europea che lo   ha   rilasciato   subordina  l'esercizio  della  professione  di insegnante,  costituisce,  per  l'interessata,  ai  sensi  e  per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, titolo di  abilitazione  all'esercizio,  in  Italia,  della  professione  di docente nelle scuole dell'infanzia.
 2.  Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato  decreto  legislativo  n.  115,  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
 Roma, 28 gennaio 2005
 Il direttore generale: Criscuoli
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