Gazzetta n. 40 del 18 febbraio 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 7 febbraio 2005 |
Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Pomino». |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti, finora emanati, dalla predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1983, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Pomino» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la domanda presentata dall'Unione provinciale degli agricoltori di Firenze, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Pomino» approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1983; Visti il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla sopra indicata domanda e sulla proposta del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Pomino» formulati dal Comitato stesso, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 244 del 16 settembre 2004; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Pomino», ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformita' al parere espresso al riguardo dal sopra citato Comitato; Decreta: Art. 1. 1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Pomino», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1983, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2005. |
| Art. 2. 1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 2005, i vini a denominazione di origine controllata «Pomino» provenienti da vigneti non ancora iscritti al relativo Albo, ma aventi base ampelografica conforme all'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'Albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve - le denunce dei rispettivi terreni vitati presso i competenti organi territoriali ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo dei vigneti «Pomino» entro il 30 giugno 2005. 2. I vigneti denunciati ai sensi del precedente comma, solo per l'annata 2005, possono essere iscritti a titolo provvisorio nell'albo sopra citato, se a giudizio degli Organi tecnici della regione Toscana, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbiano potuto effettuare, per impossibilita' tecnica, gli accertamenti di idoneita' previsti dalla normativa vigente. |
| Art. 3. Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Pomino» in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo dei vigneti previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopra citato art. 2, purche' non superino del 20% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini. Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare, a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al competente ufficio dell'Assessorato regionale all'agricoltura. La deroga di cui al comma 1 non si applica, ai sensi del regolamento CE n. 1493/1999, alle tipologie di vini che prevedono l'utilizzo del monovitigno per un minimo dell'85%. |
| Art. 4. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Pomino» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 febbraio 2005 Il direttore generale: Abate |
| Allegato DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA POMINO Art. 1. Denominazione e vini La denominazione di origine controllata «Pomino» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: Bianco, Rosso, Bianco riserva, Rosso riserva, Bianco Vendemmia tardiva, Rosso Vendemmia tardiva, Vin Santo, Vin Santo rosso, Pinot Nero, Merlot, Chardonnay, Sauvignon. Art. 2. Base ampelografica I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: «Pomino» Bianco, «Pomino» Bianco riserva, «Pomino» Bianco Vendemmia tardiva, «Pomino» Vin santo: Pinot bianco, Pinot grigio e Chardonnay, da soli o congiuntamente fino al 70%. Possono concorrere alla produzione di detti vini, le uve di altri vitigni a frutto bianco idonei alla coltivazione nell'ambito della regione Toscana per un massimo del 30%; «Pomino» Rosso, «Pomino» Rosso riserva, «Pomino» Vin Santo rosso: Sangiovese minimo: 50%; Pinot nero e Merlot da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 50%. Possono concorrere alla produzione delle sopra citate tipologie le uve delle varieta' di vitigni a frutto rosso idonei alla coltivazione nell'ambito della regione Toscana, presenti nei vigneti fino a un massimo del 25% del totale delle viti; «Pomino» Chardonnay: Chardonnay minimo: 85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve delle varieta' di vitigni a frutto bianco idonei alla coltivazione nell'ambito della regione Toscana, da soli o congiuntamente, presenti nei vigneti fino a un massimo del 15% del totale delle viti; «Pomino» Sauvignon: Sauvignon minimo: 85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve delle varieta' di vitigni a frutto bianco idonei alla coltivazione nell'ambito della regione Toscana, da soli o congiuntamente, presenti nei vigneti fino a un massimo del 15% del totale delle viti. «Pomino» Pinot Nero: Pinot Nero minimo: 85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve delle varieta' di vitigni a frutto rosso idonei alla coltivazione nell'ambito della regione Toscana, da soli o congiuntamente, presenti nei vigneti fino a un massimo del 15% del totale delle viti. «Pomino» Merlot: Merlot minimo: 85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve delle varieta' di vitigni a frutto rosso idonei alla coltivazione nell'ambito della regione Toscana, da soli o congiuntamente, presenti nei vigneti fino a un massimo del 15% del totale delle viti. Art. 3. Zona di produzione delle uve La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione d'origine controllata «Pomino» ricade nella provincia di Firenze e comprende i terreni vocati alla qualita' di parte del territorio del comune di Rufina. Tale zona e' cosi' delimitata: partendo da Rugiano (quota 472) il limite segue verso sud la strada che attraversa la Fornace e successivamente, piegando verso ovest, Castiglioni. Prosegue poi, sempre verso sud, lungo la strada in uscita e allorche' questa piega verso est, la segue per breve tratto per discendere poi lungo l'affluente del T. Rufina fino a raggiungere questo corso d'acqua in prossimita' della quota 202. Segue quindi il T. Rufina in direzione sud-est risalendo e al momento che il corso d'acqua identifica il confine del comune di Rufina prosegue lungo questi nella stessa direzione fino in prossimita' dal km 13,400 sulla s.s. n. 70 da dove prosegue verso nord-est sempre sul confine di Rufina e all'incrocio con quello della provincia di Firenze la percorre verso nord fino in prossimita' della quota 1012 da dove, sempre lungo il confine di Rufina, prosegue verso ovest e nordovest fino all'altezza di Rugiano che raggiunge seguendo la strada verso ovest, chiudendo in tal modo la delimitazione. Art. 4. Norme per la viticoltura 4.1 - Condizioni naturali dell'ambiente. Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Pomino» devono essere quelli normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualita'. I vigneti devono trovarsi sui terreni ritenuti idonei per la produzione della denominazione di origine di cui trattasi. Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti, i cui terreni, situati ad un altitudine non superiore a m 650 per il tipo rosso e a m 800 per il tipo bianco, poggiano su substrati arenacei e marnosi. Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati. 4.2 - Densita' d'impianto. Per i nuovi impianti e reimpianti la densita' non puo' essere inferiore a 4.000 ceppi ad ha in la coltura specializzata. 4.3 - Forme di allevamento e sesti di impianto. I sesti di impianti e le forme di allevamento consentiti sono quelli gia' usati tradizionalmente nella zona. La regione puo' consentire diverse forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve. 4.4 - Sistemi di potatura. La potatura in relazione ai suddetti sistemi di allevamento della vite, deve essere corta. 4.5 - Irrigazione, forzatura. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. 4.6 - Resa a ettaro e gradazione minima naturale. La produzione massima di uva annessa per tutte le tipologie e' di 9 tonnellate ad ettaro; tale produzione non puo' comunque superare i 4 kg/ceppo per i vecchi impianti ed i 2,3/Kg/ceppo per gli impianti con densita' di almeno 4.000 ceppi ad ettaro. Per l'entrata in produzione dei nuovi impianti la produzione massima ammessa ad ettaro e': I e II anno vegetativo: 0; III anno vegetativo 50% produzione prevista; IV anno vegetativo: 80% della produzione prevista; V anno vegetativo 100% della produzione prevista. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare una gradazione alcolica complessiva minima naturale di almeno 10% vol per tutte le tipologie provenienti da uve bianche e 11% vol per tutte le tipologie provenienti da uve rosse; le tipologie «bianco riserva» e «rosso riserva» devono assicurare una gradazione alcolica complessiva minima naturale di almeno 11,50 % vol. In annate eccezionalmente favorevoli, la produzione, attraverso una accurata cernita delle uve, dovra' essere riportata al massimo previsto dal disciplinare, purche' tale resa non superi comunque del 20% il limite medesimo. Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite. Art. 5. Norme per la vinificazione Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio, l'arricchimento del grado alcolico e l'appassimento delle uve, devono essere effettuate all'interno della provincia di Firenze. 5.1 - Zona di imbottigliamento. L'imbottigliamento dei vini a denominazione di origine controllata «Pomino» di tutte le tipologie previste deve avvenire all'interno della provincia di Firenze; le eventuali dolcificazioni e l'eventuale affinamento in bottiglia devono avvenire nel luogo di imbottigliamento. 5.2 - Correzioni e colmature. E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1, e nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'Albo della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite. 5.3 - Elaborazione. Le diverse tipologie previste dall'art. 1 devono essere elaborate in conformita' alle norme comunitarie e nazionali. Per le tipologie «Bianco Vendemmia tardiva» e «rosso Vendemmia tardiva», le uve devono aver subito un appassimento sulla pianta tale da presentare alla raccolta una gradazione alcolica complessiva minima naturale non inferiore a 12,00% vol. Le tipologie «Vin Santo» e «Vinsanto rosso» devono essere ottenute da uve appositamente scelte e fatte appassire sulla pianta o in locali idonei. E' ammessa la parziale disidratazione con aria ventilata ovvero con ventilazione forzata ovvero in locali termocondizionati. La fermentazione e l'invecchiamento obbligatorio delle tipologie Vinsanto debbono avvenire nell'ambito della zona di vinificazione delle uve di cui al presente art. 5 in appositi locali ed in recipienti in legno di capacita' non superiore a hl 4. Al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere una gradazione alcolica minima complessiva di 15,50% vol. 5.4 - Resa uva/vino. Le rese massime di uva in vino, compreso l'eventuale arricchimento sono le seguenti:
===================================================================== Tipologia | Resa % Uva/vino | Resa vino hl/ha ===================================================================== Pomino bianco, Pomino rosso | 70% | 63 Pomino Bianco riserva, | | Pomino Rosso riserva | 70% | 63 Pomino Bianco Vendemmia tardiva | | Pomino Rosso Vendemmia tardiva | 60% | Pomino Vin Santo, | | Pomino Vin Santo rosso | 35% al 3° anno | Pomino Pinot Nero | 70% | 63 Pomino Merlot | 70% | 63 Pomino Chardonnay | 70% | 63 Pomino Sauvignon | 70% | 63
Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75% per le tipologie Bianco, Rosso, Bianco riserva, Rosso riserva, Pinot nero, Merlot, Chardonnay, Sauvignon, il 63% per le tipologie «Vendemmia tardiva», il 43% per le tipologia Vin Santo e Vin Santo rosso, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detti limiti decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita. 5.5 - Invecchiamento. I seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo d'invecchiamento: Pomino Rosso: invecchiamento obbligatorio di almeno sei mesi in botti di rovere o in piccoli carati di rovere; Pomino Rosso riserva: invecchiamento obbligatoria non inferiore a due anni, di cui almeno dodici mesi in botti di rovere o in piccoli carati sempre di rovere. Il periodo di invecchiamento obbligatorio decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve per entrambe le tipologie; Pomino Bianco riserva: invecchiamento obbligatoria non inferiore a un anno, di cui almeno dieci mesi in botti di rovere o in piccoli carati sempre di rovere. Il periodo di invecchiamento obbligatorio decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve; Pomino Vin santo e Pomino Vin santo rosso: l'invecchiamento obbligatorio deve avvenire in recipienti di legno di capacita' non superiore a 4 hl. 5.6 - Affinamento in bottiglia. Pomino Riserva rossa prevede un affinamento in bottiglia di almeno tre mesi prima della commercializzazione. 5.7 - Immissione al consumo. Per i seguenti vini l'immissione al consumo e' consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata: tipologie a frutto rosso: 1° novembre dell'anno successivo a quello di produzione delle uve; Pomino Rosso riserva: 1° novembre del secondo anno successivo a quello di produzione delle uve; Pomino bianco riserva: 1° novembre dell'anno successivo a quello di produzione delle uve; Pomino Vendemmia tardiva Bianco, Pomino Vendemmia tardiva Rosso: 1° giugno successivo a quello di produzione delle uve; Pomino Vin Santo e Vin Santo rosso: 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve. Art. 6. Caratteristiche al consumo I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'innissione al consumo, alle seguenti caratteristiche: Pomino bianco: colore: bianco paglierino con riflessi verdolini; odore: delicato, fruttato, gradevole; sapore: armonico, asciutto con retrogusto lievemente amarognolo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; acidita' totale minima 4,5 g/l, estratto non riduttore minimo 16,0 g/l. Pomino bianco riserva: colore: bianco paglierino con riflessi verdolini; odore: delicato, fruttato, gradevole; sapore: armonico, asciutto con retrogusto lievemente amarognolo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; acidita' totale minima 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo 17,0 g/l. «Pomino Chardonnay»: colore: bianco paglierino con riflessi verdolini; odore: delicato, fruttato, gradevole; sapore: armonico, asciutto con retrogusto lievemente amarognolo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; acidita' totale minima 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo 16,0 g/l. «Pomino» Sauvignon: colore: bianco paglierino con riflessi verdolini; odore: delicato, fruttato, gradevole; sapore: armonico, asciutto con retrogusto lievemente amarognolo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol; acidita' totale minima 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo 16,0 g/l. «Pomino» Rosso: colore: rosso rubino vivace, con sfumature granate piu' o meno intense; odore: vinoso, intenso e caratteristico; sapore: asciutto, armonico, robusto, leggermente tannico nei prodotti giovani; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0% vol; acidita' totale minima 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo 22,0 g/l. «Pomino» Rosso riserva: colore: rosso rubino con sfumature granate piu' o meno intense; odore: intenso e caratteristico talvolta di frutta matura, armonico; sapore: asciutto, robusto, morbido e vellutato talvolta con sentori di confettura; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol; acidita' totale minima 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo 23,0 g/l. «Pomino» Pinot Nero: colore: rosso rubino vivace, con sfumature granate piu' o meno intense; odore: vinoso, intenso e caratteristico; sapore: asciutto, armonico, robusto, leggermente tannico nei prodotti giovani; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; acidita' totale minima 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo 22,0 g/l. «Pomino Merlot»: colore: rosso rubino vivace, con sfumature granate piu' o meno intense; odore: vinoso, intenso e caratteristico; sapore: asciutto, armonico, robusto, leggermente tannico nei prodotti giovani; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; acidita' totale minima 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo 22,0 g/l. Pomino bianco e rosso «Vendemmia Tardiva»: colore: giallo paglierino intenso fino all'ambrato per il tipo bianco; rubino piu' o meno intenso tendente al granato per il tipo rosso; odore: etereo intenso; sapore: armonico e vellutato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; zuccheri residui minimo 25,0 g/l; acidita' totale minima 4,50 g/l; estratto non riduttore minimo 19,0 g/l. Pomino Vin santo e Pomino Vin Santo rosso: colore: dal giallo paglierino all'ambrato intenso per il tipo bianco. Granato piu' o meno intenso per il tipo rosso; odore: etereo intenso; sapore: armonico, vellutato, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol di cui almeno 14,50% vol svolta; acidita' totale minima 4,50 g/l; estratto non riduttore minimo 23,0 g/l. E' in facolta' del Ministero del politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti dell'acidita' totale e dell'estratto non riduttore con proprio decreto. In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, ove consentito, il sapore dei vini puo' rilevare lieve sentore o percezione di legno. Art. 7. Etichettatura designazione e presentazione 7.1 - Qualificazioni. Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «vecchio» e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. 7.2 - Menzioni facoltative. Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del colore, delle varieta' di vite, purche' pertinenti ai vini di cui all'art. 1. 7.3 - Localita'. Il riferimento alle indicazioni o toponomastiche di unita' amministrative, a frazioni, aree, zone, localita', dalle quali provengono le uve, e' consentita in conformita' del disposto del decreto ministeriale 22 aprile 1992. 7.4 - Caratteri e posizioni in etichetta. Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportati in etichetta soltanto in caratteri tipografici non piu' grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di origine del vino, salvo le norme generali piu' restrittive. 7.5 - Annata. Nell'etichettatura dei vini di cui all'art. 1 del presente disciplinare e per tutte le tipologie deve figurare, veritiera e documentabile, l'annata di produzione delle uve. 7.6 - Vigna. La menzione «Vigna» seguita da relativo toponimo e' consentita, alle condizioni previste dalla normativa vigente in materia, ai vini di cui all'art. 1 del presente disciplinare di produzione. Art. 8. Confezionamento 8.1 - Volumi nominali. I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di volume nominale fino a 12 litri. 8.2 - Recipienti e tappatura. Per tutti i vini i recipienti devono essere di vetro, di forma bordolese e/o borgognona o forme similari in volume nominale fino a 12 litri. Le bottiglie devono essere chiuse con tappo raso bocca di sughero o materiale inerte prodotto a norma di legge. |
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