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| Gazzetta n. 39 del 17 febbraio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  | DECRETO 7 febbraio 2005 |  | Scioglimento  della  societa' cooperativa «Donna Soc. coop. sociale a r.l.», in Massafra. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO di Taranto
 Visto l'art. 2545-septiesdecies codice civile;
 Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
 Considerato  che  l'Autorita'  amministrativa  di  vigilanza  ha il potere  di  disporre  lo  scioglimento di societa' cooperative che si trovano    nelle    condizioni    indicate    nel    suddetto    art. 2545-septiesdecies codice civile;
 Visto  l'art.  1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato  1577  del  14 dicembre  1947  che  individua nel Ministero del lavoro   e   della   previdenza   sociale   la   suddetta   autorita' amministrativa;
 Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300  che  ha attribuito  al  Ministero delle attivita' produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;
 Vista  la  convenzione  per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti  tra  gli  uffici  centrali  e  periferici del Ministero del lavoro  e  gli uffici del Ministero delle attivita' produttive per lo svolgimento  delle funzioni in materia di societa' cooperative datata 30 novembre 2001;
 Visto  il decreto del Ministero del lavoro Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;
 Visto  il  decreto  del  Ministero  delle  attivita' produttive del 17 luglio  2003  recante  disposizioni  in  materia  di  procedure di scioglimento per atto dell'Autorita' amministrativa;
 Visto  il  decreto  del  Ministero  delle  attivita' produttive del 17 luglio  2003  recante  i  limiti  entro  i quali poter disporre lo scioglimento  di  societa'  cooperative  senza  nomina  di commissari liquidatori;
 Viste  le  risultanze  degli  accertamenti  ispettivi  eseguiti nei confronti  della  societa'  cooperativa  appresso  indicata,  da  cui risulta  che  la  medesima  si  trova  nelle  condizioni previste dal predetto articolo 2545-septiesdecies e precisamente:
 per  due  anni  consecutivi  non  ha depositato al Registro delle imprese il bilancio di esercizio, poiche' mai redatto e/o approvato;
 non ha mai svolto alcuna attivita' prevista dall'oggetto sociale;
 non e' nelle condizioni di raggiungere gli scopi sociali;
 non  e'  in  grado di indire e costituire validamente l'Assemblea dei soci a causa del riscontrato disinteresse dei soci;
 Visto  il  parere  di massima espresso dal Comitato centrale per le cooperative  presso  il  Ministero  delle attivita' produttive di cui all'art.  18  della  legge  17 febbraio  1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;
 Considerato che non sono pervenute opposizioni successivamente alla pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2004;
 Decreta:
 La societa' cooperativa «Donna soc. coop. sociale a r.l.», con sede legale  in  Massafra,  posizione  BUSC n. 3166, costituita per rogito Notaio  dott.  Cosimo  Panetti  di Massafra in data 11 dicembre 2000, repertorio   n.   41014,   raccolta   n.  11658,  codice  fiscale  n. 02348130739,  omologato  dal  Tribunale di Taranto in data 19 gennaio 2001,   e'   sciolta   per   atto   d'autorita'  ai  sensi  dell'art. 2545-septiesdececies  codice  civile,  senza  nomina  del commissario liquidatore;
 Avverso  il  presente  decreto  e'  ammesso  ricorso al T.A.R entro sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica.
 Taranto, 7 febbraio 2005
 Il direttore provinciale: Marseglia
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