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| Gazzetta n. 39 del 17 febbraio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 7 febbraio 2005 |  | Modificazione  al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Altotiberini». |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 e la tutela del consumatore
 Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
 Visti i decreti, finora emanati, dalla predetta legge;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;
 Vista   la  legge  27 marzo  2001,  n.  122,  recante  disposizioni modificative  e  integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
 Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1980 con  il  quale  e'  stata  riconosciuta  la  denominazione di origine controllata  dei  vini  «Colli Altotiberini» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
 Vista  la  domanda  presentata dalla regione dell'Umbria per nome e per  conto  dei  produttori,  intesa  ad  ottenere  la  modifica  del disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine controllata «Colli Altotiberini» approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1980;
 Visti  il  parere  del  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni geografiche  tipiche  dei  vini  sulla sopra indicata domanda e sulla proposta  del  disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine  controllata  «Colli  Altotiberini»  formulati  dal  Comitato stesso,  pubblicati  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 258 del 3 novembre 2004;
 Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;
 Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere alla modifica del disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine controllata  «Colli  Altotiberini»,  ed all'approvazione del relativo disciplinare  di  produzione  in  conformita'  al  parere espresso al riguardo dal sopra citato Comitato;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  Il  disciplinare  di  produzione  dei  vini  a denominazione di origine  controllata  «Colli Altotiberini», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1980, e' sostituito per intero dal  testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2005.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  I  soggetti  che  intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia  2005, i vini a denominazione di origine controllata «Colli Altotiberini»  provenienti da vigneti non ancora iscritti al relativo albo,  ma aventi base ampelografica conforme all'annesso disciplinare di  produzione,  sono tenuti ad effettuare ai sensi e per gli effetti dell'art.  15  della  legge  10 febbraio  1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve - le denunce dei rispettivi terreni vitati presso i competenti organi territoriali ai  fini  dell'iscrizione  dei medesimi all'apposito albo dei vigneti «Colli Altotiberini» entro il 30 giugno2005.
 2.  I  vigneti  denunciati  ai sensi del precedente comma, solo per l'annata 2005, possono essere iscritti a titolo provvisorio nell'albo sopra  citato,  se  a  giudizio  degli  organi  tecnici della regione dell'Umbria,  le  denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso  in  cui  la  regione  stessa non abbiano potuto effettuare, per impossibilita'  tecnica, gli accertamenti di idoneita' previsti dalla normativa vigente.
 |  |  |  | Art. 3. Per  la  produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli   Altotiberini»  in  deroga  a  quanto  previsto  dall'art.  2 dell'unito  disciplinare  di  produzione  e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a  titolo  transitorio  nell'albo  dei  vigneti previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti  di  vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopra citato  art. 2, purche' non superino del 20% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.
 Allo  scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma  precedente  saranno  cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare, a  detti  vigneti,  le  modifiche  necessarie  per uniformare la loro composizione  ampelografica  alle  disposizioni  di  cui  all'art.  2 dell'annesso    disciplinare   di   produzione,   dandone   immediata comunicazione   al   competente  ufficio  dell'Assessorato  regionale all'agricoltura.
 La  deroga  di  cui  al  comma  1  non  si  applica,  ai  sensi del regolamento  CE  n.  1493/99,  alle  tipologie  di vini che prevedono l'utilizzo del monovitigno per un minimo dell'85%.
 |  |  |  | Art. 4. Chiunque  produce,  vende,  pone in vendita o comunque distribuisce per  il  consumo  vini  con  la  denominazione di origine controllata «Colli  Altotiberini»  e'  tenuto,  a  norma di legge, all'osservanza delle  condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 7 febbraio 2005
 Il direttore generale: Abate
 |  |  |  | Allegato Disciplinare di produzione dei vini
 a denominazione di origine controllata
 «Colli Altotiberini»
 Art. 1.
 Denominazione e vini
 La  denominazione  di  origine  controllata «Colli Altotiberini» e' riservata  ai  vini  bianchi,  rossi  e  rosato  che  rispondono alle condizioni  ed  ai  requisiti  stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
 Tali vini sono i seguenti:
 «Colli  Altotiberini»  bianco ed anche nelle tipologie spumante e superiore;
 «Colli  Altotiberini»  rosso  ed  anche nelle tipologie novello e riserva;
 «Colli Altotiberini» Rosato;
 «Colli Altotiberini» Grechetto;
 «Colli Altotiberini» Trebbiano;
 «Colli Altotiberini» Cabernet Sauvignon;
 «Colli Altotiberini» Merlot;
 «Colli Altotiberini» Sangiovese;
 «Colli Altotiberini» Cabernet Sauvignon riserva;
 «Colli Altotiberini» Merlot riserva;
 «Colli Altotiberini» Sangiovese riserva.
 Art. 2.
 Base ampelografica
 Il  vino «Colli Altotiberini» bianco deve essere ottenuto dalle uve provenienti  da  vitigni  aventi,  nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
 Trebbiano Toscano minimo: 50%.
 Possono  inoltre  concorrere  alla  produzione di detto vino le uve provenienti   dagli   altri   vitigni  a  bacca  bianca  idonei  alla coltivazione per la regione Umbria, fino ad un massimo del 50%.
 Il  vino «Colli Altotiberini» bianco superiore deve essere ottenuto dalle  uve  provenienti  da vitigni aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
 Trebbiano Toscano minimo 50%.
 Possono  inoltre  concorrere  alla  produzione di detto vino le uve provenienti   dagli   altri   vitigni  a  bacca  bianca  idonei  alla coltivazione per la regione Umbria, fino ad un massimo del 50%.
 Il  vino  «Colli  Altotiberini» spumante deve essere ottenuto dalle uve  prevenienti  dai  vitigni  Grechetto,  Chardonnay, Pinot bianco, Pinot  nero  e  Pinot grigio, da soli o congiuntamente, minimo per il 50%.
 Possono  concorrere  come  complementari  gli altri vitigni a bacca bianca  idonei  alla  coltivazione per la Regione Umbria nella misura massima del 50%.
 I  vini «Colli Altotiberini» rosso, rosato e novello debbono essere ottenuti   dalle  uve  provenienti  dai  vigneti  aventi  nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
 Sangiovese minimo: 50%.
 Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve provenienti da altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione per la regione Umbria, fino ad un massimo del 50%.
 Il  vino  «Colli  Altotiberini»  rosso riserva deve essere ottenuto dalle  uve  provenienti  dai  vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
 Sangiovese minimo: 50%.
 Possono  inoltre  concorrere  alla  produzione di detto vino le uve provenienti   da   gli   altri  vitigni  a  bacca  nera  idonei  alla coltivazione per la regione Umbria, fino ad un massimo del 50%.
 Per  i  vini  con  riferimento  al nome dei vitigni, questi debbono essere  ottenuti da vigneti in cui il vitigno, nell'ambito aziendale, sia rappresentato minimo per l'85%.
 Possono  concorrere  alla  produzione  di detti vini altre uve, nel rispetto  delle  tipologie  bianche  e  nere, provenienti dai vitigni idonei  alla  coltivazione  per la regione Umbria, fino ad un massimo del 15%.
 Art. 3.
 Zona di produzione delle uve
 La  zona  di  produzione  delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione  di  origine  controllata  «Colli  Altotiberini» ricade nella provincia di Perugia e comprende i terreni vocati alla qualita' di  tutto  o  parte  dei territori dei seguenti comuni: San Giustino, Citerna,  Citta'  di  Castello,  Monte  S.  Maria  Tiberina, Montone, Umbertide, Gubbio, Perugia.
 Tale zona e' cosi' delimitata: partendo dal punto di incrocio della via  Tiberina  strada statale n. 3-bis con il confine di provincia in localita'  Dogana  quota 330 m s.l.m., il limite segue verso nord-est il  confine  provinciale  per  circa  800 metri fino a raggiungere la quota  355 da dove prosegue in direzione sud per la strada e superata la quota 371, raggiunge Cospaia, costeggia il centro abitato ed est e per   un  sentiero  raggiunge  in  direzione  sud  il  corso  d'acqua discendendolo  fino  a  quota  333  dove prende il sentiero verso est raggiungendo  quota  391,  a  nord  di  Porrino,  prosegue  poi verso nord-est  per la strada ed il sentiero poi che va ad incrociare il T. Vertola  in  prossimita' della quota 368, raggiungendo l'incrocio con la strada S. Giustino-Corposano.
 Dal  punto di incrocio sulla S. Giustino-Corposano, il limite segue verso  est  e  poi  ovest la mulattiera che raggiunge, in prossimita' della  quota  448,  la  strada statale di Bocca Trabaria (n. 73-bis), segue quest'ultima verso sud-est fino a quota 513 (C. Gobbi) e quindi la strada, prima verso est e poi sud, che conduce a Ca' di Crea e 200 metri  circa  prima di giungere a tale localita' segue, verso est, il sentiero  e  poi  la  strada  attraversa  la quota 502 e raggiunge da nord-est  C.  Somaia da dove prosegue per la strada che verso sud-est prima  e  poi  verso  nord-est raggiunge l'impluvio all'altezza della quota   489,   risale   l'impluvio   in   direzione  nord-est  e  sul proseguimento va ad incrociare la strada che passa ad est della quota 629  (Monticello),  percorre tale strada verso sud est sino ai ruderi di  Pieve  Vecchia  da  dove,  per  una  retta  in direzione nord-est raggiunge  la  sorgente  perenne  a nord di C. Cattanera (quota 434), costeggia  tale  localita'  per la strada ad est ed all'altezza della quota  434 piega verso est per la strada che raggiunge in prossimita' del ponte, quella per Colle Plinio, attraversa tale strada e seguendo la  mulattiera  verso  sud-est  raggiunge  il  confine comunale di S. Giustino, lo percorre per breve tratto verso est ed all'altezza della quota  467,  seguendo  l'impluvio in direzione sud-est lungo il fosso raggiunge  il  ponte  sulla  strada  Colle Plinio-Ripole (quota 368), percorre  quest'ultima  per  circa 300 metri verso est ed all'altezza della  strada  di  C.  S.Biagio, attraversa, in direzione sud-est, il torrente Lama e risalendo l'impluvio del fosso affluente nella stessa direzione,  raggiunge sul proseguimento di questi, la strada per C.se Colecchio  che  percorre  verso  sud-ovest  fino  a  raggiungere tale localita'.
 Da  C.se  Colecchio, attraversato il corso d'acqua a sud, prende la mulattiera  per  raggiungere,  in  direzione  sud-est,  quota 470 (C. Malfatti)  e  quindi,  sempre  verso sud-est, segue la strada che poi piega  a  sud fino a raggiungere la quota 530 percorrendo un sentiero nell'ultimo  tratto;  da  quota  530 segue la strada verso sud fino a quota 468, a nord-ovest di V.la Panicale.
 Da  quota  468 segue una retta in direzione est fino a quota 380 da dove  per  la  strada  verso  sud-est incrocia quella per C. Ponte e, lungo  questa,  verso sud raggiunge il ponte sul T. Regnano, prosegue quindi  per  il  sentiero che in direzione sud-est passa ad est di M. Novello e successivamente per la mulattiera verso sud-ovest raggiunge la quota 456.
 Da quota 456 seguendo una retta in direzione sud-est giunge a quota 364  (C. Muri) e quindi percorre la strada che verso sud raggiunge la quota 341, una volta attraversato il T. Vaschi.
 Da  quota  341  segue una retta in direzione sud-ovest raggiungendo Userna  (quota  366)  e  da  Userna  prosegue  per  la  strada che in direzione  sud-est  raggiunge l'impluvio e lo percorre verso est fino ad  incontrare,  sul  proseguimento,  il  sentiero per V.la Coppi che raggiunge lungo questi seguendo verso sud.
 Da  V.la  Coppi  prosegue per la mulattiera che verso est raggiunge quota  430  all'incrocio  con  quella  che conduce a Castiglione, dal punto  d'incrocio  (quota  430), segue una retta in direzione sud-est che  raggiunge C. Cavaglione da dove discende verso sud per la strada che  attraversa  ad  est  la localita' Belvedere fino ad incrociare a quota  337  la strada per Citta' di Castello, segue tale strada verso est  fino  al  km 2  da  dove,  per  una  retta  in direzione sud-est raggiunge  la  quota  360 e quindi lungo il sentiero in direzione est incrocia  la  mulattiera  per  C.  Nunziatella  e  lungo questa verso sud-ovest,  raggiunge  tale  localita' (quota 443), la supera e sulla strada che prosegue, raggiunge Bagni di Fontecchio dopo aver superato la quota 415.
 Da  Bagni  di  Fontecchio  segue  la  strada che in direzione sud e sud-ovest  conduce a V.la Eleonora da dove prosegue per la mulattiera verso  sud-ovest, attraversa la quota 460 ed arriva a quota 407 e sul proseguimento  giunge  a  V.la  Rocca (quota 431) da dove piega prima verso  nord-est  e poi sud per la strada che, attraversata quota 437, perviene  a  quota  395  da  dove segue l'impluvio in direzione sud e quindi  il  F.so  Zanzone,  sempre  verso  sud, fino ad incrociare la strada per Citta' di Castello.
 Segue  tale  strada  verso  sud-ovest  per  circa  600  metri  fino all'incrocio  con  quella  per C. Le Guardie e lungo questa raggiunge tale  localita'  per  proseguire  poi  in direzione sud-ovest fino ad incrociare   il  T. Soara  e  quindi  all'incrocio  segue  la  strada adiacente  verso  sud-est fino a raggiungere C. Belvedere (quota 466) dopo aver costeggiato ad est Le Piagge e la quota 454.
 Da C. Belvedere segue la strada in direzione nord-est e poi sud-est fino  alla  quota  480  da  dove,  per una retta a perpendicolare sud incrocia la strada in uscita da S. Domino, prosegue lungo tale strada verso  sud-ovest,  passando  per le quote 453, 447, 345 e nell'ultimo tratto  per  un  sentiero fino alla quota 345 da dove piega verso sud fino  a  C. Molinello e quindi per una mulattiera verso est, superata la quota 367, raggiunge la strada per Carafieri e, lungo questa, tale localita'.
 Da  Calafieri discende verso sud per la mulattiera fino a quota 400 da  dove  lungo  una  retta  in  direzione sud arriva a quota 385 (C. Ricci),  per proseguire poi in direzione nord-est lungo la strada che costeggia il F.so di Fonte Maggio fino all'altezza della quota 423 da dove,  per  una retta in direzione sud-est, raggiunge quota 404 sulla strada  per  La  Casella, segue tale strada in direzione ovest sino a raggiungere  la strada di S. Martino di Castelvecchio passando per le quote 324 e 311.
 All'incrocio,  in  prossimita'  di  S. Martino di Castelvecchio, il limite  segue  la  strada  in  direzione  est  per Caldarino di Sopra passando  per  le  quote  359, 368, 384 e superata quest'ultima quota segue  il  sentiero in direzione nord-est fino all'impluvio affluente del  F.so  Rancale  per  risalirlo  fino  ad incrociare nuovamente la strada  per  Caldarino  di  Sopra  in  prossimita'  di  C. Benedetti, prosegue  per tale strada verso nord-est e raggiunge Caldarino (quota 412), da dove segue quella in direzione sud- est, supera la quota 414 e,  per un sentiero che nell'ultimo tratto piega verso est, raggiunge C. Masci a quota 441.
 Da  C.sa  Masci  segue  la strada che, in direzione est prima e poi sud,  raggiunge  il  Palazzotto dopo aver superato le quote 452, 440, 432,  444  e 447 e dal Palazzotto segue la strada verso sud per breve tratto  e  quindi il sentiero che la congiunge a quella per C. Fondeo raggiungendo questi per la strada in direzione est.
 Da  C.  Fondeo segue la strada che, in direzione nord, costeggia il T. Lana  e,  poco  prima della quota 311, attraversa il corso d'acqua seguendo  poi  il  sentiero  che  in  direzione sud-est, raggiunge C. Casale  (quota  391),  lo  supera e lungo la mulattiera, nella stessa direzione,  raggiunge  la  strada  per La Casella, la segue verso est prima  e  poi  verso  sud attraversando la quota 427 fino ad arrivare alla  quota  393  da  dove,  per la mulattiera in direzione nord-est, raggiunge  C.  Rio  (quota  388) indi prosegue verso sud-est lungo la strada  che  arriva  a  quota  438 e poi, lungo il sentiero, arriva a quota  473,  per  seguire  poi  l'impluvio  che va a confluire nel T. Carpina.
 Alla  confluenza  risale  per  circa  100  metri  il T. Carpina, lo attraversa  per  proseguire  sulla  strada  che  verso sud-est supera Casale  di  Sotto (quota 298) e quindi lungo un sentiero nella stessa direzione  raggiunge  la  strada  per C. Maiola che segue fino a tale localita'.
 Da  C.  Maiola (quota 376) per una linea retta in direzione sud-est attraversa la quota 402 e raggiunge Broccano (quota 473), da Broccano segue  la  strada  che  nella  stessa  direzione  supera  Caicresci e raggiunge  quota  401  da  dove,  lungo un sentiero in direzione est, raggiunge  il  Rio  all'altezza  della quota 334, discende tale corso d'acqua  per  circa 600 metri e prende quindi il sentiero e la strada in  direzione  sud-est  fino a raggiungere il confine di Montone a S. Benedetto,  risalendo  verso  nord  per  circa  100  metri il confine comunale  per seguire la strada e poi la mulattiera che, in direzione est, raggiunge C. Col della Tempesta (quota 466).
 Da  Col della Tempesta segue la strada verso sud-ovest per Pian del Corso  (quota  403)  e,  superato Scapicchio (quota 337) di circa 300 metri, prende verso sud-est il sentiero e poi la strada che raggiunge prima  C.  Val  di Roba (quota 410) e poi Caicace (quota 445) da dove segue  la  strada  e la carrareccia che giunge a Le Capanne, passando per la quota 379.
 Superate  Le  Capanne  prosegue  verso  est  fino  ad  arrivare  al T. Assino  che  discende  verso  sud  ed all'altezza di M. Scaricato, risale  l'affluente  che  attraversa  la strada statale per Gubbio in direzione   est,  e  risale  quindi  il  F.so  Ranco  Nuovo  fino  in prossimita' della sorgente dove, lungo una mulattiera prima verso sud e poi una carrareccia verso est, raggiunge Il Castello.
 Dalla  localita'  Il Castello, il limite segue la mulattiera che in direzione  sud  attraversa  le  quote  471, 419, 416, 408 (Poggio del Colle),  da dove segue il sentiero che in direzione sud-est raggiunge il T. Mussino a quota 261 in corrispondenza della confluenza del F.so dei  Cerri,  risale  per  breve  tratto  tale corso d'acqua, circa 50 metri,  e  poi prende il sentiero che discende verso sud raggiungendo quota  306  il  Varlo,  risale  quindi per la mulattiera in direzione nord-est  e,  superato  il podere Valcerbaia seguendo la carrareccia, raggiunge  l'impluvio  e  ridiscende fino all'altezza della quota 381 dove, per la mulattiera, arriva alla localita' Torretta (quota 300).
 Da  quota  300  segue  una  linea  retta,  in  direzione nord-est e raggiunge la quota 463 sulla strada per C.se Nuove, segue tale strada verso nord-est e, superata Pietra Melina all'altezza della quota 569, prende  la  carrareccia  per  Casidolfo  (quota 596) da dove lungo il sentiero  in direzione est e poi sud, raggiunge Venarella (quota 607) e  per  la  Mulattiera  arriva  a Vignaie da dove risale in direzione nord-est fino alla quota 503 sul confine comunale.
 Da  quota  503  segue  una  linea retta verso sud-ovest e raggiunge Colozzone  a  quota 463 per proseguire poi nella stessa direzione per la  mulattiera che raggiunge il Rio, segue il corso d'acqua verso sud costeggiando  l'acquedotto  fino  ad arrivare a quota 300 e quindi la mulattiera  che  verso  est passa per Castello di Vicolo (quota 344), Podere  Piaggia  (quota  440),  quota  460  e  proseguendo  raggiunge l'acquedotto  che discende verso sud fino al C. il Poggio, da dove in linea  retta  verso est raggiunge la quota 436 e quindi la strada per Casanova  che  segue  fino  a  superare  tale localita' (quota 418) e prendere  poi  il  sentiero  che,  in  direzione sud-est, arriva alla strada  per C. S. Benedetto che raggiunge e supera incrociando poi il T. Resina. Attraversa il T. Resina e prosegue per la strada il Molino di  Vico  per procedere verso est fino a quota 365, dove prosegue per nord-est  lungo  la  strada  che  passa  per le quote 416, 461, 459 e raggiunge C. Vaglie (quota 465).
 Il  limite  discende poi verso sud fino a raggiungere la strada che incrocia quella per Morleschio alla quota 542, segue tale strada fino a Palombare Alto di Morleschio e da qui la strada in parte mulattiera che  in direzione sud-est passa le quote 366 e 300 fino ad incrociare il T. Ventia in localita' C. Crevelli, sul proseguimento della strada raggiunge poi la localita' Montelabate, passando per P.re Guardabassi (quota 288), C. Cirosso (quota 303), quote 305, 322, e 348.
 Prosegue  poi  in direzione nord-est per la strada che conduce alla localita' Casacce (quota 617), fino a raggiungerla in prossimita' del km 21,100 circa sulla strada per Perugia e discende lungo questa sino al km 20,000 circa.
 Dal  km  20,000  della  via  Eugubina segue la strada verso est che passa  per  casa Forti (quota 532) e C. la Valle (quota 435) da dove, per  un sentiero, incrocia il Rio, lo ridiscende anche quando muta il nome  in Rio Grande fino all'altezza di Piccione a quota 308 e quindi prosegue  per  la  strada  che in direzione sud passa a ovest di C.se Vaglie,  piega quindi verso sud-est su quella che raggiunge quota 353 per  risalire  in  direzione nord-est, in prossimita' della Cappella, superato  di  circa  100  metri  il  bivio per C. S. Croce, prende la strada  verso  sud  attraversando  le localita': Casella (quota 338), P.zo  Nerbone  (quota 340), C. Bruciata, P.zo Taccone (quota 446), C. Grelli, C. Serrina Bassa (quota 352), P.re Palazzone (quota 357) fino ad  incrociare la strada per Pianello in localita' La Colonnetta alla quota 234.
 Da  quota  234 segue verso sud-ovest la strada carrareccia per P.re la  Spiaggie  e  dopo circa 600 metri piega verso sud lungo la strada che attraversa Casanova, P.re Macci, (quota 242), P.re del Bosco fino a  raggiungere  a  quota  229  quella  in  uscita da Ripa sulla quale prosegue  incrociando  dopo  circa  150  metri  il F.so Macara, segue quindi  tale  corso  d'acqua  in direzione sud, fino a raggiungere la quota  207  all'altezza  di  podere  Fonte  che raggiunge seguendo la strada in direzione ovest.
 Da  P.re  Fonte segue verso sud la strada che passando per le quote 206. 207 (C. Pallareto) raggiunge la linea ferroviaria in prossimita' della  quota  213,  prosegue per la linea ferrata verso ovest ed alla stazione  di  ponte  S. Giovanni, segue la strada che attraversato il fosso  di  S.  Margherita  a quota 235 raggiunge il centro abitato di Perugia che costeggia a est onde seguire poi la strada in uscita, che superata  P.ta  S.  Angelo, raggiunge S. Maria di Cenerente; prosegue poi  per  la strada che in direzione nord-ovest costeggia il fosso di Cenerente  e  l'acquedotto  fino  ad  incrociare,  dopo Osteria della Corniola  e  sempre  sul confine comunale, la strada per Cannetto per seguirla poi fino ad arrivare a tale localita' (quota 412).
 Da  Cannetto  prosegue  verso  nord-est per la strada che, superate C.se  di  Sotto  raggiunge  il bivio per C.se di Sopra e da qui segue quella  che,  verso  est,  attraversa il F.so di Colognola, supera il bivio per C. Pepparello e proseguendo raggiunge a quota 487 la strada alle  pendici  di M. Civitelle la segue per breve tratto verso nord e dopo  circa 50 metri, prosegue lungo quella di Migiana di Monte Tezio nella   stessa   direzione,  raggiunge  e  supera  tale  localita'  e all'altezza di Castel Procoio prende la mulattiera per C.se Fontenova (quota 505).
 Segue  tale strada in direzione nord-ovest, costeggiando M. Tezio e passando per P.re Casale, C. Valle Cupa (quota 476), C. Pie' di Monte (quota  492),  C.  Pavia  (quota  494), C. Boyola (quota 364), tino a raggiungere Antognola.
 Da  Antognola  segue,  verso  nord-est, la mulattiera per Valenzino raggiungendo dopo aver costeggiato F.so Mussarello e da Valenzino, in direzione  nord-ovest,  prosegue  per  la  mulattiera  che  dopo  una deviazione   verso  ovest,  passa  per  le  quote  339,  298  fino  a raggiungere  il  T.  Nese, lo attraversa e prosegue per la Chiesa del Pian di Nese (quota 300).
 Segue  quindi  la mulattiera verso nord che passa per la quota 321, raggiunge  l'impluvio  e  lungo  questi  arriva  alla  strada  per S. Giuliana,  dopo breve tratto verso tale localita' segue la mulattiera verso  ovest  per C. Prata e da tale localita' prosegue per una linea retta  in  direzione  nord raggiungendo l'estremita' piu' a sud della strada  per  Monte Corona (quota 628), prosegue quindi su tale strada in  direzione  nord  fino  al P.re S. Savino, lo supera ed alla prima curva  sulla  strada (quota 470) prende il sentiero che, in direzione sud-ovest,  passa  per le quote 392, 357 e superato S. Giuliano delle Pignatte,  in  direzione ovest, segue la strada che attraversa quella per Badia alla quota 323 e prosegue fino a Toro (quota 373).
 Da  Toro  segue  la  mulattiera  che in direzione della vetta di M. Acuto  raggiunge  la localita' Osteria da dove piega verso nord-ovest per  raggiungere  Migianella  dei Marchesi, passando a nord-est di M. Acuto,  Cima  Cerchiaia,  M.  valcinella,  M.  Saldo  e  seguendo  la mulattiera,  la  strada  e  nuovamente la mulattiera che passa per le quote:  513  (Montacuto), 487, 436 (Palazzetto), 370, 503 (Il Ranco), 519, 458.
 Da  Migianella  dei Marchesi segue la mulattiera per C. Tassinari e prima  di  giungervi  prosegue verso nord-ovest lungo il sentiero che conduce  a  C.  S.  Stefano (quota 476), quindi piega ad ovest per la carrareccia  fino  a  C. Poggio (quota 434) e poi a sud, raggiungendo Ulivello Pçrimo (quota 303) che discende fino al T. Mansola.
 Segue questo corso d'acqua fino alla confluenza con il T. Niccone e lungo  questi verso ovest incrocia il confine di provincia in loc. La Mita,  prosegue  quindi  lungo  tale  confine verso nord-ovest fino a raggiungere,  in  prossimita' della quota 500, la mulattiera lungo la quale  prosegue  prima  verso  nord  e  poi est fino ad arrivare alla localita' il Cerro (quota 570).
 Da  Cerro  segue  sempre  la mulattiera in direzione est, raggiunge C. Pagana di Sopra (quota 415) passando per le localita' Crete (quota 531), C. Fusate (quota 423).
 Da C. Padana di Sopra prosegue verso nord per la mulattiera prima e lungo  la  strada poi fino a C. Colle (quota 568) passando per Ca' di bacco;  da  C.  Colle  (quota  568)  segue  quindi  la  mulattiera in direzione  nord-ovest  passando  per  le  quote  564, 415, 403, (V.la Landucci),  313  fino a raggiungere lungo la carrareccia ed una volta attraversato  il  T. Scano, la strada per Calzolaro, prosegue su tale strada in direzione ovest ed alla quota 348.
 All'altezza  di  S.  Leo Bastia, prende a nord la strada per l'Olmo raggiungendo tale localita'.
 Dall'Olmo  segue  la  mulattiera  in direzione nord-est e raggiunge C. Aiale passando per le quote 478 e 533, da C. Aiale segue la strada che,  nella  stessa  direzione  attraversa  C.  Ranzu  ed arriva alla localita'  Porcareccia  (quota  439) da dove prosegue per il sentiero che  dopo  aver  piegato  inizialmente  ad est, riprende la direzione nord-est fino a raggiungere Gracciata (quota 327). Da Gracciata segue prima  la  mulattiera  verso  ovest e poi la strada carrareccia verso nord  che  attraversato  il T. Minima, incrocia la strada per Lugnano alla quota 278, segue quest'ultima in direzione ovest fino alla Fatt. di Petrelle e superatala di poco, segue la strada e poi la mulattiera che  in  direzione nord, raggiunge Ghironzo (quota 558), passando per le  localita'  Pistrino  (quota  371),  Caprina (quota 507), Casalina (quota  583)  e  quindi  per  le  quote  593,  589,  602,  575,  516, (Castelvecchio).
 Da  Ghironzo segue la mulattiera che in direzione est attraversa la quota 477 e raggiunge la quota 395 in prossimita' di S. Lucia da dove seguendo  la  mulattiera  in direzione nord-ovest tocca la quote 418, 409,  338  e  285  e raggiunge il T. Nestore seguendolo per circa 300 metri verso est fino alla quota 281.
 Dalla  quota  281  prosegue a nord sulla strada che incrocia quella per  Morra  alla quota 288 e lungo questa attraversa Morra e superata la quota 292 al ponticello sul fosso affluente del T. Nestore, risale questo  fosso  costeggiando  la localita' Vicinato, La Pelucca, Villa Toppo  fino  all'incrocio  con  la strada per quest'ultima localita'; segue  quindi  tale  strada  verso  ovest  fino  alla  quota 582 dove incrocia  quella  per S. Agnese e lungo questa verso est raggiunge il T.  Aggia,  discende tale corso d'acqua per breve tratto fino a quota 388  da  dove  segue  la  strada che, in direzione nord attraversa la quota 410 e le localita' C. Tetina (quota 474) e Citerna quota 551.
 Dopo  quest'ultima localita' piega verso nord-est per la strada che costeggia  Poggio  Caione,  Col  di Fabbri, La Calbeira, S. Martino e raggiunge  Palazzetto  alla quota 617 sulla strada per Monte S. Maria Tiberina,  percorre  quest'ultima  in  direzione di Monterchi sino ad incrociare  il  T. Scarsola, risale questo corso d'acqua ed a nord di Poggio  di  Rimondato, segue verso est il F.sso affluente di sinistra sino  alla  sorgente  in  prossimita'  della  quota  698 dove per una mulattiera  verso  nord  raggiunge  Buccialle  (quota  661), prosegue quindi  nella stessa direzione sulla strada per Lippiano ed a Ranzola prende,  in  direzione  ovest,  la mulattiera che va ad incrociare il torrente Riccianello alla quota 390 in localita' il Mulinaccio.
 Discende  questo corso d'acqua e superata La Consuma prosegue lungo il  confine  di  provincia  prima  verso  est  e  poi nord-ovest fino all'incrocio con la strada per S. Leo (quota 308), prosegue quindi su tale  strada  in  direzione sud-est ed a Manfrone piega verso sud per quella che, superate Case Nuove, incrocia il P. Sovara in prossimita' della quota 303, discende questo corso d'acqua e dalla confluenza con il   T.  Cerfone,  risale  quest'ultimo  per  breve  tratto  fino  ad incrociare la strada per Citta' di Castello a quota 300, segue quindi tale  strada  in direzione del centro abitato e superato Lerchi segue il  tracciato  che passa per C. Fondi e C. Cecio e riprende quindi la strada  verso  il  centro abitato di Citta' di Castello, lo costeggia lungo la circonvallazione sud ed est per seguire poi in uscita la via Tiberina  (strada  statale  n.  3-bis)  in  direzione di S. Giustino, attraversa tale cento abitato e raggiunge il punto di incrocio tra la strada  statale  n.  3-bis  ed  il  confine  di  provincia da dove e' iniziata la delimitazione.
 Art. 4.
 Norme per la viticoltura
 Le  condizioni  ambientali  e di coltura dei vigneti destinati alla produzione  dei  vini  a  denominazione di origine controllata «Colli Altotiberini»,  debbono  essere  quelle  tradizionali  della  zona  e comunque  atte  a  conferire  alle  uve  ed  ai  vini  le  specifiche caratteristiche di qualita'.
 Sono  pertanto da considerarsi esclusi i vigneti ubicati in terreni di  fondovalle  e  quelli  ad  una  quota  superiore a 550 m s.l.m. I vigneti   impiantati  successivamente  alla  entrata  in  vigore  del presente  disciplinare  dovranno  avere  una  densita' di almeno 2500 ceppi/ha.
 Le  forme  di  allevamento  ed  i sistemi di potatura devono essere quelli  generalmente  usati  o  comunque  atti  a  non  modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
 E' vietata ogni pratica di forzatura.
 E' consentita l'irrigazione di soccorso.
 La  resa  massima  di  uva  ammessa  per  la  produzione dei vini a denominazione  di  origine  controllata  «Colli Altotiberini» bianco, rosso,  rosato,  novello,  e  con riferimento al vitigno Trebbiano in coltura principale pura non deve essere superiore a 12 t/ha.
 Per  lo spumante e per i vini con riferimento ai vitigni Grechetto, Cabernet Sauvignon, Merlot, Sangiovese non deve essere superiore a 11 t/ha.
 Per   i   vini  bianco  superiore,  rosso  riserva  e  riserva  con riferimento  ai  vitigni  Cabernet  Sauvignon, Merlot, Sangiovese non deve essere superiore a 9 t/ha.
 La  resa  per  ettaro in coltura promiscua, fermi restando i limiti sopra  indicati,  deve  essere  calcolata  in  rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.
 A  tali limiti, anche in annate particolarmente favorevoli, la resa dovra'  essere  riportata  attraverso  un'accurata  cernita delle uve purche'  la  produzione  globale  del  vigneto  non superi del 20% il limite medesimo.
 Per  tutti  i  vini  a  denominazione di origine controllata «Colli Altotiberini»,  la  resa  massima  delle  uve in vino non deve essere superiore  al  70%.  Qualora  superi  questo  limite,  ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata; oltre  il  75%  decade  il  diritto  alla  denominazione  di  origine controllata per tutto il prodotto.
 Pertanto  per  il  vino «Colli Altotiberini» bianco, rosso, rosato, novello  e  con  riferimento al vitigno Trebbiano la resa massima non dovra' essere superiore a 84 hl/ha.
 Per  lo spumante e per i vini con riferimento ai vitigni Grechetto; Cabernet  Sauvignon,  Merlot,  Sangiovese  la resa massima non dovra' essere superiore a 77 hl/ha.
 Per   i   vini  bianco  superiore,  rosso  riserva  e  riserva  con riferimento ai vitigni Cabernet Sauvignon, Merlot, Sangiovese la resa massima dovra' non essere superiore a 63 hl/ha.
 Art. 5.
 Norme per la vinificazione
 Le  operazioni di vinificazione, compreso l'arricchimento del grado alcolico,  l'invecchiamento  obbligatorio,  l'appassimento  delle uve devono  essere effettuate nell'ambito dei territori dei comuni di San Giustino,  Citerna,  Citta'  di  Castello,  Corciano,  Monte S. Maria Tiberina,  Montone,  Umbertide,  Gubbio,  Assisi,  Marsciano, Perugia Pietralunga, Lisciano Niccone.
 Le  uve  destinate  alla vinificazione debbono assicurare ai vini a denominazione  di  origine  controllata «Colli Altotiberini» bianco e con  riferimento  al  vitigno  Trebbiano,  compreso  lo spumante, una gradazione alcolica minima naturale di gradi 10% vol.
 Per   i   vini   a  denominazione  di  origine  controllata  «Colli Altotiberini»  bianco  superiore, rosso e rosato e con riferimento ai vitigni  Cabernet  Sauvignon,  Merlot,  Sangiovese  e  Grechetto  una gradazione  alcolica  minima  naturale  di  gradi 11% vol. Per i vini rosso   riserva   e  riserva  con  riferimento  ai  vitigni  Cabernet Sauvignon,   Merlot  e  Sangiovese  una  gradazione  alcolica  minima naturale di gradi 12% vol.
 Per   le  tipologie  riserva  -  Colli  Altotiberini  rosso,  Colli Altotiberini  Cabernet  Sauvignon,  Colli Altotiberini Merlot e Colli Altotiberini  Sangiovese  -  i  vini debbono subire un invecchiamento obbligatorio minimo di 24 mesi a partire dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve.
 La  produzione  del  vino  a  denominazione  di origine controllata «Colli  Altotiberini»  spumante  deve essere effettuata con il metodo della  fermentazione in autoclave o in bottiglia, con l'esclusione di qualsiasi aggiunta di anidride carbonica.
 Le  operazioni  di elaborazione del vino a denominazione di origine controllata  «Colli  Altotiberini» spumante possono essere effettuate anche  fuori  zona  di  produzione ma limitatamente alla provincia di Perugia.
 Nella  vinificazione  sono  ammesse soltanto le pratiche enologiche leali  e  costanti  atte  a  conferire  ai  vini  le  loro  peculiari caratteristiche.
 E'  consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1,  nei  limiti  stabiliti  dalle  norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'albo delle stessa   denominazione   d'origine   controllata   oppure  con  mosto concentrato  rettificato  o  a  mezzo concentrazione a freddo o altre tecniche consentite.
 Art. 6.
 Caratteristiche al consumo
 I  vini  di  cui  all'art.  1, all'atto della immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
 «Colli Altotiberini» bianco:
 colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
 odore: caratteristico, gradevole;
 sapore: asciutto, gradevole, armonico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
 acidita' totale minima: 5.0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
 «Colli Altotiberini» bianco superiore:
 colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
 odore: caratteristico, gradevole;
 sapore: asciutto, gradevole, armonico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;
 acidita' totale minima: 5,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
 «Colli Altotiberini» rosso:
 colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
 odore: vinoso delicato con profumo caratteristico;
 sapore: asciutto, rotondo, di buon corpo;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;
 acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.
 «Colli Altotiberini» rosso riserva:
 colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
 odore: vinoso delicato con profumo caratteristico;
 sapore: asciutto, rotondo, di buon corpo;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%;
 acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
 «Colli Altotiberini» rosato:
 colore: rosato piu' o meno intenso;
 odore: vinoso, delicato;
 sapore: fresco, asciutto, armonico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%;
 acidita' totale minima: 5,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
 «Colli Altotiberini» Novello:
 colore: rosso cerasuolo, talvolta tendente al viola, vivace;
 odore: fruttato, fresco, caratteristico;
 sapore: vivace, fruttato caratteristico, vellutato;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;
 acidita' totale minima: 5,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 15,5 g/l.
 «Colli Altotiberini» Trebbiano:
 colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
 odore: delicato, caratteristico;
 sapore: fine, asciutto, caratteristico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%;
 acidita' totale minima: 5,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
 «Colli Altotiberini» Grechetto:
 colore: giallo paglierino piu' o meno intenso fino al dorato;
 odore: leggermente vinoso, delicato, caratteristico;
 sapore:  da secco a abboccato, vellutato, retrogusto lievemente amarognolo, fruttato, caratteristico, armonico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;
 acidita' totale minima: 5,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 15,5 g/l.
 «Colli Altotiberini» Cabernet Sauvignon:
 colore:  rosso  rubino  piu'  o meno intenso con lievi riflessi violacei;
 odore: intenso, persistente, caratteristico;
 sapore: asciutto, con retrogusto caratteristico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%;
 acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.
 «Colli Altotiberini» Cabernet Sauvignon riserva:
 colore:  rosso  rubino  piu'  o meno intenso con lievi riflessi violacei;
 odore: intenso, persistente, caratteristico;
 sapore:  asciutto, con retrogusto caratteristico, delicatamente erbaceo;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00%;
 acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
 «Colli Altotiberini» Merlot:
 colore: rosso rubino piu' o meno intenso con riflessi violacei;
 odore: vinoso, gradevole;
 sapore: pieno, morbido, armonico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%;
 acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
 «Colli Altotiberini» Merlot riserva:
 colore: rosso rubino piu' o meno intenso con riflessi violacei;
 odore: vinoso, gradevole;
 sapore: pieno, morbido, armonico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00%;
 acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
 «Colli Altotiberini» Sangiovese:
 colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
 odore: vinoso, caratteristico;
 sapore:     asciutto,    armonico,    gradevolmente    tannico, piacevolmente amarognolo, fruttato, caratteristico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
 acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.
 «Colli Altotiberini» Sangiovese riserva:
 colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
 odore: vinoso, caratteristico;
 sapore:  asciutto,  armonico, gradevolmente tannico se giovane, piacevolmente amarognolo, fruttato, caratteristico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00%;
 acidita' totale minima 4,5 g/l,
 estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
 «Colli Altotiberini» Spumante:
 colore: paglierino piu' o meno intenso;
 odore: piacevolmente fruttato, intenso;
 sapore: secco, armonico, elegante;
 perlage: fine;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00;
 acidita' totale minima: 5,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
 E'  in  facolta' del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale  per  la  tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - modificare i  limiti  dell'acidita'  totale  e  dell'estratto  non riduttore con proprio decreto.
 In  relazione  all'eventuale  conservazione in recipienti di legno, ove  consentita,  il  sapore  dei  vini puo' rivelare lieve sentore o percezione di legno piu' o meno marcato.
 Art. 7.
 Etichettatura, designazione e presentazione
 Nella  etichettatura,  designazione e presentazione dei vini di cui all'art.    1,    denominazione   di   origine   controllata   «Colli Altotiberini»,  e'  vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi qualificazione diversa  da  quelle  previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.
 E'   tuttavia   consentito   l'uso   di  indicazioni  che  facciano riferimento  a  nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati  non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
 E'   consentito   altresi'   l'uso  di  indicazioni  geografiche  e toponomastiche  che  facciano  riferimento  a comuni, frazioni, aree, fattorie,  zone  e  localita'  compresi  nella  zona  delimitata  nel precedente  art.  3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto.
 Nella  etichettatura  dei  vini  recante la menzione «riserva» o la specificazione  «superiore»  e,  per  le  tipologie  per  le quali e' previsto    obbligatoriamente    un    periodo   di   invecchiamento, l'indicazione  dell'annata  di  produzione delle uve e' obbligatoria. Per  la  tipologia  «bianco  superiore», la immissione al consumo non puo'  avvenire prima del 31 marzo dell'anno successivo a quello della vendemmia.
 Art. 8.
 Confezionamento Volumi nominali.
 Per  il  confezionamento  in recipienti di capacita' fino a 5 litri dovranno  essere  utilizzati  contenitori di vetro della capacita' di litri: 0,250; 0,375; 0,500; 0,750; 1,000; 1,500; 3,000; 5,000. Tappatura e recipienti.
 Per  la tappatura dei vini e' obbligatorio il tappo di sughero o di altro materiale ammesso rasobocca se confezionati in recipienti della capacita' fino a 5 litri.
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