| 
| Gazzetta n. 39 del 17 febbraio 2005 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2005, n. 13 |  | Attuazione  della  direttiva  2002/30/CE relativa all'introduzione di restrizioni  operative  ai  fini  del  contenimento  del rumore negli aeroporti comunitari. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
 Vista   la  legge  31 ottobre  2003,  n.  306,  ed  in  particolare l'articolo 1 e l'allegato B;
 Vista  la  direttiva 2002/30/CE del Parlamento e del Consiglio, del 26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni  operative  ai  fini  del  contenimento  del rumore negli aeroporti della Comunita';
 Vista  la  direttiva 2002/49/CE del Parlamento e del Consiglio, del 25 giugno  2002  relativa  alla  determinazione  ed alla gestione del rumore ambientale;
 Visto  il  regolamento  (CEE)  2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992,  sull'accesso  dei  vettori  aerei  della  Comunita' alle rotte intracomunitarie;
 Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, e successive modificazioni, e in particolare l'articolo 3, comma 1, lettera m);
 Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente in data 31 ottobre 1997,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 267 del 15 novembre 1997;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n. 496;
 Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1999, n. 476;
 Vista  la  deliberazione  preliminare  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 7 maggio 2004;
 Acquisito  il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 1° luglio 2004;
 Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei deputati;
 Considerato   che   le  competenti  Commissioni  del  Senato  della Repubblica  non  hanno  espresso  il  prescritto  parere a termine di legge;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 dicembre 2004;
 Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i  Ministri  degli  affari  esteri,  della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e della salute;
 E m a n a
 il seguente decreto legislativo:
 Art. 1.
 Obiettivi
 1.  Il presente decreto stabilisce le condizioni e le modalita' per l'adozione,  negli aeroporti di cui all'articolo 2, delle restrizioni operative  individuate  all'articolo  3, comma 1, lettera e), volte a ridurre  o vietare l'accesso di velivoli in un determinato aeroporto, nonche'   delle   altre   misure   ritenute   utili   a  favorire  il raggiungimento  di  obiettivi definiti di riduzione dell'inquinamento acustico   a   livello   dei  singoli  aeroporti,  tenuto  conto,  in particolare, della popolazione esposta.
 2.  Nell'affrontare  i  problemi  dell'inquinamento  acustico negli aeroporti  si adotta un approccio equilibrato, al fine di individuare le  misure piu' idonee ad ottenere il massimo beneficio ambientale al minor  costo,  salvaguardando  le  esigenze  del  mercato  interno, e possono  essere  presi  in  considerazione, se del caso, incentivi di ordine economico.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
 valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 Note alle premesse:
 -  L'art.  76  della  Costituzione  regola la delega al
 Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
 stabilisce   che   essa  non  puo'  avvenire,  se  non  con
 determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
 per tempo limitato e per oggetti definiti.
 -   L'art.   87,   comma   quinto,  della  Costituzione
 conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
 promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
 legge e i regolamenti.
 - L'art. 1 della legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante
 «Disposizioni   per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
 dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge
 comunitaria   2003»  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
 15 novembre 2003, n. 266, S.O., e' il seguente:
 «Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
 direttive  comunitarie). - 1.  Il  Governo  e'  delegato ad
 adottare,  entro  il termine di diciotto mesi dalla data di
 entrata   in   vigore   della  presente  legge,  i  decreti
 legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
 alle  direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
 A e B.
 2.  I  decreti  legislativi sono adottati, nel rispetto
 dell'art.  14  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su
 proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri o del
 Ministro  per  le  politiche comunitarie e del Ministro con
 competenza  istituzionale  prevalente  per  la  materia, di
 concerto   con   i  Ministri  degli  affari  esteri,  della
 giustizia,  dell'economia  e  delle finanze e con gli altri
 Ministri   interessati   in   relazione  all'oggetto  della
 direttiva.
 3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
 attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
 all'allegato  B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
 sanzioni   penali,  quelli  relativi  all'attuazione  delle
 direttive  elencate  nell'allegato  A, sono trasmessi, dopo
 l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti dalla legge,
 alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della Repubblica
 perche'  su  di  essi  sia  espresso, entro quaranta giorni
 dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi
 parlamentari.  Decorso  tale termine i decreti sono emanati
 anche  in  mancanza del parere. Qualora il termine previsto
 per  il parere dei competenti organi parlamentari scada nei
 trenta   giorni  che  precedono  la  scadenza  dei  termini
 previsti  ai  commi  1 o 4 o successivamente, questi ultimi
 sono prorogati di novanta giorni.
 4.  Entro  un  anno  dalla data di entrata in vigore di
 ciascuno  dei  decreti  legislativi  di cui al comma 1, nel
 rispetto  dei  principi  e  criteri direttivi fissati dalla
 presente  legge,  il Governo puo' emanare, con la procedura
 indicata  nei  commi  2  e  3,  disposizioni  integrative e
 correttive  dei  decreti  legislativi  emanati ai sensi del
 comma 1.
 5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
 comma,    della   Costituzione,   i   decreti   legislativi
 eventualmente   adottati   nelle   materie   di  competenza
 legislativa  delle  regioni  e  delle  province autonome di
 Trento  e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le
 province  autonome  nelle quali non sia ancora in vigore la
 propria  normativa di attuazione, alla data di scadenza del
 termine   stabilito   per   l'attuazione   della  normativa
 comunitaria  e perdono comunque efficacia a decorrere dalla
 data  di  entrata  in  vigore della normativa di attuazione
 adottata  da  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma nel
 rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
 e  dei  principi  fondamentali stabiliti dalla legislazione
 dello Stato».
 -  L'allegato B, della citata legge 31 ottobre 2003, n.
 306, e' il seguente:
 Allegato B
 (Art. 1, commi 1 e 3)
 96/61/CE  del  Consiglio,  del 24 settembre 1996, sulla
 prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.
 1999/22/CE  del  Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa
 alla   custodia   degli   animali  selvatici  nei  giardini
 zoologici.
 1999/63/CE  del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa
 all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della
 gente  di  mare  concluso  dall'Associazione armatori della
 Comunita'  europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati
 dei trasportatori dell'Unione europea (FST).
 2000/60/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 23 ottobre  2000,  che  istituisce  un  quadro per l'azione
 comunitaria in materia di acque.
 2000/76/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti.
 2000/79/CE   del   Consiglio,   del  27 novembre  2000,
 relativa      all'attuazione      dell'accordo      europeo
 sull'organizzazione  dell'orario di lavoro del personale di
 volo  nell'aviazione  civile  concluso  da  Association  of
 European   Airlines   (AEA),  European  Transport  Workers'
 Federation   (ETF),  European  Cockpit  Association  (ECA),
 European  Regions Airline Association (ERA) e International
 Air Carrier Association (IACA).
 2001/16/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 19 marzo  2001,  relativa all'interoperabilita' del sistema
 ferroviario transeuropeo convenzionale (11).
 2001/86/CE  del  Consiglio,  dell'8 ottobre  2001,  che
 completa  lo  statuto  della  Societa'  europea  per quanto
 riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.
 2002/30/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 26 marzo   2002,  che  istituisce  norme  e  procedure  per
 l'introduzione   di   restrizioni  operative  ai  fini  del
 contenimento del rumore negli aeroporti della Comunita'.
 2002/44/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 25 giugno 2002, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di
 salute  relative  all'esposizione  dei lavoratori ai rischi
 derivanti  dagli  agenti  fisici  (vibrazioni)  (sedicesima
 direttiva  particolare  ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1,
 della direttiva 89/391/CEE).
 2002/49/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 25 giugno   2002,   relativa  alla  determinazione  e  alla
 gestione del rumore ambientale.
 2002/58/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 12 luglio  2002, relativa al trattamento dei dati personali
 e  della  tutela  della  vita  privata  nel  settore  delle
 comunicazioni  elettroniche  (direttiva  relativa alla vita
 privata e alle comunicazioni elettroniche).
 2002/65/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 23 settembre  2002,  concernente  la  commercializzazione a
 istanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica
 la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 7/7/CE
 e 98/27/CE.
 2002/73/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 76/207/CEE del
 Consiglio   relativa  all'attuazione  del  principio  della
 parita' di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto
 riguarda  l'accesso  al  lavoro,  alla  formazione  e  alla
 promozione professionali e le condizioni di lavoro.
 2002/74/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 80/987/CEE del
 Consiglio  concernente il ravvicinamento delle legislazioni
 degli  Stati  membri  relative  alla  tutela dei lavoratori
 subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.
 2002/84/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 5 novembre  2002,  che  modifica le direttive in materia di
 sicurezza  marittima  e  di  prevenzione  dell'inquinamento
 provocato dalle navi.
 2002/87/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 16 dicembre  2002,  relativa  alla  vigilanza supplementare
 sugli  enti  creditizi,  sulle  imprese  di assicurazione e
 sulle   imprese   di   investimento   appartenenti   ad  un
 conglomerato   finanziario  e  che  modifica  le  direttive
 73/239/CEE,  79/267/CEE,  92/49/CEE,  92/96/CEE, 93/6/CEE e
 93/22/CEE   del   Consiglio   e  le  direttive  98/78/CE  e
 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
 2002/89/CE  del  Consiglio,  del  28 novembre 2002, che
 modifica  la  direttiva 2000/29/CE concernente le misure di
 protezione   contro   l'introduzione   nella  Comunita'  di
 organismi  nocivi  ai  vegetali  o  ai  prodotti vegetali e
 contro la loro diffusione nella Comunita'.
 2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a
 definire  il  favoreggiamento dell'ingresso, del transito e
 del soggiorno illegali.
 2002/92/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa.
 2002/95/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 27 gennaio  2003, sulla restrizione dell'uso di determinate
 sostanze  pericolose  nelle  apparecchiature  elettriche ed
 elettroniche.
 2002/96/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 27 gennaio  2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche
 ed elettroniche (RAEE).
 2003/4/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione
 ambientale   e  che  abroga  la  direttiva  90/313/CEE  del
 Consiglio, del 7 giugno 1990.
 2003/6/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
 28 gennaio   2003,   relativa   all'abuso  di  informazioni
 privilegiate  e  alla  manipolazione  del mercato (abusi di
 mercato).
 2003/17/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 3 marzo  2003,  che modifica la direttiva 98/70/CE relativa
 alla qualita' della benzina e del combustibile diesel.
 2003/24/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 14 aprile  2003,  che  modifica  la  direttiva 98/18/CE del
 Consiglio,  del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e
 norme di sicurezza per le navi da passeggeri.
 2003/25/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 14 aprile   2003,   concernente   requisiti   specifici  di
 stabilita' per le navi ro/ro da passeggeri.
 2003/33/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 26 maggio   2003,  sul  ravvicinamento  delle  disposizioni
 legislative,  regolamentari  e  amministrative  degli Stati
 membri  in  materia  di pubblicita' e di sponsorizzazione a
 favore dei prodotti del tabacco (12).
 2003/43/CE  del  Consiglio, del 26 maggio 2003, recante
 modifica  della  direttiva  88/407/CEE  che  stabilisce  le
 esigenze  di  polizia  sanitaria  applicabili  agli  scambi
 intracomunitari  e  alle  importazioni di sperma di animali
 della specie bovina.
 2003/44/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 16 giugno  2003,  che  modifica  la  direttiva 94/25/CE sul
 ravvicinamento      delle     disposizioni     legislative,
 regolamentari   e   amministrative   degli   Stati   membri
 riguardanti le imbarcazioni da diporto.
 2003/50/CE  del  Consiglio,  dell'11 giugno  2003,  che
 modifica  la  direttiva  91/68/CEE  per  quanto riguarda il
 rafforzamento  dei  controlli  sui  movimenti  di  ovini  e
 caprini.».
 -  La direttiva 2002/30/CE del Parlamento europeo e del
 Consiglio   del   26 marzo  2002  che  istituisce  norme  e
 procedure  per  l'introduzione  di restrizioni operative ai
 fini  del  conferimento  del  rumore  negli aeroporti della
 Comunita'  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale delle
 Comunita'  europee  n. L085 del 28 marzo 2002, pagg. 0040 -
 0046.
 -  La direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del
 Consiglio  del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione
 e  alla gestione del rumore ambientale, e' pubblicata nella
 Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'  europee  n. L189 del
 18 luglio 2002, pagg. 12 - 26.
 -  Il  regolamento  (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del
 23 luglio   1992,  sull'accesso  dei  vettori  aerei  della
 Comunita'  alle  rotte intracomunitarie e' pubblicato nella
 Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'  europee  n. L240 del
 24 agosto 1992, pagg. 8 - 14.
 -  L'art. 3, comma 1, lettera m) della legge 26 ottobre
 1995,  n.  447,  recante  «Legge  quadro  sull'inquinamento
 acustico,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 254 del
 30 ottobre 1995, S.O., e' il seguente:
 «Art.   3   (Competenze   dello  Stato). - 1.  Sono  di
 competenza dello Stato:
 a) - l) (omissis).
 m)   la  determinazione,  con  decreto  del  Ministro
 dell'ambiente,  di concerto con il Ministro dei trasporti e
 della  navigazione,  dei  criteri di misurazione del rumore
 emesso  dagli aeromobili e della relativa disciplina per il
 contenimento  dell'inquinamento  acustico,  con particolare
 riguardo (5/b):
 1) ai   criteri   generali   e   specifici  per  la
 definizione   di   procedure  di  abbattimento  del  rumore
 valevoli  per  tutti gli aeroporti e all'adozione di misure
 di  controllo  e  di  riduzione  dell'inquinamento acustico
 prodotto  da  aeromobili  civili nella fase di decollo e di
 atterraggio;
 2)   ai   criteri   per  la  classificazione  degli
 aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico;
 3)  alla  individuazione delle zone di rispetto per
 le  aree  e  le  attivita'  aeroportuali  e  ai criteri per
 regolare l'attivita' urbanistica nelle zone di rispetto. Ai
 fini della presente disposizione per attivita' aeroportuali
 si  intendono  sia le fasi di decollo o di atterraggio, sia
 quelle  di  manutenzione,  revisione  e  prove motori degli
 aeromobili;
 4)  ai  criteri  per la progettazione e la gestione
 dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di
 inquinamento acustico in prossimita' degli aeroporti;».
 -  Il  decreto  del Ministro dell'ambiente, di concerto
 con  il Ministro dei trasporti e della navigazione, in data
 31 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267
 del  15 novembre  1997,  reca  «Metodologia  di  misura del
 rumore aeroportuale».
 -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
 11 dicembre  1997,  n.  496,  recante  «Regolamento recante
 norme  per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto
 dagli  aeromobili  civili»,  e'  pubblicato  nella Gazzetta
 Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 1998.
 - Il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre
 1999, n. 476, recante «Regolamento recante modificazioni al
 decreto  del  Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997,
 n.  496,  concernente  il  divieto  di  voli  notturni», e'
 pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre
 1999.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Campo di applicazione
 1.  Il  presente  decreto  si applica agli aeroporti, come definiti dall'articolo  3, comma 1, lettere a) e b), e agli aeroporti militari aperti  al  traffico  civile,  limitatamente  al traffico di velivoli civili,  nei  quali  e'  rilevato  un superamento dei limiti acustici stabiliti  dalle vigenti norme per le zone di rispetto individuate in attuazione  dell'articolo  3,  comma  1, lettera m), numero 3), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e successive modificazioni.
 2.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  non si applicano alle emissioni  acustiche dei voli di Stato e dei voli effettuati per fini di   preminente   interesse  pubblico,  di  sicurezza  nazionale,  di emergenza, di soccorso, di protezione civile, di pubblica sicurezza e militari.
 
 
 
 Nota all'art. 2:
 - L'art. 3, comma 1, lettera m), numero 3) della citata
 legge 26 ottobre 1995, n. 447, e' riportato nelle note alle
 premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. Definizioni
 1. Ai fini del presente decreto si definisce:
 a) aeroporto:  superficie  delimitata  di  terreno  o  di  acqua, inclusa ogni costruzione, installazione ed impianto, usata in tutto o in  parte  per l'arrivo e la partenza di velivoli, avente un traffico superiore  a 50.000 movimenti di velivoli subsonici civili a reazione per  anno  solare  riferito alla media nei tre anni solari precedenti l'applicazione delle disposizioni del presente decreto allo specifico aeroporto.  L'elenco  di  detti  aeroporti  e' pubblicato con cadenza annuale  dall'Ente  nazionale  per  l'aviazione  civile,  di  seguito denominato:  «E.N.A.C.», entro il primo semestre di ogni anno, tenuto conto  dei  dati disponibili al 31 dicembre dell'anno precedente. Per movimento si intende il decollo o l'atterraggio dei veicoli subsonici civili a reazione;
 b) aeroporto metropolitano: un aeroporto situato nel centro di un grande  agglomerato  urbano,  nessuna  pista  del  quale ha lunghezza disponibile  al  decollo  superiore  a 2.000 metri, che fornisce solo collegamenti da punto a punto tra gli Stati europei o all'interno del territorio  italiano  e  in  cui  un numero elevato di persone soffre obiettivamente  per il rumore provocato dai velivoli. Detti aeroporti sono   elencati   nell'allegato  1,  in  conformita'  alle  decisioni dell'Unione europea;
 c) velivolo  subsonico  civile  a reazione: velivolo la cui massa massima certificata al decollo e' pari o superiore a 34.000 kg, o con un numero massimo certificato di posti a sedere per passeggeri per il tipo di aereo in questione superiore a 19, esclusi i sedili riservati all'equipaggio;
 d) velivolo  marginalmente conforme: un velivolo subsonico civile a  reazione  che  soddisfa  i  limiti  di certificazione definiti nel volume  1,  parte  II,  capitolo 3, dell'annesso 16 della convenzione sull'Aviazione   civile   internazionale,   stipulata  a  Chicago  il 7 dicembre  1944,  approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo  1948, n. 616, e ratificata con legge 17 aprile 1956, n. 561, con  margine  cumulativo non superiore a 5 EPNdB (Effective Perceived Noise  in  decibels  -  unita'  di  misura  del  livello effettivo di rumorosita'  percepita).  Per  margine cumulativo si intende la cifra espressa  in  EPNdB  ottenuta sommando le singole eccedenze, cioe' le differenze  tra  il  livello  di  rumore  certificato e il livello di rumore  massimo  autorizzato,  misurate  in ciascuno dei tre punti di riferimento  per la misurazione del rumore, quali definiti nel volume 1, parte II, capitolo 3, del citato annesso 16;
 e) superamento  dei  limiti  acustici:  un superamento dei limiti acustici  determinati  ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera m), della  legge  26 ottobre  1995,  n.  447, e successive modificazioni, nelle  zone  di  rispetto  individuate  in  attuazione  dello  stesso articolo 3, comma 1, lettera m), numero 3), della citata legge n. 447 del 1995, e successive modificazioni;
 f)   restrizioni   operative:   misure  relative  alle  emissioni acustiche  mediante  le quali viene limitato, ridotto, ovvero vietato nel  caso  dei velivoli marginalmente conformi, l'accesso di velivoli subsonici  civili  a  reazione  in  uno  specifico  aeroporto.  Dette restrizioni sono parziali quando incidono sull'attivita' dei velivoli per un tempo determinato;
 g) soggetti   interessati:   le   persone  fisiche  o  giuridiche interessate  o  che  possono  essere interessate dall'introduzione di misure  di  riduzione del rumore, comprese le restrizioni operative o che hanno un legittimo interesse all'introduzione di dette misure;
 h) approccio  equilibrato:  il metodo in base al quale sono prese in  considerazione  le  misure disponibili per affrontare il problema dell'inquinamento  acustico  in  un  aeroporto  e, in particolare, la riduzione alla fonte del rumore degli aeromobili, la pianificazione e la  gestione  del  territorio,  procedure  operative di riduzione del rumore  e  restrizioni  operative,  tenuto  conto dei criteri e delle linee   guida   pubblicati   dall'Organizzazione  internazionale  per l'aviazione  civile,  di seguito denominata: «ICAO», e comunque degli obiettivi di cui all'articolo 1.
 
 
 
 Note all'art. 3:
 -  Il  decreto  legislativo  6 marzo 1948, n. 616, reca
 «Approvazione    della   convenzione   internazionale   per
 l'aviazione  civile,  stipulata  a  Chicago  il 17 dicembre
 1944,».
 - La legge 17 aprile 1956, n. 561, recante «Ratifica ai
 sensi   dell'art.   6   del   citato   decreto  legislativo
 luogotenenziale   16 marzo   1946,   n.   98,   di  decreti
 legislativi  emanati  dal  Governo durante il periodo della
 Costituente», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 156
 del 25 luglio 1956.
 -  l'art.  3, comma 1, lettera m) della citata legge n.
 447/1995 e' riportato nelle note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 4. Criteri generali relativi all'adozione di restrizioni operative
 1.  Le restrizioni operative disciplinate dal presente decreto sono adottate   previa  valutazione  da  effettuare  in  conformita'  alle prescrizioni  dell'allegato  2, tenuto conto del rapporto tra costi e benefici  probabili  connessi  alle  misure da attuare, nonche' delle caratteristiche dell'aeroporto interessato.
 2.  Per  i  progetti  aeroportuali  assoggettati  alla procedura di valutazione  di  impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, la  valutazione  di cui al comma 1 e' ricompresa nell'ambito di detta procedura  qualora la stessa tenga conto, per quanto possibile, delle prescrizioni definite nell'allegato 2.
 3.  E'  fatto  divieto  di  introdurre restrizioni operative basate sulla   nazionalita'   o  sull'identita'  del  vettore  aereo  o  del costruttore di velivoli.
 4.  Ai  fini  dell'adozione  di  restrizioni operative basate sulle prestazioni   di   un   velivolo  si  fa  riferimento  ai  limiti  di certificazione  definiti  nell'annesso  16,  volume  1,  della citata Convenzione  sull'aviazione civile internazionale, terza edizione del luglio 1993, e successive modificazioni.
 5.   Le   restrizioni   operative   sono   adottate,  tenuto  conto dell'approccio  equilibrato,  come  definito all'articolo 3, comma 1, lettera  h), esclusivamente nel caso in cui la valutazione effettuata ai sensi del comma 1, abbia dimostrato che l'attuazione di ogni altra misura  di  contenimento  dell'inquinamento  acustico  prevista dalla normativa  vigente  in  attuazione della citata legge n. 447 del 1995 non  consente  di  raggiungere  gli  obiettivi stabiliti dal presente decreto.
 6. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, le restrizioni operative intese  a  ridurre  o  vietare  l'accesso  di  velivoli marginalmente conformi  sono  adottate  solo  successivamente  all'introduzione  di restrizioni operative parziali.
 7.  Nell'introdurre  restrizioni operative parziali si tiene conto, in particolare, della fascia oraria relativa ai voli notturni. A tale fine  sono  utilizzati  i  descrittori  acustici notturni relativi ai disturbi  del  sonno  previsti  dalla  normativa  comunitaria vigente nell'ordinamento  nazionale,  i cui metodi di valutazione ed i valori limite  sono  stabiliti  con decreto del Presidente della Repubblica, emanato  a  norma  dell'articolo  17,  comma 1, della legge 23 agosto 1988,  n.  400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e della salute.
 8.  Fino  all'adozione  dei  provvedimenti  di  cui al comma 7 sono utilizzati  i  descrittori  acustici  previsti  dalle norme nazionali vigenti.
 
 
 
 Note all'art. 4:
 -  La  citata legge n. 447/1995 e' riportata nelle note
 alle premesse.
 -  L'art.  17,  comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
 400,   recante  «Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
 ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre
 1988, S.O., e' il seguente:
 «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
 della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
 Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
 pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
 essere emanati regolamenti per disciplinare:
 a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
 legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
 b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
 decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
 quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
 regionale;
 c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
 leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
 tratti di materie comunque riservate alla legge;
 d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
 amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
 dalla legge;
 e)».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 5. Criteri relativi all'introduzione di restrizioni
 operative per i velivoli marginalmente conformi
 1. Le restrizioni operative intese a ridurre o vietare l'accesso di velivoli   marginalmente   conformi  sono  attuate  con  le  seguenti modalita':
 a) per  sei  mesi,  a  decorrere dalla data di applicazione della restrizione operativa determinata ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera  a), gli operatori aerei non possono impiegare detti velivoli per  un  numero  di voli superiore a quello effettuato nell'aeroporto interessato nel corrispondente periodo dell'anno precedente;
 b) decorso  il  periodo  di  cui  al  lettera  a), E.N.A.C., puo' richiedere, ai sensi dell'articolo 6, agli operatori aerei di ridurre il  numero  totale iniziale di movimenti di detti velivoli fino al 20 per  cento all'anno, sulla base di un piano di interventi adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 1.
 2.  Fermo  restando  quanto  disposto  all'articolo 4, commi 1 e 3, l'E.N.A.C.  puo' adottare negli aeroporti metropolitani, presenti sul territorio   nazionale,   individuati  nell'allegato  1  misure  piu' restrittive   di   quelle   stabilite   dal  presente  articolo,  con riferimento alla definizione di velivoli marginalmente conformi.
 3.  Le  disposizioni  del  comma  2 non si applicano ai velivoli in possesso  della  certificazione  originale  o  della ricertificazione attestante  la  conformita'  alle norme acustiche di cui al volume 1, parte  II,  capitolo  4,  dell'annesso  16  alla  citata  Convenzione sull'aviazione civile internazionale.
 |  |  |  | Art. 6. Adozione di restrizioni operative
 1.  Entro  novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente   decreto,   e'   istituito,   presso   il  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti un Comitato tecnico-consultivo al fine di  emanare  linee  di  indirizzo  per  l'adozione  delle restrizioni operative  di  cui  al  presente  decreto,  nonche' per individuare e proporre  all'E.N.A.C.  le ipotesi di eventuali restrizioni operative ritenute  idonee,  alla luce delle valutazioni di cui all'articolo 4, comma  1, ad evitare il ripetersi del superamento dei limiti acustici di  cui  all'articolo 2. Il Comitato tecnico-consultivo opera tenendo conto   delle   eventuali  proposte  delle  Commissioni  aeroportuali competenti,  nonche'  delle  osservazioni dei soggetti interessati di cui  all'articolo  10  e  stabilisce  le modalita' idonee a garantire l'adeguata  pubblicita'  di  cui all'articolo 10, comma 1, in accordo con l'E.N.A.C.
 2.  La  Commissione  aeroportuale,  verificato  il  superamento dei limiti   acustici   di   cui   all'articolo   2,  ne  da'  tempestiva comunicazione  al  Comitato  tecnico-consultivo  di  cui  al comma 1, nonche'  all'E.N.A.C.,  formulando  eventuali  proposte e fornendo la documentazione necessaria.
 3.  Le  restrizioni  operative  previste  dal presente decreto sono adottate  dall'E.N.A.C.,  con  proprio provvedimento emanato entro 60 giorni dalla proposta del Comitato tecnico-consultivo di cui al comma 1,   tenendo   conto  delle  eventuali  indicazioni  operative  della competente commissione aeroportuale.
 4.  Il  Comitato  di  cui  al  comma 1 e' composto da dieci tecnici indicati rispettivamente:
 a) dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  con funzioni di presidente;
 b) dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
 c) dall'E.N.A.C.;
 d) da ENAV S.p.a.;
 e) dall'Agenzia  per  la  protezione  dell'ambiente  ed i servizi tecnici;
 f) dalle Regioni e Province autonome;
 g) dall'Unione delle province d'Italia;
 h) dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;
 i) dalle  associazioni  dei  vettori aerei piu' rappresentative a livello nazionale;
 j) dall'associazione delle societa' di gestione aeroportuale.
 5.  I  componenti  del Comitato tecnico di cui al comma 1 durano in carica due anni e possono essere confermati.
 6.   Gli   oneri  connessi  allo  svolgimento  della  attivita'  di valutazione prevista dal comma 1 ed i costi inerenti al funzionamento del  Comitato,  ivi  compreso  il  trattamento  economico di missione eventualmente  spettante  ai  componenti  del medesimo Comitato, sono posti a carico del gestore dell'aeroporto interessato.
 |  |  |  | Art. 7. Restrizioni operative esistenti
 1. Le disposizioni dell'articolo 4 non si applicano:
 a) alle  restrizioni  operative  adottate  prima  della  data  di entrata in vigore del presente decreto;
 b) alle  modificazioni  tecniche  di  ordine minore che non hanno incidenza  significativa sul piano dei costi per le compagnie aeree e che  sono  apportate a restrizioni operative parziali introdotte dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 8. Deroghe per i velivoli immatricolati
 nei Paesi in via di sviluppo
 1.  Per un periodo di 10 anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  ai  velivoli  marginalmente conformi immatricolati  nei  Paesi  in  via  di  sviluppo  non si applicano le disposizioni dell'articolo 5, a condizione che:
 a) siano  dotati  di  certificato  attestante la loro rispondenza alle  norme  acustiche  di  cui  al  volume  1, parte II, capitolo 3, dell'allegato   16  alla  citata  Convenzione  sull'aviazione  civile internazionale e siano stati utilizzati nell'aeroporto che applica la deroga, tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2001;
 b) siano  stati  iscritti, durante il periodo di cui alla lettera a),  nel  registro  del  Paese  in  via di sviluppo interessato dalla deroga  e  continuino ad essere gestiti da persona fisica o giuridica stabilita nello stesso Paese.
 |  |  |  | Art. 9. Deroga per singole attivita'
 1.  In  deroga  alle  disposizioni del presente decreto, l'E.N.A.C. puo'  autorizzare  singole  attivita' anche di velivoli marginalmente conformi nei seguenti casi:
 a) per  attivita'  di  carattere eccezionale, a condizione che la deroga sia temporanea;
 b) per   voli   non   aventi   fini   di   lucro  effettuati  per trasformazioni, per riparazioni o per attivita' di manutenzione.
 |  |  |  | Art. 10. Consultazione, termine di preavviso e mezzi di impugnazione
 1.  Contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 6, comma 2,  il  gestore  dell'aeroporto  interessato,  secondo  le  modalita' stabilite   dal   Comitato  di  cui  all'articolo  10,  da'  adeguata pubblicita'   dell'eventuale   superamento   dei   limiti   acustici, consentendo  la  partecipazione  dei soggetti interessati, secondo le modalita' di cui al comma 2.
 2.  I  soggetti interessati possono presentare, entro trenta giorni dalla  pubblicazione  della notizia di cui al comma 1, al Comitato di cui  all'articolo  6,  comma  1  ed  all'E.N.A.C.,  memorie scritte e documenti.
 3.  L'atto  di  adozione di una restrizione operativa e' motivato e comunicato,  con indicazione contestuale del termine e dell'autorita' cui e' possibile ricorrere alla parte interessata, nonche' agli altri soggetti  interessati  mediante pubblicazione dell'estratto dell'atto di  adozione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana, recante  l'indicazione  che  il  testo  integrale dell'atto stesso e' pubblicato  sul  sito  del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
 a) almeno  sei  mesi  prima  della  sua applicazione, nel caso di restrizione  operativa  parziale  e  di  restrizione operativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a);
 b) almeno   un   anno  prima  della  applicazione,  nel  caso  di restrizioni operative previste all'articolo 5, comma 1, lettera b), e comma 2;
 c) fermo  restando quanto previsto alle lettere a) e b), comunque due  mesi  prima  della  Conferenza  internazionale per gli orari dei vettori  aerei,  di  cui all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CEE)   95/93  del  Consiglio,  del  18 gennaio  1993,  e  successive modificazioni,   relativa   alla   stagione  di  traffico  a  cui  la restrizione operativa si riferisce.
 
 
 
 Note all'art. 10:
 -  L'art.  4,  paragrafo 4, del Regolamento (CEE) 95/93
 del  Consiglio del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni
 per  l'assegnazione  di  bande orarie negli aeroporti della
 Comunita',   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale  delle
 Comunita' europee n. L014 del 22 gennaio 1993, pagg. 1 - 6,
 e' il seguente:
 «Art.    4   (Coordinatore). - 1.   Lo   Stato   membro
 responsabile   di  un  aeroporto  coordinato  o  pienamente
 coordinato  provvede  a  nominare come coordinatore di tale
 aeroporto  una persona fisica o giuridica avente conoscenze
 particolareggiate  in  materia di coordinamento degli orari
 dei  vettori  aerei,  previo  parere  dei vettori aerei che
 usano   regolarmente   l'aeroporto   in   questione,  delle
 organizzazioni che li rappresentano nonche' delle autorita'
 aeroportuali.  Lo  stesso coordinatore puo' essere nominato
 per piu' di un aeroporto.
 2.  Ogni  Stato  membro  garantisce che il coordinatore
 svolga   le   sue   mansioni,   nell'ambito   del  presente
 regolamento, in maniera indipendente.
 3.    Il   coordinatore   agisce   conformemente   alle
 disposizioni  del  presente regolamento in modo imparziale,
 non discriminatorio e trasparente.
 4.    Il   coordinatore   partecipa   alle   conferenze
 internazionali per gli orari dei vettori aerei nel rispetto
 del diritto comunitario.
 5.  Il  coordinatore  e' responsabile dell'assegnazione
 delle bande orarie.
 6.     Il    coordinatore    controlla    costantemente
 l'utilizzazione delle bande orarie.
 7.  Nel  caso  di  assegnazione  delle  bande orarie, a
 richiesta   ed   entro  limiti  di  tempo  ragionevoli,  il
 coordinatore  mette a disposizione delle parti interessate,
 affinche' possano esaminarle, le informazioni seguenti:
 a) le   bande   orarie   precedentemente  operate  da
 ciascuna  compagnia  aerea, elencate in ordine cronologico,
 per tutti i vettori aerei che usano l'aeroporto;
 b) le   bande  orarie  richieste  (domande  iniziali)
 elencate   per   ogni  singolo  vettore  aereo,  in  ordine
 cronologico e per l'insieme dei vettori aerei;
 c) tutte  le bande orarie assegnate e le richieste di
 bande  orarie  ancora in sospeso, elencate individualmente,
 in  ordine  cronologico,  vettore  per vettore, per tutti i
 vettori aerei;
 d) le restanti bande orarie disponibili;
 e) dettagli   esaurienti  sui  criteri  adottati  per
 l'assegnazione.
 8.  Le  informazioni di cui al paragrafo 7 sono messe a
 disposizione  al  piu'  tardi  al  momento delle pertinenti
 conferenze  per gli orari e, secondo necessita', durante le
 conferenze stesse nonche' in seguito.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 11. Informazione
 1.  L'E.N.A.C.  comunica  immediatamente  le  restrizioni operative adottate  ai  sensi del presente decreto ai Ministeri dell'ambiente e della  tutela  del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, alla regione ed agli enti locali interessati.
 2.  Il  Ministero  delle  infrastrutture e dei trasporti informa la Commissione  europea  e gli altri Stati membri delle misure di cui al comma 1.
 |  |  |  | Art. 12. Disposizioni finali
 1. Gli allegati al presente decreto sono modificati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in conformita' alle modifiche tecniche introdotte a livello comunitario.
 2.  L'E.N.A.C. provvede ad adeguare le convenzioni stipulate con le societa' aeroportuali alle previsioni del presente decreto.
 3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 17 gennaio 2005
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Buttiglione,  Ministro per le politiche
 comunitarie
 Matteoli,   Ministro   dell'ambiente  e
 della tutela del territorio
 Fini, Ministro degli affari esteri
 Castelli, Ministro della giustizia
 Siniscalco,                    Ministro
 dell'economia e delle finanze
 Lunardi,  Ministro delle infrastrutture
 e dei trasporti
 Sirchia, Ministro della salute Visto, il Guardasigilli: Castelli
 |  |  |  | Allegato 1 (articolo 3, comma 1, lettera b)
 AEROPORTI METROPOLITANI
 Berlin - Tempelhof
 Stockholm Bromma
 London City
 Belfast City
 |  |  |  | Allegato 2 (articolo 4, comma 1)
 Prescrizioni relative alla valutazione
 di cui all'art. 4, comma 1
 Ai  fini  della  valutazione  prevista  all'articolo 4, comma 1, il Comitato  di  cui  all'articolo 6,  comma  1, redige una relazione di valutazione contenente: 1. Situazione aeroportuale attuale.
 1.1.   Descrizione   dell'aeroporto   con   indicazione  delle  sue capacita',  della  sua  ubicazione,  dell'intorno  aeroportuale,  del volume  e  della  composizione  del  traffico  aereo,  nonche'  della composizione ed utilizzo delle piste.
 1.2. Descrizione degli obiettivi ambientali fissati per l'aeroporto nel contesto nazionale.
 1.3.  Presentazione  delle curve isofoniche degli anni precedenti e dell'anno  in  corso,  compresa  una  stima  del numero delle persone disturbate dal rumore degli aeromobili, con la descrizione del metodo di calcolo utilizzato per la loro individuazione.
 1.4.  Descrizione  del  clima  acustico  aeroportuale che dovra' in particolare  evidenziare  se  sono  in corso eventuali aggravamenti e descrizione  delle  misure adottate per attenuare l'impatto acustico, quali ad esempio:
 a) mappe di zonizzazione acustica aeroportuale, ove esistenti;
 b) programmi di isolamento acustico;
 c) interventi di risanamento acustico;
 d) informazioni  sulla  pianificazione e gestione del territorio, ivi  inclusi  i  piani  di  zonizzazione acustica, ove esistenti, dei comuni interessati alle attivita' aeroportuali;
 e) impiego di piste preferenziali;
 f) rotte preferenziali da mantenere ai fini acustici;
 g) procedure   di   avvicinamento   e   decollo   pubblicate   in Aeronautical Information Publication (AIP);
 h) restrizioni  esistenti  quali  limitazioni del livello sonoro, limitazione o divieto dei voli notturni, imposte sul rumore;
 i) monitoraggio del rumore. 2. Previsioni in assenza di nuove misure.
 2.1.    Descrizione   di   eventuali   modifiche   ed   ampliamenti dell'aeroporto  gia'  approvati  ed  in  programma,  come  ad esempio l'aumento   della   capacita'  e  l'ampliamento  delle  piste  e  dei terminali, nonche' descrizione della composizione futura del traffico e della crescita prevista.
 2.2.  Nell'eventualita'  delle  modifiche  ed ampliamenti di cui al punto  2.1,  indicazione dei conseguenti vantaggi e descrizione degli effetti  sul  clima  acustico in assenza di ulteriori misure, nonche' descrizione  delle  misure  gia'  programmate allo scopo di attenuare tale impatto acustico.
 2.3.  Previsione delle curve isofoniche, a seguito delle variazioni di  cui  al  punto  2.1  e  stima  del  numero di persone che saranno probabilmente   soggette   al   rumore   degli   aeromobili,  facendo distinzione  fra  aree residenziali preesistenti ed aree residenziali recenti.
 2.4.  Valutazione  delle conseguenze e dei costi dovuti all'assenza di   misure   volte   ad   attenuare  gli  effetti  di  un  eventuale peggioramento dell'inquinamento acustico. 3. Valutazione delle misure diverse dalle restrizioni operative.
 3.1.  Succinta  esposizione delle misure, diverse dalle restrizioni operative,  cui si puo' fare ricorso in accordo alle opzioni previste dal metodo dell'approccio equilibrato di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h), anche prendendo in considerazione, se del caso, incentivi di  ordine economico, con indicazione delle principali ragioni che ne hanno  motivato  la  scelta;  analisi  approfondita di tali misure ed informazioni   dettagliate  sul  costo  inerente  la  loro  adozione; indicazione  del  numero  di  persone  che  dovrebbero beneficiarne e dell'arco    temporale   in   cui   verranno   attuate;   valutazione dell'efficacia globale delle singole misure.
 3.2.   Valutazione  dell'efficacia  dell'adozione  di  tali  misure rispetto  ai  costi  e  del rapporto costi/benefici, tenuto conto dei relativi   effetti   socio-economici   sugli   operatori  aerei,  sui viaggiatori e sugli enti locali.
 3.3.  Panoramica  dei  possibili  effetti  che  le  misure proposte potrebbero  avere  sul  clima  acustico e sull'assetto concorrenziale relativo  agli  altri  aeroporti,  agli operatori ed alle altre parti interessate.
 3.4.  Motivazione delle scelte operate e definizione di linee guida ai  fini  della  individuazione  delle suddette misure da parte delle competenti Commissioni aeroportuali. 4. Valutazione delle restrizioni operative.
 4.1.  Nel  caso in cui si valuti la necessita' dell'introduzione di restrizioni   operative:   individuazione   dei  necessari  piani  di intervento,  in  funzione  dei differenti scenari analizzati; nonche' descrizione  delle  principali ragioni che motivano la scelta, tenuto conto   dei  rapporti  costi/benefici  e  costo/efficacia,  anche  in relazione alle esigenze di sviluppo del mercato del trasporto aereo. 5. Riepilogo di natura non tecnica. 6. Valutazione dell'esposizione al rumore.
 6.1.  La valutazione dell'esposizione al rumore (curve isofoniche e numero   delle   persone   colpite)  e'  effettuata  utilizzando  gli indicatori  di  rumore  previsti  dalla normativa comunitaria vigente nell'ordinamento nazionale.
 |  |  |  |  |