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| Gazzetta n. 38 del 16 febbraio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 25 novembre 2004 |  | Modifiche  ed  integrazioni del decreto ministeriale 12 febbraio 1993 recante:  «Individuazione  dei  Centri  di  produzione di emoderivati autorizzati  alla  stipulazione di convenzioni con i Centri regionali di  coordinamento  e  compensazione,  per  la  lavorazione  di plasma nazionale raccolto in Italia». |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLA SALUTE Vista  la  legge  4 maggio 1990, n. 107, recante «Disciplina per le attivita' trasfusionali relative al sangue umano e ai suoi componenti e per la produzione degli emoderivati»;
 Visto  in  particolare  l'art. 10, comma 2, della predetta legge n. 107/1990,  che  demanda  al Ministro della sanita', sentito il parere della  Commissione  nazionale  per  il  servizio  trasfusionale e del Consiglio  superiore  di  sanita',  l'individuazione,  tra le aziende autorizzate  alla  produzione di specialita' medicinali costituite da frazioni   plasmatiche  di  produzione  industriale,  dei  centri  di produzione   di   emoderivati   autorizzati   alla   stipulazione  di convenzioni  con  i Centri regionali di coordinamento e compensazione per  la  lavorazione  di plasma nazionale raccolto in Italia sotto il controllo dell'Istituto Superiore di Sanita';
 Visto  in  particolare  l'art.  10, comma 3, della sopra richiamata legge  n.  107/1990,  che prevede, tra i requisiti di detti centri di produzione  di emoderivati, quello di «avere lo stabilimento idoneo a ricomprendere  il ciclo completo di frazionamento e di produzione sul territorio nazionale»;
 Visto   il   decreto   ministeriale   12 febbraio   1993,   recante «Individuazione  dei  centri di produzione di emoderivati autorizzati alla   stipulazione   di   convenzioni  con  i  Centri  regionali  di coordinamento  e compensazione per la lavorazione di plasma nazionale raccolto  in  Italia»  che  individua le aziende Sclavo, con officina farmaceutica  in  Sovicille  Rosia,  localita'  Bellaria, e l'azienda Nuovi  Laboratori  Farma  Biagini,  con officina farmaceutica sita in Gallicano,  frazione Bolognana (Lucca), quali centri di produzione di emoderivati di cui all'art. 10, commi 2 e 3 della legge n. 107/1990;
 Viste  le  istanze  della  Societa' Aventis Behring S.p.a., Biotest Pharma  e  Instituto  Grifols,  di essere individuate tra i centri di produzione   di   emoderivati   autorizzati   alla   stipulazione  di convenzioni  con i Centri regionali di coordinamento e compensazione, pur  non  possedendo  il  requisito previsto dal comma 3 dell'art. 10 della  predetta legge n. 107/1990, dell'ubicazione degli stabilimenti sul territorio nazionale;
 Visto  il ricorso proposto dalle societa' Aventis Behring e Biotest Pharma per la declaratoria del silenzio-rifiuto opposto dal Ministero della sanita' sulle istanze sopra menzionate;
 Tenuto conto della sentenza con cui il Tribunale Amministrativo del Lazio,  ritenuta  fondata  la  declaratoria  della illegittimita' del silenzio-rifiuto,   accoglieva   i  predetti  ricorsi,  ordinando  al Ministero  della sanita' di provvedere sulle istanze presentate dalle ditte ricorrenti Aventis Behring e Biotest Pharma;
 Tenuto  conto  che  detta  sentenza, pervenendo all'amministrazione scaduti  i  termini  prescritti,  dava  luogo alla richiesta da parte delle ditte interessate della nomina di un commissario ad acta;
 Considerato  che  il  commissario  ad  acta, nominato dal Tribunale Amministrativo  del  Lazio  nel 2001, con l'incarico di provvedere in nome  e  per  conto  del Ministero della sanita' ora Ministero salute sulle  istanze  avanzate  dalle societa' ricorrenti, sentiti i pareri della  Commissione  nazionale  per  il servizio trasfusionale e della V Sezione  del  Consiglio  Superiore  di  Sanita',  espressi  in data 27 settembre  2001,  dichiarava  la  non  applicabilita'  del comma 3 dell'art.  10  della  precitata  legge  n.  107/1990,  in  quanto  in contrasto  con le disposizioni dei trattati della Comunita' europea e «non  costituendo  il  vincolo  della  localizzazione  di  tutti  gli impianti  sul  territorio  nazionale misura protettiva piu' rigorosa, giustificata  o  giustificabile  con ragioni di maggiore tutela della salute pubblica»;
 Considerato  che,  sulla  base  delle  determinazioni  assunte  dal commissario  ad  acta,  anche  l'Instituto  Grifols,  che  non  aveva promosso  ricorso,  rinnovava  la  propria  istanza  motivandola  con l'asserzione  che,  costituendo la predetta pronuncia del commissario ad    acta,    ufficiale   riconoscimento   amministrativo   di   non applicabilita'  di  una  norma interna, in quanto conflittuale con le disposizioni comunitarie, ha la pronuncia stessa valore erga omnes;
 Sentita  al  riguardo  l'Avvocatura  generale  dello  Stato, che si esprimeva  ritenendo  non sussistere «ostacoli all'accoglimento anche dell'istanza  dell'Instituto  Grifols  (purche' sussistano ovviamente tutti  gli  altri  requisiti),  considerando  da  un  lato di evitare ingiustificate  disparita'  di  trattamento  e  dall'altro che nessun rilievo  puo'  assumere  l'omessa  partecipazione della societa' alle cause in oggetto»;
 Tenuto  conto  che  la  Direzione  generale  per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza ha riconosciuto, in data 17 dicembre 2003, alle aziende Aventis Behring e Instituto Grifols il possesso di tutti  gli  altri  requisiti  richiesti  dalla  normativa  vigente in materia;
 Atteso  che per la Biotest Pharma non e' ancora stata completata la fase istruttoria;
 Sentita  la  Commissione  nazionale  per  il servizio trasfusionale nella  seduta  del  23 dicembre  2003, ai sensi del comma 2, art. 10, legge n. 107/1990;
 Sentito il Consiglio Superiore di Sanita' nella seduta del 1° marzo 2004, ai sensi del comma 2, art. 10, legge n. 107/1990;
 Acquisita  dalla  Direzione  generale dei farmaci e dei dispositivi medici  l'informativa  che  l'azienda  Sclavo, ora Bayer Biologicals, attualmente  e'  in  possesso di autorizzazione solo ad operazioni di confezionamento secondario di specialita' medicinali;
 Decreta:
 Art. 1.
 Per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa,  l'azienda Sclavo, con officina farmaceutica sita in Sovicille Rosia, localita' Bellaria, e' cancellata  dall'elenco  di  cui  all'art. 1 del decreto ministeriale 12 febbraio 1993.
 |  |  |  | Art. 2. A  decorrere  dalla  data di entrata in vigore del presente decreto Grifols  Italia,  con  officine presso lo stabilimento dell'Instituto Grifols  situato in Parets del Valles - Poligono Levante - Barcellona (Spagna)  e  Aventis  Behring, con officine presso lo stabilimento di Aventis  Behring  GmbH  situato  in Marburg (Germania), sono inserite nell'elenco  di  cui  all'art. 1 del decreto ministeriale 12 febbraio 1993.
 Il   presente   decreto   entra  in  vigore  il  giorno  della  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 25 novembre 2004
 Il Ministro: Sirchia Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2005 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 59
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