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| Gazzetta n. 38 del 16 febbraio 2005 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 10 gennaio 2005, n. 12 |  | Attuazione  della  direttiva  2001/40/CE  relativa  al riconoscimento reciproco  delle  decisioni  di allontanamento dei cittadini di Paesi terzi. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
 Vista  la  direttiva  2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa    al    riconoscimento   reciproco   delle   decisioni   di allontanamento di cittadini di Paesi terzi;
 Vista  la  legge  31 ottobre  2003,  n.  306,  ed,  in particolare, l'articolo 1 e l'allegato A;
 Visto  il  decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
 Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 2004;
 Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  i  Ministri  degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;
 E m a n a
 il seguente decreto legislativo:
 Art.1.
 Finalita'
 1.  Il  presente  decreto non si applica ai familiari dei cittadini dell'Unione  europea  che  hanno  esercitato  il proprio diritto alla libera circolazione.
 2.  Per  familiari di cittadini dell'Unione europea si intendono il coniuge, i discendenti diretti o quelli del coniuge di eta' inferiore ai  21 anni o a carico, gli ascendenti diretti a carico del cittadino o del coniuge.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi   2  e  3  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
 pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
 europee (GUCE).
 Note alle premesse:
 - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
 l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
 delegato al Governo se non con determinazione di principi e
 criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
 oggetti definiti.
 - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
 al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
 leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
 regolamenti.
 - La  direttiva  2001/40/CE e' pubblicata nella GUCE n.
 legge 149 del 2 giugno 2001.
 - L'art.  1 e l'allegato A della legge 31 ottobre 2003,
 n.   306,   (Disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi
 derivanti   dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'
 europee. legge comunitaria 2003) cosi' recita:
 «Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
 direttive  comunitarie.)  -  1.  Il  Governo e' delegato ad
 adottare,  entro  il termine di diciotto mesi dalla data di
 entrata   in   vigore   della  presente  legge,  i  decreti
 legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
 alle  direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
 A e B.
 2.  I  decreti  legislativi sono adottati, nel rispetto
 dell'art.  14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400, su
 proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri o del
 Ministro  per  le  politiche comunitarie e del Ministro con
 competenza  istituzionale  prevalente  per  la  materia, di
 concerto   con   i  Ministri  degli  affari  esteri,  della
 giustizia,  dell'economia  e  delle finanze e con gli altri
 Ministri   interessati   in   relazione  all'oggetto  della
 direttiva.
 3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
 attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
 all'allegato  B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
 sanzioni   penali,  quelli  relativi  all'attuazione  delle
 direttive  elencate  nell'allegato  A, sono trasmessi, dopo
 l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti dalla legge,
 alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della Repubblica
 perche'  su  di  essi  sia  espresso, entro quaranta giorni
 dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi
 parlamentari.  Decorso  tale termine i decreti sono emanati
 anche  in  mancanza del parere. Qualora il termine previsto
 per  il parere dei competenti organi parlamentari scada nei
 trenta   giorni  che  precedono  la  scadenza  dei  termini
 previsti  ai  commi  1 o 4 o successivamente, questi ultimi
 sono prorogati di novanta giorni.
 4.  Entro  un  anno  dalla data di entrata in vigore di
 ciascuno  dei  decreti  legislativi  di cui al comma 1, nel
 rispetto  dei  principi  e  criteri direttivi fissati dalla
 presente  legge,  il Governo puo' emanare, con la procedura
 indicata  nei  commi  2  e  3,  disposizioni  integrative e
 correttive  dei  decreti  legislativi  emanati ai sensi del
 comma 1.
 5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
 comma,    della   Costituzione,   i   decreti   legislativi
 eventualmente   adottati   nelle   materie   di  competenza
 legislativa  delle  regioni  e  delle  province autonome di
 Trento  e  Bolzano  entrano  in vigore, per le regioni e le
 province  autonome  nelle quali non sia ancora in vigore la
 propria normativa, di attuazione, alla data di scadenza del
 termine   stabilito   per   l'attuazione   della  normativa
 comunitaria  e perdono comunque efficacia a decorrere dalla
 data  di  entrata  in  vigore della normativa di attuazione
 adottata  da  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma nel
 rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
 e  dei  principi  fondamentali stabiliti dalla legislazione
 dello Stato».
 «Allegato A
 (Articolo 1, commi 1 e 3)
 2001/40/CE  del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa
 al    riconoscimento    reciproco    delle   decisioni   di
 allontanamento dei cittadini di Paesi terzi.
 2002/6/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
 18 febbraio  2002,  sulle formalita' di dichiarazione delle
 navi  in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri
 della Comunita'.
 2002/33/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 21 ottobre  2002,  che  modifica  le direttive 90/425/CEE e
 92/118/CEE  del Consiglio con riguardo alle norme sanitarie
 relative ai sottoprodotti di origine animale.
 2002/59/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 27 giugno  2002,  relativa  all'istituzione  di  un sistema
 comunitario   di   monitoraggio   del   traffico  navale  e
 d'informazione  e  che  abroga  la  direttiva 93/75/CEE del
 Consiglio.
 2002/83/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita.
 2002/86/CE  della  Commissione,  del  6 novembre  2002,
 recante  modifica  della  direttiva  2001/101/CE per quanto
 concerne  il  termine  a  partire  da  cui sono vietati gli
 scambi  di  prodotti non conformi alla direttiva 2000/13/CE
 del Parlamento europeo e del Consiglio.
 2002/91/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia.
 2002/93/CE  del  Consiglio,  del  3 dicembre  2002, che
 modifica la direttiva 77/388/CEE, con riguardo alla proroga
 della facolta' di autorizzare gli Stati membri ad applicare
 un'aliquota   IVA   ridotta   su  taluni  servizi  ad  alta
 intensita' di lavoro.
 2002/98/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 27 gennaio  2003,  che  stabilisce  norme  di qualita' e di
 sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la
 conservazione  e  la  distribuzione  del sangue umano e dei
 suoi  componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE del
 Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001.
 2002/99/CE  del  Consiglio,  del  16 dicembre 2002, che
 stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la
 trasformazione,   la   distribuzione  e  l'introduzione  di
 prodotti di origine animale destinati al consumo umano.
 2003/8/CE  del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a
 migliorare  l'accesso  alla  giustizia  nelle  controversie
 transfrontaliere  attraverso la definizione di norme minime
 comuni  relative  al patrocinio a spese dello Stato in tali
 controversie.
 2003/9/CE  del  Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante
 norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo
 negli Stati membri.
 2003/12/CE  della  Commissione,  del  3 febbraio  2003,
 riguardante la riclassificazione delle protesi mammarie nel
 quadro   della   direttiva  93/42/CEE  del  Consiglio,  del
 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici.
 2003/15/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 27 febbraio  2003, che modifica la direttiva 76/768/CEE del
 Consiglio,    del    27 luglio    1976,    concernente   il
 ravvicinamento   delle   legislazioni  degli  Stati  membri
 relative ai prodotti cosmetici.
 2003/30/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
 dell'8 maggio   2003,   sulla   promozione   dell'uso   dei
 biocarburanti   o   di  altri  carburanti  rinnovabili  nei
 trasporti.
 2003/32/CE   della  Commissione,  del  23 aprile  2003,
 recante modalita' specifiche relative ai requisiti previsti
 dalla  direttiva  93/42/CEE  del  Consiglio,  del 14 giugno
 1993,  per  i  dispositivi medici fabbricati con tessuti di
 origine animale.
 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia
 di  tassazione  dei  redditi  da  risparmio  sotto forma di
 pagamenti di interessi.
 2003/49/CE    del   Consiglio,   del   3 giugno   2003,
 concernente   il   regime  fiscale  comune  applicabile  ai
 pagamenti  di interessi e di canoni fra societa' consociate
 di Stati membri diversi.
 2003/61/CE  del  Consiglio, del 18 giugno 2003, recante
 modifica   delle   direttive   66/401/CEE   relativa   alla
 commercializzazione  delle  sementi  di  piante  foraggere,
 66/402/CEE  relativa alla commercializzazione delle sementi
 di  cereali,  68/193/CEE  relativa alla commercializzazione
 dei  materiali  di  moltiplicazione  vegetativa della vite,
 92/33/CEE  relativa alla commercializzazione delle piantine
 di  ortaggi  e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi,
 ad   eccezione   delle  sementi,  92/34/CEE  relativa  alla
 commercializzazione  dei materiali di moltiplicazione delle
 piante  da  frutto  e delle piante da frutto destinate alla
 produzione    di    frutti,    98/56/CE    relativa    alla
 commercializzazione  dei materiali di moltiplicazione delle
 piante     ornamentali,     2002/54/CE     relativa    alla
 commercializzazione    delle   sementi   di   barbabietole,
 2002/55/CE  relativa alla commercializzazione delle sementi
 di  ortaggi,  2002/56/CE  relativa alla commercializzazione
 dei  tuberi  seme  di  patate,  e  2002/57/CE relativa alla
 commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da
 fibra,   per   quanto   riguarda   le  analisi  comparative
 comunitarie.»
 Il  decreto  legislativo  25 luglio 1998, n. 286, reca:
 «testo  unico  delle disposizioni concernenti la disciplina
 dell'immigrazione    e   norme   sulla   condizione   dello
 straniero».
 La  legge  23 agosto  1988,  n.  400  reca: «Disciplina
 dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
 del Consiglio dei Ministri».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Decisioni di allontanamento e misure di esecuzione
 1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dagli articoli 23 e 96 della Convenzione  di  applicazione  dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985,  ratificata  con  legge  30 settembre 1993, n. 388, ai fini del presente  decreto,  le  decisioni  di  allontanamento, adottate dalle competenti autorita' nazionali, sono i provvedimenti di respingimento e di espulsione disposti, rispettivamente, dal Questore, dal Ministro dell'interno  e  dal  Prefetto,  ai  sensi degli articoli 10 e 13 del testo    unico   delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto   legislativo   25 luglio   1998,   n.   286,   e  successive modificazioni,  di  seguito  denominato:  «testo  unico»,  nonche'  i corrispondenti   provvedimenti   di   allontanamento  adottati  dalle competenti autorita' di uno Stato membro dell'Unione europea.
 2.  L'autorita'  nazionale  competente  ad  adottare  una misura di esecuzione  per  l'attuazione  di  una  decisione  di  allontanamento adottata  da un altro Stato membro dell'Unione europea e' il Prefetto che  provvede,  secondo la procedura di cui all'articolo 13, comma 3, del  testo  unico,  previa eventuale acquisizione, dallo Stato membro autore della decisione di allontanamento, dei documenti necessari per comprovare  l'attualita' della medesima decisione, anche attraverso i canali di consultazione di cui all'articolo 3 del presente decreto.
 3.  All'esecuzione dell'espulsione provvede il Questore, secondo le modalita' di cui all'articolo 13 e all'articolo 14 del testo unico.
 4.  L'esecuzione dell'espulsione, nei confronti di uno straniero in possesso  di  un  titolo  di  soggiorno, puo' essere disposta, previa revoca  del  provvedimento  autorizzativo,  ai sensi dell'articolo 5, commi  5  e  6,  del  testo  unico, da parte dell'autorita' che lo ha rilasciato.
 
 
 
 Note all'articolo 2:
 Gli  articoli 5,  commi  5  e 6, 10, 13 e 14 del citato
 decreto legislativon, 286 del 1998, cosi' recitano:
 «5.  il  permesso  di  soggiorno  o il suo rinnovo sono
 rifiutati   e,   se  il  permesso  di  soggiorno  e'  stato
 rilasciato,  esso  e'  revocato  quando mancano o vengono a
 mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno
 nel  territorio  dello  Stato,  fatto salvo quanto previsto
 dall'art.  22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti
 nuovi  elementi  che ne consentano il rilascio e che non si
 tratti di irregolarita' amministrative sanabili.
 6.  Il  rifiuto  o  la revoca del permesso di soggiorno
 possono  essere altresi' adottati sulla base di convenzioni
 o  accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando
 lo  straniero  non  soddisfi  le  condizioni  di  soggiorno
 applicabili  in  uno  degli  Stati  contraenti,  salvo  che
 ricorrano   seri   motivi,   in  particolare  di  carattere
 umanitario   o  risultanti  da  obblighi  costituzionali  o
 internazionali dello Stato italiano».
 «Art.  10  (Respingimento  Legge  6 marzo  1998, n. 40,
 articolo 8).  -  1.  La  polizia  di frontiera respinge gli
 stranieri  che  si presentano ai valichi di frontiera senza
 avere  i  requisiti  richiesti dal presente testo unico per
 l'ingresso nel territorio dello Stato.
 2.  Il respingimento con accompagnamento alla frontiera
 e'  altresi'  disposto  dal  questore  nei  confronti degli
 stranieri:
 a)   che   entrando   nel   territorio   dello  Stato
 sottraendosi   ai  controlli  di  frontiera,  sono  fermati
 all'ingresso o subito dopo;
 b)  che,  nelle  circostanze  di cui al comma 1, sono
 stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessita'
 di pubblico soccorso.
 3.  Il  vettore  che  ha  condotto  alla  frontiera uno
 straniero privo dei documenti di cui all'art. 4, o che deve
 essere  comunque respinto a norma del presente articolo, e'
 tenuto  a prenderlo immediatamente a carico ed a ricondurla
 nello  Stato  di provenienza, o in quello che ha rilasciato
 il  documento  di  viaggio  eventualmente in possesso del/o
 straniero.   Tale  disposizione  si  applica  anche  quando
 l'ingresso e' negato allo straniero in transito, qualora il
 vettore  che  avrebbe  dovuto  trasportarlo  nel  Paese  di
 destinazione  rifiuti  di  imbarcarlo  o le autorita' dello
 Stato  di  destinazione  gli abbiano negato l'ingresso o lo
 abbiano rinviato nello Stato.
 4.  Le  disposizioni  dei  commi  1,  2  e  3  e quelle
 dell'articolo  4,  commi  3  e 6, non si applicano nei casi
 previsti   dalle   disposizioni  vigenti  che  disciplinano
 l'asilo   politico,   il  riconoscimento  dello  status  di
 rifugiato,   ovvero  l'adozione  di  misure  di  protezione
 temporanea per motivi umanitari.
 5.  Per  lo straniero respinto e' prevista l'assistenza
 necessaria presso i valichi di frontiera.
 6.  I  respingimenti  di  cui al presente articolo sono
 registrati dall'autorita' di pubblica sicurezza».
 «Art.  13.  (Espulsione  amministrativa  legge  6 marzo
 1998, n. 40, art. 11). - 1. Per motivi di ordine pubblico o
 di  sicurezza  dello  Stato,  il Ministro dell'interno puo'
 disporre  l'espulsione  dello straniero anche non residente
 nel  territorio  dello Stato, dandone preventiva notizia al
 Presidente  del  Consiglio dei Ministri e al Ministro degli
 affari esteri.
 2.  L'espulsione  e'  disposta  dal  prefetto quando lo
 straniero:
 a) e' entrato nel territorio dello Stato sottraendosi
 ai  controlli di frontiera e non e' stato respinto ai sensi
 dell'art. 10;
 b)  si e' trattenuto nel territorio dello Stato senza
 aver   chiesto   il   permesso  di  soggiorno  nel  termine
 prescritto,  salvo  che  il  ritardo  sia  dipeso  da forza
 maggiore,  ovvero  quando il permesso di soggiorno e' stato
 revocato o annullato, ovvero e' scaduto da piu' di sessanta
 giorni e non e' stato chiesto il rinnovo;
 c)  appartiene  a  taluna  delle  categorie  indicate
 nell'art.  1  della  legge  27 dicembre 1956, n. 1423, come
 sostituto  dall'art. 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o
 nell'art.  1  della  legge  31 maggio  1965,  n.  575, come
 sostituito  dall'art.  13 della legge 13 settembre 1982, n.
 646.
 3.  L'espulsione  disposta  in  ogni  caso  con decreto
 motivato.  In  tal  caso  l'esecuzione del provvedimento e'
 sospesa  fino  a quando l'autorita' giudiziaria comunica la
 cessazione   delle   esigenze   processuali.  Il  questore,
 ottenuto  il  nulla  osta,  provvede  all'espulsione con le
 modalita'  di  cui  al  comma  4.  Il nulla osta si intende
 concesso qualora l'autorita' giudiziaria non provveda entro
 quindici  giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
 In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il
 questore  puo'  adottare la misura del trattenimento presso
 un centro di permanenza temporanea, ai sensi dell'art. 14.
 3-bis.  Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il
 giudice  rilascia  il  nulla osta all'atto della convalida,
 salvo  che  applichi  la misura della custodia cautelare in
 carcere  ai  sensi  dell'art.  391,  comma 5, del codice di
 procedura  penale,  o  che ricorra una delle ragioni per le
 quali  il  nulla osta puo' essere negato ai sensi del comma
 3.
 3-ter.  Le  disposizioni di cui al comma 3 si applicano
 anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo
 che  sia  stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi
 ragione  la  misura  della  custodia  cautelare  in carcere
 applicata  nei  suoi  confronti.  Il giudice, con lo stesso
 provvedimento  con  il quale revoca o dichiara l'estinzione
 della   misura,   decide   sul   rilascio  del  nulla  osta
 all'esecuzione   dell'espulsione.   Il   provvedimento   e'
 immediatamente comunicato al questore.
 3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter,
 il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se
 non  e' ancora stato emesso il provvedimento che dispone il
 giudizio,  pronuncia  sentenza di non luogo a procedere. E'
 sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo
 comma  dell'art.  240  del  codice  penale. Si applicano le
 disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14.
 3-quinquies.    Se   lo   straniero   espulso   rientra
 illegalmente  nel  territorio dello Stato prima del termine
 previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima
 del  termine  di  prescrizione  del reato piu' grave per il
 quale  si  era  proceduto  nei  suoi  confronti, si applica
 l'art.  345 del codice di procedura penale. Se lo straniero
 era  stato  scarcerato per decorrenza dei termini di durata
 massima   della   custodia   cautelare,   quest'ultima   e'
 ripristinata  a norma dell'art. 307 del codice di procedura
 penale.
 3-sexies.  Il nulla osta all'espulsione non puo' essere
 concesso qualora si proceda per uno o piu' delitti previsti
 dall'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura
 penale, nonche' dall'art. 12 del presente testo unico.
 4.  L'espulsione  e'  sempre  eseguita dal questore con
 accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica
 ad eccezione dei casi di cui al comma 5.
 5.  Nei  confronti dello straniero che si e' trattenuto
 nel  territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno
 e' scaduto di validita' da piu' di sessanta giorni e non ne
 e'   stato   chiesto   il  rinnovo,  l'espulsione  contiene
 l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il
 termine   di   quindici   giorni.   Il   questore   dispone
 l'accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero,
 qualora   il  prefetto  rilevi  il  concreto  pericolo  che
 quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento.
 5-bis.  Nei  casi  previsti  ai commi 4 e 5 il questore
 comunica  immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore
 dalla  sua  adozione,  al  giudice di pace territorialmente
 competente  il  provvedimento  con  il  quale  e'  disposto
 l'accompagnamento    alla   frontiera.   L'esecuzione   del
 provvedimento del questore di allontanamento dal territorio
 nazionale  e'  sospesa fino alla decisione sulla convalida.
 L'udienza   per   la  convalida  si  svolge  in  camera  di
 consiglio, con la partecipazione necessaria di un difensore
 tempestivamente   avvertito.   L'interessato  e'  anch'esso
 tempestivamente  informato  e  condotto nel luogo in cui il
 giudice  tiene  l'udienza.  Si applicano le disposizioni di
 cui  al  sesto  e al settimo periodo del comma 8, in quanto
 compatibili.   Il  giudice  provvede  alla  convalida,  con
 decreto  motivato,  entro  le  quarantotto  ore successive,
 verificata  l'osservanza  dei  termini,  la sussistenza dei
 requisiti   previsti   dal   presente  articolo  e  sentito
 l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del
 procedimento   di   convalida,   lo  straniero  espulso  e'
 trattenuto  in  uno  dei centri di permanenza temporanea ed
 assistenza,  di  cui all'art. 14, salvo che il procedimento
 possa essere definito nel luogo in cui e' stato adottato il
 provvedimento    di    allontanamento   anche   prima   del
 trasferimento  in  uno  dei  centri  disponibili. Quando la
 convalida  e' concessa, il provvedimento di accompagnamento
 alla  frontiera  diventa  esecutivo. Se la convalida non e'
 concessa   ovvero  non  e'  osservato  il  termine  per  la
 decisione,   il   provvedimento  del  questore  perde  ogni
 effetto.  Contro  il  decreto  di  convalida e' proponibile
 ricorso  per  cassazione.  Il relativo ricorso non sospende
 l'esecuzione  dell'allontanamento dal territorio nazionale.
 Il  termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di
 pace  deve  provvedere  alla  convalida decorre dal momento
 della comunicazione del provvedimento alla cancelleria.
 5-ter.  Al  fine  di  assicurare  la  tempestivita' del
 procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi
 4  e  5,  e all'art. 14, comma 1, le questure forniscono al
 giudice  di  pace, nei limiti delle risorse disponibili, il
 supporto  occorrente  e  la  disponibilita'  di  un  locale
 idoneo.
 6.- .
 7.  Il  decreto di espulsione e il provvedimento di cui
 al   comma   1   dell'art.  14,  nonche'  ogni  altro  atto
 concernente  l'ingresso,  il soggiorno e l'espulsione, sono
 comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle
 modalita' di impugnazione e ad una traduzione in una lingua
 da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua
 francese, inglese o spagnola.
 8.   Avverso  il  decreto  di  espulsione  puo'  essere
 presentato  unicamente  il  ricorso  al giudice di pace del
 luogo   in   cui   ha  sede  l'autorita'  che  ha  disposto
 l'espulsione.  Il  termine e' di sessanta giorni dalla data
 del   provvedimento  di  espulsione.  Il  giudice  di  pace
 accoglie   o   rigetta  il  ricorso,  decidendo  con  unico
 provvedimento  adottato,  in  ogni caso, entro venti giorni
 dalla  data  di  deposito del ricorso. Il ricorso di cui al
 presente    comma    puo'    essere    sottoscritto   anche
 personalmente,  ed e' presentato anche per il tramite della
 rappresentanza  diplomatica  o consolare italiana nel Paese
 di  destinazione.  La  sottoscrizione del ricorso, da parte
 della  persona  interessata,  e' autenticata dai funzionari
 delle   rappresentanze   diplomatiche   o   consolari   che
 provvedono   a  certificarne  l'autenticita'  e  ne  curano
 l'inoltro   all'autorita'   giudiziaria.  Lo  straniero  e'
 ammesso  all'assistenza legale da parte di un patrocinatore
 legale  di  fiducia  munito  di procura speciale rilasciata
 avanti  all'autorita'  consolare.  Lo straniero e' altresi'
 ammesso  al  gratuito  patrocinio  a  spese dello Stato, e,
 qualora  sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un
 difensore  designato  dal  giudice nell'ambito dei soggetti
 iscritti  nella  tabella  di cui all'art. 29 delle norme di
 attuazione,  di  coordinamento  e transitorie del codice di
 procedura  penale,  di cui al decreto legislativo 28 luglio
 1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un interprete.
 9. - .
 10. - .
 11.  Contro  il  decreto di espulsione emanato ai sensi
 del  comma 1 e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo
 regionale del Lazio, sede di Roma.
 12.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'art.  19,  lo
 straniero  espulso  e' rinviato allo Stato di appartenenza,
 ovvero,  quando  cio'  non  sia  possibile,  allo  Stato di
 provenienza.
 13.   Lo  straniero  espulso  non  puo'  rientrare  nel
 territorio  dello  Stato  senza una speciale autorizzazione
 del  Ministro  dell'interno.  In  caso  di trasgressione lo
 straniero e' punito con la reclusione da uno a quattro anni
 ed e' nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla
 frontiera.
 13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il
 trasgressore  del  divieto  di  reingresso e' punito con la
 reclusione  da uno a quattro anni. Allo straniero che, gia'
 denunciato  per  il  reato  di  cui al comma 13 ed espulso,
 abbia  fatto reingresso sul territorio nazionale si applica
 la pena della reclusione da uno a cinque anni.
 13-ter.  Per  i reati previsti dai commi 13 e 13-bis e'
 obbligatorio  l'arresto  dell'autore  del fatto anche fuori
 dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo.
 14.  Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di
 cui  al  comma  13  opera per un periodo di dieci anni. Nel
 decreto  di espulsione puo' essere previsto un termine piu'
 breve,  in  ogni  caso  non inferiore a cinque anni, tenuto
 conto  della  complessiva  condotta tenuta dall'interessato
 nel periodo di permanenza in Italia.
 15.  Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano
 allo   straniero   che  dimostri  sulla  base  di  elementi
 obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima
 della  data  di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998,
 n.  40. In tal caso, il questore puo' adottare la misura di
 cui all'art. 14, comma 1.
 16.  L  'onere  derivante  dal  comma  10  del presente
 articolo  e'  valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1997 e
 in lire 8 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.».
 «Art.  14.  -  1.  Quando non e' possibile eseguire con
 immediatezza  l'espulsione  mediante  accompagnamento  alla
 frontiera   ovvero   il   respingimento,   perche'  occorre
 procedere   al   soccorso   dello  straniero,  accertamenti
 supplementari  in ordine alla sua identita' o nazionalita',
 ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero
 per   l'indisponibilita'   di  vettore  o  altro  mezzo  di
 trasporto  idoneo, il questore dispone che lo straniero sia
 trattenuto  per  il tempo strettamente necessario presso il
 centro  di  permanenza temporanea e assistenza piu' vicino,
 tra   quelli  individuati  o  costituiti  con  decreto  del
 Ministro  dell'interno,  di  concerto con i Ministri per la
 solidarieta'  sociale  e  del  tesoro, del bilancio e della
 programmazione economica.
 2.  Lo straniero e' trattenuto nel centro con modalita'
 tali  da  assicurare  la  necessaria assistenza ed il pieno
 rispetto  della  sua  dignita'.  Oltre  a  quanto  previsto
 dall'art 2, comma 6, e' assicurata in ogni caso la liberta'
 di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.
 3.  Il  questore  del  luogo  in cui si trova il centro
 trasmette   copia   degli   atti   al   giudice   di   pace
 territorialmente   competente,   per  la  convalida,  senza
 ritardo  e  comunque entro le quarantotto ore dall'adozione
 del provvedimento.
 4.  L'udienza  per  la convalida si svolge in camera di
 consiglio  con la partecipazione necessaria di un difensore
 tempestivamente   avvertito.   L'interessato  e'  anch'esso
 tempestivamente  informato  e  condotto nel luogo in cui il
 giudice tiene l'udienza. Si applicano in quanto compatibili
 le  disposizioni  di  cui al sesto e al settimo periodo del
 comma 8  dell'art.  13.  Il giudice provvede alla convalida
 con  decreto motivato, entro le quarantotto ore successive,
 verificata  l'osservanza  dei  termini,  la sussistenza dei
 requisiti  previsti  dall'art.  13 e dal presente articolo,
 escluso   il   requisito  della  vicinanza  del  centro  di
 permanenza  temporanea  ed  assistenza di cui al comma 1, e
 sentito  l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa
 di  avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine
 per  la  decisione. La convalida puo' essere disposta anche
 in occasione della convalida del decreto di accompagnamento
 alla  frontiera,  nonche'  in  sede  di  esame  del ricorso
 avverso il provvedimento di espulsione.
 5.  La  convalida comporta la permanenza nel centro per
 un   periodo   di   complessivi   trenta   giorni.  Qualora
 l'accertamento  dell'identita' e della nazionalita', ovvero
 l'acquisizione  di  documenti per il viaggio presenti gravi
 difficolta',  il  giudice,  su  richiesta del questore, puo
 prorogare  il  termine  di  ulteriori  trenta giorni. Anche
 prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il
 respingimento,   dandone  comunicazione  senza  ritardo  al
 giudice.
 5-bis.  Quando  non  sia  stato possibile trattenere lo
 straniero presso un centro di permanenza temporanea, ovvero
 siano trascorsi i termini di permanenza senza aver eseguito
 l'espulsione  o  il  respingimento, il questore ordina allo
 straniero  di  lasciare  il territorio dello Stato entro il
 termine   di   cinque   giorni.   L'ordine   e'   dato  con
 provvedimento    scritto,   recante   l'indicazione   delle
 conseguenze penali della sua trasgressione.
 5-ter.  Lo  straniero  che senza giustificato motivo si
 trattiene   nel   territorio   dello  Stato  in  violazione
 dell'ordine  impartito  dal  questore  ai  sensi  del comma
 5-bis, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni se
 l'espulsione  e'  stata  disposta per ingresso illegale sul
 territorio  nazionale  ai  sensi  dell'art.  13,  comma  2,
 lettere  a) e c), ovvero per non aver richiesto il permesso
 di  soggiorno nel termine prescritto in assenza di cause di
 forza   maggiore,  ovvero  per  essere  stato  il  permesso
 revocato  o  annullato.  Si applica la pena dell'arresto da
 sei  mesi  ad  un  anno  se  l'espulsione e' stata disposta
 perche'  il  permesso  di  soggiorno  e' scaduto da piu' di
 sessanta  giorni e non ne e' stato richiesto il rinnovo. In
 ogni caso si procede all'adozione di un nuovo provvedimento
 di  espulsione  con  accompagnamento alla frontiera a mezzo
 della forza pubblica.
 5-quater.  Lo straniero gia' espulso ai sensi del comma
 5-ter,  primo  periodo,  che  viene  trovato, in violazione
 delle  norme del presente testo unico, nel territorio dello
 Stato  e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se
 l'ipotesi  riguarda lo straniero espulso ai sensi del comma
 5-ter,  secondo  periodo, la pena e' la reclusione da uno a
 quattro anni.
 5-quinquies.  Per  i  reati  previsti  ai commi 5-ter e
 5-quater  si  procede  con  rito  direttissimo.  Al fine di
 assicurare   l'esecuzione   dell'espulsione,   il  questore
 dispone  i  provvedimenti  di  cui  al comma 1. Per i reati
 previsti  dall'art.  5-ter,  primo  periodo,  e 5-quater e'
 obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto.
 6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al
 comma  5 e' proponibile ricorso per cassazione. Il relativo
 ricorso non sospende l'esecuzione della misura.
 7.  lI  questore,  avvalendosi  della  forza  pubblica,
 adotta  efficaci misure di vigilanza affinche' lo straniero
 non  si  allontani  indebitamente  dal  centro e provvede a
 ripristinare  senza ritardo la misura nel caso questa venga
 violata.
 8.  Ai fini dell'accompagnarnento anche collettivo alla
 frontiera,   possono   essere   stipulate  convenzioni  con
 soggetti  che esercitano trasporti di linea o con organismi
 anche  internazionali  che svolgono attivita' di assistenza
 per stranieri.
 9.   oltre   a   quanto  previsto  dal  regolamento  di
 attuazione  e  dalle  norme in materia di giurisdizione, il
 Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per
 l'esecuzione  di  quanto  disposto  dal  presente articolo,
 anche  mediante convenzioni con altre amministrazioni dello
 Stato,   con   gli   enti   locali,  con  i  proprietari  o
 concessionari  di  aree,  strutture  e  altre installazioni
 nonche'  per  la  fornitura  di  beni  e servizi. Eventuali
 deroghe  alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e
 di  contabilita'  sono adottate di concerto con il Ministro
 del   tesoro,   del   bilancio   e   della   programmazione
 economica.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. Procedura di consultazione fra gli Stati membri
 1.   L'accertamento  della  situazione  concernente  gli  stranieri destinatari  della  decisione  di allontanamento viene effettuata dal dipartimento  della  pubblica  sicurezza  del Ministero dell'interno, avvalendosi  del  Servizio  per  la  cooperazione  internazionale  di polizia  che  utilizzera'  i  canali  di  consultazione utili ai fini dell'accertamento richiesto.
 2.  Il  Ministero  dell'interno provvedera' a comunicare allo Stato membro autore della decisione di allontanamento l'avvenuta esecuzione della medesima.
 |  |  |  | Art. 4. Trattamento di dati personali
 1.  Per il trattamento dei dati personali derivanti dall'attuazione del  presente  decreto  si  applicano  le  disposizioni del codice in materia   di  protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
 
 
 
 Nota all'articolo 4:
 - Il  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, reca:
 «Codice in materia di protezione dei dati personali.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 5. Ricorsi
 1.  Avverso  il  provvedimento  di  esecuzione  delle  decisioni di allontanamento  di  cui  all'articolo  2, comma 2, l'interessato puo' proporre ricorso all'autorita' giudiziaria prevista dall'articolo 13, comma 8, del testo unico, del luogo in cui ha sede l'autorita' che ha emesso il provvedimento impugnato.
 
 
 
 Nota all'articolo 5:
 - Per  l'art.  13,  comma 8, del testo unico, vedi note
 all'art. 2.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 6. Casi di esclusione
 1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, sono fatte salve le  disposizioni  internazionali  e  comunitarie sulla individuazione dello  Stato competente per l'esame della domanda di asilo presentata in  uno  degli  Stati  membri  dell'Unione  europea  e gli accordi di riammissione vigenti tra l'Italia e gli Stati membri.
 2. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le decisioni di   allontanamento   adottate   in   contrasto  con  le  Convenzioni internazionali  in  vigore  in  materia  di diritti dell'uomo e delle liberta'  fondamentali,  nonche'  in  contrasto con l'articolo 19 del testo unico.
 
 
 
 Nota all'articolo 6:
 - L'art. 9, del testo unico, cosi' recita:
 «Art.  19  (Divieti  di espulsione e di respingimento -
 Legge  6  marzo  1998,  n. 40, articolo 17). - 1. In nessun
 caso  puo'  disporsi  l'espulsione o il respingimento verso
 uno  Stato  in  cui  lo  straniero  possa essere oggetto di
 persecuzione  per  motivi di razza, di sesso, di lingua, di
 cittadinanza,  di  religione,  di  opinioni  politiche,  di
 condizioni  personali  o sociali, ovvero possa rischiare di
 essere  rinviato  verso  un  altro  Stato nel quale non sia
 protetto dalla persecuzione.
 2.  Non  e' consentita l'espulsione, salvo che nei casi
 previsti dall'art. 13, comma 1, nei confronti:
 a) degli  stranieri minori di anni diciotto, salvo il
 diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;
 b) degli   stranieri   in  possesso  della  carta  di
 soggiorno, salvo il disposto dell'art. 9;
 c) degli  stranieri  conviventi  con parenti entro il
 quarto grado o con il coniuge, di nazionalita' italiana;
 d) delle  donne in stato di gravidanza o nei sei mesi
 successivi alla nascita del figlio cui provvedono.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 7. Costi
 1.  Se le decisioni di allontanamento non possono essere eseguite a spese  dello  straniero  interessato  lo  Stato  autore  e  lo  Stato esecutore  compensano  tra  loro gli squilibri finanziari che possono risultare dall'applicazione del presente decreto, secondo i criteri e le  modalita' previste dalla decisione 2004/191/CE del Consiglio, del 23 febbraio 2004.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 10 gennaio 2005
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Buttiglione,  Ministro per le politiche
 comunitarie
 Pisanu, Ministro dell'interno
 Fini, Ministro degli affari esteri
 Castelli, Ministro della giustizia
 Siniscalco,  Ministro  dell'economia  e
 delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 
 
 Nota all'articolo 7:
 - La  decisione  2004/191/CE e' pubblicata in GUCE n. L
 60 del 27 febbraio 2004.
 
 
 
 
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