Gazzetta n. 38 del 16 febbraio 2005 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 10 gennaio 2005, n. 12
Attuazione della direttiva 2001/40/CE relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di Paesi terzi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento di cittadini di Paesi terzi;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato A;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 2004;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art.1.
Finalita'
1. Il presente decreto non si applica ai familiari dei cittadini dell'Unione europea che hanno esercitato il proprio diritto alla libera circolazione.
2. Per familiari di cittadini dell'Unione europea si intendono il coniuge, i discendenti diretti o quelli del coniuge di eta' inferiore ai 21 anni o a carico, gli ascendenti diretti a carico del cittadino o del coniuge.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La direttiva 2001/40/CE e' pubblicata nella GUCE n.
legge 149 del 2 giugno 2001.
- L'art. 1 e l'allegato A della legge 31 ottobre 2003,
n. 306, (Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee. legge comunitaria 2003) cosi' recita:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie.) - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i decreti
legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni
dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi
parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto
per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei
trenta giorni che precedono la scadenza dei termini
previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi
sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla
presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura
indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del
comma 1.
5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
comma, della Costituzione, i decreti legislativi
eventualmente adottati nelle materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome di
Trento e Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le
province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la
propria normativa, di attuazione, alla data di scadenza del
termine stabilito per l'attuazione della normativa
comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla
data di entrata in vigore della normativa di attuazione
adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel
rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
e dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione
dello Stato».
«Allegato A
(Articolo 1, commi 1 e 3)
2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa
al riconoscimento reciproco delle decisioni di
allontanamento dei cittadini di Paesi terzi.
2002/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 febbraio 2002, sulle formalita' di dichiarazione delle
navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri
della Comunita'.
2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 ottobre 2002, che modifica le direttive 90/425/CEE e
92/118/CEE del Consiglio con riguardo alle norme sanitarie
relative ai sottoprodotti di origine animale.
2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema
comunitario di monitoraggio del traffico navale e
d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del
Consiglio.
2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita.
2002/86/CE della Commissione, del 6 novembre 2002,
recante modifica della direttiva 2001/101/CE per quanto
concerne il termine a partire da cui sono vietati gli
scambi di prodotti non conformi alla direttiva 2000/13/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio.
2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia.
2002/93/CE del Consiglio, del 3 dicembre 2002, che
modifica la direttiva 77/388/CEE, con riguardo alla proroga
della facolta' di autorizzare gli Stati membri ad applicare
un'aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta
intensita' di lavoro.
2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualita' e di
sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la
conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei
suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001.
2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che
stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la
trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di
prodotti di origine animale destinati al consumo umano.
2003/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a
migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie
transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime
comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali
controversie.
2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante
norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo
negli Stati membri.
2003/12/CE della Commissione, del 3 febbraio 2003,
riguardante la riclassificazione delle protesi mammarie nel
quadro della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del
14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici.
2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 febbraio 2003, che modifica la direttiva 76/768/CEE del
Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative ai prodotti cosmetici.
2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'8 maggio 2003, sulla promozione dell'uso dei
biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei
trasporti.
2003/32/CE della Commissione, del 23 aprile 2003,
recante modalita' specifiche relative ai requisiti previsti
dalla direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno
1993, per i dispositivi medici fabbricati con tessuti di
origine animale.
2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia
di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di
pagamenti di interessi.
2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003,
concernente il regime fiscale comune applicabile ai
pagamenti di interessi e di canoni fra societa' consociate
di Stati membri diversi.
2003/61/CE del Consiglio, del 18 giugno 2003, recante
modifica delle direttive 66/401/CEE relativa alla
commercializzazione delle sementi di piante foraggere,
66/402/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi
di cereali, 68/193/CEE relativa alla commercializzazione
dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite,
92/33/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine
di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi,
ad eccezione delle sementi, 92/34/CEE relativa alla
commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle
piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla
produzione di frutti, 98/56/CE relativa alla
commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle
piante ornamentali, 2002/54/CE relativa alla
commercializzazione delle sementi di barbabietole,
2002/55/CE relativa alla commercializzazione delle sementi
di ortaggi, 2002/56/CE relativa alla commercializzazione
dei tuberi seme di patate, e 2002/57/CE relativa alla
commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da
fibra, per quanto riguarda le analisi comparative
comunitarie.»
Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, reca:
«testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero».
La legge 23 agosto 1988, n. 400 reca: «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri».



 
Art. 2.
Decisioni di allontanamento e misure di esecuzione
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 23 e 96 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, ratificata con legge 30 settembre 1993, n. 388, ai fini del presente decreto, le decisioni di allontanamento, adottate dalle competenti autorita' nazionali, sono i provvedimenti di respingimento e di espulsione disposti, rispettivamente, dal Questore, dal Ministro dell'interno e dal Prefetto, ai sensi degli articoli 10 e 13 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, di seguito denominato: «testo unico», nonche' i corrispondenti provvedimenti di allontanamento adottati dalle competenti autorita' di uno Stato membro dell'Unione europea.
2. L'autorita' nazionale competente ad adottare una misura di esecuzione per l'attuazione di una decisione di allontanamento adottata da un altro Stato membro dell'Unione europea e' il Prefetto che provvede, secondo la procedura di cui all'articolo 13, comma 3, del testo unico, previa eventuale acquisizione, dallo Stato membro autore della decisione di allontanamento, dei documenti necessari per comprovare l'attualita' della medesima decisione, anche attraverso i canali di consultazione di cui all'articolo 3 del presente decreto.
3. All'esecuzione dell'espulsione provvede il Questore, secondo le modalita' di cui all'articolo 13 e all'articolo 14 del testo unico.
4. L'esecuzione dell'espulsione, nei confronti di uno straniero in possesso di un titolo di soggiorno, puo' essere disposta, previa revoca del provvedimento autorizzativo, ai sensi dell'articolo 5, commi 5 e 6, del testo unico, da parte dell'autorita' che lo ha rilasciato.



Note all'articolo 2:
Gli articoli 5, commi 5 e 6, 10, 13 e 14 del citato
decreto legislativon, 286 del 1998, cosi' recitano:
«5. il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono
rifiutati e, se il permesso di soggiorno e' stato
rilasciato, esso e' revocato quando mancano o vengono a
mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno
nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti
nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si
tratti di irregolarita' amministrative sanabili.
6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno
possono essere altresi' adottati sulla base di convenzioni
o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando
lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno
applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che
ricorrano seri motivi, in particolare di carattere
umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o
internazionali dello Stato italiano».
«Art. 10 (Respingimento Legge 6 marzo 1998, n. 40,
articolo 8). - 1. La polizia di frontiera respinge gli
stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza
avere i requisiti richiesti dal presente testo unico per
l'ingresso nel territorio dello Stato.
2. Il respingimento con accompagnamento alla frontiera
e' altresi' disposto dal questore nei confronti degli
stranieri:
a) che entrando nel territorio dello Stato
sottraendosi ai controlli di frontiera, sono fermati
all'ingresso o subito dopo;
b) che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono
stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessita'
di pubblico soccorso.
3. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno
straniero privo dei documenti di cui all'art. 4, o che deve
essere comunque respinto a norma del presente articolo, e'
tenuto a prenderlo immediatamente a carico ed a ricondurla
nello Stato di provenienza, o in quello che ha rilasciato
il documento di viaggio eventualmente in possesso del/o
straniero. Tale disposizione si applica anche quando
l'ingresso e' negato allo straniero in transito, qualora il
vettore che avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di
destinazione rifiuti di imbarcarlo o le autorita' dello
Stato di destinazione gli abbiano negato l'ingresso o lo
abbiano rinviato nello Stato.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 e quelle
dell'articolo 4, commi 3 e 6, non si applicano nei casi
previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano
l'asilo politico, il riconoscimento dello status di
rifugiato, ovvero l'adozione di misure di protezione
temporanea per motivi umanitari.
5. Per lo straniero respinto e' prevista l'assistenza
necessaria presso i valichi di frontiera.
6. I respingimenti di cui al presente articolo sono
registrati dall'autorita' di pubblica sicurezza».
«Art. 13. (Espulsione amministrativa legge 6 marzo
1998, n. 40, art. 11). - 1. Per motivi di ordine pubblico o
di sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno puo'
disporre l'espulsione dello straniero anche non residente
nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al
Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro degli
affari esteri.
2. L'espulsione e' disposta dal prefetto quando lo
straniero:
a) e' entrato nel territorio dello Stato sottraendosi
ai controlli di frontiera e non e' stato respinto ai sensi
dell'art. 10;
b) si e' trattenuto nel territorio dello Stato senza
aver chiesto il permesso di soggiorno nel termine
prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza
maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno e' stato
revocato o annullato, ovvero e' scaduto da piu' di sessanta
giorni e non e' stato chiesto il rinnovo;
c) appartiene a taluna delle categorie indicate
nell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come
sostituto dall'art. 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o
nell'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come
sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n.
646.
3. L'espulsione disposta in ogni caso con decreto
motivato. In tal caso l'esecuzione del provvedimento e'
sospesa fino a quando l'autorita' giudiziaria comunica la
cessazione delle esigenze processuali. Il questore,
ottenuto il nulla osta, provvede all'espulsione con le
modalita' di cui al comma 4. Il nulla osta si intende
concesso qualora l'autorita' giudiziaria non provveda entro
quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il
questore puo' adottare la misura del trattenimento presso
un centro di permanenza temporanea, ai sensi dell'art. 14.
3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il
giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida,
salvo che applichi la misura della custodia cautelare in
carcere ai sensi dell'art. 391, comma 5, del codice di
procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le
quali il nulla osta puo' essere negato ai sensi del comma
3.
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano
anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo
che sia stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi
ragione la misura della custodia cautelare in carcere
applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso
provvedimento con il quale revoca o dichiara l'estinzione
della misura, decide sul rilascio del nulla osta
all'esecuzione dell'espulsione. Il provvedimento e'
immediatamente comunicato al questore.
3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter,
il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se
non e' ancora stato emesso il provvedimento che dispone il
giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. E'
sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo
comma dell'art. 240 del codice penale. Si applicano le
disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14.
3-quinquies. Se lo straniero espulso rientra
illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine
previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima
del termine di prescrizione del reato piu' grave per il
quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica
l'art. 345 del codice di procedura penale. Se lo straniero
era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata
massima della custodia cautelare, quest'ultima e'
ripristinata a norma dell'art. 307 del codice di procedura
penale.
3-sexies. Il nulla osta all'espulsione non puo' essere
concesso qualora si proceda per uno o piu' delitti previsti
dall'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura
penale, nonche' dall'art. 12 del presente testo unico.
4. L'espulsione e' sempre eseguita dal questore con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica
ad eccezione dei casi di cui al comma 5.
5. Nei confronti dello straniero che si e' trattenuto
nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno
e' scaduto di validita' da piu' di sessanta giorni e non ne
e' stato chiesto il rinnovo, l'espulsione contiene
l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il
termine di quindici giorni. Il questore dispone
l'accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero,
qualora il prefetto rilevi il concreto pericolo che
quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento.
5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore
comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore
dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente
competente il provvedimento con il quale e' disposto
l'accompagnamento alla frontiera. L'esecuzione del
provvedimento del questore di allontanamento dal territorio
nazionale e' sospesa fino alla decisione sulla convalida.
L'udienza per la convalida si svolge in camera di
consiglio, con la partecipazione necessaria di un difensore
tempestivamente avvertito. L'interessato e' anch'esso
tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il
giudice tiene l'udienza. Si applicano le disposizioni di
cui al sesto e al settimo periodo del comma 8, in quanto
compatibili. Il giudice provvede alla convalida, con
decreto motivato, entro le quarantotto ore successive,
verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei
requisiti previsti dal presente articolo e sentito
l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del
procedimento di convalida, lo straniero espulso e'
trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea ed
assistenza, di cui all'art. 14, salvo che il procedimento
possa essere definito nel luogo in cui e' stato adottato il
provvedimento di allontanamento anche prima del
trasferimento in uno dei centri disponibili. Quando la
convalida e' concessa, il provvedimento di accompagnamento
alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non e'
concessa ovvero non e' osservato il termine per la
decisione, il provvedimento del questore perde ogni
effetto. Contro il decreto di convalida e' proponibile
ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende
l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale.
Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di
pace deve provvedere alla convalida decorre dal momento
della comunicazione del provvedimento alla cancelleria.
5-ter. Al fine di assicurare la tempestivita' del
procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi
4 e 5, e all'art. 14, comma 1, le questure forniscono al
giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il
supporto occorrente e la disponibilita' di un locale
idoneo.
6.- .
7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui
al comma 1 dell'art. 14, nonche' ogni altro atto
concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono
comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle
modalita' di impugnazione e ad una traduzione in una lingua
da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua
francese, inglese o spagnola.
8. Avverso il decreto di espulsione puo' essere
presentato unicamente il ricorso al giudice di pace del
luogo in cui ha sede l'autorita' che ha disposto
l'espulsione. Il termine e' di sessanta giorni dalla data
del provvedimento di espulsione. Il giudice di pace
accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico
provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni
dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al
presente comma puo' essere sottoscritto anche
personalmente, ed e' presentato anche per il tramite della
rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese
di destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte
della persona interessata, e' autenticata dai funzionari
delle rappresentanze diplomatiche o consolari che
provvedono a certificarne l'autenticita' e ne curano
l'inoltro all'autorita' giudiziaria. Lo straniero e'
ammesso all'assistenza legale da parte di un patrocinatore
legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata
avanti all'autorita' consolare. Lo straniero e' altresi'
ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e,
qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un
difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti
iscritti nella tabella di cui all'art. 29 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un interprete.
9. - .
10. - .
11. Contro il decreto di espulsione emanato ai sensi
del comma 1 e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo
regionale del Lazio, sede di Roma.
12. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, lo
straniero espulso e' rinviato allo Stato di appartenenza,
ovvero, quando cio' non sia possibile, allo Stato di
provenienza.
13. Lo straniero espulso non puo' rientrare nel
territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione
del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo
straniero e' punito con la reclusione da uno a quattro anni
ed e' nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla
frontiera.
13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il
trasgressore del divieto di reingresso e' punito con la
reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che, gia'
denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso,
abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica
la pena della reclusione da uno a cinque anni.
13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e 13-bis e'
obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori
dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo.
14. Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di
cui al comma 13 opera per un periodo di dieci anni. Nel
decreto di espulsione puo' essere previsto un termine piu'
breve, in ogni caso non inferiore a cinque anni, tenuto
conto della complessiva condotta tenuta dall'interessato
nel periodo di permanenza in Italia.
15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano
allo straniero che dimostri sulla base di elementi
obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima
della data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998,
n. 40. In tal caso, il questore puo' adottare la misura di
cui all'art. 14, comma 1.
16. L 'onere derivante dal comma 10 del presente
articolo e' valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1997 e
in lire 8 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.».
«Art. 14. - 1. Quando non e' possibile eseguire con
immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla
frontiera ovvero il respingimento, perche' occorre
procedere al soccorso dello straniero, accertamenti
supplementari in ordine alla sua identita' o nazionalita',
ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero
per l'indisponibilita' di vettore o altro mezzo di
trasporto idoneo, il questore dispone che lo straniero sia
trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il
centro di permanenza temporanea e assistenza piu' vicino,
tra quelli individuati o costituiti con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la
solidarieta' sociale e del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
2. Lo straniero e' trattenuto nel centro con modalita'
tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno
rispetto della sua dignita'. Oltre a quanto previsto
dall'art 2, comma 6, e' assicurata in ogni caso la liberta'
di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.
3. Il questore del luogo in cui si trova il centro
trasmette copia degli atti al giudice di pace
territorialmente competente, per la convalida, senza
ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione
del provvedimento.
4. L'udienza per la convalida si svolge in camera di
consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore
tempestivamente avvertito. L'interessato e' anch'esso
tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il
giudice tiene l'udienza. Si applicano in quanto compatibili
le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del
comma 8 dell'art. 13. Il giudice provvede alla convalida
con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive,
verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei
requisiti previsti dall'art. 13 e dal presente articolo,
escluso il requisito della vicinanza del centro di
permanenza temporanea ed assistenza di cui al comma 1, e
sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa
di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine
per la decisione. La convalida puo' essere disposta anche
in occasione della convalida del decreto di accompagnamento
alla frontiera, nonche' in sede di esame del ricorso
avverso il provvedimento di espulsione.
5. La convalida comporta la permanenza nel centro per
un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora
l'accertamento dell'identita' e della nazionalita', ovvero
l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi
difficolta', il giudice, su richiesta del questore, puo
prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche
prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il
respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al
giudice.
5-bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo
straniero presso un centro di permanenza temporanea, ovvero
siano trascorsi i termini di permanenza senza aver eseguito
l'espulsione o il respingimento, il questore ordina allo
straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il
termine di cinque giorni. L'ordine e' dato con
provvedimento scritto, recante l'indicazione delle
conseguenze penali della sua trasgressione.
5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si
trattiene nel territorio dello Stato in violazione
dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma
5-bis, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni se
l'espulsione e' stata disposta per ingresso illegale sul
territorio nazionale ai sensi dell'art. 13, comma 2,
lettere a) e c), ovvero per non aver richiesto il permesso
di soggiorno nel termine prescritto in assenza di cause di
forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso
revocato o annullato. Si applica la pena dell'arresto da
sei mesi ad un anno se l'espulsione e' stata disposta
perche' il permesso di soggiorno e' scaduto da piu' di
sessanta giorni e non ne e' stato richiesto il rinnovo. In
ogni caso si procede all'adozione di un nuovo provvedimento
di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo
della forza pubblica.
5-quater. Lo straniero gia' espulso ai sensi del comma
5-ter, primo periodo, che viene trovato, in violazione
delle norme del presente testo unico, nel territorio dello
Stato e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se
l'ipotesi riguarda lo straniero espulso ai sensi del comma
5-ter, secondo periodo, la pena e' la reclusione da uno a
quattro anni.
5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e
5-quater si procede con rito direttissimo. Al fine di
assicurare l'esecuzione dell'espulsione, il questore
dispone i provvedimenti di cui al comma 1. Per i reati
previsti dall'art. 5-ter, primo periodo, e 5-quater e'
obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto.
6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al
comma 5 e' proponibile ricorso per cassazione. Il relativo
ricorso non sospende l'esecuzione della misura.
7. lI questore, avvalendosi della forza pubblica,
adotta efficaci misure di vigilanza affinche' lo straniero
non si allontani indebitamente dal centro e provvede a
ripristinare senza ritardo la misura nel caso questa venga
violata.
8. Ai fini dell'accompagnarnento anche collettivo alla
frontiera, possono essere stipulate convenzioni con
soggetti che esercitano trasporti di linea o con organismi
anche internazionali che svolgono attivita' di assistenza
per stranieri.
9. oltre a quanto previsto dal regolamento di
attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il
Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per
l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo,
anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello
Stato, con gli enti locali, con i proprietari o
concessionari di aree, strutture e altre installazioni
nonche' per la fornitura di beni e servizi. Eventuali
deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e
di contabilita' sono adottate di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.».



 
Art. 3.
Procedura di consultazione fra gli Stati membri
1. L'accertamento della situazione concernente gli stranieri destinatari della decisione di allontanamento viene effettuata dal dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, avvalendosi del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia che utilizzera' i canali di consultazione utili ai fini dell'accertamento richiesto.
2. Il Ministero dell'interno provvedera' a comunicare allo Stato membro autore della decisione di allontanamento l'avvenuta esecuzione della medesima.
 
Art. 4.
Trattamento di dati personali
1. Per il trattamento dei dati personali derivanti dall'attuazione del presente decreto si applicano le disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.



Nota all'articolo 4:
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, reca:
«Codice in materia di protezione dei dati personali.».



 
Art. 5.
Ricorsi
1. Avverso il provvedimento di esecuzione delle decisioni di allontanamento di cui all'articolo 2, comma 2, l'interessato puo' proporre ricorso all'autorita' giudiziaria prevista dall'articolo 13, comma 8, del testo unico, del luogo in cui ha sede l'autorita' che ha emesso il provvedimento impugnato.



Nota all'articolo 5:
- Per l'art. 13, comma 8, del testo unico, vedi note
all'art. 2.



 
Art. 6.
Casi di esclusione
1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, sono fatte salve le disposizioni internazionali e comunitarie sulla individuazione dello Stato competente per l'esame della domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri dell'Unione europea e gli accordi di riammissione vigenti tra l'Italia e gli Stati membri.
2. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le decisioni di allontanamento adottate in contrasto con le Convenzioni internazionali in vigore in materia di diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, nonche' in contrasto con l'articolo 19 del testo unico.



Nota all'articolo 6:
- L'art. 9, del testo unico, cosi' recita:
«Art. 19 (Divieti di espulsione e di respingimento -
Legge 6 marzo 1998, n. 40, articolo 17). - 1. In nessun
caso puo' disporsi l'espulsione o il respingimento verso
uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di
persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di
cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di
condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di
essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia
protetto dalla persecuzione.
2. Non e' consentita l'espulsione, salvo che nei casi
previsti dall'art. 13, comma 1, nei confronti:
a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il
diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;
b) degli stranieri in possesso della carta di
soggiorno, salvo il disposto dell'art. 9;
c) degli stranieri conviventi con parenti entro il
quarto grado o con il coniuge, di nazionalita' italiana;
d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi
successivi alla nascita del figlio cui provvedono.».



 
Art. 7.
Costi
1. Se le decisioni di allontanamento non possono essere eseguite a spese dello straniero interessato lo Stato autore e lo Stato esecutore compensano tra loro gli squilibri finanziari che possono risultare dall'applicazione del presente decreto, secondo i criteri e le modalita' previste dalla decisione 2004/191/CE del Consiglio, del 23 febbraio 2004.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 10 gennaio 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Pisanu, Ministro dell'interno
Fini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Siniscalco, Ministro dell'economia e
delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli



Nota all'articolo 7:
- La decisione 2004/191/CE e' pubblicata in GUCE n. L
60 del 27 febbraio 2004.



 
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