Gazzetta n. 37 del 15 febbraio 2005 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 24 dicembre 2004, n. 335
Attuazione della direttiva 2002/6/CE sulle formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri della Comunita'.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato A;
Vista la direttiva 2002/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, sulle formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri della Comunita';
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2004;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri e della giustizia;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) Convenzione FAL dell'IMO: la Convenzione sulla facilitazione nel traffico marittimo internazionale adottata dalla Conferenza internazionale sulla facilitazione dei viaggi e dei trasporti marittimi il 9 aprile 1965;
b) nave: qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, anche a scopo di rimorchio, di pesca, di diporto, o altro scopo, ai sensi dell'articolo 136 del codice della navigazione;
c) provviste di bordo: le merci diverse dalle attrezzature e dalle parti di ricambio, destinate ad essere utilizzate a bordo della nave, tra cui merci in vendita ai passeggeri e ai membri dell'equipaggio, combustibile, lubrificanti;
d) attrezzature della nave: i beni mobili non di consumo, diversi dalle parti di ricambio, destinati ad essere usati a bordo della nave, tra cui accessori quali scialuppe di salvataggio, dispositivi salvagente, mobilio, armamenti ed elementi simili;
e) parti di ricambio: le parti utilizzate per la riparazione o la sostituzione, destinate ad essere integrate nella struttura della nave che le trasporta;
f) effetti personali dell'equipaggio: gli indumenti, gli oggetti di uso quotidiano ed altri articoli, compreso il denaro, appartenenti all'equipaggio e trasportati sulla nave;
g) equipaggio: l'insieme delle persone iscritte nel ruolo dell'equipaggio, arruolate per svolgere durante il viaggio mansioni operative o il servizio di bordo.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato ii rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- L'art. 1 e l'allegato A della legge 31 ottobre 2003,
n. 306, (Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee, legge Comunitaria 2003), cosi' recitano:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i decreti
legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economa e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni
dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi
parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto
per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei
trenta giorni che precedono la scadenza del termini
previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi
sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla
presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura
indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del
comma 1.
5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
comma, della Costituzione, i decreti legislativi
eventualmente adottati nelle materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le
province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la
propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del
termine stabilito per l'attuazione della normativa
comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla
data di entrata in vigore della normativa di attuazione
adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel
rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
e dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione
dello Stato.».
«Allegato A
(Articolo 1, commi 1 e 3)
2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa
al riconoscimento reciproco delle decisioni di
allontanamento dei cittadini di Paesi terzi.
2002/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 febbraio 2002, sulle formalita' di dichiarazione delle
navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri
della Comunita'.
2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 ottobre 2002, che modifica le direttive 90/425/CEE e
92/118/CEE del Consiglio con riguardo alle norme sanitarie
relative ai sottoprodotti di origine animale.
2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema
comunitario di monitoraggio del traffico navale e
d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del
Consiglio.
2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita.
2002/86/CE della Commissione, del 6 novembre 2002,
recante modifica della direttiva 2001/101/CE per quanto
concerne il termine a partire da cui sono vietati gli
scambi di prodotti non conformi alla direttiva 2000/13/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio.
2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia.
2002/93/CE del Consiglio, del 3 dicembre 2002, che
modifica la direttiva 77/388/CEE, con riguardo alla proroga
della facolta' di autorizzare gli Stati membri ad applicare
un'aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta
intensita' di lavoro.
2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualita' e di
sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la
conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei
suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001.
2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che
stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la
trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di
prodotti di origine animale destinati al consumo umano.
2003/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a
migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie
transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime
comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali
controversie.
2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante
norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo
negli Stati membri.
2003/12/CE della Commissione, del 3 febbraio 2003,
riguardante la riclassificazione delle protesi mammarie nel
quadro della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del
14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici.
2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 febbraio 2003, che modifica la direttiva 76/768/CEE del
Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative ai prodotti cosmetici.
2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'8 maggio 2003, sulla promozione dell'uso dei
biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei
trasporti.
2003/32/CE della Commissione, del 23 aprile 2003,
recante modalita' specifiche relative ai requisiti previsti
dalla direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno
1993, per i dispositivi medici fabbricati con tessuti di
origine animale.
2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia
di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di
pagamenti di interessi.
2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003,
concernente il regime fiscale comune applicabile ai
pagamenti di interessi e di canoni fra societa' consociate
di Stati membri diversi.
2003/61/CE del Consiglio, del 18 giugno 2003, recante
modifica delle direttive 66/401/CEE relativa alla
commercializzazione delle sementi di piante foraggere,
66/402/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi
di cereali, 68/193/CEE relativa alla commercializzazione
dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite,
92/33/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine
di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi,
ad eccezione delle sementi, 92/34/CEE relativa alla
commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle
piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla
produzione di frutti, 98/56/CE relativa alla
commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle
piante ornamentali, 2002/54/CE relativa alla
commercializzazione delle sementi di barbabietole,
2002/55/CE relativa alla commercializzazione delle sementi
di ortaggi, 2002/56/CE relativa alla commercializzazione
dei tuberi seme di patate, e 2002/57/CE relativa alla
commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da
fibra, per quanto riguarda le analisi comparative
comunitarie.».
- La direttiva 2002/6/CE e' pubblicata in GUCE n. L 67
del 9 marzo 2002.
- Il decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, reca: «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa».
- Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, reca:
«Norme in materia di sistemi informativi automatizzati
delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma
1, della legge 23 ottobre 1992, 421».
- L'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n.
421 (Delega al Governo per la realizzazione e la revisione
delle discipline in materia di sanita' di pubblico impiego,
di previdenza e di finanza territoriale), cosi' recita:
«Art. 2 (Pubblico impiego). - 1. Il Governo della
Repubblica e' delegato a emanare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge uno o piu'
decreti legislativi, diretti al contenimento, alla
razionalizzazione e al controllo della spesa per il settore
del pubblico impiego, al miglioramento dell'efficienza e
della produttivita', nonche' alla sua riorganizzazione; a
tal fine e' autorizzato a:
a) prevedere, con uno o piu' decreti, salvi i limiti
collegati al perseguimento degli interessi generali cui
l'organizzazione e l'azione delle pubbliche amministrazioni
sono indirizzate, che i rapporti di lavoro e di impiego dei
dipendenti delle amministrazioni dello Stato e degli altri
enti di cui agli articoli 1, primo comma, e 26, primo
comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, siano ricondotti
sotto la disciplina del diritto civile e siano regolati
mediante contratti individuali e collettivi; prevedere una
disciplina transitoria idonea ad assicurare la graduale
sostituzione del regime attualmente in vigore nel settore
pubblico con quello stabilito in base al presente articolo;
prevedere nuove forme di partecipazione delle
rappresentanze del personale ai fini dell'organizzazione
del lavoro nelle amministrazioni;
b) prevedere criteri di rappresentativita' ai fini
dei diritti sindacali e della contrattazione compatibili
con le norme costituzionali; prevedere strumenti per la
rappresentanza negoziale della parte pubblica, autonoma ed
obbligatoria, mediante un apposito organismo tecnico,
dotato di personalita' giuridica, sottoposto alla vigilanza
della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed operante in
conformita' alle direttive impartite dal Presidente del
Consiglio dei Ministri; stabilire che l'ipotesi di
contratto collettivo, corredata dai necessari documenti
indicativi degli oneri finanziari, sia trasmessa
dall'organismo tecnico, ai fini dell'autorizzazione alla
sottoscrizione, al Governo che dovra' pronunciarsi in senso
positivo o negativo entro un termine non superiore a
quindici giorni, decorso il quale l'autorizzazione si
intende rilasciata; prevedere che la legittimita' e la
compatibilita' economica dell'autorizzazione governativa
siano sottoposte al controllo della Corte dei conti, che
dovra' pronunciarsi entro un termine certo, decorso il
quale il controllo si intende effettuato senza rilievi;
c) prevedere l'affidamento delle controversie di
lavoro riguardanti i pubblici dipendenti, cui si applica la
disciplina di cui al presente articolo, escluse le
controversie riguardanti il personale di cui alla lettera
e) e le materie di cui ai numeri da 1) a 7) della presente
lettera, alla giurisdizione del giudice ordinario secondo
le disposizioni che regolano il processo del lavoro, a
partire dal terzo anno successivo alla emanazione del
decreto legislativo e comunque non prima del compimento
della fase transitoria di cui alla lettera a); la
procedibilita' del ricorso giurisdizionale resta
subordinata all'esperimento di un tentativo di
conciliazione, che, in caso di esito positivo, si definisce
mediante verbale costituente titolo esecutivo. Sono
regolate con legge, ovvero, sulla base della legge o
nell'ambito dei principi dalla stessa posti, con atti
normativi o amministrativi, le seguenti materie:
1) le responsabilita' giuridiche attinenti ai
singoli operatori nell'espletamento di procedure
amministrative;
2) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento
della titolarita' dei medesimi;
3) i principi fondamentali di organizzazione degli
uffici;
4) i procedimenti di selezione per l'accesso al
lavoro e di avviamento al lavoro;
5) i ruoli e le dotazioni organiche nonche' la loro
consistenza complessiva. Le dotazioni complessive di
ciascuna qualifica sono definite previa informazione alle
organizzazioni sindacali interessate maggiormente
rappresentative sul piano nazionale;
6) la garanzia della liberta' di insegnamento e
l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attivita'
didattica, scientifica e di ricerca;
7) la disciplina della responsabilita' e delle
incompatibilita' tra l'impiego pubblico ed altre attivita'
e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi
pubblici;
d) prevedere che le pubbliche amministrazioni e gli
enti pubblici di cui alla lettera a) garantiscano ai propri
dipendenti parita' di trattamenti contrattuali e comunque
trattamenti non inferiori a quelli prescritti dai contratti
collettivi;
e) mantenere la normativa vigente, prevista dai
rispettivi ordinamenti, per quanto attiene ai magistrati
ordinari e amministrativi, agli avvocati e procuratori
dello Stato, al personale militare e delle forze di
polizia, al personale delle carriere diplomatica e
prefettizia;
f) prevedere la definizione di criteri di unicita' di
ruolo dirigenziale, fatti salvi i distinti ruoli delle
carriere diplomatica e prefettizia e le relative modalita'
di accesso; prevedere criteri generali per la nomina dei
dirigenti di piu' elevato livello, con la garanzia di
specifiche obiettive capacita' professionali; prevedere una
disciplina uniforme per i procedimenti di accesso alle
qualifiche dirigenziali di primo livello anche mediante
norme di riordino della Scuola superiore della pubblica
amministrazione, anche in relazione alla funzione di
accesso, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello
Stato, prevedendo figure di vertice con distinte
responsabilita' didattico-scientifiche e
gestionali-organizzative;
g) prevedere:
1) la separazione tra i compiti di direzione
politica e quelli di direzione amministrativa;
l'affidamento ai dirigenti, nell'ambito delle scelte di
programma degli obiettivi e delle direttive fissate dal
titolare dell'organo, di autonomi poteri di direzione, di
vigilanza e di controllo, in particolare la gestione di
risorse finanziarie attraverso l'adozione di idonee
tecniche di bilancio, la gestione delle risorse umane e la
gestione di risorse strumentali; cio' al fine di assicurare
economicita', speditezza e rispondenza al pubblico
interesse dell'attivita' degli uffici dipendenti;
2) la verifica dei risultati mediante appositi
nuclei di valutazione composti da dirigenti generali e da
esperti, ovvero attraverso convenzioni con organismi
pubblici o privati particolarmente qualificati nel
controllo di gestione;
3) la mobilita', anche temporanea, dei dirigenti,
nonche' la rimozione dalle funzioni e il collocamento a
disposizione in caso di mancato conseguimento degli
obiettivi prestabiliti della gestione;
4) i tempi e i modi per l'individuazione, in ogni
pubblica amministrazione, degli organi e degli uffici
dirigenziali in relazione alla rilevanza e complessita'
delle funzioni e della quantita' delle risorse umane,
finanziarie, strumentali assegnate; tale individuazione
dovra' comportare anche eventuali accorpamenti degli uffici
esistenti; dovranno essere previsti i criteri per l'impiego
e la graduale riduzione del numero dei dirigenti in
servizio che risultino in eccesso rispetto agli uffici
individuati ai sensi della presente norma;
5) una apposita, separata area di contrattazione
per il personale dirigenziale non compreso nella lettera
e), cui partecipano le confederazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale e le
organizzazioni sindacali del personale interessato
maggiormente rappresentative sul piano nazionale,
assicurando un adeguato riconoscimento delle specifiche
tipologie professionali; la definizione delle qualifiche
dirigenziali e delle relative attribuzioni; l'istituzione
di un'area di contrattazione per la dirigenza medica,
stabilendo che la relativa delegazione sindacale sia
composta da rappresentanti delle organizzazioni sindacali
del personale medico maggiormente rappresentative sul piano
nazionale;
h) prevedere procedure di contenimento e controllo
della spesa globale per i dipendenti pubblici, entro limiti
massimi globali, per ciascun comparto e per ciascuna
amministrazione o ente; prevedere, nel bilancio dello Stato
e nei bilanci delle altre amministrazioni ed enti,
l'evidenziazione della spesa complessiva per il personale,
a preventivo e a consuntivo; prevedere la revisione dei
controlli amministrativi dello Stato sulle regioni,
concentrandoli sugli atti fondamentali della gestione ed
assicurando l'audizione dei rappresentanti dell'ente
controllato, adeguando. altresi' la composizione degli
organi di controllo anche al fine di garantire
l'uniformita' dei criteri di esercizio del controllo
stesso;
i) prevedere che la struttura della contrattazione,
le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi
livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore
privato;
l) definire procedure e sistemi di controllo sul
conseguimento degli obiettivi stabiliti per le azioni
amministrative, nonche' sul contenimento dei costi
contrattuali entro i limiti predeterminati dal Governo e
dalla normativa di bilancio, prevedendo negli accordi
contrattuali dei pubblici dipendenti la possibilita' di
prorogare l'efficacia temporale del contratto, ovvero di
sospenderne l'esecuzione parziale o totale in caso di
accertata esorbitanza dai limiti di spesa; a tali fini,
prevedere che il nucleo di valutazione della spesa relativa
al pubblico impiego istituito presso il Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della legge
30 dicembre 1991, n. 412, operi, su richiesta del
Presidente del Consiglio dei Ministri o delle
organizzazioni sindacali, nell'ambito dell'attuale
dotazione finanziaria dell'ente, con compiti sostitutivi di
quelli affidatigli dal citato art. 10 della legge
30 dicembre 1991, n. 412, di controllo e certificazione dei
costi del lavoro pubblico sulla base delle rilevazioni
effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato, dal
Dipartimento della funzione pubblica e dall'Istituto
nazionale di statistica; per il piu' efficace perseguimento
di tali obiettivi, realizzare l'integrazione funzionale del
Dipartimento della funzione pubblica con la Ragioneria
generale dello Stato;
m) prevedere, nelle ipotesi in cui per effetto di
decisioni giurisdizionali l'entita' globale della spesa per
il pubblico impiego ecceda i limiti prestabiliti dal
Governo, che il Ministro del bilancio e della
programmazione economica ed il Ministro del tesoro
presentino, in merito, entro trenta giorni dalla
pubblicazione delle sentenze esecutive, una relazione al
Parlamento impegnando Governo e Parlamento a definire con
procedura d'urgenza una nuova disciplina legislativa idonea
a ripristinare i limiti della spesa globale;
n) prevedere che, con riferimento al settore
pubblico, in deroga all'art. 2103 del codice civile,
l'esercizio temporaneo di mansioni superiori non
attribuisce il diritto all'assegnazione definitiva delle
stesse, che sia consentita la temporanea assegnazione con
provvedimento motivato del dirigente alle mansioni
superiori per un periodo non eccedente tre mesi o per
sostituzione del lavoratore assente con diritto alla
conservazione del posto esclusivamente con il
riconoscimento del diritto al trattamento corrispondente
all'attivita' svolta e che comunque non costituisce
assegnazione alle mansioni superiori l'attribuzione di
alcuni soltanto dei compiti propri delle mansioni stesse,
definendo altresi' criteri, procedure e modalita' di detta
assegnazione;
o) procedere alla abrogazione delle disposizioni che
prevedono automatismi che influenzano il trattamento
economico fondamentale ed accessorio, e di quelle che
prevedono trattamenti economici accessori, settoriali,
comunque denominati, a favore di pubblici dipendenti
sostituendole contemporaneamente con corrispondenti
disposizioni di accordi contrattuali anche al fine di
collegare direttamente tali trattamenti alla produttivita'
individuale e a quella collettiva ancorche' non
generalizzata ma correlata all'apporto partecipativo,
raggiunte nel periodo, per la determinazione delle quali
devono essere introdotti sistemi di valutazione e
misurazione, ovvero allo svolgimento effettivo di attivita'
particolarmente disagiate ovvero obiettivamente pericolose
per l'incolumita' personale o dannose per la salute;
prevedere che siano comunque fatti salvi i trattamenti
economici fondamentali ed accessori in godimento aventi
natura retributiva ordinaria o corrisposti con carattere di
generalita' per ciascuna amministrazione o ente; prevedere
il principio della responsabilita' personale dei dirigenti
in caso di attribuzione impropria dei trattamenti economici
accessori;
p) prevedere che qualunque tipo di incarico a
dipendenti della pubblica amministrazione possa essere
conferito in casi rigorosamente predeterminati; in ogni
caso, prevedere che l'amministrazione, ente, societa' o
persona fisica che hanno conferito al personale dipendente
da una pubblica amministrazione incarichi previsti
dall'art. 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, entro
sei mesi dall'emanazione dei decreti legislativi di cui al
presente articolo, siano tenuti a comunicare alle
amministrazioni di appartenenza del personale medesimo gli
emolumenti corrisposti in relazione ai predetti incarichi,
allo scopo di favorire la completa attuazione dell'anagrafe
delle prestazioni prevista dallo stesso art. 24;
q) Omissis;
r) prevedere, al fine di assicurare la migliore
distribuzione del personale nelle sedi di servizio sul
territorio nazionale, che le amministrazioni e gli enti
pubblici non possano procedere a nuove assunzioni, ivi
comprese quelle riguardanti le categorie protette, in caso
di mancata rideterminazione delle piante organiche secondo
il disposto dell'art. 6 della legge 30 dicembre 1991, n.
412, ed in caso di accertata possibilita' di copertura dei
posti vacanti mediante mobilita' volontaria, ancorche'
realizzabile a seguito della copertura del fabbisogno di
personale nella sede di provenienza; prevedere norme
dirette ad impedire la violazione e l'elusione degli
obblighi temporanei di permanenza dei dipendenti pubblici
in determinate sedi, stabilendo in sette anni il relativo
periodo di effettiva permanenza nella sede di prima
destinazione, ecscludendo anche la possibilita' di disporre
in tali periodi comandi o distacchi presso sedi con
dotazioni organiche complete; prevedere che i trasferimenti
mediante mobilita' volontaria, compresi quelli di cui al
comma 2 dell'art. 4 della legge 29 dicembre l988, n. 554,
siano adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri e che il personale eccedente, che non accetti la
mobilita' volontaria, sia sottoposto a mobilita' d'ufficio
e, qualora non ottemperi, sia collocato in disponibilita'
ai sensi dell'art. 72 del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3;
s) prevedere che, fatte salve le disposizioni di
leggi speciali, la disciplina del trasferimento di azienda
di cui all'art. 2112 del codice civile si applica anche nel
caso di transito dei dipendenti degli enti pubblici e delle
aziende municipalizzate o consortili a societa' private per
effetto di norme di legge, di regolamento o convenzione,
che attribuiscano alle stesse societa' le funzioni
esercitate dai citati enti pubblici ed aziende;
t) prevedere una organica regolamentazione delle
modalita' di accesso all'impiego presso le pubbliche
amministrazioni, espletando, a cura della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, concorsi unici per profilo
professionale, da espletarsi a livello regionale,
abilitanti all'impiego presso le pubbliche amministrazioni,
ad eccezione delle regioni, degli enti locali e loro
consorzi, previa individuazione dei profili professionali,
delle procedure e tempi di svolgimento dei concorsi,
nonche' delle modalita' di accesso alle graduatorie di
idonei da parte delle amministrazioni pubbliche, prevedendo
altresi' la possibilita', in determinati casi, di
provvedere attraverso concorsi per soli titoli o di
selezionare i candidati mediante svolgimento di prove
psicoattitudinali avvalendosi di sistemi automatizzati;
prevedere altresi' il decentramento delle sedi di
svolgimento dei concorsi;
u) prevedere per le categorie protette di cui al
titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482, l'assunzione,
da parte dello Stato, delle aziende e degli enti pubblici,
per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di
collocamento sulla base delle graduatorie stabilite dagli
uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;
v) al fine di assicurare una migliore efficienza
degli uffici e delle strutture delle amministrazioni
pubbliche in relazione alle rispettive inderogabili
esigenze funzionali, prevedere che il personale
appartenente alle qualifiche funzionali possa essere
utilizzato, occasionalmente e con criteri di flessibilita',
per lo svolgimento di mansioni relative a profili
professionali di qualifica funzionale immediatamente
inferiore;
z) prevedere, con riferimento al titolo di studio,
l'utilizzazione, anche d'ufficio, del personale docente
soprannumerario delle scuole di ogni ordine e grado di
posti e classi di concorso diversi da quelli di
titolarita', anche per ordini e gradi di scuola diversi; il
passaggio di ruolo del predetto personale docente
soprannumerario e' consentito purche' in possesso di idonea
abilitazione e specializzazione, ove richiesta, secondo la
normativa vigente; prevedere il passaggio del personale
docente in soprannumero e del personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario utilizzato presso gli uffici
scolastici regionali e provinciali, a domanda, nelle
qualifiche funzionali, nei profili professionali e nelle
sedi che presentino disponibilita' di posti, nei limiti
delle dotazioni organiche dei ruoli dell'amministrazione
centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del
Ministero della pubblica istruzione previste
cumulativamente dalle tabelle A e B allegate al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 1987,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 1991, e successive
modificazioni;
aa) prevedere per il personale docente di ruolo
l'istituzione di corsi di riconversione professionale, con
verifica finale, aventi valore abilitante, l'accesso ai
quali avvenga sulla base dei titoli di studio posseduti al
fine di rendere possibile una maggiore mobilita'
professionale all'interno del comparto scuola in relazione
ai fenomeni di diminuzione della popolazione scolastica e
ai cambiamenti degli ordinamenti e dei programmi di
insegnamento; prevedere nell'ambito delle trattative
contrattuali l'equiparazione della mobilita' professionale
(passaggi di cattedra e di ruolo) a quella territoriale ed
il superamento dell'attuale ripartizione tra i posti
riservati alla mobilita' e quelli riservati alle immissioni
in ruolo nel senso di rendere disponibili per le immissioni
in ruolo solo i posti che residuano dopo le operazioni di
mobilita' in ciascun anno scolastico;
bb) prevedere norme dirette alla riduzione graduale
delle dotazioni organiche aggiuntive per le scuole materne
e per gli istituti e scuole d'istruzione secondaria ed
artistica, fino al raggiungimento del 3 per cento della
consistenza organica, a modifica di quanto previsto
dall'art. 13, primo comma, della legge 20 maggio 1982, n.
270, e successive modificazioni e integrazioni; sopprimere,
con decorrenza dall'anno scolastico 1993-94, i commi decimo
e undicesimo dell'art. 14 della citata legge 20 maggio
1982, n. 270, e prevedere norme dirette alla progressiva
abolizione delle attuali disposizioni che autorizzano
l'impiego del personale della scuola in funzioni diverse da
quelle di istituto; conseguentemente dovra' essere prevista
una nuova regolamentazione di tutte le forme di
utilizzazione del personale della scuola per garantirne
l'impiego, anche attraverso forme di reclutamento per
concorso, in attivita' di particolare utilita' strettamente
attinenti al settore educativo e per fini di istituto anche
culturali previsti da leggi in vigore. Tale nuova
regolamentazione potra' consentire una utilizzazione
complessiva di personale non superiore alle mille unita';
cc) prevedere che le dotazioni dell'organico
aggiuntivo siano destinate prevalentemente alla copertura
delle supplenze annuali. Cio' nell'ambito delle quote
attualmente stabilite per le diverse attivita' di cui
all'art. 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, e
successive modificazioni;
dd) procedere alla revisione delle norme concernenti
il conferimento delle supplenze annuali e temporanee per il
personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario
prevedendo la possibilita' di fare ricorso alle supplenze
annuali solo per la copertura dei posti effettivamente
vacanti e disponibili ed ai quali non sia comunque
assegnato personale ad altro titolo per l'intero anno
scolastico, stabilendo la limitazione delle supplenze
temporanee al solo periodo di effettiva permanenza delle
esigenze di servizio; procedere alla revisione della
disciplina che regola l'utilizzazione del personale docente
che riprende servizio dopo l'aspettativa per infermita' o
per motivi di famiglia; nelle sole classi terminali dei
cicli di studio ove il docente riprenda servizio dopo il
30 aprile ed a seguito di un periodo di assenza non
inferiore a novanta giorni, viene confermato il supplente a
garanzia della continuita' didattica e i docenti di ruolo
che non riprendano servizio nella propria classe sono
impiegati per supplenze o per lo svolgimento di altri
compiti;
ee) procedere alla revisione, nell'ambito
dell'attuale disciplina del reclutamento del personale
docente di ruolo, dei criteri di costituzione e
funzionamento delle commissioni giudicatrici, al fine di
realizzare obiettivi di accelerazione, efficienza e
contenimento complessivo della spesa nello svolgimento
delle procedure di concorso mediante un piu' razionale
accorpamento delle classi di concorso ed il maggior
decentramento possibile delle sedi di esame, nonche' un
piu' frequente ricorso alla scelta dei componenti delle
commissioni fra il personale docente e direttivo in
quiescenza, anche ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 1986, e successive
modificazioni, ed assicurando un adeguato compenso ai
componenti delle commissioni stesse nei casi in cui essi
non optino per l'esonero dal servizio di insegnamento. La
corresponsione dei citati compensi deve comunque comportare
una adeguata economia di spesa rispetto agli oneri
eventualmente da sostenere per la sostituzione del
personale esonerato dal servizio di insegnamento;
ff) procedere alla revisione, nell'ambito
dell'attuale disciplina del reclutamento del personale
docente di ruolo, delle relative procedure di concorso, al
fine di subordinarne l'indizione alla previsione di
effettiva disponibilita' di cattedre e di posti e, per
quanto riguarda le accademie ed i conservatori, di
subordinarne lo svolgimento ad una previa selezione per
soli titoli;
gg) prevedere l'individuazione di parametri di
efficacia della spesa per la pubblica istruzione in
rapporto ai risultati del sistema scolastico con
particolare riguardo alla effettiva fruizione del diritto
allo studio ed in rapporto anche alla mortalita'
scolastica, agli abbandoni e al non adempimento
dell'obbligo, individuando strumenti efficaci per il loro
superamento;
hh) prevedere criteri e progetti per assicurare
l'attuazione della legge 10 aprile 1991, n. 125, in tutti i
settori del pubblico impiego;
ii) prevedere l'adeguamento degli uffici e della loro
organizzazione al fine di garantire l'effettivo esercizio
dei diritti dei cittadini in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi, ai sensi della 7 agosto 1990, n. 241;
ll) i dipendenti delle pubbliche amministrazioni
eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei
consigli regionali sono collocati in aspettativa senza
assegni per la durata del mandato. Tale periodo e' utile ai
fini dell'anzianita' di servizio e del trattamento di
quiescenza e di previdenza;
mm) al fine del completamento del processo di
informatizzazione delle amministrazioni pubbliche e della
piu' razionale utilizzazione dei sistemi informativi
automatizzati, procedere alla revisione della normativa in
materia di acquisizione dei mezzi necessari, prevedendo
altresi' la definizione dei relativi standard qualitativi e
dei controlli di efficienza e di efficacia; procedere alla
revisione delle relative competenze e attribuire ad un
apposito organismo funzioni di coordinamento delle
iniziative e di pianificazione degli investimenti in
materia di automazione, anche al fine di garantire
l'interconnessione dei sistemi informatici pubblici.
2. Le disposizioni del presente articolo e dei decreti
legislativi in esso previsti costituiscono principi
fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione. I
principi desumibili dalle disposizioni del presente
articolo costituiscono altresi' per le regioni a statuto
speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano
norme fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica.
3. Restano salve per la Valle d'Aosta le competenze
statutarie in materia, le norme di attuazione e la
disciplina sul bilinguismo. Resta comunque salva, per la
provincia autonoma di Bolzano, la disciplina vigente sul
bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel
pubblico impiego.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge il Governo trasmette alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi
dei decreti legislativi di cui al comma 1 al fine
dell'espressione del parere da parte delle Commissioni
permanenti competenti per la materia di cui al presente
articolo. Le Commissioni si esprimono entro quindici giorni
dalla data di trasmissione.
5. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di
cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi determinati dal medesimo comma 1 e previo parere
delle Commissioni di cui al comma 4, potranno essere
emanate, con uno o piu' decreti legislativi, fino al
31 dicembre 1993.».



 
Art. 2.
Formalita' di arrivo e partenza
1. Il primo ed il secondo comma dell'articolo 179 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono sostituiti dai seguenti:
«All'arrivo della nave in porto e prima della partenza, il comandante della nave o il raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante devono far pervenire, anche in formato elettronico, al comandante del porto o all'autorita' consolare i formulari in appresso indicati, di cui alla Convenzione FAL dell'IMO adottata il 9 aprile 1965, come recepita dalla direttiva 2002/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002:
Formulario FAL dell'IMO n. 1 Dichiarazione generale;
Formulario FAL dell'IMO n. 3 Dichiarazione delle provviste di bordo;
Formulario FAL dell'IMO n. 4 Dichiarazione degli effetti personali dell'equipaggio;
Formulario FAL dell'IMO n. 5 Ruolo dell'equipaggio;
Formulario FAL dell'IMO n. 6 Elenco dei passeggeri per le navi certificate per trasportare un massimo di 12 passeggeri.
All'arrivo in porto il comandante della nave comunica inoltre al comandante del porto, con separata dichiarazione, il nome dell'armatore e indica la sistemazione a bordo di eventuali merci pericolose, nonche' gli altri elementi richiesti in base a disposizioni legislative o regolamentari o eventualmente determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Prima della partenza il comandante della nave comunica al comandante del porto una dichiarazione integrativa relativa all'adempimento di ogni obbligo di sicurezza, di polizia, sanitario, fiscale, contrattuale e statistico. In ogni caso sono annotati, a margine del formulario FAL dell'IMO n. 6 insieme ai dati anagrafici dei passeggeri imbarcati, che non siano cittadini di Stati membri, gli estremi dei documenti di identita' validi per l'ingresso nel territorio dello Stato.».



Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 179, del codice della navigazione,
approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, cosi'
come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita:
«Art. 179 (Nota di informazioni all'autorita'
marittima). - All'arrivo della nave in porto e prima della
partenza, il comandante della nave o il raccomandatario
marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal
comandante devono far pervenire, anche in formato
elettronico, al comandante del porto o all'autorita'
consolare i formulari in appresso indicati, di cui alla
Convenzione FAL dell'IMO adottata il 9 aprile 1965, come
recepita dalla direttiva 2002/6/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 18 febbraio 2002:
Formulario FAL dell'IMO n. 1 Dichiarazione generale;
Formulano FAL dell'IMO n. 3 Dichiarazione delle
provviste di bordo;
Formulario FAL dell'IMO n. 4 Dichiarazione degli
effetti personali dell'equipaggio;
Formulario FAL dell'IMO n. 5 Ruolo dell'equipaggio;
Formulario FAL dell'IMO n. 6 Elenco dei passeggeri
per le navi certificate per trasportare un massimo di 12
passeggeri.
All'arrivo in porto il comandante della nave comunica
inoltre al comandante del porto, con separata
dichiarazione, il nome dell'armatore e indica la
sistemazione a bordo di eventuali merci pericolose, nonche'
gli altri elementi richiesti in base a disposizioni
legislative o regolamentari o eventualmente determinati con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Prima della partenza il comandante della nave comunica al
comandante del porto una dichiarazione integrativa relativa
all'adempimento di ogni obbligo di sicurezza, di polizia,
sanitario, fiscale, contrattuale e statistico. In ogni caso
sono annotati, a margine del formulario FAL dell'IMO n. 6
insieme ai dati anagrafici dei passeggeri imbarcati, che
non siano cittadini di Stati membri, gli estremi dei
documenti di identita' validi per l'ingresso nel territorio
dello Stato.
Il comandante di una nave diretta in un porto estero,
qualora preveda che la sosta della nave avvenga in ore di
chiusura del locale ufficio consolare, dovra' provvedere a
fare pervenire in tempo utile per via radio al consolato le
comunicazioni di cui al primo e secondo comma limitatamente
agli elementi disponibili; negli stessi casi la
dichiarazione integrativa di partenza sara' resa in base a
particolari disposizioni impartite dal console. In caso di
inesistenza di locali uffici consolari o di impossibilita'
di procedere alle comunicazioni di cui sopra, del fatto
dovra' darsi pronta e motivata notizia nella comunicazione
da farsi al comandante del porto o all'autorita' consolare
nel successivo porto di approdo.
Il Ministro dei trasporti e della navigazione puo', con
proprio decreto, stabilire norme speciali per le navi
addette ai servizi locali, alla pesca, alla navigazione da
diporto o di uso privato, nonche' per altre categorie di
navi adibite a servizi particolari.».
- Per la direttiva 2002/6/CE vedi note alle premesse.



 
Art. 3.
Formulari
1. I formulari di cui al primo comma dell'articolo 179 del codice della navigazione, come modificato dall'articolo 2, sono allegati al presente decreto legislativo.
 
Art. 4.
Modifiche al codice della navigazione
1. Al terzo comma dell'articolo 179 del codice della navigazione, le parole: «la comunicazione di cui al primo comma», sono sostituite dalle seguenti: «le comunicazioni di cui al primo e secondo comma».



Nota all'art. 4:
- Il testo dell'art. 179, del codice della navigazione,
come modificato dal presente decreto legislativo, e'
riportato nelle note all'art. 2.



 
Art. 5.
Verifiche ed ispezioni
1. Il primo comma dell'articolo 180 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e' sostituito dal seguente:
«Il comandante del porto, o l'autorita' consolare, puo' in ogni momento verificare il contenuto delle informazioni presentate o fatte pervenire per via radio dal comandante della nave e chiedere di prendere visione delle carte, dei libri e degli altri documenti di bordo.».



Nota all'art. 5:
- Il testo dell'art. 180, del codice della navigazione,
cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi'
recita:
«Art. 180 (Verifiche ed ispezioni). - Il comandante del
porto, o l'autorita' consolare, puo' in ogni momento
verificare il contenuto delle informazioni presentate o
fatte pervenire per via radio dal comandante della nave e
chiedere di prendere visione delle carte, dei libri e degli
altri documenti di bordo.
Le predette autorita' possono inoltre disporre
ispezioni alla nave; i relativi risultati dovranno essere
annotati sui libri di bordo unitamente alle eventuali
prescrizioni impartite.».



 
Art. 6.
Modifica del testo unico delle leggi doganali
1. All'articolo 106 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il quarto comma e' sostituito dal seguente: «Devono essere, in fine, descritte nel manifesto di carico le autovetture al seguito dei passeggeri.»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Si utilizzano i formulari FAL di cui alla direttiva 2002/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002,».



Note all'art. 6:
- Il testo dell'art. 106, del decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del
testo unico delle disposizioni. legislative in materia
doganale), cosi' come modificato dal decreto qui
pubblicato, cosi' recita:
«Art. 106 (Requisiti del manifesto del carico). - Il
manifesto del carico deve contenere le seguenti
indicazioni: il nome e la bandiera della nave: la stazza
netta; il numero degli uomini di equipaggio; il cognome e
nome del capitano; la provenienza gli approdi fatti durante
il viaggio; le specie del carico e, secondo i casi, la
quantita' in peso od in volume delle merci alla rinfusa; il
numero, la qualita' e il peso lordo dei colli, se questo
sia indicato nei documenti di trasporto, le loro marche e
cifre numeriche; i documenti che accompagnano le merci.
Il numero totale dei colli deve essere ripetuto in
lettere, salvo il disposto dell'art. 351, secondo comma.
Deve essere altresi' indicato, quando risulta dalla
polizza di carico, il nome del destinatario di ogni
partita.
Devono essere, in fine, descritte nel manifesto di
carico le autovetture al seguito dei passeggeri.
Non e' obbligatoria nel manifesto l'iscrizione dei
bagagli dei passeggeri, purche' non si tratti di colli
commerciali.
Le merci destinate a localita' diverse devono essere
annotate nel manifesto separatamente, secondo il luogo di
loro destinazione.
Il manifesto deve essere scritto in inchiostro, senza
correzioni, senza cancellature od alterazioni e
sottoscritto dal capitano o chi per esso. Mancando taluno
dei suddetti requisiti, il manifesto non e' accettato dalla
dogana e, agli effetti del presente testo unico, si
considera come non presentato.
In deroga a quando stabilito nel primo comma, puo'
prescindersi dall'indicare il numero dei colli relativi a
merce di unica qualita' costituente in tutto od in parte il
carico della nave, quando sia indicata la quantita'
complessiva di detta merce in peso od in volume, a seconda
della specie, e purche' non si tratti di colli chiusi a
macchina o comunque sigillati. In tali casi la merce e'
considerata «alla rinfusa» agli effetti dell'applicazione
dell'art. 302.
Si utilizzano i formulari FAL di cui alla direttiva
2002/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 febbraio 2002.».



 
Art. 7.
Disposizioni finali
1. Gli allegati al presente decreto possono essere modificati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, in relazione alle eventuali modifiche ad essi apportate in sede comunitaria.
2. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 24 dicembre 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Siniscalco, Ministro dell'economia e
delle finanze
Fini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
Allegato 1
(previsto dall'art. 3, comma 1)

----> Vedere allegato di pag. 16 <----
 
Allegato 2
(previsto dall'art. 3, comma 1)

----> Vedere allegato di pag. 17 <----
 
Allegato 3
(previsto dall'art. 3, comma 1)

----> Vedere allegato di pag. 18 <----
 
Allegato 4
(previsto dall'art. 3, comma 1)

----> Vedere allegato di pag. 19 <----
 
Allegato 5
(previsto dall'art. 3, comma 1)

----> Vedere allegato di pag. 20 <----
 
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