Gazzetta n. 36 del 14 febbraio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 17 dicembre 2004
Disciplina dei criteri di determinazione del contributo annuo da parte dei concessionari di dighe per l'attivita' di vigilanza e di controllo svolta dal R.I.D.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136: «Regolamento concernente l'organizzazione, i compiti ed il funzionamento del Registro Italiano Dighe - RID, a norma dell'art. 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112»";
Visto l'art. 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166, che dispone, al comma 1, che i concessionari delle dighe di cui all'art. 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono tenuti ad iscriversi al RID e a corrispondere al medesimo un contributo annuo per le attivita' di vigilanza e controllo svolte dallo stesso;
Visto il comma 2 del citato art. 6 che dispone l'emanazione da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di un decreto per la disciplina dei criteri di determinazione del contributo annuo di cui al comma 1 del medesimo art. 6, nonche' delle modalita' di riscossione;
Visto il comma 3 del citato art. 6 che dispone che in sede di prima applicazione l'ammontare del contributo annuo e' commisurato in modo da assicurare la copertura delle spese di funzionamento del RID nonche' una quota aggiuntiva da destinare ad investimenti e potenziamento, nella misura compresa tra il 50 ed il 70 per cento dei costi di funzionamento;
Considerato che l'art. 12, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, prevede tra le entrate del RID «le somme iscritte annualmente in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in misura pari alle somme destinate nel corrente esercizio finanziario al funzionamento del soppresso Servizio nazionale dighe» e che nell'esercizio finanziario 2003 per la parte corrente dette somme sono state pari a euro 6.348.000;
Considerato che per l'esercizio finanziario 2004 «l'ipotesi di bilancio di previsione del RID ammonta per spese di funzionamento a euro 10.632.000;
Ritenuto di limitare al 50 per cento dei costi di funzionamento del RID la quota aggiuntiva del contributo annuo di iscrizione destinata ad investimenti e potenziamento, di cui al comma 3 dell'art. 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166;
Considerata l'opportunita', per la determinazione del contributo annuo unitario, di tenere conto sia delle attivita' che il RID e' chiamato a svolgere su tutte le dighe, sia dell'impegno che allo stesso deriva al crescere delle caratteristiche dimensionali dello sbarramento e dell'invaso, individuando una quota base fissa e quote variabili in relazione all'altezza dello sbarramento ed al volume di invaso come stabiliti dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584;
Considerato che l'art. 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, alla lettera e) del comma 1, prevede che le quote annue di iscrizione al RID per le dighe aventi le caratteristiche di cui all'art. 91, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dovute quale compartecipazione alle spese da parte degli utenti dei servizi, siano stabilite nel rispetto del criterio della proporzionalita' e dei vantaggi conseguiti;
Considerato che al fine di assicurare la proporzionalita' tra il contributo annuo richiesto ed i vantaggi conseguiti appare opportuno graduare la citata quota base fissa in funzione della diversa utilizzazione prevalente della risorsa concessa;
Considerata l'opportunita' di provvedere con successivo decreto alla disciplina dei criteri di determinazione del diritto di istruttoria, di cui all'art. 6, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, per le altre attivita' che il RID e' tenuto ad espletare nelle fasi di progettazione e costruzione delle dighe di cui all'art. 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584;
Visto il parere della conferenza unificata Stato-regioni, citta' e autonomie locali espresso nella seduta del 23 settembre 2004;
Considerato che in sede della conferenza unificata di cui sopra, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha ritenuto, nonostante il preannunciato parere negativo, di accogliere alcuni degli emandamenti proposti dalle regioni non in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166, riguardanti:
la decorrenza del contributo annuo di iscrizione fissata a partire dal 1° gennaio 2004;
la riduzione del 50 per cento del contributo dovuto dai concessionari di dighe utilizzate a scopo di laminazione;
il recepimento dell'emendamento all'art. 5 come proposto;
Decreta:
Art. 1.
Criteri di determinazione del contributo annuo
Il contributo annuo di iscrizione al RID per ogni dica, di cui al comma 3 dell'art. 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166, compresa la quota aggiuntiva, determinata come nelle premesse, da destinare ad investimenti e potenziamento, e' costituito da una quota base fissa articolata in funzione dell'utilizzazione prevalente della risorsa concessa, nonche' da quote variabili in relazione all'altezza dello sbarramento ed al volume dell'invaso come stabiliti dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e riportati nel relativo foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione di cui alla circolare del Ministero dei lavori pubblici 4 dicembre 1987, n. 352.
 
Art. 2.
Quota base fissa
La quota base fissa, articolata in funzione dell'utilizzazione prevalente della risorsa concessa, e' stabilita come segue:
utilizzazione idroelettrica: euro 15.900,00;
utilizzazione industriale: euro 15.900,00;
utilizzazione potabile: euro 10.600,00;
utilizzazione irrigua: euro 5.300,00;
utilizzazione diversa dalle precedenti: euro 5.300,00.
Per le dighe utilizzate a scopo di laminazione la quota base fissa e' determinata in misura pari al 50% di quella stabilita per la utilizzazione irrigua.
La quota base fissa si riferisce alle dighe di altezza inferiore a m 16,00 e che determinano un volume d'invaso inferiore a Mm3 2,00.
 
Art. 3.
Quota variabile in relazione all'altezza
dello sbarramento ed al volume di invaso
Per le dighe aventi caratteristiche dimensionali superiori o uguali a quelle indicate all'art. 2, la quota basefissa e' incrementata di una quota variabile dipendente dall'altezza dello sbarramento e dal volume d'invaso, cosi' determinata:
1) in relazione all'altezza, da arrotondarsi al metro inferiore:
per ogni metro superiore a m 15 sino a m 100 euro 220,00;
per ogni metro superiore a m 100 euro 0,00;
2) in relazione al volume d'invaso, da arrotondarsi al Mm3 inferiore:
per ogni Mm3 superiore a Mm3 1 sino a Mm3 100 euro 100.00;
per ogni Mm3 superiore a Mm3 100 sino a Mm3 200 euro 80,00;
per ogni Mm3 superiore a Mm3 200 sino a Mm3 300 euro 40,00;
per ogni Mm3 superiore a Mm3 300 euro 0,00.
Per le dighe utilizzate a scopo di laminazione le quote variabili di cui sopra sono ridotte del 50%.
 
Art. 4.
Modalita' di riscossione del contributo annuo
L'importo del contributo annuo dovuto per ciascuna diga e' quantificato dal RID sulla base di quanto previsto nei precedenti articoli nn. 1, 2 e 3 e verra' comunicato agli interessati. La riscossione di detto contributo, che dovra' essere versato in due rate semestrali di pari importo anticipate, potra' avvenire tramite riscossione diretta ovvero tramite l'Agenzia delle entrate.
 
Art. 5.
Sanzioni
Il termine di trenta giorni di cui all'art. 6, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, decorre dalla data di ricezione della prima comunicazione di cui al precedente art. 4. Entro il medesimo termine il concessionario potra' segnalare e chiedere al RID motivatamente la revisione del contributo calcolato, evidenziando eventuali discordanze anche in relazione all'utilizzazione delle acque invasate. In tal caso il termine di trenta giorni di cui al primo capoverso del presente articolo si intende sospeso sino alle nuove determinazioni da parte del RID. Il RID in sede di autotutela adottera' i provvedimenti conseguenti.
Fermo restando la corresponsione degli interessi legali, di mora ed il rimborso di eventuali spese per il ritardato pagamento delle rate semestrali del contributo, i concessionari che non ottemperino, previa formale messa in mora, al versamento del contributo per una intera annualita' sono soggetti alle sanzioni previste dal citato art. 6, comma 1, della legge l° agosto 2002, n. 166.
 
Art. 6.
Validita'
Il presente decreto e' soggetto a revisione biennale, secondo le modalita' di cui all'art. 6, comma 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166.
Il contributo annuo e' dovuto a partire dal 1° gennaio 2004.
Roma, 17 dicembre 2004
Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Lunardi
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Siniscalco Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2005 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 124
 
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