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| Gazzetta n. 36 del 14 febbraio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |  | DECRETO 17 dicembre 2004 |  | Disciplina  dei  criteri  di  determinazione  del contributo annuo da parte  dei  concessionari  di dighe per l'attivita' di vigilanza e di controllo svolta dal R.I.D. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
 di concerto con
 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
 E DELLE FINANZE
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136:  «Regolamento  concernente  l'organizzazione,  i  compiti  ed il funzionamento del Registro Italiano Dighe - RID, a norma dell'art. 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112»";
 Visto  l'art. 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166, che dispone, al comma  1,  che  i  concessionari  delle  dighe  di cui all'art. 1 del decreto-legge  8 agosto  1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono tenuti ad iscriversi al RID e a corrispondere al medesimo un contributo annuo per le attivita' di vigilanza e controllo svolte dallo stesso;
 Visto  il  comma  2  del  citato art. 6 che dispone l'emanazione da parte  del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con  il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza unificata  di  cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di un decreto per la disciplina dei criteri di determinazione del  contributo  annuo di cui al comma 1 del medesimo art. 6, nonche' delle modalita' di riscossione;
 Visto il comma 3 del citato art. 6 che dispone che in sede di prima applicazione  l'ammontare del contributo annuo e' commisurato in modo da  assicurare  la  copertura  delle  spese  di funzionamento del RID nonche'   una   quota  aggiuntiva  da  destinare  ad  investimenti  e potenziamento, nella misura compresa tra il 50 ed il 70 per cento dei costi di funzionamento;
 Considerato  che  l'art.  12,  comma 1, lettera a), del decreto del Presidente  della  Repubblica  24 marzo  2003, n. 136, prevede tra le entrate  del  RID «le somme iscritte annualmente in apposito capitolo dello  stato  di  previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  in misura pari alle somme destinate nel corrente esercizio finanziario  al funzionamento del soppresso Servizio nazionale dighe» e  che  nell'esercizio  finanziario  2003 per la parte corrente dette somme sono state pari a euro 6.348.000;
 Considerato  che  per  l'esercizio  finanziario  2004 «l'ipotesi di bilancio  di  previsione del RID ammonta per spese di funzionamento a euro 10.632.000;
 Ritenuto di limitare al 50 per cento dei costi di funzionamento del RID  la quota aggiuntiva del contributo annuo di iscrizione destinata ad  investimenti e potenziamento, di cui al comma 3 dell'art. 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166;
 Considerata  l'opportunita',  per  la determinazione del contributo annuo  unitario,  di  tenere  conto sia delle attivita' che il RID e' chiamato  a  svolgere  su  tutte  le dighe, sia dell'impegno che allo stesso  deriva  al  crescere delle caratteristiche dimensionali dello sbarramento  e dell'invaso, individuando una quota base fissa e quote variabili  in relazione all'altezza dello sbarramento ed al volume di invaso come stabiliti dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584;
 Considerato  che  l'art. 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica  24 marzo  2003,  n.  136,  alla  lettera  e) del comma 1, prevede  che  le quote annue di iscrizione al RID per le dighe aventi le   caratteristiche  di  cui  all'art.  91,  comma  1,  del  decreto legislativo  31 marzo  1998,  n.  112, dovute quale compartecipazione alle  spese  da  parte  degli utenti dei servizi, siano stabilite nel rispetto   del   criterio   della  proporzionalita'  e  dei  vantaggi conseguiti;
 Considerato  che  al  fine di assicurare la proporzionalita' tra il contributo  annuo richiesto ed i vantaggi conseguiti appare opportuno graduare  la  citata  quota  base  fissa  in  funzione  della diversa utilizzazione prevalente della risorsa concessa;
 Considerata  l'opportunita'  di  provvedere  con successivo decreto alla   disciplina  dei  criteri  di  determinazione  del  diritto  di istruttoria,  di cui all'art. 6, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n.  166,  per  le  altre  attivita' che il RID e' tenuto ad espletare nelle fasi di progettazione e costruzione delle dighe di cui all'art. 1   del   decreto-legge   8 agosto  1994,  n.  507,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584;
 Visto  il parere della conferenza unificata Stato-regioni, citta' e autonomie locali espresso nella seduta del 23 settembre 2004;
 Considerato che in sede della conferenza unificata di cui sopra, il Ministero   delle   infrastrutture   e  dei  trasporti  ha  ritenuto, nonostante  il  preannunciato  parere  negativo, di accogliere alcuni degli  emandamenti  proposti  dalle  regioni  non in contrasto con le disposizioni  di  cui  all'art. 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166, riguardanti:
 la  decorrenza  del  contributo  annuo  di  iscrizione  fissata a partire dal 1° gennaio 2004;
 la   riduzione  del  50  per  cento  del  contributo  dovuto  dai concessionari di dighe utilizzate a scopo di laminazione;
 il recepimento dell'emendamento all'art. 5 come proposto;
 Decreta:
 Art. 1.
 Criteri di determinazione del contributo annuo
 Il  contributo  annuo di iscrizione al RID per ogni dica, di cui al comma 3  dell'art.  6 della legge 1° agosto 2002, n. 166, compresa la quota  aggiuntiva,  determinata  come nelle premesse, da destinare ad investimenti  e  potenziamento, e' costituito da una quota base fissa articolata  in  funzione  dell'utilizzazione prevalente della risorsa concessa,  nonche'  da quote variabili in relazione all'altezza dello sbarramento  ed  al  volume  dell'invaso  come  stabiliti dalla legge 21 ottobre   1994,  n.  584,  e  riportati  nel  relativo  foglio  di condizioni  per  l'esercizio  e la manutenzione di cui alla circolare del Ministero dei lavori pubblici 4 dicembre 1987, n. 352.
 |  |  |  | Art. 2. Quota base fissa
 La  quota  base  fissa,  articolata  in funzione dell'utilizzazione prevalente della risorsa concessa, e' stabilita come segue:
 utilizzazione idroelettrica: euro 15.900,00;
 utilizzazione industriale: euro 15.900,00;
 utilizzazione potabile: euro 10.600,00;
 utilizzazione irrigua: euro  5.300,00;
 utilizzazione diversa dalle precedenti: euro  5.300,00.
 Per  le dighe utilizzate a scopo di laminazione la quota base fissa e'  determinata  in  misura  pari  al  50% di quella stabilita per la utilizzazione irrigua.
 La  quota base fissa si riferisce alle dighe di altezza inferiore a m 16,00 e che determinano un volume d'invaso inferiore a Mm3 2,00.
 |  |  |  | Art. 3. Quota variabile in relazione all'altezza
 dello sbarramento ed al volume di invaso
 Per le dighe aventi caratteristiche dimensionali superiori o uguali a  quelle  indicate all'art. 2, la quota basefissa e' incrementata di una  quota  variabile dipendente dall'altezza dello sbarramento e dal volume d'invaso, cosi' determinata:
 1) in relazione all'altezza, da arrotondarsi al metro inferiore:
 per ogni metro superiore a m 15 sino a m 100 euro 220,00;
 per ogni metro superiore a m 100 euro 0,00;
 2)  in  relazione  al  volume  d'invaso,  da  arrotondarsi al Mm3 inferiore:
 per ogni Mm3 superiore a Mm3 1 sino a Mm3 100 euro 100.00;
 per ogni Mm3 superiore a Mm3 100 sino a Mm3 200 euro 80,00;
 per ogni Mm3 superiore a Mm3 200 sino a Mm3 300 euro 40,00;
 per ogni Mm3 superiore a Mm3 300 euro 0,00.
 Per  le  dighe utilizzate a scopo di laminazione le quote variabili di cui sopra sono ridotte del 50%.
 |  |  |  | Art. 4. Modalita' di riscossione del contributo annuo
 L'importo   del  contributo  annuo  dovuto  per  ciascuna  diga  e' quantificato  dal  RID  sulla  base di quanto previsto nei precedenti articoli  nn.  1,  2  e  3  e  verra' comunicato agli interessati. La riscossione  di  detto  contributo,  che dovra' essere versato in due rate  semestrali  di pari importo anticipate, potra' avvenire tramite riscossione diretta ovvero tramite l'Agenzia delle entrate.
 |  |  |  | Art. 5. Sanzioni
 Il termine di trenta giorni di cui all'art. 6, comma 1, della legge 1° agosto  2002,  n. 166, decorre dalla data di ricezione della prima comunicazione  di cui al precedente art. 4. Entro il medesimo termine il concessionario potra' segnalare e chiedere al RID motivatamente la revisione    del   contributo   calcolato,   evidenziando   eventuali discordanze   anche   in   relazione  all'utilizzazione  delle  acque invasate.  In  tal  caso  il termine di trenta giorni di cui al primo capoverso  del  presente  articolo si intende sospeso sino alle nuove determinazioni  da  parte  del  RID.  Il  RID  in  sede di autotutela adottera' i provvedimenti conseguenti.
 Fermo restando la corresponsione degli interessi legali, di mora ed il  rimborso di eventuali spese per il ritardato pagamento delle rate semestrali  del  contributo,  i  concessionari  che  non ottemperino, previa  formale  messa  in mora, al versamento del contributo per una intera  annualita'  sono  soggetti  alle sanzioni previste dal citato art. 6, comma 1, della legge l° agosto 2002, n. 166.
 |  |  |  | Art. 6. Validita'
 Il  presente  decreto  e' soggetto a revisione biennale, secondo le modalita'  di cui all'art. 6, comma 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166.
 Il contributo annuo e' dovuto a partire dal 1° gennaio 2004.
 Roma, 17 dicembre 2004
 Il Ministro delle infrastrutture
 e dei trasporti
 Lunardi
 Il Ministro dell'economia
 e delle finanze
 Siniscalco Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2005 Ufficio  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 124
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