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| Gazzetta n. 36 del 14 febbraio 2005 (vai al sommario) |  | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA |  | CIRCOLARE 28 gennaio 2005, n. 20 |  | Applicazione  della  normativa  comunitaria e nazionale in materia di condizionalita'. |  | 
 |  |  |  | Al Ministero delle politiche agricole e forestali
 Alle regioni e provincie autonome
 All'A.R.T.E.A.
 All'A.G.R.E.A.
 All'A.V.E.P.A.
 All'Organismo  pagatore  della  regione
 Lombardia
 All'Ente Nazionale Risi
 Alla Coldiretti
 Alla Confagricoltura
 Alla C.I.A.
 Alla Copagri A) Premessa.
 Il  Regolamento (CE) n. 1782/03 stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della Politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.
 Detto   regolamento  attua  una  profonda  riforma  della  politica agricola   comune,   introducendo   tra  l'altro  l'obbligo  per  gli agricoltori  di  rispettare i Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e di  mantenere  la terra in Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA).
 In  particolare  i  Criteri  di Gestione Obbligatori si riferiscono alla  sanita'  pubblica,  alla  salute  delle piante e degli animali, all'ambiente  e  al  benessere  degli  animali,  mentre l'obbligo del mantenimento   delle   Buone  Condizioni  Agronomiche  ed  Ambientali riguarda tutte le terre agricole, comprese quelle non piu' utilizzate a fini di produzione.
 Il mancato rispetto di tali obblighi di condizionalita' comporta la riduzione   o   l'esclusione  dai  pagamenti  degli  aiuti  in  danno dell'agricoltore   inadempiente  ai  sensi  dell'art.  6  del  citato Regolamento (CE) n. 1782/2003.
 Le modalita' di applicazione degli obblighi di condizionalita' sono disciplinate dal Regolamento (CE) n. 796/2004 della commissione.
 In  tale contesto normativo il decreto del Ministro delle politiche agricole   e  forestali  n.  1787  del  5 agosto  2004,  all'art.  5, stabilisce   che   le   norme   quadro   inerenti   gli  obblighi  di condizionalita' siano definite con apposito decreto miniseriale e che l'Agea  e'  responsabile  dell'attuazione  del  sistema dei controlli previsti  dal  citato  Regolamento  (CE)  n.  796/2004  (Titolo  III, Capitolo III).
 L'elenco degli obblighi e' contenuto nel decreto del Ministro delle politiche  agricole  e  forestali  n.  5406/St  del 13 dicembre 2004, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 304 del    29 dicembre   2004   ed   e'   consultabile   sul   sito   web http://www.politicheagricole.it/SVILUPPO/home.asp,   ove   e'   anche disponibile uno specifico manuale divulgativo.
 Le  regioni  e  province  autonome,  inoltre,  hanno  la  facolta', all'interno di ogni norma quadro, di dettagliare ulteriormente alcuni aspetti  specifici  (es.  zonizzazione,  intervalli  temporali, ecc.) inerenti gli impegni gia' individuati nel citato decreto ministeriale n. 5406/2004.
 In  relazione  a  recenti interpretazioni comunitarie, gli standard minimi  che  gli  agricoltori  sono tenuti a rispettare per assolvere agli  obblighi  stabiliti dal citato decreto ministeriale non possono essere  piu'  vincolanti  di  quelli  gia'  previsti  nella normativa comunitaria di riferimento.
 Nella  presente  circolare,  le  indicazioni della commissione sono state  tenute  in  considerazione  nella  definizione degli indici di verifica  e  nell'individuazione  dei relativi standard minimi per le aziende.
 Il  decreto ministeriale n. 5406/2004 consta di otto articoli e dei seguenti allegati:
 a) Allegato   1,   recante   l'elenco  dei  Criteri  di  Gestione Obbligatori  applicabili  a  decorrere  dal  1° gennaio  2005 [art. 4 Regolamento (CE) 1782/03 e allegato III];
 b) Allegato  2,  recante l'elenco delle norme per il mantenimento dei  terreni  in  Buone  Condizioni  Agronomiche e Ambientali [art. 5 Regolamento (CE) n. 1782/03 e allegato IV].
 L'atto  in  questione,  nel  confermare  la necessita' del rispetto degli  obblighi  di  condizionalita'  imposti  dalla citata normativa comunitaria  stabilisce,  all'art.  7,  che  i  Criteri  di  Gestione Obbligatori  e  le  norme  per  il  mantenimento dei terreni in Buone Condizioni  Agronomiche  e  Ambientali  si  applicano a decorrere dal 1° gennaio 2005.
 Lo  stesso  decreto ministeriale prevede che l'Agea, in qualita' di autorita'   competente   al  coordinamento  dei  controlli  ai  sensi dell'art.  13, decreto legislativo n. 99 del 29 marzo 2004, determini con   propri   provvedimenti,  da  adottarsi  sentiti  gli  organismi pagatori,  i  termini e gli aspetti procedurali necessari ai fini del rispetto  degli obblighi di condizionalita', nonche' i criteri comuni di  controllo  e  gli  indici di verifica del rispetto degli obblighi stessi.
 Con  la presente circolare vengono pertanto determinati i criteri e gli indici di cui sopra, i quali consentono:
 a) la   verifica,  da  parte  dell'autorita'  di  controllo,  del rispetto degli impegni previsti in capo all'agricoltore;
 b) l'acquisizione,  nel  corso dei controlli che verranno svolti, da   parte   dell'organismo   pagatore  competente,  di  informazioni qualitative  o  quantitative  sufficienti  ad  applicare  l'eventuale riduzione od esclusione dai pagamenti diretti.
 Gli agricoltori, infatti, per non subire riduzioni o esclusioni dei pagamenti, devono rispettare gli impegni cosi' come individuati nella normativa  comunitaria  e  nazionale  di  riferimento,  eventualmente integrata   dalle  Regioni  ai  sensi  del  decreto  ministeriale  n. 1787/2004.
 La  riduzione  degli  aiuti, qualora applicabile, sara' graduata in funzione  dei  seguenti  criteri,  previsti  dall'art.  41 del citato Regolamento (CE) n. 796/2004 e dettagliati con la presente circolare:
 portata dell'infrazione: determinata tenendo conto in particolare dell'impatto   dell'infrazione   stessa,  che  puo'  essere  limitato all'azienda oppure piu' ampio;
 gravita'   dell'infrazione:  che  dipende  in  particolare  dalla rilevanza  delle conseguenze dell'infrazione medesima alla luce degli obiettivi del requisito o della norma in questione;
 durata  di una infrazione: dipendente in particolare dal lasso di tempo  nel  corso del quale ne perdura l'effetto e dalla possibilita' di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.
 Al fine di assicurarne la massima diffusione, la presente circolare verra'  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale, nel sito web dell'Agea all'URL:                                             http://www.agea. gov.it/ITA/InterComunitari/RiformaPac/default.htm,     nonche'    nel portale SIAN all'URL: http://www.sian.it
 Le amministrazioni e gli enti in indirizzo sono comunque pregati di voler   dare   la   massima   diffusione  alla  presente  presso  gli agricoltori, le associazioni e le organizzazioni professionali. B)  «Campi  di  condizionalita»,  indici  di  verifica, graduazioni e meccanismi di calcolo.
 1. Definizione dei «campi di condizionalita».
 2.  Definizione  degli  indici  di verifica e della graduazione del livello di violazione.
 3.  Definizione  del  meccanismo  di  calcolo  delle  riduzioni  ed esclusioni. 1. Definizione dei «campi di condizionalita».
 La  normativa comunitaria prevede l'applicazione delle sanzioni per «campo di condizionalita».
 I  campi  di  condizionalita'  validi  per l'anno 2005, per i quali calcolare le eventuali riduzioni, sono i seguenti:
 Allegato III - Regolamento n. 1782/2003
 Criteri di gestione obbligatori
 1. - Ambiente:
 Atto  A1  -  Direttiva  79/409/CEE,  concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
 Atto  A2  -  Direttiva 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque  sotterranee  dall'inquinamento  provocato  da  certe  sostanze pericolose;
 Atto   A3  -  Direttiva  86/278/CEE,  concernente  la  protezione dell'ambiente,  in  particolare  del  suolo,  nell'utilizzazione  dei fanghi di depurazione in agricoltura;
 Atto  A4  -  Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque  dall'inquinamento  provocato  dai nitrati provenienti da fonti agricole;
 Atto  A5 - Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat   naturali  e  seminaturali  e  della  flora  e  della  fauna selvatiche.
 2.  -  Sanita'  pubblica  e salute degli animali. Identificazione e registrazione degli animali:
 Atto  A6  -  Direttiva  92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992,   relativa   all'identificazione  e  alla  registrazione  degli animali;
 Atto  A7  -  Regolamento  CE 2629/97 (abrogato dal Regolamento CE 911/2004) che stabilisce modalita' di applicazione del Regolamento CE 820/97  (abrogato dal Regolamento CE 1760/2000) per quanto riguarda i marchi  auricolari, il registro delle aziende e i passaporti previsti dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini;
 Atto  A8  - Regolamento CE 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione    e    registrazione    dei    bovini   e   relativo all'etichettatura  delle  carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Regolamento CE 820/97.
 Gli  atti «A1» - Direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli  uccelli  selvatici e «A5» - Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione  degli  habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche fanno parte della c.d. «Rete Natura 2000».
 Allegato IV - Regolamento n. 1782/2003
 Buone condizioni agronomiche e ambientali
 3. - Elenco degli obiettivi e delle norme:
 Obiettivo  1:  erosione  del  suolo: proteggere il suolo mediante misure idonee:
 Norma  1.1:  interventi  di  regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio;
 Obiettivo  2: sostanza organica del suolo: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche:
 Norma 2.1: gestione delle stoppie e dei residui vegetali;
 Obiettivo  3:  struttura  del  suolo:  mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate:
 Norma  3.1:  difesa  della  struttura  del  suolo attraverso il mantenimento   in  efficienza  della  rete  di  sgrondo  delle  acque superficiali;
 Obiettivo  4:  livello  minimo  di  mantenimento:  assicurare  un livello  minimo  di  mantenimento  ad evitare il deterioramento degli habitat:
 Norma 4.1: protezione del pascolo permanente;
 Norma 4.2: gestione delle superfici ritirate dalla produzione;
 Norma 4.3: manutenzione degli oliveti;
 Norma  4.4:  mantenimento  degli  elementi  caratteristici  del paesaggio.
 In  funzione  di  questa  suddivisione,  i  risultati dei controlli effettuati  sugli  adempimenti  applicabili  a  livello  dell'azienda agricola  saranno  raggruppati  per  i tre campi di condizionalita' e successivamente, in caso di violazioni riscontrate, saranno calcolate le riduzioni per ogni singolo campo.
 La  riduzione  totale  sara'  la  somma  delle  tre riduzioni cosi' ottenute. 2.  Definizione  degli  indici  di  verifica  e della graduazione del livello di violazione.
 Nel  presente  capitolo  vengono  descritti,  per ogni atto o norma relativi ai singoli campi di condizionalita', applicabili a decorrere dal  1° gennaio  2005,  la  base  giuridica  nazionale di recepimento dell'atto   o   norma,   la   descrizione   degli  impegni  a  carico dell'agricoltore  nonche' gli indici di verifica per ogni criterio di condizionalita' applicabile all'atto o norma medesimi.
 Sono  anche  indicati  gli  interventi correttivi che l'agricoltore puo'  essere  chiamato  a  realizzare  per mitigare gli effetti della violazione  ed  i  livelli  d'infrazione  entro i quali l'agricoltore viene ammonito (segnalazione) senza che sia applicata una sanzione.
 Elenco dei criteri di gestione obbligatori
 Campo di condizionalita': Ambiente
 Atto  A1  -  Conservazione  degli  uccelli  selvatici (Direttiva n. 79/409/CEE);
 Atto  A5  -  Conservazione  degli habitat naturali e seminaturali e della  flora  e  della fauna selvatiche (Direttiva n. 92/43/CEE) Rete «NATURA 2000». Base giuridica (Recepimento Direttiva n. 79/409/CEE).
 Legge   11 febbraio   1992,   n  157,  e  successive  modifiche  ed integrazioni.
 Decreto  del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n 357, e successive modifiche ed integrazioni.
 Decreto  ministeriale 3 aprile 2000, contenente l'elenco delle zone di  protezione speciale ex direttiva n. 79/409 e dei proposti siti di importanza  comunitaria ex direttiva n. 92/43, e successive modifiche ed integrazioni. Base giuridica (Recepimento Direttiva n. 92/43/CEE).
 Legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica   omeoterma  e  per  il  prelievo  venatorio»  (supplemento ordinario  n. 41 alla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1992), e successive modifiche e integrazioni, articoli 1 e seguenti.
 Decreto  del  Presidente  della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 «Regolamento  recante  attuazione  della direttiva 92/43/CEE relativa alla  conservazione  degli  habitat  naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche» (supplemento ordinario n. 219/L Gazzetta  Ufficiale  n. 248 del 23 ottobre 1997), articoli 3, 4, 5, 6 come  modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003,  n.  120  «Regolamento  recante  modifiche  ed  integrazioni al decreto  del  Presidente  della  Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente   attuazione  della  direttiva  92/43/CEE  relativa  alla conservazione  degli  habitat  naturali e seminaturali, nonche' della flora  e  della  fauna  selvatiche»  (Gazzetta  Ufficiale  n. 124 del 30 maggio 2003).
 L'elenco delle zone di protezione speciale ex direttiva n. 79/409 e dei  proposti siti di importanza comunitaria ex direttiva n. 92/43 e' stato  divulgato  con  decreto ministeriale 3 aprile 2000 «Elenco dei siti  di  importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati   ai   sensi  delle  direttive  92/43/CEE  e  79/409/CEE» (Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 2000, corretto con comunicato nella   Gazzetta   Ufficiale  6 giugno  2000,  n.  130  e  successive modifiche).
 Decreto  del  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 25 marzo  2004  -  Elenco  dei  siti di importanza comunitaria per la regione  biogeografica  alpina in Italia, ai sensi della Direttiva n. 92/43/CEE (Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 2004).
 Decreto  del  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre  2002  - Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 2002).
 A  norma dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale n. 5406/04, in assenza di provvedimenti delle regioni e province autonome, di cui al  comma  1 del medesimo articolo, devono essere rispettate le norme per  il mantenimento delle buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui all'allegato 2 del decreto ministeriale stesso.
 Atto  A2  -  Protezione  delle  acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose. Base giuridica (Recepimento).
 Decreto legislativo 11 maggio 1999, n 152, articoli 28-30.
 Decreto legislativo 18 agosto 2000, n 258. Descrizione degli impegni.
 A  2.1.  Autorizzazione per lo scarico di sostanze pericolose della tabella 5 dell'allegato 5 del decreto legislativo n. 152/1999.
 A   2.2.   Rispetto   delle   condizioni   di   scarico   contenute nell'autorizzazione. Elemento di verifica.
 Presenza/Assenza dell'autorizzazione.
 Rispetto  valori limite di emissione come specificato nella tabella 5, allegato 5 del decreto legislativo n. 152/1999. Indici di verifica.
 Portata  (impatto)  - presenza/assenza dell'autorizzazione prevista dal decreto legislativo n. 152/1999.
 Caratteristica:  presenza/assenza  di autorizzazione per un'azienda con  un'attivita'  agroindustriale  produttrice  di  acque reflue non assimilabili  a quelle prodotte in ambito domestico e per aziende con attivita'  zootecnica  produttrice  acque  reflue  non assimilabili a quelle prodotte in ambito domestico.
 Classi violazione:
 basso:  livello  di  produzione  di  unita'  di  azoto per ettaro compreso tra 340 kg e 500 kg;
 medio:  livello  di  produzione  di  unita'  di  azoto per ettaro compreso superiore a 500 kg;
 alto:  livello  di  produzione  di  unita'  di  azoto  per ettaro compreso superiore a 500 kg e presenza di attivita' agroindustriale.
 Gravita'  (rilevanza) - gravita' della violazione in relazione alle caratteristiche  aziendali  ed  al  relativo  rischio di inquinamento delle acque sotterranee.
 Caratteristica:  caratteristiche  aziendali in relazione al rischio d'inquinamento delle acque sotterranee.
 Classi violazione:
 basso:  presenza  in  azienda  di  un  allevamento zootecnico con scarichi  non  assimilabili  a quelli domestici (ai sensi del decreto legislativo n. 152/1999);
 medio:   presenza  in  azienda  di  un'attivita'  agroindustriale produttrice  di  acque  reflue  non assimilabili a quelle prodotte in ambito domestico (ai sensi del decreto legislativo n. 152/1999);
 alto:  presenza  contemporanea in azienda dei due elementi di cui ai due punti precedenti.
 Durata (durata dell'effetto).
 Intervento correttivo: non previsto.
 Gravita'  della  violazione:  presenza di violazione all'interno di zone  codificate  come  vulnerabili  ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258.
 Atto  A3  -  Protezione  dell'ambiente,  in  particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura. Base giuridica (Recepimento).
 Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, art. 3. Descrizione degli impegni.
 L'agricoltore  che  utilizza fanghi propri deve rispettare l'art. 3 del  decreto legislativo n. 99/1992, ovvero, nel caso in cui utilizzi fanghi  di  terzi,  deve  avere  idonea documentazione che attesti il rispetto  dei  parametri  e  della autorizzazioni previste dal citato art. 3 del decreto legislativo n. 99/1992.
 A3. 1 - Utilizzo di fanghi aventi le seguenti caratteristiche:
 A3 1.a) sono stati sottoposti a trattamento;
 A3   1.b) sono  idonei  a  produrre  un  effetto  concimante  e/o ammendante e correttivo del terreno;
 A3   1.c) non   contengono   sostanze   tossiche   e  nocive  e/o persistenti,  e/o  bioaccumulabili  in  concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale e superiori ai valori limite fissati.
 A3.   2  -  Rispetto  dei  quantitativi  limite  nel  triennio  per l'applicazione dei fanghi su e/o nei terreni:
 A3 2.a) dosi non superiori a 15 t/ha di sostanza secca, nei suoli con  capacita' di scambio cationico (C.S.C.) superiore a 15 meq/100 g e pH compreso tra 6,0 e 7,5;
 A3 2.b) dosi non superiori a 7,5 t/ha di sostanza secca nei suoli con pH compreso tra 5 e 6 o C.S.C. compreso tra 8 e 15;
 A3  2.c) dosi  non  superiori  a  22,5 t/ha di sostanza secca nei suoli con pH superiore a 7,5;
 A3  2.d) dosi  non  superiori  a  3  volte  quelle  indicate  nei precedenti  punti A3. 2.a), 2.b e 2.c) di sostanza secca per i fanghi provenienti  dall'industria  agro-alimentare. In tal caso i limiti di metalli  pesanti  non  possono  superare  valori pari ad un quinto di quelli di cui all'allegato I B.
 A3.  3  -  Autorizzazione  da  parte  della regione o ente delegato (provincia).
 A3.  4 - Notifica dell'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi,  con  almeno  dieci  giorni  di  anticipo, alla regione, alla provincia  ed  al  comune di competenza, al CAA di appartenenza ed al Servizio  tecnico  di  AGEA.  In  caso  di azienda non appartenente a nessun  CAA,  detta  comunicazione dovra' pervenire con pari anticipo direttamente al Servizio tecnico di AGEA.
 La notifica deve contenere:
 a) gli estremi dell'impianto di provenienza dei fanghi;
 b) i   dati   analitici  dei  fanghi  per  i  parametri  indicati all'allegato I B;
 c) l'identificazione   delle   particelle   catastali   e   della superficie dei terreni sui quali si intende applicare i fanghi;
 d) i  dati  analitici  dei  terreni,  per  i  parametri  indicati all'allegato II A.
 A3.  5  - Divieto di utilizzazione dei fanghi che siano considerati rifiuti   pericolosi   ai  sensi  della  Direttiva  n.  91/689/CEE  e dell'elenco   dei   rifiuti  adottato  con  decisione  del  Consiglio 2000/532/CE modificato da ultimo con decisione n. 2001/573/CE .
 A3.  6  -  Divieto  di  utilizzazione dei fanghi, che non abbiano i requisiti di cui al precedente punto A3. 1), nei seguenti terreni:
 A3. 6.a) allagati,   soggetti   ad  esondazioni  e/o  inondazioni naturali,  acquitrinosi o con falda acquifera affiorante, o con frane in atto;
 A3. 6.b) con  pendii maggiori del 15% limitatamente ai fanghi con un contenuto in sostanza secca inferiore al 30%;
 A3. 6.c) con pH minore di 5;
 A3. 6.d) con C.S.C. minore di 8 meq/100 g;
 A3. 6.e) destinati a pascolo, a prato-pascolo, a foraggere, anche in  consociazione  con altre colture, nelle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta di foraggio;
 A3. 6.f) destinati  all'orticoltura  e  alla  frutticoltura i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma  consumati  crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
 A3. 6.g) quando  e'  in  atto  una  coltura,  ad  eccezione delle colture arboree;
 A3.  6.h) quando  sia  stata comunque accertata l'esistenza di un pericolo  per  la  salute  degli  uomini e/o degli animali e/o per la salvaguardia dell'ambiente.
 A3.  6.i) e'  vietata  l'applicazione  di  fanghi  liquidi con la tecnica  della  irrigazione a pioggia, sia per i fanghi tal quali che per quelli diluiti con acqua. Indici di verifica.
 Portata  (impatto)  -  smaltimento  dei  fanghi contravvenendo alle disposizioni del decreto legislativo.
 Caratteristica: % di superficie utilizzata per lo smaltimento.
 Classi violazione:
 segnalazione  (cfr. art. 41, lettera a) del 796/04): inferiore al 1% ;
 basso: tra 1 e 5% SAU aziendale;
 medio: tra 5 e 20%;
 alto: oltre 20%.
 Gravita'  (rilevanza)  -  gravita'  della  violazione  in relazione all'assenza  della  documentazione  richiesta,  del  mancato rispetto degli impegni.
 Caratteristica:  assenza delle necessarie certificazioni e utilizzo di superfici non consentite.
 Parametri di valutazione:
 assenza certificazione provenienza fanghi;
 presenza  di  sostanze  presenti nei fanghi in concentrazioni non consentite nelle analisi certificate dall'autorita' competente;
 assenza  o  mancata  compilazione del registro di spandimento dei fanghi;
 assenza    di    notifica    alle    autorita'   competenti   e/o dell'autorizzazione per lo smaltimento.
 utilizzazione   dell'area   di  spandimento  per  pascolamento  o raccolta di foraggi entro tre settimane dall'avvenuto spandimento;
 utilizzazione  dei  fanghi, che non abbiano i requisiti di cui al precedente punto A3. 1), nei terreni destinati all'orticoltura e alla frutticoltura  i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, nei dieci mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso.
 Classi violazione:
 basso: un solo parametro presente;
 medio: due parametri presenti;
 alto: tre o piu' parametri presenti.
 Durata (durata dell'effetto).
 Intervento   correttivo:  solo  nei  casi  di  problemi  di  natura esclusivamente  amministrativa  (assenza  di  documenti,  mancanza di certificazioni,  ecc.).  In  caso di reiterazione della violazione ai sensi  dell'art.  41  del  Regolamento  (CE)  796/04 o di utilizzo di superfici non ammesse, il ravvedimento non viene previsto.
 Gravita' della violazione: utilizzo per lo spandimento di superfici agricole con colture in atto (comprese le foraggere).
 Atto  A4  -  Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Base giuridica (Recepimento).
 Decreto  legislativo  11 maggio  1999,  n.  152 «Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della Direttiva n. 91/271/CEE  concernente  il  trattamento  delle acque reflue urbane e della  Direttiva  n.  91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento   provocato   dai   nitrati  provenienti  da  fonti agricole»  (supplemento  ordinario n. 101/L Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 1999).
 Art.  2,  lettera ii), decreto legislativo n. 152/1999, definizione di «zone vulnerabili».
 Art.  19  decreto  legislativo  n.  152/1999,  «zone vulnerabili da nitrati di origine agricola».
 Designazione di zone vulnerabili da nitrati di origine agricola:
 sono  designate  zone  vulnerabili le aree elencate nell'allegato 7/A-III del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;
 provvedimenti  di  designazione  di ulteriori zone vulnerabili da nitrati  di  origine agricola da parte delle regioni e delle province autonome:
 Basilicata: D.G.R. n. 508 del 25 marzo 2002;
 Campania: D.G.R. n. 700 del 18 febbraio 2003;
 Friuli Venezia Giulia: D.G.R. n. 1516 del 23 maggio 2003;
 Lazio: D.G.R. n. 767 del 6 agosto 2004;
 Marche: decreto direttoriale n. 10/TAM del 10 settembre 2003;
 Piemonte: D.P.G.R. n. 9/R del 18 ottobre 2002;
 Sicilia: D.D.G. n. 193 del 17 febbraio 2003;
 Toscana: D.C.R. n. 170 e 172 dell'8 ottobre 2003;
 Umbria: D.G.R. n. 1240 del 17 settembre 2002;
 Umbria: D.G.R. n. 881 del 25 giugno 2003;
 Veneto: D.G.R. n. 118/CR del 28 novembre 2003.
 Art.   4.1  dell'Allegato  I  al  decreto  legislativo  n.  152/99, «Organizzazione del monitoraggio».
 Decreto  ministeriale  19 aprile  1999, «Approvazione del codice di buona   pratica  agricola»  (supplemento  ordinario  n.  86  Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 1999).
 A  norma dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale n. 5406/04, in assenza di provvedimenti delle regioni e province autonome, di cui al  comma  1 del medesimo articolo, devono essere rispettate le norme per  il mantenimento delle buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui all'allegato 2 del decreto ministeriale. Indici di verifica (inerenti gli impegni previsti dal codice di buona pratica  agricola nazionale, di cui al decreto ministeriale 19 aprile 1999,  nel caso di aree vulnerabili prive dei piani di azione redatti dalle regioni e province autonome).
 Portata  (impatto)  - violazione delle norme previste nel codice di buona pratica agricola nazionale.
 Caratteristica:  percentuale  di  superficie  aziendale  soggetta a violazione.
 Classi  violazione:  segnalazione  (cfr.  art.  41,  lettera a) del 796/04): inferiore al 1%:
 basso: tra 1 e 5% SAU aziendale;
 medio: tra 5 e 20%;
 alto: oltre 20%.
 Gravita'  (rilevanza) - gravita' della violazione in relazione alle caratteristiche  aziendali  ed  al  relativo  rischio di inquinamento delle acque da nitrati.
 Caratteristica:   verifica   attraverso   controllo  oggettivo  e/o documentale  (registro di stalla; registro delle operazioni colturali di spandimento dei reflui e dei fertilizzanti, ove esistente).
 Parametri di valutazione:
 mancato  rispetto  delle  azioni  di  salvaguardia  previste  per l'applicazione  dei  fertilizzanti  ai  terreni  (in pendenza, saturi d'acqua, inondati, gelati o innevati; adiacenti ai corsi d'acqua);
 omessa elaborazione del piano di fertilizzazione azotata;
 mancato  rispetto,  a  norma del decreto legislativo n. 152/1999, del  limite  annuale  di  apporto  azotato  al  terreno di 170 Kg per ettaro, a seguito dello spandimento di effluenti zootecnici, compreso quello depositato dagli stessi animali;
 reflui  zootecnici:  mancato  rispetto  dei  periodi  idonei allo spandimento sulle superfici aziendali;
 mancato  mantenimento della copertura vegetale (secondo le azioni proposte  dal  CBPA)  nei  terreni  diversi  da quelli ritirati dalla produzione (per i quali e' gia' prevista la norma di BCAA n. 4,2).
 Classi violazione:
 basso: fino a due parametri presenti;
 medio: da tre a quattro parametri presenti;
 alto: cinque o piu' parametri presenti.
 Durata (durata dell'effetto).
 Intervento  correttivo:  redazione  del  piano  di  fertilizzazione azotata;   adeguamento  delle  caratteristiche  degli  stoccaggi  per effluenti;  realizzazione/ripristino  della  copertura  vegetale, ove pertinente.
 Gravita'  della  violazione:  reflui  zootecnici:  mancato rispetto delle  caratteristiche degli stoccaggi per effluenti (presenza di una capacita'  di  stoccaggio sottodimensionata rispetto all'allevamento; strutture  di  stoccaggio non stagne con conseguente percolazione nel terreno dei reflui). «Campo di condizionalita» sanita' pubblica, salute, identificazione e
 registrazione degli animali
 Atto  A6  -  Direttiva  n. 92/102/CEE del Consiglio del 27 novembre 1992,  relativa  alla  identificazione  e  alla  registrazione  degli animali.
 Atto  A7  -  Regolamento  n. 2629/97 (abrogato dal n. 911/2004) che stabilisce  modalita'  di  applicazione  del  Regolamento  n.  820/97 (abrogato  dal Regolamento n. 1760/2000) per quanto riguarda i marchi auricolari,  il  registro  delle  aziende e i passaporti previsti dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini.
 Atto  A8  -  Regolamento  n. 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione    e    registrazione    dei    bovini   e   relativo all'etichettatura  delle  carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento n. 820/97. Base giuridica (Recepimento).
 Decreto  ministeriale  31 gennaio 2002 - Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina.
 Decreto  ministeriale  7 giugno  2002  -  Approvazione  del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina. Descrizione degli impegni.
 A.6. 1.a) Richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro venti giorni dall'inizio attivita';
 A.6. 1.b) Comunicazione  opzione  su  modalita'  di registrazione degli animali:
 direttamente nella BDN con accesso tramite smart card;
 tramite  A.S.L.,  organizzazioni  professionali,  di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato;
 A.6. 1.c) Comunicazioni  al  Servizio  veterinario competente per territorio    di   eventuali   variazioni   anagrafiche   e   fiscali dell'azienda;
 A.6. 2.a) Richiesta    codici    identificativi   specie   bovina direttamente  alla  BDN  o  tramite  operatore  delegato.  Le  marche auricolari non possono essere utilizzate in altri allevamenti;
 A.6. 2.b) Effettuazione  della  marcatura  dei bovini entro venti giorni dalla nascita, o prima che l'animale lasci l'azienda; nel caso di  importazione  di  un  capo da Paesi terzi, entro venti giorni dai controlli  di  ispezione frontaliera. Presenza di marcatura per tutti gli  animali nati dopo il 31 dicembre 1997, in caso di allontanamento dall'azienda  in  cui  sono  nati. Presenza di marcatura su tutti gli animali   provenienti  dai  nuovi  dieci  Stati  Membri,  movimentati successivamente  alla  data  del  1° maggio  2004  (data  di adesione all'UE);
 A.6. 2.c) Compilazione,  contestuale alla marcatura, della cedola identificativa;
 A.6. 2.d) Aggiornamento  del  registro aziendale entro tre giorni dall'identificazione;
 A.6. 2.e) Consegna   della   cedola  identificativa  al  Servizio veterinario  dell'A.S.L. competente per territorio entro sette giorni dalla marcatura del capo (se non registra direttamente in BDN);
 A.6. 2.f) Registrazione   diretta   delle   nascite   in   BDN  e conservazione cedola identificativa;
 A.6. 2.g) Rilascio   e   vidimazione,   da   parte  del  Servizio veterinario, del passaporto;
 A.6. 2.h) Comunicazioni  al  Servizio  veterinario competente per territorio   di   eventuali   smarrimenti   di  marchi  auricolari  e passaporti;
 A.6. 2.i) Nel  caso  i  capi  vengano  acquistati da Paesi terzi, consegna  al  Servizio  veterinario  competente per territorio, entro sette  giorni  dall'introduzione in allevamento, copia del passaporto del Paese di origine dell'animale, per l'iscrizione in anagrafe;
 A.6. 3. Aggiornamento  del  registro  di  stalla entro tre giorni e comunicazione  alla  BDN,  entro sette giorni, degli eventi (nascite, morti, movimentazioni, ingressi e uscite);
 A.6. 4.a) Consegna   del   passaporto  dell'animale  al  Servizio veterinario  dell'A.S.L.,  in caso di decesso in azienda, entro sette giorni;
 A.6. 4.b) Nel  caso  il  capo  acquistato/scambiato  con un altro Paese  UE  venga  immediatamente macellato, non occorre comunicare la richiesta di iscrizione in anagrafe;
 A.6. 4.c) Per  bovini  introdotti in allevamento: annotazione del passaggio  di  proprieta'  sul  retro  del passaporto e aggiornamento entro tre giorni del registro di stalla;
 A.6. 4.d) Comunicazione  delle  variazioni  entro  sette  giorni, direttamente in BDN oppure tramite invio copia modello 4 e passaporto al Servizio veterinario;
 A.6. 5.a) Richiesta all'A.S.L. del modello 4;
 A.6. 5.b) Compilazione del modello 4;
 A.6. 5.c) Aggiornamento del registro di stalla entro tre giorni;
 A.6. 5.d) Comunicazione  delle  variazioni  entro  sette  giorni, direttamente  in  BDN  oppure  tramite  invio  copia del modello 4 al servizio veterinario. Indici di verifica.
 Portata   (impatto)   -   rilevanza  delle  violazioni  alla  norma nazionale.
 Caratteristica:  numero  di  capi  non  conformi  con  gli  impegni previsti,  in  percentuale  sul totale dei capi [(n. capi totali - n. capi conformi)/ n. capi totali x 100].
 Classi violazione:
 segnalazione  (cfr.  art. 41, lettera a) del 796/04): discordanza tra capi presenti in stalla e capi registrati in BDN inferiore al 1%;
 basso: tra 1 e 5% dei capi non conformi sul totale;
 medio: tra 6 e 20%;
 alto: oltre 20%.
 Gravita'  (rilevanza)  -  gravita'  della  violazione  in relazione all'assenza  della  documentazione  richiesta e alla registrazione in BDN.
 Caratteristica: registrazione dell'azienda e dei capi in BDN.
 Parametri di valutazione:
 registro di stalla non conforme (impegno A. 6. 2.d);
 presenza  di  capi  senza passaporto e/o marche auricolari e/o di qualsiasi  documento  (anche temporaneo) che attesti la provenienza e dati identificativi (impegni A.6. 2.a) - b) - c);
 presenza  di  capi non registrati in BDN (impegno A.6. 2.f), A.6. 3.);
 mancata registrazione azienda in BDN [A.6. 1.a) - b)].
 Classi violazione:
 basso: un solo parametro presente;
 medio: due parametri presenti;
 alto: tre o piu' parametri presenti.
 Durata (durata dell'effetto).
 Intervento  correttivo:  provvedere  alla  regolare registrazione e marchiatura dei capi.
 Gravita'  della  violazione:  presenza  di oltre il 50% di capi non conformi. Elenco   delle  norme  per  il  mantenimento  dei  terreni  in  buone
 condizioni agronomiche e ambientali.
 Obiettivo  1:  erosione  del  suolo:  proteggere  il suolo mediante misure idonee.
 Norma  1.1:  interventi  di  regimazione  temporanea  delle acque superficiali di terreni in pendio.
 Descrizione della norma e degli adempimenti
 (da Allegato 2 decreto ministeriale n. 5406/2004)
 La  presente norma si applica alle superfici di cui alla lettera a) del  comma  3  dell'art.  2  del  decreto  ministeriale  n  5406  del 13 dicembre 2004.
 La  norma  prevede  l'esecuzione  di  solchi  acquai temporanei con andamento  livellare  o  comunque trasversale alla massima pendenza e con distanza tra loro, misurata sulla perpendicolare, non superiore a 80 m. Indici di verifica.
 Portata  (impatto)  -  assolcatura  non  conforme alle prescrizioni della norma con contemporanea presenza di effetti erosivi.
 Caratteristica:   estensione  del  fenomeno  erosivo  (in  %  della superficie oggetto della norma).
 Classi violazione:
 segnalazione  (cfr. art. 41, lettera a) del 796/04): inferiore al 5%;
 basso: tra 5 e 20%;
 medio: generalizzato > 20%;
 alto: fenomeno che ha prodotto effetti al di fuori dell'azienda.
 Gravita' (rilevanza) - gravita' del fenomeno erosivo.
 Caratteristica:  gravita'  del  fenomeno  erosivo  ed effetti sulla coltivazione in atto.
 Parametri di valutazione:
 presenza di fenomeni franosi;
 dimensione   del  solco  eroso  rilevata  nel  punto  di  massima larghezza superiore a 30 cm;
 assenza totale di solchi acquai;
 presenza  di scheletro portato in superficie dal fenomeno erosivo (si/no).
 Classi violazione:
 basso: un solo parametro presente;
 medio: due parametri presenti;
 alto: tre o piu' parametri presenti.
 Durata (durata dell'effetto).
 Intervento correttivo: nessun intervento previsto.
 Gravita'  del  fenomeno:  superficie  soggetta  a  fenomeni erosivi superiore al 50% della superficie oggetto della norma.
 Obiettivo  2:  Sostanza  organica del suolo: mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche.
 Norma 2.1: gestione delle stoppie e dei residui vegetali.
 Descrizione della norma e degli adempimenti
 (da Allegato 2 decreto ministeriale n. 5406/2004)
 La  presente norma si applica alle superfici di cui alle lettere a) e  b)  del  comma  3 dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 5406 del 13 dicembre 2004.
 La  norma prevede il divieto della bruciatura delle stoppie e delle paglie  nonche'  della  vegetazione  presente  al  termine  dei cicli produttivi di prati naturali o seminati e di altre colture. Indici di verifica.
 Portata  (impatto)  -  presenza di aree oggetto di bruciatura delle stoppie o dei residui vegetali.
 Caratteristica: estensione della superficie dell'appezzamento della quale  sono stati bruciati i residui colturali (in % della superficie oggetto della norma).
 Classi violazione:
 segnalazione  (cfr. art. 41, lettera a) del 796/04): inferiore al 5%;
 basso: tra 5 e 20%;
 medio: generalizzato > 20%;
 alto: fenomeno che ha prodotto effetti al di fuori dell'azienda.
 Gravita' (rilevanza) - gravita' del fenomeno.
 Caratteristica:  quantita/qualita'  di  sostanza organica sottratta (cfr. Allegato 2 - Norma 2.2).
 Classi violazione:
 basso: bruciatura di residui dei cereali a paglia;
 medio:   bruciatura   di  residui  delle  colture  da  rinnovo  o miglioratrici;
 alto: bruciatura di residui delle foraggere, set-aside, e terreni disattivati.
 Durata (durata dell'effetto).
 Intervento   correttivo:  concimazione  organica;  sovescio;  altre pratiche  volte  al  ripristino  della  sostanza  organica  perduta a seguito della bruciatura delle stoppi e dei residui.
 Gravita'   del   fenomeno:   superficie  soggetta  alla  bruciatura superiore al 50% della superficie oggetto della norma.
 Obiettivo  3: Struttura del suolo: mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate.
 Norma  3.1:  difesa  della  struttura  del  suolo  attraverso  il mantenimento   in  efficienza  della  rete  di  sgrondo  delle  acque superficiali.
 Descrizione della norma e degli adempimenti
 (da Allegato 2 decreto ministeriale n. 5406/2004)
 La  presente norma si applica alle superfici di cui alla lettera e) del  comma  3,  dell'art.  2  del  decreto  ministeriale  n. 5406 del 13 dicembre 2004.
 La  presente norma stabilisce che gli agricoltori debbano mantenere efficiente  la  rete  di  sgrondo  per il rapido deflusso delle acque superficiali.
 La manutenzione della rete di sgrondo prevede:
 la  ripulitura  delle scoline e dei canali collettori (effettuata nel rispetto di quanto riportato nella norma 4.4);
 l'effettuazione  di  sistemazioni  del  terreno  (baulatura)  per migliorare il deflusso dell'acqua in eccesso. Indici di verifica.
 Portata  (impatto)  -  rete  di  sgrondo assente o inefficiente con contemporanea  presenza  di  fenomeni di ristagno idrico e/o asfissia radicale.
 Caratteristica:  estensione  del  fenomeno  di  ristagno idrico e/o asfissia radicale (in % della superficie oggetto della norma).
 Classi violazione:
 segnalazione  (cfr. art. 41, lettera a) del 796/04): inferiore al 5%;
 basso: tra 5% e 20%;
 medio: tra 21 e 50%;
 alto: > 50%.
 Gravita' (rilevanza) - gravita' dei fenomeni di ristagno idrico e/o asfissia radicale.
 Caratteristica: livello di inefficienza della rete di sgrondo.
 Parametri di valutazione:
 scoline    inefficienti   (invase   dalla   vegetazione,   troppo superficiali o mal poste);
 canali collettori non manutenuti;
 assenza di sistemazioni del terreno (baulature).
 Classi violazione:
 basso: un solo parametro presente;
 medio: due parametri presenti;
 alto: tutti i parametri presenti.
 Durata (durata dell'effetto).
 Intervento correttivo: nessun intervento previsto.
 Gravita'  del  fenomeno: superficie soggetta a fenomeni di ristagno superiore al 75% della superficie oggetto della norma.
 Obiettivo  4: Livello minimo di mantenimento: assicurare un livello minimo di mantenimento ad evitare il deterioramento degli habitat.
 Norma 4.1: protezione del pascolo permanente.
 Descrizione della norma e degli adempimenti
 (da Allegato 2 decreto ministeriale n. 5406/2004)
 La presente norma si applica alle superfici di cui alla lettera c), del  comma  3  dell'art.  2  del  decreto  Ministeriale  n  5406  del 13 dicembre  2004:  pascoli permanenti, come definiti nell'art. 2, n. (2)  del  Regolamento  (CE)  n.  796/04  e  dichiarati  a pascolo dai produttori fino al 31 dicembre 2004.
 La norma prevede:
 a) il   divieto   di   conversione  della  superficie  a  pascolo permanente  ad  altri  usi  a  norma dell'art. 4 del Regolamento (CE) 796/04;
 b) esclusione  di  lavorazioni  del  terreno,  fatte salve quelle connesse  al  rinnovo  e/o  infittimento  del  cotico  erboso  e alla gestione dello sgrondo delle acque. Indici di verifica.
 Portata  (impatto)  -  presenza  di pascolo permanente convertito a seminativo o danneggiato a causa di lavorazioni non permesse.
 Caratteristica:  incidenza  delle porzioni di terreno convertito ad altri  usi  e/o  per  il  quale  il cotico erboso sia stato rimosso o danneggiato (in % della superficie oggetto della norma).
 Classi violazione:
 segnalazione  (cfr. art. 41, lettera a) del 796/04): inferiore al 5%;
 basso: tra 5% e 20%;
 medio: tra 20 e 50%;
 alto: > 50%.
 Gravita'  (rilevanza)  - violazioni ai comportamenti previsti dalla norma.
 Parametri di valutazione:
 presenza   di   porzioni  di  pascolo  convertite  in  terreno  a seminativo;
 presenza  di  cotico  erboso rimosso o danneggiato da lavorazioni vietate;
 presenza  di  cotico  erboso  rimosso o danneggiato da un livello eccessivo di pascolamento.
 Classi violazione:
 basso: un solo parametro presente;
 medio: due parametri presenti;
 alto: tutti i parametri presenti.
 Durata (durata dell'effetto).
 Intervento   correttivo:   ripristino   del   pascolo  eliminato  o danneggiato (anche su altre porzioni di terreno a seminativo).
 Gravita'  del  fenomeno:  superficie  a pascolo soggetta a degrado, danneggiamento  o  conversione  superiore  al  75%  della  superficie oggetto della norma.
 Norma 4.2: gestione delle superfici ritirate dalla produzione.
 Descrizione della norma e degli adempimenti
 (da Allegato 2 decreto ministeriale n. 5406/2004)
 La presente norma si applica alle superfici di cui alla lettera b), del  comma  3,  dell'art.  2  del  decreto  ministeriale  n. 5406 del 13 dicembre 2004.
 La norma prevede:
 a) presenza  di  una  copertura  vegetale,  naturale  o seminata, durante tutto l'anno 1;
 b) attuazione  di  pratiche agronomiche consistenti in operazioni di  sfalcio,  o  altre  operazioni  equivalenti  (pari  ad almeno una l'anno),  al  fine  di conservare l'ordinario stato di fertilita' del terreno,  tutelare la fauna selvatica e prevenire la formazione di un potenziale  inoculo  di  incendi  in  particolare nelle condizioni di siccita' ed evitare la diffusione di infestanti;
 c) l'individuazione  di periodi in cui sono vietate le operazioni di  sfalcio, distinguendoli in funzione dell'appartenenza dei terreni alle  aree  individuate  ai  sensi  delle  Direttive  ambientali  (n. 79/409/CEE «Uccelli» e n. 92/43/CEE «Habitat»). Indici di verifica.
 Portata  (impatto)  -  violazioni  ai  comportamenti previsti dalla norma.
 Caratteristica: incidenza delle porzioni di terreno con presenza di violazioni alla norma (in % della superficie oggetto della norma).
 Classi violazione:
 segnalazione  (cfr. art. 41, lettera a) del 796/04): inferiore al 5%;
 basso: tra 5% e 20%;
 medio: tra 20 e 50%;
 alto: > 50%.
 Gravita'  (rilevanza)  - violazioni ai comportamenti previsti dalla norma.
 Parametri di valutazione:
 assenza  di  copertura  vegetale  durante  il periodo autunnale - invernale;
 esecuzione  di  sfalci o altre operazioni equivalenti con cadenza inferiore a una volta l'anno;
 presenza di colture da reddito sui terreni oggetto della norma2;
 sfalcio  o  trinciatura  della  vegetazione effettuato in periodi vietati.
 Classi violazione:
 basso: un solo parametro presente;
 medio: due parametri presenti;
 alto: tre o piu' parametri presenti.
 Durata (durata dell'effetto).
 Intervento correttivo: nessun intervento previsto.
 Gravita'   del  fenomeno:  violazione  effettuata  all'interno  del perimetro   delle  aree  individuate  ai  sensi  delle  Direttive  n. 79/409/CEE «Uccelli» e n. 92/43/CEE «Habitat»;
 Norma 4.3: manutenzione degli oliveti.
 Descrizione della norma e degli adempimenti
 (da Allegato 2 decreto ministeriale n. 5406/2004)
 La presente norma si applica alle superfici di cui alla lettera d), del  comma  3,  dell'art.  2  del  decreto  ministeriale  n. 5406 del 13 dicembre 2004: oliveti.
 La  norma  prevede: l'attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta  allo  scopo  di  mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo dell'impianto, con potatura almeno una volta ogni cinque anni. Indici di verifica.
 Portata  (impatto)  -  presenza  di  violazioni  della  norma sulla superficie dell'oliveto.
 Caratteristica: estensione del fenomeno di degrado dell'oliveto (in % della superficie oggetto della norma).
 Classi violazione:
 segnalazione  (cfr.  art.  41,  lettera  a),  del  n.  796/2004): inferiore al 5%;
 basso: tra 5% e 20%;
 medio: tra 20 e 50%;
 alto: > 50%.
 Gravita'   (rilevanza)   -   assenza  di  un  equilibrato  sviluppo vegetativo dell'impianto, con evidente stato di degrado dell'oliveto.
 Parametri di valutazione:
 assenza della potatura quinquennale;
 presenza  di  polloni pluriennali e/o rovi a ridosso delle piante di olivo;
 presenza   di   arbusti   e  vegetazione  pluriennale  infestante all'interno dell'oliveto 3.
 Classi violazione:
 basso: un solo parametro presente;
 medio: due parametri presenti;
 alto: tutti i parametri presenti.
 Durata (durata dell'effetto).
 Intervento  correttivo:  potatura  dell'oliveto; eliminazione della vegetazione infestante; spollonatura.
 Gravita'  del fenomeno: superficie dell'oliveto soggetta a fenomeni di degrado superiore al 75% della superficie oggetto della norma;
 Norma   4.4:   mantenimento  degli  elementi  caratteristici  del paesaggio.
 Descrizione della norma e degli adempimenti
 (da Allegato 2 decreto ministeriale n. 5406/2004)
 La presente norma si applica alle superfici di cui alla lettera e), del  comma  3,  dell'art.  2  del  decreto  ministeriale  n. 5406 del 13 dicembre   2004:   qualsiasi   superficie   dell'azienda  agricola beneficiaria di aiuti diretti.
 La norma prevede:
 a) il divieto di eliminazione delle terrazze esistenti;
 b) nelle  aree  perimetrate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della  direttiva  92/43/CEE,  il  rispetto dei relativi provvedimenti regionali di attuazione.
 Gli  elementi  ed i parametri di portata, gravita' e durata saranno evidenziati  successivamente  all'identificazione  dei  provvedimenti regionali di attuazione, relativamente alle aree perimetrate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE.
 In assenza degli attesi provvedimenti regionali, le violazioni alla presente norma sono definite, in termini semplificati, come segue: Indici di verifica.
 Portata  (impatto)  -  presenza  di  violazioni  della  norma sulla superficie aziendale.
 Classi violazione:
 basso: terrazze danneggiate;
 medio: terrazze parzialmente eliminate;
 alto: terrazze totalmente eliminate.
 Gli  elementi  di  gravita' e durata saranno determinati in maniera proporzionale a quello di portata. 3. Definizione   del   meccanismo   di  calcolo  delle  riduzioni  ed esclusioni.
 Il  meccanismo  di calcolo delle sanzioni applicabili a seguito del riscontro  di  violazioni  rispetto  agli impegni ed alle norme della condizionalita'  e'  determinato  in funzione di quanto riportato nel Regolamento  CE  n.  1782/03, art. 6 e Regolamento CE n. 796/04, art. 65, e seguenti.
 Impostazione  metodologica  per  l'applicazione  delle  riduzioni e delle esclusioni:
 per  ogni atto e norma di un dato campo di condizionalita' in cui si  riscontra  la  violazione  di  un  impegno,  viene quantificata e annotata  sul  rapporto di controllo l'entita' (bassa = 1; media = 3; alta  =  5)  dell'infrazione in termini di portata, gravita' e durata (cfr. indici di verifica);
 perche'  possano  essere applicate delle riduzioni in presenza di una violazione vengono rilevati congiuntamente tutti e tre gli indici di  verifica  (portata,  gravita'  e  durata),  partendo sempre dalla registrazione  della «portata», che rappresenta il parametro iniziale della  procedura di valutazione dell'entita' della violazione e della conseguente  determinazione  delle  riduzioni.  Infatti,  laddove  la portata  sia nulla, non si da' luogo alla quantificazione degli altri due indici di gravita' e durata ne' all'applicazione di riduzioni;
 una  volta  quantificati  i  tre  indici  per  ogni  atto o norma violata, si sommano i tre valori corrispondenti e si passa alla media aritmetica  per  ottenere  un  unico punteggio «ponderato» (che sara' necessariamente compreso nell'intervallo 1-5);
 quindi per ciascun campo di condizionalita' si sommano i punteggi «ponderati»  ottenuti  per  ogni  infrazione  riscontrata, pervenendo cosi'   ad   un   punteggio   totale   riferito   a   quel  campo  di condizionalita';
 in  seguito,  rispetto a delle griglie di valutazione proprie per ogni  campo di condizionalita', si verifica in quale delle tre classi di   punteggio,   corrispondenti   alle  tre  aliquote  di  riduzione (1%-3%-5%),  si  colloca il punteggio totale ottenuto in precedenza e si   applica   la   relativa  riduzione  riferita  a  quel  campo  di condizionalita'.
 Infine,  si  procede  alla  sommatoria  delle  aliquote parziali di riduzione  ottenute  per  ciascun campo di condizionalita' pervenendo cosi' alla riduzione complessiva.
 Segnalazione:  qualora,  a  seguito  di un controllo, il livello di violazione riscontrato sia inferiore ad un livello minimo, la portata e'  considerata  nulla  e l'azienda non viene sanzionata. Essa riceve pero'  una  segnalazione, che e' valida per il calcolo delle sanzioni relative  alle  violazioni  reiterate  (vedi  punto  successivo).  La segnalazione  deve  essere  intesa come un avvertimento nei confronti dell'azienda rispetto a comportamenti non conformi alle norme.
 Reiterazione:   nel  caso  in  cui,  per  una  norma  o  atto,  sia riscontrata  una  violazione  due  o piu' volte nei termini temporali stabiliti  dal  Regolamento  (CE)  796/04,  il livello delle sanzioni applicabili   viene   moltiplicato   fattore   tre,   come   mostrato nell'esempio seguente.
 Ai   sensi  dell'art.  4,  comma  2  del  decreto  ministeriale  n. 5406/2004,  gli  Organismi pagatori, nella loro qualita' di autorita' di  controllo  competente,  definiscono  con  propri provvedimenti le prescrizioni  per  il rispetto delle disposizioni violate, fissando i termini  relativi  per  la  regolarizzazione.  Gli Organismi pagatori determinano   quindi:   le  infrazioni  per  le  quali  e'  possibile intervenire  a  correzione  degli effetti, quali siano gli interventi correttivi   possibili,   le   modalita'   ed   i  tempi  della  loro realizzazione.
 In  sede di controllo della condizionalita', saranno registrate nel verbale  d'incontro:  la  prescrizione  degli  interventi correttivi, l'adesione  esplicita  dell'agricoltore,  i  termini  e  i  tempi  di realizzazione  e  le  modalita'  di  controllo  dell'esecuzione degli interventi stessi.
 Nel  caso  in  cui  sia  applicabile  il  ricorso  agli  interventi correttivi  per  una o piu' norme violate, la sanzione relativa viene sospesa  e  comminata  nella  corretta  misura  solo  a  seguito  del controllo sull'esecuzione degli interventi correttivi stessi. In caso non  sia  possibile  eseguire  i  controlli  prima  del  termine  dei pagamenti  degli  aiuti  diretti,  gli importi relativi alle sanzioni saranno  recuperate  ai  sensi  di quanto disposto dal Regolamento n. 796/2004, art. 10.
 Tabelle di applicazione delle riduzioni
 per campo di condizionalita'
 I   Regolamenti   comunitari  citati  stabiliscono  una  differenza nell'applicazione   delle   sanzioni,  in  funzione  delle  cause  di determinazione delle violazioni.
 Nei Regolamenti viene stabilita una linea di demarcazione netta tra violazioni    commesse   per   negligenza   e   violazioni   commesse intenzionalmente. NEGLIGENZA
 Le  violazioni  commesse  per  la prima volta sono considerate come causate da negligenza.
 Per  calcolare  la  riduzione  da  applicare  per  ciascun campo di condizionalita' si fa riferimento alle seguenti griglie4:
 Griglia A - Campo di condizionalita' «CGO - ambiente»
 
 ===================================================================== Classi di punteggio totale|Riduzione singolo campo di condizionalita' ===================================================================== A. I - Da 1,00 a 3,99     |                    1% A. II - Da 4,00 a 8,00    |                    3% A. III - Sopra a 8,00     |                    5%
 
 Griglia B - Campo di condizionalita' «CGO - sanita' pubblica e salute
 degli animali; identificazione e registrazione degli animali».
 
 ===================================================================== Classi di punteggio totale|Riduzione singolo campo di condizionalita' ===================================================================== B. I - Da 1,00 a 1,99     |                    1% B. II - Da 2,00 a 4,00    |                    3% B. III - Sopra a 4,00     |                    5%
 
 Griglia C - Campo di condizionalita' «BCAA»
 
 ===================================================================== Classi di punteggio totale|Riduzione singolo campo di condizionalita' ===================================================================== C. I - Da 1,00 a 7,99     |                    1% C. II - Da 8,00 a 16,00   |                    3% C. III - Sopra a 16,00    |                    5%
 
 Esempio.
 Si  consideri  l'imprenditore  agricolo  XXXX,  conduttore  di un azienda   zootecnica,  tenuto  al  rispetto  dei  seguenti  campi  di condizionalita' e dei rispettivi atti e norme (cfr. allegati 1 e 2 al decreto ministeriale n. 5406):
 Campo di condizionalita' «CGO - ambiente»: Atti A2 e A3;
 Campo   di  condizionalita'  «CGO  -  sanita'  pubblica»:  Atti A6/A7/A8;
 Campo di condizionalita' «BCAA»: Norme 1.1; 2.1; 3.1; 4.1; 4.2; 4.4.
 
 ---->  Vedere tabella di pag. 27  <----
 
 Le   percentuali  di  riduzione  cosi'  definite  sono  applicate all'importo   complessivo   dei   pagamenti  diretti,  come  definiti dall'art. 2, lettera d) del Regolamento CE n. 1782/03, che sono stati o  che dovrebbero essere erogati all'agricoltore oggetto di controllo in  base  alle  domande  di  aiuto  che  ha  presentato o che intende presentare   nel   corso   dell'anno   civile   in  cui  e'  avvenuto l'accertamento,  secondo  quanto  disposto dagli articoli 66 e 71 del Regolamento n. 796/04.
 Ai sensi dell'art. 66 del Regolamento n. 796/04, paragrafi 1, 2 e 3, la riduzione massima applicabile, in funzione di violazioni dovute a  negligenza  non  puo'  superare il 5% dell'importo complessivo dei pagamenti diretti, cosi' come definiti piu' sopra. Segnalazione.
 In  caso  di  violazione  con  portata  inferiore  ad  una soglia stabilita,  nei  casi  in  cui  essa  e'  prevista,  l'agricoltore e' soggetto  a  semplice segnalazione della violazione, senza che la sia applicata alcuna sanzione per la violazione segnalata.
 L'applicazione  della  segnalazione e' consentita solo in caso di violazione non reiterata.
 La  segnalazione e' comunque considerata come violazione ai sensi di   quanto   disposto   per   la   gestione  della  reiterazione  ed intenzionalita', cosi' come definito nel punto successivo. REITERAZIONE ED INTENZIONALITA'
 Si  ha  reiterazione  dell'infrazione  quando la medesima norma o impegno  viene infranta piu' volte nel corso dell'anno o dei due anni successivi  alla  prima  determinazione  (cfr. Regolamento CE 796/04, art.  66, paragrafo 4), oppure l'agricoltore violi la stessa norma od impegno dopo aver ricevuto una segnalazione. Prima reiterazione.
 La prima reiterazione della violazione provoca l'innalzamento del livello    massimo   di   sanzione   applicabile   ai   sensi   della condizionalita',  dal  5%  al 15% e la moltiplicazione della sanzione applicata nell'anno per un fattore 3 (tre). Esempio.
 Si   consideri   ancora   l'imprenditore  agricolo  XXXX  di  cui all'esempio   precedente,  sottoposto  a  nuova  verifica  nel  corso dell'anno successivo al primo controllo.
 La  sua situazione aziendale e' immutata, pertanto egli e' tenuto al rispetto delle stesse norme ed impegni verificate in precedenza:
 Campo di condizionalita' «CGO - ambiente»: Atti A2 e A3;
 Campo   di  condizionalita'  «CGO  -  sanita'  pubblica»:  Atti A6/A7/A8;
 Campo di condizionalita' «BCAA»: Norme 1.1; 2.1; 3.1; 4.1; 4.2; 4.4.
 Gli esiti del controllo sono i seguenti:
 
 ---->  Vedere tabella di pag. 28  <----
 
 Campo di condizionalità {CGO - ambiente}:         1% x 3 = 3% con
 reiterazione
 
 Campo di condizionalità {CGO - sanità pubblica}:  0% =     0%
 
 Campo di condizionalità {BCAA}:                   3% x 3 = 9% con
 reiterazione
 
 Riduzione complessiva: (all'interno del 15% massimo)      12%
 
 Nella  tabella,  gli  atti  o le norme gia' violate in precedenza sono in neretto.
 Come  si puo' vedere, la reiterazione ha il suo effetto sul campo di  condizionalita'  nel  quale  e'  contenuta  la  norma  oggetto di violazione ripetuta.
 L'esito  del  campo di condizionalita', dopo l'applicazione delle griglie di valutazione sopra riportate, e' quindi moltiplicato per un fattore 3.
 La  riduzione complessiva e' il totale delle riduzioni risultanti dai  campi  di condizionalita' di cui e' previsto il controllo, entro il limite del 15% (che nel caso di esempio non viene raggiunto).
 Nel  caso in cui il calcolo delle riduzioni raggiunga o ecceda il 15%,  la  riduzione applicata sara' comunque del 15% ma l'agricoltore sara'  soggetto  ad  un  «warning»  (ammonizione), che lo avverte che eventuali  infrazioni rilevate nel corso dell'anno successivo saranno considerate intenzionali. Seconda reiterazione.
 La  seconda  reiterazione della violazione, riscontrata nel corso dei  due  anni  successivi  alla  rilevazione della prima, provoca la moltiplicazione  della sanzione applicata nell'anno precedente per un ulteriore fattore 3 (tre).
 Anche in questo caso il limite massimo di sanzione applicabile e' il  15%  e  in  caso  questo  limite  sia  raggiunto o superato, alla sanzione massima sara' associata l'ammonizione descritta piu' sopra. Intenzionalita'.
 Si  considera  intenzionale  l'infrazione  rilevata  per la terza volta  nel  corso  dei due anni successivi al riscontro della seconda reiterazione.
 Il   tetto  massimo  delle  riduzioni  applicabili,  in  caso  di intenzionalita',  e'  innalzato  al  20%  e,  in casi particolarmente gravi, portato fino al 100%.
 In  caso  la  violazione  sia  direttamente  legata ad uno o piu' ambiti   di   pagamenti  diretti,  la  rilevazione  della  violazione classificata  come  intenzionale  puo' causare l'esclusione per uno o piu' anni dagli stessi pagamenti.
 Roma, 28 gennaio 2005
 Il direttore dell'area coordinamento: Nanni
 1  eccetto  la  pratica del sovescio, se viene comunque
 garantita la copertura del periodo autunnale - invernale.
 2  eccetto  le  colture  a  perdere per l'alimentazione
 della  fauna  selvatica, ai sensi della lettera e), art. 1,
 decreto ministeriale MiPAF 7 marzo 2002.
 3  e' chiaramente esclusa dal parametro qualsiasi forma
 di consociazione.
 4 Le  classi di punteggio sono state costruite fissando
 degli  intervalli tarati sulla opportunita' di far ricadere
 nella  classe  II  mediana (riduzione del 3%) , a norma del
 regolamento  (cfr.  art.  66,  Regolamento n. 796/2004), la
 maggior  frequenza  (50%  in  media)  dei  punteggi  totali
 stimati  per  violazioni  riscontrabili  in  ogni  campo di
 condizionalita',  rimettendo  i casi meno frequenti, che si
 discostano dalla norma, alla classe I (riduzione dell'1%) e
 alla  classe  III  (riduzione  del  5%).  I punteggi totali
 riscontrabili  per  ogni violazione possono essere compresi
 tra  1,00-5,00;  pertanto l'intervallo che abbraccia il 50%
 dei  casi  in media verificabili per una singola infrazione
 sara'  compreso  fra 2-4 intorno al parametro 3,00 mediano,
 mentre  le  altre classi includeranno i punteggi tra 1-1,99
 (classe  I)  e  quelli  fra  4,01-5,00 (classe III). Questi
 intervalli  sono  stati  assunti  nel  caso  del  campo  di
 condizionalita'  «Sanita' pubblica» - Griglia B - in quanto
 i   tre   atti  che  lo  compongono  sono  considerati,  da
 regolamento,  come  un  unico  atto.  Nel caso del campo di
 condizionalita'  «Ambiente»  -  Griglia  A  -  le classi di
 punteggio   iniziali   sono   state   moltiplicate  per  2,
 considerando  che  la  maggior parte delle aziende debba in
 media rispettare due atti sui cinque ivi previsti. Nel caso
 del  campo di condizionalita' «Buone condizioni agronomiche
 e ambientali» - Griglia C - le classi di punteggio iniziali
 sono  state  moltiplicate  per  4,  nella previsione che la
 maggior  parte  delle  aziende  debba, in media, rispettare
 quattro norme sulle sette ivi previste.
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