Gazzetta n. 36 del 14 febbraio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DECRETO 12 gennaio 2005
Attivazione delle discipline presso la Scuola Archeologica italiana di Atene per i corsi di specializzazione di cui all'articolo 2, comma B della legge n. 118 del 16 marzo 1987 per il triennio 2005 - 2007.

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITA' CULTURALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto l'art. 8, comma 4, della legge 16 marzo 1987, n. 118;
Visto l'art. 12, comma 1, della succitata legge;
Visto l'art. 7 dello statuto della Scuola Archeologica italiana di Atene emanato con decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 1988, concernente gli insegnamenti previsti;
Considerato che alla data del 1° gennaio 2005 saranno vacanti le seguenti discipline: 1) Archeologia e storia dell'arte greca, 2) Archeologia e storia dell'arte romana, 3) Archeologia e storia dell'arte tardoantica e protobizantina, 4) Epigrafia e antichita' greche, 5) Numismatica greca e romana, 6) Rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi, 7) Storia dell'architettura antica, 8) Topografia e urbanistica antica;
Vista la proposta formulata dal Direttore della Scuola Archeologica italiana di Atene in data 8 luglio 2004;
Decreta:
Art. 1.
Le discipline da attivare presso la Scuola Archeologica italiana di Atene per i corsi di specializzazione di cui all'art. 2 comma b), della legge 16 marzo 1987, n. 118, per il triennio 2005- 2007, sono le seguenti:
1) archeologia e storia dell'arte greca;
2) archeologia e storia dell'arte romana;
3) archeologia e storia dell'arte tardoantica e protobizantina;
4) epigrafia e antichita' greche;
5) numismatica greca e romana;
6) rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi;
7) storia dell'architettura antica;
8) topografia e urbanistica antica.
 
Art. 2.
I professori universitari di ruolo, appartenenti alla prima fascia, per l'insegnamento delle suddette discipline, possono presentare domanda corredata dalla documentazione didattica e scientifica svolta nelle suddette materie di insegnamento al Ministero per i beni e le attivita' culturali entro trenta giorni dalla pubblicazione dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Entro i trenta giorni successivi il Comitato tecnico-scientifico per i beni archeologici, nell'ambito delle domande all'uopo presentate, formulera' terne di professori per ciascuna disciplina. Il direttore della Scuola proporra' la nomina dei docenti, scegliendoli tra coloro che sono designati nelle predette terne.
 
Art. 3.
La nomina e' disposta dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed avra' durata triennale.
Roma, 12 gennaio 2005
Il Ministro per i beni
e le attivita' culturali
Urbani
Il Ministro dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca
Moratti
 
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