| 
| Gazzetta n. 36 del 14 febbraio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI |  | DECRETO 12 gennaio 2005 |  | Attivazione  delle  discipline presso la Scuola Archeologica italiana di Atene per i corsi di specializzazione di cui all'articolo 2, comma B della legge n. 118 del 16 marzo 1987 per il triennio 2005 - 2007. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
 di concerto con
 IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
 DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
 Visto l'art. 8, comma 4, della legge 16 marzo 1987, n. 118;
 Visto l'art. 12, comma 1, della succitata legge;
 Visto  l'art. 7 dello statuto della Scuola Archeologica italiana di Atene  emanato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  del 31 ottobre 1988, concernente gli insegnamenti previsti;
 Considerato  che  alla  data del 1° gennaio 2005 saranno vacanti le seguenti  discipline:  1)  Archeologia  e  storia dell'arte greca, 2) Archeologia  e  storia  dell'arte  romana,  3)  Archeologia  e storia dell'arte  tardoantica  e  protobizantina,  4) Epigrafia e antichita' greche,  5)  Numismatica greca e romana, 6) Rilievo e analisi tecnica dei   monumenti  antichi,  7)  Storia  dell'architettura  antica,  8) Topografia e urbanistica antica;
 Vista la proposta formulata dal Direttore della Scuola Archeologica italiana di Atene in data 8 luglio 2004;
 Decreta:
 Art. 1.
 Le discipline da attivare presso la Scuola Archeologica italiana di Atene  per  i  corsi  di specializzazione di cui all'art. 2 comma b), della  legge  16 marzo 1987, n. 118, per il triennio 2005- 2007, sono le seguenti:
 1) archeologia e storia dell'arte greca;
 2) archeologia e storia dell'arte romana;
 3) archeologia e storia dell'arte tardoantica e protobizantina;
 4) epigrafia e antichita' greche;
 5) numismatica greca e romana;
 6) rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi;
 7) storia dell'architettura antica;
 8) topografia e urbanistica antica.
 |  |  |  | Art. 2. I professori universitari di ruolo, appartenenti alla prima fascia, per  l'insegnamento  delle  suddette  discipline,  possono presentare domanda corredata dalla documentazione didattica e scientifica svolta nelle  suddette  materie di insegnamento al Ministero per i beni e le attivita'  culturali  entro  trenta  giorni dalla pubblicazione dalla pubblicazione  del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Entro i trenta  giorni  successivi il Comitato tecnico-scientifico per i beni archeologici,   nell'ambito   delle   domande   all'uopo  presentate, formulera'  terne di professori per ciascuna disciplina. Il direttore della Scuola proporra' la nomina dei docenti, scegliendoli tra coloro che sono designati nelle predette terne.
 |  |  |  | Art. 3. La  nomina  e'  disposta  dal  Ministro  per  i beni e le attivita' culturali,    di    concerto   con   il   Ministro   dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed avra' durata triennale.
 Roma, 12 gennaio 2005
 Il Ministro per i beni
 e le attivita' culturali
 Urbani
 Il Ministro dell'istruzione
 dell'universita' e della ricerca
 Moratti
 |  |  |  |  |