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| Gazzetta n. 36 del 14 febbraio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 4 febbraio 2005 |  | Revoca  della  concessione  n.  079/02,  del 1° febbraio 2002, per la gestione  della  sala destinata al gioco del Bingo, nei confronti del Drive Due S.r.l. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma
 dei monopoli di Stato
 Visto  il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 recante norme per  l'istituzione del gioco bingo, ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;
 Vista  la  direttiva  del Ministro delle finanze 12 settembre 2000, con  la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco bingo e' affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
 Visto   il   decreto  direttoriale  16 novembre  2000,  concernente l'approvazione  del  regolamento  di  gioco del bingo e le successive modificazioni ed integrazioni;
 Vista  la  convenzione  di  concessione n. 079/02 stipulata in data 1° febbraio  2002,  tra  l'Amministrazione  autonoma  dei monopoli di Stato  e  la  Bingoo  S.r.l.,  che  ha  successivamente modificato la denominazione  sociale in Drive Due S.r.l., per la gestione del gioco del  Bingo  nella  sala  di  corso  Unione Sovietica, 493, int. 4, in Torino;
 Considerato che con lettera raccomandata a.r. del 19 febbraio 2004, prot. 2004/9225/COA/BNG, ricevuta il 2 marzo 2004, e' stato richiesto alla  Bingoo  S.r.l.  di  prestare  nuovamente, per i motivi indicati nella   lettera   stessa,   valida   ed   idonea   cauzione  pari  ad Euro 516.456,89  ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, del decreto  ministeriale  31 gennaio  2000, n. 29 ed e' stato comunicato che,  nel caso in cui non provveda entro trenta giorni, sara' avviato il  procedimento di revoca della concessione essendo venuto a mancare un  elemento  essenziale,  tassativamente richiesto dal sopraindicato art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, per la prosecuzione del rapporto convenzionale;
 Considerato  che  con lettera raccomandata a.r. del 15 giugno 2004, prot.  2004/33674/COA/BNG,  ricevuta  il 23 giugno 2004, la Drive Due S.r.l.  e'  stata sollecitata a prestare la cauzione richiesta con la sopraindicata    lettera    del    19 febbraio    2004,    prot.   n. 2004/9225/COA/BNG
 Considerato  che fino alla data odierna la Drive Due S.r.l., non ha provveduto a prestare la cauzione stabilita dall'art. 9, comma 1, del decreto  ministeriale  31 gennaio  2000,  n.  29,  ed e' venuto meno, pertanto,  un  elemento  essenziale  per la prosecuzione del rapporto convenzionale;
 Vista  la lettera del 19 febbraio 2004, prot. n. 2004/9225/COA/BNG, con  la  quale  e  stato  comunicato ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990, in caso di inadempimento a quanto richiesto con la lettera  stessa, l'avvio del procedimento di revoca della concessione n.   079/02  del  1° febbraio  2002,  e  visti  i  relativi  elementi istruttori,  in  particolare  la lettera del 13 dicembre 2004, con la quale   la   Drive   Due   S.r.l.   ha   comunicato   che   si  trova nell'impossibilita'  di  proseguire  ad esercitare la concessione per fatto  non  addebitabile  in alcun modo alla stessa in quanto nessuna societa'  di  garanzia  si  e' resa disponibile a rilasciare idonea e valida cauzione di Euro 516.456,89;
 Decreta:
 1.   Ai  sensi  dell'art.  3,  comma  1,  lettera  b)  del  decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, e dell'art. 13, comma 1, lettera d) della convenzione di concessione, e' revocata, nei confronti della Drive  Due S.r.l., la concessione n. 079/02 del 1° febbraio 2002, per la gestione del gioco del Bingo nella sala di corso Unione Sovietica, 493, int. 4, in Torino, per i motivi indicati in premessa.
 Avverso  il  presente  decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana, e' ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.
 Roma, 4 febbraio 2005
 p. Il direttore generale: Tagliaferri
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