Gazzetta n. 36 del 14 febbraio 2005 (vai al sommario)
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO
Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto universita' per il quadriennio normativo 2002/2005 e il biennio economico 2002/2003

Il giorno 27-1-2005 alle ore 11.00, presso la sede dell'ARAN, ha avuto luogo l'incontro tra:

l'ARAN nella persona del presidente avv. Guido Fantoni firmato

e i rappresentanti delle seguenti Confederazioni e Organizzazioni sindacali:

CGIL firmato CISL firmato UIL firmato CONFSAL firmato CISAL firmato CGIL SNUR firmato CISL UNIVERSITA' firmato UIL PA firmato FED NAZ CONFSAL SNALS UNIV/CISAPUNI firmato

CSA DI CISAL UNIVERSITA' (cisal universita', cisas universita', confail-failel-unsiau, confill universita'-cusal,tecstat usppi) firmato

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato CCNL relativo al personale del comparto Universita' per il quadriennio normativo 2002/2005 e il biennio economico 2002/2003.

PREMESSA

Il presente CCNL contiene l'accordo per il quadriennio normativo 2002-2005 e le disposizioni di carattere economico per il biennio 2002-2003. Si intendono confermate tutte le disposizioni contrattuali fin qui sottoscritte non espressamente modificate o sostituite dalla normativa contrattuale che segue, attualizzata, per quanto concerne l'eventuale indicazione di date, alla sottoscrizione del presente CCNL. La presente premessa fa parte integrante del CCNL qui sottoscritto dalle parti.

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA DEL PRESENTE CCNL.

1. Il presente CCNL si applica a tutto il personale con rapporto a
tempo sia indeterminato sia determinato, esclusi i dirigenti,
appartenente al comparto delle Universita' e delle altre
istituzioni, compreso il personale delle Aziende ospedaliere
universitarie, di seguito tutte definite "Amministrazioni" nel
testo del presente CCNL, di cui all'articolo 13 del CCNQ per la
definizione dei comparti di contrattazione, sottoscritto il
18.12.2002. 2. Il presente CCNL decorre dal 1 gennaio 2002 e avra' scadenza il 31
dicembre 2005 per la parte normativa ed il 31 dicembre 2003 per la
parte economica. In caso di mancata disdetta, da comunicarsi con
lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza, si
intendera' tacitamente rinnovato di anno in anno. In caso di
disdetta le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a
quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. 3. Gli effetti giuridici decorrono, salvo diversa indicazione
contenuta nelle singole norme, dalla data di stipulazione del
presente CCNL, che si intende avvenuta al momento della
sottoscrizione definitiva da parte dei soggetti negoziali, a
seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli articoli
47 e 48 del D.lgs. n. 165/2001. 4. Le Amministrazioni attuano gli istituti a contenuto economico e
normativo di cui al presente CCNL, che non siano demandati alla
contrattazione integrativa, entro 30 giorni dalla data di
sottoscrizione di cui al comma precedente. 5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme per il
rinnovo del contratto nazionale sono presentate almeno tre mesi
prima delle scadenze previste. Durante tale periodo e per il mese
successivo alla scadenza del CCNL, le parti negoziali non assumono
iniziative unilaterali ne' intraprendono azioni conflittuali. 6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi successivi
alla data di scadenza della parte economica del presente
contratto, al personale del comparto sara' corrisposta la relativa
indennita' nella misura e secondo le scadenze previste
dall'accordo sulla politica dei redditi del 23 luglio 1993. Per
l'erogazione di detta indennita' si procedera' ai sensi degli
artt. 47 e 48 del D.lgs. n. 165/2001. 7. In sede di rinnovo biennale della parte economica, ulteriore punto
di riferimento del negoziato sara' costituito dalla comparazione
tra l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel
precedente biennio, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al
comma precedente. 8. In deroga al comma 2, il presente CCNL scade, per la parte
economica, il 31 dicembre 2003, senza necessita' di disdetta. Le
piattaforme per il rinnovo andranno presentate entro 30 giorni
dalla stipula del presente CCNL.
 
ART. 2 - COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI

All'art. 9 del CCNL 9.8.2000 e' aggiunto il seguente comma 4:

4. Nelle Aziende di cui all'art. 13 del CCNQ 18.12.2002 la delegazione di parte pubblica e' costituita dal titolare del potere di rappresentanza dell'Azienda o da un suo delegato e dal Rettore o da un suo delegato.
 
ART. 3 - TEMPI E PROCEDURE PER LA STIPULAZIONE O IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO

L'art. 5 del ccnl 9.8.2000 e' sostituito come segue:

1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale o comunque fino all'entrata in vigore del CCNL quadriennale successivo al presente. Essi si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi in un'unica sessione negoziale. Sono fatte salve le materie previste dal presente CCNL che, per la loro natura, richiedano tempi diversi o verifiche periodiche, quali le materie di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), b) e d).
2. L'Amministrazione provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente CCNL ed a convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 9 per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme.
3. La contrattazione integrativa si svolge alle condizioni previste dagli artt. 40 e 40 bis del D.Lgs. 165/2001. La verifica sulla compatibilita' dei costi della medesima si attua ai sensi dell'art. 48, comma 6, del D.Lgs. 165/2001. A tal fine l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definito dalla delegazione trattante e' inviata al collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno entro 5 gg., corredata da apposita relazione illustrativa tecnico-finanziaria. Trascorsi 15 gg. senza rilevi, l'organo di governo dell'Amministrazione autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto. In caso di rilievi, la trattativa deve essere ripresa entro 15 giorni.
4. I contratti collettivi integrativi conterranno apposite clausole circa tempi, modalita' e procedure di verifica della loro attuazione. I contratti collettivi integrativi in vigore conservano la loro efficacia giuridica ed economica fino alla stipulazione dei successivi contratti collettivi integrativi.
5. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere all'A.RA.N., entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con la specificazione delle modalita' di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.
 
ART. 4 - CONSULTAZIONE

All'art. 8 del ccnl 9.8.2000 e' aggiunto il seguente comma:

4. I soggetti sindacali di cui all'art. 9 vengono informati sullo stato dell'occupazione negli Atenei. A tal fine le amministrazioni predispongono, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente CCNL, un atto ricognitivo dei rapporti di lavoro dipendente, delle collaborazioni, delle forme contrattuali flessibili comunque denominate in corso nelle strutture in cui le amministrazioni si articolano, anche se dotate di autonomia. Delle varie forme di occupazione viene rilevato e comunicato il temine eventualmente previsto, l'area e la categoria cui sono riconducibili i compiti affidati, nonche' le risorse complessivamente e analiticamente impegnate, che sono oggetto di consultazione con i soggetti di cui all'art. 9. L'atto ricognitivo viene aggiornato con cadenza annuale.
 
ART. 5 - PERIODO DI PROVA

Il primo comma dell'art. 17 del CCNL 9.8.2000 e' modificato come segue:

1. Il dipendente assunto a tempo indeterminato e' soggetto ad un periodo di prova della durata di tre mesi. A tale periodo di prova non e' soggetto il dipendente che venga inquadrato nella categoria immediatamente superiore a seguito di procedura selettiva indetta ai sensi dell'art. 57 e nel caso di assunzione quale vincitore di concorso pubblico di personale gia' dipendente a tempo determinato da almeno due anni.
 
ART. 6 - ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

L'art. 19 del CCNL 9.8.2000 e' modificato come segue:

1. Le amministrazioni possono assumere personale a tempo determinato, in applicazione del D.Lgs. n. 368/2001, in particolare per le seguenti esigenze:

a) per la sostituzione di personale assente, quando l'assenza
prevista superi i 60 giorni consecutivi; il lavoratore assunto e'
mantenuto in servizio per tutta la durata dell'assenza e nei
limiti del restante periodo di conservazione del posto del
dipendente assente; b) per la sostituzione di personale assente per gravidanza e
puerperio, nelle ipotesi di astensione obbligatoria e facoltativa
previste dal D.Lgs n. 151/2001; c) per assunzioni stagionali o particolari punte di attivita' o per
esigenze straordinarie nel limite massimo di sei mesi, quando alle
stesse non sia possibile far fronte con il personale in servizio.
Per gli operai agricoli e florovivaisti e' consentita l'assunzione
a tempo parziale per un numero di giornate effettive nell'anno
fino a 179 e non inferiore a 51.

2. Nei casi di cui alle lettera a) e b) del precedente comma 1, nel contratto individuale e' specificato per iscritto il nominativo del dipendente sostituito.
3. Al personale assunto ai sensi del precedente comma 1 con contratto di durata inferiore all'anno si applica il trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la durata del contratto a termine, con le seguenti precisazioni:

a) le ferie, ivi comprese le 4 giornate di cui all'art. 28, comma 6,
maturano in proporzione alla durata del servizio prestato; b) in caso di assenza per malattia, si applicano le disposizioni
degli articoli 34 e 36 in quanto compatibili. I periodi di
trattamento intero o ridotto sono stabiliti in misura
proporzionale secondo i criteri di cui al comma 8 dell'art. 34,
salvo che si tratti di periodo di assenza inferiore ai due mesi.
Il trattamento economico non puo' comunque essere erogato oltre la
cessazione del rapporto di lavoro. Il periodo di conservazione del
posto e' pari alla durata del contratto e non puo' in ogni caso
superare il termine massimo fissato dall'art. 34; c) possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate
esigenze fino a un massimo di 10 giorni complessivi in ragione
d'anno, proporzionalmente al servizio prestato, e permessi
retribuiti solo in caso di matrimonio ai sensi dell'art. 30, comma
3, e in caso di lutto o di grave infermita' ai sensi dell'art. 30,
comma 1.

4. Il rapporto di lavoro di cui al comma 1 si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale e, comunque, nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera a) e b), con il rientro in servizio del titolare.
5. Le amministrazioni, oltre alla assunzioni di cui al comma 1, possono effettuare assunzioni di personale per lo svolgimento di attivita' nell'ambito di programmi di ricerca, per l'attivazione di infrastrutture tecniche complesse o per la realizzazione di specifici progetti di miglioramento dei servizi offerti. La durata del rapporto a tempo determinato non dovra' essere inferiore a un anno ne' superiore a cinque anni.
6. L'assunzione del personale di cui ai commi 1 e 5 ha luogo, ove possibile, mediante utilizzo della graduatorie dei concorsi pubblici per i rapporti a tempo indeterminato. In tal caso il dipendente conserva l'utile collocazione in graduatoria. E' fatta salva l'applicazione di norme speciali a tutela della categorie protette.
7. Le assunzioni a tempo determinato di cui al comma 6 devono avvenire in percentuale non superiore al 20% del personale in servizio a tempo indeterminato; in tale percentuale massima devono essere comprese le assunzioni con contratto di lavoro interinale, nonche' i contratti a tempo determinato attivati per lo svolgimento di progetti di ricerca di interesse nazionale finanziati dal MIUR e dagli enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR. Non sono compresi nella predetta percentuale i contratti a tempo determinato attivati per lo svolgimento di progetti di ricerca finanziati da Aziende, Enti o Istituzioni nazionali o non nazionali.
8. Il contratto di cui al comma 5 non potra' essere rinnovato o prorogato alla scadenza con la stessa persona per un periodo superiore a cinque anni complessivi.
9. Nelle ipotesi di cui all'art. 5, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 368/2001 la nuova assunzione a termine e' nulla ed il rapporto di lavoro resta estinto, fermo il disposto di cui al comma 1 dello stesso art. 5.
10. I regolamenti di Ateneo possono prevedere, attraverso il riconoscimento di specifici punteggi, la valutazione del servizio prestato ai sensi del presente articolo ai fini dell'accesso ad altro rapporto di lavoro nel comparto.
 
ART. 7 - ORARIO DI LAVORO

Il comma 7 dell'art. 25 del CCNL 9.8.2000 e' sostituito come segue e viene aggiunto il comma 8:

7. Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalita' e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi integrativi, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.
8. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, in difetto di disciplina collettiva integrativa che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo, come previsto dal d. lgs. 8.4.2003, n. 66.
 
ART. 8 - LAVORO NOTTURNO

L'art. 26 del CCNL 9.8.2000 e' sostituito come segue:

1. Si intende per lavoro notturno l'attivita' svolta nel corso di un
periodo di almeno sette ore consecutive ricomprese nell'intervallo
fra le ventiquattro e le cinque del mattino successivo. 2. E' considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga
lavoro notturno in via non eccezionale per almeno tre ore
nell'intervallo di tempo sopra indicato e per un minimo di
sessanta giorni lavorativi all'anno. 3. I lavoratori notturni devono essere sottoposti:

- a cura e a spese del datore di lavoro a visita medica preventiva
allo scopo di constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro
notturno cui sono adibiti; - ad accertamenti periodici almeno ogni due anni per controllare il
loro stato di salute; - ad accertamenti in caso di evidenti condizioni di salute
incompatibili con il lavoro notturno.

4. E' vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6,
dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di
un anno di eta' del bambino. Il lavoro notturno non deve essere
obbligatoriamente prestato:
a) dalla lavoratrice madre di un figlio di eta' inferiore a tre
anni o alternativamente dal padre convivente con la stessa;
b) dalla lavoratrice o dal lavoratore che sia l'unico genitore
affidatario di un figlio convivente di eta' inferiore a dodici
anni;
c) dalla lavoratrice o dal lavoratore che abbia a proprio carico
un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.
104, e successive modificazioni.

5. Sono adibiti al lavoro notturno con priorita' assoluta i
dipendenti che ne facciano richiesta nell'ambito delle esigenze
organizzative aziendali. 6. La contrattazione collettiva integrativa stabilisce la riduzione
dell'orario di lavoro normale settimanale e mensile nei confronti
dei lavoratori notturni e la relativa maggiorazione retributiva. 7. Il datore di lavoro, preventivamente, informa i lavoratori
notturni e il rappresentante della sicurezza sui maggiori rischi
derivanti dallo svolgimento del lavoro notturno, ove presenti. 8. Il datore di lavoro garantisce l'informazione sui servizi per la
prevenzione e la sicurezza, nonche' la consultazione dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ovvero delle
organizzazione sindacali rappresentative, per le lavorazioni che
comportano rischi particolari. 9. Nelle Aziende di cui agli artt. 28 e 30, l'articolazione
dell'orario notturno, in relazione alla specificita' del settore,
potra' essere diversamente regolamentato attraverso la
contrattazione integrativa.
 
ART. 9 - PERMESSI RETRIBUITI

Il comma 3 dell'art. 30 del CCNL 9.8.2000 e' cosi' modificato:

3. Il dipendente ha altresi' diritto ad un permesso di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio, fruibile entro i 10 giorni successivi al matrimonio stesso.
Il comma 1 dell'art. 6 del CCNL 13.5.2003, e' modificato come segue:

1. L'art. 30, comma 2, del CCNL 9.8.2000 e' modificato come segue: "A domanda del dipendente possono essere inoltre concessi, nell'anno, tre giorni di permesso complessivo anche frazionabili in ore, per nascita di figli o per gravi motivi personali o familiari documentati mediante autocertificazione."
 
ART. 10 - CONGEDI PER MOTIVI DI SERVIZIO ALL'ESTERO DEL CONIUGE.

All'art. 32 del CCNL 9.8.2000 sono aggiunti i seguenti commi:

1. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il cui
coniuge o convivente stabile presti servizio all'estero, puo'
chiedere una aspettativa senza assegni, qualora l'Amministrazione
non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa
localita' in cui si trova il coniuge o il convivente stabile, o
qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento
nella localita' in questione anche presso Amministrazione di altro
comparto. 2. L'aspettativa concessa ai sensi del comma precedente puo' avere
una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la
situazione che l'ha originata. Essa puo' essere revocata in
qualunque momento per imprevedibili ed eccezionali ragioni di
servizio, con preavviso di almeno 15 giorni, o in difetto di
effettiva permanenza all'estero del dipendente in aspettativa.
 
ART. 11 - SISTEMA DI VALUTAZIONE DEI DIPENDENTI IN DISTACCO O ASPETTATIVA PER MOTIVI SINDACALI.

L'art. 17 del CCNL 13.05.2003 e' cosi' modificato al comma 3 e integrato dal comma 4:

3. Il periodo di distacco o aspettativa sindacale e' considerato servizio effettivo ed e' utile anche ai fini delle progressioni di cui agli artt. 57 e 59 del CCNL 9-8-2000. A tal fine le Amministrazioni sono tenute a garantire l'informazione sui corsi, sia al dipendente che alla organizzazione sindacale di appartenenza, e la frequenza ai corsi stessi.
4. Il personale comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende ha diritto di partecipare alle selezioni sia per le progressioni orizzontali che per le progressioni verticali previste per il restante personale dell'Amministrazione di effettiva appartenenza. A tal fine l'ente di appartenenza concorda le modalita' per acquisire dall'ente di utilizzazione le informazione e le eventuali valutazioni richieste secondo la propria disciplina.
 
ART. 12 - ORARIO DI LAVORO E CONTO ORE INDIVIDUALE

Al comma 3 dell'art. 25 del ccnl 9.8.2000, e' aggiunta la seguente lettera f).

f) il personale addetto alla guida degli autoveicoli, ove per ragioni di servizio venga applicato alla guida per un periodo superiore all'ordinario orario di servizio, ha diritto al pagamento delle ore di straordinario eccedenti, in misura conforme a quanto riportato sull'apposito libretto di servizio.
All'art. 27 del ccnl 9.8.2000 e' aggiunto il seguente comma 4:
4. E' ammesso il recupero con le modalita' di cui al comma 1 dei periodi di permanenza in servizio dovuti a cause impreviste indipendenti dalla volonta' del personale e che derivino da causa stimata di forza maggiore dall'Amministrazione.
 
ART. 13 - TABELLA E DI CUI ALL'ALL'ART. 56 DEL CCNL 9.8.2000 e ART 57 DEL CCNL 9.8.2000

La tabella E allegata al CCNL 9.8.2000 e' modificata con l'aggiunta delle posizioni economiche orizzontali B5, B6, C6, C7, D6, D7, EP6, EP7 (Tabella B).
All'art. 57, comma 6, del ccnl 9.8.2000 e' aggiunto il seguente periodo:
"Qualora venga data precedenza ai concorsi interni, la riserva contestualmente determinata per i pubblici concorsi resta indisponibile fino alla copertura mediante i predetti pubblici concorsi."
 
ART. 14 - PROGRESSIONE VERTICALE NEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE.

Al comma 2 dell'art. 57 del CCNL 9.8.2000 e' aggiunto il seguente periodo:

"- Un ulteriore passaggio alla categoria superiore e' consentito nella sola ipotesi del possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla categoria di appartenenza."
 
ART. 15 - MENSE E SERVIZI SOCIALI

Al comma 1 dell'art. 49 del CCNL 9.8.2000 e' aggiunto il seguente periodo:

"E' dovuto il contributo di 1/3 da parte del personale per l'erogazione del buono pasto nell'ipotesi che il costo del pasto medesimo ecceda l'importo del pasto-tipo. E' confermato a carico del dipendente il contributo di 1/3 per quanto concerne il servizio di mensa."
All'art. 49 del CCNL 9.8.2000 sono aggiunti i seguenti commi 5 e 6:
5. Le Amministrazioni, nell'ambito delle proprie disponibilita', possono attivare iniziative a favore dei lavoratori, anche attraverso il loro contributo, da definirsi in sede di contrattazione integrativa, come convenzioni in materia di trasporti, assistenza sanitaria, istituzioni di asilo nido e sussidi economici.
6. I dipendenti possono rilasciare delega a favore di associazioni a carattere sociale, culturale e ricreativo soltanto qualora nelle delega stessa sia espressamente prevista la clausola di revocabilita' immediata.
 
ART. 16 - UTILIZZO DEL FONDO DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE E PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ED INDIVIDUALE

Il comma 2, lettera d dell'art. 68 del CCNL 9.8.2000 e' modificato come segue:
d) erogare compensi diretti ad incentivare la produttivita' e il miglioramento dei servizi.
 
ART. 17 - VALUTAZIONE DELL'ANZIANITA' DI SERVIZIO

All'art. 18 del CCNL 13.05.2003 e' aggiunto il seguente comma 3:

3. L'anzianita' del personale ex ISEF transitato nelle Universita' e' valutata per intero ai fini delle progressioni economiche previste dagli articoli 56 e 57 del CCNL 9.8.2000.
 
ART. 18 - ARBITRATO E CONCILIAZIONE

L'art. 13 del CCNL 13.05.2003 e' sostituito come segue:

1. Il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie
individuali di lavoro previsto dall'art. 65, comma 1, del D.lgs.
30 marzo 2001, n. 165, si svolge nelle forme previste dal CCNQ in
materia di conciliazione e arbitrato del 23 gennaio 2001 e dal
successivo CCNQ del 24/7/2003.
 
ART. 19 - TRASFERIMENTI

L'art. 46 del CCNL 2000 e' sostituito come segue:

1. Al fine di favorire l'attuazione dei trasferimenti del personale
del comparto, ciascuna Amministrazione comunica entro il 31
gennaio di ciascun anno alle altre Amministrazioni del comparto
stesso l'elenco dei posti che intende coprire nel corso dell'anno,
elenco che le Amministrazioni riceventi portano a conoscenza del
personale con idonei mezzi di pubblicita'. 2. Ottenuto l'assenso al trasferimento dall'Amministrazione di
destinazione, la relativa procedura di trasferimento deve
concludersi entro 90 giorni dall'assenso medesimo. 3. Il rapporto di lavoro prosegue senza interruzioni con
l'Amministrazione di destinazione e al dipendente e' garantita la
posizione retributiva maturata nell'Amministrazione di provenienza
e la continuita' della posizione pensionistica e previdenziale.
 
ART. 20 - COMITATO PARITETICO SUL FENOMENO DEL MOBBING

1. Per mobbing si intende una forma di violenza morale o psichica
nell'ambito del contesto lavorativo, attuato dal datore di lavoro
o da dipendenti nei confronti di altro personale. Esso e'
caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti
diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale,
aventi connotazioni aggressive, denigratorie o vessatorie tali da
comportare un'afflizione lavorativa idonea a compromettere la
salute e/o la professionalita' e la dignita' del dipendente sul
luogo di lavoro, fino all'ipotesi di escluderlo dallo stesso
contesto di lavoro. 2. In relazione al comma 1, le parti, anche con riferimento alla
risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001,
riconoscono la necessita' di avviare adeguate ed opportune
iniziative al fine di contrastare l'evenienza di tali
comportamenti; viene pertanto istituito, entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore del presente contratto, uno specifico
comitato paritetico presso ciascuna Amministrazione con i seguenti
compiti:

a) raccolta dei dati relativi all'aspetto quantitativo e
qualitativo del fenomeno;
b) individuazione delle possibili cause, con particolare
riferimento alla verifica dell'esistenza di condizioni di lavoro o
fattori organizzativi e gestionali che possano determinare
l'insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale;
c) proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione delle
situazioni che possano favorire l'insorgere del mobbing;
d) formulazione di proposte per la definizione dei codici di
condotta.

3. Le proposte formulate dai comitati sono presentate alle
Amministrazioni per i connessi provvedimenti, tra i quali
rientrano, in particolare, la costituzione e il funzionamento di
sportelli di ascolto nell'ambito delle strutture esistenti,
l'istituzione della figura del consigliere/consigliera di fiducia,
nonche' la definizione dei codici di condotta, sentite le
organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL. 4. In relazione all'attivita' di prevenzione del fenomeno, i comitati
valutano l'opportunita' di attuare, nell'ambito dei piani generali
per la formazione, idonei interventi formativi e di aggiornamento
del personale, che possono essere finalizzati, tra l'altro, ai
seguenti obiettivi:

a) affermare una cultura organizzativa che comporti una maggiore
consapevolezza della gravita' del fenomeno e delle sue conseguenze
individuali e sociali;
b) favorire la coesione e la solidarieta' dei dipendenti
attraverso una piu' specifica conoscenza dei ruoli e delle
dinamiche interpersonali, anche al fine di incentivare il recupero
della motivazione e dell'affezione all'ambiente lavorativo da
parte del personale.

5. I comitati di cui al comma 3 sono costituiti da un componente
designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie
del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti
dell'Amministrazione. Il presidente del comitato viene
alternativamente designato tra i rappresentanti
dell'Amministrazione ed il vicepresidente dai componenti di parte
sindacale. Per ogni componente effettivo e' previsto un componente
supplente. Ferma rimanendo la composizione paritetica dei
comitati, di essi fa parte anche un rappresentante del comitato
per le pari opportunita', appositamente designato da quest'ultimo,
allo scopo di garantire il raccordo tra le attivita' dei due
organismi. 6. Le Amministrazioni favoriscono l'operativita' dei comitati e
garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In
particolare valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo,
nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dagli
stessi. I comitati sono tenuti a redigere una relazione annuale
sull'attivita' svolta. 7. I comitati di cui al presente articolo rimangono in carica per la
durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei
nuovi. I componenti dei comitati possono essere rinnovati
nell'incarico per un sola volta.
 
ART. 21 - IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in tutte istituzioni del comparto, e' individuato con le modalita' di cui all'art. 7 del D.M. 5.8.98, n. 363.
Qualora successivi Accordi quadro modificassero in tutto o in parte la normativa contrattuale anzidetta, questa dovra' ritenersi recepita previo confronto con le OO.SS del comparto.
2. Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la cui disciplina e' contenuta negli artt. 18 e 19 del D.lgs. 626/94, le parti attribuiscono particolare rilievo alle seguenti indicazioni:

a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di
accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla
legge. Egli segnala preventivamente al presidente le visite che
intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono
svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di
prevenzione o un addetto da questi incaricato; b) laddove il D.lgs. 626/94 preveda l'obbligo da parte del Rettore di
consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la
consultazione si dovra' svolgere in modo da garantire la sua
effettivita' e tempestivita'. Il Rettore consulta il
rappresentante dei lavoratori su tutti quegli eventi per i quali
la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo del
rappresentante medesimo; in occasione della consultazione questi
ha facolta' di formulare proposte e opinioni sulle tematiche
oggetto di consultazione. La consultazione deve essere
verbalizzata e nel verbale, depositato agli atti, devono essere
riportate le osservazioni e le proposte del rappresentante.
Inoltre lo stesso e' consultato sulla designazione del
responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul
piano di valutazione dei rischi, sulla programmazione,
realizzazione e verifica della prevenzione nell'istituzione. E'
altresi' consultato in merito all'organizzazione della formazione
di cui all'art. 22, comma 5 del D.lgs. 626/94; c) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di
ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla
valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonche'
quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine,
gli impianti, l'organizzazione del lavoro e gli ambienti di
lavoro, la certificazione relativa all'idoneita' degli edifici,
agli infortuni e alle malattie professionali. Riceve inoltre
informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; d) il Rettore su istanza del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza e' tenuto a fornire tutte le informazioni e la
documentazione richiesta, col vincolo di farne un uso strettamente
connesso alla sua funzione; e) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla
formazione specifica prevista all'art. 19, comma 1, lett. G) del
D.lgs. n. 626 citato. Tale formazione deve prevedere un programma
base almeno 32 ore, come previsto dal D.lgs. 626/94 e dal Decreto
Ministro del Lavoro del 16/1/1997. In sede di organismo paritetico
possono essere proposti percorsi formativi aggiuntivi in
considerazione di particolari esigenze; f) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non puo' subire
pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria
attivita' e nei suoi confronti si applicano le tutele previste
dalla legge per le rappresentanze sindacali; g) per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 19 del D.lgs.
626/94, i rappresentanti per la sicurezza, oltre ai permessi gia'
previsti per le rappresentanze sindacali, utilizzano appositi
permessi retribuiti orari pari a 40 ore annue per ogni
rappresentante. Per l'espletamento e gli adempimenti previsti dai
punti b), c), d), g), i), ed l) dell'art. 19 del D.lgs. 626/94, il
predetto monte-ore e l'attivita' sono considerati tempo di lavoro.

3. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa esplicito riferimento al D.lgs. 626/94, al D.lgs. 242/96, al D.M. 292/96,al D.M. 363/98, al D.M. 382/98, al CCNQ del 7 maggio 1996 e alla legislazione in materia di igiene e sicurezza.
 
ART. 22 - OSSERVATORIO NAZIONALE PARITETICO DELLA SICUREZZA

1. Al fine di stabilizzare i rapporti partecipativi in materia di igiene e sicurezza le parti si impegnano ad attivare, presso la CRUI e senza oneri aggiuntivi di spesa, un Osservatorio Nazionale Paritetico con il compito di monitorare lo stato di applicazione della normativa e di avanzare proposte agli organi competenti, nonche' esplicare attivita' di raccordo con i soggetti istituzionali a livello nazionale operanti in materia di salute e sicurezza.
 
ART. 23 - CONGEDI PER MOTIVI DI FAMIGLIA E DI STUDIO

1. Il dipendente puo' chiedere, per documentati e gravi motivi
familiari o per documentati motivi di studio, un periodo di
congedo continuativo o frazionato, non superiore a due anni, in
conformita' a quanto disposto dall'articolo 4, commi 2 e 4, della
legge n. 53/2000. 2. I periodi di congedo di cui al comma 1 non si cumulano con le
assenze per malattia previste dalle vigenti disposizioni
contrattuali. 3. Ai sensi degli artt. 5 e 6 della L. 53/2000, ai lavoratori, con
anzianita' di servizio di almeno cinque anni presso la stessa
Amministrazione, possono essere concessi, a richiesta, congedi per
la formazione nella misura percentuale annua complessiva del 10%
del personale in servizio, presente al 31 dicembre di ciascun
anno, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con
arrotondamento all'unita' superiore. 4. I lavoratori, che intendono usufruire dei congedi di cui al comma
3 e in possesso della prescritta anzianita', devono presentare
all'Amministrazione di appartenenza una specifica domanda,
contenente l'indicazione dell'attivita' formativa che intendono
svolgere, della data di inizio e della durata prevista della
stessa. Tale domanda deve essere presentata, di norma, almeno
trenta giorni prima dell'inizio delle attivita' formative. La
contrattazione integrativa stabilira' le procedure di accoglimento
delle domande. 5. L'Amministrazione puo' differire la fruizione del congedo fino ad
un massimo di sei mesi al fine di contemperare le esigenze
organizzative degli uffici con l'interesse formativo del
lavoratore, qualora la concessione del congedo stesso possa
determinare un grave pregiudizio alla funzionalita' del servizio,
non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 4. 6. Il lavoratore che abbia dovuto interrompere il congedo formativo
per malattia puo' rinnovare la domanda per un successivo ciclo
formativo, con diritto di priorita'. 7. Il diritto alla formazione previsto e disciplinato dal presente
articolo compete anche al lavoratore che abbia chiesto ed ottenuto
un periodo di congedo ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge
n. 53/2000.
 
ART. 24 - ENTE BILATERALE PER LA FORMAZIONE

1. Le parti convengono che possa essere istituito un Ente bilaterale, tra la C.R.U.I. medesima, espressione del Comitato di settore del comparto, e le OO.SS. firmatarie del CCNL, che persegua l'obiettivo di programmare e realizzare qualificate e certificate iniziative di formazione nazionale per il personale del comparto.
2. A tal fine, entro trenta giorni dalla sottoscrizione definitiva del presente CCNL, le parti si impegnano ad attivare presso la C.R.U.I. una commissione paritetica di studio che definisca modalita' di costituzione, ordinamento e strumenti dell'Ente di cui sopra.
 
ART. 25 - DIRITTO DI ASSEMBLEA

1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali concordati con l'Amministrazione, per n. 12 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.
2. Le assemblee che riguardano la generalita' dei dipendenti o gruppi di essi possono essere indette con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro:

- singolarmente o congiuntamente da una o piu' organizzazioni
sindacali rappresentative nel comparto ai sensi dell'art. 1, comma
6 del CCNQ del 7 agosto 1998 sulle prerogative sindacali; - dalla R.S.U. a maggioranza dei suoi componenti.

3. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo resta ferma la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 2 del CCNQ 7 agosto 1998 sulle modalita' di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonche' delle altre prerogative sindacali.
 
ART. 26 - TRATTENUTE PER SCIOPERI BREVI

1. Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa, le relative trattenute sulle retribuzioni sono limitate alla effettiva durata della astensione dal lavoro e, comunque, in misura non inferiore a un'ora rispetto alle 36 normali di servizio.
 
ART. 27 - REPERIBILITA'

1. Le Amministrazioni che richiedessero la reperibilita' o la pronta
disponibilita' regoleranno tale istituto in contrattazione
integrativa con le risorse di cui agli articoli 67 e 68 del CCNL
9-8-2000, garantendo comunque il rispetto dei seguenti principi. 2. L'istituto della reperibilita' e' previsto esclusivamente per i
settori di attivita' per i quali e' necessario assicurare la
continuita' dei servizi. Esso si espleta durante le ore o le
giornate eccedenti l'orario ordinario di lavoro soltanto per
essenziali ed indifferibili necessita' di servizio che non possono
essere coperte attraverso l'adozione di altre forme di
articolazione dell'orario. La durata massima del periodo di
reperibilita' e' di 12 ore. 3. In caso di chiamata in servizio, durante il periodo di
reperibilita', la prestazione di lavoro non puo' essere superiore
a sei ore. 4. Ciascun dipendente, di norma, non puo' essere collocato in
reperibilita' per piu' di sei volte in un mese e per non piu' di
due volte in giorni festivi nell'arco di un mese.
 
ART. 28 - PERSONALE CHE OPERA PRESSO LE A.O.U.

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente CCNL il personale dipendente dalle A.O.U. di cui all'art. 13 del CCNQ per la definizione dei comparti di contrattazione, sottoscritto il 18.12.2002, e il personale dipendente dalle Universita' cosi' come definito dall'art. 51, comma 1, del CCNL 9.8.2000, e' collocato nelle specifiche fasce di cui alla colonna A della successiva tabella.
2. Le Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN provvedono, dopo l'applicazione del successivo comma 6, alla collocazione del personale nelle fasce di cui al precedente comma, con riferimento al trattamento economico in godimento.

====================================================================
A B FASCE EQUIVALENZA DI POSIZIONE ECONOMICA NEL SSN * A.O.U. ==================================================================== IV A - ausiliario specializzato -------------------------------------------------------------------- IV A - commesso -------------------------------------------------------------------- V B - operatore tecnico -------------------------------------------------------------------- V B - operatore tecnico addetto all'assistenza -------------------------------------------------------------------- V B - coadiutore amm.vo -------------------------------------------------------------------- VI BS - puericultrice -------------------------------------------------------------------- VI BS - operatore tecnico specializzato -------------------------------------------------------------------- VI BS - coadiutore amministrativo esperto -------------------------------------------------------------------- VI BS - infermiere generico -------------------------------------------------------------------- VI BS - infermiere psichiatrico -------------------------------------------------------------------- VI BS - massaggiatore -------------------------------------------------------------------- VI BS - massofisioterapista -------------------------------------------------------------------- VI BS - operatore socio-sanitario -------------------------------------------------------------------- VII C - assistente tecnico -------------------------------------------------------------------- VII C - programmatore -------------------------------------------------------------------- VII C - assistente amministrativo -------------------------------------------------------------------- VIII D - infermiere professionale -------------------------------------------------------------------- VIII D - ostetrica -------------------------------------------------------------------- VIII D - dietista -------------------------------------------------------------------- VIII D - assistente sanitario -------------------------------------------------------------------- VIII D - infermiere pediatrico -------------------------------------------------------------------- VIII D - podologo -------------------------------------------------------------------- VIII D - igienista dentale -------------------------------------------------------------------- VIII D - tecnico sanitario di laboratorio biomedico -------------------------------------------------------------------- VIII D - tecnico sanitario di radiologia medica -------------------------------------------------------------------- VIII D - tecnico di neurofisiopatologia -------------------------------------------------------------------- VIII D - tecnico ortopedico -------------------------------------------------------------------- VIII D - tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfu-
sione cardiovascolare -------------------------------------------------------------------- VIII D - odontotecnico -------------------------------------------------------------------- VIII D - ottico -------------------------------------------------------------------- VIII D - audiometrista -------------------------------------------------------------------- VIII D - audioprotesista -------------------------------------------------------------------- VIII D - fisioterapista -------------------------------------------------------------------- VIII D - logopedista -------------------------------------------------------------------- III D - ortottista -------------------------------------------------------------------- VIII D - terapista della neuro e della psicomotricita' dell'eta'
evolutiva -------------------------------------------------------------------- VIII D - tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e
psico-sociale -------------------------------------------------------------------- VIII D - terapista occupazionale -------------------------------------------------------------------- VIII D - massaggiatore non vedente -------------------------------------------------------------------- VIII D - educatore professionale -------------------------------------------------------------------- VIII D - tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di
lavoro -------------------------------------------------------------------- VIII D - collaboratore professionale assistente sociale -------------------------------------------------------------------- VIII D - tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di
lavoro -------------------------------------------------------------------- VIII D - collaboratore tecnico professionale -------------------------------------------------------------------- VIII D - collaboratore amministrativo professionale -------------------------------------------------------------------- VIII D - tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di
lavoro -------------------------------------------------------------------- IX DS - collaboratore professionale sanitario esperto -------------------------------------------------------------------- IX DS - collaboratore professionale assistente sociale esperto -------------------------------------------------------------------- IX DS - collaboratore tecnico-professionale esperto -------------------------------------------------------------------- IX DS - collaboratore amministrativo professionale esperto --------------------------------------------------------------------

* Valori economici del CCNL della Sanita' riferiti a profili esem-
plificativi

3. Il trattamento economico fondamentale e l'indennita' di ateneo delle fasce di cui alla colonna A resta a carico dell'Universita' per l'importo relativo alla categoria di provenienza, e per la restante parte, ivi compreso il salario accessorio, viene finanziato con l'indennita' perequativa prevista dall'art. 31 del DPR n.761/79.
4. La posizione conseguita come nei precedenti commi spetta esclusivamente al personale di cui al presente articolo. La stessa non comporta effetti di trascinamento economico e di conservazione della retribuzione nelle ipotesi di mobilita' compartimentale o intercompartimentale del personale stesso verso strutture diverse dalle Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN, salvo che presso il SSN medesimo.
5. Le ipotesi di mobilita' di cui al comma precedente si realizzano comunque con l'assenso dell'interessato, salvo che per le fattispecie che danno luogo a sanzioni disciplinari o per processi concordati di ristrutturazione aziendale. Nelle Aziende di cui al successivo art. 30 sono comunque fatte salve le posizioni economiche orizzontali in caso di mobilita' non volontaria.
6. Sono fatte salve, con il conseguente inserimento nella colonna A della precedente tabella, le posizioni giuridiche ed economiche, comunque conseguite, del personale gia' in servizio nelle A.O.U. alla data di entrata in vigore del presente CCNL. Per il personale che, anch'esso gia' in servizio nelle A.O.U. alla data di entrata in vigore del presente CCNL, non trova collocazione nella medesima tabella di cui al comma 2, ivi comprese le EP, sono fatte salve le posizioni conseguite per effetto delle corrispondenze con le figure del personale del SSN.
7. I benefici economici derivanti dall'applicazione dell'art. 51, comma 4, ultimo capoverso del CCNL 9.8.2000 e art. 5, comma 3, del CCNL 13.5.2003, sono conservati "ad personam", salvo eventuale successivo riassorbimento.
8. Al personale di cui al presente articolo e del successivo art. 30 si applica, per quanto concerne i diritti e gli obblighi di formazione professionale, la normativa in vigore nei CCNL Sanita'.
9. Per quanto non disciplinato diversamente nel presente capo, al personale universitario collocato nelle fasce come da colonna A della tabella di cui al comma 2, si applicano le norme del presente CCNL.
 
ART. 29 - PROGRESSIONI ORIZZONTALI E VERTICALI

1. La progressione economica orizzontale del personale collocato nelle fasce di cui alla colonna A della precedente tabella si realizza con le modalita', con i valori economici e alle condizioni previste dal CCNL della Sanita'.
2. Sono fatti salvi gli accordi fin qui intervenuti in materia di progressioni orizzontali e verticali.
3. Le progressioni verticali si realizzano attraversano il regolamento aziendale da definirsi con le modalita' di cui all'art. 57 del CCNL 9.8.2000.
 
ART. 30 - AZIENDE OSPEDALIERE INTEGRATE CON L'UNIVERSITA'

1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche al personale del comparto Universita' in servizio presso le Aziende ospedaliere integrate con l'Universita' (art. 2, lett. b, del d.lgs. 21.12.99, n. 517) nonche' al personale del comparto in servizio presso le strutture convenzionate di ricovero e cura a carattere scientifico.
2. Nelle Aziende predette la composizione della delegazione sindacale, per il personale del comparto Universita', e' quella di cui all'art. 9 del CCNL 9.8.2000. In sede di contrattazione integrativa potranno essere previste, con carattere di reciprocita', norme di raccordo per quanto attiene la composizione di parte pubblica e sindacale.
 
ART. 31 - DOCENTI INCARICATI ESTERNI

1. A decorrere dal 1/1/2003 la retribuzione dei docenti incaricati esterni di cui all'art. 15 del DPR 3 agosto 1990, n. 319 e' fissata in euro 24.463,89 annui lordi.
2. La retribuzione definita ai sensi del comma 1 include ed assorbe l'intero importo dell'indennita' integrativa speciale in godimento. Ai fini della definizione del trattamento economico spettante ai docenti incaricati interni continua a non essere considerato l'importo corrispondente all'indennita' integrativa speciale conglobata.
3. Ai docenti di cui al comma 1 viene altresi' erogata, a valere sulle disponibilita' contrattuali dell'anno 2002, una somma "una tantum" di euro 8.000 a titolo di recupero degli incrementi non percepiti sino al 31.12.2001.
 
ART. 32 - COLLABORATORI ESPERTI LINGUISTICI

1. Il trattamento complessivo annuo lordo di cui all'art. 22, comma 2 del CCNL 13/5/03 e' rideterminato a decorrere dal 1/1/2002 in euro 13.806,15.
 
ART. 33 - CATEGORIA EP

1. Il personale inquadrato nella categoria EP (Elevate Professionalita), destinatario della presente sezione, costituisce una risorsa fondamentale per il perseguimento degli obiettivi delle amministrazioni. Pertanto esso rappresenta un'area di particolare interesse sotto il profilo contrattuale.
2. Nel caso in cui le amministrazioni conferiscano al personale inquadrato nella categoria EP incarichi comportanti funzioni professionali che richiedono l'iscrizione a ordini professionali, tale personale svolgera' la propria attivita' in conformita' alle normative che disciplinano le rispettive professioni, rispondendone a norma di legge, e secondo i singoli ordinamenti professionali, con l'assunzione delle conseguenti responsabilita'.
 
ART. 34 - ORARIO DI LAVORO

1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo delle Amministrazioni, il personale inquadrato nella categoria EP assicura la propria presenza in servizio e organizza il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze della struttura, all'espletamento dell'incarico affidatogli e ai programmi da realizzare.
2. L'orario di lavoro e' di 36 ore settimanali medie nell'arco di un trimestre. Eventuali assenze riferibili alla fruizione di permessi retribuiti vengono conteggiate in misura di sei ore giornaliere in caso di orario articolato su sei giorni, in misura di sette ore e 12 minuti in caso di orario articolato su cinque giorni settimanali.
3. Qualora lo svolgimento dell'attivita' istituzionale debba realizzarsi al di fuori della sede di servizio, tale circostanza sara' autocertificata dall'interessato con cadenza mensile.
 
Art. 35 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

1. La formazione e l'aggiornamento professionale del personale della categoria EP sono assunti dalle Amministrazioni come metodo permanente teso ad assicurare il costante adeguamento delle competenze allo sviluppo del contesto culturale, tecnologico e organizzativo di riferimento; conseguentemente, la partecipazione alle iniziative di formazione inserite in appositi percorsi anche individuali, su proposta degli interessati o comunque, concordati con gli organi statutari e/o con i dirigenti, viene considerata servizio utile a tutti gli effetti e i relativi oneri sono a carico della Amministrazione.
2. Fino ad un massimo di 36 ore annue retribuite, da utilizzare in periodi compatibili con le esigenze di servizio, al personale di cui al presente articolo puo' essere consentita la partecipazione a qualificate iniziative di aggiornamento professionale e formazione. L'Amministrazione deve formalizzare un eventuale, motivato diniego entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione fatta dall'interessato. Qualora l'Amministrazione riconosca l'effettiva connessione di tali iniziative con l'attivita' di servizio, puo', nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio, contribuire anche integralmente alla spesa sostenuta e debitamente documentata.
 
ART. 36 - ATTIVITA' DI RICERCA E DI STUDIO

1. Le Amministrazioni favoriscono la partecipazione del personale di categoria EP ai progetti di ricerca finanziati da committenti pubblici o privati, all'interno delle strategie e dei piani delle Amministrazioni stesse.
2. Il personale della categoria EP ha diritto ad essere riconosciuto autore o coautore delle ricerche a cui lavora. Salvo che l'Amministrazione non ritenga di pubblicare i risultati della ricerca nell'ambito dei propri programmi editoriali, l'autore ha diritto alla pubblicazione in proprio, fatto salvo l'eventuale vincolo di segretezza.
3. Le Amministrazioni considerano di particolare interesse ai fini dell'arricchimento professionale lo svolgimento da parte del personale della categoria EP, delle attivita' elencate all'art. 53, comma 6, lettere da a) a f) del D. Lgs. n. 165/2001, senza utilizzare le strutture dell'Amministrazione stessa e fuori dell'orario di lavoro.
 
ART. 37 - CONFERIMENTO E REVOCA DI INCARICHI AL PERSONALE DELLA CATEGORIA EP

1. Le Amministrazioni conferiscono al personale della categoria EP incarichi comportanti particolari responsabilita' gestionali ovvero funzioni professionali richiedenti l'iscrizione ad ordini professionali o, comunque, alta qualificazione e specializzazione.
2. Gli incarichi di cui al comma 1, fatti salvi quelli conferiti al personale di cui all'art. 28, secondo gli appositi atti convenzionali, sono conferiti dal Direttore amministrativo o da altro organo individuato secondo gli ordinamenti delle Amministrazioni - previa determinazione da parte delle Amministrazioni medesime di criteri generali - per un periodo non superiore a 5 anni, con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalita'. Tali criteri generali saranno oggetto di informazione e, a richiesta, di concertazione con i soggetti sindacali di cui all'art. 9 del ccnl 9.8.2000.
3. Per il conferimento degli incarichi le Amministrazioni tengono conto - rispetto alle funzioni ed alle attivita' da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali e professionali posseduti, delle attitudini, delle capacita' professionali e dell'esperienza acquisite dal personale della categoria EP.
4. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione ad intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi.
5. I risultati dell'attivita' svolta dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono oggetto di valutazione annuale in base a criteri e procedure predeterminati dall'Amministrazione, di cui deve essere data informazione ai soggetti sindacali di cui all'art. 9 del ccnl 9.8.2000. La valutazione positiva da' titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui al successivo articolo. Le Amministrazioni, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisiscono in contraddittorio le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persone di sua fiducia; la stessa procedura di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell'incarico di cui al comma 4.
6. La revoca o la cessazione dell'incarico comporta la perdita della connessa retribuzione accessoria, fermo restando il diritto del dipendente di essere adibito a mansioni previste dalla categoria di appartenenza, nonche' il diritto alla retribuzione di posizione nella misura minima.
 
ART. 38 - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RETRIBUZIONE DI RISULTATO

1. Il trattamento economico del personale della categoria EP e' composto dall'indennita' di ateneo, dalla retribuzione di posizione, articolata al massimo su tre fasce, e dalla retribuzione di risultato. La retribuzione di posizione e di risultato assorbono tutte le competenze accessorie e le indennita', compreso il compenso per il lavoro straordinario e con l'esclusione dell'indennita' di ateneo, dell'indennita' di rischio da radiazioni, e dei compensi che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni o risultati del personale. L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di euro 3.099 ad un massimo di euro 12.912 annui lordi per tredici mensilita' e spetta anche al personale con incarichi di studio e/o di ricerca, previa opportuna ricognizione degli incarichi da parte del responsabile di settore al fine di pervenire ad un'omogenea graduazione delle posizioni stesse.
2. L'importo minimo di posizione di cui al comma 1 e' attribuito a tutto il personale appartenente alla categoria EP. Gli importi superiori al minimo di posizione sono attribuiti in corrispondenza dell'affidamento di incarichi correlati a particolari responsabilita' gestionali ovvero di funzioni professionali richiedenti l'iscrizione ad albi professionali o comunque alta qualificazione o specializzazione. Ciascuna Amministrazione stabilisce la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna tipologia di incarico previamente individuata.
3. Salvo i casi di revoca dell'incarico per motivi disciplinari, oppure su richiesta del dipendente, il mutamento dell'incarico ne comporta l'attribuzione di un altro equivalente in termini economici, con cio' intendendosi l'attribuzione di un'indennita' di posizione variabile in meno, di norma, non oltre il 10%.
4. La retribuzione di risultato e' finalizzata a remunerare i risultati espressi da ciascun dipendente in termini di efficienza/produttivita' a seguito della valutazione effettuata secondo quanto previsto dall'art. 37, comma 5. L'importo della retribuzione di risultato eventualmente spettante e' compreso tra il 10% e il 30% della retribuzione di posizione attribuita.
5. Alla contrattazione integrativa e' demandata la definizione dei criteri generali per le modalita' di determinazione dei valori retributivi collegati ai risultati e al raggiungimento degli obiettivi assegnati e alla realizzazione di specifici progetti, nonche' la verifica della sussistenza delle condizioni per l'acquisizione delle risorse finanziarie da destinare all'ulteriore potenziamento dei fondi.
6. Al finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato e' destinato in ciascuna Amministrazione un apposito fondo, costituito come previsto dall'art. 62 del CCNL 9.8.2000.
 
ART. 39 - INCREMENTI TABELLARI ED EFFETTI DEI NUOVI STIPENDI

1. Gli stipendi tabellari sono incrementati tenendo conto dell'inflazione programmata per ciascuno dei due anni costituenti il biennio 2002 2003, del recupero dello scarto tra inflazione reale e programmata del biennio precedente nonche' di una anticipazione del differenziale tra inflazione reale e programmata determinatosi nell'anno 2002.
2. Ai sensi del comma 1, gli stipendi tabellari, come stabiliti dall'art. 2, comma 1 del CCNL del 13/5/2003, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilita', indicati nella tabella A con le decorrenze ivi previste.
3. A decorrere dal 1 gennaio 2003, l'indennita' integrativa speciale (IIS) di cui al comma 3 dell'art. 64 del CCNL del 9/8/2000 cessa di essere corrisposta come singola voce della retribuzione ed e' conglobata nella voce stipendio tabellare. Detto conglobamento non modifica le modalita' di determinazione della base di calcolo del trattamento pensionistico, anche con riferimento all'art. 2, comma 10 della legge 8 agosto 1995, n. 335.
4. Gli importi annui tabellari come rideterminati ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo e le relative decorrenze sono riportati nell'allegata tabella B.
5. Gli incrementi di cui al comma 2 devono intendersi comprensivi dell'indennita' di vacanza contrattuale prevista dall'art. 1 del presente CCNL.
6. Gli incrementi di cui al presente articolo hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul compenso per lavoro straordinario, sul trattamento di quiescenza, sull'equo indennizzo.
7. Agli effetti dell'indennita' premio di fine servizio, dell'indennita' sostitutiva del preavviso nonche' di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.
8. Il conglobamento dell'indennita' integrativa speciale di cui al comma 3 del presente articolo non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dal personale in servizio all'estero in base alle vigenti disposizioni.

Nota a verbale:

Con riferimento al comma 8 del presente articolo si precisa che al personale in servizio all'estero destinatario del presente contratto, cui non spetta l'IIS, verra' applicata una ritenuta sullo stipendio metropolitano corrispondente alla misura dell'indennita' integrativa speciale percepita al 31 dicembre 2002, che continua ad essere considerata per il calcolo delle trattenute previdenziali secondo la normativa vigente. Si conferma, altresi', che per il suddetto personale il conglobamento dell'indennita' integrativa speciale sullo stipendio tabellare e' utile ai fini dell'indennita' di buonuscita.
 
ART. 40 - INCREMENTO DELL'INDENNITA' DI ATENEO

1. A decorrere dal 1/1/2002 gli importi individuali di indennita' di ateneo previsti dall'articolo 5 del CCNL 13.05.2003 sono rideterminati nelle misure indicate nella tabella C.
2. Per il personale che non trova collocazione nella tabella di cui all'art. 28 l'incremento dell'indennita' di cui al presente articolo - rispetto ai corrispondenti valori da ultimo stabiliti dall'art. 5 del CCNL 13.05.2003 - non viene considerato ai fini del trattamento economico di cui all'art. 31 del DPR n. 761/79, salvo eventuale riassorbimento.
 
ART. 41 - FINANZIAMENTO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO

1. Con decorrenza dal 1/1/2003 le risorse previste dagli artt. 67 e 70 del CCNL del 9/8/2000, rideterminate dall'art. 4 del CCNL del 13/5/2003, sono ulteriormente incrementate, in proporzione alla loro rispettiva consistenza, di un importo complessivamente pari allo 0,51% del monte salari 2001 riferito al personale del comparto.
2. Le risorse del Fondo per le progressioni economiche e per la produttivita' collettiva ed individuale di cui all'art. 67 del CCNL 9/8/2000 sono altresi' incrementate degli importi derivanti dai risparmi sulla retribuzione individuale di anzianita' (comprese le eventuali maggiorazioni e la quota di tredicesima mensilita) in godimento del personale comunque cessato dal servizio, a decorrere dall'1.1.2002. Per l'anno in cui avviene la cessazione dal servizio e' accantonato, per ciascun dipendente cessato, un importo pari alle mensilita' residue della RIA in godimento, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilita', le frazioni di mese superiori a quindici giorni. L'importo accantonato confluisce, in via permanente, nel Fondo con decorrenza dall'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera e vi rimane assegnato in ragione di anno.
3. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 1 una quota-parte, non superiore allo 0,3% del monte salari 2001 riferito al personale del comparto, e' destinata al finanziamento del sistema di progressioni economiche orizzontali. Le procedure selettive sono espletate secondo quanto previsto dall'art. 59, comma 7 del CCNL 13/5/2003.
4. Nell'ambito della contrattazione integrativa ed a valere sulle risorse del Fondo per le progressioni economiche e per la produttivita' collettiva ed individuale di cui all'art. 67 del CCNL 9/8/2000, al netto di quelle previste dal comma 1 lett. f, gli Atenei istituiranno un'indennita' accessoria mensile, erogabile per dodici mensilita'. Tale emolumento riassorbe e sostituisce le eventuali indennita' gia' corrisposte con carattere di generalita'.
 
ART. 42 - FINANZIAMENTO DELLE PROGRESSIONI VERTICALI.

1. Al fine di incentivare il sistema delle progressioni verticali ed a carico delle disponibilita' per rinnovo del presente CCNL, sono appositamente dedicate risorse complessivamente pari allo 0,2% del monte salari 2001 di Amministrazione riferito al personale del comparto, calcolate su base annua.
 
ART. 43 - OBBLIGHI DEL DIPENDENTE

1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di
servire la Repubblica con impegno e responsabilita' e di
rispettare i principi di buon andamento e imparzialita'
dell'attivita' amministrativa, anteponendo il rispetto della legge
e l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui. Il
dipendente adegua altresi' il proprio comportamento ai principi
riguardanti il rapporto di lavoro contenuti nel codice di condotta
allegato al presente CCNL. 2. Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione
di rapporti di fiducia e collaborazione tra l'Amministrazione e i
cittadini. 3. In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di
garantire la migliore qualita' del servizio, il dipendente deve in
particolare:

a) collaborare con diligenza osservando le norme del presente
contratto, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del
lavoro impartite dall'Amministrazione, anche in relazione alle
norme in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
b) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti
dalle norme dei singoli ordinamenti, ai sensi dell'art. 24 della
legge 7 agosto 1990, n. 241;
c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga
per ragioni d'ufficio;
d) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni
cui questo abbia diritto, nel rispetto delle disposizioni in
materia di trasparenza e di accesso all'attivita' amministrativa
previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, dai regolamenti
attuativi della stessa vigenti nell'amministrazione, nonche'
osservare le disposizioni del D.lgs. 28.12.2000, n. 443 e del DPR
28.12.2000, n. 445 in tema di autocertificazione;
e) rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalita'
previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal
luogo di lavoro senza autorizzazione;
f) durante l'orario di lavoro mantenere nei rapporti
interpersonali e con gli utenti una condotta adeguata a principi
di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignita'
della persona;
g) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad
attivita' che ritardino il recupero psico-fisico in periodo di
malattia od infortunio;
h) eseguire gli ordini inerenti l'espletamento delle proprie
funzioni o mansioni che gli siano impartiti dai superiori. Se
ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente
deve farne rimostranza a chi l'ha impartito, illustrandone le
ragioni. Se l'ordine e' rinnovato per iscritto ha il dovere di
darvi esecuzione. Il dipendente non deve, comunque, eseguire
l'ordine quando questo comporta la violazione della legge penale;
i) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi,
strumenti ed automezzi a lui affidati;
l) non valersi di quanto e' di proprieta' dell'Amministrazione per
ragioni che non siano di servizio;
m) non chiedere ne' accettare, a qualsiasi titolo, compensi,
regali o altre utilita' in connessione con la prestazione
lavorativa;
n) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano
l'accesso ai locali dell'Amministrazione da parte del personale e
non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate,
persone estranee all'Amministrazione stessa in locali non aperti
al pubblico;
o) comunicare all'Amministrazione la propria residenza e, ove non
coincidente, la dimora temporanea, nonche' ogni successivo
mutamento delle stesse;
p) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di
appartenenza, salvo comprovato impedimento;
q) astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad
attivita' che possano coinvolgere direttamente o indirettamente
interessi finanziari o non finanziari propri, o di suoi parenti
entro il quarto grado o conviventi.
 
ART. 44 - SANZIONI E PROCEDURE DISCIPLINARI

1. Le violazioni, da parte dei lavoratori, degli obblighi
disciplinati nel precedente articolo danno luogo, secondo la
gravita' dell'infrazione, previo procedimento disciplinare,
all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:

a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto (censura);
c) multa di importo variabile da una ad un massimo di quattro ore
di retribuzione;
d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino
a dieci giorni;
e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da
11 giorni fino ad un massimo di sei mesi;
f) licenziamento con preavviso;
g) licenziamento senza preavviso.

2. L'Amministrazione non puo' adottare alcun provvedimento
disciplinare nei confronti del dipendente senza previa
contestazione scritta dell'addebito e senza aver sentito il
dipendente a sua difesa, con l'eventuale assistenza di un
procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione
sindacale cui aderisce o conferisce in andato. La contestazione di cui sopra deve effettuarsi tempestivamente e
comunque non oltre i 20 giorni da quando l'ufficio competente,
individuato dalle Amministrazioni in conformita' ai propri
ordinamenti, e' venuto a conoscenza del fatto. 3. La convocazione scritta per la difesa non puo' avvenire prima di
cinque giorni lavorativi dalla contestazione del fatto. Il
dipendente puo', adducendo adeguate motivazioni, chiedere che
venga dilazionata, ma comunque non oltre il quindicesimo giorno
dall'originaria convocazione, la data della propria audizione a
discolpa. La sanzione verra' eventualmente irrogata entro il
termine di 15 giorni dalla data fissata per l'audizione, anche se
l'interessato dovesse non presentarsi. 4. Nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 55, comma 4, del D.lgs. n.
165/2001, la sanzione da comminare non sia di sua competenza, il
responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, ai fini
del comma 2, segnala entro venti giorni da quando ne ha avuto
conoscenza all'ufficio competente, ai sensi del citato art. 55,
comma 4, i falli da contestare al dipendente per l'istruzione del
procedimento. 5. Al dipendente o su sua espressa delega al difensore, e' consentito
l'accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento
a suo carico. 6. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni
dalla data della contestazione dell'addebito. Qualora non sia
stato portato a termine entro tale data, il procedimento si
estingue. 7. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, sulla base
degli accertamenti effettuati e delle giustificazioni addotte dal
dipendente, irroga la sanzione applicabile tra quelle indicate al
comma 1. Quando il medesimo ufficio ritenga che non vi sia luogo a
procedere disciplinarmente dispone la chiusura del procedimento,
dandone comunicazione all'interessato. 8. Non puo' tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni
disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione. 9. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il lavoratore
dalle eventuali responsabilita' di altro genere nelle quali egli
sia incorso.
 
ART. 45 - CODICE DISCIPLINARE

1. Nel rispetto del principio di gradualita' e proporzionalita' delle
sanzioni in relazione alla gravita' della mancanza e in
conformita' a quanto previsto dall'art. 55 del D.lgs. n. 165/2001
e successive modificazioni ed integrazioni, sono fissati i
seguenti criteri generali:

a) il tipo e l'entita' di ciascuna delle sanzioni sono determinati
anche in relazione:
- alla intenzionalita' del comportamento, alla rilevanza della
violazione di norme o disposizioni;
- al grado di disservizio o di pericolo provocato dalla negli-
genza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche
della prevedibilita' dell'evento;
- all'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenu-
anti;
- alle responsabilita' derivanti dalla posizione di lavoro occu-
pata dal dipendente;
- al concorso nella mancanza di piu' lavoratori in accordo tra
loro;
- al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare
riguardo ai precedenti disciplinari, nell'ambito del biennio
precedente;
- al comportamento verso gli utenti.

b) al dipendente responsabile di piu' mancanze compiute in
un'unica azione od omissione o con piu' azioni od omissioni tra
loro collegate ed accertate con un unico procedimento
disciplinare, e' applicabile la sanzione prevista per la mancanza
piu' grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di
diversa gravita';
c) qualora la sanzione consista nella sospensione dal servizio, il
relativo periodo non e' computabile ai fini dell'anzianita' di
servizio.

2. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale al
massimo della multa di importo pari a 4 ore di retribuzione si
applica al dipendente per:

a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di
assenze per malattia, nonche' dell'orario di lavoro;
b) condotta non conforme ai principi di correttezza verso altri
dipendenti o nei confronti del pubblico;
c) negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti
a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilita',
debba esplicitare azione di vigilanza;
d) inosservanza delle norme in materia di prevenzione degli
infortuni e di sicurezza sul lavoro nel caso in cui non ne sia
derivato un pregiudizio al servizio o agli interessi
dell'amministrazione o di terzi;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela
del patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto di quanto
previsto dall'art. 6 della L. 20 maggio 1970 n. 300;
f) insufficiente rendimento rispetto ai carichi di lavoro e
comunque nell'assolvimento dei compiti assegnati;

L'importo delle ritenute per multa sara' introitato dal bilancio
dell'Amministrazione e destinato ad attivita' sociali per i
dipendenti. 3. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni si
applica per:

a) recidiva nelle mancanze che abbiano comportato l'applicazione
del massimo della multa oppure quando le mancanze previste nel
comma 2 presentino caratteri di particolare gravita';
b) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o
arbitrario abbandono dello stesso. In tali ipotesi l'entita' della
sanzione e' determinata in relazione alla durata dell'assenza o
dell'abbandono dal servizio, al disservizio determinatosi, alla
gravita' della violazione degli obblighi del dipendente, agli
eventuali danni causati all'Amministrazione, agli utenti o ai
terzi;
c) ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a
raggiungere la sede assegnata dall'Amministrazione;
d) svolgimento di altre attivita' lavorative durante lo stato di
malattia o di infortunio;
e) rifiuto di testimonianza oppure testimonianza falsa o reticente
in procedimenti disciplinari;
f) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il
pubblico o altri dipendenti; alterchi con vie di fatto negli
ambienti di lavoro, anche con utenti;
g) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Amministrazione,
tenuto conto del rispetto della liberta' di pensiero e di
espressione, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/70.
h) qualsiasi comportamento da cui sia derivato danno grave
all'Amministrazione o a terzi;
i) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale,
che siano lesivi della dignita' della persona;
j) sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili
e denigratori che assumano forme di violenza morale o di
persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente.

4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6
mesi si applica per:

a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma
precedente quando sia stata comminata la sanzione massima oppure
quando le mancanze previste al comma 3 presentino caratteri di
particolare gravita';
b) assenza ingiustificata dal servizio oltre 10 giorni e fino a 15
giorni;
e) occultamento di fatti e circostanze relativi ad illecito uso,
manomissione, distrazione di somme o beni di spettanza o di
pertinenza dell'Amministrazione o ad essa affidati, quando, in
relazione alla posizione rivestita, il lavoratore abbia un obbligo
di vigilanza o di controllo;
d) insufficiente, persistente e scarso rendimento dovuto a
comportamento negligente;
e) esercizio, attraverso sistematici e reiterati atti e
comportamenti aggressivi ostili e denigratori, di forme di
violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un
altro dipendente al fine di procurargli un danno in ambito
lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
f) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di
particolare gravita' che siano lesivi della dignita' della
persona.

Nella sospensione dal servizio prevista dal presente comma, il
dipendente e' privato della retribuzione fino al decimo giorno
mentre, a decorrere dall'undicesimo, viene corrisposta allo stesso
una indennita' pari al 50% della retribuzione fondamentale
spettante ai sensi del presente CCNL, nonche' gli assegni del
nucleo familiare ove spettanti. 5. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si
applica per:

a) recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, in una delle
mancanze previste ai commi 3 e 4, anche se di diversa natura, o
recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia comportato
l'applicazione della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal
servizio e dalla retribuzione, salvo quanto previsto al comma 6,
lett. a);
b) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto
dall'Amministrazione per riconosciute e motivate esigenze di
servizio nel rispetto delle vigenti procedure in relazione alla
tipologia di mobilita' attivata;
c) mancata ripresa del servizio nel termine prefissato
dall'Amministrazione quando l'assenza arbitraria ed ingiustificata
si sia protratta per un periodo superiore a quindici giorni;
d) continuita', nel biennio, di condotte comprovanti il perdurare
di una situazione di insufficiente scarso rendimento dovuta a
comportamento negligente ovvero per qualsiasi fatto grave che
dimostri la piena incapacita' ad adempiere adeguatamente agli
obblighi di servizio;
e) recidiva nel biennio, anche nei confronti di persona diversa,
di sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili
e denigratori e di forme di violenza morale o di persecuzione
psicologica nei confronti di un collega al fine di procurargli un
danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal
contesto lavorativo;
f) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie, anche
di carattere sessuale, che siano lesivi della dignita' della
persona.

6. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si
applica per:

a) terza recidiva nel biennio di minacce, ingiurie gravi, calunnie
o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti, alterchi con
vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
b) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in
servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al
rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la
prosecuzione per la sua specifica gravita';
c) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione
di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti ovvero che
la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro sia avvenuta
a seguito di presentazione di documenti falsi;
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti
o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza
penale, sono di gravita' tale da non consentire la prosecuzione
neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna passata in giudicato:
1. di cui all'art. 58 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, nonche' per
i reati di cui agli artt. 316 e 316 bis del c.p.;
2. quando alla condanna consegua comunque l'interdizione perpe-
tua dai pubblici uffici;
3. per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1, della legge 27
marzo 2001 n. 97.

7. Le mancanze non espressamente previste nei commi da 2 a 6 sono
comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi
riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili,
agli obblighi dei lavoratori di cui all'art. 2 del presente CCNL,
quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi
desumibili dai commi precedenti. 8. Al codice disciplinare di cui al presente articolo deve essere
data la massima pubblicita' mediante affissione in ogni posto di
lavoro in luogo accessibile a tutti i dipendenti. Tale forma di
pubblicita' e' tassativa e non puo' essere sostituita con altre.
 
ART. 46 - RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E PROCEDIMENTO PENALE

1. Nel caso di commissione in servizio di gravi falli illeciti di
rilevanza penale, l'Amministrazione inizia il procedimento
disciplinare ed inoltra la denuncia penale. Il procedimento
disciplinare rimane, tuttavia, sospeso fino alla sentenza
definitiva. Analoga sospensione e' disposta anche nel caso in cui
l'obbligo della denuncia penale emerga nel corso del procedimento
disciplinare gia' avviato. 2. Al di fuori dei casi previsti nel comma precedente, quando
l'Amministrazione venga a conoscenza dell'esistenza di un
procedimento penale a carico del dipendente per i medesimi falli
oggetto di procedimento disciplinare, questo e' sospeso fino alla
sentenza definitiva. 3. Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 5, commi 2 e 4, della legge
97 del 2001, negli altri casi il procedimento disciplinare sospeso
ai sensi del presente articolo e' riattivato entro 180 giorni da
quando l'Amministrazione ha avuto notizia della sentenza
definitiva e si conclude entro 120 giorni dalla sua riattivazione. 4. Per i casi previsti all'art. 5, commi 2 e 4, della legge 97 del
2001, il procedimento disciplinare precedentemente sospeso e'
riattivato entro 90 giorni da quando l'Amministrazione ha avuto
notizia della sentenza definitiva e deve concludersi entro i
successivi 120 giorni dalla sua riattivazione. 5. L'applicazione della sanzione prevista dall'art. 45, come
conseguenza delle condanne penali citate nel comma 6, lett. b) ed
e), non ha carattere automatico, essendo correlata all'esperimento
del procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall'art. 5,
comma 2 della legge n. 97 del 2001. 6. In caso di assoluzione si applica quanto previsto dall'art. 653
c.p.p. Qualora nel procedimento disciplinare sospeso al
dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali
vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni,
il procedimento medesimo riprende per delle infrazioni. 7. In caso di proscioglimento si procede analogamente al comma 6. 8. In caso di sentenza irrevocabile di condanna trova applicazione
l'art. 1 della legge 97 del 2001. 9. I1 personale licenziato ai sensi dell'art. 45, comma 6, lett. b)
ed e), e successivamente assolto a seguito di revisione del
processo, ha diritto, dalla data della sentenza di assoluzione,
alla riammissione in servizio nella medesima sede o in altra su
sua richiesta, anche in soprannumero, nella medesima qualifica e
con decorrenza dell'anzianita' posseduta all'atto del
licenziamento. 10. Il personale riammesso ai sensi del comma 9, e' reinquadrato,
nell'area e nella posizione economica in cui e' confluita la
qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia
intervenuta una nuova classificazione del personale. In caso di
premorienza, il coniuge o il convivente superstite e i figli hanno
diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati attribuiti al
dipendente nel periodo di sospensione o di licenziamento, escluse
le indennita' comunque legate alla presenza in servizio ovvero
alla prestazione di lavoro straordinario.
 
ART. 47 - SOSPENSIONE CAUTELARE IN CASO DI PROCEDIMENTO PENALE

1. Il personale che sia colpito da misura restrittiva della liberta'
personale e' sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della
retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque
dello stato restrittivo della liberta'. 2. L'Amministrazione, ai sensi del presente articolo, cessato lo
stato di restrizione della liberta' personale, puo' prolungare il
periodo di sospensione del personale, fino alla sentenza
definitiva alle medesime condizioni del successivo comma 3. 3. Il personale, puo' essere sospeso dal servizio con privazione
della retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a
procedimento penale che non comporti la restrizione della liberta'
personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti
direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque per fatti
tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione
disciplinare del licenziamento ai sensi dell'art. 45, commi 5 e 6. 4. Resta fermo l'obbligo di sospensione cautelare dal servizio per i
reati indicati dall'art. 58 del D.lgs. n. 267/2000. 5. Nel caso dei reati previsti all'art. 3, comma 1, della legge n. 97
del 2001, in alternativa alla sospensione di cui al presente
articolo, possono essere applicate le misure previste dallo stesso
art. 3. Per i medesimi reati, qualora intervenga condanna anche
non definitiva, ancorche' sia concessa la sospensione condizionale
della pena, si applica l'art. 4, comma 1, della citata legge 97
del 2001. 1. Nei casi indicati ai commi precedenti si applica quanto previsto
dall'art. 46 in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e
procedimento penale. 2. Al dipendente sospeso ai sensi dei commi da 1 a 5 sono corrisposti
un'indennita' pari al 50% della retribuzione fondamentale
spettante ai sensi del presente CCNL, nonche' gli assegni del
nucleo familiare, ove spettanti. 8. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento,
ai sensi dell'art. 45, commi 6 e 7, quanto corrisposto nel periodo
di sospensione cautelare a titolo di indennita' verra'
conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in
servizio, fatta eccezione per i compensi per lavoro straordinario
e per quelli collegati all'effettivo svolgimento della
prestazione. Ove il giudizio disciplinare riprenda per altre
infrazioni, ai sensi del medesimo art. 45, comma 6, secondo
periodo, il conguaglio dovra' tener conto delle sanzioni
eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento
disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda
con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente
precedentemente sospeso verra' conguagliato quanto dovuto se fosse
stato in servizio, fatta eccezione per i compensi per lavoro
straordinario e per quelli collegati all'effettivo svolgimento
della prestazione, nonche' i periodi di sospensione del comma 1 e
quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare
riattivato. 10. Quando vi sia stata sospensione cautelare del servizio a causa di
procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non
revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque
anni. Decorso tale termine la sospensione cautelare e' revocata di
diritto e il dipendente riammesso in servizio. Il procedimento
disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all'esito del
procedimento penale. 11. I procedimenti disciplinari in corso alla data di stipulazione
del presente contratto vanno portati a termine secondo le
procedure vigenti alla data del loro inizio.
 
ART. 48 - SOSPENSIONE CAUTELARE IN CORSO DI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

1. L'Amministrazione, laddove riscontri la necessita' di espletare
accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di
infrazione disciplinare punibili con la sanzione della sospensione
dal servizio e dalla retribuzione, puo' disporre, nel corso del
procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro del
dipendente per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni,
con conservazione della retribuzione. 2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione
disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve
essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione
della retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione
irrogati. 3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello
computato come sospensione dal servizio, e' valutabile agli
effetti dell'anzianita' di servizio.
 
ART. 49 - CODICE DI CONDOTTA RELATIVO ALLE MOLESTIE SESSUALI NEI LUOGHI DI LAVORO

1. L'Amministrazione da' applicazione, con proprio atto, al codice di
condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro
le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, come previsto dalla
raccomandazione della Commissione europea del 27.11.1991, n.
92/131/CEE, allegata a titolo esemplificativo al n. 1 del presente
contratto per fornire linee guida uniformi in materia. Dell'atto
cosi' adottato l'Amministrazione da' informazione preventiva alle
OO.SS. firmatarie del presente CCNL.
 
ART. 50 - NORMATIVA VIGENTE E DISAPPLICAZIONI

1. In applicazione dell'art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate divengono non applicabili con la firma definitiva del presente CCNL, con l'eccezione delle seguenti norme e di quelle richiamate nel testo del presente CCNIL che, invece, continuano a trovare applicazione nel comparto universita':

a) Indennita' di rischio: art. 20 del D.P.R. n. 319/90; b) Lavoro straordinario: art. 22 del DPR 28.09.1987, n. 567; c) artt. 1 e 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive
modificazioni e integrazioni. d) tutta la normativa, contrattuale e non contrattuale, sin qui
applicata, in materia di mutilati ed invalidi per servizio e norme
in favore dei congiunti dei caduti per servizio, benefici
spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei
caduti in guerra; e) tutta la materia relativa al collocamento a riposo resta regolata
dalle norme vigenti ai sensi dell'art. 69, comma 2, del d.lgs. n.
165/2001; f) tutta la normativa, contrattuale e non contrattuale, sin qui
applicata, in materia di missioni; g) la normativa richiamata nel presente CCNL; h) la seguente normativa:
- Art. 3 del DPR n. 395/88 (in tema di diritto allo studio)
- Art. 17 del DPR n. 3/57 (limiti al dovere verso il superiore)
- Art. 7 DPR 395/88 (su IIS nella 13^ mensilita')

2. Le parti si danno atto che eventuali lacune che si dovessero verificare nell'ambito della disciplina del rapporto di lavoro per effetto della generale disapplicazione delle norme di cui al precedente comma 1, saranno oggetto o di specifica interpretazione autentica o di appositi contratti collettivi nazionali integrativi.
3. Le parti convengono che la materia di cui al presente articolo verra' ulteriormente esaminata nel corso di apposita sequenza contrattuale finalizzata, comunque, alla predisposizione del testo unico sulle norme contrattuali e non vigenti per il comparto.
 
ART. 51 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE

1. Le parti convengono di procedere alla costituzione di un Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori del comparto ai sensi del d.lgs. n. 124/1993, della legge n. 335/1995, della legge n. 449/1997 e successive modificazioni e integrazioni, dell'Accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici del 29 luglio 1999, del D.P.C.M. del 20 dicembre 1999.
2. Al fine di garantire un numero di iscritti piu' ampio che consenta di minimizzare le spese di gestione, le parti competenti potranno definire l'istituzione di un Fondo pensione unico con i lavoratori appartenenti ad altri comparti.
3. Il Fondo pensione viene finanziato ai sensi dell'art. 11 del predetto Accordo quadro e si costituisce secondo le procedure previste dall'art. 13 del medesimo, con importi corrispondenti a quelli indicati dagli art. 11 e 16 dell'Accordo 14 marzo 2001 per l'istituzione del Fondo nazionale di pensione complementare dei lavoratori della Scuola. Le spese di avvio del Fondo potranno essere definite in misura maggiore di quella prevista dall'art. 16 del citato Accordo 14 marzo 2001 in sede di trattativa per la costituzione del Fondo pensioni di cui trattasi a fronte di specifiche e ulteriori disponibilita'. In questo caso potra' essere anche prevista una quota aggiuntiva di contribuzione datoriale, come nell'art. 12 del citato Accordo 14 marzo 2001.
4. Ai fini del presente articolo le parti concordano di realizzare i seguenti impegni: pervenire alla sottoscrizione dell'accordo istitutivo del Fondo pensione complementare, definire lo statuto, il regolamento e la scheda di adesione; costituire il Fondo pensione: procedere alle elezioni dei rappresentanti dei soci del Fondo al raggiungimento delle adesioni che saranno previste in sede di accordo istitutivo.
5. Le parti procederanno alla calendarizzazione degli impegni suddetti, convenendo, a questi fini, che una prima verifica circa lo stato dell'attivita' normativa ed il contenuto di eventuali atti di indirizzo si realizzera' entro il 31 dicembre 2004.
 
TABELLA A

Incrementi mensili della retribuzione tabellare

Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilita'

====================================================================
Posizione dal 1.1.02 dal 1.1.03
economica ====================================================================
EP5 58,40 64,40 --------------------------------------------------------------------
EP4 55,60 61,20 --------------------------------------------------------------------
EP3 51,90 57,10 --------------------------------------------------------------------
EP2 48,70 53,70 --------------------------------------------------------------------
EP1 45,40 50,00 --------------------------------------------------------------------
D5 48,20 53,10 --------------------------------------------------------------------
D4 46,30 51,00 --------------------------------------------------------------------
D3 44,20 48,70 --------------------------------------------------------------------
D2 42,10 46,40 --------------------------------------------------------------------
D1 40,30 44,40 --------------------------------------------------------------------
C5 40,10 44,10 --------------------------------------------------------------------
C4 38,60 42,60 --------------------------------------------------------------------
C3 36,80 40,60 --------------------------------------------------------------------
C2 35,20 38,80 --------------------------------------------------------------------
C1 34,40 38,00 --------------------------------------------------------------------
B4 35,10 38,70 --------------------------------------------------------------------
B3 33,60 37,00 --------------------------------------------------------------------
B2 32,00 35,20 --------------------------------------------------------------------
B1 29,80 32,80 --------------------------------------------------------------------
 
TABELLA B

Nuova retribuzione tabellare

Valori in Euro per 12 mensilita'

========== ========================================================= Posizione Tabellare IIS economica al 31.12.2001 al 31.12.2001 dal 1.1.02 dal 1.1.03 (1) ========== =========================================================
EP7 ­ ­ ­ 29.568,11 ---------- ---------------------------------------------------------
EP6 ­ ­ ­ 28.294,84 ---------- ---------------------------------------------------------
EP5 18.784,57 6.818,23 19.485,37 27.076,40 ---------- ---------------------------------------------------------
EP4 17.542,49 6.818,23 18.209,69 25.762,32 ---------- ---------------------------------------------------------
EP3 16.049,41 6.682,26 16.672,21 24.039,67 ---------- ---------------------------------------------------------
EP2 14.670,99 6.682,26 15.255,39 22.582,05 ---------- ---------------------------------------------------------
EP1 13.217,16 6.682,26 13.761,96 21.044,22 ---------- ---------------------------------------------------------
D7 ­ ­ ­ 24.201,49 ---------- ---------------------------------------------------------
D6 ­ ­ ­ 23.248,31 ---------- ---------------------------------------------------------
D5 14.571,83 6.545,24 15.150,23 22.332,67 ---------- ---------------------------------------------------------
D4 13.746,02 6.545,24 14.301,62 21.458,86 ---------- ---------------------------------------------------------
D3 12.830,86 6.545,24 13.361,26 20.490,90 ---------- ---------------------------------------------------------
D2 11.913,11 6.545,24 12.418,31 19.520,35 ---------- ---------------------------------------------------------
D1 11.118,28 6.545,24 11.601,88 18.679,92 ---------- ---------------------------------------------------------
C7 ­ ­ ­ 19.972,37 ---------- ---------------------------------------------------------
C6 ­ ­ ­ 19.259,76 ---------- ---------------------------------------------------------
C5 11.112,09 6.450,08 11.593,29 18.572,57 ---------- ---------------------------------------------------------
C4 10.487,69 6.450,08 10.950,89 17.912,17 ---------- ---------------------------------------------------------
C3 9.779,63 6.372,64 10.221,23 17.081,07 ---------- ---------------------------------------------------------
C2 9.068,47 6.372,64 9.490,87 16.329,11 ---------- ---------------------------------------------------------
C1 8.730,19 6.372,64 9.142,99 15.971,63 ---------- ---------------------------------------------------------
B6 ­ ­ ­ 17.724,80 ---------- ---------------------------------------------------------
B5 ­ ­ ­ 16.977,78 ---------- ---------------------------------------------------------
B4 9.043,68 6.332,96 9.464,88 16.262,24 ---------- ---------------------------------------------------------
B3 8.391,91 6.332,96 8.795,11 15.572,07 ---------- ---------------------------------------------------------
B2 7.719,48 6.291,14 8.103,48 14.817,02 ---------- ---------------------------------------------------------
B1 6.817,75 6.236,52 7.175,35 13.805,47 ---------- ---------------------------------------------------------

(1) Il valore a decorrere dal 1.1.2003 comprende ed assorbe l'Inden-
nita' Integrativa Speciale.

I valori delle nuove posizioni economiche decorrono dalla firma de- finitiva del presente CCNL (art. 44).
 
TABELLA C

Indennita' di ateneo

Valori annui in Euro

======================== ========================================== Categoria / Posizione Incremento Nuovo valore
economica dal 1.1.2002 dal 1.1.2002 ------------------------ ------------------------------------------
EP4-5 (1) 73,80 3.643,03 ------------------------ ------------------------------------------
EP1-2-3 64,60 2.741,40 ------------------------ ------------------------------------------
D 53,70 2.287,38 ------------------------ ------------------------------------------
C 46,80 1.588,94 ------------------------ ------------------------------------------
B 44,10 1.157,58 ------------------------ ------------------------------------------

(1) A decorrere dalla firma definitiva del presente CCNL, il valore
si applica anche alle posizioni economiche EP6 e EP7.
 
ALLEGATO N. 1

SCHEMA DI CODICE DI CONDOTTA DA ADOTTARE
NELLA LOTTA CONTRO LE MOLESTIE SESSUALI

Art. 1
(Definizione)

1. Per molestia sessuale si intende ogni atto o comportamento indesiderato, anche verbale, a connotazione sessuale arrecante offesa alla dignita' e alla liberta' della persona che lo subisce, ovvero che sia suscettibile di creare ritorsioni o un clima di intimidazione nei suoi confronti;

Art. 2
(Principi)

1. Il codice e' ispirato ai seguenti principi:

a) e' inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come
molestia sessuale nella definizione sopra riportata; b) e' sancito il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere
trattati con dignita' e ad essere tutelati nella propria liberta'
personale; c) e' sancito il diritto delle lavoratrici/dei lavoratori a
denunciare le eventuali intimidazioni o ritorsioni subite sul
luogo di lavoro derivanti da atti o comportamenti molesti; d) e' istituita la figura della Consigliera/del Consigliere di
fiducia, cosi' come previsto dalla risoluzione del Parlamento
Europeo A3-0043/94, e denominata/o d'ora in poi
Consigliera/Consigliere, e viene garantito l'impegno delle aziende
a sostenere ogni componente del personale che si avvalga
dell'intervento della Consigliera/del Consigliere o che sporga
denuncia di molestie sessuali, fornendo chiare ed esaurimenti
indicazioni circa la procedura da seguire, mantenendo la
riservatezza e prevenendo ogni eventuale ritorsione. Analoghe
garanzie sono estese agli eventuali testimoni; e) viene garantito l'impegno dell'Amministrazione a definire
preliminarmente, d'intesa con i soggetti firmatari del Protocollo
d'Intesa per l'adozione del presente Codice, il ruolo, l'ambito
d'intervento, i compiti e i requisiti culturali e professionali
della persona da designare quale Consigliera/Consigliere. Per il
ruolo di Consigliera/Consigliere gli Enti in possesso dei
requisiti necessari, oppure individuare al proprio interno persone
idonee a ricoprire l'incarico alle quali rivolgere un apposito
percorso formativo; f) e' assicurata, nel corso degli accertamenti, l'assoluta
riservatezza dei soggetti coinvolti; g) nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori autori di
molestie sessuali si applicano le misure disciplinari ai sensi di
quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del Decreto legislativo n.
165 del 2001 venga inserita, precisandone in modo oggettivo i
profili ed i presupposti, un'apposita tipologia di infrazione
relativamente all'ipotesi di persecuzione o vendetta nei confronti
di un dipendente che ha sporto denuncia di molestia sessuale. I
suddetti comportamenti sono comunque valutabili ai fini
disciplinari ai sensi delle disposizioni normative e contrattuali
attualmente vigenti; h) l'amministrazione si impegna a dare ampia informazione, a fornire
copia ai propri dipendenti e dirigenti, del presente Codice di
comportamento e, in particolare, alle procedure da adottarsi in
caso di molestie sessuali, allo scopo di diffondere una cultura
improntata al pieno rispetto della dignita' della persona.

Art. 3
(Procedure da adottare in caso di molestie sessuali)

1. Qualora si verifichi un atto o un comportamento indesiderato a sfondo sessuale sul posto di lavoro la dipendente/il dipendente potra' rivolgersi alla Consigliera/al Consigliere designata/o per avviare una procedura informale nel tentativo di dare soluzione al caso.
2. L'intervento della Consigliera/del Consigliere dovra' concludersi in tempi ragionevolmente brevi in rapporto alla delicatezza dell'argomento affrontato.
3. La Consigliera/il Consigliere, che deve possedere adeguati requisiti e specifiche competenze e che sara' adeguatamente formato dagli Enti, e' incaricata/o di fornire consulenza e assistenza alla dipendente/al dipendente oggetto di molestie sessuali e di contribuire alla soluzione del caso.

Art. 4
(Procedura informale intervento della consigliera/del consigliere)

1. La Consigliera/il Consigliere, ove la dipendente/il dipendente oggetto di molestie sessuali lo ritenga opportuno, interviene al fine di favorire il superamento della situazione di disagio per ripristinare un sereno ambiente di lavoro, facendo presente alla persona che il suo comportamento scorretto deve cessare perche' offende, crea disagio e interferisce con lo svolgimento del lavoro.
2. L'intervento della Consigliera/del Consigliere deve avvenire mantenendo la riservatezza che il caso richiede.

Art. 5
(Denuncia formale)

1. Ove la dipendente/il dipendente oggetto delle molestie sessuali non ritenga di far ricorso all'intervento della Consigliera/del Consigliere, ovvero, qualora dopo tale intervento, il comportamento indesiderato permanga, potra' sporgere formale denuncia, con l'assistenza della Consigliera/del Consigliere, alla dirigente/al dirigente o responsabile dell'ufficio di appartenenza che sara' tenuta/o a trasmettere gli atti all'Ufficio competenze dei procedimenti disciplinari, fatta salva, in ogni caso, ogni altra forma di tutela giurisdizionale della quale potra' avvalersi.
2. Qualora la presunta/il presunto autore di molestie sessuali sia la dirigente/il dirigente dell'ufficio di appartenenza, la denuncia potra' essere inoltrata direttamente alla direzione generale.
3. Nel corso degli accertamenti e' assicurata l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti.
4. Nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/1991, qualora l'Amministrazione, nel corso del procedimento disciplinare, ritenga fondati i dati, adottera', ove lo ritenga opportuno, d'intesa con le OO.SS. e sentita la Consigliera/il Consigliere, le misure organizzative ritenute di volta in volta utili alla cessazione immediata dei comportamenti di molestie sessuali ed a ripristinare un ambiente di lavoro in cui uomini e donne rispettino reciprocamente l'inviolabilita' della persona.
5. Sempre nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/91 e nel caso in cui l'Amministrazione nel corso del procedimento disciplinare ritenga fondati i fatti, la denunciante/il denunciante ha la possibilita' di chiedere di rimanere al suo posto di lavoro o di essere trasferito altrove in una sede che non gli comporti disagio.
6. Nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/91, qualora l'Amministrazione nel corso del procedimento disciplinare non ritenga fondati i fatti, potra' adottare, su richiesta di uno o entrambi gli interessati, provvedimenti di trasferimento in via temporanea, in attesa della conclusione del procedimento disciplinare, al fine di ristabilire nel frattempo un clima sereno; in tali casi e' data la possibilita' ad entrambi gli interessati di esporre le proprie ragioni, eventualmente con l'assistenza delle Organizzazioni Sindacali, ed e' comunque garantito ad entrambe le persone che il trasferimento non venga in sedi che creino disagio.

Art. 6
(Attivita' di sensibilizzazione)

1. Nei programmi di formazione del personale e dei dirigenti le aziende dovranno includere informazioni circa gli orientamenti adottati in merito alla prevenzione delle molestie sessuali ed alle procedure da seguire qualora la molestia abbia luogo.
2. L'amministrazione dovra', peraltro, predisporre specifici interventi formativi in materia di tutela della liberta' e della dignita' della persona al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come molestie sessuali. Particolare attenzione dovra' essere posta alla formazione delle dirigenti e dei dirigenti che dovranno promuovere e diffondere la cultura del rispetto della persona volta alla prevenzione delle molestie sessuali sul posto di lavoro.
3. Sara' cura dell'Amministrazione promuovere, d'intesa con le Organizzazioni Sindacali, la diffusione del Codice di condotta contro le molestie sessuali anche attraverso assemblee interne.
4. Verra' inoltre predisposto del materiale informativo destinato alle dipendenti/ai dipendenti sul comportamento da adottare in caso di molestie sessuali.
5. Sara' cura dell'Amministrazione promuovere un'azione di monitoraggio al fine di valutare l'efficacia del Codice di condotta nella prevenzione e nella lotta contro le molestie sessuali. A tale scopo la Consigliera/il Consigliere, d'intesa con il CPO, provvedera' a trasmettere annualmente ai firmatari del Protocollo ed alla Presidente del Comitato Nazionale di Parita' un'apposita relazione sullo stato di attuazione del presente Codice.
6. L'Amministrazione e i soggetti firmatari del Protocollo d'Intesa per l'adozione del presente Codice si impegnano ad incontrarsi al termine del primo anno per verificare gli esiti ottenuti con l'adozione del Codice di condotta contro le molestie sessuali ed a procedere alle eventuali integrazioni e modificazioni ritenute necessarie.
 
ALLEGATO N. 2

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

Art. 1
(Disposizioni di carattere generale)

1. I principi e i contenuti del presente codice costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealta' e imparzialita', che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa. I dipendenti pubblici - escluso il personale militare, quello della polizia di Stato ed il Corpo di polizia penitenziaria, nonche' i componenti delle magistrature e dell'Avvocatura dello Stato - si impegnano ad osservarli all'atto dell'assunzione in servizio.
2. I contratti collettivi provvedono, a norma dell'art. 54, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al coordinamento con le previsioni in materia di responsabilita' disciplinare. Restano ferme le disposizioni riguardanti le altre forme di responsabilita' dei pubblici dipendenti.
3. Le disposizioni che seguono trovano applicazione in tutti i casi in cui non siano applicabili norme di legge o di regolamento o comunque per i profili non diversamente disciplinati da leggi o regolamenti. Nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 2, le previsioni degli articoli 3 e seguenti possono essere integrate e specificate dai codici adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 2
(Principi)

1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire esclusivamente la Nazione con disciplina ed onore e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialita' dell'amministrazione. Nell'espletamento dei propri compiti, il dipendente assicura il rispetto della legge e persegue esclusivamente l'interesse pubblico; ispira le proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli e' affidato.
2. Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attivita' inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi. Egli non svolge alcuna attivita' che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio e si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione.
3. Nel rispetto dell'orario di lavoro, il dipendente dedica la giusta quantita' di tempo e di energie allo svolgimento delle proprie competenze, si impegna ad adempierle nel modo piu' semplice ed efficiente nell'interesse dei cittadini e assume le responsabilita' connesse ai propri compiti.
4. Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per ragioni di ufficio e non utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio.
5. Il comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione. Nei rapporti con i cittadini, egli dimostra la massima disponibilita' e non ne ostacola l'esercizio dei diritti. Favorisce l'accesso degli stessi alle informazioni a cui abbiano titolo e, nei limiti in cui cio' non sia vietato, fornisce tutte le notizie e informazioni necessarie per valutare le decisioni dell'amministrazione e i comportamenti dei dipendenti.
6. Il dipendente limita gli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese a quelli indispensabili e applica ogni possibile misura di semplificazione dell'attivita' amministrativa, agevolando, comunque, lo svolgimento, da parte dei cittadini, delle attivita' loro consentite, o comunque non contrarie alle norme giuridiche in vigore.
7. Nello svolgimento dei propri compiti, il dipendente rispetta la distribuzione delle funzioni tra Stato ed enti territoriali. Nei limiti delle proprie competenze, favorisce l'esercizio delle funzioni e dei compiti da parte dell'autorita' territorialmente competente e funzionalmente piu' vicina ai cittadini interessati.

Art. 3
(Regali e altre utilita)

1. Il dipendente non chiede, per se' o per altri, ne' accetta, neanche in occasione di festivita', regali o altre utilita' salvo quelli d'uso di modico valore, da soggetti che abbiano tratto o comunque possano trarre benefici da decisioni o attivita' inerenti all'ufficio.
2. Il dipendente non chiede, per se' o per altri, ne' accetta, regali o altre utilita' da un subordinato o da suoi parenti entro il quarto grado. Il dipendente non offre regali o altre utilita' ad un sovraordinato o a suoi parenti entro il quarto grado, o conviventi, salvo quelli d'uso di modico valore.

Art. 4
(Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni)

1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica al dirigente dell'ufficio la propria adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche a carattere non riservato, i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento dell'attivita' dell'ufficio, salvo che si tratti di partiti politici o sindacati.
2. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni ed organizzazioni, ne' li induce a farlo promettendo vantaggi di carriera.

Art. 5
Trasparenza negli interessi finanziari.

1. Il dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuiti che egli abbia avuto nell'ultimo quinquennio, precisando:

a) se egli, o suoi parenti entro il quarto grado o conviventi,
abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha
avuto i predetti rapporti di collaborazione; b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che
abbiano interessi in attivita' o decisioni inerenti all'ufficio,
limitatamente alle pratiche a lui affidate.

2. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti entro il quarto grado o affini entro il secondo, o conviventi che esercitano attivita' politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che egli dovra' dirigere o che siano coinvolte nelle decisioni o nelle attivita' inerenti all'ufficio. Su motivata richiesta del dirigente competente in materia di affari generali e personale, egli fornisce ulteriori informazioni sulla propria situazione patrimoniale e tributaria.

Art. 6
(Obbligo di astensione)

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attivita' che possano coinvolgere interessi propri ovvero: di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi; di individui od organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di individui od organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore, procuratore o agente; di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, societa' o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il dirigente dell'ufficio.

Art. 7
(Attivita' collaterali)

1. Il dipendente non accetta da soggetti diversi dall'amministrazione retribuzioni o altre utilita' per prestazioni alle quali e' tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio.
2. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione con individui od organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico in decisioni o attivita' inerenti all'ufficio.
3. Il dipendente non sollecita ai propri superiori il conferimento di incarichi remunerati.

Art. 8
(Imparzialita)

1. Il dipendente, nell'adempimento della prestazione lavorativa, assicura la parita' di trattamento tra i cittadini che vengono in contatto con l'amministrazione da cui dipende. A tal fine, egli non rifiuta ne' accorda ad alcuno prestazioni che siano normalmente accordate o rifiutate ad altri.
2. Il dipendente si attiene a corrette modalita' di svolgimento dell'attivita' amministrativa di sua competenza, respingendo in particolare ogni illegittima pressione, ancorche' esercitata dai suoi superiori.

Art. 9
(Comportamento nella vita sociale)

1. Il dipendente non sfrutta la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilita' che non gli spettino. Nei rapporti privati, in particolare con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, non menziona ne' fa altrimenti intendere, di propria iniziativa, tale posizione, qualora cio' possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.

Art. 10
(Comportamento in servizio)

1. Il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda ne' affida ad altri dipendenti il compimento di attivita' o l'adozione di decisioni di propria spettanza.
2. Nel rispetto delle previsioni contrattuali, il dipendente limita le assenze dal luogo di lavoro a quelle strettamente necessarie.
3. Il dipendente non utilizza a fini privati materiale o attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio. Salvo casi d'urgenza, egli non utilizza le linee telefoniche dell'ufficio per esigenze personali. Il dipendente che dispone di mezzi di trasporto dell'amministrazione se ne serve per lo svolgimento dei suoi compiti d'ufficio e non vi trasporta abitualmente persone estranee all'amministrazione.
4. Il dipendente non accetta per uso personale, ne' detiene o gode a titolo personale, utilita' spettanti all'acquirente, in relazione all'acquisto di beni o servizi per ragioni di ufficio.

Art. 11
(Rapporti con il pubblico)

1. Il dipendente in diretto rapporto con il pubblico presta adeguata attenzione alle domande di ciascuno e fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio. Nella trattazione delle pratiche egli rispetta l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto motivando genericamente con la quantita' di lavoro da svolgere o la mancanza di tempo a disposizione. Egli rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde sollecitamente ai loro reclami.
2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei cittadini, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine dell'amministrazione. Il dipendente tiene informato il dirigente dell'ufficio dei propri rapporti con gli organi di stampa.
3. Il dipendente non prende impegni ne' fa promesse in ordine a decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, se cio' possa generare o confermare sfiducia nell'amministrazione o nella sua indipendenza ed imparzialita'.
4. Nella redazione dei testi scritti e in tutte le altre comunicazioni il dipendente adotta un linguaggio chiaro e comprensibile.
5. Il dipendente che svolge la sua attivita' lavorativa in una amministrazione che fornisce servizi al pubblico si preoccupa del rispetto degli standard di qualita' e di quantita' fissati dall'amministrazione nelle apposite carte dei servizi. Egli si preoccupa di assicurare la continuita' del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalita' di prestazione del servizio e sui livelli di qualita'.

Art. 12
(Contratti)

1. Nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, il dipendente non ricorre a mediazione o ad altra opera di terzi, ne' corrisponde o promette ad alcuno utilita' a titolo di intermediazione, ne' per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto.
2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato nel biennio precedente. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali egli abbia concluso contratti a titolo privato nel biennio precedente, si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attivita' relative all'esecuzione del contratto.
3. Il dipendente che stipula contratti a titolo privato con imprese con cui abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.
4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente competente in materia di affari generali e personale.
IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
DEL COMPARTO UNIVERSITA'

QUADRIENNIO GIURIDICO 2002-05 E 1 BIENNIO ECONOMICO 2002-03

====================================================================
INDICE GENERALE DEGLI ARTICOLI PAGINA --------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------- Premessa 1 -------------------------------------------------------------------- art. 1 - campo di applicazione, durata, decorrenza 1 del contratto --------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------- TITOLO I - MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL CCNL 9.8.2000 -------------------------------------------------------------------- art. 2 - composizione delle delegazioni 2 -------------------------------------------------------------------- art. 3 - tempi e procedure per la stipula o il rinnovo 2
del CCI -------------------------------------------------------------------- art. 4 - consultazione 3 -------------------------------------------------------------------- art. 5 - periodo di prova 3 -------------------------------------------------------------------- art. 6 - assunzioni a tempo determinato 4 -------------------------------------------------------------------- art. 7 - orario di lavoro 5 -------------------------------------------------------------------- art. 8 - lavoro notturno 6 -------------------------------------------------------------------- art. 9 - permessi retribuiti 7 -------------------------------------------------------------------- art. 10 - congedi per motivi di servizio all'estero 7
del coniuge -------------------------------------------------------------------- art. 11 - sistema di valutazione dei dipendenti in distacco 8
o aspettativa sindacale -------------------------------------------------------------------- art. 12 - orario di lavoro e conto ore individuale 8 -------------------------------------------------------------------- art. 13 - modifica della tabella E e dell'art. 57 9 -------------------------------------------------------------------- art. 14 - progressione verticale nel sistema 9
di classificazione -------------------------------------------------------------------- art. 15 - mense e servizi sociali 9 -------------------------------------------------------------------- art. 16 - utilizzo del fondo delle progressioni economiche 10
e per la produttivita' collettiva e individuale -------------------------------------------------------------------- art. 17 - valutazione dell'anzianita' di servizio 10 -------------------------------------------------------------------- art. 18 - arbitrato e conciliazione 10 -------------------------------------------------------------------- art. 19 - trasferimenti 10 --------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------- TITOLO II - ISTITUTI DI PARTICOLARE INTERESSE -------------------------------------------------------------------- art. 20 - comitato paritetico sul fenomeno del mobbing 11 -------------------------------------------------------------------- art. 21 - rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 12 -------------------------------------------------------------------- art. 22 - osservatorio nazionale paritetico della sicurezza 13 -------------------------------------------------------------------- art. 23 - congedi per motivi di famiglia e di studio 14 -------------------------------------------------------------------- art. 24 - ente bilaterale per la formazione 14 -------------------------------------------------------------------- art. 25 - diritto di assemblea 15 -------------------------------------------------------------------- art. 26 - trattenute per scioperi brevi 15 -------------------------------------------------------------------- art. 27 - reperibilita' 15 --------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------- TITOLO III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI -------------------------------------------------------------------- art. 28 - personale che opera presso le A.O.U. 16 -------------------------------------------------------------------- art. 29 - progressioni orizzontali verticali 18 -------------------------------------------------------------------- art. 30 - aziende ospedaliere integrate con l'universita' 18 -------------------------------------------------------------------- art. 31 - docenti incaricati esterni 19 -------------------------------------------------------------------- art. 32 - collaboratori esperti linguistici 19 --------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------- TITOLO IV - PERSONALE INQUADRATO NELLA CATEG. EP -------------------------------------------------------------------- art. 33 - categoria EP 19 -------------------------------------------------------------------- art. 34 - orario di lavoro 19 -------------------------------------------------------------------- art. 35 - formazione e aggiornamento 20 -------------------------------------------------------------------- art. 36 - attivita' di ricerca e di studio 20 -------------------------------------------------------------------- art. 37 - conferimento e revoca di incarichi 21 -------------------------------------------------------------------- art. 38 - retribuzione di posizione e di risultato 22 --------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------- TITOLO V - TRATTAMENTO ECONOMICO -------------------------------------------------------------------- art. 39 - incrementi tabellari ed effetti dei nuovi stipendi 23 -------------------------------------------------------------------- art. 40 - incremento dell'indennita' di ateneo 24 -------------------------------------------------------------------- art. 41 - finanziamento per il trattamento accessorio 24 -------------------------------------------------------------------- art. 42 - finanziamento delle progressioni verticali 25 --------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------- TITOLO VI - NORME DISCIPLINARI -------------------------------------------------------------------- art. 43 - obblighi del dipendente 25 -------------------------------------------------------------------- art. 44 - sanzioni e procedure disciplinari 27 -------------------------------------------------------------------- art. 45 - codice disciplinare 28 -------------------------------------------------------------------- art. 46 - rapporto tra procedimento disciplinare 31
e procedimento penale -------------------------------------------------------------------- art. 47 - sospensione cautelare in caso di procedimento 32
penale -------------------------------------------------------------------- art. 48 - sospensione cautelare in corso di procedimento 33
disciplinare -------------------------------------------------------------------- art. 49 - codice di condotta relativo alle molestie sessuali 34 --------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------- TITOLO VII - NORME FINALI -------------------------------------------------------------------- art. 50 - normativa vigente e disapplicazioni 34 -------------------------------------------------------------------- art. 51 - previdenza complementare 35 --------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------- TABELLA A - incrementi mensili della retribuzione tabellare 36 -------------------------------------------------------------------- TABELLA B - nuova retribuzione tabellare 37 -------------------------------------------------------------------- TABELLA C - indennita' di ateneo 38 --------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------- ALLEGATO 1 - Schema di codice di condotta da adottare 39
nella lotta contro le molestie sessuali sui
luoghi di lavoro -------------------------------------------------------------------- ALLEGATO 2 - codice di comportamento dei dipendenti delle 43
pubbliche amministrazioni --------------------------------------------------------------------

DICHIARAZIONE A VERBALE

La Fed. CONFSAL SNALS UNIVERSITA' - CISAPUNI ritiene assolutamente insoddisfacenti le motivazioni per le quali l'ARAN non ha voluto inserire nel CCNL 2002-2005 alcun riferimento alla separata area della vicedirigenza, prevista dal comma 3 dell'art.7 della legge 15 luglio 2002 n. 145 che modifica il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che deve essere regolamentata in tutti i comparti.

DICHIARAZIONE A VERBALE

La Fed. CONFSAL SNALS UNIVERSITA' - CISAPUNI esprime il proprio rammarico per non essere riuscita a far inserire nel presente CCNIL una denominazione professionale alle singole categorie.
La richiesta, piu' volte reiterata, e' stata sistematicamente respinta dall'ARAN con motivazioni non condivise.

DICHIARAZIONE A VERBALE

La Fed.ne CONFSAL SNALS UNIVERSITA' - CISAPUNI chiede che le eventuali lacune che si dovessero presentare nell'applicazione dell'art. 28 del presente CCNL siano oggetto o di specifica interpretazione autentica o di appositi contratti collettivi nazionali integrativi.

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DICHIARAZIONE A VERBALE DEL C.S.A. di C.I.S.A.L. UNIVERSITA'
ALLEGATA AL CCNL 2002/2005 - BIENNIO ECONOMICO 2002/2003

Il CSA di CISAL Universita' pur valutando positivamente alcuni aspetti normativi contenuti nel CCNL, nel sottoscrivere il presente contratto, mantiene le proprie riserve gia' espresse in sede di trattativa motivando tale sottoscrizione essenzialmente con l'esigenza di poter partecipare alla trattativa per il 2 biennio economico 2004/2005 e per consentire al CSA di CISAL Universita' di poter partecipare alla contrattazione integrativa decentrata e proseguire nella difesa e tutela dei lavoratori
A salvaguardia del pluralismo sindacale si chiede che il riconoscimento delle prerogative sindacali nel comparto sia esteso anche ai sindacati formalmente costituiti a livello nazionale e locale pur non firmatari del CCNL.
Le richieste che non hanno trovato accoglimento e per le quali chiediamo all'ARAN e alle altre OO.SS. un forte impegno gia' a partire dall'avvio delle trattative sul biennio economico 2004/2005 sono le seguenti:

1) perequazione economica con gli altri comparti del pubblico
impiego; 2) recuperare alle competenze della contrattazione integrativa locale
le politiche sugli organici; 3) una revisione dell'ordinamento universitario che sani le storture
create dall'ordinamento previsto nel precedente CCNL e nelle aree
di sofferenza che esso ha creato, soprattutto nelle categorie B e
C di confine, per le quali si deve prevedere il passaggio anche in
soprannumero nella categoria superiore; 4) eliminare l'obbligo del possesso del titolo di studio richiesto
per l'accesso dall'esterno per chi ha almeno 5 anni di anzianita'
nella categoria inferiore; 5) stabilire un tetto massimo pari al 30% del personale in servizio a
tempo indeterminato oltre il quale non si possano piu' stipulare
contratti atipici, prevedendo la stabilizzazione dei precari in
servizio, anche non continuativo,per almeno un anno, alla data
della stipula del CCNL; per il futuro privilegiare, tra le altre
tipologie lavorative i contratti di formazione-lavoro; 6) integrale recepimento delle norme inerenti il D.lgs. 195/2003, con
particolare riferimento l'inquadramento degli addetti ai servizi
di prevenzione e protezione, ottemperando alla specifica
indicazione contenuta nell'atto d'indirizzo; 7) inquadramento dei lavoratori di cui all'art. 16 del CCNL, secondo
biennio economico 2000/2001, nel profilo e categoria
corrispondente alle mansioni superiori svolte per almeno due anni
alla data della stipula del CCNL, in coerenza a quanto previsto
dall'art. 28 comma 2 CCNL 2002/2005; 8) inquadramento, anche in soprannumero, degli idonei di tutte le
selezioni previste dagli artt. 57e 74 CCNL 1998/2001 gia'
effettuate o da effettuarsi, utilizzando anche gli strumenti di
cui all'art.9 della legge 3/2003 e dall'art. 3 della legge
350/2003; 9) inquadramento del personale di categoria EP, anche in
soprannumero, che abbia ottenuto l'idoneita' in pubblici concorsi
banditi da amministrazioni del comparto universita', per l'accesso
a qualifiche dirigenziali, utilizzando gli strumenti di cui
all'art.9 della legge 3/2003 e dall'art. 3 della legge 350/2003; 10) all'art. 28 commi 1 e 2, ove si prevede l'inquadramento giuridico
ed economico per il personale che opera presso le facolta'
mediche, si devono comprendere anche i dipendenti delle aree
funzionali tecnico scientifica ed elaborazione dati e delle
biblioteche; 11) prevedere che la quota di salario accessorio "universitario", di
cui all'art. 28 comma 3, resti in godimento a tutto il personale
universitario compreso quello in servizio nelle facolta' mediche e
che comunque lo stesso non sia inferiore a quello attribuito ai
pari grado in servizio presso le altre facolta' dell'Ateneo; 12) il salario accessorio previsto dall'art. 28 comma 3 del personale
di cui al comma 1 assegnato alle A.O.U., finanziato con
l'indennita' perequativa di cui all'art 31 del DPR n. 761/79, deve
avere funzione integrativa rispetto all'accessorio universitario
che comunque non puo' essere inferiore rispetto al quello degli
operatori del SSN; 13) inquadramento nella docenza dei lettori, come gia' richiesto
nella dichiarazione a verbale allegata al CCNL 1988/2001 ed in
ottemperanza alle molteplici sentenze della Corte di Giustizia
Europea; 14) inquadramento nella dirigenza universitaria del personale di
categoria EP con almeno 4 anni di servizio alla data di stipula
del CCNL 2002/2005; 15) per il personale di cui alle categorie B, C, D ed EP, che abbia
ricoperto incarichi per i quali sia stata corrisposta l'indennita'
di responsabilita', di posizione e di risultato, tali emolumenti
dovranno essere computati ai fini previdenziali, di quiescenza e
del calcolo dei trattamenti di fine servizio. 16) in sintonia anche a quanto previsto dalla normativa vigente negli
altri comparti del P.I., prevedere la possibilita' di riscattare
il periodo di studi relativo al conseguimento dei titoli
professionali per le figure sanitarie; 17) possibilita' per il personale del comparto di richiedere
l'anticipazione di parte del TFR e dell'indennita' di fine
servizio; 18) vincolo per le amministrazioni di destinare risorse pari 1% del
monte salari alle attivita' formative del personale; 19) istituzione del comitato paritetico ex art. 20 del D.leg.vo
626/94 e successive modificazioni ed integrazioni, in forma di
ente bilaterale nazionale; Ad integrazione della dichiarazione a verbale con la quale la
scrivente O.S. richiede la discussione nella contrattazione per il
secondo biennio di n. 19 punti si inserisce il seguente: 20) l'inquadramento nella categoria EP posizione economica 1 del
personale inquadrato nella categoria D che svolge le funzioni di
Segretario di Dipartimento da almeno 4 anni.

Roma 27.01.05
CSA di CISAL UNIVERSITA'
Il Coordinatore Nazionale
(Filippo Porcelli)

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DICHIARAZIONE A VERBALE DEL C.S.A. di C.I.S.A.L. UNIVERSITA'
ALLEGATA AL CCNL 2002/2005 - BIENNIO ECONOMICO 2002/2003

In relazione alla disciplina introdotta dagli articoli 28 e 29 del presente CCNL per il personale che opera presso le A.O.U. il CSA di CISAL UNIVERSITA' dichiara quanto segue:

a) il personale di cui al comma 1 dell'articolo 28 equiparato a
figure dirigenziali del comparto Sanita' dovra' essere collocato
nelle fasce dell'analoga tabella di equivalenza, che sara'
prevista dal CCNL della Dirigenza area 7; b) al predetto personale si applica quanto previsto dal primo periodo
del comma 6 del medesimo articolo 28; c) l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 29
dovra' avvenire utilizzando le medesime risorse indicate al comma
3 dell'articolo 28; d) fino alla predisposizione del regolamento di cui al comma 3
dell'articolo 29 le procedure selettive per la progressione
verticale saranno effettuate con riferimento ai vigenti
regolamenti di Ateneo.

Il Coordinatore Nazionale CSA di CISAL UNIVERSITA'
(Filippo Porcelli)
 
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