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| Gazzetta n. 34 del 11 febbraio 2005 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA |  | DECRETO 5 novembre 2004 |  | Organizzazione   e  funzionamento  del  Dipartimento  della  funzione pubblica nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA 
 Vista   la  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina dell'attivita'   di   governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni e integrazioni;
 Visto  l'art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, che ha istituito il  Dipartimento della funzione pubblica nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  303, recante «Ordinamento  della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri a norma dell'art.  11  della  legge  15 marzo 1999, n. 59», ed in particolare l'art.  7,  comma  3,  che riserva alle determinazioni del Segretario generale   ovvero   del  Ministro  o  del  Sottosegretario  delegato, nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  l'organizzazione interna delle  strutture  nelle quali si articola la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Vista  la  legge  6 luglio  2002,  n.  137,  recante «Delega per la riforma  dell'organizzazione  del  Governo  e  della  Presidenza  del Consiglio  dei Ministri, nonche' di enti pubblici», ed in particolare l'art.   11,   recante  l'istituzione  dell'Ufficio  per  l'attivita' normativa  ed  amministrativa  di semplificazione delle norme e delle procedure;
 Visto  il  decreto  legislativo  5 dicembre  2003,  n.  343 recante «Modifiche  ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,  sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
 Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 23 luglio  2002,  recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza  del  Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'art. 21 che  definisce  le funzioni attribuite al Dipartimento della funzione pubblica  e  ne individua il numero massimo di uffici e servizi, come modificato     dal     decreto     23 luglio    2003    relativamente all'individuazione   dei  datori  di  lavoro  ai  sensi  del  decreto legislativo n. 626/94;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre  2001, con il quale era stata costituita, per la durata di un   triennio,   la   struttura  di  missione  per  le  attivita'  di comunicazione;
 Visto  il decreto del Ministro per la funzione pubblica 30 dicembre 2002, recante «Organizzazione interna del Dipartimento della funzione pubblica»,  registrato  alla  Corte  dei  conti  il 14 febbraio 2003, Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri, registro n. 2, foglio n. 55;
 Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica del 14 novembre 2002,  con  il quale l'avv. Luigi Mazzella e' stato nominato Ministro senza portafoglio;
 Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 29 novembre   2002   di   conferimento,   all'avv.   Luigi  Mazzella, dell'incarico di Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica;
 Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 29 novembre  2002  recante  delega  di  funzioni  del  Presidente del Consiglio  dei  Ministri  in materia di funzione pubblica al Ministro senza portafoglio avv. Luigi Mazzella;
 Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni  pubbliche»,  come  modificata  dalla legge 15 luglio 2002,  n.  145  recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale  e  per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;
 Visti  il  Contratto  collettivo  nazionale di lavoro dell'autonoma separata  area  di  contrattazione  per  il  personale  con qualifica dirigenziale,  sottoscritto  in  data  5 aprile  2001 ed il Contratto collettivo  nazionale di lavoro comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri  personale  non  dirigente,  sottoscritto  in data 17 maggio 2004;
 Ritenuta   l'opportunita'   di   rinnovare   l'organizzazione   del Dipartimento  per  introdurre  alcune  modifiche  che  ne adeguino la struttura  alle  nuove  esigenze  derivanti  anche dalle disposizioni normative  del  richiamato  decreto  legislativo n. 343/2003, nonche' alla imminente soppressione della struttura di missione;
 Sentite  le  organizzazioni  sindacali di categoria, ai sensi degli articoli 6  e 8 del C.C.N.L. area dirigenza e dell'art. 6, lettera C, comma  1,1) lettrra a) del CCNL comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Decreta:
 Art. 1.
 Ambito della disciplina
 1.  Nell'ambito  della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, il Dipartimento   della   funzione   pubblica,   di  seguito  denominato Dipartimento,  e'  organizzato  secondo  le disposizioni del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 2. Funzioni
 2.  Il  Dipartimento  e'  la  struttura  di  cui  il Presidente del Consiglio  dei  Ministri  si avvale per lo svolgimento delle funzioni indicate  dall'art.  21  del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  23 luglio  2002,  dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  e  dalle altre disposizioni  di  legge  o  di regolamento. Il Dipartimento, inoltre, fornisce  al  Ministro  per  la  funzione  pubblica,  se nominato, il supporto per lo svolgimento dei compiti a lui delegati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
 |  |  |  | Art. 3. Ministro per la funzione pubblica
 1.  Il  Ministro  per  la  Funzione  pubblica,  di seguito indicato Ministro, e' l'organo di governo del Dipartimento.
 2.    Il    Ministro    esercita    le    funzioni   di   indirizzo politico-amministrativo,  definisce  le  priorita' e gli obiettivi da conseguire  nelle aree di propria competenza, verifica la rispondenza dei  risultati  dell'attivita'  amministrativa  e della gestione agli indirizzi impartiti.
 3.  Il Ministro puo' avvalersi, ai sensi dell'art. 21, comma 4, del decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, della collaborazione degli esperti di cui all'art. 2, commi 1, 2 e 3, ed  all'art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1984, n. 536.
 4.  Il  Ministro  designa,  per  quanto  di  propria  competenza, i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni,  comitati,  gruppi di lavoro e organismi operanti presso altre anirninistrazioni ed istituzioni.
 5.   Il   Ministro  puo',  nelle  materie  di  propria  competenza, costituire  commissioni  e  gruppi di lavoro in relazione a specifici obiettivi.
 |  |  |  | Art. 4. Capo del Dipartimento
 1.  Il  Capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 18, 21 e 28 della leagge 23 agosto 1988, n. 400, cura l'organizzazione ed il  funzionamento  del  Dipartimento e risponde della sua attivita' e dei  risultati  raggiunti,  in  relazione  agli obiettivi fissati dal Ministro,  coordina  l'attivita' degli uffici di livello dirigenziale generale, anche attraverso la programmazione ed il relativo controllo di  gestione,  e  assicura  il  corretto ed efficiente raccordo tra i predetti  uffici  e  quelli  di  diretta collaborazione del Ministro, fermo restando il coordinamento da parte del Capo di Gabinetto tra le funzioni  di  indirizzo  del  Ministro e le attivita' di gestione del Dipartimento.
 2.  Il Capo del Dipartimento e' coadiuvato da una segreteria per il disbrigo degli affari di propria competenza.
 3.  Alle  dirette  dipendenze  del  Capo del Dipartimento operano i servizi con le attribuzioni per ciascuno di seguito indicate:
 a) «Servizio  per il coordinamento, i rapporti istituzionali e la relazione  al  Parlamento»: coordinamento dell'attivita' degli uffici avente  ad  oggetto questioni di carattere generale, come esame degli schemi  di  circolari  e degli atti di rilevanza generale predisposti dagli uffici, coordinamento dell'attivita' di consulenza, di studio e ricerca su questioni di massima o di particolare rilievo svolta dagli uffici,  rapporti con il Segretariato Generale e con gli altri organi istituzionali, predisposizione della relazione annuale al Parlamento, attivita'  di  vigilanza sulla gestione e sulle attivita' dell'ISTAT, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;
 b) «Servizio  per  gli  affari internazionali»: coordinamento dei rapporti  internazionali  tenuti da uffici del Dipartimento, raccolta di  documenti,  atti e altri materiali sull'esperienza amministrativa di  riforma  di  altri  paesi, coordinamento delle iniziative volte a rafforzare  il  ruolo  della  pubblica  amministrazione  italiana nei processi decisionali dell'Unione europea e delle altre organizzazioni europee  ed  internazionali,  rapporti  con  l'organizzazione  per la cooperazione  e  lo  sviluppo  economico  e  con  gli altri organismi internazionali nonche' con le istituzioni di altri Paesi che svolgono attivita'  nel  campo  della  pubblica amministrazione e del pubblico impiego,   libera   circolazione   dei   lavori  degli  Stati  membri dell'Unione europea nell'ambito dell'amministrazione pubblica; scambi formativi  di funzionari pubblici con istituzioni e paesi dell'Unione europea,   attuazione  delle  direttive  comunitarie  in  materia  di riconoscimento  di titoli di studio conseguiti in altri paesi ai fini dell'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione italiana;
 c) «Servizio per l'informatizzazione e l'informazione statistica» organizzazione   e   funzionamento   del   sistema   informativo  del Dipartimento,  predisposizione di un programma di sicurezza dei dati, attivita'  connesse alla partecipazione al SISTAN, analisi statistica dei  dati  contenuti  nelle banche dati istituzionali, gestione della banca   dati   relativa   all'anagrafe   delle   prestazioni  e  alle collaborazioni  affidate dalle amministrazioni pubbliche a consulenti esterni,  di  cui  all'art.  1, comma 127, legge 23 dicembre 1996, n. 662.
 4.  Il  Ministro,  su  proposta  del  Capo  del  Dipartimento, puo' conferire  l'incarico  di  Vice Capo del Dipartimento. In assenza del dirigente  preposto  ad  uno  degli  uffici  di  livello dirigenziale generale    del    Dipartimento,   la   direzione   dell'ufficio   e' temporaneamente assunta dal Capo del Dipartimento, salvo che, sentito quest'ultimo,  il  Ministro  ne  attribuisca  la  reggenza  ad  altro dirigente.
 |  |  |  | Art. 5. Organizzazione del Dipartimento
 1.   Il   Dipartimento   si  articola  in  sei  uffici  di  livello dirigenziale generale, e in venti servizi di livello dirigenziale non generale,  oltre  quelli  di  cui  all'art.  4, comma 3, del presente decreto.
 2. Gli uffici del Dipartimento sono i seguenti:
 a) ufficio per gli affari generali e per il personale;
 b) ufficio  per  la  formazione  del  personale  delle  pubbliche amministrazioni;
 c) ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni;
 d) ufficio   per   le   relazioni   sindacali   delle   pubbliche amministrazioni;
 e) ufficio per l'innovazione nelle pubbliche amministrazioni;
 f) ufficio per le attivita' di comunicazione;
 g) presso  il  Dipartimento  opera, inoltre, l'Ispettorato per la funzione pubblica;
 h) nell'ambito  del  Dipartimento,  alle  dirette  dipendenze del Ministro  per  la  funzione  pubblica  opera, altresi', l'Ufficio per l'attivita'  normativa  ed  amministrativa  di  semplificazione delle norme e delle procedure;
 i) presso  gli uffici del Dipartimento possono essere costituite, con  decreto  del  Ministro  su  proposta  dei  direttori competenti, apposite  unita'  di  supporto,  con funzioni di consulenza, studio e ricerca,  e  per  lo  svolgimento di altri compiti specifici inerenti alle   materie  di  competenza,  coordinate  dai  dirigenti  di  alta professionalita';
 j) il  personale  dirigenziale di alta professionalita' di cui al comma  precedente  e'  assegnato  ai  singoli uffici del Dipartimento ovvero  al  Capo  del Dipartimento, che puo' comunque avvalersene. Lo stesso  personale,  qualora  non  sia preposto ad un servizio, svolge attivita' di consulenza. studio e ricerca.
 |  |  |  | Art. 6. Ufficio per gli affari generali e per il personale
 1.  L'Ufficio  per  gli affari generali e per il personale provvede alla  gestione  degli  affari  generali del Dipartimento, sovrintende alla gestione del personale, cura la gestione degli affari finanziari e,  piu'  in  generale,  del  bilancio  e  dei  relativi  adempimenti contabili   di   competenza  del  Dipartimento,  nonche'  l'attivita' contrattuale   concernente  le  risorse  finanziarie  attribuite  con direttiva  del  Ministro,  coordina e dirige la gestione degli affari legali  e  del contenzioso del Dipartimento, sovrintende all'archivio generale  ed  alla  biblioteca,  L'Ufficio e' articolato nei seguenti servizi:
 a) «Servizio  per  la  gestione  dei  servizi  generali  e per il personale     «:     gestione     degli     affari     generali     e giuridico-amministrativi,     gestione     dell'archivio    generale, sovrintendenza  dei servizi ausiliari di carattere generale, gestione del  personale  in  servizio  presso il Dipartimento, valutazione dei dirigenti;
 b) «Servizio  amministrativo-contabile»:  gestione  degli  affari finanziari   e,  piu'  in  generale  del  bilancio,  e  dei  relativi adempimenti  contabili,  svolgimento delle attivita' amministrative e contabili  successive  alla  formalizzazione  degli impegni giuridici assunti   dagli   uffici   del  Dipartimento,  adempimenti  contabili concernenti  le  procedure  di  liquidazione e pagamento dei progetti finalizzati    all'efficienza    delle   amministrazioni   pubbliche, definizione  della  posizione  giuridica  ed  economica del personale degli  enti  soppressi,  attuazione,  nell'ambito delle strutture del Dipartimento,  delle  disposizioni  di  cui  al  decreto  legislativo 19 settembre   1994,   n.   626,   e   successive   modificazioni  ed integrazioni;  gestione  dell'attivita'  contrattuale  concernente le risorse finanziarie attribuite con direttiva del Ministro;
 c) «Servizio   affari   legali,   contenzioso»:  coordinamento  e direzione  dell'attivita' di gestione del contenzioso giurisdizionale ed  amministrativo  nelle  materie  di  competenza  del Dipartimento, consulenza  legale  agli  uffici del Dipartimento in tema di gestione del  contenzioso,  di  progetti,  accordi  di programma in materia di risoluzione  delle  controversie  relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche,  attivita' di studio e monitoraggio  sull'andamento del contenzioso dipartimentale; gestione della biblioteca del Dipartimento.
 |  |  |  | Art. 7. Ufficio   per   la   formazione   del   personale   delle   pubbliche amministrazioni
 1.  L'Ufficio  per  la  formazione  del  personale  delle pubbliche amministrazioni  promuove,  attraverso  programmi  di  formazione, la valorizzazione  delle  risorse umane; svolge attivita' di indirizzo e coordinamento   in   materia;  esercita  la  vigilanza  sulla  Scuola superiore  della  pubblica  amministrazione  e  sul Formez, di cui si avvale  nell'esercizio  delle proprie funzioni, e cura i rapporti con le altre Scuole pubbliche e organismi pubblici o privati operanti nel settore;  dispone  il monitoraggio, quantitativo e qualitativo, degli interventi   effettuati  nei  diversi  settori,  in  raccordo  con  i rispettivi organismi rappresentativi.
 2. L'Ufficio e' articolato nei seguenti Servizi:
 a) «Servizio  per lo sviluppo della qualita' e dell'efficacia nel sistema   formativo   pubblico»:  supporto  alla  elaborazione  degli indirizzi  e  delle  direttive  in  materia  di  formazione, anche in raccordo   con   istituzioni,   enti  comunitari  ed  internazionali; promozione  di  interventi  mirati  al miglioramento della qualita' e dell'efficacia  del  sistema  formativo  pubblico; monitoraggio delle attivita'  di  formazione  e di valorizzazione delle risorse umane in ambito  pubblico  nazionale  e  regionale;  analisi  qualitativa  dei programmi   formativi  delle  amministrazioni  statali  e  regionali; coordinamento   della   realizzazione   del  rapporto  annuale  sulla formazione nel settore pubblico;
 b) «Servizio per la programmazione e gestione dei piani formativi nazionali»: programmazione, progettazione e gestione di iniziative di formazione,  di valorizzazione delle risorse umane e di affiancamento e   assistenza   ai   cambiamenti   organizzativi   delle   pubbliche amministrazioni;  promozione di piani di formazione permanente per il personale  delle pubbliche amministrazioni; vigilanza e coordinamento sulla  Scuola  Superiore della Pubblica Amministrazione e sul FORMEZ; monitoraggio  e  gestione  dei  flussi finanziari nazionali destinati alla formazione;
 c) «Servizio  per  la  programmazione e gestione degli interventi cofinanziati  dai  fondi  strutturali»:  cura  dei  rapporti  con  la Commissione   europea  in  materia  di  politiche  della  formazione; coordinamento  dei rapporti tra l'Ufficio e gli organismi di gestione e sorveglianza dei fondi strutturali; programmazione e gestione delle iniziative   cofinanziate   dai  fondi  strutturali;  monitoraggio  e gestione dei flussi finanziari comunitari.
 |  |  |  | Art. 8. Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni
 1.  L'ufficio  personale delle pubbliche, amministrazioni definisce la  programmazione  del  reclutamento  del  personale  per concorsi o mobilita';   coordina   e   promuove  le  iniziative  riguardanti  il trattamento  e la mobilita' del personale non dirigenziale dipendente dalle  amministrazioni  pubbliche,  curando  i  relativi adempimenti; segue  il  coordinamento e la promozione della disciplina generale in materia  di  contratti  flessibili  di  lavoro;  coordina  e promuove iniziative  per  il  miglioramento  delle  condizioni di lavoro nelle pubbliche   amministrazioni;   cura  l'elaborazione  degli  indirizzi generali  in materia di organizzazione degli uffici e del lavoro e di gestione  del  personale  delle  amministrazioni  pubbliche  nonche', sentiti  gli  altri  Uffici  del Dipartimento competenti per materia, degli  enti vigilati dal Dipartimento; elabora e cura i dati inerenti le    politiche   di   gestione   del   personale   delle   pubbliche amministrazioni;  concorre  alla  promozione  e  al coordinamento dei progetti  di  studio e assistenza a supporto delle amministrazioni in materia  di  organizzazione  e  rapporto  di  lavoro; si occupa della disciplina   giuridica  ed  economica  del  personale  con  qualifica dirigenziale e delle attivita' residuali derivanti dalla soppressione del  RUD;  gestisce  e sviluppa le banche dati istituzionali previste per legge; nelle materie di propria competenza.
 2. L'ufficio e' articolato nei seguenti servizi:
 a) «Servizio   per   la  programmazione  delle  assunzioni  e  il reclutamento»:  elaborazione  di  indirizzi generali; coordinamento e promozione  di  iniziative  concernenti le assunzioni, anche mediante l'utilizzo   di  forme  flessibili  di  reclutamento  previste  dalla normativa  vigente,  del  personale  nelle amministrazioni pubbliche; programmazione  e  definizione delle modalita' e della disciplina dei concorsi    per    l'accesso    alle    amministrazioni    pubbliche; predisposizione  dei  provvedimenti  di programmazione dei concorsi e delle   assunzioni;  autorizzazione  allo  svolgimento  di  procedure concorsuali  in  sede  decentrata  per  le  amministrazioni  statali; attivita'  di  predisposizione  dei  decreti sulla corrispondenza dei titoli di studio conseguiti presso Stati dell'Unione europea, ai fini della  partecipazione a concorsi; predisposizione di direttive per le assunzioni  obbligatorie  delle categorie protette e per il tirocinio dei portatori di handicap; coordinamento per l'attuazione del decreto legislativo   19 settembre   1994,   n.   626,  come  successivamente modificato; coordinamento delle azioni per la prevenzione del mobbing e,  in  generale,  per  le condizioni di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;   elaborazione   e   gestione   dei   dati  relativi  alla programmazione  delle  assunzioni,  alle  politiche di reclutamento e alle condizioni di lavoro nelle pubbliche amministrazioni;
 b) «Servizio per la mobilita»: elaborazione di atti regolamentari e di indirizzo alle amministrazioni pubbliche in materia di mobilita' del personale; tenuta dei dati ed adozione dei provvedimenti relativi alle  eccedenze  del  personale  delle  amministrazioni dello Stato e degli   enti   pubblici   nazionali;  consulenza  e  assistenza  alle amministrazioni  nell'applicazione degli istituti per l'utilizzo e la gestione  del  personale,  anche  al  fine  di  evitare situazioni di eccedenza;  attuazione  dei processi di mobilita' del personale verso pubbliche  amministrazioni,  pure  con  riferimento  a  situazioni di privatizzazione,  soppressione  o riorganizzazione di amministrazioni pubbliche;
 c) «Servizio  per  il trattamento del personale»: coordinamento e promozione  delle iniziative e degli studi riguardanti il trattamento del    personale,   dipendente   dalle   amministrazioni   pubbliche; risoluzione  di  questioni  concernenti il trattamento del personale; attivita'   di   consulenza   nei   confronti  delle  amministrazioni pubbliche;   consulenza   sulle  problematiche  connesse  ai  congedi parentali  e  formativi e alle forme flessibili di lavoro; verifica e coordinamento   delle   declaratorie   di   corrispondenza   e  delle equiparazioni  di profili professionali tra amministrazioni pubbliche appartenenti   a   diversi   comparti  di  contrattazione;  studio  e monitoraggio   della   disciplina,   anche  contrattuale  collettiva, relativa  al  trattamento  giuridico  ed  economico  della  dirigenza pubblica; attivita' di consulenza nei confronti delle amministrazioni pubbliche;    monitoraggio    delle    esigenze    funzionali   delle amministrazioni;    predisposizione   di   pareri   e   rilascio   di autorizzazioni sulle richieste relative a scorrimenti di graduatorie;
 d) «Servizio  per  l'organizzazione  degli Uffici ed i fabbisogni del   personale   delle   pubbliche   amministrazioni»:  indirizzo  e coordinamento   in   materia   di  organizzazione  e  sviluppo  delle amministrazioni   pubbliche,   nonche'   degli   enti   vigilati  dal Dipartimento,  sentiti  gli  altri Uffici del Dipartimento competenti per  materia,  indirizzo,  coordinamento e monitoraggio in materia di gestione  del personale delle amministrazioni pubbliche; elaborazione di  studi  e  politiche  in  materia  di  fabbisogni,  di  sistemi di valutazione   e  di  sistemi  di  incentivazione  per  il  personale; indirizzo,  coordinamento  e propulsione in materia di determinazione delle  dotazioni  organiche delle amministrazioni pubbliche; gestione dei   dati  inerenti  le  politiche  del  personale  delle  pubbliche amministrazioni;
 e) «Servizio  per  la  gestione  e  lo sviluppo delle banche dati istituzionali   «:   gestione   e   lo  sviluppo  delle  banche  dati istituzionali  previste per legge connesse alle competenze funzionali dell'Ufficio  in  materia  di  trattamento giuridico ed economico del personale  dipendente dalle pubbliche amministrazioni, gestione della banca  dati  della  dirigenza  di  cui  all'art.  3,  comma  4, legge 15 luglio 2002, n. 145.
 |  |  |  | Art. 9. Ufficio per le relazioni sindacali delle pubbliche amministrazioni
 1.   L'ufficio   per   le   relazioni   sindacali  delle  pubbliche amministrazioni  svolge  attivita'  di  indirizzo  e coordinamento in materia  di  relazioni  sindacali  delle  amministrazioni pubbliche e predispone, ove previsti, i provvedimenti in materia, cura i rapporti con  l'Agenzia  per la rappresentanza negoziale delle amministrazioni pubbliche  ai  fini  della definizione dei procedimenti relativi alla contrattazione  collettiva  nazionale  ed  integrativa per i pubblici dipendenti  e  svolge,  in  relazione al personale di cui all'art. 3, comma  1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni  e  integrazioni,  l'attivita' inerente ai procedimenti negoziali  previsti  per la definizione della disciplina del rapporto di   lavoro   ditale  personale,  svolge  attivita'  di  indirizzo  e coordinamento   in   relazione   alla   rilevazione  dei  dati  sulla consistenza  associativa  delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali   e   di  controllo  in  materia  di  riconoscimento  delle prerogative e delle liberta' sindacali, svolge attivita' di indirizzo e  coordinamento delle amministrazioni in relazione all'esercizio del diritto  di  sciopero  nel  settore  del  pubblico  impiego  e cura i rapporti  con  la commissione di garanzia di cui alla legge 12 giugno 1990,  n.  146,  come  modificata  dalla legge 11 aprile 2000, n. 83; svolge  attivita'  di  coordinamento  per  le  iniziative relative al trattamento  di previdenza e di quiescenza per i pubblici dipendenti; svolge  le  attivita'  finalizzate  alla  definizione  degli  accordi collettivi  per  il  trattamento  di  fine  rapporto  e la previdenza complementare dei medesimi dipendenti.
 2. L'ufficio e' articolato nei seguenti servizi:
 a) «Servizio  per  la  contrattazione  collettiva»:  attivita'  e predisposizione  di  atti  finalizzati  all'esercizio  del  potere di indirizzo  nei confronti dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle  amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 41, commi 2 e 6, del   decreto   legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  e  successive modificazioni    e   integrazioni;   attivita'   istruttoria   e   di coordinamento   dei   procedimenti   di   contrattazione  collettiva; attuazione  degli  adempimenti normativi in materia di certificazione dei  costi  contrattuali; rapporti istituzionali con l'Agenzia per la rappresentanza    negoziale    delle    amministrazioni    pubbliche; monitoraggio  dei rapporti tra contrattazione collettiva nazionale ed integrativa,  monitoraggio sull'attuazione dei contratti integrativi, anche     ai     fini    dell'accertamento    della    compatibilita' economico-finanziaria  di  cui  all'art.  20,  comma  17, delle legge 23 dicembre 1999, n. 488;
 b) «Servizio  per  i  procedimenti  negoziali per il personale ad ordinamento pubblicistico»: attivita' di negoziazione e concertazione relativa  al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare  e  delle  Forze armate, nonche' al personale della carriera prefettizia  e  diplomatica;  attivita' di studio e di gestione delle questioni  inerenti  all'applicazione  della  disciplina  negoziale e normativa al personale suddetto;
 c) «Servizio per la rappresentativita' sindacale e gli scioperi»: indirizzo  e  coordinamento  in  materia di rappresentanza sindacale, attivita' di controllo in materia di prerogative e diritti sindacali; coordinamento   delle   pubbliche   amministrazioni  sulle  procedure relative    alla   erogazione   delle   prestazioni   indispensabili; collaborazione  con le amministrazioni pubbliche e con la Commissione di  garanzia  ai  fini dell'attuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83;
 d) «Servizio  per  il  trattamento di previdenza e di fine lavoro dei  pubblici  dipendenti»:  coordinamento,  d'intesa  con  le  altre amministrazioni  dello Stato competenti, delle iniziative relative al trattamento di previdenza e di quiescenza; attivita' istruttoria e di coordinamento  dei  procedimenti  di contrattazione collettiva, con i relativi  adempimenti,  in  materia di trattamento di fine rapporto e previdenza    complementare;    analisi,   elaborazione,   studio   e monitoraggio   degli   aspetti   economico-finanziari  inerenti  alla contrattazione collettiva dei pubblici dipendenti, in raccordo con le altre amministrazioni dello Stato competenti, con il supporto tecnico dell'Agenzia  per  la  rappresentanza negoziale delle amministrazioni pubbliche, nonche' di altri enti istituzionali.
 3.  L'Ufficio  si  avvale,  altresi',  della  collaborazione di una unita'  di  supporto,  ai  sensi  dell'art.  5, comma 5, del presente decreto  con funzioni di studio e ricerca sulle materie di competenza dell'Ufficio.
 |  |  |  | Art. 10. Ufficio per l'innovazione nelle pubbliche amministrazioni
 1.  L'Ufficio  per  l'innovazione  delle  pubbliche amministrazioni elabora  le  politiche  di innovazione amministrativa, finalizzate ad elevare  la  qualita' dei servizi pubblici, a migliorare e valutare i risultati    dell'attivita'   amministrativa   e   i   rapporti   tra amministrazione  e  cittadini,  anche  attraverso  la  conduzione  di progetti  finalizzati  e  pilota,  e  promuove  la  loro  attuazione, assicurandone il sostegno e la diffusione, verifica l'efficacia delle politiche  di  innovazione adottate, promuove la riqualificazione del rapporto  tra  domanda  e  offerta di servizi per l'innovazione delle amministrazioni pubbliche.
 2. L'ufficio e' articolato nei seguenti servizi:
 a) «Servizio  per  le  politiche  di innovazione amministrativa»: attivita'   di   analisi  finalizzata  alla  definizione  del  quadro strategico  entro  il  quale sono individuate specifiche politiche di innovazione   amministrativa   e   verifica   della  loro  efficacia, assicurando  lo  scambio  di  conoscenze  e  la collaborazione con la comunita'   scientifica,   il  settore  privato,  le  amministrazioni nazionali  ed  estere  e le organizzazioni internazionali, anche allo scopo   di   introdurre  logiche,  strumenti  e  metodologie  per  la valutazione dei risultati dell'attivita' amministrativa;
 b) «Servizio  per  le  iniziative  di  sostegno all'innovazione»: pianificazione    delle   iniziative   di   sostegno   e   diffusione dell'innovazione   e  loro  coordinamento  anche  attraverso  accordi istituzionali  con gli altri soggetti che realizzano programmi aventi la  medesima  finalita', promozione di metodologie di lavoro comuni e valutazione  dell'efficacia  delle iniziative, selezione e diffusione dei  modelli  di eccellenza, anche attraverso iniziative basate sulla valutazione  comparativa dei processi e dei risultati, partecipazione alle  iniziative  e  progetti  di  livello internazionale, promozione della riqualificazione del rapporto tra domanda ed offerta di servizi per l'innovazione delle amministrazioni pubbliche;
 c) «Servizio  per  le iniziative di sperimentazione»: attivazione di  specifiche  iniziative  di innovazione e sostegno all'innovazione aventi  carattere  sperimentale,  al fine di definire le modalita' di realizzazione  dell'innovazione  amministrativa  e  di  verificare la validita'  delle  innovazioni  proposte,  nonche' la fattibilita' dei percorsi di attuazione e di trasferimento;
 |  |  |  | Art. 11. Ufficio per le attivita' di comunicazione
 1.  L'Ufficio  per  le  attivita' di comunicazione ha il compito di organizzare,  coordinare  ed integrare le attivita' di comunicazione; cura  altresi'  le  iniziative  convegnistiche e quelle di promozione dell'attivita'  di  competenza  del dipartimento; coordina e gestisce 1'informazione   ai   cittadini;   progetta   e   gestisce   il  sito dipartimentale.
 2. L'ufficio e' articolato nei seguenti servizi:
 a) «Servizio  per  la  stampa  e  documentazione»: rassegna della stampa  quotidiana  e  periodica; cura dei rapporti con gli organi di comunicazione,  nazionali  ed esteri; organizzazione delle conferenze stampa  cui  partecipa  il vertice politico; attivita' di supporto al portavoce  del  Ministro; coordinamento della diffusione di notizie e dei  comunicati riguardanti l'attivita' del Dipartimento attraverso i mezzi  di  comunicazione;  coordinamento  dell'attivita'  redazionale concernente le pubblicazioni del Dipartimento;
 b) «Servizio   per   la   comunicazione  e  le  relazioni  con  i cittadini»:  definizione  delle  strategie  di azione e comunicazione volte  a  migliorare i rapporti tra amministrazioni e cittadini anche attraverso  la  valorizzazione  degli  Uffici  di  relazione  con  il pubblico;   gestione  dell'Ufficio  relazioni  con  il  pubblico  del Dipartimento;  attivita'  di ricerca e di monitoraggio sulla qualita' dei servizi delle pubbliche amministrazioni;
 c) «Servizio  progettazione  e  gestione  sito «: con le seguenti attribuzioni:    studio,    analisi    e   progettazione   del   sito dipartimentale;  ideazione,  coordinamento  e  attivita'  redazionale concernente  le  pagine  web  del  sito  dipartimentale;  ideazione e coordinamento,   in   raccordo   con   il   Capo   del  Dipartimento, dell'intranet dipartimentale.
 |  |  |  | Art. 12. Ispettorato per la funzione pubblica
 1.  L'Ispettorato  per  la funzione pubblica, di seguito denominato «Ispettorato»,   promuove   e   svolge,   anche   avvalendosi   della collaborazione  del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione  economica  - Dipartimento della ragioneria generale - Ispettorato generale di finanza, degli uffici territoriali di Governo e  della  Guardia  di finanza, l'attivita' di vigilanza e di verifica dell'attuazione    della    corretta   applicazione   delle   riforme amministrative,  con  particolare  riferimento  alle Innovazioni piu' significative   in   tema  di  rapporti  tra  cittadini,  imprese  ed amministrazioni  pubbliche, anche ai fini del supporto dell'attivita' di  monitoraggio sull'attuazione delle riforme. L'Ispettorato svolge, altresi',    compiti    ispettivi   sulla   conformita'   dell'azione amministrativa ai principi di imparzialita' e buon andamento, nonche' sull'osservanza  delle  disposizioni vigenti sul controllo dei costi, dei  rendimenti  e  dei  risultati. Per lo svolgimento dell'attivita' ispettiva,  l'Ispettorato si' avvale, in aggiunta al personale di cui all'art.  60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, del  personale  in  servizio  presso  il  Dipartimento  assegnato dal Ministro.
 2. L'ispettorato si articola nei seguenti servizi:
 a) «Servizio  per  la  programmazione  e l'analisi dell'attivita' ispettiva»:   programmazione  degli  accessi  agli  uffici  pubblici, programmazione  delle  attivita'  ispettive affidate al Ministero del tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica, Dipartimento della  Ragioneria  generale  -  Ispettorato generale di finanza, agli uffici   territoriali   di   Governo  ed  alla  Guardia  di  finanza, programmazione  di  verifiche  ispettive integrate, in collaborazione con  il  Ministero  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione economica,  per  la  valutazione  e  la  verifica  delle  spese,  con particolare riferimento agli oneri dei contratti collettivi nazionali ed    integrativi;   predisposizione   semestrale   della   relazione sull'attivita'  programmata  e  svolta,  da  sottoporre  al Ministro, trasmissione  trimestrale  dei  dati rilevati nello svolgimento delle attivita'   ispettive   e   di  verifica  ai  competenti  uffici  del Dipartimento;
 b) «Servizio   per   l'attivita'  di  vigilanza  sulle  pubbliche amministrazioni»:  monitoraggio  sull'andamento  del  lavoro  a tempo parziale  e  sul rispetto delle norme in materia di incompatibilita', monitoraggio  sul  rispetto  delle  norme relative all'anagrafe delle prestazioni,  monitoraggio sulla costituzione e sul funzionamento dei servizi    ispettivi   interni   nelle   amministrazioni   pubbliche, finalizzate  al controllo dell'applicazione delle norme in materia di semplificazione   del   rapporto   tra   il   cittadino,   imprese  e amministrazioni     pubbliche,     con     particolare    riferimento all'autocertificazione  ed  allo sportello unico delle imprese, esame delle   segnalazioni   e   degli  esposti  su  questioni  specifiche, acquisizione  degli  elementi conoscitivi necessari e predisposizione delle proposte di risposta al sindacato ispettivo parlamentare.
 |  |  |  | Art. 13. Ufficio    per    l'attivita'    normativa   ed   amministrativa   di semplificazione delle norme e delle procedure
 1.   L'ufficio  per  l'attivita'  normativa  ed  amministrativa  di semplificazione  delle  norme  e delle procedure coadiuva il Ministro nell'attivita'   di   semplificazione  normativa  ed  amministrativa, fornisce  supporto  e consulenza alle altre pubbliche amministrazioni al   fine   di   dare  attuazione  ai  processi  di  delegificazione, semplificazione  e riassetto normativo, cura la redazione del disegno annuale  di  semplificazione  amministrativa, predispone la relazione annuale  al  Parlamento  di  cui  alla  legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive    modificazioni;    coadiuva    altresi'    il   Ministro nell'attivita'  nell'ambito  del  Comitato  di indirizzo per la guida strategica  della  sperimentazione  dell'analisi  dell'impatto  della regolamentazione  (AIR);  presta, inoltre, supporto agli altri uffici del Dipartimento in ordine al corretto uso delle fonti, alla qualita' della   regolazione   e   degli   atti  normativi  ed  alla  relativa istruttoria,  nonche' all'analisi dell'impatto della regolamentazione ed all'applicazione di tecniche di semplificazione procedimentale.
 2. L'ufficio e' articolato nel seguente servizio:
 a) «Servizio  per  la semplificazione normativa e amministrativa, per  il  riassetto  normativo  e  per la qualita' della regolazione»: promozione  e  supporto  di  azioni  di  coordinamento  inerenti alla redazione  dello schema di disegno annuale di semplificazione e degli schemi  di  regolamento  di  semplificazione e delle altre iniziative normative;  promozione  e  supporto di azioni di coordinamento per la definizione    delle    procedure   relative   alle   iniziative   di semplificazione   normativa   e   delegificazione   nonche'   per  il monitoraggio   delle   attivita'   di   riassetto,   codificazione  e semplificazione  normativa e delle altre iniziative normative in sede parlamentare e governativa comunque rilevanti ai fini dei processi di delegificazione  e  semplificazione; analisi di tecniche di redazione dei  testi  normativi;  verifica degli effetti delle regolamentazioni introdotte  e  proposte, anche ai fini della predisposizione dell'AIR all'interno  del  Dipartimento;  attivita'  di consultazione inerenti alla  semplificazione procedimentale, delle parti sociali interessate ai   procedimenti   semplificatori;   promozione   di  iniziative  di collaborazione  e  di  intese  comuni  con  le Regioni e con gli enti locali  in  materia  di  riassetto,  codificazione  e semplificazione normativa;  predisposizione  della relazione annuale al Parlamento ai sensi  della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni.
 |  |  |  | Art. 14. Efficacia
 1. Il presente decreto ha effetto dal 1° novembre 2004.
 2. Dalla stessa data e' abrogata ogni altra precedente disposizione organizzativa incompatibile.
 Il  presente  decreto  e'  trasmesso  alla  Corte dei conti per gli adempimenti  di  competenza ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 5 novembre 2004
 Il Ministro: Mazzella
 
 Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2005 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 121
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