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| Gazzetta n. 34 del 11 febbraio 2005 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER L' INFORMAZIONE E L' EDITORIA |  | CIRCOLARE 8 febbraio 2005, n. 2 |  | Imprese  editrici  di  quotidiani  e  periodici - Imprese editrici di libri  -  Credito d'imposta per acquisto di carta - Legge 24 dicembre 2003,  n.  350,  articolo 4,  commi  da 181 a 186 e 189 - Decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  21 dicembre  2004, n. 318. (Circolare n. 1/2005). |  | 
 |  |  |  | Si  fa  seguito  alla  circolare  del  Capo  del  Dipartimento  per l'informazione  e  l'editoria  del  21 gennaio 2005, n. 1, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  del  26 gennaio  2005, n. 20, per fornire ulteriori  elementi  interpretativi della normativa in oggetto, anche sulla base dei quesiti che pervengono a questo Dipartimento. In particolare, la citata circolare n. 1/2005 ha gia' precisato che ai fini dell'ammissione al credito di imposta, per quanto riguarda in particolare  la  certificazione  dei  bilanci prevista dal comma 182, dell'art.  4  della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nonche' dall'art. 1,  comma 1, lettera d), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  21 dicembre  2004,  n.  318,  si  fa  riferimento  a quanto disposto  dall'art. 3, comma 2, lettera g) della legge 7 agosto 1990, n. 250, in materia di certificazione del bilancio da parte di imprese che beneficiano dei contributi per l'editoria.
 Per  quanto  riguarda  esclusivamente le imprese editrici di libri, poiche' non ricomprese nella legge n. 250 del 1990, potranno, qualora non si tratti, ovviamente, di societa' quotate in Borsa, sottoporre a certificazione, sempre da parte di una societa' di revisione iscritta all'apposito  albo tenuto dalla Commissione nazionale per le societa' e  la  borsa  (CONSOB),  i  soli costi sostenuti per l'acquisto della carta nell'esercizio 2004 in luogo dell'intiero bilancio.
 Roma, 8 febbraio 2005
 
 Il Capo del Dipartimento
 per l'informazione e l'editoria
 Masi
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